Incarto n. 38.2022.92

rs

Lugano 6 marzo 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 novembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 novembre 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con la decisione su opposizione dell’11 novembre 2022 (cfr. doc. A1) la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione emessa il 6 ottobre 2022 (cfr. doc. 17) con la quale aveva negato ad RI 1, nato il __________ 1950, il diritto di beneficiare delle indennità per insolvenza richieste il 4/6 ottobre 2022 per i periodi ottobre - dicembre 2021 e gennaio - agosto 2022 in relazione a stipendi non versati (fr. 57'996.--complessivi) dalla ditta __________ di __________ presso cui è stato alle dipendenze quale consulente dal 1° febbraio 2021 al 31 agosto 2022 (cfr. doc. 19-20), in quanto era in età di pensionamento e quindi esonerato dall’obbligo del pagamento dei contributi all’assicurazione contro la disoccupazione.

1.2. Contro la decisione su opposizione dell’11 novembre 2022 RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il riconoscimento del diritto alle indennità per insolvenza per i mesi da maggio ad agosto 2022, rilevando in particolare:

" (…)

Il ricorrente non ha violato alcun obbligo di comportamento in punto ai suoi doveri imposti dalla legge in materia della LADI e specificatamente in quella di fallimento.

Non può pertanto essere mosso alcun rimprovero e/o mancanza poiché il ricorrente ha rispettato a pieno i propri doveri sanciti dalla LADI.

Il fallimento di __________ è stato pronunciato dalla Pretura di __________ in data 28.09.2022 a far data 29.09.2022 - ore 10.00, decisione inviata poi alla Cassa di disoccupazione. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella propria risposta di causa del 29 dicembre 2022, la Cassa, riconfermandosi nella propria decisione su opposizione dell’11 novembre 2022, ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 2 gennaio 2023 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia negato, mediante la decisione del 6 ottobre 2022, confermata dalla decisione su opposizione dell’11 novembre 2022, ad RI 1 il diritto di percepire indennità per insolvenza richieste a ottobre 2022 per i mesi da maggio ad agosto 2022 (cfr. doc. I; consid. 1.2.), in cui era alle dipendenze - fino al 31 agosto 2022 - della __________.

2.2. Ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LADI:

" I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:

a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali." (La sottolineatura è del redattore)

L’art. 2 cpv. 2 lett. c LADI enuncia che i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS (65 anni per gli uomini e 64 per le donne) sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi.

Per inciso giova rilevare che il 25 settembre 2022 Popolo e Cantoni hanno accettato la riforma AVS 21, la quale, in particolare, armonizza l’età della pensione (età di riferimento) per donne e uomini a 65 anni ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2024. Sono previste delle misure compensative per le donne della generazione di transizione (cfr. FF 2019 5179; https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ahv/riforme-e-revisioni/ahv-21.html).

Le persone che, pur avendo raggiunto l’età ordinaria di pensionamento, esercitano ancora un’attività lucrativa non versano più i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione (AD). Esse, tuttavia, continuano a versare i contributi all’AVS/AI/IPG (cfr. art. 3 cpv. 1 LAVS), beneficiando ad ogni modo di una franchigia (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. b LAVS; 6quater OAVS).

2.3. In dottrina Boris Rubin, in Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ed. Schulthess 2014, a proposito dell’art. 51 cpv. 1 LADI, evidenzia che:

" (…)

4 Assujettissement aux cotisations. – L'indemnité en cas d'insolvabilité est réservée aux travailleurs assujettis au paiement des cotisations à l'assurance-chômage. Il s'agit des personnes tenues de cotiser sur le revenu d'une activité dépendante au sens des art. 2 al. 1 let. a LACI et 5 LAVS. Ce qui est déterminant, c'est le fait que les créances salariales couvertes par l'assurance-insolvabilité correspondent à une période où les travailleurs ont été tenus de payer des cotisations à. l'assurance-chômage au sens de l'art. 2 al. 1 let. a LACI.

Peu importe donc le statut des personnes au moment de la demande d'indemnité.

Une période minimale de cotisation n'est pas requise (FF 1980 III 612), pas plus qu'un domicile en Suisse (ATF 132 V 82 consid. 5.5 p. 91) ou une autorisation de travailler en bonne et due forme (DTA 1992 p. 94 consid. 3 p. 97). Les frontaliers ont droit à l’indeminité (ATF 112 V 143; FF 1980 III 613); les saisonniers également. (pag. 423)

(…).

1 Généralités. – Seuls les salariés (ou travailleurs) qui ne font pas l'objet d'une exception prévue par la LACI sont affiliés obligatoirement à l'assurance-chômage. Les indépendants ne sont pas affiliés et ne versent pas de cotisation d'assurance-chômage. Ils peuvent en revanche bénéficier à certaines conditions de droits acquis ou en cours d'acquisition se rapportant à des périodes durant lesquelles ils étaient parties à. un rapport de travail (v. 9a N 3). Sauf exceptions, les différentes indemnités ne sont donc attribuées qu'aux personnes ayant le statut de salarié. (pag. 64)

(…).

12 Lettre c. – Les personnes visées à la let. c n'ont pas droit aux prestations, de sorte qu'il était logique de les dispenser de contribuer.” (pag. 66)

Rubin, inoltre, in Assurance-chômage et service public de l'emploi, Ed. Schulthess 2019, N. 721 pag. 149, precisa che “les travailleurs assujettis au paiement de cotisations 671 (…) ont droit à une indemnité en cas d’insolvabilité”.

La nota 671 enuncia che “cet assujettissement est une condition du droit. Il y a cependant une exception. Elle concerne les travailleurs n’ayant pas atteint l’âge pour cotiser à l’AVS. Ceux-ci ont droit à l’indemnité (art. 73 OACI). A noter que ceux occupant une position assimilable à celle d’un employeur (et leur conjoint), n’y ont pas droit, même s’ils ont cotisé (art. 51 al. 2 LACI ; DTA 2016 p. 239 ; TF, 8C_865/2015 ; TFA, C 160/05 ; N 601 ss). Ne sont pas déterminants le fait que les cotisations aient été payées et le fait que le travailleur ait bénéficié d’une autorisation de travailler”.

2.4. Nella Prassi LADI II (Indennità per insolvenza), emessa dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO) quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3.; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57 consid. 3a pag. 61), al p.to B9 modificato nel luglio 2018, è sottolineato:

" AVENTI DIRITTO

B9 I lavoratori soggetti all’obbligo contributivo al servizio di un datore di lavoro insolvente che sottostà a una procedura d’esecuzione forzata in Svizzera o che occupa in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’II. I lavoratori che non hanno ancora raggiunto l’età minima di contribuzione per l'AVS sono parificati ai lavoratori soggetti all’obbligo contributivo (art. 73 OADI). L’età limite per l’II corrisponde all’età normale della pensione AVS, dato che a quel momento viene meno l’obbligo contributivo.

Il diritto all’II non deve soddisfare altre condizioni oltre a quella dell’esercizio di un’attività salariata soggetta a contribuzione. In particolare, non è determinante la condizione della residenza o del domicilio, per cui anche i frontalieri o i lavoratori che risiedono all’estero possono chiedere l’II. Non è neppure determinante il fatto che i contributi sociali siano stati effettivamente versati oppure che il lavoratore disponga un permesso di lavoro valido.

In base all’articolo 11 LLN, gli organi esecutivi sono tenuti a segnalare per accertamento all’organo cantonale competente in materia di lotta contro il lavoro nero gli indizi e i casi sospetti di lavoro nero.”

Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid.4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3 DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 p. 77 ss.; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in: RDS 1992 II p. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni a una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5. Nell’evenienza concreta dalle carte processuali emerge che RI 1 è stato assunto dalla __________ il 31 gennaio 2021 con effetto dal 1° febbraio 2021 in qualità di consulente della società a tempo indeterminato con uno stipendio lordo di fr. 4'800.-- mensili (cfr. doc. 26).

Il ricorrente, in una lettera del 15 maggio 2022 indirizzata alla SA, ha sollecitato il pagamento dei salari arretrati riguardanti i periodi ottobre - dicembre 2021 e gennaio - maggio 2022 (cfr. doc. 27).

Il 28 settembre 2022 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo dal 29 settembre 2022 su istanza della società medesima (cfr. doc. 31-32 = A2; 33).

L’insorgente, il 4/6 ottobre 2022, ha inoltrato la propria domanda di indennità per insolvenza relativa ai suoi crediti salariali nei confronti della __________ dei periodi ottobre - dicembre 2021 e gennaio - agosto 2022 per un totale di fr. 57'996.-- (cfr. doc. 19; 20; consid. 1.1.).

Con decisione del 6 ottobre 2022 la Cassa ha respinto la richiesta del ricorrente, in quanto aveva già raggiunto l’età di pensionamento AVS (cfr. doc. 17; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione dell’11 novembre 2022 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

Nel ricorso RI 1, conformemente all’art. 52 cpv. 1 LADI, ha limitato la propria richiesta di indennità per insolvenza agli stipendi non pagati degli ultimi quattro mesi in cui era alle dipendenze della società in questione (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato della Cassa, la quale ha negato al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza richieste nel mese di ottobre 2022, debba essere tutelato.

In effetti, da una parte, ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LADI hanno diritto all’indennità per insolvenza unicamente i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione. Pertanto, tenuto conto che con il raggiungimento dell’età di pensionamento AVS di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a e b LAVS) viene meno l’obbligo contributivo (art. 2 cpv. 2 lett. c LADI; consid. 2.2.), possono pretendere tale indennità, sempre che le ulteriori condizioni siano ossequiate, i lavoratori che non hanno ancora compiuto l’età normale della pensione AVS (cfr. consid. 2.2.-2.4.).

Dall’altra, RI 1 ha effettivamente compiuto i 65 anni, età di pensionamento (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS), già il 25 febbraio 2015, ossia prima di iniziare l’attività alle dipendenze della __________ cominciata il 1° febbraio 2021 (cfr. consid. 2.5.).

L’insorgente, perciò, durante il periodo di attività lavorativa presso l’azienda di __________, non era più da considerare quale lavoratore soggetto all’obbligo di contribuzione giusta l’art. 51 cpv. 1 LADI.

Egli, di conseguenza, non ha diritto alle indennità per insolvenza (cfr. STCA 38.2019.36 del 10 luglio 2019; STCA 38.2017.49 del 17 agosto 2017; STCA 38.2016.20 del 20 febbraio 2017, pubblicata in RtiD II-2017 N. 59).

Ne discende che la decisione su opposizione dell’11 novembre 2022 impugnata deve essere confermata.

Per completezza va osservato che nel caso in cui i contributi all’AD fossero stati dedotti dagli stipendi versati dalla __________ al ricorrente, essi andrebbero restituiti. Tale questione esula, in ogni caso, dalla presente vertenza (cfr. STCA 38.2019.36 del 10 luglio 2019 consid. 2.3.).

Inoltre è utile rilevare che anche il diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. doc. 46-47) è riconosciuto ai lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, se, tra l’altro, sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. a LADI; DTF 111 V 387).

Un assicurato perde, peraltro, il diritto all’indennità di disoccupazione quando egli raggiunge l’età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS. Ciò vale anche nel caso di differimento della rendita oppure di anticipazione della stessa (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. d LADI; DTF 134 V 418; STCA 38.2017.13 del 24 aprile 2017 = RtiD II-2017 N. 57).

2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2022.5 del 20 giugno 2022 consid. 2.17.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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