__________Raccomandata
Incarto n. 38.2021.1
rs
Lugano 21 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 novembre 2020 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 19 novembre 2020 la Sezione del lavoro ha modificato la precedente decisione del 23 settembre 2020 (cfr. doc. 9) riducendo da 35 a 27 giorni la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a RI 1 per non avere dato seguito all’offerta di impiego quale educatrice con grado di occupazione dal 50 al 70% presso la __________ di __________, assegnatole dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ (cfr. doc. II1), rilevando:
" (…) Va premesso che l’URC mediante il formulario Assegnazione ad un posto di lavoro del 20 luglio 2020 ha invitato l’assicurata a contattare entro 24 ore il datore di lavoro per il posto di lavoro in questione, inviandogli la candidatura per posta ordinaria oppure mediante posta elettronica. In tale circostanza, l’opponente è stata esplicitamente avvertita che il rifiuto ingiustificato di un’occupazione adeguata può comportare una sospensione del diritto alle indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).
Al riguardo si precisa che l'assegnazione in oggetto è stata trasmessa all'assicurata in data 20 luglio ed è stata regolarmente recapita alla stessa al suo domicilio di __________ (via __________).
Tra l'altro si rileva che l'assicurata non ha eccepito la mancata ricezione del formulario Assegnazione ad un posto di lavoro nei suoi scritti (opposizione e scritto 22 ottobre 2020) e neppure verbalmente all'UG (colloquio telefonico 26 ottobre 2020).
Si ritiene dunque che l'assicurata è stata negligente, in quanto non si è candidata per la posizione lavorativa offertale come da istruzioni impartite dall'URC, disattendendo i propri obblighi derivanti dalla disoccupazione. L'interessata con il suo comportamento non ha fatto il possibile per avviare e tentare di concludere la trattativa, escludendo quindi la possibilità d'essere assunta presso la società __________.
Le motivazioni di carattere personale e lavorative fornite dall'assicurata di cui all'opposizione e allo scritto del 22 ottobre 2020, poi confermate in occasione del colloquio telefonico del 26 ottobre 2020 con l'UG - pur comprensibili e non lasciando certamente indifferente la scrivente - non permettono comunque di giustificare il suo comportamento.
Al riguardo si rammenta che ai fini di una sospensione, è sufficiente che il comportamento dell'assicurato costituisca una concausa della mancata conclusione del contratto di lavoro. Non è determinante invece il fatto che il potenziale datore di lavoro avrebbe eventualmente rifiutato l'assunzione per altri motivi (cfr. sentenza 23 novembre 2007 della I Corte di diritto sociale del Tribunale Federale (8C_487/2007 consid. 4.1 e 4.2).
Considerato che l'assicurato è tenuto ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione adeguata, soprattutto se si tratta di un impiego nella propria professione e libero da subito, bisogna concludere che le motivazioni addotte dall'opponente, non possono giustificare il mancato avvio delle trattative e la compromissione dell'occasione lavorativa procuratale dall'URC. Tale comportamento è in concreto assimilabile ad un rifiuto di un'occupazione adeguata senza validi motivi (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI) e l'assicurata è stata a giusto titolo sanzionata con decisione del 23 settembre 2020. (…)” (Doc. II1 pag. 3-4)
1.2. Contro la citata decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso alla Sezione del lavoro che l’ha trasmesso per competenza al TCA (cfr. doc. I; II). Il tenore dell’impugnativa è il seguente:
" (…) lo scorso mese di luglio 2020 ero impiegata come supplente presso le strutture dell'__________ di __________ che accoglie minorenni in bisogno d'aiuto e stavo svolgendo un intervento d'urgenza di 72 ore.
All'arrivo della suddetta lettera, ero fuori casa e al mio rientro, come potete immaginare, sono andata a dormire.
Sono piuttosto sorpresa della vostra decisione e della multa nei miei confronti.
Ciò che m'interroga è il fatto che io, impiegata presso un Centro __________, durante il periodo covid-19, quindi in ulteriore disponibilità per la comunità, debba pagare una multa pecuniaria e trovarmi in ulteriore difficoltà per una svista. Perché è di questo che si tratta, in quanto operativa in urgenza e umanamente stanca, ho commesso l'errore di stracciare la lettera "scaduta dalle 24 ore" anziché contattare il datore di lavoro. Non capisco come sia possibile che uno sbaglio, giustificato dal fatto che stessi lavorando, sia punibile così?
lo mi oppongo alla vostra decisione e vi prego di provare empatia nei miei confronti, come quella che ho provato io mettendo la mia vita a rischio per gli altri.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 19 gennaio 2021 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso avvalendosi sostanzialmente dei medesimi argomenti esposti nel provvedimento impugnato (cfr. Doc. IV).
1.4. Il 20 gennaio 2020 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve essere sospesa o meno dal diritto alle indennità di disoccupazione per non avere dato seguito all’assegnazione di un’occupazione presso la __________ di __________.
In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…).
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.
La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento
dell’art. 15). (…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.2. La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30 pag. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).
In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:
" (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo principio è stato ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.
In una sentenza 8C_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg., il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui una sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).
L’Alta Corte ha poi precisato, che è controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo potenziale datore di lavoro può pretendere che un assicurato gli consegni della documentazione comprovante il salario percepito presso un precedente datore di lavoro.
Il Tribunale federale ha pure ricordato che una persona disoccupata può sicuramente negoziare il salario con la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio di lavoro ma, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere assunta se risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La persona assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un salario più basso.
Nel caso che era chiamato a giudicare l’Alta Corte ha infine rinviato la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni per accertare se l’assicurato avrebbe comunque accettato un salario inferiore rispetto a quello da lui richiesto in quanto era comunque molto interessato all’occupazione offertagli.
In una sentenza 8C_132/2021 del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui è stata confermata la sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per avere compromesso, con il suo comportamento, la trattativa relativa a un eventuale assunzione a tempo determinato per un impiego adeguato annunciato da una ditta al Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:
(…) la prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del concetto di accettazione di un'occupazione adeguata, non essendo necessario un rifiuto esplicito, ma essendo già sufficiente il non prendere sul serio l'invito di iniziare le trattative per un posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38; sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021 ALV n. 5) (…)”
Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 71 segg.
Il Tribunale federale ha, inoltre, deciso che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio 2011, STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017).
2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
Secondo l’art. 16 cpv. 3bis LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.
Nella DTF 124 V 62, il TF ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Alcuni compiti …, pag. 60).
Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.
Per completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.4. In una sentenza 38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg., a proposito di un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con l’indicazione che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso era inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni corrette in merito alle occupazioni proposte. E’ auspicabile, pertanto, un attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.
Vedi pure STCA 38.2020.31 del 30.6.2020.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è quindi determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
L'art. 45 cpv. 4 lett. a e b OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.
2.6. Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.
In una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego
temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.
Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.
Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
In una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.
il Tribunale federale, con giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevra in relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in un ristorante, argomentando:
" (…)
(…).
6.1.1. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le poste restait convenable malgré les violations des art. 15 LTr et 18 OLT 1.
6.1.2. De l'avis des premiers juges, il n'était pas possible d'exclure qu'à compter de la prise d'emploi, les pauses auraient été dûment accordées par l'employeur. Dans tous les cas, le recourant était tenu d'entreprendre tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage, de sorte qu'il aurait dû accepter de commencer l'emploi, quitte - le cas échéant - à faire valoir son droit à une pause conforme aux dispositions légales. En outre, le recourant aurait dû exposer ses inquiétudes à son conseiller avant de refuser l'emploi. Ces considérations sont pertinentes et l'on peut s'y rallier. Il s'agissait en effet uniquement de demi-journées d'essai dans le contexte de l'examen d'une candidature au poste. Qui plus est, le droit aux pauses litigieuses est né uniquement en raison du dépassement de l'horaire annoncé (de 4-5 heures par demi-jour), pour des circonstances que l'on ne saurait d'emblée qualifier de prévisibles. On ne peut donc pas en déduire une volonté de l'employeur de ne pas se conformer aux dispositions légales en matière de pause.
(…).
7.2. Les premiers juges ont retenu qu'il n'y avait aucun motif faisant apparaître la faute du recourant comme étant de gravité moyenne ou légère, ce d'autant moins que le recourant n'avait pas cherché à contacter son conseiller avant de refuser l'emploi. Dès lors la suspension de 31 jours, soit le minimum en cas de refus faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI), n'apparaissait pas critiquable. (…)”
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata al consid. 2.2. (questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020 (il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione).
2.7. Nella Prassi LADI ID emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to D79 figura una “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la quale prevede in particolare quanto segue:
Fattispecie/base legale
Colpa
Numero di giorni di sospensioni
Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno intermedio art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI
2.A
Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata determinata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente
1
durata dell’occupazione: 1 settimana
L
3 - 5
2
“ 2 settimane
L
6-10
3
” 3 settimane
L
10 - 15
4
” 4 settimane
L - M
15 - 20
5
” 2 mesi
M
20 - 27
6
” 3 mesi
M
23 - 30
7
” 4 mesi
M - G
27 - 34
8
” 5 mesi
G
30 - 37
9
“ 6 mesi
G
34 - 41
10
2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata
come sopra più 50%
11
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione
2.B
Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente
1
1° rifiuto
G
31-45
2
2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata
G
46 - 60
3
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35 seg.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
In una sentenza 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4 il Tribunale federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli organi incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla tavola scalare.
In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva comprovato insufficienti ricerche di lavoro.
2.8. Nella presente fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che la ricorrente, nata il 27 giugno 1985, dopo aver ottenuto nel luglio 2004 il diploma della Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali e nell’agosto 2005 l’attestato cantonale di maturità professionale sociosanitaria, nell’ottobre 2013 ha conseguito il Bachelor of Science SUPSI in lavoro sociale con approfondimento in educazione sociale (cfr. doc. 2).
L’insorgente si è annunciata per il collocamento il 23 dicembre 2019, alla ricerca di un’attività al 100% quale educatrice sociale (cfr. doc. 1; 9).
Il 6 luglio 2020 il Servizio aziende URC ha confermato alla __________ di __________, a seguito della relativa notifica dalla parte di quest’ultima, di avere registrato nella Banca-dati COLSTA due posti vacanti a tempo indeterminato “da subito” in qualità di educatore/educatrice al 70%, rispettivamente al 50%.
Uno dei requisiti richiesti era il diploma in lavoro sociale SUP o formazione equivalente. E’ stato altresì precisato che per la posizione al 70% erano richieste competenze comprovate in ambito artigianale (costituiva un elemento preferenziale un AFC in ambito artigianale o industriale), mentre per l’impiego al 50% era auspicata una spiccata sensibilità per la formazione e lo sviluppo (cfr. doc. 4).
Il 20 luglio 2020 l’URC di __________ ha inviato all’assicurata l’“Assegnazione ad un posto di lavoro” presso la __________, invitandola a contattare quest’ultima entro 24 ore. Inoltre è stato specificato che la ditta cercava per i suoi laboratori (i quali offrono lavoro ad adulti in difficoltà, operando nei settori del restauro, dell’antiquariato, della vendita di usato e nel settore alberghiero e della ristorazione) un/una educatore/educatrice al 70% e un un/una educatore/educatrice al 50%. Per quanto riguardava, in particolare, i requisiti, era riportato quanto previsto nella conferma d’iscrizione di un posto vacante del 6 luglio 2020 (cfr. doc. 5).
Nel modulo “Esito della candidatura ad un posto di lavoro” la __________, il 30 luglio 2020, ha indicato che __________ non ha mai preso contatto con la medesima (cfr. doc. 6).
Il 28 agosto 2020 l’URC, da un lato, ha segnalato all’insorgente che in caso di rifiuto di un impiego adeguato, senza una giustificazione sufficiente, la pratica è trasmessa dall’URC all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro per decisione in merito a un’eventuale sospensione dal diritto all’indennità. Dall’altro, l’ha invitata a formulare per iscritto entro 5 giorni eventuali osservazioni (cfr. doc. 7). L’assicurata è rimasta silente.
L’amministrazione, il 7 settembre 2020, ha segnalato il caso della ricorrente alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 3).
Anche quest’ultima, il 7 settembre 2020, ha dato all’insorgente la possibilità di presentare eventuali osservazioni scritte entro il 17 settembre 2020, evidenziando che non ricevendo alcuna risposta, avrebbe proceduto all’emissione di una decisione in base agli atti in suo possesso (cfr. doc. 8).
La ricorrente nemmeno ha dato seguito allo scritto della Sezione del lavoro.
Con decisione del 23 settembre 2020 la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurata dal diritto all’indennità di disoccupazione per 35 giorni in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per non avere contattato la __________ a seguito dell’offerta di lavoro assegnatale dall’URC, precisando che l’attività era adeguata ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. doc. 9; consid. 1.1.).
Il 5 ottobre 2020 all’amministrazione è pervenuta l’opposizione contro il provvedimento del 23 settembre 2020 del seguente tenore:
" (…) tra il mese di marzo ed il mese di agosto 2020 ho svolto supplenze presso il Centro __________ di __________ che si occupa della presa a carico di minorenni in situazione di bisogno d'aiuto (abusi, maltrattamenti e disagio emotivo).
Sono stata assegnata a tutte le strutture (__________), poiché mi sono resa disponibile a sostituire chiunque fosse assente;
considerata la situazione d'urgenza del Covid-19, ero reperibile 24/24, 7/7, entrando in turno nell'immediato dato che vivo a 5 minuti a piedi dalla suddetta struttura e ho una consolidata esperienza lavorativa come operatrice sociale.
Ho lavorato turni di 48 ore e più, supplito la Responsabile del foyer "__________" ed altri operatori, lavorando sempre con molto entusiasmo perché adoro la mia professione.
ln questo periodo, seguendo le indicazioni del Signor __________, ho continuato la ricerca di un impiego a tempo indeterminato, facendo le 12 ricerche mensili.
Le volte che ho trovato nella buchetta delle lettere un formulario con l'intestazione "contattare entro 24 ore", da prassi, ho eseguito quanto scritto.
Ora ho eseguito una ricerca non ho trovato nessun file indirizzato alla __________ (per la quale ho lavorato tanti anni fa) data luglio 2020.
Le idee che posso ipotizzare sono che:
lettera è andata persa o
che in quel periodo fossi in attivo presso il __________ ed all'apertura della suddetta e le "24 ore" fossero passate
Purtroppo non trovo altre ragioni e MAI vorrei passare per una lavativa o una truffatrice.
ln questo periodo (Covid-19) mi sono impegnata tantissimo, esprimendo la mia etica professionale e volontà a partecipare in modo attivo alla presa a carico di persone in situazione di bisogno, rischiando anche la mia salute nonché la mia vita. (…)” (Doc. 10)
A seguito dell’opposizione, la Sezione del lavoro, il 19 ottobre 2020, ha posto alcuni quesiti alla ricorrente, e meglio:
" (…)
Le idee che posso ipotizzare sono che:
la lettera è andata persa o
che in quel periodo fossi in attivo presso il __________ ed all'apertura della suddetta e le "24 ore" fossero passate (... )".
1.1 Voglia cortesemente spiegare cosa intende precisamente con le suddette asserzioni (punto 1)
1.2 Il motivo della mancata presa di contatto con il potenziale datore di lavoro è da imputare al fatto che: la lettera è andata persa oppure che in quel periodo lei lavorasse presso l'Istituto __________ e quando ha aperto la lettera di assegnazione fossero passate 24 ore?
2.1 In caso di risposta affermativa alla domanda no. 2, per quale motivo non ha dato seguito alle istruzioni dell'URC e non ha preso contatto con il potenziale datore di lavoro?
Il 22 ottobre 2020 l’assicurata ha risposto:
" lo scorso luglio 2020 - periodo covid-19 - ero impiegata come supplente educatrice l'Istituto __________; un centro educativo minorile con sede a __________ che durante il periodo di quarantena e covid-19 si trovava in grosse difficoltà nel garantire un servizio educativo adeguato ai minorenni in situazioni di disagio emotivo e psichico dell'organico educativo era assente (educatori frontalieri o colpiti dal virus).
Il 18-19-20-21 luglio 2020 ero operativa presso la ; concretamente significa che affiancavo un minore in situazione di bisogno e mi dedicavo alla sua presa a carico, per cui ero fisicamente ubicata presso la struttura "" per tutto il periodo protezione.
La peculiarità di questa presa a carico è che quando chi è attivo presso la struttura __________ è dato un monolocale adiacente a quello del minore e si vive in simbiosi per tutto il tempo del collocamento (relazione 1/1).
Consideri che i minori in tutela sono confrontati a delle situazioni a rischio e necessitano un accompagnamento ad hoc: un monitoraggio 24/24. La mole di lavoro emotivo, psicologico e fisico è importante: infatti si ha una piena responsabilità del minorenne.
Nei 4 giorni oltre ad occuparmi della parte lesa, ero continuamente sollecitata dalla capo struttura (molte telefonate al giorno) e dalla rete di riferimento.
Con ciò ne consegue che dopo i 4 giorni di lavoro 24/24, al rientro al mio domicilio, ricordo di aver dormito tantissimo.
Ad oggi non ho idea di dove sia andata a finire la lettera e mi spiace molto per tutta la situazione creatasi.
(…).
Lo scorso Dicembre 2019 ho affrontato una separazione (convivenza di 6 anni) da una persona che credevo mi amasse, ma che in realtà mi ha psicologicamente manipolato ed economicamente truffato. Mi sono presa la responsabilità della scelta sbagliata, perdendo un'ingente somma di denaro, un'attività creata insieme, gli "amici", il sostegno della famiglia e mi sono ricostruita da 0.
ln solitaria ho affrontato un trasloco, la cura del mio benessere fisico/psichico e giorno dopo giorno ho apportato modifiche alla mia quotidianità fino a raggiungere il mio attuale equilibrio.
Oggi, dopo mesi di sofferenza e disagio, sono felice ed orgogliosa di me stessa.
Ho trovato un impiego come supplente per un istituto dove riconoscono appieno la mia professionalità, la mia umanità dando valore alla mia persona.
Le scrivo questi dettagli perché vorrei contestualizzasse la mia situazione e comprendesse che il 2020 è stato per me un periodo di trasformazione radicale e se ho commesso un errore, non è stato con intenzionalità negativa.
Ho sempre agito col cuore, collegata ai miei valori e alla mia etica. (…)” (Doc. 13)
Con decisione su opposizione del 19 novembre 2020 la Sezione del lavoro ha poi ridotto la sanzione da 35 a 27 giorni di sospensione, motivando come segue:
" (…) Nel caso in esame, nonostante l’accertata responsabilità della signora RI 1 per il rifiuto dell’occupazione in esame, considerate le circostanze del caso concreto, segnatamente la situazione personale e lavorativa della stessa al momento della ricezione dell’Assegnazione ad un posto di lavoro in parola, appare maggiormente adeguato valutare la responsabilità della stessa nell’ambito di una colpa media (da 16 a 30 giorni) e ridurre a 27 giorni la durata della sanzione inflitta inizialmente con la decisone contestata.
In considerazione del fatto che l’assicurata avrebbe avuto diritto alle indennità compensative giusta l’art. 41a OADI, la Cassa disoccupazione procederà a calcolare l’indennità giornaliera oggetto della sospensione in base al guadagno intermedio non realizzato, cosicché in concreto, i giorni di sospensione da ammortizzare saranno meno di 27.” (…)” (Doc. II1 p.to 5)
2.9. Chiamato a pronunciarsi, il TCA rileva che l’URC, il 20 luglio 2020, ha inviato all’assicurata l’”Assegnazione ad un posto di lavoro” concernente gli impieghi quale educatore/educatrice presso la __________ con l’indicazione di contattare entro 24 ore il potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 5).
L’insorgente non ha mai preso contatto con la __________ (cfr. doc. 6).
Da una nota interna relativa a un colloquio telefonico tra la Sezione del lavoro e l’assicurata del 26 ottobre 2020 emerge che quest’ultima, all’esplicita domanda dell’amministrazione se avesse ricevuto l’Assegnazione da parte dell’URC, ha risposto affermativamente (cfr. doc. 14).
Dalle carte processuali non risulta che tale nota interna sia stata sottoposta alla ricorrente, tuttavia la medesima non ha mai contestato la ricezione dell’Assegnazione. Nell’opposizione, infatti, la ricorrente, se da una parte ha indicato che la lettera poteva essere andata persa, dall’altra, ha affermato che un’ulteriore ipotesi poteva essere che “in quel periodo fossi in attivo presso il __________ ed all’apertura della suddetta e le “24 ore” fossero passate” (cfr. doc. 10). Il 22 ottobre 2020 ella ha asserito che “ad oggi non ho idea di dove sia finita la lettera (…)” (cfr. doc. 13). Nel ricorso, infine, ha precisato, da un lato, che quando è arrivata la lettera era fuori casa, dall’altra, che la “multa” le è stata inflitta per una svista in quanto operativa in urgenza e umanamente stanca, e meglio “ho commesso l’errore di stracciare la lettera “scaduta dalle 24 ore” anziché contattare il datore di lavoro” (cfr. doc. I).
Non dando seguito all’”Assegnazione ad un posto di lavoro” l’insorgente ha ad ogni modo rifiutato di fatto un’occupazione.
Va peraltro evidenziato che perlomeno l’impiego quale educatrice al 50% (cfr. doc. 4; 5) offerto all’assicurata presso la __________ di __________ era nella professione ricercata dalla medesima - che è in possesso del Bachelor of Science SUPSI in lavoro sociale con approfondimento in educazione sociale (cfr. consid. 2.8.) - e di durata indeterminata (cfr. doc. 5).
Anche dal profilo salariale (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. a LADI) l’occupazione in questione, prevedendo quale stipendio il minimo contemplato dal CCL (cfr. doc. 4), si rivela adeguata (cfr. consid. 2.3.), tenuto conto del guadagno assicurato dell’insorgente di fr. 5'478.-- (cfr. doc. 9; II1; IV).
Al riguardo va, infatti, rilevato che il Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato nelle __________ del 1° gennaio 2018 (ai sensi dell’art. 1 CCL per istituzioni sociali s’intendono in particolare fondazioni, associazioni e altre organizzazioni non profit operanti nei settori sociali, socio-sanitario e psico-educativo, riconosciute ai sensi della legislazione cantonale e/o federale, rispettivamente titolari di un contratto di prestazione o beneficiari di un contributo fisso elargito da un Ente pubblico) all’art. 54 enuncia che l’educatore diplomato, animatore, assistente sociale (4 anni di carriera) rientra nella classe 26 o 27. Ex art. 59 lo stipendio annuo è versato in 13 mensilità. Giusta l’art. 55 cpv. 1 la scala stipendi è stabilita dall’Allegato 1, il quale prevede per la classe 26 uno stipendio minimo di fr. 76'250 annui, pari a 5'865.40 al mese e per la classe 27 un salario di fr. 77'972 annui, fr. 5'997.85.
Per completezza giova osservare che per l’anno 2021 gli stipendi delle classi 26 e 27 sono rimasti invariati (https://www.ocst.ch/images/2021_pdf/SOC%20Tabella%20salariale%202021.pdf).
Il fatto che in quel periodo la ricorrente fosse attiva presso il Centro __________ di __________ dove dal 18 al 21 luglio 2020 si è in particolare occupata 24 ore su 24 di un minore in situazione di bisogno (cfr. doc. 10; 13) non consente di giustificare validamente la mancata presa di contatto con la __________.
In effetti la ricorrente, invece di stracciare la lettera perché erano trascorse le 24 ore dalla notifica dell’assegnazione del posto di lavoro del 20 luglio 2020 (cfr. doc. I), avrebbe dovuto comunque contattare il potenziale datore di lavoro anche successivamente, spiegando la ragione del ritardo, o perlomeno il proprio consulente del personale. Del resto la __________ ha aggiornato il Servizio aziende URC in merito all’esito della candidatura soltanto il 30 luglio 2020 (cfr. doc. 6).
L'assicurata, avendo rifiutato di fatto un'occupazione adeguata, deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI.
2.10. Per quanto attiene alla durata della sanzione (27 giorni di penalità), questa Corte osserva che nella DTF 130 V 125, citata al consid. 2.6., l’Alta Corte ha stabilito che, se in una fattispecie esistono dei validi motivi, il rifiuto di un impiego non va necessariamente qualificato come colpa grave, ma la colpa dell’assicurato deve essere considerata soltanto mediamente grave o lieve (cfr. pure STF 8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).
Il p.to D72 della Prassi LADI ID emessa dalla SECO enuncia d’altronde che la tabella delle sospensioni (cfr. consid. 2.7.) ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza (cfr. anche p.to D64; STCA 38.2021.10 del 12 aprile 2021).
In concreto va considerato il fatto che l’assicurata il 20 luglio 2020, quando le è stata inviata l’”Assegnazione ad un posto di lavoro” stava lavorando quale supplente educatrice presso l’__________ di __________ che “durante il periodo di quarantena e covid-19 si trovava in grosse difficoltà nel garantire un servizio educativo adeguato ai minorenni in situazioni di disagio emotivo e psichico dell'organico educativo era assente (educatori frontalieri o colpiti dal virus)”. Più precisamente la medesima stava svolgendo un intervento d’urgenza di 72 ore, seguendo a tempo pieno dal 18 al 21 luglio 2021 un minore in situazione di bisogno e disponendo di un monolocale adiacente a quello del minore (cfr. doc. 13).
Ben si può comprendere che la stessa in tali condizioni, quando è rientrata a casa dopo essere terminato l’intervento d’urgenza, a causa della stanchezza fisica ed emotiva, non abbia dato la priorità alla corrispondenza pervenutale in sua assenza.
Ne discende, tutto ben considerato, che la sospensione di 27 giorni non rispetta il principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.5.), in quanto non tiene conto di tutte le circostanze del caso concreto e deve essere ridotta a 20 giorni di penalità.
La decisione su opposizione 19 novembre 2020 è, pertanto, modificata nel senso che l’assicurata è sospesa per 20 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Abbondanzialmente è utile rilevare che i giorni di sospensione vanno ammortizzati secondo il loro valore effettivo, vale a dire sotto forma di indennità giornaliere intere, tranne nel caso di interruzione o rifiuto di un’attività a titolo di guadagno intermedio in cui la sospensione riguarda soltanto la differenza tra l’indennità di disoccupazione e l’indennità compensativa (cfr. doc. II1; consid. 2.8.; Prassi LADI ID p.to D66-D68; STCA 38.2020.57 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; 2.7.).
2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso del 23 dicembre 2020 è pervenuto alla Sezione del lavoro il 29 dicembre 2020, la quale, il 31 dicembre 2020, l’ha trasmesso per competenza al TCA dove è pervenuto il 4 gennaio 2021 (cfr. doc. I; II).
Torna pertanto applicabile il nuovo diritto.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare spese (cfr. STCA 38.2021.10 del 12 aprile 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 19 novembre 2020 è modificata nel senso che RI 1 è sospesa per 20 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti