Raccomandata

Incarto n. 38.2023.55

CL/DC/gm

Lugano 15 gennaio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 settembre 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 31 agosto 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 10 novembre 2022, cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione.

L’amministrazione, a fondamento del proprio provvedimento, ha richiamato gli artt. 8 cpv. 1 lett. f, 10 cpv.1, 11 cpv. 1 e 15 cpv. 1 LADI e concluso che l’assicurato “si ritiene completamente inabile al lavoro (vedi domanda indennità) e la stessa cosa viene confermata dal suo medico curante, di conseguenza non può essere ritenuto disoccupato” (cfr. doc. 7).

Con ulteriore decisione dell’8 marzo 2023 l’amministrazione, sulla base sempre degli artt. 8 cpv. 1 lett. f, 10 cpv. 1, 11 cpv. 1 e 15 cpv. 1 LADI, ha nuovamente negato all’interessato il diritto alle prestazioni di disoccupazione “poiché è completamente inabile al lavoro”, ribadendo che il medesimo “si ritiene completamente inabile al lavoro (vedi domanda indennità) e la stessa cosa viene confermata dal suo medico curante, di conseguenza non può essere ritenuto disoccupato” (cfr. doc. 12).

1.2. Con opposizione del 4 aprile 2023, l’interessato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha impugnato la decisione dell’8 marzo 2023 (cfr. doc. 14).

1.3. Con decisione su opposizione del 31 agosto 2023, la Cassa, ha confermato il proprio provvedimento dell’8 marzo 2023 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 12) e ha, quindi, negato all’assicurato il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione.

In particolare, l’amministrazione ha motivato la propria decisione su opposizione facendo valere che, in seguito all’impugnativa presentata da RI 1, ha a più riprese sollecitato il legale di quest’ultimo a voler precisare da che data il suo assistito sarebbe abile al lavoro, in quale grado e per quali attività il medesimo si potrebbe candidare, senza, tuttavia, ricevere riscontro.

Constatata “la mancanza di collaborazione da parte dell’avvocato RA 1 nel rispondere ai (…) quesiti”, la Cassa ha concluso che non sarebbe stato “possibile dare una risposta diversa da quella espressa (…) in data 8 marzo 2023”, ha rilevato che “il sig. RI 1 risulta essere stato iscritto in disoccupazione, unicamente, per il periodo dal 1° marzo al 13 marzo 2023” e ha respinto, quindi, l’opposizione (cfr. doc. 19).

1.4. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento delle indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° marzo 2023, “se non addirittura a far data dal 25 novembre 2022”.

A sostegno della pretesa ricorsuale il rappresentante dell’assicurato censura l’operato della Cassa facendo valere, innanzitutto, che l’Ufficio dell’Assicurazione invalidità, con decisione del 15 marzo 2023, “ha (…) ritenuto il signor RI 1 in incapacità lavorativa del 100% dal 09.04.2021 al 16.06.2022 e capace di svolgere un’attività adeguata al 100% dal 17.06.2022. (…) valutando un reddito annuo teorico conseguibile con un “attività adeguata”, malgrado il danno alla salute, di CHF 68'959.48, ha stabilito un grado di invalidità dello 0%. Lo stesso Ufficio ha quindi deciso che dal 1° aprile 2021 il signor RI 1 ha diritto ad una rendita del 100% unicamente fino al 30 settembre 2022” (cfr. doc. I, pag. 2).

In particolare, il patrocinatore dell’assicurato rileva:

" 2.

Ora, a parte il fatto che il signor RI 1 non beneficia attualmente di alcuna entrata, cosa di per sé già deprecabile, ci si trova in una situazione alquanto paradossale dove non si comprende se egli sia o meno inabile, e quindi se sia o meno occupabile, e quindi ancora si sia o meno disoccupato.

La decisione dell’Ufficio assicurazione invalidità è pure oggetto di ricorso, in modo da poter stabile con chiarezza la situazione del signor RI 1. O abile quindi disoccupato, o inabile e quindi invalido.

Sbaglia quindi la Cassa CO 1, __________, quando considera il ricorrente completamente inabile al lavoro e quindi non “disoccupato”, in quanto il certificato medico chiarisce sì una incapacità totale a titolo definitivo ad operare quale operaio forestale, ma pure una abilità immediata a svolgere un’attività adeguata, quantificata questa, dall’Ufficio dell’Assicurazione invalidità, in CHF 68'959.48.

Ha sbagliato inoltre l’URC quando, in data 25 novembre 2022, una prima volta, e poi in data 13 marzo 2023, ha (arbitrariamente) cancellato il signor RI 1 dal sistema COLSTA per inabilità prolungata. Per tale motivo non è corretta l’osservazione “abbondanziale” della Cassa CO 1 secondo cui “il signor RI 1 risulta essere stato iscritto in disoccupazione, unicamente per il periodo dal 1° marzo al 13 marzo 2023”.

In ragione di quanto sopra, s’impone l’annullamento della decisione 8 marzo 2023 della Cassa CO 1, __________, con la quale viene deciso il rifiuto del diritto all’indennità di disoccupazione del 1° marzo 2023, poiché completamente inabile al lavoro, e la concessione delle rispettive indennità di disoccupazione, se non addirittura a far data dal 25 novembre 2022.

In merito alle ulteriori contestazioni, si richiama la lettera 6 maggio 2021 della Cassa CO 1 (data errata) con la quale la Cassa fa riferimento al certificato medico 13 marzo 2023, la risposta 10 maggio 2023 con la quale si chiedevano i motivi per i quali le dichiarazioni mediche erano ritenute insufficienti e l’ulteriore risposta del 6 maggio 2021 della Cassa CO 1 (data errata, poi corretta in 23 maggio 2023).

A mente dello scrivente, si tratta nel concreto di richieste arbitrarie e con solo intento dilatorio, in quanto come già evidenziato, entrambi i certificati medici prodotti in precedenza stabiliscono chiaramente una inabilità lavorativa del 100% ma una capacità (al 100%) di svolgere lavori leggeri fisicamente, senza gesti/sforzi ripetitivi e con le braccia soprattutto sopra il livello delle spalle. Nessun dubbio quindi quanto all’occupabilità del signor RI 1.

Come evidenziato sopra, il signor RI 1 non beneficia attualmente di alcuna entrata, in quanto non invalido per l’Ufficio AI e non disoccupato per la Cassa disoccupazione, situazione di per sé alquanto paradossale. Lo scrivente legale agisce quindi “pro bono” e si fa cortese richiesta di rinuncia al versamento di qualsiasi anticipo” (cfr. doc. I).

1.5. Con risposta del 23 ottobre 2023, la Cassa chiede la reiezione del ricorso, osservando quanto segue:

" (…) dal formulario “Domanda di indennità di disoccupazione”, compilato e firmato dal sig. RI 1, egli ha specificato di essere completamente inabile al lavoro. Il progetto di decisione dell’Ufficio di invalidità di Bellinzona del 15 marzo 2023 non è definitivo. In effetti, l’avvocato ha specificato che questa decisione è oggetto di ricorso, al fine di poter stabilire con chiarezza la situazione del sig. RI 1: o abile e quindi disoccupato o inabile quindi invalido.

Dal documento medico del dr. med. __________, compilato in data 1° marzo 2023, si evince l’inabilità del sig. RI 1 dal 18 giugno 2022 al 100% mentre viene scritto che egli può eseguire lavori leggeri senza sforzare le spalle. In questo documento non è chiarito esattamente, se l’assicurato può ancora svolgere la professione precedente e, ancora più importante, quali lavori l’assicurato può effettivamente svolgere, in quale/i rami le ricerche di lavoro devono e/o dovranno essere concretamente indirizzate, al fine di poter reperire una nuova occupazione.

Per queste ragioni, la nostra Amministrazione ha inviato ben tre scritti all’avvocato RA 1, spiegando il motivo delle nostre richieste, tuttavia egli ha preferito non rispondere a quanto gli è stato richiesto e/o non fornirci quanto indicato ma, per contro, inoltrare ricorso presso il vostro lodevole Tribunale.

Questi scritti (…) non sono e non erano arbitrari e non avevamo alcun intento dilatorio, per le ragioni già spiegate: semmai avevano lo scopo di chiarire la situazione del sig. RI 1 e quindi potersi eventualmente pronunciare in maniera diversa rispetto alla decisione di prima istanza. Bastava, unicamente, una maggiore collaborazione da parte del legale dell’assicurato, come già ribadito, nella nostra decisione su opposizione, qui impugnata.

Inoltre, l’avvocato RA 1 ha incolpato l’URC di avere cancellato il suo assistito dal sistema COLSTA, il 25 novembre 2022 (questo periodo non entra, ad ogni modo, nel merito del provvedimento qui impugnato e la precedente decisione del 10 novembre 2022 è già più che ampiamente cresciuta in giudicato), aggiungendo che, la nostra osservazione “abbondanziale”, citata nel nostro scritto del 31 agosto 2023, non sia corretta. Queste sue affermazioni lasciano alquanto perplessi.

L’avvocato RA 1, come pure il suo patrocinato, sono chiaramente in possesso dei nostri provvedimenti e se avessero letto, con più attenzione, la decisione dell’8 marzo 2023 contro la quale hanno presentato opposizione, in data 4 aprile 2023, avrebbero visto questa importante indicazione (in ultima pagina) che riportiamo testualmente: “Se dovesse contestare la presente decisione, deve continuare a rispettare, sino alla decisione del Servizio specialistico, le prescrizioni di controllo (colloqui di lavoro con l’URC, ricerche di lavoro) e inoltrare ogni mese il modulo “indicazioni della persona assicurata” debitamente compilato a una Cassa disoccupazione”. (intesa come la Cassa disoccupazione scelta – i surriferiti modulo, in seguito, abbreviati con “IPA”).

Pertanto, il sig. RI 1 avrebbe potuto effettuare le ricerche di posti di lavoro; così facendo avremmo anche compreso esattamente quali ricerche di lavoro poteva effettivamente effettuare e consegnare alla Cassa i formulari “IPA” ad ogni fine mese, da lui stesso debitamente compilati e firmati, alla Cassa.

Dal canto suo, l’avvocato RA 1 avrebbe potuto accertarsi che il suo patrocinato continuasse a seguire queste procedura presso l’URC di __________ e, se non fosse stato il caso, poteva intervenire sia con il suo assistito sia presso l’Ufficio sopra menzionato.

Di fatto il sig. RI 1 risulta essere stato iscritto in disoccupazione, unicamente, dal 1° marzo 13 marzo 2023 e non è stato consegnato alla Cassa alcun formulario “IPA” da parte dell’assicurato e nessuna ricerca di posti di lavoro all’Ufficio Regionale di Collocamento.

Visto quanto sopra espresso (…) ci confermiamo nuovamente nella nostra posizione, in quanto l’assicurato si è sempre dichiarato inabile a lavoro, non ha mai effettuato una ricerca di posti di lavoro e non è mai stata ufficialmente indicata una percentuale di abilità al lavoro da parte di un medico o dallo stesso assistito. Inoltre il legale del sig. RI 1 non ci ha permesso, non rispondendo e/o non inviandoci quanto richiesto, di verificare ulteriormente il caso e poter emettere, se fosse stato il caso, una decisione a favore del suo patrocinato.” (cfr. doc. III).

1.6. Con replica del 28 ottobre 2023, l’avv. RA 1 osserva quanto a seguire:

" (…) a parte attribuire al sottoscritto tutte le responsabilità per un mancato riscontro alle loro missive, nella stessa non vi è alcuna argomentazione fatto salvo eventualmente l’unico punto che pare avere concretezza e che è legato al certificato medico del Dr. __________, a dire della Cassa, non chiaro ed esaustivo. (…) mi sono (…) indirizzato allo stesso, al quale ho chiesto di prendere posizione sulle contestazioni della Cassa (…)”.

In attesa di un riscontro da parte del medico, il legale ha chiesto una proroga del termine impartito alle parti per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. V), poi concessagli (cfr. doc. VI).

Il 31 ottobre 2023, l’avv. RA 1 ha trasmesso a questa Corte un nuovo certificato medico del dr. med. __________, sul cui tenore si dirà nel prosieguo (cfr. doc. VII ed all.).

1.7. Con duplica del 9 novembre 2023, preso atto delle osservazioni della parte ricorrente e della documentazione da questa allegata, la Cassa osserva quanto segue:

" (…)

  • le responsabilità per un mancato riscontro alle nostre missive ribadiamo che sono dovute alla mancanza di risposte concrete da parte dell’avvocato RA 1, come si evince dai diversi documenti (…). In particolare non ha replicato alla nostra richiesta inerente la percentuale di abilità del sig. RI 1 a partire dal 17 giugno 2022 (se vi fosse questa percentuale) e in quale ramo egli potesse svolgere le sue ricerche;

  • nel certificato medico del dr. __________ del 1° marzo 2023, in possesso di tutti gli attori, non si legge alcuna percentuale lavorativa di abilità. È specificata un’inabilità al 100% dal 17 giugno 2022, salvo per lavori leggeri, ecc… senza ulteriori specificazioni;

  • lo stesso assicurato, per il periodo in cui è stato iscritto in disoccupazione, dal 1° marzo 2023 al 13 marzo 2023, non ha svolto alcuna ricerca di posti di lavoro ed inoltre, non ha consegnato alcun formulario IPA;

  • il sig. RI 1 ha comunicato di essere inabile al lavoro al 100% dal 17 giugno 2022 (cfr. “Domanda di indennità di disoccupazione”);

  • lo stesso avvocato ha deciso di inviare uno scritto al dr. med. __________ unicamente in data 28 ottobre 2023, pertanto, durante l’istruttoria già in corso e questo dovrebbe essere visto come una violazione procedurale. Inoltre, la risposta del surriferito medico del 31 ottobre 2023, è più precisa per ciò che attiene il quale ramo l’assicurato può svolgere le sue ricerche, al fine di trovare una nuova occupazione, tuttavia, ancora una volta non è specificata una percentuale di abilità al lavoro.

Visto quanto sopra, ci confermiamo nei nostri precedenti scritti, rimettendo a voi il giudizio, in particolare, ai nuovi documenti prodotti dall’avvocato RA 1 (in sede di istruttoria). (…)” (cfr. doc. IX).

1.8. Con osservazioni del 22 novembre 2023, il legale del ricorrente comunica di rinunciare “a formulare osservazioni all’imbarazzante comunicazione del signor __________ [ndr: Direttore della Cassa CO 1]”, che ritiene “sterile da qualsiasi punto di vista giuridico, nella quale (…) si limita nuovamente a riversare sul sottoscritto la responsabilità per un comportamento avuto dalla Cassa disoccupazione a dir poco lacunoso, che ha di fatto completamente abbandonato il qui ricorrente”.

In particolare, l’avv. RA 1 ha, poi, osservato che con “comunicazione 6 novembre 2023 dell’Ufficio assicurazione invalidità (…)” è stato rilasciato “un progetto di decisione che annulla e sostituisce il precedente riconoscendo una rendita di invalidità al signor RI 1, pari al 100% dal 1° aprile 2022 e in misura ridotta al 49% dal 1° settembre 2023.

Per buona pace della Cassa CO 1 (…) tale fatto risolve la questione per tutto il periodo summenzionato, limitando l’“occupabilità” a decorrere dal solo periodo residuo di invalidità parziale, per il quale il signor RI 1 si è già annunciato disponibile all’impiego” (cfr. doc. XI).

1.9. Con osservazioni del 1° dicembre 2023, la Cassa pone nuovamente l’accento sulla mancanza di collaborazione da parte del legale del ricorrente e, quanto al progetto di decisione dell’Ufficio assicurazione invalidità, rileva che tale documento:

" (…) comprova che il sig. RI 1 non era abile al lavoro fino al 31 agosto 2023. In effetti, un certificato medico con una conferma della percentuale di abilità lavorativa, da noi richiesto a più riprese all’avvocato, non è mai pervenuto.

Precisiamo invece che, a partire dal 20 novembre 2023 (scorsa settimana), l’assicurato si è correttamente riannunciato in disoccupazione e, su richiesta della nostra Sezione di __________ e senza il coinvolgimento dell’avv. RA 1, finalmente ha prodotto un certificato medico, datato 23 novembre 2023, dove si evince l’inabilità del sig. RI 1 al 100% dal 9 aprile 2021 al 31 agosto 2023. Dal 1° settembre 2023, vi è un’inabilità lavorativa unicamente al 50% e questo permette di ottenere il diritto alle prestazioni.

Infatti, con questo documento, tenuto conto della surriferita decisione dell’AI e della nuova iscrizione presso l’URC, effettuata a partire dal 20 novembre 2023 dal sig. RI 1, la Cassa CO 1, Sezione di __________, ha prontamente stabilito il diritto dell’assicurato a partire da questa data, con una percentuale di idoneità al collocamento al 50%. (…)” (cfr. doc. XIII).

1.10. Su richiesta di questa Corte, in data 19 dicembre 2023, la Cassa ha trasmesso la documentazione “dalla quale emerge che “a partire dal 20 novembre 2023 (…) l’assicurato si è correttamente annunciato in disoccupazione”” (cfr. supra consid. 1.9. e doc. XIV).

Dalla nuova conferma di registrazione nel sistema COLSTA pervenuta al TCA risulta che RI 1 si è reiscritto in disoccupazione in data 20 novembre 2023, con una disponibilità lavorativa del 50% (cfr. all. 1 a doc. XV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente, oppure no, la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire le indennità di disoccupazione dal 1° marzo al 20 novembre 2023, allorquando l’interessato si è reiscritto in disoccupazione, con una disponibilità lavorativa del 50%. Da quel momento infatti “la Cassa CO 1, Sezione di __________, ha (…) stabilito il diritto dell’assicurato (…), con una percentuale di idoneità al collocamento al 50%” (cfr. supra consid. 1.9. e 1.10.).

2.2. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia totalmente o parzialmente disoccupato (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a LADI).

Per l’art. 10 cpv. 1 LADI, è considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.

In base all’art. 10 cpv. 2 LADI, è considerato parzialmente disoccupato chi non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un’occupazione a tempo parziale (lett. a) oppure ha un’occupazione a tempo parziale e cerca un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale (lett. b).

Giusta l’art. 10 cpv. 2bis LADI, non è considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto).

In una sentenza del 19 gennaio 1993 pubblicata in DTF 119 V 156 il TFA (dal 1° gennaio 2007: il Tribunale federale, TF) ha stabilito che per stabilire l'esistenza della disoccupazione è decisiva l'effettiva e definitiva interruzione del rapporto di lavoro e non la cessazione giuridica dei rapporti contrattuali di lavoro.

A proposito, Boris Rubin (in: Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ed. Schulthess 2014, p. 95-96) rileva che:

" 39 Introduction. - Le chômage indemnisable se présente soit sous la forme du chômage complet, soit sous celle du chômage partiel. L’al. 1 de l'art. 10 LACI est consacré à la définition de l'assuré au chômage complet. Pour qu'il y ait «chômage» au sens de l'art. 10 LACI, il est indifférent que l'emploi perdu ou recherché soit soumis au droit public ou au droit privé. Par ailleurs, la délimitation entre chômage complet et chômage partiel se mesure à l'horaire habituel à plein temps du type d'emploi qui est recherché. Le nombre d'heures habituel de travail, pour un emploi à plein temps, varie en fonction des professions. L'horaire à plein temps d'un enseignant ne sera par exemple pas le même que celui d'une personne travaillant à la production dans l'industrie.

(…)

11 Début du chômage.

  • Le chômage au sens de l'art. 10 LACI débute dès que les prestations caractéristiques d'un contrat de travail (travail et salaire) ne sont plus exécutées, c'est-à-dire dès la cessation définitive effective du rapport de travail. L'examen de la condition du chômage a donc lieu sur la base des faits et non en fonction de la réponse juridique à la question de savoir si le rapport de travail existe toujours (DTA 1989 p. 78 consid. 4 p. 82; arrêt du 26 mai 2003 [C 265/02] consid. 2.2). C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 LACI) qu'une analyse juridique a lieu. C'est alors que sont examinées notamment les questions relatives au droit au salaire ou au droit à une indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail (art. 11 al. 3 LACI). En cas de doutes à ce sujet, une solution pragmatique est prévue de manière à ce qu'une indemnisation puisse intervenir rapidement (v. l'art. 29 LACI). L'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur (art. 51 ss LACI) couvre quant à elle les créances de salaires qui portent sur les derniers mois du rapport de travail et concerne une période où du travail a réellement été fourni (ATF 121 V 377 consid. 2a p. 379). La période susceptible d'entraîner le versement de l'indemnité en cas d'insolvabilité et celle où il y a chômage au sens de l'art. 10 LACI sont ainsi clairement délimitées et ne peuvent se recouper.

Sauf résiliation valable des rapports de travail, un assuré qui perçoit des indemnités perte de gain en cas de maladie est sous contrat durant la période de versement de l'indemnité, de sorte qu'il n'est pas au chômage au sens de l'art. 10 LACI (DTA 2002 p. 52 consid. 2b p. 53)".

Il medesimo autore (in : Assurance-chômage et service public de l’emploi, Ed. Schulthess 2019, p. 17) sottolinea che:

" (…)

76 L’assuré a droit à l’indemnité de chômage entre autres conditions s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI) et s’il s’est formellement inscrit au chômage en vue d’être placé (art. 10 al. 3 LACI).

77 Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI). Selon l’art. 10 al. 2 LACI, est réputé partiellement sans emploi celui qui : n’est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel (let. a) ; ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (let. b).

78 Les cas de chômage partiel dans lesquels un assuré peut se contenter de ne rechercher qu’un complément d’occupation sont rares (N 192).

79 Le chômage au sens de l’art. 10 LACI débute dès que les prestations caractéristiques d’un contrat de travail (travail et versement du salaire) ne sont plus exécutées. Autrement dit, l’examen de la condition du chômage a lieu sur la base des faits et non en fonction de la réponse à la question de savoir si le rapport de travail a pris fin d’un point de vue juridique47.

80 Pour pouvoir entraîner une indemnisation, le chômage ne suffit pas. Il doit s’accompagner d’une perte de gain suffisante au sens de l’art. 11 LACI (N 96 ss). De plus, seule la perte d’une activité principale peut entraîner une indemnisation, non la perte d’une activité accessoire.”.

L’art. 10 cpv. 3 dispone che “la persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata”.

Al proposito, Boris Rubin (in: Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ed. Schulthess 2014, p. 104) rileva che:

" 38 Inscription au chômage. - Seul peut être considéré comme étant au chômage au sens de l'art. 10 LACI celui qui s'est annoncé à l'office compétent en vue d'être placé. Dans le but de permettre un contrôle du chômage et de faciliter la prise en charge et le placement, l'inscription à l'office compétent est une condition du droit à l'indemnité de chômage (dans le même sens : art. 17 al. 2 LACI; pour le droit supérieur, v. l'art. 4 de la Convention OIT n° 44 du 23 juin 1934; RS 0.837.411). L'inexécution de l'obligation prévue à l'art. 10 al. 3 LACI conduit au refus du droit à l'indemnité tant que le chômeur n'est pas formellement inscrit (arrêt du 5 mars 2002 [C 310/01]). Seule une violation de l'obligation de renseigner le chômeur ou un renseignement erroné peuvent éventuellement conduire à la reconnaissance du droit sans inscription formelle (arrêt du 13 août 2003 [C 113/02] consid. 2 et 3.2). Ce qui est déterminant pour la reconnaissance du droit, c'est le fait qu'il y ait eu inscription au sens de l'art. 19 OACI (à la commune ou à l'office compétent, suivant les dispositions cantonales). Il est question ici de la première inscription et non de celle au sens de l'art. 21 OACI. Lorsque l'inscription au sens de l'art. 19 OACI a eu lieu mais que le chômeur n'a répondu à aucune des convocations de l'ORP, le droit est reconnu et les absences ne peuvent faire l'objet que d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage (puis d'une éventuelle inaptitude au placement en cas de répétition des manquements). Elles ne peuvent entraîner d'emblée une négation du droit. Mais bien entendu, les assurés peuvent en tout temps librement renoncer à revendiquer les prestations (v. 100 N 20).

39 Retrait. - Le chômage prend fin en cas de retrait de l'assurance. Un assuré qui annonce son retrait en raison de la conclusion supposée d'un contrat de travail devra se réinscrire si ses attentes ne se concrétisent pas et qu'il entend toucher à nouveau l'indemnité de chômage. Entre l'annulation et la réinscription, il n'y aura pas de chômage indemnisable au sens de l'art. 10 LACI (arrêt du 5 mars 2002 [C 310/01] consid. 2b).”.

2.3. Ulteriore presupposto fondamentale per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è anche che l'assicurato sia idoneo al collocamento, e meglio ai sensi di quanto dispongono gli artt. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI.

Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato le condizioni necessarie per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:

" Art. 15 Idoneità al collocamento

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. È pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato.

È quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002)

L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.1.)

Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosenversicherung", Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019; STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

L’Alta Corte ha pure stabilito che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019, DTF 143 V 168 consid. 2 pag. 177; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

In una sentenza 8C_445/2020 del 27 novembre 2020, l’Alta Corte ha ricordato che:

" 4.3. Il concetto dell'(in)idoneità al collocamento non è soggetto a graduazioni. La persona assicurata può essere idonea al collocamento, segnatamente disposta ad accettare un lavoro esigibile (al tasso di occupazione minimo del 20%) oppure no (DTF 136 V 95 consid. 5.1 pag. 97 con riferimenti). L'applicazione dei criteri legali e giurisprudenziali sull'idoneità al collocamento secondo i combinati art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 cpv. 1 LADI è una questione di diritto liberamente esaminabile dal Tribunale federale (consid. 1.2)."

È dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un’occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

L'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 3; STF 8C_921/2009 dell’11 dicembre 2009; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25).

In una sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale federale dal 1° gennaio 2007), in proposito ha rilevato che per l’idoneità al collocamento sono determinanti le prospettive concrete di un’assunzione in condizioni equilibrate del mercato del lavoro. In questo contesto bisogna tener conto della disponibilità temporale, delle circostanze congiunturali e di tutte le altre circostanze, segnatamente del tipo d’attività. Le possibilità reali d’assunzione sono da valutare unicamente considerando assunzioni ragionevoli per la persona assicurata in questione.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_714/2014 del 26 marzo 2015 consid. 2.2.

L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

2.4. Secondo l’art. 15 cpv. 2 LADI:

" Gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizioni equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere loro assegnata un’occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con l’assicurazione per l’invalidità.”

Anche le persone handicappate fisicamente o psichicamente in misura durevole e rilevante, a determinate condizioni, possono essere dunque considerate idonee al collocamento. Al proposito va rilevato che l’handicap non deve forzatamente essere invalidante ai sensi dell’assicurazione invalidità (DLA 1991 pag. 95).

Inoltre, anche l’assegnazione di una rendita intera dell’AI non esclude l’idoneità al collocamento (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 95, DLA 1995 Nr. 30 pag. 173 consid. 3).

Va pure precisato che la fattispecie di cui all’art. 15 cpv. 2 LADI non dev’essere confusa con quella di cui all’art. 28 LADI, che si riferisce ad una capacità lavorativa ridotta o inesistente da un punto di vista soltanto passeggero (cfr. STFA C 286/05 del 24 gennaio 2006; DTF 128 V 149 consid. 3b = SVR 2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STFA C 303/02 del 14 aprile 2001).

In tale ipotesi il diritto all’indennità giornaliera decade completamente se il disoccupato ha esaurito il suo diritto all’indennità in virtù dell’art. 28 LADI e se la sua incapacità al lavoro supera il 50%.

Per contro una persona impedita fisicamente e psichicamente, la cui capacità al lavoro è ridotta, rimane idonea al collocamento nell’ambito dell’art. 15 cpv. 2 LADI ed è indennizzabile, se adempie gli altri presupposti del diritto all’indennità (DLA 1995 pag. 172).

L’art. 15 OADI precisa inoltre che:

" Per stabilire l’idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici, i servizi cantonali e le casse cooperano con gli organi competenti dell’assicurazione-invalidità. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) disciplina i particolari d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno (cpv. 1).

Il capoverso 1 è parimente applicabile, qualora all’esame del diritto all’indennità o al collocamento degli impediti fisici o psichici partecipino organi dell’assicurazione-infortuni obbligatoria, dell’assicurazione-malattie, dell’assicurazione militare o della previdenza professionale (cpv. 2).

Un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all’assicurazione-invalidità o a un'altra assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell’altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al lavoro o al guadagno (cpv. 3).”

L’art. 15 cpv. 3 OADI prevede così che una persona, qualora non sia manifestamente inidonea al collocamento e si annunci all’assicurazione invalidità, è considerata idonea al collocamento fino a quest’ultima assicurazione emette una decisione.

La presa a carico provvisoria da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione di un assicurato che si è annunciato all’assicurazione invalidità ha lo scopo di evitare che il medesimo si trovi privato di prestazioni assicurative nel periodo di carenza di un anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e più in generale durante il tempo necessario all’assicurazione invalidità per decidere in merito alla domanda di prestazioni dell’assicurato (cfr. STF 8C_968/2012 del 18 novembre 2013 consid. 3.2.; DTF 127 V 484 consid. 2a).

Secondo l’art. 70 cpv. 1 e 2 lett. b LPGA l’avente diritto può chiedere di riscuotere una prestazione anticipata se un evento assicurato fonda il diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali ma sussiste un dubbio quanto al debitore delle suddette prestazioni (cpv. 1).

Sono tenute a versare prestazioni anticipate per le prestazioni la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione contro le malattie, dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro la disoccupazione (cpv. 2 lett. b).

Al riguardo cfr. STF 8C_187/2010 del 3 dicembre 2010 consid. 3.2.; STFA C 23/05 del 21 dicembre 2005 consid. 2.1.

Con sentenza 8C_5/2009 del 2 marzo 2010, pubblicata in DTF 136 V 95, il Tribunale federale ha stabilito che una persona che si è annunciata all’assicurazione invalidità per la riscossione di prestazioni e che, pur essendo abile al lavoro solo a tempo parziale per motivi di salute, è integralmente disoccupata, in virtù dell’obbligo di anticipare le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione ha diritto a una piena indennità giornaliera di disoccupazione se è disposta ad accettare un impiego nella misura della sua capacità lavorativa medicalmente attestata.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_651/2009 del 24 marzo 2010.

In una sentenza 8C_242/2019 del 5 marzo 2020 nella quale ha confermato l’idoneità al collocamento, dal profilo soggettivo, di un assicurato che presentava problemi di salute ed aveva inoltrato una domanda di prestazioni all’AI, il Tribunale federale ha rilevato al consid. 2.:

" (…) Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions relatives à l'aptitude au placement des assurés qui se sont annoncés à une assurance qui couvre l'invalidité ainsi qu'à la prise en charge provisoire des prestations par l'assurance-chômage (art. 15 al. 2, 2e phrase, LACI [RS 837.0]; art. 15 al. 3 OACI [RS 837.02]; art. 70 al. 2 let. b LPGA [RS 830.1]).

On rappellera que dans ce contexte, les exigences d'aptitude au placement de l'art. 15 al. 1 LACI - lesquelles comprennent, d'une part, la capacité de travailler (condition objective) et, d'autre part, la disposition à accepter un travail (condition subjective) - s'apprécient avec davantage de souplesse. Ainsi, l'aptitude au placement ne peut être niée que si l'assuré est manifestement inapte au placement. La réduction des exigences ne touche cependant que l'un des éléments de l'aptitude au placement, à savoir la condition de la capacité de travailler, non celle de la volonté de réintégrer le marché du travail (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, n. 279 p. 2351; voir également BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 88 ss ad art. 15 al. 2 LACI). La disponibilité sur le marché du travail doit toujours exister durant la période d'attente de la décision de l'office AI. Il faut que le chômeur handicapé soit disposé à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu'il recherche effectivement un tel emploi. S'il n'est pas disposé à accepter un tel emploi ou s'estime totalement incapable de travailler, il est inapte au placement et ne peut prétendre à l'avance des prestations par l'assurance-chômage (arrêt 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.1 et les références). (…)”

Nel Commentario citato nella sentenza federale appena riprodotta, B. Rubin ha rilevato:

" (…)

88 Aptitude au placement des assurés qui se sont annoncés à une assurance qui couvre l'invalidité (art. 15 al. 3 OACI). - L'aptitude au placement des personnes qui se sont annoncées à une assurance sociale qui couvre les conséquences économiques de l'invalidité s'examine avec encore davantage de souplesse que pour les personnes handicapées au sens de l'art. 15 al. 2 LACI, 1re phrase. Selon l'art. 15 al. 3 OACI, lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'art. 15 al. 2 OACI, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette disposition vise, d'une part, à assurer une coordination entre assurance-chômage et AI et, d'autre part, à éviter une lacune de couverture perte de gain avant que la décision de l’AI n'ait été rendue. Elle institue une prise en charge provisoire de la perte de gain par l'assurance-chômage (v. aussi l'art. 70 al. 2 let. b LPGA).

89 La négation de l'aptitude au placement n'est possible, dans l'hypothèse visée par l'art. 15 al. 3 OACI, que lorsque l'assuré est manifestement inapte au placement. L'indemnité de chômage n'est toutefois pas accordée sans réserve jusqu'à ce que l’AI statue. L'assuré doit être non seulement objectivement capable de travailler, mais encore, subjectivement, disposé à le faire, en fonction des circonstances inhérentes à sa personne, et ce durant les heures habituelles de travail (DTA 2004 p. 124).

90 Si l'inaptitude au placement ressort clairement des déclarations de l'assuré, de celles des médecins ou d'autres intervenants socio-médicaux, l'assuré est inapte au placement (DTA 1999 p. 104). Lorsque des certificats médicaux sont contradictoires, l'inaptitude au placement ne peut être considérée comme manifeste (DTA 2002 p. 238 consid. 4 p. 242).

91 L'inaptitude au placement «manifeste» au sens de l'art. 15 al. 3 OACI comprend notamment les situations où, malgré une capacité résiduelle de travail suffisante, le chômeur n'effectue pas assez de recherches de travail dans l'attente de la décision de l’AI (DTA 2000 p. 156) ou lorsqu'il se considère, à tort ou à raison, comme étant en incapacité de mettre en valeur sa force de travail et, en conséquence, n'effectue pas de recherches d'emploi ou ne les effectue que pour la forme (arrêts du 18 mai 2011 [8C_406/2010] consid. 5.1 et 5.2; 4 août 2008 [8C_497/2008]). Tant qu'un assuré ne cesse pas d'accomplir ses obligations de chômeur, il demeurera en principe apte au placement. Dans le cas de recherches insuffisantes ou de mauvaise qualité, des sanctions devront être prononcées préalablement à une éventuelle décision d'inaptitude au placement (arrêt du 3 septembre 2008 [8C_749/2007]). (…)” (pag. 173-174)

Qualora, in seguito, l’altro assicuratore sociale dovesse erogare delle prestazioni, la correzione interviene secondo gli art. 94 cpv. 2 LADI (compensazione) e 95 LADI (restituzione di prestazioni). L’assicurato che riceve delle indennità di disoccupazione per un certo periodo e che successivamente è posto al beneficio di una rendita dell’assicurazione invalidità per il medesimo periodo è, di conseguenza, tenuto a restituire le indennità percepite. Nel caso in cui l’assicurato, malgrado il versamento di una rendita, disponesse di una capacità di guadagno residuale suscettibile di essere messa a profitto, l’importo da restituire è proporzionale al grado di incapacità di guadagno (cfr. STF 8C_968/2012 del 18 novembre 2013 consid. 3.2.; STFA C 23/05 del 21 dicembre 2005 consid. 2.2.; DTF 127 V 486 consid. 2b).

Giusta l’art. 95 cpv. 1bis LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, l’assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione contro le malattie o assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate per lo stesso periodo dall’assicurazione contro la disoccupazione. In deroga all’art. 25 cpv. 1 LPGA, l’importo da restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate.

In proposito cfr. STCA 38.2013.55 del 12 maggio 2014.

Nella già citata sentenza 8C_445/2020 del 27 novembre 2020, trattandosi di un’assicurata che si era iscritta in disoccupazione dichiarando una disponibilità al lavoro al 20% dopo essere stata totalmente inabile al lavoro per un periodo di due anni e che questo Tribunale nella STCA 38.2020.8 del 2 giugno 2020 aveva concluso non si potesse ritenere manifestamente inidonea al collocamento, l’Alta Corte si è così pronunciata:

" 4.4. A norma dell'art. 15 cpv. 2 LADI gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizione equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere loro assegnata un'occupazione adeguata (DTF 136 V 195 consid. 3.1 pag. 197 seg.). La competenza per disciplinare il coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità è stata delegata al Consiglio federale. Nell'art. 15 cpv. 3 OADI è stato stabilito che un impedito fisico o psichico, il quale, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all'assicurazione invalidità (o a un'altra assicurazione secondo l'art. 15 cpv. 2 OADI), è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell'altra assicurazione. In tal senso, l'art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA prevede che l'assicurazione contro la disoccupazione è tenuta a versare prestazioni anticipate per le prestazioni la cui assunzione da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione contro le malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità è contestata (DTF 142 V 380 consid. 3.1 pag. 381 seg.).

4.5. Secondo questo sistema l'assicurazione contro la disoccupazione deve risarcire le persone disoccupate che si sono annunciate a un'altra assicurazione, se la loro inidoneità al collocamento non è manifesta. Questo diritto a un'indennità di disoccupazione non decurtata si realizza segnatamente quando la persona interamente disoccupata per motivi di salute potrebbe lavorare soltanto a tempo parziale, purché nell'estensione attestata dai certificati medici cerca un'occupazione ed è disposta ad assumere una nuova occupazione con un pensum corrispondente (DTF 142 V 380 consid. 3.2 pag. 382; 136 V 95 consid. 7.1 pag. 101). La presunzione relativa all'idoneità al collocamento di persone impedite (art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA e art. 15 cpv. 2 LADI combinati con l'art. 15 cpv. 3 OADI) vale soltanto per il periodo fino al momento in cui è stato chiarito il diritto alle prestazioni di un'altra assicurazione, affinché siano evitate lacune nella perdita del guadagno. Appena l'estensione dell'incapacità al guadagno è stabilita con un preavviso o una decisione, si conclude l'obbligo a versare prestazioni anticipate dell'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza 8C_138/2020 del 24 aprile 2020 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2020 ALV n. 19 pag. 59). Contrariamente a quanto sembra lasciare intendere la Corte cantonale, l'art. 15 cpv. 3 OADI non comporta la concessione incondizionata delle indennità di disoccupazione fino al provvedimento dell'altro assicuratore, ma anche in questa eventualità l'assicurato deve avere la disponibilità oggettiva e soggettiva di sfruttare la propria capacità lavorativa corrispondente alle condizioni personali durante gli orari abituali di lavoro (sentenze 8C_623/2008 dell'11 febbraio 2009 consid. 3.3.1 e C 272/02 del 17 giugno 2003 consid. 2.3, pubblicata in ARV 2004 pag. 124).

4.6. Vale la pena ancora ricordare che se la presunzione della non manifesta inidoneità al collocamento di cui all'art. 15 cpv. 3 OADI si rivela erronea sulla base dell'accertamento dell'invalidità in un secondo tempo dall'assicurazione invalidità, si realizza un motivo di revisione processuale (DTF 127 V 475 consid. 2b/cc pag. 478 con riferimenti). Proprio perché l'assicurazione invalidità e quella contro la disoccupazione non sono due rami assicurativi complementari è anche possibile che una persona pur con un grave danno alla salute non possa beneficiare né di una rendita dell'assicurazione invalidità né dimostrasi idoneo al collocamento per l'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 109 V 25 consid. 3d pag. 29; sentenza 8C_237/2020 del 23 luglio 2020 consid. 4.2).

4.7. In base ai fatti accertati (consid. 3.6), diversamente da quanto concluso dalla Corte cantonale, chiaramente si deve concludere per un'inidoneità al collocamento. Alla luce della disponibilità al lavoro così ridotta (1h36 ore giornaliere) l'opponente non può oggettivamente sostenere che ella possa essere collocabile in un mercato equilibrato del lavoro, che presuppone di massima la presenza sul posto di lavoro durante gli orari abituali di ufficio. La possibilità evocata dall'opponente è del tutto teorica e astratta. Ella non può partire dal presupposto di poter svolgere un'occupazione esclusivamente dal proprio domicilio. Inoltre, la carica di giudice supplente (o non di carriera) non può essere considerata fra le occupazioni ipotizzabili, siccome comporta di essere eletti da parte di un Parlamento, il quale notoriamente tiene conto di numerosi elementi, fra cui quello dell'appartenenza politica. Gli altri impieghi di assistente scientifico universitario o di vicepresidente dell'autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto presuppongono il rispetto scadenze o di termini legali, che anch'essi si dimostrano manifestamente incompatibili con la disponibilità espressa dall'opponente. La conclusione della Corte cantonale si dimostra quindi lesiva del diritto federale. L'inidoneità al collocamento è talmente manifesta che dall'art. 15 cpv. 3 OADI l'opponente non può comunque dedurre nulla a suo favore».

2.5. L’Alta Corte si è pronunciata in merito all’aspetto soggettivo dell’idoneità al collocamento in una sentenza del 18 marzo 1996 pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 191 segg. in cui ha stabilito che l’assicurato che non ritiene di essere in grado di lavorare fino al momento in cui l’assicurazione per l’invalidità si pronuncia sulla sua domanda e che non cerca un lavoro né accetta un’occupazione adeguata non ha dritto alle indennità di disoccupazione per questo lasso di tempo.

Il Tribunale federale delle assicurazioni, in un successivo giudizio dell’8 giugno 1998, pubblicato in DLA 1999 N. 19, pag. 104, ha ribadito che un assicurato non è considerato idoneo al collocamento se la sua inidoneità al collocamento risulta chiaramente dalle sue dichiarazioni nonché da quelle dei medici e dei consulenti del personale.

L’assicurazione per l’invalidità e l’assicurazione contro la disoccupazione non hanno un carattere complementare reciproco. Di conseguenza, un assicurato può essere inidoneo al collocamento dal punto di vista della legislazione in materia di assicurazione contro la disoccupazione – e dunque non ha diritto all’indennità – anche se la sua incapacità lavorativa non è sufficiente per generare il diritto a una rendita di invalidità.

Con sentenza C 75/05 del 23 giugno 2005, l’Alta Corte ha poi confermato l’inidoneità al collocamento di un assicurato, beneficiario di una mezza rendita di invalidità, in quanto non era disposto, né in grado di accettare un’occupazione.

Inoltre la nostra Massima Istanza in una sentenza C 282/05 del 3 marzo 2006, in cui ha stabilito che un assicuratore era idoneo al collocamento dal profilo oggettivo, ha accolto il ricorso del medesimo e rinviato gli atti all’amministrazione per verificare l’aspetto soggettivo dell’idoneità esaminando le ricerche di lavoro e il comportamento dell’assicurato ed emettere una nuova decisione. Il TFA ha comunque precisato che le dichiarazioni dell’assicurato, in particolare di voler prima chiarire le sue condizioni di salute, indicano semmai una mancanza di volontà di trovare ed accettare un posto di lavoro.

Con sentenza 8C_631/2007 del 16 aprile 2008 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un’assicurata ritenuta inidonea al collocamento dal profilo soggettivo, poiché, benché la stessa nel frattempo era stata posta al beneficio di una mezza rendita di invalidità con grado di invalidità del 50%, non si sentiva in grado a causa di motivi di salute, di assumere un impiego duraturo a tempo parziale.

Questo Tribunale, con giudizio dell’8 febbraio 2000, pubblicato in RDAT II-2000 N. 89 pag. 339, ha rilevato che deve essere considerato inidoneo soggettivamente al collocamento colui che sino alla decisione dell’AI, oltre che essere ritenuto inabile dai medici e dai consulenti del personale, dichiara chiaramente di essere inabile totalmente al lavoro e non cerca alcuna occupazione.

In quel caso l’assicurato, al quale l’assicurazione invalidità aveva negato una rendita, è stato ritenuto non collocabile soggettivamente, poiché nella domanda di indennità di disoccupazione egli aveva dichiarato di essere inabile al lavoro al 100% - incapacità del resto attestata da un medico. Inoltre, interpellato dall’Ufficio del lavoro egli aveva affermato di non poter svolgere nessun lavoro, e di non avere effettuato ricerche di impiego. Infine, contattato nuovamente dall’amministrazione, l’assicurato aveva ribadito di ritenersi totalmente inabile al lavoro.

Infine giova rilevare che nell’Audit Letter emesso dalla SECO il marzo 2016 figura la seguente indicazione:

" Un assuré qui ne se considère pas comme apte au travail, qui ne recherche pas d’emploi et n’en n’accepte pas, est manifestement inapte au placement. Dans ce cas, l’obligation d’avancer les prestations n’est pas reconnue.”

2.6. Nella presente fattispecie l’assicurato, nato il __________ 1968, cittadino __________ a beneficio di un permesso di domicilio “C”, ha lavorato presso la __________ in qualità di “ausiliario forestale” dal 2016 al 9 aprile 2021 (cfr. doc. 2, 4), allorquando egli è divenuto inabile al lavoro (cfr. doc. 2 e 5).

RI 1 ha fatto una prima volta richiesta di indennità di disoccupazione nel mese di novembre 2022. In quell’occasione, egli ha precisato sia di essere inabile al lavoro al 100%, che di essere disposto a lavorare a tempo pieno (cfr. doc. 2).

Dal certificato medico compilato dal dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna generale, di data 10 novembre 2022, emerge infatti che il paziente era inabile al lavoro al 100% sin dal 9 aprile 2021, potendo esercitare unicamente attività quali “lavori leggeri fisicamente, senza gesti/sforzi ripetitivi con le braccia, soprattutto sopra il livello delle spalle” (cfr. doc. 6).

Con decisione del 10 novembre 2022 - contro la quale l’interessato non ha presentato opposizione e che è, quindi, cresciuta incontestata in giudicato - la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione ritenuto che il medesimo era completamente inabile al lavoro, “di conseguenza non può essere ritenuto disoccupato” (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 7).

A decorrere dal 25 novembre successivo, il nominativo del qui ricorrente è quindi stato, una prima volta, annullato dal sistema COLSTA “per inabilità prolungata” (cfr. doc. 8). Ciò, ha precisato l’URC, “a seguito della sua prolungata inabilità al lavoro (100%) poiché, sulla base delle informazioni attualmente in nostro possesso, la stessa si protrarrà verosimilmente ancora per lungo tempo. In ragione della sua totale inabilità al lavoro i colloqui di consulenza sono sospesi e lei è esonerato dall’obbligo di comprovare gli sforzi per trovare lavoro. Al momento in cui sarà nuovamente abile al lavoro (anche solo parzialmente) e qualora fosse ancora senza occupazione, la invitiamo a presentarsi al più presto ai nostri sportelli per riattivare il caso (…)” (cfr. doc. 8).

Il ricorrente è stato reiscritto nel COLSTA a decorrere dal 1° marzo 2023, allorquando ha presentato una nuova domanda di indennità di disoccupazione (cfr. doc. 10).

In questa seconda richiesta di prestazioni LADI, RI 1, a differenza di quanto fatto nella precedente, ha lasciato senza una risposta le domande a sapere “in quale misura è disposto e capace a lavorare”, rispettivamente se “ora è abile al lavoro nella misura desiderata” (cfr. doc. 10).

A differenza di quanto fatto nel mese di novembre 2022, questa volta l’interessato ha, invece, precisato di essere stato alle dipendenze dell’ex datrice di lavoro dal 10 settembre 2016 al 16 giugno 2022, che la disdetta del rapporto di lavoro sarebbe giunta da parte della società e di aver subìto un “intervento alla spalla destra + intervento gomito (braccio sinistro)” (cfr. doc. 10).

Dal certificato medico di data 1° marzo 2023, sottoscritto dal dr. med. __________, emerge che il qui ricorrente era stato inabile al 100% dal 9 aprile 2021 al 16 giugno 2022 e che a decorrere dal giorno successivo, quindi dal 17 giugno 2022, egli è invece da considerarsi abile al lavoro nella misura del 100%, potendo però esercitare unicamente “lavori leggeri fisicamente, senza gesti/sforzi ripetitivi con le braccia e soprattutto sopra il livello delle spalle” (cfr. doc. 5).

Con decisione dell’8 marzo 2023, la Cassa ha, come visto, nuovamente negato all’interessato il diritto a percepire le indennità di disoccupazione (cfr. supra consid. 1.1.).

Il nominativo di RI 1 è quindi stato una seconda volta cancellato dal sistema COLSTA, e meglio dal 13 marzo 2023 (cfr. doc. 13). In questa occasione, l’URC non ha precisato che l’annullamento era da ricondurre alla prolungata inabilità del ricorrente, come aveva invece fatto nel novembre 2022 (cfr. supra).

Il 4 aprile 2023, il ricorrente si è opposto, per il tramite del proprio legale, alla decisione resa dalla Cassa, facendo valere argomentazioni poi ribadite in sede ricorsuale (cfr. supra consid. 1.4.) e producendo copia della seguente documentazione:

“progetto di decisione – attribuzione di una rendita di invalidità temporanea” di data 15 marzo 2023 dell’Ufficio assicurazione invalidità, dal quale, in particolare, emerge che dal mese di giugno 2022 il ricorrente avrebbe potuto conseguire un reddito con limitazioni dovute al danno alla salute superiore rispetto a quello senza limitazioni e che “dal 01 aprile 2022, ovvero alla scadenza dell’anno d’attesa, (…) ha diritto ad una rendita con grado AI del 100%. Questo diritto è limitato al 30 settembre 2022” (cfr. all. B a doc. 14);

certificato medico redatto il 13 marzo 2023 dal dr. med. __________, da quale emerge che RI 1 dal 17 giugno 2022 è inabile al lavoro nella misura del 100% (cfr. all. D a doc. 14);

la comunicazione di __________ del 16 marzo 2022, dalla quale emerge che il ricorrente “in qualità di operaio forestale risulta inabile in misura completa a titolo definitivo”, “per contro in un’attività adattata alle sue condizioni di salute (deve trattarsi di un lavoro leggero a medio pesante, che non comporti movimentazione di carichi superiori a 5 kg fino all’altezza della cintura e non comporta attività da svolgere con le braccia lontane dal tronco evitando i motivi ripetitivi per il gomito sx, (…) è abile da subito” e che l’assicuratore era quindi “disposto a versare le (…) indennità sino al 16 giugno 2022” (cfr. all. F a doc. 14);

“protocollo colloquio” dell’URC di __________ di data 25 novembre 2022 (non firmato dal ricorrente), dal quale emerge che RI 1 “potrà tornare ad iscriversi qualora tornasse abile anche in misura parziale iniziando dal momento della ripresa dell’abilità le ricerche di lavoro. L’assicurato richiede di chiudere la sua pratica” (cfr. all. I a doc. 14).

Con scritto datato 6 maggio 2021, ma risalente alla metà di maggio 2023, la Cassa ha chiesto al legale del ricorrente di voler “comunicare esattamente per quali impieghi si candida mensilmente quest’ultimo”, tramettendo copia delle relative ricerche.

L’amministrazione ha, inoltre, osservato che “il certificato medico del 13 marzo 2023 (dr. med __________), indica unicamente l’inabilità del sig. RI 1 dal 17 giugno 2022 al 100%, altro non viene specificato. Non si legge che questa inabilità riguarda l’impiego precedente e, più importante, non si legge se per altri tipi di impiego il suo assistito risulta esser abile al lavoro” ed ha conseguentemente allegato alla propria richiesta un “nuovo formulario “certificato medico”, al fine di farlo debitamente compilare e firmare dal medico curante” (cfr. doc. 15).

Il 10 maggio 2023, l’avv. RA 1 ha chiesto alla Cassa di confermare “i motivi per i quali, malgrado le dichiarazioni mediche del 10 novembre 2022 e del 1° marzo 2023, (…) nelle quali risulta indicato chiaramente il tipo di impiego per il quale egli [ndr: RI 1] risultava abile” l’amministrazione “ha respinto le richieste di indennità” (cfr. doc. 16).

Il 23 maggio 2023, la Cassa ha fornito il seguente riscontro alla parte ricorrente:

" (…) dal formulario “domanda di indennità di disoccupazione” compilato e firmato dal suo assistito, si evince al punto 4) un’inabilità al 100% mentre al punto 31) è indicata una malattia “dal 04.2021 ad oggi” (senza alcuna precisazione). Dai due certificati medici che lei ci ha trasmesso in copia, non è evidenziato a tutt’oggi, da che data il sig. RI 1 è abile al lavoro e soprattutto per quale grado. Il progetto di decisione AI, pur essendo un documento importante, non è una decisione definitiva, per questo motivo, (…) ritorniamo i due certificati medici, chiedendole di fare specificare al medico curante quanto sopra richiesto. Non appena saremo in possesso di questa specifica, sarà nostra premura emettere la decisione di opposizione” (cfr. doc. 17).

In 5 luglio 2023, la Cassa, non avendo ricevuto riscontro al precedente scritto, trasmesso “per posta A il 23 maggio 2023” al legale del ricorrente, ha assegnato al medesimo un nuovo termine scadente il 18 luglio 2023 per prendere posizione, scaduto il quale, l’amministrazione ha comunicato che si sarebbe vista costretta “a decidere con la documentazione attualmente in possesso” (cfr. doc. 18).

Con decisione su opposizione del 31 agosto 2023, la Cassa ha confermato il proprio provvedimento dell’8 marzo 2023.

Pendente ricorso presso il TCA, e meglio in data 28 ottobre 2023, il legale del ricorrente ha trasmesso al dr. med. __________ la richiesta della Cassa, aggiungendo quanto segue:

" (…) mi scuso sin d’ora per l’imbarazzante contenuto di quanto citato, in particolare per le richieste di cui sopra, ma in questo caso non posso che farmi ambasciatore dello scritto della cassa. (…) Ritenuto che egli [ndr: RI 1] era operaio forestale e che il certificato medico citato precisa che il paziente può esercitare “lavori leggeri fisicamente, senza gesti/sforzi ripetitivi con le braccia soprattutto sopra il livello delle spalle”, agli occhi del sottoscritto la risposta mi sembra ovvia. Ma evidentemente non lo è per la Cassa disoccupazione. Le chiederei cortesemente di confermare comunque quanto richiesto dalla Cassa. (…) Fino alla lettura delle osservazioni della Cassa di disoccupazione, ero convinto che la professione di medico si incentrasse in ben altro. La stessa chiede invece che sia Lei, Dr. med., a chiarire, con non bene quale livello di dettaglio, le professioni che a suo avviso il signor RI 1 può svolgere. Anche in questo caso sono a chiederle cortesemente, non nascondendo l’imbarazzo, di confermare quanto richiesto dalla Cassa.” (cfr. all. a doc. V).

Il medesimo giorno, l’avv. RA 1 ha inviato la richiesta formulata al medico anche a questa Corte, chiedendo una proroga del termine assegnatogli per presentare ulteriori eventuali mezzi di prova (cfr. doc. V).

Nel certificato medico di data 31 ottobre 2023, trasmesso al TCA il medesimo giorno (cfr. doc. VII) dal legale del ricorrente, il dr. med. __________ si è così espresso:

" (…) certifico che il (…) paziente è inabile al lavoro al 100% dal 17.06.2022. L’inabilità lavorativa al 100% si riferisce alla professione precedentemente svolta dal paziente (operaio forestale). Dal punto di vista medico il paziente non può più svolgere l’attività di operaio forestale. È auspicabile che il paziente possa svolgere un’attività lavorativa con lavori fisicamente leggere e soprattutto senza gesti o sforzi ripetitivi con le braccia, soprattutto se queste superano il livello delle spalle, quindi si tratterebbe di lavori prevalentemente di ufficio, senza sforzi fisici” (cfr. all. B a doc. VII).

In data 22 novembre 2023, la parte ricorrente ha trasmesso al TCA il “progetto di decisione – attribuzione di una rendita invalidità” emesso dall’Ufficio assicurazione invalidità il 6 novembre 2023 che annulla e sostituisce quello di data 15 marzo 2023.

Dal nuovo progetto risulta che “dal 01 aprile 2022 (…) il signor RI 1 ha diritto ad una rendita con grado AI del 100%. Questo diritto è limitato al 31 agosto 2023. Dal 01 settembre 2023 avrà invece diritto ad un grado AI pari al 49%.” (cfr. all. a doc. XI).

A decorrere dal 20 novembre 2023, RI 1 si è reiscritto in disoccupazione in data 20 novembre 2023, con una disponibilità lavorativa del 50% (cfr. supra consid. 1.10. ed all. 1 a doc. XV).

2.7. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rammenta che la Cassa, tanto nella decisione dell’8 marzo 2023, quanto, ed in particolare in relazione a ciò che concerne la presente vertenza, in quella su opposizione del 31 agosto 2023, ha richiamato gli artt. 8 cpv. 1 lett. a e f, 10 cpv. 1, 11 cpv. 1 e 15 cpv. 1 LADI ed ha confermato il “rifiuto del (…) diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2023, poiché [ndr: RI 1] è completamente inabile al lavoro”, poiché il qui ricorrente “si ritiene completamente inabile al lavoro (vedi domanda di indennità) e la stessa cosa viene confermata dal suo medico curante, di conseguenza non può essere ritenuto disoccupato” (cfr. supra consid. 2.6.).

Da una parte, quindi, la resistente ha negato che il ricorrente fosse disoccupato ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LADI.

Sennonché, come visto, la Cassa si è espressa sull’inabilità lavorativa del ricorrente, e non, invece, sulle questioni a sapere se il medesimo fosse, o meno, vincolato da un rapporto di lavoro (che dagli atti sembrerebbe essere giunto al termine nel giugno del 2022; cfr. supra consid. 2.6.) e se cercava, oppure no, quantomeno quando si è reiscritto in disoccupazione nel marzo 2023, un’occupazione ed eventualmente in quale percentuale.

Dagli atti emerge, però, con riferimento al requisito di cui all’art. 10 cpv. 1 LADI in relazione con l’art. 8 cpv. 1 lett. a LADI, che in occasione, in particolare, della seconda domanda di indennità di disoccupazione, presentata l’8 marzo 2023 – dopo che a novembre 2022 il suo nominativo era stato una prima volta annullato dal sistema COLSTA con l’indicazione per cui “Al momento in cui sarà nuovamente abile al lavoro (anche solo parzialmente) e qualora fosse ancora senza occupazione, la invitiamo a presentarsi al più presto ai nostri sportelli per riattivare il caso” (cfr. doc. 8) -, il ricorrente, a differenza di quanto fatto nel novembre 2022 (cfr. supra consid. 2.3.), nulla ha precisato, d’un lato, quanto a sapere se ed in quale misura era capace a lavorare, e, d’altro lato, nemmeno in relazione ad una propria eventuale e perdurante inabilità al lavoro, precisando unicamente che il proprio periodo di malattia, iniziato il 9 aprile 2021, era giunto a termine il 16 giugno 2022 (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 10).

Dal certificato medico prodotto il 1° marzo 2023 dal ricorrente all’URC e presente agli atti risulta, in ogni caso (come già era stato il caso per il certificato del 10 novembre 2022; cfr. doc. 6), che, pur rimanendo “inabile al lavoro al 100% in modo duraturo” anche dal 17 giugno 2022, RI 1 poteva – e meglio come ha specificato il dr. med. __________ rispondendo alla domanda a sapere “quali attività può ancora esercitare il paziente e in che misura” - in ogni caso svolgere “lavori leggeri fisicamente, senza gesti/sforzi ripetitivi con le braccia soprattutto sopra il livello delle spalle” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 5).

A seguito di questa seconda domanda di indennità di disoccupazione, la Cassa, senza esperire ulteriori accertamenti e con decisione di quello stesso giorno, 8 marzo 2023, ha nuovamente negato all’assicurato il diritto a percepire le prestazioni LADI.

Nella decisione su opposizione del 31 agosto 2023 la resistente ha, poi, confermato il proprio precedente provvedimento pur disponendo, in ogni caso ed a prescindere dall’effettiva mancata collaborazione del legale del ricorrente, di un’indicazione medica secondo la quale RI 1 poteva svolgere delle attività adeguate, e meglio di quanto certificato il 1° marzo 2023 dal dr. med. __________.

In base agli elementi a disposizione della Cassa, a mente di questo Tribunale, l’adempimento da parte del ricorrente dei requisiti di cui all’art. 10 cpv. 1 LADI non poteva però essere escluso.

Inoltre, pur indicando, sebbene a mero titolo abbondanziale, che “il sig. RI 1 risulta essere stato iscritto in disoccupazione, unicamente, per il periodo dal 1° marzo al 13 marzo 2023” la Cassa, né ha richiamato nelle proprie decisioni l’art. 10 cpv. 3 LADI, né si espressa ulteriormente o ha approfondito i motivi per i quali il ricorrente, iscrittosi al collocamento a decorrere dal 1° marzo 2023, con decisione informale resa dall’URC il 13 marzo 2023 - di soli cinque giorni successiva alla decisione di negazione del diritto alle indennità di disoccupazione – ha visto il proprio nominativo annullato dal sistema COLSTA. Tale ultima questione risulta infatti tanto più incomprensibile se si pon mente all’indicazione presente sulla prima cancellazione dal sistema COLSTA, secondo cui “al momento in cui sarà nuovamente abile al lavoro (anche solo parzialmente) e qualora fosse ancora senza occupazione, la invitiamo a presentarsi al più presto ai nostri sportelli per riattivare il caso”.

2.8. Questo Tribunale rileva inoltre che fondando la propria decisione sull’inabilità lavorativa del ricorrente, la resistente sembrerebbe fare riferimento alla questione di sapere se RI 1 era idoneo, o meno, al collocamento (cfr. supra consid. 2.3. e 2.4.).

Questo a maggior ragione ritenuto che tanto l’art. 8 cpv. 1 lett. f quanto l’art. 15 LADI, seppur limitatamente al solo cpv. 1, sono stati chiaramente richiamati dalla resistente sia nella decisione dell’8 marzo 2023 sia in quella su opposizione del 31 agosto 2023.

In concreto, il TCA non ignora il fatto che, come comunicato dalla Cassa, a decorrere dal 20 novembre 2023 l’interessato sarebbe stato posto a beneficio delle indennità di disoccupazione e l’amministrazione “ha provveduto a versare le prime prestazioni all’assicurato conteggiate sull’importo della residua capacità lavorativa dichiarata da lui stesse e confermata dal dott. __________” (cfr. doc. XIII)

Un’eventuale decisione sull’idoneità al collocamento dell’assicurato per il periodo oggetto della presente vertenza (cfr. supra consid. 2.1.), però, e meglio ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 ed 85 cpv. 1 LADI, nonché dell’art. 2c del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1988 (nella versione in vigore dal 27 gennaio 2023) sarebbe stata di esclusiva competenza, tanto dal profilo oggettivo, quanto da quello soggettivo (cfr. supra consid. 2.3.-2.5.), della Sezione del lavoro – Ufficio giuridico.

2.9. Alla luce di tutto quanto precede, e per maggiore tranquillità, il TCA ritiene che la fattispecie debba essere ulteriormente approfondita dalla Cassa, alla quale gli atti devono, di conseguenza, essere rinviati.

In particolare, la resistente dovrà esprimersi con maggiore esaustività ed effettuare gli opportuni accertamenti sulla questione a sapere se RI 1 fosse da ritenere, o meno, disoccupato ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. a LADI, e questo sia in relazione con l’art. 10 cpv. 1 che con l’art. 10 cpv. 3 LADI, menzionando le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque portata a decidere per una negazione del diritto alle prestazioni LADI ai sensi di tali norme.

Se in definitiva il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. a LADI dovesse essere ritenuto realizzato ma dovessero sussistere dubbi sull’idoneità al collocamento in ragione (anche) dell’inabilità del ricorrente (che in concreto ed in relazione alla domanda di indennità di disoccupazione presentata a marzo 2023 non ha prodotto, almeno stando alla documentazione in atti, alcun formulario “informazioni della persona assicurata”, rispettivamente non ha comprovato alcuno sforzo nelle ricerche di un’occupazione lavorativa in un’attività adeguata), la resistente dovrà inoltre trasmettere gli atti alla Sezione del lavoro - Ufficio giuridico, affinché si pronunci su quanto di sua competenza.

2.10. Da considerarsi vincente in causa alla luce di quanto precede, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; art. 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008).

2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.73 del 16 febbraio 2023 consid. 2.13., STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione del 31 agosto 2023 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa CO 1 affinché proceda come indicato al considerando 2.9.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO 1 verserà a RI 1 fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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