Raccomandata

Incarto n. 38.2020.56

CL/RS/gm

Lugano 22 febbraio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2020 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 14 settembre 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 14 settembre 2020 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 19 agosto 2020 (cfr. doc. 16) con cui aveva stabilito - dopo che nel “Progetto d’assegnazione di rendita” del 20 maggio 2020 l’Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino (in seguito: UAI) aveva determinato un grado di invalidità pari al 36% (doc. 11) - che, a decorrere dal mese di giugno 2020, il guadagno assicurato di RI 1 - a beneficio delle indennità di disoccupazione a partire dal mese di aprile 2020 (cfr. doc. 1-4 e 20, pag. 1) - doveva essere ridotto, da fr. 8'095.- a fr. 5'181.-, in base alla capacità lavorativa residua dell’assicurato.

La Cassa ha così motivato la propria decisione su opposizione:

" (…)

  1. Nel presente caso lei, in data 14.09.2018, ha presentato domanda per l’ottenimento di una rendita AI.

  2. A decorrere dal 01.04.2020 lei ha rivendicato le indennità di disoccupazione ed è stato indennizzato nella misura del 100% tenuto conto di un guadagno assicurato di CHF 8’095.- per un’indennità giornaliera di CHF 261.15 (70% del guadagno assicurato).

  3. L’Ufficio AI del Cantone Ticino, con lettera del 20.05.2020, ha stabilito un grado d’invalidità del 36%.

  4. La cassa, conseguentemente, ha adeguato il guadagno assicurato in base alla capacità lucrativa residua.” (cfr. doc. 18).

1.2. Contro la decisione su opposizione, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.

Egli, per il tramite del proprio legale, avv. RA 1, ha chiesto che il gravame venga accolto, che la decisione su opposizione sia conseguentemente annullata e che gli venga “riconosciuta un’indennità di disoccupazione LADI pari al 70% dell’ultimo salario assicurato, e meglio CHF 261.15 quale indennità giornaliera.” (cfr. doc. l pag. 7).

A sostegno delle pretese ricorsuali del proprio assistito, il patrocinatore – allegando l’Audit Letter della SECO, edizione 2019/1 dell’aprile 2019 ed il certificato medico del 23 settembre 2020 redatto dal dr. med. __________ (specialista FMH in psichiatria e psicoterapia) – ha addotto quanto segue:

" (…)

  1. La presente fattispecie, da un profilo dell’applicazione del diritto, ruota indiscutibilmente attorno all’interpretazione che deve, in casi particolari, quali quello che riguarda il signor RI 1, rifarsi all’applicazione dell’art. 40b OADI. Interpretazione che, stando almeno alle motivazioni di cui alla decisione impugnata, sembrerebbe nel caso concreto essere basata su una non meglio precisata “Prassi LADI”, a mente della quale, nel calcolo del guadagno assicurato (adeguato) non deve essere considerata la capacità lavorativa, quanto piuttosto la capacità lucrativa residua in base a quanto deciso dall’Assicurazione AI. Detto ragionamento porta tuttavia a conseguenze quantomeno paradossali che, a non averne dubbio, il ricorrente ritiene non possono in alcun modo essere tutelate.

Fermo restando che, con riferimento in particolare alla sentenza DTF 133 V 530, e meglio la stessa menzionata nella decisione su opposizione al paragrafo 8 (pag. 2 e 3), detta giurisprudenza riguarda in realtà unicamente il momento in cui, sempre che ne sussistano le premesse, deve essere calcolata un’eventuale riduzione dell’indennità, in realtà la giurisprudenza a cui si dovrebbe appellare, invero non abbondante, deporrebbe piuttosto a favore della tesi del signor RI 1. La questione di diritto che il caso concreto pone, sempre a mente del ricorrente, può trovare una concreta ed esaustiva risposta nelle direttive della SECO, sulla scorta delle quali si deve concludere che il guadagno assicurato viene effettivamente calcolato sulla capacità lucrativa residua, ma che, in linea di principio, pure stabiliscono che non vi è una riduzione del guadagno assicurato se il grado di invalidità è inferiore al 10%. Ora, nella concreta evenienza, appare evidente che il grado di invalidità stabilito per il signor RI 1 è manifestamente superiore al 10%, situandosi al 36%; detta regola è però soggetta a precise eccezioni, e meglio quelle fissate dal Tribunale federale. In una sentenza ormai non più recentissima, ovvero la sentenza C79/06 del 18.07.2007, l’Alta Corte federale ha infatti stabilito che la riduzione del (…) guadagno assicurato, in misura pari al grado di invalidità assegnato, non è automatica quando l’Assicurazione sociale (ad esempio l’AI), abbia constatato un’invalidità senza il diritto di rendita. In casu la massima istanza federale ha infatti ritenuto che riferirsi al grado di invalidità rilevato da un’Assicurazione sociale può, a determinate condizioni, porre problemi e dare adito a risultati iniqui, per il che, ai fini dell’Assicurazione contro la disoccupazione, occorre comunque e sempre accertare preventivamente se nel frattempo la capacità lucrativa dell’assicurato sia migliorata, a fronte di un grado di invalidità assegnato che non dà diritto ad alcuna rendita. (…) Per quanto attiene alla situazione del signor RI 1, richiamati i certificati medici presenti nell’incarto AI, di cui manifestamente CO 1 non ha voluto tener conto, ma pure ritenuto l’ultimo certificato medico del dr. med. __________, ovvero quello del 23 settembre 2020, annesso al presente ricorso, appare evidente come il signor RI 1 sia assolutamente disposto ad assumere un impiego al 100%, si senta perfettamente abile al lavoro e questa sua abilità sia oltretutto accertata da un profilo medico. Detto altrimenti la sua situazione è assolutamente simile a quella di cui alla giurisprudenza sopramenzionata, per il che, tenuto conto della situazione di iniquità in cui il signor RI 1 verrebbe, suo malgrado a trovarsi, non v’è chi non veda come egli debba essere in tutto e per tutto messo al beneficio dell’indennità (…) calcolata sull’ultimo salario assicurato. (…) Tanto più che l’annuncio del suo caso all’UAI non era avvenuto, a suo tempo, per una sua iniziativa, quanto piuttosto per iniziativa del suo ex datore di lavoro.” (cfr. doc. I, pag. 5-6).

1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa rimandando a quanto stabilito nella decisione su opposizione ed osservando, in aggiunta, quanto segue:

" 1. In merito all’Audit Letter 2019/1 dell’aprile 2019 che cita: “Il Tribunale federale ha motivato la sentenza sostenendo che, in determinate situazioni, il riferimento al grado di invalidità rilevato da un’assicurazione sociale pone problemi e può dare adito a risultati iniqui. Occorre osservare che, in linea di principio, ai fini assicurativi (AI) l’assicurato non ha alcun interesse personale a denunciare un grado di invalidità inferiore o addirittura nullo. Inoltre, il grado di invalidità viene assegnato in base alla situazione maturata quando l’ufficio AI emette la decisione. Pertanto, ai fini dell’assicurazione contro la disoccupazione, occorre accertare preventivamente se nel frattempo la capacità lucrativa dell’assicurato sia migliorata, a fronte di un grado di invalidità assegnato che non dà diritto ad alcuna rendita …” la cassa ritiene che non vi sono i presupposti per l’applicazione.

  1. Nel presente caso l’assicurato è stato totalmente inabile fino al 31.03.2020 ed ha beneficiato di una rendita AI al 100% dal 01.03.2019 al 31.07.2019 e nella misura del 71% a decorrere dal 01.08.2019 al 31.03.2020. In data 01.04.2020 si è iscritto al collocamento rivendicando le indennità di disoccupazione dichiarando una totale abilità al lavoro. Con progetto AI del 20.05.2020 viene riconosciuta un’incapacità lucrativa del 36%, incapacità stabilita in base alle limitazioni indicate nel progetto.” (cfr. doc. III)

1.4. In data 27 ottobre 2020, il legale del ricorrente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre e si è riconfermato nel proprio ricorso, contestando le allegazioni di risposta della Cassa che, ha rilevato il patrocinatore dell’assicurato, “non si confronta minimamente con le argomentazioni sollevate in sede di ricorso, in particolare con le condizioni fissate dalla SECO, rispettivamente dalla giurisprudenza del Tribunale federale in relazione alla riduzione del guadagno assicurato, in presenza di un grado di invalidità assegnato, allorquando l’Assicurazione sociale, in questo caso l’AI, abbia constatato un’invalidità senza il diritto di rendita” (doc. V).

1.5. In data 29 ottobre 2020 il doc. V è stato inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).

1.6. Il 27 gennaio 2021 l’amministrazione ha trasmesso, su richiesta di questa Corte, la motivazione scritta della decisione emessa dall’UAI in data 11 agosto 2020 (cfr. doc. VII ed allegato).

in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa, a ragione oppure no, ha ridotto, a decorrere dal mese di giugno 2020, l’importo del guadagno assicurato di RI 1 a seguito della determinazione, da parte dell’UAI, di un grado di invalidità del 36%.

2.2. L’art. 22 cpv. 1 LADI stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.

Giusta il cpv. 2 della disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

a. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli;

b. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo

supera i 140 franchi; e

c. non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente

almeno a un grado di invalidità del 40 per cento

Il Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS (art. 22 cpv. 3 LADI).

2.3. L'art. 23 cpv. 1 LADI stabilisce che è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In una sentenza 8C_72/2015 del 14 dicembre 2015, pubblicata in SVR 2016 ALV Nr. 5 pag. 13 e RtiD II-2016 N. 64 pag. 309 segg., l’Alta Corte. In relazione alle voci da considerare nel guadagno assicurato, ha indicato:

" (…) occorre ricordare che la LADI è finalizzata a garantire un'indennità solamente per la perdita di una normale e usuale attività lavorativa (DTF 129 V 105 consid. 3 pag. 107 segg. con riferimenti). Non sono di conseguenza computati nel guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione indennità per lavoro o ore straordinarie (DTF 116 V 281; come il maggior onere lavorativo di un insegnante segnatamente per escursioni: sentenza C 27/99 del 12 luglio 2001 consid. 3), i supplementi per il lavoro a squadre (DTF 115 V 326), assegni familiari (sentenza C 29/87 del 14 settembre 1988 consid. 3b, in ARV 1988 Nr. 15 pag. 118), un assegno unico di nascita previsto dal diritto cantonale (sentenza C 65/92 del 29 aprile 1993, in RJJ, 1993 pag. 162), indennità per rimborsi spese (sentenza C 118/87 del 2 maggio 1988 consid. 1b) o pasti (sentenza C 220/00 del 3 maggio 2001 consid. 3) e il guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3 LADI).

4.3. Le indennità pattuite contrattualmente e versate regolarmente

  • diversamente dai rimborsi di spesa a norma dell'art. 327a CO - fanno quindi parte del guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione, nella misura in cui non siano indennità per inconvenienti (DTF 115 V 326 consid. 4 pag. 330 con riferimenti). Con questa formulazione nella legge si è inteso sottolineare, che fra queste indennità vi siano anche quelle che - benché siano trattate quale reddito determinante secondo l'AVS - vadano escluse dal guadagno assicurato, perché la ragione d'essere del loro versamento viene a cadere con l'inizio della disoccupazione (DTF 122 V 362 consid. 4b pag. 364 con riferimenti; sentenza citata C 27/99 consid. 3b). Criterio distintivo a sapere se un'indennità, la quale costituisce dal profilo del contratto di lavoro una componente del salario, sia da considerare o no nel calcolo del guadagno assicurato, è il suo versamento regolare anche durante le vacanze (DTF 115 V 326 consid. 5b pag. 331 seg.; cfr. anche sentenza 8C_370/2008 del 29 agosto 2008 consid. 3.2).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_226/2019 del 15 novembre 2019 consid. 3.2.

A proposito della differenza tra salario determinante (cfr. art. 5 LAVS) e guadagno assicurato (cfr. art. 23 LADI), B. Rubin (in “Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, pag. 248) rileva del resto:

" Salaire AVS «obtenu normalement». – Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail (art. 23 al. 1 LACI 1er phrase). Le salaire pris en compte comme gain assuré se rapproche de la notion de salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, ce qui ressort de la formulation «normalement» du texte légal. Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à cotisation, n'entrent pas en considération dans le calcul du gain assuré au sens de l'art. 23 al. 1 LACI (DTA 2006 p. 305 consid. 4.1 p. 307)."

2.4. In virtù e nell’ambito della delega legislativa di cui all’art. 23 cpv. 1 in fine (cfr. consid. 2.3.), in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI; v. anche STF 8C_794/2019 del 29 aprile 2020, consid. 4.2.).

Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

È altresì utile rilevare che l’art. 9 cpv. 1 LADI enuncia che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti. Giusta il cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione. Il cpv. 3 prevede che il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.

2.5. L'art. 40b OADI prevede che nel caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di salute, una menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione o immediatamente prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente.

Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza C 67/04 del 9 giugno 2006, pubblicata in DTF 132 V 357, ha stabilito che, per quanto attiene al guadagno assicurato di persone invalide, punto di partenza è il salario effettivamente conseguito durante un certo periodo prima della diminuzione della capacità di guadagno dovuta a un danno alla salute. Questo dato, in virtù dell’art. 40b OADI, dev'essere moltiplicato per il fattore risultante dalla differenza tra 100% e il grado d'invalidità. Con riguardo alla pluriennale prassi amministrativa e giudiziaria, non determinante è il reddito (ipotetico) d'invalido.

L’Alta Corte, con giudizio C 79/06 del 18 luglio 2007, pubblicato in DTF 133 V 524, ha poi deciso che, contrariamente alla ratio legis definita in maniera restrittiva nella sentenza DTF 132 V 357, l'art. 40b OADI regola non soltanto il coordinamento delle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, ma anche - in maniera più generale - la delimitazione di competenza tra assicurazione disoccupazione ed altri assicuratori in funzione della capacità lucrativa, ragione per cui una correzione del guadagno assicurato ai sensi del disposto di ordinanza deve di principio avere luogo anche in caso di invalidità non pensionabile.

Al riguardo la nostra Massima Istanza, in una sentenza 8C_104/2011 del 2 dicembre 2011, ha precisato quanto segue:

" (…)

3.3

3.3.1 Selon la jurisprudence, l'art. 40b OACI prescrit la correction du gain assuré lorsque celui-ci est fondé sur un salaire que l'assuré n'est plus en mesure de réaliser au moment de la survenance du chômage, en raison d'une invalidité survenue entre-temps (ATF 133 V 530 consid. 4.1.2 p. 534 s.). Cette correction se justifie également lorsque le taux d'invalidité constaté n'ouvre pas droit à une rente (ATF 133 V 524 consid. 5.2 et 5.3 p. 527 s.). En revanche, la situation est différente lorsque l'assuré est déjà atteint dans sa capacité de gain bien avant le début du chômage. Dans ce cas, l'art. 40b OACI ne s'applique pas et le gain assuré est calculé sur la base du dernier salaire, lequel correspond à la capacité de gain résiduelle inchangée (arrêt C 314/02 du 4 mars 2005, consid. 2.2.1; BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 317 n. 4.6.12).

Il ressort de ce qui précède que le gain assuré doit être corrigé conformément à l'art. 40b OACI lorsque l'assuré n'est plus en mesure, au moment de la survenance du chômage, de réaliser un salaire équivalent au salaire retenu pour le calcul du gain assuré, en raison d'une invalidité survenue entre-temps. A cet égard, il est sans importance que celui-ci ait été calculé en fonction du salaire réalisé durant une période de référence conformément à l'art. 37 OACI ou sur la base du salaire normalement obtenu au sens de l'art. 39 OACI en relation avec l'art. 13 al. 2 let. c LACI.

3.3.2 En règle générale, le gain assuré est fixé compte tenu du salaire réalisé durant une période de référence conformément à l'art. 37 OACI (cf. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2ème éd. 2007, p. 2292 s. n. 380 ss; BORIS RUBIN, op. cit., p. 312 ss n. 4.6.7). Toutefois, lorsque, durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI en liaison avec l'art. 9 al. 3 LACI), l'assuré est partie à un rapport de travail mais qu'il ne perçoit pas de salaire parce qu'il est malade ou victime d'un accident, le salaire déterminant est celui que l'intéressé aurait normalement obtenu (art. 39 OACI en relation avec l'art. 13 al. 2 let. c LACI; cf. consid. 3.1).”

2.6. Nella DTF 133 V 524 già citata (cfr. supra consid. 2.5.), l’Alta Corte ha, pure, stabilito, d’un lato, che, qualora un assicurato non raggiunge il grado d’invalidità che gli permetterebbe di percepire una rendita, la presa in considerazione nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione del grado di invalidità stabilito dall’AI è problematica e può portare a risultati iniqui. Al riguardo la nostra Massima Istanza ha evidenziato che nella procedura AI l’assicurato non ha un interesse degno di protezione a fare valere un grado di invalidità inferiore o addirittura nullo. Inoltre, ha precisato il Tribunale federale, il grado di invalidità viene fissato secondo la situazione di fatto esistente al momento in cui l’ufficio AI emette la decisione. A fronte, quindi, della determinazione, da parte dell’Ufficio AI, di un grado di invalidità che non dà diritto ad una rendita, in ambito di assicurazione contro la disoccupazione occorre accertare preventivamente se la capacità lucrativa dell’assicurato non sia, nel frattempo, migliorata (cfr. consid. 6.1.).

In quel caso di specie, l’assicurato aveva ripetutamente sostenuto che, successivamente alla decisione dell’Ufficio AI, il suo stato di salute era migliorato, che si sentiva totalmente abile al lavoro e motivato. Ciò posto, l’Alta Corte ha ritenuto che si rendevano necessari ulteriori accertamenti ed ha, quindi, rinviato gli atti all’amministrazione (cfr. consid. 6.2.).

In proposito cfr. pure SECO, Audit Letter 2019/1 dell’aprile 2019, pag. 4 e supra consid. 1.3.

2.7. Con sentenza 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013 il TF ha poi stabilito che, poiché il progetto di decisione non costituisce una decisione formale, l’adeguamento del guadagno assicurato va effettuato a partire dal mese seguente l’emanazione della decisione formale dell’UAI (in casu emessa l’11 agosto 2020):

" 3.2 Nel caso di specie, il primo giudice ha ritenuto che l'ordine di restituzione del 17 gennaio 2012, con cui l'amministrazione ha chiesto all'assicurato il rimborso di parte delle indennità di disoccupazione percepite nei mesi di aprile, maggio, giugno, agosto e novembre 2010, non risultava giustificato, dal punto di vista dell'adeguamento del guadagno assicurato, per il mese di aprile già per il fatto che se era vero che, come indicato dalle pertinenti direttive della SECO, andava tenuto conto di una decisione dell'assicurazione invalidità anche se non era ancora cresciuta in giudicato (cfr. Prassi LADI C29), era altrettanto vero che il progetto di decisione non costituiva ancora una decisione formale. Pertanto, l'adeguamento del guadagno assicurato per il mese di aprile 2010, precedente l'emissione della decisione 18 maggio 2010 dell'UAI, appariva prematuro.

3.3 La tesi del giudice cantonale merita di essere condivisa, essendo conforme alla giurisprudenza in materia. In effetti, il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire, perlomeno implicitamente, nel senso esposto nel giudizio impugnato (cfr., tra le altre, sentenza 8C_40/2011 del 4 marzo 2011). L'argomentazione ricorsuale non permette di concludere diversamente. Su questo punto, in quanto infondato, il ricorso va pertanto respinto.

3.4 A titolo abbondanziale giova aggiungere che, a ben vedere, sempre dal punto di vista dell'adeguamento del guadagno assicurato causa l'invalidità, anche la richiesta di restituzione per il mese di maggio 2010 si avvera infondata. Le citate direttive dell'autorità ricorrente prevedono infatti che la cassa corregga il guadagno assicurato all'inizio del mese successivo alla decisione dell'assicurazione per l'invalidità (Prassi LADI C29), che in concreto, come visto, porta la data del 18 maggio 2010. Il Tribunale federale, tuttavia, non può andare oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF). Contrariamente a quanto disposto dal vecchio art. 114 OG, la legge non prevede eccezioni secondo cui il giudice sarebbe abilitato a statuire a pregiudizio dei ricorrenti (Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 2-7 ad art. 107 LTF).”.

Anche con sentenza 8C_86/2016 del 6 luglio 2016, pubblicata in DTF 142 V 380 e in DLA 2016 N. 11 pag. 233, l’Alta Corte ha stabilito che di principio, solo la decisione (non ancora cresciuta in giudicato) dell'assicurazione invalidità o di un'altra assicurazione sociale costituisce la base sufficiente per adattare il guadagno assicurato.

In proposito cfr. pure STF 8C_791/2016 del 27 gennaio 2017, STF 8C_138/2020 del 24 aprile 2020 consid. 2.2.2.

2.8. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che l’assicurato è stato attivo, in qualità di Capo Team __________, alle dipendenze delle __________, dall’autunno 2013 al 30 marzo 2020.

In concreto, al ricorrente – che si è annunciato per il collocamento il 17 marzo 2020 ed ha chiesto l’attribuzione di indennità di disoccupazione a partire dal 1° aprile 2020 (cfr. doc. 1 e 2) – sono state corrisposte indennità di disoccupazione calcolate, per i mesi di aprile e maggio 2020, a partire da un guadagno assicurato di fr. 8'095.-, fissato dalla Cassa sulla base dei conteggi di salario trasmessile (cfr. doc. 6, 7 e 20, pag. 1 e 2).

Nel certificato medico del 29 aprile 2020, trasmesso alla Cassa, il dr. med. __________ ha attestato la piena abilità dell’assicurato a decorrere dal 1° aprile 2020, precisando quanto segue:

" Per il signor RI 1 è indicato un ruolo lavorativo con delle responsabilità limitate e pochi contatti indispensabili. Non è possibile esercitare un impiego con turni notturni.” (cfr. doc. 10)

In data 20 maggio 2020, l’UAI ha allestito un progetto di decisione da cui si evince che dagli accertamenti esperiti è emerso quanto segue:

" (…) Dall’esame di tutta la documentazione acquisita agli atti, risultano medicalmente oggettivate le seguenti incapacità lavorative:

Nell’abituale attività di dirigente del team __________:

100% dal 23.03.0218

In attività adeguate allo stato di salute e rispettose di tutte le limitazioni funzionali:

100% dal 23.03.0218

50% dal 19.04.2019

0% dal 01.04.2020

Sulla base delle risultanze mediche il nostro Ufficio ha in seguito valutato l’incidenza del danno alla salute sulla capacità di guadagno. (…) Alla scadenza dell’anno di attesa (mese di marzo 2019) lei presentava una totale incapacità lavorativa in ogni attività lucrativa, motivo per cui la sua capacità di guadagno era nulla. (…) dal 19.04.2019 la sua capacità lavorativa è del 50% in attività adeguate allo stato di salute. (…) Dal 01.04.2020 la sua capacità lavorativa è totale in attività adeguate allo stato di salute.”.

Confrontando il “reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute” con il “reddito con limitazioni dovute al danno alla salute” (stabilito sulla base di una capacità lavorativa pari al 100%) e tenendo in considerazione la risultante perdita di guadagno, l’UAI, sempre nel progetto del 20 maggio 2020, ha stabilito un grado di invalidità pari al 36% (cfr. doc. 11).

Il 26 maggio 2020, la Cassa ha comunicato all’assicurato che, preso atto del progetto di decisione del 20 maggio 2020 dell’UAI, il suo grado di idoneità al collocamento veniva ridotto nella misura del 36% e che, per tale ragione, dal 1° giugno 2020, anche il suo guadagno assicurato veniva rivisto conseguentemente al ribasso, e meglio in fr. 5'181.- (doc. 12). Ciò è, poi, stato effettivamente il caso, e meglio come risulta dai conteggi agli atti relativi al giugno, luglio, agosto e settembre 2020 (cfr. doc. 20, pag. 3-6).

Con decisione formale dell’11 agosto 2020, l’UAI ha confermato il progetto di data 20 maggio 2020 e stabilito che l’assicurato, a decorrere dal 1° aprile 2020 non ha diritto ad una rendita AI (cfr. doc. 14).

L’UAI, in particolare, ha ritenuto che, a decorrere dal 1° aprile 2020 (compreso), il ricorrente era abile nella misura del 100% unicamente in “attività adeguate allo stato di salute e rispettose di tutte le limitazioni funzionali”, mentre rimaneva inabile “nell’abituale attività di dirigente del team __________”.

Contestualmente, “preso atto delle osservazioni presentate con scritto del 18.06.2020 (…) nonché del certificato medico prodotto (certificato del Dr. med. __________ datato 29.04.2020 allestito per la Cassa disoccupazione)”, il competente Ufficio ha osservato quanto segue:

" A riguardo della valutazione medica il nostro Servizio Medico Regionale ha avuto modo di confermare l’esigibilità lavorativa precedentemente espressa. E’ stato tuttavia precisato che sono controindicati turni notturni e che vi devono essere responsabilità limitate e pochi contatti interpersonali.” (cfr. all. a doc. VII)

Nelle osservazioni di data 17 agosto 2020 inoltrate alla Cassa, il ricorrente (patrocinato dall’avv. RA 1), sollecitando l’emissione di una decisione formale in merito alla diminuzione del guadagno assicurato da parte dell’amministrazione, ha, in particolare, rilevato di essere abile nella misura del 100%, precisando che il “il tasso del 36%” di cui al progetto di decisione “non riguarda l’inabilità lavorativa, ma unicamente la percentuale di perdita di capacità di guadagno e deriva dal confronto tra il precedente salario (…) ed il salario che egli potrebbe conseguire in un’attività ripetitiva confacente alle sue limitazioni” di modo che “(…) egli è collocabile nella misura del 100% e l’ultimo salario percepito è quello che gli era versato presso il suo precedente datore di lavoro, ovvero le __________.” (cfr. doc. 15).

La parte resistente, con decisione del 19 agosto 2020, ha, però, confermato la riduzione del guadagno assicurato a fr. 5'181.- (cfr. doc. 16 e consid. 1.1.).

Analogamente ha proceduto la Cassa con la decisione su opposizione del 14 settembre 2020, avverso la quale l’assicurato ha, come visto (cfr. supra consid. 1.2.), interposto ricorso, allegando - oltre all’Audit Letter 2019/1 emanata dalla SECO nell’aprile 2019 -, un nuovo certificato medico del dr. med. __________ di data 23 settembre 2020, con cui lo specialista ha attestato che RI 1 “(…) sotto il profilo psichiatrico, è abile al lavoro 100% dal 01.04.2020.” (cfr. all. E a doc. I).

2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte, rileva che in concreto l’assicurato ha fatto valere che, rispetto al maggio 2020, il suo stato di salute è migliorato, richiamando, su questo punto, la DTF 133 V 524 e l’Audit Letter 2019/1 emanata dalla SECO nell’aprile 2019, pag. 4-5. Egli, e meglio come osservato dal suo psichiatra curante, dr. med. __________, sarebbe, infatti, abile al lavoro al 100% dal punto di vista psichiatrico. Abilità, questa, che, stando al tenore del certificato medico di data 23 settembre 2020 - ed a differenza di quanto attestato dal medesimo specialista in data 20 aprile 2020 - parrebbe valere per ogni attività e non essere, quindi, più riferibile alle sole attività adeguate allo stato di salute e che, in particolare, non terrebbe più conto delle limitazioni relative ai turni notturni, alla responsabilità ed ai contatti sul posto di lavoro.

Se così fosse, attentamente esaminate le circostanze del caso di specie e tutto ben considerato, si dovrebbe ritenere, che nella presente fattispecie all’assicurato potrebbe essere applicabile l’eccezione al principio generale contemplata dalla giurisprudenza di cui alla DTF 133 V 524 (cfr. supra consid. 2.5. e 2.6.).

2.10. In concreto, la presente vertenza non può, quindi, essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio. La fattispecie deve essere, infatti, ulteriormente indagata dalla Cassa, chiamata, d’un lato, a stabilire se le limitazioni funzionali di cui alla decisione di data 11 agosto 2020 dell’UAI fossero, o meno, da ricondursi unicamente ai disturbi in relazione ai quali si è pronunciato anche il dr. med. __________ e, d’altro lato, a verificare presso quest’ultimo se RI 1, successivamente al 1° aprile 2020, sia tornato ad essere abile nella misura del 100% non solo in attività adeguate al suo stato di salute e rispettose dei limiti funzionali di cui al precedente certificato medico della specialista in questione, bensì in ogni attività, ivi compresa quella abituale.

Secondo questo Tribunale nel caso di specie si giustifica, quindi, l’annullamento della decisione su opposizione del 14 settembre 2020 ed il rinvio degli atti alla Cassa affinché effettui gli accertamenti necessari e suindicati.

La Cassa, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se il guadagno assicurato dell’insorgente deve, o meno, essere ridotto, tenendo altresì in considerazione, su questo punto, la giurisprudenza di cui al consid. 2.7. secondo cui, di principio, solo la decisione (non ancora cresciuta in giudicato), in particolare, dell'assicurazione invalidità costituisce la base sufficiente per adattare il guadagno assicurato.

2.11. Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’800.- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ la decisione su opposizione del 14 settembre 2020 è annullata;

§§ gli atti sono retrocessi alla Cassa CO 1 affinché effettui gli accertamenti indicati al consid. 2.10. ed emetta una nuova decisione.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO 1 verserà alla parte ricorrente CHF 1'800.- a titolo di ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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