Raccomandata
Incarto n. 38.2022.47
rs
Lugano 19 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 maggio 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 aprile 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), il 19 febbraio 2020, ha aperto a favore di RI 1, che aveva lavorato in particolare per la __________ quale operaio nei tunnel in virtù di un contratto di durata determinata da marzo a dicembre 2019 (cfr. doc. 4), un termine quadro per la riscossione di prestazioni con guadagno assicurato di fr. 7'314.-- (cfr. doc. 5; 1; 2).
1.2. Il 2 luglio 2020 il nominativo dell’assicurato è stato annullato dalla banca dati COLSTA con effetto dal 28 giugno 2020, in quanto il 29 giugno 2020 ha iniziato a lavorare quale lavoratore edile B alle dipendenze della __________ di __________ con incarico presso __________ di __________ per al massimo tre mesi (cfr. doc. 17; 15).
Il contratto è stato disdetto per il 30 luglio 2020 (cfr. doc. 22).
Successivamente, dal 30 luglio al 25 settembre e dal 1° ottobre al 18 dicembre 2020, egli ha lavorato per __________ di __________ sempre come lavoratore edile CAT B (cfr. doc. 23; 18; 19).
1.3. RI 1, il 18 dicembre 2020, si è annunciato nuovamente per il collocamento a partire dal 21 dicembre 2020 (cfr. doc. 20).
Il diritto alle indennità di disoccupazione gli è stato riconosciuto dalla Cassa dal 21 dicembre 2020 al 6 giugno 2021 (cfr. doc. 25; 33). In effetti dal 7 al 18 giugno 2021 è stato impiegato dalla __________ di __________ in qualità di operaio edile B (cfr. doc. 33; 34; 35).
Egli ha pure lavorato fino al 31 ottobre 2021, tramite la __________, per la ditta __________. Era attivo presso la __________ del __________ del __________ (cfr. doc. 37; 47).
1.4. L’assicurato si è reiscritto in disoccupazione a far tempo dal 1° novembre 2021, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% prevalentemente nel settore edile (cfr. doc. 38; 47).
1.5. Con decisione del 15 dicembre 2021 la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° novembre 2021, in quanto, da una parte, non risiedeva in Svizzera non avendovi il centro delle sue relazioni familiari, dall’altra, andava considerato un vero lavoratore frontaliere (cfr. doc. 54).
Al riguardo è stato rilevato:
" (…) Nel caso concreto, tenuto conto delle informazioni da lei forniteci, dalla documentazione raccolta e dal verbale che ha firmato presso l'Ufficio regionale di collocamento di __________ in data 26.11.2021 nel quale "aggiunge che tutti i venerdì rientra a __________ per raggiungere la famiglia", appare chiaramente che la soluzione abitativa in Ticino rappresenta unicamente un luogo di soggiorno provvisorio.
Considerata la sua situazione personale sia prima che dopo l'iscrizione in disoccupazione (segnatamente il luogo di residenza principale), in concreto lei deve essere ritenuto un (vero) lavoratore frontaliero. Pertanto non ha diritto alle prestazioni di disoccupazione nel Paese dell'ultimo luogo di lavoro (Svizzera) ma in quello di residenza (Italia).
Inoltre, anche dal profilo delle norme usualmente applicabili non sarebbe possibile riconoscerle un diritto alle indennità. Infatti, come indicato in precedenza, oltre alla residenza effettiva in Svizzera (condizione che non si ritiene adempiuta nel caso concreto), lei deve essere intenzionato a continuare a risiedervi e contemporaneamente ad avervi il centro delle proprie relazioni personali.
Tuttavia, il fulcro dei suoi interessi famigliari appaiono essere all'estero (Italia), dove risiedono le persone con le quali conserva il rapporto più stretto. (…)” (Doc. 54)
1.6. RI 1, rappresentato dal sindacato __________, il 28 gennaio 2022, ha interposto opposizione contro la decisione del 15 dicembre 2021, facendo valere:
" (…)
• i famigliari del signor RI 1 che risiedono in Italia sono la figlia (che vive con l'ex moglie, come stabilito da sentenza di divorzio) e i genitori.
• In Svizzera, invece, risiede il fratello del signor RI 1, il cui domicilio era lo stesso fino a fine settembre 2021, data in cui si è trasferito a __________ (Canton __________). Va aggiunto che capita che nel tempo libero faccia visita al signor RI 1 e che venga ospitato in Via __________ a __________.
• Il signor RI 1 è divorziato dal 2016 e dalla sentenza viene stabilito un diritto di visita alla figlia pari a una volta ogni due fine settimana. Diritto di cui, il padre, non può godere appieno per vari motivi, di tipo lavorativo e personale, come le difficoltà nel rapporto con la ex moglie.
• Gli unici altri famigliari del signor RI 1 residenti in Italia sono i due anziani genitori, a cui fa visita quando gli è permesso e fattibile vedere anche la figlia.
• Il signor RI 1 si è iscritto all'A.I.R.E. da subito, non appena ottenuto un permesso B di domicilio.
• La sua vita è in Svizzera, suo fratello abita qua. Non è possibile far trasferire i genitori anziani che hanno passato la loro vita in Italia e la sentenza di divorzio stabilisce che la residenza della figlia ancora minorenne è stabilita assieme a quella della madre, che non acconsente a portarla in Svizzera.
• Il signor RI 1 dal punto di vista dei suoi rapporti sociali, ha intessuto una rete di relazioni di amicizia e conoscenza nella regione in cui è domiciliato. Alleghiamo una serie di dichiarazioni che confermano questi rapporti sul territorio: dai vicini di casa, al proprietario di un'officina meccanica di __________, agli amici con cui esce o si trova per delle cene, agli amici con cui condivide l'interesse per le varie attività praticabili nelle nostre montagne:
escursioni, mountainbike, pesca, ecc ...
• Oltre alle amicizie e alle conoscenze sul territorio cantonale, comprovate dalle dichiarazioni allegate alla presente, va tenuto conto che il signor RI 1 da circa un anno a questa parte ha una compagna che risiede in __________, la quale, al momento, per motivi personali non ha modo di rilasciare una dichiarazione.
• Il signor RI 1, soprattutto nel periodo estivo, frequenta le molteplici destinazioni che il Ticino offre a chi apprezza la natura, in quanto è un amante delle attività all'aperto, che sono già state elencate in precedenza. Capita, quindi spesso che usufruisca del tempo libero per recarsi soprattutto in montagna, infatti nel corso delle vacanze estive del 2021 ha effettuato un percorso in mountainbike pernottando in alcune capanne del Cantone.
• A volte capita che il signor RI 1 si rechi nel mendrisiotto, a trovare degli amici. In queste occasioni ne approfitta per fare il rifornimento di benzina (vi è un distributore con dei prezzi particolarmente convenienti), per fare una capatina al __________ o al __________, partecipa agli eventi che offre la regione, capita anche che faccia acquisti al centro commerciale di __________ e, perché no, di recarsi qualche volta al mercato a __________.
• Dal profilo lavorativo, è capitato che al signor RI 1 è stato chiesto di lavorare il sabato.
• Da ultimo, il signor RI 1, a comprova del fatto che anche durante i giorni festivi rimane in genere in Ticino, alleghiamo uno scambio di e-mail con il suo assicuratore, riguardante un incidente con la macchina avvenuto 1'8.12.2021 (festivo in Ticino) a __________.
Per ciò che attiene ai verbali redatti dal collocatore __________ nelle date 5 e 26 novembre 2021, di cui l'ultimo è stato il motivo alla base del quale è stata presa la decisione di diniego del diritto alla disoccupazione, il signor RI 1 ammette che la sua più grande colpa sia stata quella di firmarli senza prima rileggerli, andando a piena fiducia rispetto a tutto quello che si erano detti con il collocatore, e mai pensando che le sue parole non solo potessero essere travisate, ma addirittura, manipolate, perché certamente se li avesse letti si sarebbe rifiutato di firmarli se il collocatore non li avesse corretti; errore che di certo non commetterà più!
Nello specifico, nel verbale del 5 novembre 2021, al signor RI 1 era stato chiesto dal collocatore ogni quanto vedesse sua figlia, e l'assicurato ha dettagliatamente e dolorosamente spiegato, che nonostante ci fosse una sentenza che decretasse il suo diritto di visita ogni 2 settimane, purtroppo a causa del lavoro, ma soprattutto, a causa dei cattivi rapporti con l'ex coniuge, si reputava fortunato se riusciva a vedere sua figlia 1 volta al mese, ed ha altresì aggiunto che cercava di conciliare la visita alla figlia con quella dei suoi genitori, visti appunto gli impegni lavorativi.
Ciò che è stato riportato nel verbale è assai e ben diverso! (…)” (Doc. 57)
1.7. Il 14 marzo 2022 l’assicurato ha notificato la sua partenza dalla Svizzera con destinazione l’Italia (e meglio __________, __________) dove ha reperito un nuovo impiego. Egli ha conseguentemente autorizzato l’URC a chiudere il suo caso (cfr. doc. 70; 71; 72; 74).
1.8. Dopo aver esperito alcuni accertamenti (cfr. doc. 62; 63; 66; 67;68; 69) la Cassa, con decisione su opposizione del 21 aprile 2022, ha confermato il precedente provvedimento del 15 dicembre 2021 (cfr. consid. 1.5.), ritenendo che a differenza del passato lo statuto di falso frontaliere non poteva più essergli riconosciuto e che il centro delle sue relazioni personali fosse in Italia. La Cassa ha, in particolare, indicato:
" (…)
Nel caso in esame all'apertura del termine quadro (19.02.2020-18.11.2022) tenuto conto dell'attività precedente la cassa ha ritenuto l'assicurato falso frontaliere.
In occasione del riannuncio avvenuto il 01.11.2021 la situazione è cambiata e lo statuto di falso frontaliere non può essere più preso in considerazione.
La situazione abitativa in Svizzera, in base al contratto d'affitto indica che l'appartamento è di 2.5 locali di complessivi 50 metri quadrati circa adibito ad abitazione per 3 persone per un affitto mensile di CHF 550.--.
Ulteriori indizi che hanno portato alla presente decisione sono il certificato medico (redatto in Italia 10.03.2020) oltre a certificare un'inabilità lavorativa alla voce "Residenza o domicilio abituale" viene indicato un indirizzo italiano (che è quello attuale). Il proprio profilo indica di vivere a __________.
I giri bancari su un conto italiano, le operazioni di prelevamento in contanti (euro/franchi) presso un'agenzia di cambio a __________ per recarsi a __________ o a far visita alla figlia, e la motivazione che spesso però queste operazioni servono per fare compere in zona di confine, facendo l'esempio del mercato di __________ al sabato. Tale affermazione è perlomeno discutibile in quanto i prelievi sono effettuati pressoché sempre di venerdì ed è perlomeno anomalo che poi rientri a __________ per ritornare il giorno dopo.
(…).
A decorrere dal mese di maggio 2021 il conto italiano ha cambiato intestazione, dall'indirizzo a __________ a quello in Italia.
Vi sono inoltre dichiarazioni discoranti; in sede di opposizione viene indicato che a volte capita che si reca nel mendrisiotto, nella sua di posizione del 23.03.2022 indica che spesso si reca nel __________, inizialmente ha indicato di essere single ed in seguito di avere una relazione da oltre un anno senza però fornire alcuna indicazione sulla persona per motivi personali.
Con effetto 14.03.2022 l'assicurato summenzionato ha abbandonato la Svizzera e la cassa ha conseguentemente chiesto se avesse mantenuto l'opposizione.
Nella risposta in sintesi si afferma che non avendo trovato lavoro si è trasferito in Italia dove ha trovato una nuova attività.
Come già menzionato un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l'intenzione di conservarla durante un certo periodo di tempo e di farne il centro delle proprie relazioni personali.
Nemmeno il fatto che lei abbia stretto relazioni, oltre che professionali, di amicizia in Svizzera può portare a soluzione diversa, non è escluso l'intrattenere rapporti di amicizia in uno Stato differente dal quello in cui si risiede. L'alta Corte nella DTF 133 V 137 ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali in Svizzera.
Appare indubbio quindi che il centro delle relazioni personali risulta essere in Italia.
Applicando il criterio della probabilità preponderante la cassa ritiene che se da un lato è ipotizzabile che lei ha risieduto effettivamente nell'appartamento in affitto a __________ (fino alla partenza per l'Italia) d'altro lato le altre 2 condizioni non sono adempiute (intenzione di continuare a risiedere in Svizzera ed avere il suo centro delle proprie relazioni di vita in Svizzera).
(…)” (Doc. A1)
1.9. Contro la decisione su opposizione del 21 aprile 2022 RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e il riconoscimento del diritto a prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione “- in via principale dal momento della richiesta di prestazioni, a tutt’oggi e nel futuro – in via subordinata fino al 14 marzo 2022” (cfr. doc. I pag. 9).
A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto:
" (…) il ricorrente, dal 2016 è divorziato dalla ex moglie italiana (la quale vive appunto in Italia con la figlia minorenne). Il signor RI 1, come detto, ha peraltro un diritto di visita per vedere la figlia durante due fine settimana al mese (E NON tutti i fine settimana). Diritto di visita che peraltro egli poteva (e può) esercitare solo in modo più ridotto rispetto al diritto che gli è stato riconosciuto in sentenza (e quindi non può nemmeno essere esercitato appieno), soprattutto anche a causa della difficoltà con la ex moglie (con la quale è in pessimi rapporti).
Non è quindi assolutamente vero che egli, prima del 14 marzo 2022, si recava in Italia tutti i fine settimana: ciò a maggior ragione se si pensa che il diritto di visita per la figlia (come da sentenza) è di fatto molto più limitato (riesce a vedere la figlia circa una volta al mese, vedi anche opposizione del 28 gennaio 2022).
E del resto, fino al 2021 egli ha lavorato in Svizzera (sia in Ticino che in Svizzera Interna), e dal 2021 solo in Ticino. Ed in quel periodo (e fino al 14 marzo 2022) si recava in Italia solo per le visite alla figlia (e ne approfittava anche per vedere i genitori anziani - e NON vi sono altri familiari) e fare qualche spesa (come fanno tutti, anche i
ticinesi ... ). Egli non aveva quindi di certo il fulcro dei suoi interessi familiari all'estero.
Prove: doc., testi, interrogatorio del signor RI 1, audizione di tutte le persone che hanno rilasciato le dichiarazioni agli atti, e quindi:
di __________ (dichiarazione 7.1.2022)
di __________ (dichiarazione del 2.1.2022)
di __________ (dichiarazione 29.12.2021)
di __________ (dichiarazione 11.1.2022)
di __________ (dichiarazione 11.1.2022)
di __________ (dichiarazione 9.1.2022)
Il signor RI 1, dopo avere perso il lavoro in Svizzera (novembre 2021), si è quindi annunciato alla cassa disoccupazione e, dopo una affannosa quanto infruttuosa ricerca di un posto di lavoro in Svizzera (dove voleva fermamente rimanere!!!!), avendo saputo di un posto di lavoro in Italia, per motivi economici (non percependo entrate da novembre 2021) ha poi dovuto lasciare il domicilio in Svizzera il 14.03.2022, e ad aprile 2022 ha appunto iniziato a lavorare in Italia (e l'impiego dura tutt'ora). Non pensava che andasse in questo modo, ma alla fine non ha avuto scelta.
(…)
Resta il fatto che il signor RI 1, in ogni caso al momento della richiesta di prestazioni ed in ogni caso almeno fino al 14 marzo 2022, aveva il centro dei propri interessi in Ticino. In passato (non appena aveva ricevuto il permesso B), aveva del resto chiesto ed ottenuto la certificazione AIRE.
Egli infatti non solo lavorava in Ticino, non solo rientrava in Italia solo per vedere la figlia (a parte qualche volta a fare la spesa, come fanno anche molti ticinesi), ma aveva (ed ha ancora del resto) molte importanti e durature amicizie in Ticino, che era la sua casa.
E nei fine settimana restava molto spesso in Ticino, e meglio sempre, fatta eccezione di quanto già scritto sopra. Le dichiarazioni agli atti, alle quali si rinvia, lo provano (e non si tratta solo di amici "di diporto" o dei vicini di casa, ma anche di artigiani, commercianti, ecc.). Si chiede di sentire quali testimoni tutte queste persone.
E ad esempio il signor RI 1, soprattutto nel periodo estivo, frequentava (e frequenta) molte destinazioni ticinesi meta di escursioni, che effettua da solo o con amici, soprattutto in montagna.
Non solo ma il signor RI 1 frequentava molto il __________, dove si recava a trovare degli amici, e dove faceva acquisti nei centri commerciali.
Anche l'incidente della circolazione avvenuto durante un giorno festivo in Ticino (e meglio l'8 dicembre 2021) dimostra che egli viveva in Ticino. La documentazione è agli atti.
Si ribadisce peraltro tutto quanto già indicato in sede di opposizione del 28.1.2022, e ci si riserva di produrre tutta la ulteriore documentazione che dimostra che il signor RI 1, fino al 14 marzo 2022 almeno, viveva stabilmente in Ticino ed aveva il centro dei suoi interessi da noi, ad esempio:
Dettagli sul consumo dell'elettricità
Gli estratti conto posta da ottobre 2021 fino a marzo 2022
Ecc.
Si noti fra l'altro che il fratello del ricorrente viveva e vive in Svizzera, e che i genitori, data la loro età, non possono né vogliono trasferirsi in Svizzera (mentre la figlia minorenne, per volontà della madre alla quale è affidata, deve vivere in Italia).
(…).
Quanto alla presa di posizione per e-mail del signor __________ dell'8 febbraio 2022 (che non è stato direttamente sentito e nemmeno è stato effettuato un confronto con il ricorrente, che peraltro era stato espressamente richiesto, e quindi in violazione del diritto di essere sentito), la stessa è contestata e per la verità non dice assolutamente nulla, ritenuto che il signor __________ si è limitato a confermare il contenuto dei protocolli.
Francamente un po' poco, un po' poco serio e un po' troppo comodo. Si chiede quindi espressamente che il signor __________ venga sentito, in contraddittorio con il signor RI 1.
(…).
Circa la fidanzata residente nei __________, la stessa esiste eccome. Il fatto è che il ricorrente non voleva che la ex moglie, con la quale ha un rapporto molto conflittuale e vista anche la presenza di una figlia minorenne che rischia di essere la vittima delle isterie della madre, sapesse di questa situazione, proprio anche per non avere delle ulteriori ripercussioni in merito ai rapporti ed alle visite con la figlia, questioni che sono spesso oggetto di ricatti e meschinità in parecchie coppie che si separano. Questa è la realtà, e purtroppo anche in questo caso.
Ed oltretutto anche la fidanzata è in fase di divorzio, e non si era inteso (come non si intende) complicare le cose anche da questo punto di vista. (…)” (Doc. I pag. 3-7)
1.10. La Cassa, con risposta del 13 giugno 2022, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.11. Il TCA, il 17 giugno 2022, ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se RI 1 abbia diritto oppure no a indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° novembre 2021 al 13 marzo 2022.
In effetti il 14 marzo 2022 il nominativo del ricorrente è stato annullato dal sistema COLSTA, in quanto in quella data ha notificato la sua partenza dalla Svizzera (cfr. doc. 72; 71; consid. 1.7.).
2.2. Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.
In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.
In una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato che:
" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.”
In una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera (dove viveva la madre del ricorrente, erano scolarizzati i suoi figli e alcuni componenti della famiglia vi praticavano attività di svago), aveva la residenza effettiva in Francia (dove abitavano in una villa).
In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:
" (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”
In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.
L’Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove.
L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 già citata sopra; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; la STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e la STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA 38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021.
In una sentenza 8C_280/2019 del 5 settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il Tribunale federale ha stabilito che:
" (…) ai disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di occupazione prima dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui era impiegata una persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca – è la Svizzera, per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione svizzera. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora abituale in Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o dimostrare con tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto di affitto, ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se necessario, la Cassa deve procedere ai chiarimenti necessari; la Cassa deve segnatamente assumere le prove fornite dalla persona assicurata.”
In un’altra sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.
Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.
In una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali (consid. 3).
In una sentenza 8C_380/2020 pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg., il Tribunale federale - chiamato a decidere sul caso di un cittadino svizzero ed americano con un figlio adulto residente in Svizzera che durante la disoccupazione aveva trascorso mesi negli Stati Uniti, dove risiedono sia i genitori, che la sorella, cercandovi anche un’occupazione - ha confermato che ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, uno dei presupposti che l’assicurato deve soddisfare per avere diritto all’indennità di disoccupazione è il fatto di risiedere nel nostro Paese. Il risiedere in Svizzera, ha ribadito l’Alta Corte, non è da intendersi nel senso del domicilio secondo il diritto civile, bensì di dimora abituale. Sono necessarie l’effettiva presenza in Svizzera e l’intenzione di rimanerci per un certo periodo, durante il quale occorre avere il centro dei propri interessi in Svizzera (consid. 2.2.).
Infine, in un’altra sentenza 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo, risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la compagna dall’assicurato e quindi si trovava all’estero (cfr. consid. 5.1.).
2.3. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (nato in Italia, a __________ - il 30.06.1978, cfr. doc. 53), di nazionalità italiana e in possesso di un permesso B UE/AELS (cfr. doc. 38) vanta una pluriennale esperienza professionale nel settore dell’edilizia in particolare in Svizzera (cfr. consid. 1.1., 1.2.).
L’assicurato ha una figlia nata a __________ - il 31 maggio 2006 residente a __________ con la madre da cui egli è divorziato dal 2016 (cfr. doc. 53; 45; 57).
Il medesimo ha dichiarato, alla fine del 2021 e all’inizio del 2022, che il diritto di visita stabilito dalla sentenza di divorzio è un fine settimana ogni quindici giorni, ma che non può godere appieno di tale diritto “per vari motivi, di tipo lavorativo e personale, come le difficoltà nel rapporto con la ex moglie” (cfr. doc. 57) e che “capita spesso che io abbia la possibilità di rientrare solo una volta al mese” (cfr. doc. 57; 49).
In Italia vivono pure i genitori dell’assicurato a cui faceva visita “quando gli è permesso e fattibile vedere anche la figlia” (cfr. doc. 57; 59).
Il 7 marzo 2017 l’insorgente, __________ e __________ hanno concluso con __________, rappresentato da , un contratto di locazione relativo a un appartamento di 2,5 locali sito al terzo piano dello stabile “” a __________ con effetto dal 1° aprile 2017 e prima scadenza al 31 marzo 2018. La pigione ammontava a fr. 550.--- mensili, oltre a fr. 100.-- al mese di spese (cfr. doc. 52).
Il 1° ottobre 2020 l’assicurato, suo fratello, __________ e , hanno sottoscritto un nuovo contratto di locazione con __________ concernente un’abitazione di 2,5 locali al terzo piano sempre dello stabile “” a __________ con prima scadenza al 30 settembre 2021. Il canone di locazione è rimasto immutato (pigione + spese accessorie di fr. 650.-- mensili; cfr. doc. 52).
Nel settembre 2021 il fratello del ricorrente si è trasferito a __________ (località del Comune di __________) nel Cantone __________ (cfr. doc. 57).
L’assicurato, al quale è stato aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni il 19 febbraio 2020 (cfr. doc. 5), si è nuovamente annunciato per il collocamento a partire dal 1° novembre 2021 (cfr. doc. 38; consid. 1.4.).
Con decisione del 15 dicembre 2021 la Cassa gli ha negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° novembre 2021, in quanto il medesimo aveva il centro delle proprie relazioni personali in Italia e andava considerato un vero lavoratore frontaliere (cfr. doc. 54, consid. 1.4.).
Tale provvedimento è stato confermato con la decisione su opposizione del 21 aprile 2022, nella quale è stato precisato, dopo aver ribadito che il centro delle sue relazioni personali non era in Svizzera, che l’insorgente non era da trattare quale falso frontaliere (cfr. doc. A1; consid. 1.8.).
Nel frattempo, e meglio il 14 marzo 2022, il ricorrente è rientrato in Italia, a __________ (__________), Comune della sua ultima residenza in Italia (cfr. doc. 53). In Italia ad aprile 2022 egli ha iniziato una nuova attività lavorativa (cfr. doc. 72; 71; I pag. 4; consid. 1.7.).
2.4. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.2.).
In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non è sufficiente (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).
Secondo l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Inoltre va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).
In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).
Con giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere adempiuto soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.
In casu, come visto (cfr. consid. 2.3.), la figlia del ricorrente vive con la madre, da cui l’assicurato è divorziato dal 2016, in Italia, a __________ (__________; doc. 53) che dista 12 km da __________ (cfr. www.viamichelin.ch), ultima residenza in Italia dell’insorgente e luogo dove egli è tornato a vivere dal 14 marzo 2022.
L’assicurato, benché abbia affermato di non riuscire a vedere la figlia ogni quindici giorni come suo diritto secondo la sentenza di divorzio, intrattiene comunque con lei una regolare relazione familiare (cfr. doc. 49; 69; 59).
Dal modulo “Azioni di reinserimento” del 5 e del 26 novembre 2021 risulta peraltro che, quando rientrava in Italia, si recava a __________ e che il suo medico curante di famiglia è il Dr. __________ di __________ (cfr. doc. 47; __________).
In effetti è il Dr. __________ che il 10 marzo 2020 ha compilato il “certificato di malattia telematico”. Da tale attestazione si evince, quale “residenza o domicilio abituale del lavoratore”: __________ (cfr. doc. 71), indirizzo che corrisponde a quello di destinazione indicato nella notifica di partenza del 14 marzo 2022 (cfr. doc. 71).
In Ticino, d’altro canto, l’insorgente disponeva dal mese di aprile 2017 unicamente di un appartamento a __________ di 2,5 locali di 50 m2 circa condiviso con altre due persone. Nell’ottobre 2020 egli ha traslocato in un’altra abitazione di 2,5 locali di 50 m2 circa con una terza persona e suo fratello, __________, il quale però nel settembre 2021 si è trasferito nel Cantone __________ (cfr. doc. 52; 57; consid. 2.3.).
Va poi evidenziato che il ricorrente, a dicembre 2021, ha dichiarato di essere “single” (cfr. doc. 49). Soltanto nell’opposizione del 28 gennaio 2022 contro la decisione del 15 dicembre 2021 (cfr. doc. 54; consid. 1.5.) è stato indicato che “il signor RI 1 da circa un anno a questa parte ha una compagna che risiede in __________, la quale, al momento, per motivi personali non ha modo di rilasciare una dichiarazione” (cfr. doc. 57; consid. 1.6.).
È vero che, rispondendo a una precisa domanda della Cassa (cfr. doc. 68), l’assicurato, il 23 marzo 2022, ha spiegato di aver “dichiarato di essere single per motivi personali, in quanto se la mia ex moglie venisse a conoscenza del fatto che sto frequentando una persona, visti i cattivi rapporti intercorrenti tra di noi, si farebbe avanti con ritorsioni e ricatti, mettendo in mezzo mia figlia. Secondariamente sto frequentando questa persona da circa un anno e le cose vanno bene, ma dal momento che sta attraversando un divorzio, anche lei non vuole essere messa in mezzo a questa faccenda” (cfr. doc. 69).
È altrettanto vero, tuttavia, che il Giudice, per prassi invalsa deve dare la precedenza alle prime dichiarazioni rilasciate quando la persona interessata non era ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata al consid. 2.2.; DTF 142 V 590 consid. 5.2.).
In casu in prima battuta, ovvero precedentemente alla notifica della decisione del 15 dicembre 2021 con cui gli è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione, in particolare, per il motivo che non aveva il centro delle sue relazioni personali in Svizzera (cfr. doc. 54; consid. 1.5.), l’assicurato ha affermato di essere “single”, peraltro spontaneamente senza essere interpellato specificatamente al riguardo, rispondendo alla domanda della parte resistente “per quale motivo la sua famiglia non si è trasferita con lei in Svizzera?” (cfr. doc. 48, 49). Trattandosi di un procedimento personale con la Cassa, l’indicazione secondo cui temeva di ricatti e ritorsioni da parte della ex moglie non è atta in ogni caso a giustificare il fatto di non aver informato subito della sua nuova relazione sentimentale. La Cassa è tenuta al segreto d’ufficio (cfr. art. 29 Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti - LORD) e in ogni caso il ricorrente avrebbe potuto sottolineare la delicatezza della situazione chiedendo assoluto riserbo (cfr. Legge sulla protezione dei dati personali – LPDP).
Nemmeno davanti al TCA l’assicurato ha del resto meglio precisato la propria situazione personale, ribadendo sostanzialmente quanto sostenuto nell’opposizione e continuando a restare vago (cfr. doc. I pag. 7).
In simili condizioni, il TCA deve concludere che nel periodo in questione (1° novembre 2021 - 13 marzo 2022) il centro degli interessi personali, soprattutto quelli familiari, dell’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ha continuato a essere in Italia, e meglio in provincia di __________ dove risiedono la figlia e i genitori.
Il ricorrente non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), la quale esige quale terza condizione - e come visto sopra - che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
La circostanza che l’insorgente abbia condiviso l’appartamento con suo fratello (cfr. doc. 52; consid. 2.3.) non consente di giungere a una soluzione differente. In effetti la condivisione dell’abitazione di __________ è durata unicamente un anno, dal 1° ottobre 2020 al settembre 2021, allorché il fratello si è trasferito nel Canton __________, a __________ che dista comunque 145 km da __________ (cfr. www.viamichelin.ch). Nell’appartamento di 2,5 locali risiedeva in ogni caso anche una terza persona, __________, un collega (cfr. doc. 52; 59; consid. 2.3.).
Riguardo a un caso in cui a un assicurato che in Ticino condivideva un appartamento con il fratello è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, poiché il centro delle sue relazioni personali era all’estero cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata al consid. 2.2.
Ininfluente è, poi, il fatto che l’assicurato abbia degli amici e dei conoscenti in Svizzera (cfr. doc. 59). Non è infatti certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137 consid. 4.5., menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese.
Per quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (cfr. doc. 53; ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e censimento degli italiani all'estero” i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in Italia; cfr. __________), è utile osservare che la stessa è un indizio che va valutato congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato ha oppure no costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
L’iscrizione all’AIRE, pertanto, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese (cfr. STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021 consid. 2.5., STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019 consid. 2.4.; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.)
Non va, infine, dimenticato che l’assicurato, il 14 marzo 2022 ha notificato il proprio trasferimento in Italia, a __________ (__________; cfr. doc. 71).
A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 21 aprile 2022 la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, in relazione con l’art. 12 LADI, non è in concreto realizzato (cfr. ST 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata e con cui è stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016).
2.5. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi Regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).
Nella STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).”
Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro individuale)”).
In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante
In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015, fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015.
In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”
In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata sopra, il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:
" (…)
7.6. Anche considerando i criteri del diritto europeo, il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.
7.7. Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (…)”.
In una sentenza 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, contro la quale è stato inoltrato un ricorso dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021, il TCA ha sottolineato che l’assicurato “è (…) rimasto stabilmente, o comunque regolarmente rientrato in Italia, e meglio da fine gennaio-febbraio 2020 sino al 4 giugno 2020, data a decorrere dalla quale li suo centro di interessi personali è rimasto, al pari della di lui moglie, in Italia. (…) Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale, l’insorgente deve essere considerato un frontaliere vero, per cui non ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera.” (cfr. Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187)).
Sul tema cfr. anche STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019.
2.6. Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. Rubin, op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012, la quale non fornisce in ogni caso un elenco esaustivo dei beneficiari (cfr. Circolare ID 883 emessa dalla SECO il 1° giugno 2016 p.to A31)).
Con sentenza 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63, già citata sopra, la nostra Massima Istanza ha statuito che i falsi frontalieri secondo l'art. 65 n. 2 terza frase del Regolamento n. 883/ 2004 hanno diritto in caso di disoccupazione completa alle prestazioni dello Stato dove hanno lavorato per l'ultima volta, nella misura in cui non tornano nel proprio Stato di domicilio e in quest'ultimo Stato non si mettono a disposizione del collocamento. I falsi frontalieri, che erano occupati in Svizzera e hanno la loro residenza all'estero, possono in queste condizioni scegliere se essi desiderano far valere il loro diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera (consid. 5.3).
In quel caso di specie il TF ha confermato l’operato del Tribunale cantonale del Vallese che aveva riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione a un assicurato, al beneficio di un permesso L, che, dalla sua entrata in Svizzera nell’aprile 2019 all’annuncio per il collocamento nel novembre 2019, aveva lavorato (senza alcuna precisazione circa i giorni e gli orari di lavoro; da un’affermazione dell’assicurato risultante dalla sentenza del Tribunale cantonale del Vallese S1 21 16 del 25 maggio 2021 consid. C formulata nel ricorso davanti a tale autorità, secondo cui trascorreva ogni fine settimana in Svizzera, sembrerebbe, però, emergere implicitamente che il ricorrente non lavorasse nei fine settimana) nel settore edile (presso un datore di lavoro che l’aveva poi riassunto per la stagione seguente da marzo 2020), alloggiando in una camera presa in locazione dal datore di lavoro vicino al cantiere e la cui famiglia (moglie e tre figli) risiedeva in Italia a un’ora e mezza di auto (che però era a disposizione della moglie), rispettivamente tre ore di treno.
L’Alta Corte ha deciso che la questione di sapere se la Corte cantonale avesse violato il diritto federale stabilendo che il ricorrente viveva per la maggior parte del tempo in Svizzera e che qui aveva il centro dei suoi interessi personali non necessitava di essere chiarita definitivamente. In effetti l’assicurato, visto che non rientrava in Italia almeno una volta alla settimana bensì occasionalmente, non era un vero frontaliere, ma doveva essere qualificato, quale falso frontaliere con diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato in cui aveva lavorato e quello in cui risiedeva.
Il Tribunale federale ha precisato che l’esigenza della residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv.1 lett. c LADI decade per i falsi frontalieri che fanno valere il diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera. L’assicurato in questione si era del resto messo a disposizione senza riserve per un collocamento in Svizzera, effettuava ricerche di lavoro più volte alla settimana e di conseguenza manteneva stretti rapporti con il mercato del lavoro svizzero. La riassunzione nel 2020, in vista già al momento dell’annuncio in disoccupazione, dimostrava altresì che egli voleva continuare a essere attivo in Svizzera e che rinunciava a un rientro nel suo Stato di residenza (consid. 5.4.).
L’Alta Corte ha statuito che, pertanto, non andava determinato se gli organi di applicazione della LADI avessero violato l’art. 27 LPGA. Risultava comunque che l’amministrazione non aveva reso attento il ricorrente del diritto di scelta in qualità di falso frontaliere.
2.7. In relazione più specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato che lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015, menzionata sopra, e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.
Inoltre con giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015, già citato sopra, il TCA ha considerato lavoratore falso frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitavano in Italia, in un paese che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro proprietà.
Anche con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza.
In una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso una ditta di impieghi temporanei. In Italia vivevano nella casa di proprietà dei genitori sua moglie e due figli che in quel Paese pure studiavano.
Il TCA è arrivato a questa conclusione dopo avere constatato che l’assicurato aveva sempre dichiarato di rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il patrocinatore del ricorrente aveva poi enumerato con precisione le date nelle quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre 2015 e il rientro solo a scadenza mensile si spiegava con il fatto che l’assicurato viveva “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe stata in corso una procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato.
Infine l’assicurato trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.
Il TCA ha poi concluso che il ricorrente era un falso frontaliere, in quanto la sua situazione (presso una società di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali.
Pure con la STCA 38.2020.53 del 14 dicembre 2020 questo Tribunale ha riconosciuto ad un assicurato la qualità di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli ultimi cinque anni, a bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza nel nostro Cantone, dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e stabilito che questi aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di opzione tra lo Stato di lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto iscrivendosi agli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione nel nostro Cantone.
Il TCA, in un giudizio 38.2021.30 del 30 agosto 2021, dopo aver constatato, da un lato, che l’assicurato (pizzaiolo presso un campeggio al beneficio di contratti di durata determinata) aveva dichiarato di rientrare in Italia dalla propria famiglia (a 46 km dal suo luogo di lavoro) una volta al mese, dall’altro, che gli erano stati pagati diversi giorni liberi non goduti sull’arco dell’intero rapporto di lavoro, ha rinviato gli atti alla Sezione del lavoro per appurare i giorni e gli orari di lavoro, come pure se il medesimo avesse dimorato effettivamente in Svizzera nel periodo di disoccupazione e decidere se si trattasse di un falso frontaliere.
In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.4, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625) con contratto di durata determinata (aprile 2012 - giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.
Neppure è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.
In una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).
Nel giudizio 38.2019.51 dell’11 novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata ritenuta vera frontaliera, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “anche volendola considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza” dove ha reperito un lavoro circa sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento.
Con sentenza 38.2021.82 del 22 novembre 2021 lo statuto di falsa frontaliera è stato in ogni caso negato a un’assicurata, assistente di direzione, che era impiegata tramite un contratto di durata indeterminata al 100%, per 40 ore settimanali, durante 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
2.8. Nella presente fattispecie il ricorrente ha asserito che, nonostante il suo diritto di visita nei confronti della figlia sia ogni quindici giorni, a causa di diversi motivi gli capitava spesso di rientrare in Italia - dove vivono peraltro anche i suoi genitori - solo una volta al mese (cfr. doc. 49; 57; I pag. 3).
Dalle carte processuali emergono, però, delle frequenti operazioni effettuate sul conto postale dell’assicurato il venerdì all’__________ (cfr. doc. 51; 68).
L’insorgente, al riguardo, ha indicato l’11 gennaio 2022 che “a volte mi rivolgo a un’agenzia di cambio a __________ dove prelevo dei contanti in euro, questo capita sia le volte che mi reco a __________, quando riesco a far visita a mia figlia e ai miei genitori. Ma spesso eseguo queste operazioni per fare delle compere in zona di confine, ad esempio a __________ dove al sabato c’è il mercato oppure al __________. Ovviamente fare questo tipo di operazioni al servizio cambio economicamente è più conveniente” (cfr. doc. 59) e il 23 marzo 2022 che “spesso il venerdì vado a __________ perché avendo degli amici e colleghi che abitano tra __________ e __________, il venerdì ci si trova per uscire a cena e a divertirsi e ne approfitto per fare spese al __________ e fare benzina visto che lì costa meno” (cfr. doc. 69).
Riguardo agli asseriti amici che abitano nella regione del __________, il TCA si limita a osservare che le dichiarazioni di amici e conoscenti prodotte dal ricorrente (cfr. doc. 59; consid. 2.4.) concernono esclusivamente persone che vivono a __________, __________, __________.
Per il resto questo Tribunale condivide quanto espresso dalla Cassa, ovvero che l’affermazione secondo cui le operazioni di cambio servono per fare compere nella zona di confine, ad esempio al mercato di __________ del sabato “è perlomeno discutibile in quanto i prelievi sono effettuati pressoché sempre di venerdì ed è perlomeno anomalo che poi rientri a __________ per ritornare il giorno dopo (cfr. doc. A1 p.to 31).
Va, in proposito, evidenziato che l’assicurato ha fatto capo all’Ufficio cambio di __________ anche sabato 24 luglio 2021 (cfr. doc. 51; 68), giorno che l’ex datore di lavoro, __________ (cfr. doc. 1.2.; 1.3.), ha attestato come lavorativo (cfr. doc. 67; consaid. 2.9.).
Tali elementi propenderebbero per qualificare il ricorrente quale vero frontaliere.
D’altronde, dal verbale del 26 novembre 2021, benché in quello del 5 novembre 2021 sia stato indicato che l’insorgente “afferma che ogni 15 giorni si reca in Italia a trovare la figlia di 15 anni” emerge che il medesimo “aggiunge che tutti i venerdì rientra a __________ per raggiungere la famiglia” (cfr. doc. 47).
Il TCA non ignora che l’assicurato ha contestato la correttezza dei verbali nel senso che mai avrebbe asserito di essere andato in Italia tutti i fine settimana e che avrebbe firmato gli stessi senza rileggerli (cfr. doc. I pag. 5).
Tuttavia nella presa di posizione dell’8 febbraio 2022 il consulente __________ ha dichiarato che “quanto riportato nel verbale sottoscritto dall’assicurato corrisponde a quanto lo stesso ci ha dichiarato. Al termine del colloquio il verbale in causa (n.d.r.: del 26 novembre 2021) è stato letto ad alta voce all’assicurato il quale ne ha confermato i contenuti sottoscrivendolo” (cfr. doc. 63).
Riguardo, poi, all’invocata violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, poiché in relazione alla presa di posizione dell’8 febbraio 2022 di __________ non sarebbe stato direttamente sentito, né è stato effettuato un confronto (cfr. doc. I pag. 6), giova ricordare che dal diritto di essere sentito contemplato dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 42 LPGA deve in effetti in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.2.; DTF 132 V 387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130).
Nel caso di specie, come sottolineato nella risposta di causa (cfr. doc. III), all’assicurato, che aveva d’altronde autorizzato la parte resistente a sottoporre a __________ l’opposizione (cfr. doc., 61), il 18 febbraio 2022 è stata data la possibilità di esprimersi, tramite la propria rappresentante di allora, in merito al messaggio di posta elettronica dell’8 febbraio 2022 con cui il consulente ha risposto alla richiesta della Cassa del 3 febbraio 2022 circa la correttezza dei verbali del 5 e del 26 novembre 2021 (cfr. doc. 64). La parte ricorrente, in proposito, ha presentato le proprie osservazioni (cfr. doc. 65).
Inoltre l’insorgente, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost., ha potuto ampiamente esprimersi per iscritto dinanzi al TCA che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3., STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018; STF 8C_923/2011 del 18 giugno 2012 consid. 2.3.).
La questione riguardante la correttezza dei verbali non va ad ogni modo indagata oltre, in quanto, anche prescindendo da ulteriori approfondimenti circa la frequenza con la quale l’assicurato rientrava in provincia di __________ e volendo così considerare, come fatto valere dal ricorrente, che dal profilo del diritto internazionale non si trattasse di un vero frontaliere che si recava in Italia almeno una volta alla settimana, l’esito della lite non è comunque quello da lui auspicato, come verrà meglio esposto nei prossimi considerandi.
2.9. In concreto l’assicurato, al beneficio di un permesso tipo B (cfr. consid. 2.3.), ha lavorato nel settore dell’edilizia, beneficiando nel 2020 e nel 2021 di contratti con agenzie di collocamento e prestito di personale (cfr. consid. 1.2. - 1.3.).
In Ticino dall’aprile 2017 egli ha vissuto a __________ in appartamenti di 2,5 locali condivisi con altre due persone (cfr. consid. 2.3.), mentre, in particolare, la figlia, nata nel 2006, risiede in Italia, in provincia di __________ con la madre da cui l’insorgente è divorziato. Quest’ultimo gode di un diritto di visita ogni quindici giorni che però, a detta sua, spesso per motivi lavorativi e personali riusciva a esercitare solo una volta al mese (cfr. consid. 2.3.).
L’assicurato ha indicato che capitava di dover lavorare di sabato (cfr. doc. 57; I pag. 3). Anche il coinquilino, __________, l’11 gennaio 2022 ha dichiarato che “diversi fine settimana li abbiamo passati il sabato a lavorare e la domenica andando a fare escursioni in montagna” (cfr. doc. 59).
L’ex datore di lavoro, __________ (cfr. consid. 1.2., 1.3.), dal canto suo, rispondendo alla Cassa, il 9 marzo 2022, ha precisato che RI 1 “è stato impiegato continuativamente i giorni settimanali (Lun-Ven) ed ha lavorato unicamente un Sabato esattamente il giorno 24.07.2021” (cfr. doc. 67; 66).
In simili condizioni, anche alla luce della più recente giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63, riassunta al consid. 2.6., che ha confermato il riconoscimento delle indennità di disoccupazione quale falso frontaliere, dopo alcuni mesi di attività in Svizzera nel settore dell’edilizia, a un assicurato in possesso di un permesso L che alloggiava in una camera presa in locazione dal datore di lavoro, con moglie e figli in Italia a tre ore di treno e che aveva rinunciato a un rientro nel suo Stato di residenza), occorre chiedersi se il ricorrente, considerando la sua residenza in Italia (cfr. consid. 2.4.; in proposito va osservato che il Tribunale federale ha stabilito che nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si trova il centro principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; Patricia Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in: Thomas Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38), vada trattato quale lavoratore falso frontaliere, come è lo è peraltro stato all’inizio del termine quadro cominciato il 19 febbraio 2020 (cfr. doc. A1 p.to 27).
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2022.22 del 16 agosto 2022.
Nel caso in esame, però, tale quesito può restare insoluto, poiché l’insorgente, quand’anche vada ritenuto quale falso frontaliere, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza, dove del resto ad aprile 2022 ha iniziato a svolgere una nuova attività lavorativa (cfr. consid. 2.1.; 2.3.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata in particolare al consid. 2.5.: “(…) Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti) (…)”; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 4.2.2.: “(…) Der Beschwerdeführer wendet sich gegen den ihm zuerkannten Status eines Grenzgängers. Doch selbst wenn er nicht als echter Grenzgänger behandelt würde, ergäbe sich daraus nichts zu seinen Gunsten. Denn aus dem in Art. 65 Abs. 2 Satz 3 der Verordnung 883/2004 dem Arbeitslosen, der kein Grenzgänger ist ("unechter Grenzgänger"), noch zugebilligten Wahlrecht, vermag der Beschwerdeführer deshalb nichts abzuleiten, weil er nach dem zuvor Erwogenen gerade nicht auf eine Rückkehr in seinen Wohnmitgliedstaat (EU-Land F.________) verzichtet hat (vgl. dazu DERN, a.a.O., N. 19 f. zu Art. 65; FUCHS, a.a.O., N. 8 und 15 zu Art. 65; ARNO BOKELOH, Die soziale Sicherung der Grenzgänger, ZESAR 04.14 S. 172). (…)”; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019 consid. 2.7.) a differenza dell’assicurato di cui alla STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63.
Anche dal profilo del diritto internazionale, dunque, va negato all’assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione.
2.10. La parte ricorrente, nell’impugnativa, ha indicato quali prove, l’audizione di alcuni testi (__________), l’interrogatorio dell’assicurato, l’audizione del consulente del personale __________ in contradditorio con l’insorgente e l’edizione di documenti (cfr. doc. I).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1.; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_495/2020 del 6 gennaio 2021; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2021.7 del 26 aprile 2021 consid. 2.18., confermata dal TF con giudizio 8C_400/2021 del 14 aprile 2022; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie.
Il medesimo ha, quindi, chiesto l’assunzione di nuove prove.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_399/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.2.;STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Giova, infine, sottolineare che non può essere postulata in termini generici l’edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti indicare con esattezza i documenti atti a dimostrare i fatti addotti in causa. Scopo evidente di tale rigore formale è di consentire all'autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo di prova ritualmente offerto (cfr. STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006 consid. 3.3.; STFA H 177/01 del 15 novembre 2002; STFA H 10/01+H 45/01 del 16 settembre 2002; STCA 38.2021.35 del 4 ottobre 2021 consid. 2.9.; STCA 31.2019.17 del 22 febbraio 2021 consid. 2.10., confermata dal TF con giudizio 9C_360/2020 del 22 febbraio 2021 (consid. 7.2.); STCA 38.2017.94 del 28 marzo 2018 consid. 2.12.).
In concreto non sono stati indicati dettagliatamente i documenti oggetto della richiesta di edizione.
I documenti già presenti all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali vigenti per quanto concerne il presupposto del diritto all’indennità di disoccupazione contemplato all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ovvero la residenza in Svizzera, rispettivamente vigenti in relazione ai concetti di vero e falso frontaliere consentono altresì al TCA di emanare il proprio giudizio senza ricorrere ad altre prove.
La domanda di assunzione di prove formulata dall’insorgente, va, dunque, respinta.
2.11. Alla luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 21 aprile 2022 con cui al ricorrente è stato negato il diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° novembre 2021 (cfr. doc. A1; consid. 1.8.), deve essere confermata.
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti