RI 1Raccomandata
Incarto n. 38.2021.88
DC/sc
Lugano 21 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 ottobre 2021 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 13 marzo 2020 la RI 1 ha inoltrato un preannuncio di lavoro ridotto per 4 dipendenti, in misura dell’80% dal 1° marzo 2020 motivandolo “calo del turismo e della frequenza dei locali dovuto alla pandemia” (cfr. doc. 1).
1.2. Con decisione del 24 marzo 2020 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione parziale e ha riconosciuto il diritto ad indennità per lavoro ridotto dal 16 marzo al 10 giugno 2020 (cfr. doc. 2).
Il 4 maggio 2020 la Sezione del lavoro ha sostituito la decisione e ha riconosciuto il diritto alle prestazioni per il periodo dal 13 marzo al 12 settembre 2020 (cfr. doc. 3).
1.3. A seguito dei due scritti del 2 luglio e 19 agosto 2020 della Cassa __________ sottoposti per decisione alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 4), quest’ultima il 13 novembre 2020 ha deciso che l’indennità per lavoro ridotto non può essere accordata nel periodo dal 6 maggio al 30 giugno 2020, rilevando:
" (…) Nel caso in esame, considerato che la ditta in parola ha indicato che la perdita di lavoro è dovuta all’impossibilità di riaprire in quanto il gerente in data 5 giugno 2020 ha rassegnato le dimissioni e la società ha accettato la rescissione immediata del contratto, si ritiene che a partire da tale data la perdita di lavoro non è più computabile in quanto è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro.
Visto quanto precede, l’Ufficio giuridico ritiene che dal 6 maggio 2020 al 30 giugno 2020 la ditta non possa essere indennizzata.” (Doc. 6)
Il 18 agosto 2020 la RI 1 aveva così risposto ad una domanda della Sezione del lavoro:
" … comunichiamo che il motivo per il quale abbiamo dovuto tenere chiuso il nostro esercizio pubblico, malgrado il Consiglio Federale avesse decretato che a decorrere dall’11 maggio 2020 è sempre legato alla disdetta del contratto di lavoro del nostro Gerente e Chef di Cucina in data 05.05.2020 (Vedi corrispondenza del 30.06.2020).
Nella disdetta aveva manifestato il suo disagio per la situazione creatasi, pertanto, è stato concordato di terminare il contratto di lavoro con effetto 06.05.2020.
Considerato che l’esercizio pubblico era senza gerente (che fungeva anche da direttore), non abbiamo potuto effettuare l’apertura.
Dal 4 luglio 2020 abbiamo un nuovo Direttore/Gerente e il locale è aperto.” (Doc. 4)
Nel citato scritto del 30 giugno 2020 il datore di lavoro si era così espresso:
" Facciamo riferimento al vostro scritto sopra menzionato, vi comunichiamo che il motivo per il quale abbiamo dovuto tenere chiuso il nostro esercizio pubblico, malgrado il Consiglio Federale avesse decretato che a decorrere dall'11.05.2020 gli esercizi pubblici potevano riprendere l'attività, è da ricondursi al fatto che il gerente, Sig. __________, in data 06.05.2020 ha inoltrato disdetta del suo contratto di lavoro.
Nella disdetta ha manifestato il suo disagio per la situazione creatasi, pertanto, è stato concordato di terminare il contratto di lavoro con effetto 06.05.2020.
Pertanto, considerato che l'esercizio pubblico era senza gerente (che fungeva anche da direttore), non abbiamo potuto effettuare l'apertura.
Il 17.06.2020, tramite lettera raccomandata, il servizio autorizzazioni, commercio giochi, ci ha informati che l'esercizio pubblico doveva rimanere chiuso sino a quando non avremmo ricevuto una nuova autorizzazione da parte loro.
Vi informiamo che a tutt'oggi, malgrado le nostre assidue ricerche, non abbiamo ancora trovato un nuovo gerente, stiamo valutando dei candidati e non appena avemmo definito, inoltreremo la documentazione alle autorità competenti per ottenere i permessi per la riapertura. (…)” (Doc. 4)
La lettera di dimissioni di __________, datata 6 maggio 2020, è del seguente tenore:
" (…) Dopo averglielo comunicato verbalmente, con questa lettera disdico il mio contratto di lavoro
Presso il RI 1 di __________,
Come dettole al telefono io vivo la situazione del Covid 19 molto male.
Essendo io una persona molto sensibile ho il terrore che sia uno dei miei collaboratori, oppure uno dei clienti oppure io possiamo contrarre il virus e sarebbe per me un fardello troppo pesante da sopportare.
La patente è a mio nome e mi sentirei responsabile, e tutto ciò non mi fa dormire.
Vista la situazione ticinese ho deciso di tornare definitivamente nella Svizzera tedesca, dove la situazione è più calma, e di lasciare per sempre la gastronomia.
Rispetterò i termini contrattuali, ma se troviamo una soluzione di comune accordo io sono pronto a finire anche subito.
Visto che momentaneamente molta gente è alla ricerca di un posto di lavoro spero che, o internamente o esternamente troviate la persona giusta.
La ringrazio per la sua comprensione e le auguro una buona giornata.” (Doc. 5)
La decisione del 17 giugno 2020 del Servizio autorizzazioni, commercio giochi è così motivata:
" (…) dal mese di marzo scorso l'esercizio pubblico è stato chiuso.
Pertanto, richiamato l’art. 39 delia Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear; RL 942.100) e. l'art. 103 del Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear; RL 942.110), abbiamo proceduto ad emettere una fattura di CHF 343.75 relativa ai 3/12 della tassa annua bevande alcoliche 2020.
La riapertura potrà avvenire unicamente con nostra autorizzazione scritta, dopo l'esame di un'istanza di autorizzazione alla gerenza ai sensi dell'art. 7 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1 giugno 2010 e degli art. 53 e 54 del Regolamento
della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (Lear).
Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dall'intimazione (art. 50 Lear).”
Il 15 ottobre 2020 la Sezione del lavoro ha posto alcuni quesiti alla società ricorrente, la quale ha così risposto:
" (…)
Dal 06.05.2020 CV interni e varie prove con esito negativo.
Sì, il 18.05.2020, esito dei candidati negativo.
Dal 04.07.2020 abbiamo rinunciato al LR.
(Doc. 4/2)
1.4. Contro la decisione del 13 novembre 2020, la RI 1 ha inoltrato una tempestiva opposizione alla Sezione del lavoro il 20 novembre 2020 (cfr. doc. 7).
1.5. Con decisione su opposizione del 1° settembre 2021 la Sezione del lavoro ha dichiarato nulla la decisione del 13 novembre 2020 e quindi irricevibile l’opposizione, rilevando quanto segue:
" (…) Nel caso in esame la decisione 13 novembre 2020 è gravemente viziata ed e pertanto necessario constatarne la nullità. Si rileva infatti che l'autorità cantonale non può emanare delle nuove decisioni riguardanti il medesimo periodo già oggetto di una precedente decisione (res iudicata).
Unicamente se adempiute le condizioni della revisione o della riconsiderazione (artt. 17 cpv. 2 per analogia, 53 cpv. 1 o 53 cpv. 2 LPGA), il servizio cantonale può ritornare su una precedente decisione cresciuta incontestata in giudicato.
In concreto, con decisione 4 maggio 2020 - cresciuta incontestata in giudicato - l'UG si è espresso in merito al diritto alle indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 13 marzo 2020 al 31 agosto 2020. A fronte delle domande sottoposte dalla Cassa, e dopo aver eseguito ulteriori accertamenti, l'UG ha emanato la decisione 13 novembre 2020, non riconoscendo il diritto a far tempo dal 6 maggio 2020, pronunciandosi quindi su un periodo, già oggetto della decisione 4 maggio 2020.
Di conseguenza - essendosi l'UG con la sopracitata decisione espresso nuovamente su un periodo già deciso, e ciò senza neppure verificare l'adempimento delle condizioni della revisione o della riconsiderazione - va constatata la nullità della decisione 13 novembre 2020 (n. __________).
Alla luce di quanto sopra, il gravame del 20 novembre 2020 è da ritenersi privo d'oggetto e pertanto irricevibile. Quanto al restante periodo in cui l'esercizio pubblico è stato privo di valida
autorizzazione a causa della mancanza di un gerente abilitato, l'UG si pronuncerà con decisione separata.” (Doc. 16)
1.6. Con decisione del 1° settembre 2021 la Sezione del lavoro ha deciso di adeguare la decisione del 4 maggio 2020 nel senso di non riconoscere il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 6 maggio al 3 luglio 2020 e, più specificatamente, con riferimento alle comunicazioni della Cassa __________:
" (…)
2.1: dal 13 marzo 2020 al 5 maggio 2020 (inc. n. __________);
2.2.: dal 4 luglio 2020 al 31 agosto 2020 (inc. n.__________). (…)”
(Doc. 15)
La Sezione del lavoro ha motivato questa decisione con il fatto che al Ristorante __________ è stata revocata l’autorizzazione all’apertura dell’esercizio pubblico in quanto esso è rimasto senza gerenza (a seguito delle dimissioni del gerente) dal 6 maggio al 3 luglio 2020. Ciò costituisce una notevole modifica rispetto alle circostanze alla base della decisione del 4 maggio 2020 (cfr. doc. 15).
1.7. A seguito dell’opposizione fatta inoltrare dalla RI 1 (cfr. doc. 17), con decisione su opposizione del 13 ottobre 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la propria decisione, rilevando:
" (…) Nel caso in esame, dagli accertamenti esperiti dalla Cassa e successivamente dall'UG, è emerso che il Ristorante __________ è rimasto senza gerenza a far tempo dal 6 maggio 2020, motivo per cui il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi ha revocato l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio pubblico.
Nello specifico, la circostanza che ha comportato la revoca dell'autorizzazione da parte del servizio preposto è la disdetta presentata dal dipendente __________, chef di cucina nonché gerente, il quale ha comunicato la propria volontà in data 6 maggio 2020 affermando che "rispetterò i termini contrattuali, ma se troviamo una soluzione di comune accordo io sono pronto a finire anche subito".
Il motivo sarebbe da riferirsi a "(...) seri disagi causati dalla pandemia (...) in quanto non si sentiva sicuro (...) non riuscendo a superare il suo malessere, ha presentato la disdetta del suo contratto
di lavoro. Considerando le sue motivazioni, non potevamo non accettarla, in quanto, non c'era nessun'altra possibilità e non c'erano i presupposti per obbligare una persona a svolgere un lavoro che in quel momento non era più in grado di svolgere, mettendo a disagio l'intero staff ed evitando i clienti per paura di contrarre qualcosa".
Come asserito inoltre dalla società in data 16 giugno 2021, "il contratto con il sig. __________ è stato sciolto con effetto immediato, ossia il 06.05.2020, in quanto (...) non era più in grado di svolgere il suo lavoro da gerente a causa dei seri disaggi dovuti alla pandemia", affermando in seguito di aver rinunciato ad avviare qualsiasi causa risarcitoria nei suoi confronti in quanto "non ce la siamo sentiti di penalizzarlo per una crisi esistenziale causata da un fattore imprevedibile e grave come la situazione che si è creata soprattutto nei primi mesi della pandemia".
In seguito, trovato nel signor __________ il nuovo gerente, “l'autorizzazione per la riapertura ci è stata rilasciata con effetto 04.07.2020”. Se ne deduce che la ditta è pertanto rimasta sprovvista di gerente dal 6 maggio al 3 luglio 2020.
Nella presente costellazione, la disdetta del gerente rappresenta una circostanza interna all'azienda che rientra nel proprio rischio imprenditoriale. Essa non riveste pertanto alcun carattere d'eccezionalità o di straordinarietà e spetta alla ditta il dovere di prevenirla o combatterla con opportune contromisure al fine di evitare eventuali perdite. In tal senso, sono del tutto irrilevanti i motivi che hanno portato alla, perdita del gerente, figura indispensabile per il proseguimento dell'attività (cfr. per analogia DTF 8C_741/2011).
Infatti, nell'ottica dell'obbligo di diminuire il danno, la ditta avrebbe dovuto continuare - nei limiti del periodo di disdetta - il rapporto di lavoro con il gerente oppure renderlo responsabile del danno ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 OADI, opponendosi alla disdetta ai sensi dell'art. 337 CO. Tale assunto non contrasta del resto le disposizioni del Consiglio federale per combattere il Coronavirus, ma appartiene al contrario agli obblighi che, anche in tale frangente, il datore di lavoro deve osservare per poter beneficiare delle indennità per lavoro ridotto.
Non è quindi condivisibile quanto precedentemente assunto dalla ditta nel ritenere di "non avere nessuna colpa per la chiusura del nostro Ristorante dal 06.05.20 - 04.07.2020, in quanto, la pandemia che ha colpito il nostro Paese e tutto il mondo non era un fattore prevedibile, usuale e gestibile, ed ha avuto un impatto molto forte sull'emotività delle persone", dal momento che, consapevole degli allentamenti annunciati dal Consiglio Federale il 29 aprile 2020, avrebbe dovuto immediatamente contestare la disdetta del gerente, in quanto, in mancanza di tale figura, non avrebbe potuto riavviare il proprio esercizio con le riaperture del 11 maggio 2020, provocando quindi il danno che ora il datore di lavoro intende porre a carico dell'assicuratore sociale.
Sono del tutto irrilevanti nel presente contesto le motivazioni addotte dal rappresentante della società quanto al fatto che la risoluzione del rapporto sia riconducibile o meno ad una causa grave ai sensi dell'art. 337 CO, o all'esito che una causa risarcitoria avrebbe potuto avere, dal momento che dal 6 maggio 2020 non vi erano più le condizioni legali (ovvero l'autorizzazione alla gerenza ai sensi della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione) che permettessero il proseguire dell'attività stessa. Del resto, è l’opponente medesimo a riconoscere nel gravame che il diritto alle indennità può essere concesso "in presenza dei requisiti di legge cumulativi”, ciò che qui fa difetto per i motivi appena esposti.
Di conseguenza, ritenuto che la ditta non disponeva di alcuna autorizzazione all'esercizio da parte del Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, essendo rimasta priva di gerente dal 6 maggio 2020 al 3 luglio 2020 e non avendo reso responsabile del danno il dipendente contestandone la disdetta, la perdita di lavoro derivatane non può ritenersi computabile e non è pertanto possibile riconoscere il diritto alle indennità per lavoro ridotto portale periodo.” (Doc. A2)
1.8. Contro la decisione su opposizione la RI 1 ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore chiede che il diritto all’indennità per lavoro ridotto venga riconosciuto anche nel periodo dal 6 maggio al 3 luglio 2020.
Egli contesta innanzitutto che la mancata presenza di un gerente, nella particolare situazione pandemica, sia una circostanza che rientra nel normale rischio aziendale e al riguardo sottolinea che:
" (…)
Diversamente da quanto affermato dall'UG in sede di decisione prima e, di decisione su opposizione poi, non si può ritenere che una circostanza come quella della disdetta immediata di un gerente a causa di una pandemia mondiale, ai suoi inizi e senza rimedi sanitari efficaci, in un ambito estremamente esposto come quello della ristorazione, possa essere tranquillamente classificato come "una circostanza interna all'azienda che rientra nei rischi normalmente assunti dalla stessa".
Ancora una volta, diversamente da quanto valutato dall'UG nella decisione su opposizione qui contestata, la disdetta immediata da parte di un gerente, oltre tutto fedele alla ditta da ormai molti anni, motivata unicamente dalla pandemia in corso, ha senza ombra di dubbio un carattere d'eccezionalità e di straordinarietà e, non spettava e, nemmeno era possibile per la Società, prevenirla. In effetti, quali opportune contromisure avrebbe concretamente potuto mettere in atto la Società al fine di evitare eventuali perdite?
A giusta ragione, dunque, la Società ritiene di "non avere nessuna colpa per la chiusura del nostro Ristorante dal 6.5.2020 - 4.07.2020 in quanto, la pandemia che ha colpito il nostro Paese e tutto il mondo non era un fattore prevedibile usuale e gestibile ed ha avuto un impatto molto forte sull'emotività delle persone".
La Società non ha dunque lasciato partire il proprio dipendente, piuttosto, quest'ultimo non era in grado di gestire i propri timori e di svolgere il suo lavoro in vista delle riaperture annunciate dal Consiglio Federale. Di fatto, la Società non ha potuto che prenderne atto e attivarsi, come ha fatto, per cercare un nuovo gerente.
Le dichiarazioni del dipendente laddove esprime la volontà di rispettare il temine regolare di disdetta si scontrano con la sua attitudine sul posto di lavoro, dove ha manifestato un profondo disagio in relazione ai rischi legati alla pandemia e un evidente impossibilita per lui di proseguire oltre il rapporto di lavoro, come traspare chiaramente dal suo scritto agli atti del 6.5.2020.
Utopistico, dunque, a fronte di un tale malessere, come invece sostiene, a torto, l'UG, esigere dal dipendente il rispetto del termine regolare di disdetta, essendo di fatto altamente probabile che lo stesso avrebbe deciso comunque unilateralmente di lasciare immediatamente il suo posto di lavoro.
La società non aveva dunque nessun mezzo per trattenerlo e anche un'eventuale contestazione della disdetta immediata non avrebbe modificato la situazione, in effetti, una disdetta immediata pone fine al contratto di lavoro sia essa giustificata o meno.
Un eventuale causa risarcitoria della Società nei suoi confronti non avrebbe altresì avuto fondamento alcuno. In effetti, la gravità della situazione pandemica poteva costituire un giusto motivo di disdetta immediata, tenuto conto dei rischi reali legati al settore della ristorazione e dello stato psicologico di forte ansia e paura per la sua salute e quella di terzi del dipendente, il quale non era più in grado di lavorare in tale contesto professionale. Paura a tal punto elevata da spingerlo addirittura ad abbondare la sua professione.
Al momento dell'annuncio delle riaperture da parte delle Autorità federali e cantonali, il signor __________ ha subito manifestato il suo disagio e ha chiesto di essere esonerato dal presentarsi sul posto di lavoro in quanto non si sentiva sicuro e temeva fortemente per la sua salute e quella di terzi.
È proprio nel contesto delle riaperture che, dopo settimane di insicurezze, informazioni contradditorie da parte delle autorità sanitarie e politiche, di migliaia di contagi e di morti che le paure del sig. __________ si sono manifestate in misura esacerbata.
Considerando il lungo rapporto di lavoro, le motivazioni del dipendente a fronte della situazione epidemiologia, la Società non si è opposta alla sua partenza immediata ritenendo non ci fossero più i presupposti per una mantenere in essere la collaborazione. In questo contesto, come detto, obbligare il dipendente a rispettare il periodo di disdetta così come l'avvio di una causa risarcitoria non avrebbero avuto nessun impatto in merito al riconoscimento delle ILR per il periodo in parola. In effetti, lo stesso avrebbe lasciato comunque il lavoro, una vertenza nei sui confronti non avrebbe avuto concrete possibilità di successo e, non da ultimo, la Società avrebbe comunque dovuto chiudere l'esercizio in attesa di trovare un nuovo gerente.
A questo proposito, le difficoltà della Società a trovare un nuovo gerente in un settore estremamente esposto sono state reali e strettamente legate a un contesto pandemico ancora molto instabile e grave, nulla si può dunque rimproverare alla Società in merito alle tempistiche nell'adoperarsi a risolvere il problema.
Ne consegue che le censure sollevate dall' UG sono prive di rilievo e, quindi, in presenza dei requisiti di legge cumulativi, diversamente da quanto asserito dall'UG, il diritto alle ILR per il periodo in parola dev'essere concesso. (…)” (Doc. I pag. 4-6)
Il patrocinatore della ricorrente, dopo avere ricordato che di fronte alla diffusione sempre più rapida del COVID-19 il Consiglio federale il 16 marzo 2020 ha proclamato la “situazione straordinaria” ordinando, tra le altre misure, la chiusura dei ristoranti e che la riapertura per le terrazze di bar e ristoranti sono state possibili solo a far data dal 19 aprile 2020, ritiene che la decisione della Sezione del lavoro contrasti con le decisioni adottate in quel periodo dalle autorità federali, sia per quel che concerne l’obbligo di chiusura, sia per quel che concerne il sostegno riconosciuto alle aziende attraverso l’attribuzione delle indennità per lavoro ridotto:
" (…)
L'UG parte dunque dal presupposto, errato, che la perdita di lavoro doveva essere attribuita a un mero rischio aziendale e se non altro era evitabile.
Di fatto, le circostanze non potevano essere imputabili al datore di lavoro (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con gli art. 51 e 51 a OADI).
L'obbligo di chiusura in cui si è trovata la Società è la conseguenza diretta di una situazione indotta dalla pandemia da COVID-19 che ha toccato un dipendente fedele ormai da lunghi anni, con il quale non sussistevano conflitti di alcun genere e, che, non avrebbe mai abbandonato il suo posto di lavoro al di fuori di una circostanza così straordinaria.
La perdita di lavoro per il periodo in questione era dunque strettamente legata all'emergenza e straordinarietà creata dalla pandemia da COVID-19 e, di conseguenza, non rientra nella sfera normale del rischio aziendale.
Negare alla Società gli aiuti economici previsti andrebbe a contrastare in maniera arbitraria ed inammissibile con lo scopo voluto dal legislatore, ossia la tutela di quei settori direttamente e indirettamente toccati dalla crisi da COVID-19 per ragioni diverse e imprevisibili, di cui il caso specifico fa parte.
Di conseguenza, rifiutare le ILR nel caso specifico, sarebbe disproporzionato, arbitrario, nonché che contrario al principio d'uguaglianza e parità di trattamento, andando a discriminare una situazione conforme a quelle previste dai diversi disposti di legge e, come detto, andando altresì a cozzare con la volontà de legislatore di tutelare le attività e più particolarmente i dipendenti a rischio di licenziamento a causa della crisi da COVID-19.
Non solo.
Risulta ammissibile solo ed unicamente un'interpretazione conforme alla ratio delle norme, al diritto costituzionale e al diritto federale di rango superiore (DTF 135 II 243 consid. 2) tale da imporre il riconoscimento alla Società delle indennità in parola.
Ragioni obiettive impongono, nel rispetto dei diritti e, nonché del principio della parità di trattamento, di considerare la situazione in cui si è venuta a trovare la Società coerente con la ratio delle norme che istituiscono il versamento delle indennità per lavoro ridotto.
Diversamente si realizzerebbe un'arbitraria ed ingiustificata discriminazione ai danni della Società ricorrente.
1.9. Nella sua risposta del 1° dicembre 2021 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
L'esercizio pubblico è quindi rimasto chiuso, in quanto sprovvisto di valida autorizzazione ai sensi dell'art. 5 e ss. della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (in seguito: Lear), dal 6 maggio 2020 al 3 luglio 2020. Permesso che è stato rilasciato dalla Polizia solo una volta trovato un nuovo gerente.
Non sono quindi pertinenti le motivazioni addotte dal rappresentante della società quanto al fatto che la risoluzione del rapporto sia riconducibile o meno ad una causa grave ai sensi dell'art. 337 CO, o all'esito che una causa risarcitoria avrebbe potuto avere. Oltre ad essere quest'ultima una mera speculazione, la disdetta immediata presentata dal dipendente non esime il datore di lavoro dal fare tutto il possibile per cercare di contenerne gli effetti, segnatamente quelli derivanti dalla perdita dell'autorizzazione alla gerenza per l'esercizio pubblico.
È tuttavia la ditta medesima ad ammettere che, essendo priva di gerente, "la Società avrebbe comunque dovuto chiudere l'esercizio in attesa di trovare un nuovo gerente" (n. 29 sesto paragrafo p. 5 sub doc. I inc. 38.2021.88), a conferma del fatto che in ogni caso, a prescindere dall'esistenza della pandemia o meno, la stessa non avrebbe potuto continuare nella propria attività senza un gerente. Del resto, nella disdetta del 6 maggio 2020 il già gerente __________ comunicava che "vista la situazione ticinese ho deciso di tornare definitamente nella Svizzera tedesca (...), e di lasciare per sempre la gastronomia" (sub doc. 5), dimostrando così non solo la propria intenzione di lasciare il proprio posto di lavoro, ma anche di lasciare definitivamente la professione.
Per inciso, si osserva che il signor __________, a distanza di un mese dalle proprie dimissioni, risulta essere diventato il 10 giugno 2020 il gerente del refettorio delle __________ presso la __________ di __________ (doc. 20). Non solo, lo stesso risulta ancora domiciliato nel Cantone Ticino, a differenza di quanto precedentemente dichiarato al datore di lavoro nel proprio scritto di dimissioni. Ritenuto che per trovare un nuovo posto di lavoro, computando l'intero processo di ricerca e selezione, sono necessari normalmente circa due mesi e che nel settore pubblico il relativo concorso può prevedere tempistiche anche più lunghe, risulta poco plausibile che il motivo delle dimissioni sia effettivamente riferibile a cause straordinarie ed imprevedibili legate alla pandemia, sembrando piuttosto che fosse intenzione del gerente lasciare lavoro in un momento financo precedente al 6 maggio 2020.
Si ribadisce quindi anche in questa sede che, nell'ottica dell'obbligo di diminuire il danno, la ditta avrebbe dovuto continuare - nei limiti del periodo di disdetta - il rapporto di lavoro con il gerente oppure renderlo responsabile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 OADI, opponendosi alla disdetta ai sensi dell'art. 337 CO. In tal senso, non è condivisibile l'assunto della ricorrente secondo cui "la società non aveva dunque nessun mezzo per trattenerlo e anche un'eventuale contestazione della disdetta immeditata non avrebbe modificato la situazione" (n. 29 secondo par. p. 5, sub doc. l inc. 38.2021.88), dal momento che è esattamente ciò che essa avrebbe dovuto fare, ovvero adottare le citate dalla ricorrente "opportune contromisure" per "evitare eventuali perdite" (n. 24 p. 4, sub doc. I inc. 38.2021.88).
Infatti, visti gli allentamenti annunciati dal Consiglio Federale il 29 aprile 2020 (cfr. Ordinanza COVID-19 situazione particolare e relative modifiche), il datore di lavoro avrebbe dovuto immediatamente contestare la disdetta del gerente, in quanto, in vista delle imminenti riaperture dell'11 maggio 2020 (di cui la ditta era a conoscenza, cfr. n. 27 p. 5 sub doc. I inc. 38.2021.88), senza tale figura non avrebbe potuto riavviare il proprio esercizio. Il danno che ne è derivato non è quindi inevitabile poiché è stato causato dal datore di lavoro medesimo in violazione dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI, del quale non è ammissibile che si faccia carico l'assicuratore sociale.
Di conseguenza, non essendo adempiuti i requisiti cumulativi all'art. 31 cpv. 1 LADI, non è possibile riconoscere il diritto alle relative indennità. Infatti, non avendo reso responsabile del danno il dipendente contestandone la disdetta, la perdita di lavoro derivatane non può ritenersi computabile ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI, in quanto evitabile. Il diritto alle indennità per lavoro ridotto non può pertanto essere riconosciuto. (…)” (Doc. III pag. 2-3)
1.10. Il 2 dicembre 2021 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali mezzi di prova (cfr. doc. VII).
In uno scritto del 20 dicembre 2021 il patrocinatore della RI 1 ha ribadito che la perdita di lavoro subita nel periodo in questione non rientra nel normale rischio aziendale e che le indennità per lavoro ridotto vanno riconosciute anche dal 6 maggio al 3 luglio 2020 (cfr. doc. VII pag. 4).
Egli ha così puntualmente replicato alle considerazioni della Sezione del lavoro:
" (…)
Ad. 1 Contestato
La Società non ha lasciato partire il proprio dipendente, piuttosto, come già detto nel merito del ricorso, quest'ultimo non era in grado di gestire i propri timori e di svolgere il suo lavoro in vista delle riaperture annunciate dal Consiglio Federale. Di fatto, la Società non ha potuto che prenderne atto e attivarsi, come ha fatto, per cercare un nuovo gerente.
Utopistico, dunque, a fronte di un tale malessere, come invece sostiene, a torto, l'UG, esigere dal dipendente il rispetto del termine regolare di disdetta, essendo di fatto altamente probabile che lo stesso avrebbe deciso comunque unilateralmente di lasciare immediatamente il suo posto di lavoro.
Ad. 2 Contestato
Se è vero che in circostanze "normali" la risoluzione del rapporto di lavoro da parte di un gerente rappresenta una circostanza che rientra nel rischio aziendale, quest'ultima riveste invece un carattere di eccezionalità quando interviene, come nella fattispecie, quale conseguenza della pandemia da COVID-19.
In effetti, è altamente verosimile che in altre circostanze il gerente in parola non avrebbe lasciato la sua attività e, comunque, non con effetto immediato.
Le dichiarazioni del dipendente laddove esprimeva la volontà di rispettare il temine regolare di disdetta si scontrano con la sua attitudine sul posto di lavoro, dove egli manifestò un profondo disagio in relazione ai rischi legati alla pandemia da COVID-19 e dunque un'evidente impossibilità per lui di proseguire oltre il rapporto di lavoro.
La Società non aveva nessuna ragione di dubitare delle motivazioni addotte.
Che il sig. __________, a distanza di un mese dalle proprie dimissioni, risulta essere diventato il gerente del __________ delle __________ presso la __________ di __________ era un fatto sconosciuto alla Società che ne è stata edotta solo alla lettura della risposta dell'UG.
Ora, ch'egli abbia deciso di proseguire un'attività in Ticino, contrariamente a quanto affermato a suo tempo, non fa automaticamente cadere le motivazioni alla base della disdetta con effetto immediato dalla sua posizione di gerente presso il RI 1, in effetti, la nuova posizione lavorativa, diversamente dalla precedente, potrebbe aver comportato meno rischi di quelli ch'egli aveva dichiarato tanto temere.
Le congetture dell'UG laddove sostiene che il sig. __________, viste le tempistiche ridotte con le quali ha ritrovato un posto di lavoro, avesse pianificato le sue dimissioni ormai da tempo, in assenza di qualsivoglia elemento concerto a comprova di quanto asserito non soccorrono la convenuta nella sua tesi che la disdetta in questione debba essere qualificata come una semplice scelta di un dipendente a carico dunque del rischio aziendale che la Società doveva sopportare.
Fino a prova del contrario, dunque, la disdetta in parola resta da imputare strettamente agli effetti nefasti della pandemia da COVID-19.
Non solo.
Contrariamente a quanto asserito dalla parte convenuta, la Società non aveva nessuna possibilità di ridurre il danno economico provocato dalla partenza immediata del suo gerente, in effetti, in primo luogo non aveva nessun mezzo per trattenerlo e, in secondo luogo, anche un'eventuale contestazione della disdetta immediata non avrebbe modificato la situazione, una disdetta immediata ponendo fine al contratto di lavoro sia essa giustificata o meno.
Un eventuale causa risarcitoria della Società nei confronti dell'ex-dipendente non avrebbe altresì avuto fondamento alcuno. In effetti, la gravita della situazione pandemica poteva costituire un giusto motivo di disdetta immediata, tenuto conto dei rischi reali legati al settore della ristorazione e dello stato psicologico di forte ansia e paura per la sua salute e quella di terzi del dipendente, il quale non era più in grado di lavorare in tale contesto professionale.
Solo comprovati fatti che dimostrerebbero che la disdetta in parola non era stata data per i motivi addotti potrebbero renderla ingiustificata e fondare eventuali pretese nei confronti del
sig. __________.
Al momento così non è.
La perdita di lavoro subita dalla Società per il periodo in questione era dunque strettamente legata all'emergenza e straordinarietà creata dalla pandemia da COVID-19 e, di conseguenza, non rientra nella sfera normale del rischio aziendale.
Ne consegue che le censure sollevate dall' UG sono prive di rilievo e, quindi, in presenza dei requisiti di legge cumulativi, diversamente da quanto asserito dall'UG, il diritto alle ILR per il periodo in parola dev'essere concesso.
Ad. 3 contestato
Si ribadisce che facendo riferimento all'obiettivo e alle intenzioni del Consiglio federale, l'unica interpretazione corretta dell'Ordinanza e delle Direttive in oggetto e delle disposizioni straordinarie applicabili, impone di riconoscere anche alla Società ricorrente il diritto alle ILR per il periodo in questione.
Negare alla Società gli aiuti economici previsti andrebbe a contrastare in maniera arbitraria ed inammissibile con lo scopo voluto dal legislatore, ossia la tutela di quei settori direttamente e indirettamente toccati dalla crisi da COVID-19 per ragioni diverse e imprevisibili, di cui il caso specifico fa parte.” (Doc. VII pag. 2-3)
Il 22 dicembre 2021 la Sezione del lavoro si è riconfermata interamente nel contenuto della risposta di causa e ha proposto di respingere il ricorso (cfr. doc. IX).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro ha negato alla RI 1 il diritto alle indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 6 maggio al 3 luglio 2020.
Preliminarmente va ricordato che con decisione del 4 maggio 2020, cresciuta incontestata in giudicato, la Sezione del lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 13 marzo al 12 settembre 2020 (cfr. consid. 1.2).
Dopo essere venuta a conoscenza del fatto che alla Sagl è stata revocata l’autorizzazione all’apertura del ristorante dal 6 maggio al 3 luglio 2020 in quanto era priva del gerente (cfr. consid. 1.3), con decisione del 1° settembre 2021 la Sezione del lavoro ha modificato la decisione del 4 maggio 2020 nel senso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto è stato negato dal 6 maggio al 3 luglio 2020.
Il TCA ritiene corretta la decisione della Sezione del lavoro.
Al riguardo va ricordato che secondo l’art. 53 LPGA l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Il TCA entrerà dunque nel merito del ricorso contro la decisione su opposizione del 13 ottobre 2021, che ha confermato la decisione del 1° settembre 2021.
2.2. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
L’art. 32 cpv. 3 LADI stabilisce che:
" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”
Al riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.”
L’art. 33 LADI enuncia:
" (…)
1 Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Nella Prassi LADI ILR, la SECO ha stabilito che:
" (…)
D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;
· cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;
· concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.
(…).
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. (…)”
Nella “Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 30 ottobre 2020, che sostituisce la Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020, la SECO ha precisato che:
" (…)
2.1 Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
2.2 Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3 Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI). (…)”
I p.ti 2.1, 2.2. e 2.3 sono in seguito rimasti invariati, ad esempio nella Direttiva 2021/06: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 19 marzo 2021, che sostituisce la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 e nella Direttiva 2021/13 “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 30 giugno 2021, che sostituisce la Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021.
2.4. Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77 ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In proposito cfr. STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009.
2.5. Il Consiglio federale, fondandosi segnatamente sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus.
Con la prima ordinanza del 28 febbraio 2020 (Ordinanza 1 Covid-19; RU 2020 573) è stato vietato lo svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private cui fossero presenti oltre 1’000 persone contemporaneamente (cfr. art. 2).
Il 13 marzo 2020 il Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773) con la quale ha stabilito ulteriori misure, in particolare nei confronti della popolazione, per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (le attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono state vietate; è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private a cui siano presenti 100 o più persone contemporaneamente; ai ristoranti e ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è stato consentito accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il personale).
Al riguardo è utile rilevare che con sentenza 2C_280/2020 del 15 aprile 2020, pubblicata in SVR 2020 AHV Nr. 14 pag. 41, il Tribunale federale ha stabilito che il controllo astratto della costituzionalità dell’Ordinanza 2 COVID-19 è escluso dalla legge sul Tribunale federale (cfr. pure STF 2C_776/2020 del 23 settembre 2020).
Nel Canton Ticino il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1262 dell’11 marzo 2020, ha decretato lo stato di necessità sull’intero territorio cantonale (art. 20 della Legge sulla protezione della popolazione - RL 500.100: “Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi, conflitti armati o altre situazioni d’emergenza che comportano un pericolo imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico e la protezione e l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale, regionale o locale.”).
In seguito, iI 14 marzo 2020, il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1298, ha ordinato la chiusura di tutti gli esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.), dei negozi (tranne i punti vendita di generi alimentari di prima necessità e di farmaci e le stazioni di servizio) e di altre attività aperte al pubblico (quali parrucchieri ed estetisti). Per le altre attività dell’economia privata il Governo ha indicato di limitare le attività al minimo indispensabile e di rispettare le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria ai sensi dell’art. 7 LEp.
L’Ordinanza 2 COVID-19 è stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020 (RU 2020 783).
In particolare, giusta l’art. 6 concernente manifestazioni e strutture:
" 1 È vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività societarie.
2 Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:
a. negozi e mercati;
b. ristoranti;
c. bar, nonché discoteche, locali notturni ed erotici;
d. strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici e parchi di animali;
e. strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.
3 Il capoverso 2 non si applica alle seguenti strutture e manifestazioni:
a. negozi di generi alimentari e altri negozi (p. es. chioschi, negozi nelle stazioni di servizio), nella misura in cui vendano derrate alimentari o oggetti d’uso quotidiano;
b. negozi di cibi da asporto (take-away), mense aziendali, servizi di fornitura di pasti e strutture di ristorazione per ospiti di alberghi;
c. farmacie, drogherie e negozi di mezzi ausiliari medici (p. es. occhiali, apparecchi acustici);
d. uffici e agenzie postali;
e. punti di vendita di operatori di servizi di telecomunicazione;
f. banche;
g. stazioni di servizio;
h. stazioni ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici;
i. officine di mezzi di trasporto;
j. pubblica amministrazione;
k. strutture sociali (p. es. centri di consulenza);
l. funerali nella stretta cerchia familiare;
m. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale e cantonale;
n. alberghi.
4 Le strutture e manifestazioni di cui al capoverso 3 devono rispettare le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Il numero di persone presenti deve essere limitato di conseguenza e devono essere evitati gli assembramenti di persone.”
L’art. 12 cpv. 6 Ordinanza 2 COVID-19 contempla l’applicazione dell’art. 6 fino al 19 aprile 2020.
Il 20 marzo 2020 nell’Ordinanza 2 COVID-19 sono stati introdotti i nuovi art. 7a (approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari), 7b (servizio universale della posta), 7c (divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico) e 7d (provvedimenti di prevenzione nei cantieri e nell’industria), validi dal 21 marzo al 19 aprile 2020 (RU 2020 863).
Il Consiglio di Stato ticinese, con Risoluzione n. 1570 del 20 marzo 2020 (valida fino al 29 marzo 2020), ha deciso:
" 1. È confermata la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive private, compresi tutti gli esercizi della ristorazione (fra cui i ristoranti, i pub, le gelaterie, food truck, gli agriturismi, i rifugi e le capanne, le mescite aperte saltuariamente, i bar, compresi quelli annessi alle pasticcerie, alle stazioni di servizio e ferroviarie, agli alberghi e ai campeggi), strutture che offrono servizi alle persone con contatto corporeo anche a domicilio (fra cui parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici) e le strutture ricreative e per il tempo libero (fra cui musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, centri giovanili, palestre, piscine, centri benessere, impianti di risalita, giardini botanici e zoologici e parchi di animali).
servizi di distribuzione di cibo, compresa la consegna a domicilio; è esclusa la possibilità d'ingresso dei clienti nei locali;
mense sociali senza scopo di lucro, mense negli ospedali e nelle case di cura, case anziani e scolastiche non aperte al pubblico;
mense aziendali non aperte al pubblico;
punti vendita di generi alimentari e di prima necessità;
punti vendita di articoli medici e sanitari;
farmacie e drogherie;
chioschi;
stazioni di servizio per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante;
banche;
uffici e agenzie postali;
funerali nella stretta cerchia familiare.
In ogni caso le suddette attività devono rispettare le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
non accogliere contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso);
garantire le norme igieniche accresciute e di distanza sociale fra ogni avventore, sia seduto sia in piedi;
limitare l'eventuale servizio ristorazione all'interno della propria struttura ed esclusivamente per i propri ospiti;
non aprire il bar e altri servizi quali aree fitness, spa, ecc.
Possono rimanere operative le strutture sanitarie, socio-sanitarie, studi e strutture di professionisti della salute, servizi SACD che erogano prestazioni urgenti e necessarie come definito dal Medico cantonale e non procrastinabili a data successiva rispetto al divieto. Possono rimanere operativi asili nido e servizi simili necessari, così come pure i servizi a sostegno della popolazione anziana o bisognosa, incluse le badanti.
Restano garantite, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, le attività del settore agricolo, di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Le attività nei cantieri devono cessare immediatamente, fatti salvo i lavori necessari per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale. Lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) può concedere deroghe nel caso in cui esista un'evidente urgenza o preminente interesse pubblico. Lo SMCC può consultare i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati.
Sono permesse tutte le attività che possono essere svolte a domicilio in modalità remota. L'accesso agli uffici non è ammesso per il pubblico. Un'eventuale presenza in ufficio deve essere limitata ed è possibile solo nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
Interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi, situazioni di pericolo o altre urgenze possono essere svolti tramite un servizio di picchetto.
Sono permessi interventi volti a garantire l'igiene e la pulizia di luoghi pubblici o di spazi comuni.
Sono permesse le attività private volte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.
11 Le attività industriali che non possono interrompere immediatamente tutte le attività, sono autorizzate a svolgere i lavori necessari ad arrestare le linee di produzione.
Le attività del settore chimico-farmaceutico, medicale, alimentare o indispensabili per il settore socio-sanitario, possono rimanere attive nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
Sono permessi, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, i trasporti connessi con le attività autorizzate dalla presente risoluzione governativa e la consegna di pacchi.
Le case di spedizioni sono autorizzate, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, a garantire il disbrigo delle pratiche doganali, dei trasporti internazionali e dei trasporti indispensabili.
Sono permesse, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, le attività necessarie all'informazione e alla diffusione di contenuti, compresa la stampa dei giornali.
È consentita la fornitura di beni e servizi a favore delle attività autorizzate. (…)”
Il Consiglio federale, il 27 marzo 2020, ha introdotto nell’Ordinanza 2 COVID-19 il nuovo art. 7e (RU 2020 1101; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78606.html).
Ai sensi di questo disposto (cpv. 1 e 2), il Consiglio federale può, su domanda motivata, autorizzare un Cantone in cui, a causa della situazione epidemiologica, sussiste un pericolo particolare per la salute della popolazione a ordinare per un periodo limitato e per determinate regioni la limitazione o la cessazione delle attività di determinati settori dell’economia. Una simile domanda può essere accolta secondo le condizioni enumerate dall’Ordinanza, e cioè se il Cantone richiedente non dispone di sufficienti capacita nell’assistenza sanitaria, se è altamente probabile che non siano attuabili i provvedimenti di prevenzione sanitaria nei settori economici in questione, se le parti sociali hanno acconsentito a queste restrizioni, se l’approvvigionamento della popolazione resta garantito e se il funzionamento dei settori economici interessati e compromesso poiché vengono a mancare i lavoratori frontalieri.
L’art. 7e cpv. 1-3 dell’Ordinanza 2 COVID-19 è entrato in vigore retroattivamente il 21 marzo 2020.
Con Risoluzione n. 1649 del 27 marzo 2020 il Consiglio di Stato del Canton Ticino, facendo riferimento agli art. 7d e 7e dell’Ordinanza 2 COVD-19, ha confermato la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive private dal 30 marzo al 5 aprile 2020. Inoltre il p.to 8 è stato precisato come segue:
" 8. Nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permessi interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi, situazioni di pericolo, servizi di picchetto per intervenire in caso di urgenze e attività di manutenzione, se indispensabili alla salvaguardia di apparecchiature (ascensori, sistemi di riscaldamento/raffrescamento, macchine industriali, ecc.).”
Tali misure sono state prorogate dapprima fino al 13 aprile 2020 con Risoluzione n. 1712 del 2 aprile 2020 e poi fino al 19 aprile 2020 con Risoluzione n. 1722 del 6 aprile 2020.
Il punto 18 di quest’ultima Risoluzione prevede che:
" Sono permesse, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, attività per la cura del verde, esclusa la costruzione, svolte da 5 o meno persone senza contatto diretto con il cliente.”
A partire dal martedì 14 aprile 2020 ha così potuto riprendere il lavoro dei giardinieri, purché non più di cinque per gruppo (cfr. swissinfo.ch del 14 aprile 2020).”
Per il periodo dal 20 al 27 aprile 2020 il Consiglio di Stato, con la Risoluzione n. 1827 del 15 aprile 2020, ha invece deciso:
" 1. Oltre alle limitazioni previste dall'art. 6 dell'ordinanza 2 COVID-19, sono applicabili anche le seguenti disposizioni.
non accogliere contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso);
garantire le norme igieniche accresciute e di distanza sociale fra ogni avventore, sia seduto sia in piedi;
limitare l'eventuale servizio ristorazione all'interno della propria struttura ed esclusivamente per i propri ospiti;
non aprire il bar e altri servizi quali aree fitness, spa, ecc.
La direzione lavori e, in assenza di essa, la committenza vigilano sul rispetto del numero delle persone presenti e unitamente alle aziende sul rispetto delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della salute pubblica, segnatamente le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
Lo SMCC può concedere deroghe nel caso in cui esista un'urgenza o preminente interesse pubblico. Lo SMCC può consultare i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati.
Dal 27 aprile al 3 maggio 2020 il Consiglio di Stato ha ulteriormente allentato le misure, consentendo l’attività sui cantieri all’aperto o al coperto svolte da 15 o meno persone e prevendendo che le altre industrie, diverse da quelle della filiera socio-sanitaria, chimico-farmaceutica, medicale e alimentare, che intendono impiegare contemporaneamente oltre il 60% del personale attivo a regime ordinario devono, se superano i 10 dipendenti impiegati contemporaneamente, chiedere un'autorizzazione allo SMCC per attività non procrastinabili o di interesse pubblico.
È stato altresì previsto che “se non vi saranno repentini cambiamenti sul fronte sanitario, a partire dal 4 maggio ci si allineerà all’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020” (cfr. risoluzione n. 1918 del 21 aprile 2020).
L’art. 6 Ordinanza 2 Covid-19 è stato modificato il 17 aprile 2020 (con validità dal 27 aprile fino al 10 maggio 2020; RU 2020 1249) come segue:
" Art. 6 cpv. 2 lett. c ed e, 3, frase introduttiva e lett. l, o, p e q
2 Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:
c. bar, nonché discoteche, locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in locali privati;
e. Abrogato
3 I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di protezione secondo l’articolo 6a:
l. funerali nella cerchia familiare;
o. centri commerciali del fai da te e di giardinaggio, compresi i negozi di giardinaggio e i fiorai;
p. strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici;
q. strutture servisol quali solarium, impianti di autolavaggio o campi di fiori.”
Tale disposizione è stata oggetto di modifica anche l’8 maggio 2020 con validità dall’11 maggio al 7 giugno 2020 (RU 2020 1499):
" Art. 6 cpv. 2 lett. b e c, 3 lett. b e bbis nonché 3bis
2 Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:
b. Abrogata
c. discoteche, locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in locali privati;
3 I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di protezione secondo l’articolo 6a e che lo mettano in atto:
b. negozi di cibi da asporto (take-away) e servizi di fornitura di pasti;
bbis strutture di ristorazione, inclusi i bar e la ristorazione collettiva (mense aziendali e mense scolastiche);
3bis Oltre al piano di protezione ai sensi dell’articolo 6a, per le strutture di ristorazione di cui al capoverso 3 lettera bbis si applica quanto segue:
a. la dimensione dei gruppi di clienti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli e alle mense delle scuole dell’obbligo;
b. la consumazione deve avvenire esclusivamente da seduti;
c. nelle mense aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda interessata e nelle mense delle scuole dell’obbligo esclusivamente alunni, insegnanti e dipendenti scolastici;
d. le strutture di ristorazione devono rimanere chiuse tra le ore 00.00 e le 06.00;
e. le strutture sono autorizzate esclusivamente a servire cibo e bevande; ulteriori offerte quali concerti o giochi sono vietate.
Dall’11 maggio 2020 il Consiglio federale ha di conseguenza stabilito la riapertura di negozi, ristoranti, mercati, musei e delle biblioteche. Nelle scuole del livello elementare e secondario è stato ripreso l’insegnamento presenziale e nello sport di massa e di punta sono stati consentiti gli allenamenti (cfr. www.admin.ch /gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html).
In una sentenza 42.2020.18 del 7 dicembre 2020 il TCA, oltre ad avere esposto la maggior parte delle disposizioni appena citate, ha in particolare sottolineato quanto segue:
" (…) Per quanto attiene alle censure formulate dal ricorrente secondo cui, in buona sostanza, da un lato, avrebbe diritto alle indennità per perdita di guadagno dovuta al coronavirus in quanto il suo garage con autofficina ha dovuto chiudere, fatta eccezione per il servizio di picchetto, dall’altro, il suo caso non sarebbe, perciò, da valutare secondo i criteri per i casi di rigore (art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno), giova evidenziare, come esposto sopra (cfr. consid. 2.2.), che è vero che il Consiglio federale dal 17 marzo 2020, tramite l’Ordinanza 2 COVID-19, ha stabilito la chiusura di negozi, ristoranti, bar, strutture ricreative e per il tempo libero, nonché di strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo, lasciando invece aperte, in particolare, le officine di mezzi di trasporto (art. 6 cpv. 3 lett. i Ordinanza 2 COVID-19).
È altrettanto vero, però, in primo luogo, che il Consiglio di Stato ticinese, con Risoluzione n. 1570 del 20 marzo 2020, ha emesso delle disposizioni più stringenti rispetto a quelle federali. In particolare ha confermato la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive non indispensabili e ha vietato l’attività nei cantieri, fatti salvo i lavori necessari per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, permettendo le attività che potevano essere svolte a domicilio in modalità remota (la presenza in ufficio doveva essere limitata) e interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi, situazioni di pericolo o altre urgenze possono essere svolti tramite un servizio di picchetto (cfr. p.ti 1, 6, 7 e 8).
Il 27 marzo 2020 il Consiglio di Stato, con la Risoluzione n. 1649, ha ribadito la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive private e ha precisato il p.to 8 (“Nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permessi interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi, situazioni di pericolo, servizi di picchetto per intervenire in caso di urgenze e attività di manutenzione, se indispensabili alla salvaguardia di apparecchiature (ascensori, sistemi di riscaldamento/raffrescamento, macchine industriali, ecc.).
È pure altrettanto vero che il Consiglio federale, tramite l’introduzione il 27 marzo 2020 dell’art. 7e nell’Ordinanza 2 COVID-19 entrato in vigore retroattivamente il 21 marzo 2020, poteva in ogni caso autorizzare i Cantoni a ordinare la temporanea limitazione o cessazione delle attività di determinati settori dell’economia se la situazione epidemiologica lo richiedeva.
I Cantoni erano così legittimati ad adottare provvedimenti che andavano oltre quanto previsto dal Consiglio federale.
All’origine di questa regolamentazione vi era proprio la decisione del Cantone Ticino di limitare per un determinato periodo lo svolgimento delle attività in modo più restrittivo rispetto a quanto decretato a livello federale (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/ pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78606.html). (…)”
In un’altra sentenza 42.2021.22 del 31 maggio 2021, relativa ad un dipendente comunale, il TCA ha constatato al consid. 2.6 che le misure straordinarie introdotte il 16 marzo 2020 sono state abrogate in quel Comune da lunedì 27 aprile 2020, data in cui si è tornati al normale regime di lavoro.
2.6. In una sentenza 8C_741/2011 del 1° maggio 2012 il Tribunale federale ha stabilito che la perdita di lavoro consecutiva al decesso della figura emblematica di un complesso musicale fa parte del normale ed al riguardo ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.1.1 Das kantonale Gericht ist der Ansicht, die Y.________ & Co. habe die Ursache des Arbeitsausfalls nicht zu vertreten, weshalb dieser gestützt auf die Generalklausel des Art. 51 Abs. 1 AVIV anrechenbar sei. Ebenso wenig sei es möglich gewesen, den Arbeitsausfall durch geeignete, wirtschaftlich tragbare Massnahmen zu vermeiden, namentlich A.________ sogleich durch einen anderen Sänger zu ersetzen. Eine Unternehmenstätigkeit, welche im Wesentlichen vom Erfolg oder vom Marktwert einer Einzelperson abhängig sei, sei zweifellos risikoreich. Doch auch wenn der Tod zu den zwingenden Gesetzmässigkeiten des Lebens gehöre, habe vorliegend "nicht mit der Möglichkeit des Todesfalles von A.________ gerechnet" werden müssen. Ein solches Ereignis mit all seinen Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb sei unter den vorliegenden Umständen weder als gewöhnlich zu bezeichnen noch trete es erfahrungsgemäss regelmässig und wiederholt auf. Demzufolge sei es auch nicht vorhersehbar und in verschiedener Weise kalkulatorisch erfassbar gewesen. Der nicht zum normalen Betriebsrisiko gehörende Arbeitsausfall sei von der Härtefallklausel erfasst, weshalb der Einspracheentscheid der Dienststelle richtig sei.
4.1.2 Das SECO macht geltend, die unstreitig grosse Bedeutung, welche A.________ als Gesellschafter mit Kollektivzeichnungsberechtigung und in der Funktion als Sänger und Identifikationsfigur der Band Z.________ zugekommen sei, sei durchaus vergleichbar mit der wichtigen Stellung eines Arbeitgebers oder eines Kunden in einer Unternehmung. Die in Art. 51 Abs. 2 AVIV enthaltene, nicht abschliessende Aufzählung zeige, dass nur Arbeitsausfälle anrechenbar seien, welche aufgrund nicht personenbezogener Umstände entstanden seien. Hätte der Verordnungsgeber es anders gewollt, so hätte er dies explizit erwähnen müssen. Dies müsse mit Blick darauf, dass in der Person des Arbeitgebers oder des Kunden liegende Ursachen bereits in der Grundsatzregelung des Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG keine wirtschaftlichen Gründe darstellten, umso mehr gelten. Der vorliegende Arbeitsausfall sei somit nicht auf einen Umstand zurückzuführen, welcher von der Härtefallregelung gedeckt sei, weshalb die Anrechenbarkeit nicht gegeben sei und folglich kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung bestehe.
4.2
4.2.1 In casu sind weder Elementarschäden noch behördliche Restriktionen im Sinne von Art. 51 Abs. 2 AVIV für den Arbeitsausfall verantwortlich. Ein Todesfall kann nicht mit einem Elementarschaden, der durch Wirkungen der Natur verursacht wird, gleichgesetzt werden. Anderseits ist aber auch zweifelhaft, ob der Auffassung des SECO, wonach personenbezogene Umstände generell nicht zu einem Härtefall im Sinne von Art. 32 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 51 AVIV führten, gefolgt werden kann. Dies muss allerdings an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Nicht anrechenbar ist laut Art. 33 Abs. 1 lit. a AVIG nämlich ein Arbeitsausfall, wenn er durch Umstände verursacht wird, die zum normalen Betriebsrisiko des Arbeitgebers gehören. Dieser Vorbehalt gilt nicht nur bei Arbeitsausfällen aus wirtschaftlichen Gründen gemäss Art. 32 Abs. 1 AVIG, sondern auch bei Härtefällen im Sinne von Art. 32 Abs. 3 AVIG und Art. 51 AVIV (BGE 128 V 305 E. 4b S. 309 mit Hinweisen).
4.2.2 Das kantonale Gericht weist zu Recht darauf hin, dass mit dem normalen Betriebsrisiko im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a zweiter Satzteil AVIG die "gewöhnlichen" Arbeitsausfälle gemeint sind, mithin jene Ausfälle, die erfahrungsgemäss regelmässig und wiederholt auftreten, demzufolge vorhersehbar und in verschiedener Weise kalkulatorisch erfassbar sind. Was in diesem Sinne noch als normal gelten soll, darf aber nach der Rechtsprechung nicht nach einem für alle Unternehmensarten allgemein gültigen Massstab bemessen werden, sondern ist in jedem Einzelfall aufgrund der mit der spezifischen Betriebstätigkeit verbundenen besonderen Verhältnisse zu bestimmen (BGE 119 V 498 E. 1 S. 500). Dabei kommt dem Gesichtspunkt der Vorhersehbarkeit in aller Regel massgebende Bedeutung zu (BGE 119 V 498 E. 3 S. 501; NUSSBAUMER, a.a.O., S. 2323 Rz. 483).
4.2.3 In ARV 1990 S. 135, C 32/90, wurde offengelassen, ob durch Krankheitsabsenz des Arbeitgebers verursachte Arbeitsausfälle im Sinne von Art. 32 Abs. 3 AVIG anrechenbar sind. JUDITH MÜLLER (Das Instrument der Kurzarbeitsentschädigung, in: Unternehmenssanierung und Arbeitsrecht, 2010, S. 120) vertritt die Meinung, dass namentlich Arbeitsausfälle von Arbeitnehmenden, die infolge Krankheit, Unfall oder anderer Absenzen des Arbeitgebers oder eines leitenden Angestellten entstehen, unter das normale Betriebsrisiko fallen. Vorliegend geht es bei genauer Betrachtung nicht um eine solche Konstellation, da nicht die Funktion von A.________ als arbeitgeberähnliche Person, sondern seine Stellung als Sänger der Rockgruppe Z.________ im Vordergrund steht. Entgegen der Ansicht von Vorinstanz und wira lässt sich der Arbeitsausfall von Arbeitnehmenden, der infolge des Todes der Identifikationsfigur einer Band entsteht, nicht vom normalen Betriebsrisiko trennen. Ein solches Risiko trifft alle Unternehmungen, deren Erfolg auf der Persönlichkeit eines einzelnen oder weniger Menschen gründet. Arbeitgebende in der Musikbranche müssen sich zudem regelmässig mit der Problematik eines vorübergehenden oder dauernden Ausstiegs eines Musikers oder einer Musikerin aus einer Band, bedingt durch weniger einschneidende bis sehr gravierende Tatsachen (wie beispielsweise die Entscheidung, eine Auszeit zu nehmen, sich aus dem Musikgeschäft zurückzuziehen, in einer anderen Band oder solo zu spielen bzw. wegen Uneinigkeit über Vertragsinhalte oder weitere Umstände überhaupt nicht aufzutreten, die Pflicht, einen Gefängnisaufenthalt anzutreten, wie auch weitere Ereignisse, welche von einem Tag auf den anderen alles ändern können, wie schwere Krankheit und Tod) auseinandersetzen. Sie entschliessen sich dementsprechend häufig dazu, solche Risiken, soweit möglich, durch den Abschluss privater Versicherungen abzufedern (vgl. im Übrigen Art. 51 Abs. 4 AVIV, wonach der Arbeitsausfall wegen eines Schadenereignisses nicht anrechenbar ist, solange er durch eine private Versicherung gedeckt ist). In der Musikbranche gehört der Arbeitsausfall von Arbeitnehmenden infolge der Nichtverfügbarkeit von Musikern - häufiger vorübergehender Krankheiten oder Unpässlichkeiten wegen, seltener infolge Todes - zu diesem normalen Betriebsrisiko. Es ist dem SECO daher im Ergebnis beizupflichten, dass der von der Y.________ & Co. gemeldete Arbeitsausfall ihrer zwei Angestellten nach dem Tod des Sängers der Gruppe Z.________ keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung auslösen kann. Der gegenteilige Einspracheentscheid der wira und der bestätigende kantonale Gerichtsentscheid verletzen Bundesrecht. (…)” (DTF 138 V 336-338)
2.7. L’art. 5 della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 stabilisce che “la conduzione di un esercizio soggiace ad autorizzazione”.
L’art. 4 cpv. 2 Lear prevede che “il gerente è la persona fisica, titolare del diploma cantonale di esercente, alla quale è rilasciata l’autorizzazione alla conduzione di un determinato esercizio”.
L’art. 8 cpv. 1 Lear enumera i presupposti che deve avere colui che richiede l’autorizzazione:
" a) avere l’esercizio dei diritti civili;
b) disporre del diploma cantonale di esercente o, in assenza di un certificato di capacità riconosciuto, attestare una pratica d’esercente di almeno tre anni svolta in maniera irreprensibile in un altro Cantone;
c) produrre l’attestazione del municipio dell’idoneità dei locali comprensiva del numero dei posti disponibili;
d) godere del diritto d’uso dei locali;
e) disporre di un’adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.”
Secondo l’art. 10 Lear la validità dell’autorizzazione si estingue in caso di:
" a) cambiamento del gerente;
b) cambiamento del genere di autorizzazione;
c) rinuncia scritta;
d) decesso del titolare.”
L’art. 21 Lear stabilisce al cpv. 1 che “il gerente è responsabile della conduzione dell’esercizio e garantisce, con la sua presenza, il rispetto delle leggi e dei regolamenti” e al cpv. 2 che “il regolamento fissa le modalità della sua presenza e reperibilità”.
L’art. 22 Lear è dedicato alla sostituzione del gerente e prevede che:
" 1Il gerente in caso di assenza temporanea fino a 30 giorni è tenuto ad incaricare in sua vece una persona in grado di assumersi le necessarie responsabilità.
2Il gerente, assente per cause di forza maggiore deve chiedere al Dipartimento la sua sostituzione con una persona con adeguata pratica professionale per il periodo massimo di un anno.”
Il Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e della ristorazione (RLear) del 16 marzo 2011 prevede, all’art. 53 lett. c RLear, che la domanda di autorizzazione deve contenere l’indicazione delle “generalità del gerente”.
L’art. 55 RLear, dal canto suo, prevede che se “il Servizio constata che sono venuti a mancare i requisiti per il rilascio o il mantenimento dell’autorizzazione, ordina la chiusura dell’esercizio”.
L’art. 75 cpv. 1 RLear prevede che “il gerente svolge la propria attività a tempo pieno, in un unico esercizio” e al cpv. 2 che “la presenza a tempo pieno è intesa come 8 ore giornaliere sull’arco di 5 giorni settimanali”.
L’art. 80 RLear sottolinea che “l’assenza temporanea di cui all’art. 22 cpv. 1 Lear non libera il gerente dalle sue responsabilità”.
Infine, per quel che riguarda la sostituzione ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 Lear, l’art. 81 del Regolamento stabilisce che:
" 1L’autorizzazione alla sostituzione è rilasciata dal Servizio, per un periodo massimo di un anno, su richiesta del gerente, quando si verifica l’impossibilità per il medesimo di proseguire la conduzione dell’esercizio per cause di forza maggiore, ma transitorie.
2L’istanza deve essere motivata e contenere:
a) le generalità complete della persona alla quale si intende affidare la sostituzione;
b) i documenti previsti alle lett. g) e h) dell’art. 54 relativi al sostituto;
c) la documentazione comprovante l’esistenza dell’impedimento;
d) le informazioni che permettano al Servizio di valutare le capacità professionali (diploma cantonale d’esercente, certificato di servizio, pratica esercitata nel campo degli esercizi, ecc.) del sostituto.
3In caso di decesso del gerente il Servizio rilascia un’autorizzazione ad una persona con adeguata pratica professionale per la durata massima di un anno.”
2.8. Nella presente fattispecie è incontestato che l’esercizio pubblico della società ricorrente è rimasto senza gerente dal 6 maggio al 3 luglio 2020.
Come appena visto, mediante l’esposizione delle pertinenti norme della Lear e del RLear (cfr. consid. 2.7.), l’esistenza di un gerente responsabile è una condizione indispensabile per ottenere l’autorizzazione all’apertura.
Proprio per questo ruolo fondamentale del gerente, il TCA deve concludere che - a ragione - la Sezione del lavoro ha ritenuto, applicando per analogia la sentenza pubblicata in DTF 138 V 333 (cfr. consid. 2.6; che sottolinea in particolare come il normale rischio aziendale deve essere valutato “in jedem Einzelfall aufgrund der mit der spezifischen Betriebstätigkeit verbundenen besonderen Verhältnisse zu bestimmen”), che la mancanza, per qualsiasi motivo, della persona che occupa questo ruolo fa parte del normale rischio aziendale del datore di lavoro.
Al riguardo va peraltro sottolineato che la Lear prevede all’art. 22 delle disposizioni relative all’assenza temporanea e alla sostituzione del gerente in caso di assenza prolungata.
Secondo questo Tribunale la qualifica di normale rischio aziendale di un evento come quello vissuto dalla società ricorrente (dimissione del gerente) non è modificata dalla situazione pandemica che stiamo vivendo.
Del resto quando sono stati autorizzati dalle autorità (cfr. consid. 2.5), gli altri esercizi pubblici hanno regolarmente ripreso la loro attività.
A prescindere da questo aspetto, nel caso concreto va pure sottolineato che il gerente __________ ha dimissionato il 6 maggio 2020 invocando motivi legati alla pandemia, ma ha pure precisato che avrebbe rispettato i termini contrattuali, dichiarandosi disposto a finire anche subito se fosse stata trovata una soluzione di comune accordo (cfr. consid. 1.3).
Anche per questa circostanza (scioglimento con effetto immediato del contratto di lavoro malgrado la disponibilità del gerente a rispettare i termini di disdetta), la ricorrente si è trovata per quasi due mesi senza nessuna autorizzazione di apertura non essendo riuscita a trovare immediatamente un sostituto (cfr. doc. 4/2).
In conclusione, siccome la perdita di lavoro fatta registrare dalla RI 1 nel periodo dal 6 maggio al 3 luglio 2020 è da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale, a ragione la Sezione del lavoro si è opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto in quel periodo (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. b e 33 cpv. 1 lett. c LADI).
2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 9 novembre 2021, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti