Incarto n. 38.2024.11
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Lugano 29 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 febbraio 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 23 febbraio 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione dell’11 gennaio 2024 con la quale ha sospeso RI 1 per 35 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere lasciato il proprio impiego senza essersi previamente procurato un'altra occupazione (cfr. doc. 10).
1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto una penalità più equa, in quanto reputa eccessiva la sanzione inflittagli dalla Cassa.
Al riguardo egli ha fatto valere di non essere stato a conoscenza dei Regolamenti in materia di disoccupazione, di essere stato ancora retribuito dalle __________ dal 21 settembre al 31 dicembre 2024 pur essendo esonerato dal servizio e di non avere avuto l’intenzione di iscriversi in disoccupazione.
Egli ha allegato uno scritto nel quale ha sostanzialmente affermato di aver avuto l’opportunità, durante il periodo lavorativo presso le __________, di svolgere un colloquio di lavoro presso un’azienda di trasporto __________ di __________ e che, benché abbia avuto esito positivo, non gli è stata data una risposta certa, in quanto, essendo già al servizio delle __________ di __________, non si è voluto creare astio con la società __________ (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, con risposta del 14 marzo 2024, si è riconfermata nella decisione su opposizione impugnata, rilevando che il ricorrente, nell’impugnativa, non ha fornito elementi di fatto o argomenti nuovi tali da rivedere il provvedimento adottato (cfr. doc. III).
1.4. Il 18 marzo 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se la Cassa abbia a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per 35 giorni per essersi licenziato senza previamente avere reperito un nuovo impiego.
2.2. Secondo il principio generale della riduzione del danno ancorato nell’art. 17 cpv. 1 LADI l’assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione (cfr. STF 8C_625/2023 del 7 marzo 2024 consid. 5.2.).
La legge prevede delle sanzioni nel caso in cui questo obbligo non venga ossequiato tramite comportamenti che influenzano l’inizio e la durata del dovere di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, e meglio tramite la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione regolata all’art. 30 LADI (cfr. STF 8C_315/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 13 pag. 40).
Secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto a indennità se è disoccupato per colpa propria.
In questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
Nel campo di applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI rientrano i comportamenti che sono causali per l’inizio della disoccupazione e che comportano la violazione dell’obbligo di evitare la disoccupazione.
La disoccupazione per colpa propria ai sensi di tale disposto è descritta più specificatamente all’art. 44 OADI, il quale non è in ogni caso esaustivo (cfr. STF 8C_315/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 13 pag. 40).
L’art. 44 cpv. 1 OADI enuncia che la disoccupazione è segnatamente imputabile all’assicurato che con il suo comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (lett. a), rispettivamente ha disdetto egli stesso il rapporto di lavoro, senza previamente assicurarsi un altro impiego, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego (lett. b).
2.3. Per quanto attiene alla disoccupazione per propria colpa di cui all’art. 44 cpv. 1 lett. b OADI, va osservato che secondo costante giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta (a seguito del cambiamento di determinate circostanze) inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STF 8C_629/2014 del 15 ottobre 2014; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013; STF 8C_958/2008 del 30 aprile 2009; STFA C 22/04 dell'8 ottobre 2004; STFA C 170/02 del 24 febbraio 2003; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag. 95).
Non si può pretendere da un assicurato che conservi il proprio impiego se il medesimo può prevalersi di un motivo di licenziamento immediato giusta l’art. 337 CO (cfr. STF 8C_510/2017 del 22 febbraio 2018 consid. 3.1.).
La costante giurisprudenza del Tribunale Federale esige, invece, che un assicurato mantenga il proprio posto di lavoro, finché ne abbia trovato un altro, anche malgrado il disaccordo circa l’importo del salario o con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. STF 8C_348/2017 del 5 luglio 2017; STF 8C_510/2017 del 22 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 8C_66/2017 del 9 giugno 2017, consid. 2; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013; STF 8C_225/2009 del 30 luglio 2009; STF C 153/06 del 12 marzo 2007).
Analogamente, l’Alta Corte ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego, anche se non ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5 - tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi soggettivi").
L'assicurato deve, dunque, mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative e ai suoi desideri (cfr. STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009).
Nella già citata sentenza C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a proposito dell'art. 44 lett. b OADI:
" (...) Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).
Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention, les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a quitté volontairement son emploi sans motif légitime.
Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive LACI qu'un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI; SVR 1999 AHV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44). (...)"
Cfr. pure STF 8C_752/2022 del 22 febbraio 2023.
2.4. Nella presente fattispecie RI 1, il 1° dicembre 2022, ha iniziato a lavorare quale autista di autobus a tempo pieno alle dipendenze delle __________ in virtù di un contratto di durata indeterminata concluso il 21 novembre 2022 (cfr. doc. 2 e 53-54 inc. 38.2024.9).
Dal certificato intermedio di lavoro redatto dal datore di lavoro il 14 settembre 2023 emerge che l’insorgente ha svolto con professionalità e competenza i propri incarichi (autista __________) secondo le disposizioni previste e nell’ottica di offrire un buon servizio alla clientela. I rapporti con gli utenti, come pure con i colleghi e i superiori risultavano cordiali e corretti (cfr. doc. 72 inc. 38.2024.9).
Il 20 settembre 2023 l’assicurato ha disdetto il rapporto di impiego per il 31 dicembre 2023 (cfr. doc. 5).
L’azienda, il 21 settembre 2023, l’ha conseguentemente liberato con effetto immediato dall’obbligo di fornire la sua attività lavorativa, fermo restando che la retribuzione salariale gli sarebbe stata corrisposta regolarmente come da contratto e con la precisazione che un’eventuale attività lucrativa durante il periodo di disdetta avrebbe dovuto essere espressamente autorizzata da __________ (cfr. doc. 6).
Il ricorrente si è iscritto in disoccupazione il 31 ottobre 2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, ricercando un impiego al 100% quale autista di __________ (cfr. doc. 2; 39 inc. 38.2024.9).
Nella “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 6 novembre 2023 l’assicurato, quale motivo della disdetta, ha indicato che “a gennaio feci colloquio con __________ ma non mi presero perché lavoravo in __________ così ho pensato di licenziarmi per entrare in __________”.
Egli ha aggiunto che “io volevo continuare a lavorare dopo le dimissioni ma l’azienda mi ha lasciato a casa da subito contro la mia volontà” (cfr. doc. 1).
Sempre il 6 novembre 2023 l’insorgente, nel formulario “Osservazioni riguardo alle ragioni della disdetta, rispettivamente della rinuncia a rivendicare il rispetto del termine di disdetta legale o contrattuale”, ha dichiarato che i motivi della disdetta non sono da ricondurre a problemi di salute, come pure:
" Premesso che ringrazio le __________ per l’opportunità di lavoro, ma i motivi della mia disdetta sono solo ed esclusivamente di natura personale e familiare. Gradirei approfondire tale motivazione in una eventuale consulenza di persona.
Un altro motivo è riuscire a entrare in __________, dove ho già fatto un colloquio di lavoro nel mese di gennaio 2023. Non mi hanno preso perché lavoravo con le __________” (Doc. 7).
La Cassa, con decisione formale dell’11 gennaio 2024, ha sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità LADI per 35 giorni, ritenendo che la disoccupazione gli fosse imputabile, in quanto avrebbe dovuto trovare una nuova occupazione prima di lasciare l’impiego presso __________ (cfr. doc. 10; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 23 febbraio 2024 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.5. Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte rileva innanzitutto che il ricorrente, il 6 novembre 2023, in particolare nella Domanda d’indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.4.), ha dichiarato di essersi licenziato da __________ per poter entrare alle dipendenze della __________.
Al riguardo giova evidenziare che l’Alta Corte ha stabilito che si può parlare di lavoro garantito secondo l’art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. consid. 2.2. in fine) soltanto allorché un contratto di lavoro ex art. 319 segg. CO è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. RVJ/ZWR 2023 pag. 112 segg.; STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo “Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000”, pag. 32).
Decisivo è, dunque, il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004; STFA C 302/01 del 4 febbraio 2003).
Nella presente fattispecie l’insorgente, il 6 novembre 2023, ha asserito di aver sostenuto un colloquio di lavoro con __________ nel mese di gennaio 2023, mentre era alle dipendenze di __________, ma che l’azienda __________ non l’ha assunto (cfr. doc. 1; 7; consid. 2.4.).
Nell’opposizione pervenuta alla parte resistente l’8 febbraio 2024 egli ha, del resto, precisato, da un lato, che “avevo previsto una imminente e prossima occupazione, mettendo nella fiducia e nelle parole di qualcuno, una certezza”, dall’altro, che “con il mio licenziamento, ero consapevole di andare incontro ad una penalità laddove non si fosse concretizzato il mio obiettivo, il mio desiderio (…)” (cfr. doc. 11).
Non risulta, perciò, che nel mese di settembre 2023, e meglio al momento della lettera di licenziamento del 20 settembre 2023 da parte dell’assicurato (cfr. doc. 5; consid. 2.4.), tra quest’ultimo e l’azienda __________ fosse stato concluso un contratto di lavoro. L’insorgente nutriva piuttosto la speranza di ottenere un impiego presso __________.
Ne discende che l’assicurato avrebbe pertanto dovuto mantenere la precedente occupazione fino all'eventuale effettiva assunzione da parte della società __________ e dimissionare soltanto successivamente.
Il TCA non ignora che il ricorrente ha fatto valere di aver disdetto il contratto di lavoro con __________, poiché, dopo il colloquio del gennaio 2023, non sarebbe stato assunto da __________ essendo alle dipendenze di __________ (cfr. doc. 1; 7; consid. 2.4.).
Tuttavia, da un lato, tale affermazione si rivela una mera allegazione di parte non debitamente comprovata.
Dall’altro, l’assicurato non ha ad ogni modo preteso che l’azienda __________ gli avrebbe garantito l’assunzione previo licenziamento da __________.
Al contrario nello scritto allegato al ricorso egli ha asserito che “forte in me il desiderio di entrare a far parte di quest’azienda, onde evitare astio tra le due parti, optai per il licenziamento.
Nonostante ciò, e dopo aver tempestivamente comunicato sin da subito la mia disdetta dalle __________ all’Azienda presso la quale avevo sostenuto il colloquio, non ebbi in seguito nessuna risposta positiva” (cfr. doc. I).
In simili condizioni, l’insorgente con la lettera di dimissioni del 20 settembre 2023 - che ha intimato all’ex datore di lavoro sperando di concludere un contratto di impiego con l’azienda __________ - si è assunto il rischio di comunque non entrare a far parte di __________.
Tale rischio, dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, contraddice il dovere generale di ridurre il danno (cfr. consid. 2.2.).
La circostanza che l’insorgente dapprima non avesse intenzione di ricorrere all’assicurazione contro la disoccupazione, poiché sperava di essere assunto dall’azienda di __________ (cfr. doc. I; consid. 1.2.), non può peraltro essergli di alcun ausilio. La sua volontà iniziale di non annunciarsi per il collocamento era, infatti, fondata semplicemente sull’aspettativa - poi non realizzatasi - di concludere un contratto con __________.
Parimenti irrilevante, ai fini della risoluzione della presente vertenza, è il fatto che il ricorrente sia stato retribuito dall’ex datore di lavoro fino alla fine del mese di dicembre 2023, benché liberato con effetto immediato dal 21 settembre 2023 dall’obbligo di fornire la propria attività lavorativa (cfr. doc. I; 6; consid. 1.2.; 2.4.).
2.6. La conclusione secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto attendere di essere effettivamente assunto da __________ prima di licenziarsi dal precedente posto di lavoro si giustifica tanto più considerando che non risultano motivi tali da far ritenere la prosecuzione del rapporto di lavoro con __________ non più ragionevolmente esigibile (cfr. art. 16 cpv. 2 LADI; consid. 2.2.; 2.3.).
Al riguardo l’assicurato stesso, che svolgeva l’attivit) e si occupava pure, secondo il certificato intermedio di lavoro del 14 settembre 2023 (cfr. doc. 72 inc. 38.2024.9; consid. 2.4.), della __________, ha indicato che i motivi della disdetta non sono da ricondurre a problemi di salute (cfr. doc. 7; consid. 2.4.).
In effetti nel certificato medico del 23 novembre 2023 la Dr. med. __________, FMH neurologia, ha espressamente attestato che l’insorgente, il quale è affetto da una sindrome algica cervico-lombare cronica, in esiti di interventi sulla colonna lombare e sindrome dolorosa cronica, è atto al lavoro come autista di autobus per percorsi urbani. Sono, invece, controindicati i lavori manuali a carico diretto di peso e la posizione seduta a lungo (cfr. doc. 8).
Il ricorrente ha, d’altronde, dichiarato di aver voluto continuare a lavorare anche dopo le dimissioni da __________ e che è stata l’azienda a lasciarlo a casa da subito contro la sua volontà (cfr. doc. 1; consid. 2.4.).
Con scritto del 21 settembre 2023 l’ex datore di lavoro, a seguito della disdetta del contratto di lavoro da parte dell’assicurato, l’ha infatti liberato con effetto immediato dall’obbligo di fornire la sa attività lavorativa, benché gli sarebbe in ogni caso stato corrisposto il salario fino alla fine di dicembre 2023 (cfr. doc. 6; consid. 2.4.).
Inoltre è vero che nelle “Osservazioni riguardo alle ragioni della disdetta, rispettivamente della rinuncia a rivendicare il rispetto del termine di disdetta legale o contrattuale” del 6 novembre 2023, in cui è stato peraltro reso attento che le stesse avrebbero potuto essere sottoposte al datore di lavoro per una presa di posizione, l’insorgente ha fatto riferimento a ragioni di natura personale e familiare che sarebbero state alla base delle sue dimissioni (cfr. doc. 7; consid. 2.4).
È altrettanto vero, tuttavia, che l’assicurato, in primo luogo, mai ha chiarito di che motivi specifici si trattasse.
In secondo luogo, soltanto nel documento del 6 novembre 2023 citato egli ha accennato a cause personali e familiari.
Per contro, nella “Domanda d’indennità di disoccupazione” compilata nella medesima data, nell’opposizione pervenuta alla Cassa l’8 febbraio 2024 e nello scritto allegato al ricorso l’insorgente ha sempre e soltanto menzionato, quale ragione della disdetta, in buona sostanza la circostanza che, finché restava alle dipendenze di __________, la società __________ non l’avrebbe assunto (cfr. doc. 1; 11).
Nella precisazione annessa all’impugnativa l’assicurato ha altresì puntualizzato che dopo il colloquio con __________ i responsabili si sono astenuti dal dargli una risposta certa, poiché era già attivo per __________ (cfr. doc. I).
2.7. Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che a ragione la Cassa ha sospeso il ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta gli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. b OADI.
Del resto, come già esposto, l’assicurato, nell’opposizione, ha riconosciuto che “con il mio licenziamento, ero consapevole di andare incontro ad una penalità laddove non si fosse concretizzato il mio obiettivo, il mio desiderio (…)” (cfr. doc. 11; consid. 2.4.).
Di conseguenza, visto che l’insorgente ha asserito di essere stato cosciente di essere passibile di sanzione a causa delle sue dimissioni inoltrate prima di reperire un nuovo impiego, la censura ricorsuale secondo cui egli non era a conoscenza dei Regolamenti in materia di disoccupazione (cfr. doc. I; consid. 1.2.) risulta in ogni caso infondata.
2.8. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova (lett. a) oppure ha rifiutato un’occupazione adeguata (lett. b).
Il cpv. 5 della medesima norma prevede, invece, che se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nonostante il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 4 OADI (art. 45 cpv. 3 v.OADI; cfr. STCA 38.2005.40 del 14 luglio 2005), la giurisprudenza federale ha tuttavia stabilito che, trattandosi di un assicurato che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr. STF 8C_165/2020 del 4 agosto 2020, consid. 3.1.).
In una sentenza 8C_556/2016 del 23 novembre 2016, pubblicata in DLA 2016 pag. 308 ss., il Tribunale federale ha ricordato di avere ritenuto adeguata una sospensione di 26 giorni, rispettivamente di 25 giorni, in caso di abbandono di posto di lavoro durante il periodo di prova (cfr. consid. 4.4.).
In quell’occasione l’Alta Corte, scostandosi dalla sentenza del Tribunale cantonale che aveva ridotto la durata della sospensione a 5 giorni di penalità, ha confermato la sanzione di 23 giorni inflitta dalla Cassa di disoccupazione (cfr. consid. 5.2.).
2.9. La Cassa ha inflitto al ricorrente una penalità di 35 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.).
Come visto, giusta l'art. 45 cpv. 4 lett. a OADI vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova.
La sospensione in caso di colpa grave va da 31 a 60 giorni (art. 45 cpv. 2 OADI).
In concreto, tutto ben ponderato, in particolare tenuto conto, da un lato, del fatto che l’insorgente ha comunque disdetto un contratto di lavoro di durata indeterminata con un’azienda che lo apprezzava (cfr. doc. 53; 72 inc. 38.2023.9), dall’altro, che nel caso di specie non risultano specifiche circostanze che consentano di considerare la colpa dell’assicurato come mediamente grave, la sanzione di 35 giorni applicatagli si rivela proporzionata alla gravità della colpa.
Tale soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
La durata della penalità da infliggere nei confronti di un assicurato non dipende, d’altronde, dalle sue condizioni economiche (cfr. STF 8C_527/2011 del 22 marzo 2012; STFA C 224/02 del 16 aprile 2003; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021; consid. 2.9.; STCA 38.2020.7 del 2 giugno 2020 consid. 2.8.; STCA 38.2017.92 del 18 aprile 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.8.; STCA 38.2015.24 del 30 luglio 2015 consid. 2.8.; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.8.).
Riguardo a delle fattispecie analoghe cfr. STF 8C_726/2021 dell’11 agosto 2022 (36 giorni di sospensione); STF 8C_1021/2012 del 10 maggio 2013 (35 giorni di sospensione); STCA 38.2012.65 del 6 febbraio 2013 (sospensione di 36 giorni).
2.10. L’insorgente, nel ricorso, ha dichiarato che “mi rendo disponibile laddove sia opportuno per un riscontro, per presentare e argomentare la mia opposizione” (cfr. doc. I).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 3.1.; STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_539/2024 del 29 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel caso di specie il ricorrente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza.
L’assicurato, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Al riguardo cfr. STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella presente fattispecie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione del ricorrente non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Si prescinde, pertanto, dal sentire l’insorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).
2.11. Stante quanto precede, la decisione su opposizione del 23 febbraio 2024 impugnata deve essere confermata.
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti