Raccomandata

Incarto n. 38.2020.72

rs

Lugano 1° marzo 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 30 ottobre 2020 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 30 ottobre 2020 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la propria decisione del 15 settembre 2020 (cfr. doc. A3) con cui aveva sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione per nove giorni a causa di mancate ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l’annuncio per il collocamento del 24 luglio 2020 con effetto dal 3 agosto 2020 (cfr. doc. A1).

Nella decisione su opposizione l’amministrazione ha rilevato:

" (…)

  1. Nel caso concreto:
  • L'assicurato ha concluso il suo periodo di tirocinio il 01.08.2020, presso __________ AG e si è iscritto in disoccupazione dal 02.08.2020.

  • Per il periodo precedente l'inizio del diritto alle indennità di disoccupazione, segnatamente dal 01.05.2020 al 31.07.2020, l'assicurato non ha comprovato ricerche di lavoro.

  • Nel periodo 27.06.2020 — 13.07.2020 il signor RI 1 è stato inabile al 100% causa infortunio.

  • Per determinare la sanzione del 15.09.2020, è stata applicata la pena di 9 giorni per ricerche di lavoro mancanti nel mese di maggio, giugno e luglio 2020.

Il periodo di riferimento per le ricerche di lavoro prima della disoccupazione va determinato in applicazione dei normali criteri (direttiva SdL 481): in particolare distinguendo tra ulti impieghi di durata determinata (di regola tre mesi prima della fine del contratto) indeterminata (di regola dal momento della notifica della disdetta ma al massimo tre mesi prima dell'iscrizione in disoccupazione).

Pur comprendendo che nel periodo precedente all'iscrizione il signor RI 1 ha attraversato un periodo di "grande stress" dovuto al trasloco e all'inabilità, teniamo a sottolineare che è una pratica comune e dettata dalla logica del buon senso cercare lavoro sin dal momento in cui si riceve o si da una disdetta o in cui si è a conoscenza della data di fine della propria attività o dei propri studi. Infatti, l'obbligo di cercare lavoro, va considerato quale obbligo elementare, indipendente da istruzioni particolari.

Chiunque si iscriva all'Ufficio regionale di collocamento per avere un sostegno nella ricerca di un lavoro e un sostegno economico dato dalle indennità di disoccupazione, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare tale iscrizione.

ln sede di opposizione non sono stati portati nuovi elementi o giustificativi in merito alle ricerche di lavoro e dalle motivazioni esposte non emergono elementi tali da rivalutare la decisione di sanzione.” (Doc. A1)

1.2. Contro la decisione su opposizione del 30 ottobre 2020 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espresso:

" (…) ln data 25.9.2020 ho inoltrato la mia opposizione contro la decisione di sanzione no. 340249665 del 15.9.2020 dell'URC di __________ che comportava 9 giorni di revoca al diritto di indennità di disoccupazione.

Tale revoca mi ha creato grosse difficoltà finanziarie malgrado io avessi cercato di fare del mio meglio per cercare un posto di lavoro rispettando le direttive vigenti (tra l'altro molto complesse e articolate).

Visto quanto esposto ho elencato dettagliatamente il modus operandi nella mia opposizione.

Tramite decisione del 20 ottobre 2020 mi viene comunicato che la mia opposizione è respinta e leggendo la risposta mi rendo conto che le mie motivazioni non sono state prese in considerazione.

Infatti ho elencato in dettaglio come ho effettuato le mie ricerche di lavoro e la mia buona fede, in particolare quella legata al mio posto di lavoro quale apprendista, è stata messa a dura prova. Il mio datore di lavoro quale apprendista non mi ha mai dato risposta sul fatto che avrei potuto continuare a lavorare presso di lui. Malgrado questo mi sono comunque dato da fare per cercare lavoro.

Ho passato anche un periodo difficile tra le risposte che non arrivavano dal mio ex datore di lavoro (posto di apprendistato), lo stress di non sapere come fosse il mio futuro e la mia inabilità al lavoro dal 27.6.2020 al 13.7.2020 ma anche tutto questo non è stato preso in considerazione.

Ho voglia di lavorare e mi sento pronto per le sfide che il mondo del lavoro mette in palio. La prova è che ho lavorato per un programma occupazionale fino al 16.11.2020 presso la __________ a __________ con grande soddisfazione da ambo le parti. Ora ho trovato lavoro presso la ditta __________ di __________ e svolgo il lavoro con grande interesse e professionalità. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 15 dicembre 2020 l'URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 16 dicembre 2020 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per nove giorni a causa di mancate ricerche di lavoro dal 1° maggio al 31 luglio 2020.

2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STF C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).

La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des rapports de travail (…)”; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).

2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di Stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).

In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.6. Nella presente evenienza dalle carte processuali si evince che l’assicurato, nato il 1° aprile 2001 (cfr. doc. 1), dal 2 agosto 2016 al 1° agosto 2020 ha svolto un apprendistato quale falegname presso la ditta __________ di __________ in virtù di un contratto di tirocinio concluso l’8 giugno 2016 (cfr. doc. 1).

Dal 27 giugno al 13 luglio 2020 il ricorrente è stato inabile al lavoro al 100% a causa d’infortunio.

Egli, nell’agosto 2020, ha conseguito il diploma AFC di falegname (cfr. doc. 1).

Il 24 luglio 2020 l’insorgente si è iscritto in disoccupazione via e-mail in applicazione della modalità eccezionale introdotta a seguito del coronavirus con effetto dal 2 agosto 2020 (cfr. doc. 1).

L’amministrazione, dopo l’annuncio per il collocamento dell’assicurato, ha constatato che quest’ultimo non ha fornito alcuna prova di ricerche svolte nel periodo maggio- luglio 2020 (cfr. doc. III1).

La consulente del personale, il 3 agosto 2020, gli ha perciò inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 10 agosto 2020, il suo comportamento, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. III2).

Il ricorrente non ha dato seguito a tale domanda.

Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione, con decisione formale del 15 settembre 2020, pur tenendo conto dell’incapacità lavorativa dal 27 giugno al 13 luglio 2020, ha sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per nove giorni a causa di mancate ricerche di lavoro nel lasso di tempo dal 1 ° maggio al 31 luglio 2020 (cfr. doc. A3; consid. 1.1.).

Dal 15 settembre 2020 l’insorgente ha svolto un periodo di pratica professionale assegnatogli dall’URC presso la __________ di __________ (cfr. doc. 4).

La stessa è stata interrotta a far tempo dal 16 novembre 2020, in quanto l’assicurato ha reperito un impiego di durata indeterminata alle dipendenze della ditta __________ di __________ quale falegname AFC e impiegato di montaggio (cfr. doc. 5).

Nel frattempo il provvedimento del 15 settembre 2020 è stato confermato con decisione su opposizione del 30 ottobre 2020 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.7. Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.3.), gli assicurati devono compiere delle ricerche di lavoro prima di controllare la disoccupazione.

Ciò vale anche per gli assicurati che stanno terminando un tirocinio.

Sulla questione di principio relativa alle ricerche di lavoro durante l'apprendistato, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che vi è un obbligo di cercare lavoro negli ultimi mesi di tirocinio, (cfr. STCA 38.99.332 del 17 aprile 2000, sentenza nella quale il TCA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; STCA 38.2001.213 del 14 febbraio 2002, sentenza nella quale il TCA ha ridotto da 6 giorni a 4 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione la sanzione inflitta ad un’assicurata per mancate ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; D. Cattaneo, “Alcuni compiti …”, pag. 19).

Il TCA nelle sentenze citate aveva fatto espressamente riferimento all'art. 22 cpv. 6 della v.legge sulla formazione professionale secondo cui "il maestro di tirocinio comunica all'apprendista, entro tre mesi dalla fine del tirocinio, se potrà successivamente essere occupato nell'azienda". Tale normativa è stata abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2003. In effetti il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova legge sulla formazione professionale, la quale non contempla più quanto previsto all’art. 22 cpv. 6 della v.legge.

Tuttavia, a mente di questa Corte, il principio dell’obbligo di cercare un impiego adeguato nell’ultimo periodo di apprendistato rimane invariato, siccome la formazione professionale ha di regola una durata determinata (cfr. art. 17 legge sulla formazione professionale; STCA 38.2019.1 del 13 maggio 2019 consid. 2.7.; STCA 38.2005.94 del 2 febbraio 2006).

Va, pure, ribadito che un assicurato al beneficio di un contratto di durata determinata deve cercare un nuovo impiego negli ultimi tre mesi di attività (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015, pubblicata in DTF 141 V 365; STFA C 200/03 del 15 dicembre 2003; STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.7.; STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011).

Giova, inoltre, rilevare che con STCA 38.2009.1 del 16 febbraio 2009 questa Corte ha stabilito che un assicurato - che si era iscritto in disoccupazione il 1° ottobre 2008 al termine del tirocinio, benché non avesse superato gli esami finali - non aveva svolto delle ricerche di impiego nei mesi di luglio, agosto e dal 1° all’11 settembre 2008, mentre ne aveva compiute di insufficienti dal 12 al 30 settembre 2008.

La sospensione è stata ridotta da dodici a undici giorni, in quanto dal 12 al 30 settembre 2008 l’assicurato aveva comunque intrapreso degli sforzi volti al reperimento di un’occupazione, anche se non validi dal profilo qualitativo.

Con giudizio 38.2010.75 del 4 maggio 2011 il TCA ha, poi, confermato una sospensione di dodici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a un assicurato che non aveva svolto ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di apprendistato precedenti l’annuncio per il collocamento.

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2019.1 del 13 maggio 2019; STCA 38.2017.20 del 27 settembre 2017 e STCA 38.2012.72 del 27 febbraio 2013.

2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che dalla documentazione agli atti emerge, innanzitutto, che l’URC ha esaminato gli eventuali sforzi intrapresi dall’assicurato al fine di reperire un’occupazione nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2020, lasso di tempo corrispondente ai tre mesi precedenti la data da cui ha richiesto le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, ossia il 2 agosto 2020 (cfr. consid. 2.6.).

Tale modo di operare risulta corretto, visto che il ricorrente, prima di annunciarsi per il collocamento, ha svolto l’apprendistato di falegname beneficiando di un contratto di durata determinata (cfr. consid. 2.6.). Egli, quindi, era tenuto a cercare un nuovo impiego negli ultimi tre mesi di attività (cfr. consid. 2.3.; 2.7.).

E’ vero, come sottolineato nell’opposizione (cfr. doc. A3), che la pandemia da coronavirus ha reso più difficoltosa la ricerca di un lavoro.

È altrettanto vero, tuttavia, che gli sforzi volti al reperimento di un’occupazione andavano comunque intrapresi.

In effetti la Direttiva 2020/04 “Actualisation et mise en oeuvre des règles spéciales en cas de limitation de l’activité des organes d’exécution pour cause de pandémie” emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) il 3 aprile 2020 (cfr. https://www.fr.ch/sites/default/files/2020-04/SECO%20Directive.pdf) al p.to 3 prevede:

" La personne assurée est tenue d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l’abréger. Elle a en particulier l’obligation de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’elle a apprise (art. 17, al. 1, LACI).”

Tale Direttiva al p.to 3 enuncia in ogni caso che:

" L’office compétent a une certaine marge d’appréciation pour évaluer si les recherches en vue de trouver un emploi sont suffisantes sur le plan qualitatif et quantitatif. Il doit prendre en compte l’ensemble des circonstances propres au cas particulier dans son évaluation. La situation extraordinaire rend la recherche d’un emploi convenable extrêmement difficile selon la branche concernée; il convient d’accorder une grande importance à cette circonstance lors du contrôle en vertu de l’art. 26, al. 3, OACI, et la stratégie de réinsertion, de candidature et de placement doit être revue en conséquence sur le plan quantitatif et qualitatif.

Le but premier de la réinsertion rapide et durable de la personne assurée dans le marché du travail doit toutefois toujours être visé, dans la mesure du possible.”

2.9. Dalle carte processuali si evince, poi, che effettivamente il ricorrente, in relazione al lasso di tempo dal 1° maggio al 31 luglio 2020, non ha comprovato lo svolgimento di alcuna ricerca di lavoro.

L’insorgente, nell’opposizione, ha fatto valere di essersi attivato nel periodo in questione “in forma verbale o telefonica” nella ricerca di un impiego e di aver in particolare interpellato la __________ a __________ (cfr. doc. A2).

Per quanto attiene alle pretese ricerche effettuate verbalmente o telefonicamente, va osservato che delle stesse non risulta alcuna prova, né peraltro esse sono state dettagliate più specificatamente. Pertanto delle stesse non può esser tenuto alcun conto.

Al riguardo giova ricordare che il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca).

In caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

Per quanto attiene, invece, all’asserito contatto avuto con la __________ a __________, è vero che lo stesso non è stato documentato.

Tuttavia, tutto ben considerato, segnatamente la situazione specifica del ricorrente e il periodo particolare (cfr. consid. 2.8.; Direttiva 2020/04 emanata dalla SECO il 3 aprile 2020), non risultano rilevanti motivi per ritenere dubbia tale ricerca. Del resto va anche evidenziato che l’amministrazione nella decisione su opposizione non ha esplicitamente contestato lo svolgimento della stessa.

In relazione a un eventuale suo impiego presso la ditta dove ha effettuato il tirocinio, giova osservare che il ricorrente stesso ha affermato che “il mio datore di lavoro quale apprendista non mi ha mai dato risposta sul fatto che avrei potuto continuare a lavorare presso di lui” (cfr. doc. I).

Di conseguenza, in concreto, non torna applicabile l’applicazione della giurisprudenza secondo cui non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione, nel senso che un impiego gli deve essere, almeno in prima battuta, garantito tramite la conclusione esplicita o tacita di un contratto di lavoro (cfr. STF 8C_312/2020 del 24 giugno 2020 consid,. 3.2.; STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 2.4.; STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1990 pag. 132; STCA 38.2019.1 del 13 maggio 2019 consid. 2.9.; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M.C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In casu, per contro, da quanto asserito dall’assicurato sembrerebbe che nemmeno gli sia stata prospettata la possibilità di un’assunzione per il periodo successivo alla fine dell’apprendistato.

Da quanto precede discende che l’insorgente dal 1° maggio al 31 luglio 2020 - escluso il periodo dal 27 giugno al 13 luglio 2020 in cui era totalmente inabile al lavoro a causa di un infortunio (cfr. doc. III1) -, avendo compiuto una sola ricerca presso la __________, ha comunque violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).

Tale violazione implica, di principio, la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.3.).

2.10. L’assicurato, nell’opposizione, ha precisato che “non ho mai avuto a che fare con la disoccupazione e con il complesso sistema che ne deriva quindi mi scuso se ho commesso degli errori in buona fede” (cfr. doc. A2).

Egli ha, quindi, fatto valere implicitamente di non essere stato al corrente dei doveri imposti dalla LADI.

Questo Tribunale deve, perciò, esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente in relazione ai mesi da maggio a luglio 2020.

L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).

In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194; R. Wiederkehr / I. Rosales Geyer, Art. 27 ATSG und seine Bedeutung für das öffentliche Verfahrensrecht, in AJP 4/2019 pag. 464).

Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 10 pag. 277; R. Wiederkehr / I. Rosales Geyer, art. cit., pag. 464).

Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2., pubblicata in SVR 2018 IV Nr. 70 pag. 225; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF 1999 IV 3953).

2.11. In concreto non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’URC.

Non risulta, in effetti, che l’assicurato abbia contattato l’amministrazione nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione del 24 luglio 2020 per ottenere delucidazioni circa i diritti e gli obblighi dei disoccupati.

L'Alta Corte ha, in ogni caso, stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, la nostra Massima istanza ha deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

In particolare è stato stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza.

Inoltre nel giudizio 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già citato sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può discolparsi dal non avere compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere saputo di dovere cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di non essere stato reso attento a tale obbligo.

Nella sentenza 8C_312/2020 del 24 giugno 2020 consid. 3.2. il TF ha poi rilevato che, come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, anche nell’assicurazione contro la disoccupazione gli assicurati devono fare il possibile per ridurre il danno senza avvisi particolari da parte dell’amministrazione o fogli informativi.

In proposito cfr. pure STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_768/2014 del 23 febbraio 2015 consid. 2.2.2.

L’insorgente non può, conseguentemente, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dall’art. 27 LPGA (cfr. STCA 38.2019.25 del 10 dicembre 2019; STCA 38.2019.15 del 18 giugno 2019; STCA 38.2018.20 del 5 giugno 2018; STCA 38.2017.20 del 27 settembre 2017; STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015).

2.12. Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto al ricorrente nove giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (4 giorni per le mancate ricerche di maggio 2020 + 3 giorni per le mancate ricerche di giugno 2020 tenuto conto dell’inabilità al lavoro dal 27 al 30 + 2 giorni per le mancate ricerche di luglio 2020 tenuto conto dell’inabilità al lavoro dal 1° al 13; cfr. consid. 1.1.; doc. A3; A1).

Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta ad un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre la penalità minima prevista per insufficienti ricerche durante un mese precedente l’annuncio per il collocamento corrisponde a tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).

A mente del TCA nella presente fattispecie, ai fini della sospensione da applicare all’insorgente, va comunque considerato che l’assicurato ha contattato la __________ (cfr. consid. 2.9.).

In simili condizioni, la sospensione di nove giorni va ridotta a otto giorni.

Il ricorso va, di conseguenza, parzialmente accolto e la decisione su opposizione impugnata riformata nel senso che l'assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per otto giorni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

La decisione su opposizione del 30 ottobre 2020 emessa dall'URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 8 giorni.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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