Raccomandata
Incarto n. 38.2020.42
rs
Lugano 25 gennaio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 agosto 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 luglio 2020 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 17 luglio 2020 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 16 giugno 2020 (cfr. doc. 17) con la quale ha sospeso RI 1 per 23 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere partecipato al programma d’occupazione temporanea (POT) assegnatogli il 25 febbraio 2020 (cfr. doc. 3) che avrebbe dovuto svolgersi dal 2 marzo al 1° giugno 2020 al 100% presso __________.
Al riguardo l’amministrazione si è così espressa:
" (…)
3.1. Nel caso concreto, l'assicurato ha manifestato un chiaro disinteresse per il programma occupazionale assegnatogli. Prova ne sia il contenuto dello scritto e-mail inviato dall'assicurato al proprio consulente URC in data 28 febbraio 2020:
“(…) Salve, ho ricevuto la sua comunicazione, riguardo al corso occupazionale a partire 2.03.2020 al 1.6.2020.
Ho provato a contattarla più volte telefonicamente, per avvisare che non rientra nei interessi partecipare a tale corso. Vorrei concentrare le mie ricerche di lavoro altrove. (…)”
(…).
3.2. L'assicurato invoca il fatto che, in sostanza, non vi sarebbe stata alcuna assenza in quanto il "lockdown" ha bloccato tutto.
Al riguardo, va rilevato che, in effetti, il 13 marzo 2020 è intervenuta la sospensione del programma a seguito della pandemia: nondimeno, conformemente alle direttive emanate dalla SECO (2020/1 del 10 marzo 2020) agli organizzatori non era preclusa la possibilità di proseguire il programma nel rispetto delle norme d'igiene, a seconda della situazione. Tale prosieguo era di principio possibile a distanza (segnatamente mediante consulenza telefonica), nel caso non fossero attuabili altre modalità.
Nel caso concreto, occorre considerare che l'assicurato è stato assegnato al POT già il 25 febbraio 2020 e che in occasione del colloquio di consulenza del 24 febbraio 2020 l' interessato è stato informato dal proprio consulente in merito al fatto che sarebbe stato inserito in una misura (cfr. protocollo colloquio 24 febbraio 2020 sottoscritto dall'assicurato).
La misura in parola era quindi in atto prima che il Consiglio federale decretasse lo stato di legato alla pandemia di COVID19. L'assenza dell'assicurato al POT era dunque ingiustificata già a partire dal 2 marzo 2020, prima ancora della "sospensione" dei programmi occupazionali. Non soccorre pertanto l'assicurato l'appellarsi alle contingenze correlate alla pandemia. Come esposto in precedenza, la sospensione del POT non precludeva il proseguimento del programma a distanza, circostanza che, comunque, appare irrilevante nella presente fattispecie, ritenuto il comportamento dell'assicurato, il quale ha manifestato un chiaro rifiuto già nelle settimane precedenti il "lockdown". Unitamente alla mancata giustificazione delle assenze, tale comportamento è da ritenersi causale del licenziamento dal programma occupazionale cui era stato assegnato, rispettivamente della revoca di tale assegnazione da parte dell'URC.
Ne discende che la decisione impugnata può essere confermata. Per quanto riguarda l'entità della sanzione, pari a 23 giorni di sospensione dalle indennità di disoccupazione, si rileva che la decisione appare proporzionata alla colpa dell'assicurato, situandosi all'interno della forchetta (21-25 giorni) prevista nei casi di rifiuto di un POT. Infine, si rileva che ai sensi dell'art. 30 cpv. 3 LADI il numero dei giorni di sospensione è computato nel numero massimo di indennità giornaliere. Le decisioni di sospensione secondo l'art. 30 sono peraltro immediatamente esecutive (cfr. Prassi LADI ID E 52). Di conseguenza, il numero di giorni di sospensione risulterà inferiore a 23 giorni, le indennità a favore dell'assicurato essendo (almeno in parte) già state sospese.” (Doc. 20=B pag. 3-4)
1.2. Contro la citata decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha indicato:
" (…) Vorrei avere la possibilità di poter spiegare di persona i fatti e lascio in allegato gli atti.
In quanto sono stato sanzionato due volte in parte per un totale di 34 indennità e non 23 come viene descritto dall’ufficio giuridico di Bellinzona.
Rimango a disposizione per qualsiasi altra informazione.” (Doc. I)
1.3. A seguito del decreto di completazione del 18 agosto 2020 (doc. IV), l’assicurato, il 24 agosto 2020, ha rilevato:
" (…) Il 25.02.2020 ho ricevuto la comunicazione da parte dell'ufficio regionale di collocamento di Lugano di essere stato assegnato a un programma d'occupazione temporanea (__________) dal 02.03.2020 al 01-06.2020.
Il 28.02.2020 ho comunicato per e-mail al consulente che mi è stato assegnato dall'ufficio regionale di collocamento (__________) che tale corso non rientrava nelle mie esigenze, e avrei voluto concentrare le mie ricerche altrove, visto la mia situazione famigliare delicata in cui mi trovo, essendo che mi trovo temporaneo ospite da un amico.
Mi è stato risposto che tale corso è obbligatorio e se non mi fossi presentato ci sarebbero state delle assenze da giustificare e avrebbero preso dei provvedimenti.
ln data 11.03.2020 ho ricevuto la comunicazione da parte del coordinatore del POT (__________) che ero stato licenziato.
Il 01.04.2020 ho ricevuto la comunicazione del conteggio del mese di marzo, giustamente non presentando al corso dove sono stato assegnato mi sono state detratte 11 indennità.
Il 2.6.2020 ho ricevuto la comunicazione da parte della sezione del lavoro-ufficio giuridico di Bellinzona, dove mi veniva data la possibilità di poter presentare le mie osservazioni, ho spiegato la mia situazione delicata e il mio intento di voler trovare al più presto un posto di lavoro fisso per uscirne dalla situazione, da altro canto non c'è stata alcuna comprensione, e in data 16.06.2020 mi viene comunicata una sospensione del diritto all'indennità di 23 giorni.
Ho voluto scrivere alla Sezione del lavoro precisando che in parte sono stato già sanzionato e dopo di che sono stato licenziato spiegando anche che c'è stata anche l'emergenza sanitaria a causa del Covid-19 in cui c'è stato il lockdown. (…)” (Doc. V)
1.4. Nella sua risposta del 4 settembre 2020 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato:
" (…) Il ricorrente non contesta dunque di essere stato assente ingiustificato nel mese di marzo 2020. Di fatto, egli si è praticamente reso irreperibile. Né è conseguito il licenziamento dal POT, rispettivamente la revoca della decisione di assegnazione al medesimo, con trasmissione dell'incarto all'UG.
Premesso quanto precede, si ritiene che, nel momento in cui è stata emessa la decisione di sospensione dell'UG, la Cassa avrebbe dovuto procedere ad un nuovo calcolo, tenendo conto che aveva già trattenuto 11 indennità relative al mese di marzo.
Ne consegue che, su questo punto, e nella misura in cui l'UG non è competente né per il calcolo, né per il versamento delle indennità, il ricorso dev'essere respinto.
2.3. Stante quanto precede, si ritiene comunque opportuno che la Cassa disoccupazione __________, venga interpellata. Qualora ritenesse di procedere al versamento delle 11 indennità in sofferenza, ne conseguirebbe che il ricorso, su questo punto, diverrebbe privo d'oggetto. Rimarrebbe invece pendente la questione della sanzione emessa dall'UG, di 23 giorni, che appare comunque contestata dal ricorrente, a motivo che il "lockdown" avrebbe vanificato il POT.
ln merito a quest'ultima censura, si rileva come l'assicurato sia stato licenziato dal POT a seguito dei richiami notificati dall'organizzatore e dal consulente dell'URC (doc. 4-7), senza che abbia fornito un valido motivo per le ripetute assenze, a parte l'invocare non meglio sostanziati "problemi familiari" ed il fatto di non disporre di un "fermo posta" (cfr. scritto dell'8 giugno 2020 all'UG, doc. 14).
Neppure l'appellarsi al "lockdown" soccorre il ricorrente, posto che il POT in questione non era formalmente sospeso, bensì è proseguito secondo le altre modalità attuabili, fra cui il contatto telefonico.
ln merito alla possibilità di frequentazione di un POT a distanza, si precisa che, previamente all'emissione della decisione su opposizione, lo scrivente UG ha interpellato l'Ufficio delle misure attive (UMA), il quale ha confermato l'autorizzazione, per gli organizzatori dei POT, a proseguire i programmi occupazionali in modalità remota durante il "lockdown" (cfr. scritto email del 16 luglio 2020 dell'UMA all'UG, che qui si produce quale doc. 22). Come rilevabile nel documento in questione, "di fatto i contatti tra organizzatori e partecipanti non si sono mai interrotti: tutti gli organizzatori in modo differente hanno mantenuto i contatti'. Il che equivale a dire che non c'è stata alcuna formale sospensione del POT in questione. E che l'assicurato ha tratto autonomamente tale conclusione.
Indipendentemente da quest'ultimo aspetto, va rilevato che le assenze che hanno condotto al licenziamento dal POT e, di conseguenza, alla sospensione emessa dall'UG, risultano comunque pregresse al "lockdown", l'assicurato essendo risultato assente ingiustificato già a partire dal 2 marzo 2020. (…)” (Doc. VII)
1.5. Pendente causa questo Tribunale ha interpellato la Cassa disoccupazione __________ (in seguito: Cassa) come segue:
" (…) Nella decisione su opposizione del 17 luglio 2020 pag. 4 (qui annessa) è stato precisato:
“ … si rileva che ai sensi dell’art. 30 cpv. 3 LADI il numero dei giorni di sospensione è computato nel numero massimo di indennità giornaliere. Le decisioni di sospensione secondo l’art. 30 sono peraltro immediatamente esecutive (cfr. Prasi LADI ID E 52). Di conseguenza, il numero di giorni di sospensione risulterà inferiore a 23 giorni, le indennità a favore dell’assicurato essendo (almeno in parte) già state sospese.”
L’assicurato, nel ricorso, ha fatto valere di essere stato sanzionato per 34 giorni invece di 23 giorni. In proposito ha rilevato che dal conteggio della Cassa relativo al mese di marzo 2020 emerge che, non presentandosi al POT dal 2 al 16 marzo 2020, gli sono state detratte 11 indennità.
Nella risposta di causa è stato peraltro affermato:
“ … si ritiene che, nel momento in cui è stata emessa la decisione di sospensione dell’UG, la Cassa avrebbe dovuto procedere ad un nuovo calcolo, tenendo conto che aveva già trattenuto 11 indennità relative al mese di marzo.”
Vogliate prendere posizione al riguardo, specificando come intendete procedere nel caso di un’eventuale conferma della sanzione inflitta al ricorrente dalla Sezione del lavoro. (…)” (Doc. IX)
Il 20 novembre 2020 la Cassa ha risposto:
" (…) la Cassa, quando registra i pagamenti delle indennità di disoccupazione in presenza di provvedimenti del mercato del lavoro (corsi, programmi occupazionali, ecc.) deve attenersi a quanto indicato sull'attestato delle presenze da parte dell’organizzatore del provvedimento.
Nel caso dell'assicurato in oggetto, sull'attestato presenze PML di marzo 2020 (che alleghiamo in copia), __________ ha indicato assenza ingiustificata dal 2 al 18 (11 giorni di indennità); di conseguenza la Cassa non ha riconosciuto le indennità per queste giornate.
In un secondo tempo l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha sanzionato l'assicurato a causa della mancata partecipazione al PML; secondo il nostro parere, nella valutazione dei giorni di sospensione, avrebbero dovuto tenere conto del fatto che il Signor RI 1 ha già subito una sorta di penalità di 11 giorni, per non penalizzarlo due volte per lo stesso motivo. Non sappiamo se questa valutazione sia stata fatta.” (Doc. X)
1.6. Il 27 novembre 2020 la parte resistente ha preso posizione, osservando in particolare:
" (…) tale valutazione è stata fatta, tant’è che l’UG ha ritenuto di puntualizzare, nella decisione su opposizione del 17 luglio 2020 (consid. 3.2., pag. 2), intimata in copia alla Cassa, che il numero di giorni di sospensione “risulterà inferiore a 23 giorni, le indennità a favore dell’assicurato essendo (almeno in parte) già state sospese”.
La precitata conclusione s’imponeva dal momento che, come rilevato al consid. 1 della medesima decisione (ultimo paragrafo), l’assicurato ha lamentato, in opposizione, di essere già stato in parte sanzionato per i giorni in cui non si è presentato al POT.
(…) si ritiene che la predetta Cassa, disponendo degli elementi contabili necessari, avrebbe dovuto procedere al versamento degli 11 giorni in sofferenza. Tale esito avrebbe peraltro potuto imporsi già al momento della ricezione della decisione dell'UG del 16 giugno 2020 di modo che tale questione non sarebbe neppure stata oggetto di controversia. Questo, indipendentemente dalla puntualizzazione di cui al consid. 3.2. della successiva decisione su opposizione del 17 luglio 2020 dell'UG.
Si rileva che, in analoghe contingenze, tale deduzione avviene - di regola - da parte delle Casse disoccupazione al momento della ricezione della decisione dell'UG, senza necessità di particolari indicazioni da parte di quest'ultimo. ln altri termini, nella prassi sono le Casse disoccupazione a procedere al conteggio ed al versamento e non il contrario, segnatamente se, come nel caso concreto, la (prima) sospensione emana dalla stessa.
1.7. Il doc. XII è stato inviato per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XIII), il quale è rimasto silente in merito all’accertamento esperito dal TCA presso la Cassa.
in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se l'assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per non avere partecipato al POT presso __________.
In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:
a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e
c. fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.
L'art. 64a LADI precisa che:
" 1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione;
c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione.
2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c’è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c."
Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo l’art. 64a ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STF 8C_471/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 4.2.; STF 8C_384/2018 del 23 agosto 2018; STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).
L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.
Boris Rubin (in: « Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage », Ed. Schulthess Médias Juridique SA, Ginevra/ Zurigo/Basilea, 2014, p 478) ricorda al riguardo che:
" (...) D'après l'art. 64a al. 2 LACI, le caractère convenable d'un PET ne dépend que des conditions fixées à l'art. 16 al. 2 let. c LACI, à savoir la compatibilité de l'activité assignée avec l'âge, la situation personnelle et la santé. L'obligation, pour l'autorité qui assigne la mesure, de prendre en compte les aptitudes et les inclinations des assurés (art. 83 OACI), tombe s'agissant des PET (DTA 1987 p. 34 ; arrêt du 31 août 2012 [8C_577/2011]). Le critère du temps maximal de déplacement de l'art. 16 al. 2 let. f LACI doit à notre sens également être pris en considération. L'adéquation entre la mesure de marché du travail et les critères fixés à l'art. 16 al. 2 let. c LACI s'examine en principe non en relation avec l'organisme qui gère la mesure, mais en rapport avec les activités effectivement exercées par l'assuré au sein de l'organisme en question (DTA 2006 p. 155 consid. 2.4 p. 157). (…)”
2.2. L’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo (cfr. STF 8C_471/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 2.2.)..
Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).
La giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. 8C_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg.; STFA C 301/05 del 9 febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).
Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schulthess, Zurigo 1998, ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg.
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; STFA C 278/01 del 17 marzo 2003 consid. 1.3; STFA C 119/01 del 28 settembre 2001 consid. 3; STFA C 424/00 del 21 maggio 2001 consid. 2).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha rifiutato un’occupazione adeguata.
2.4. In una sentenza pubblicata in DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale ha avuto occasione di chiarire quando un assicurato può non iniziare o interrompere un corso senza incorrere in nessuna sanzione.
Si trattava di un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso di 4 giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del lavoro". L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che dovendosi occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso a tempo pieno.
L'Alta Corte ha innanzitutto stabilito che sussiste un motivo che giustifica il mancato inizio o l’interruzione di un corso – e quindi permette di non sospendere un assicurato ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI – nel caso in cui la frequentazione del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85):
Il TFA ha aggiunto che un corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze personali o lo stato di salute (i motivi di salute devono essere debitamente comprovati mediante certificati medici, cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003; STFA C 80/03 del 17 giugno 2003; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238. Tali certificati devono essere realmente credibili, cfr. STFA C 320/98 del 14 aprile 1999) dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente di seguirlo (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; DLA 1999 N. 9 pag. 42 consid. 2b).
Questa interpretazione è, peraltro, conforme alle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza sociale (DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46)
Nel caso che era chiamata a giudicare la nostra Massima Istanza ha stabilito che, trattandosi di un'assicurata che cercava un impiego limitato al 25%, il corso era inadeguato visto che, da un lato, ella doveva occuparsi di tre figli di cui due in età scolastica mentre il terzo doveva essere allattato varie volte al giorno, dall’altro, doveva frequentare pure un altro corso d'informatica approvato dall'assicurazione contro la disoccupazione, che aveva luogo altrove rispetto al domicilio e che implica lo svolgimento di esercizi a casa. Il corso era, pertanto, inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17 cpv. 3 lett. a LADI (cfr. DLA 1999 N. 9 pag. 47 consid. 3).
L'Alta Corte, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciata su un ricorso inoltrato dall'amministrazione contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi.
La nostra Massima Istanza, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.
Il TF ha accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.
In una sentenza 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha accolto un ricorso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della Sezione del Lavoro che avevano contestato la riduzione della durata della sospensione da 21 a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva rifiutato un programma d'occupazione argomentando:
" (…) Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa come leggera, di una certa gravità e grave è una questione di diritto, per la quale il Tribunale federale fruisce di libero potere di esame. In concreto i giudici di primo grado hanno giustamente considerato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2 LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel fissare la sospensione in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa dell'assicurata era di natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In considerazione della prassi applicata in casi analoghi, tale valutazione merita di essere condivisa. Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 2007 Tribunale federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e 20 giorni decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza validi motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente quattro mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag. 284 consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata, essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (…)"
In una sentenza 8C_128/2016 del 13 aprile 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato una sospensione di 21 giorni inflitta a un assicurato che senza valido motivo non ha iniziato un programma occupazionale della durata di tre mesi.
Con giudizio 8C_909/2015 del 22 aprile 2016 il TF ha poi respinto il ricorso di un assicurato che è stato sospeso per 23 giorni e per 36 giorni, non avendo dato seguito alle istruzioni dell’ufficio regionale di collocamento del 3 novembre 2014 di concorrere per un programma lavorativo Oko-Job, rispettivamente del 26 novembre 2014 di fare domanda per un programma lavorativo ProWiv. L’Alta Corte ha evidenziato che non vi era alcun motivo che rendesse la partecipazione a tali programmi inesigibile e che l’obiezione dell’assicurato secondo cui voleva estendere la sua attività dipendente quale insegnante di musica così da abbreviare la disoccupazione risultava in ogni caso ininfluente.
In una sentenza 38.2015 34 del 7 settembre 2015, il TCA ha confermato la sospensione di 21 giorni inflitta ad un’assicurata che si era rifiutata di svolgere un programma d’occupazione assegnatole quando era da nove mesi in disoccupazione, ritenendo che quest’ultimo fosse adeguato. Al riguardo questo Tribunale ha rilevato:
" (…) se, da una parte, le attività previste nel programma d’occupazione in questione non avrebbero permesso di mettere a frutto tutte le conoscenze professionali di cui dispone la ricorrente, d’altra parte, come risulta dalla presentazione (attività esercitate, formazioni integrate, obiettivi) il programma di occupazione in questione avrebbe permesso all’assicurata di apprendere altre mansioni e di approfondire le conoscenze sul nostro territorio cantonale.
In ogni caso, come visto, la legge e la giurisprudenza federale, non impongono di tenere conto del livello di formazione degli assicurati nel contesto dei programmi d’occupazione (cfr. consid. 2.4).”
Inoltre il TCA ha stabilito sulla base della giurisprudenza federale che il rifiuto di partecipare al programma d’occupazione per il motivo che la partecipazione allo stesso le avrebbe compromesso la riconversione quale istruttrice di Pilates avrebbe semmai potuto comportare per l’assicurata il rifiuto totale o parziale dell’indennità di disoccupazione per carenza di uno dei presupposti fondamentali del diritto, e meglio dell’idoneità al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI), invece di una semplice sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.
2.5. In una sentenza 8C_577/2011 del 31 agosto 2012 il Tribunale federale ha confermato la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per 21 giorni, contrariamente al parere del Tribunale cantonale che l’aveva ridotta a 7 giorni, inflitta dall’amministrazione ad un assicurato, con formazione universitaria in informatica di gestione e con esperienze professionali come informatico, giornalista e traduttore, e che aveva rifiutato un programma d’occupazione presso un'associazione specializzata nel riciclaggio, con la funzione di operaio addetto alla pulizia dei locali.
Secondo l'Alta Corte la volontà del legislatore di non tenere conto della formazione e delle qualifiche professionali nel contesto dei programmi d’occupazione è chiara per cui non è possibile invocare questo argomento per ridurre l’entità della penalità.
In un'altra sentenza 8C_265/2012 del 16 aprile 2013 il Tribunale federale ha confermato la sanzione di 25 giorni inflitta ad un assicurato che aveva rifiutato un programma d'occupazione quale giurista ed ha sottolineato che:
" (…)
4.1 En ce qui concerne les programmes d'emploi temporaire organisés par des institutions à but non lucratif au sens de l'art. 64a al. 1 let. a LACI, l'art. 64a al. 2 LACI renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI; cf. arrêt 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3).
En l'espèce, le programme d'emploi temporaire satisfaisait pleinement aux conditions de l'art. 16 al. 2 let. c LACI, ce que le recourant ne conteste pas, et l'on peut ainsi laisser indécis le point de savoir si le programme d'emploi temporaire correspondait à sa formation et son expérience professionnelles. (…)"
Al riguardo il TCA si limita ad aggiungere che l’ordinamento in materia, regolato da una legge federale (e precisamente l’art. 64a cpv. 2 LADI ), non può essere validamente contestato in quanto tale poiché vincola le autorità giudiziarie (cfr. art. 190 Cost.; STF 9C-294/2011 del 24 febbraio 2012; STF 8C_63/2013 del 2 aprile 2013; STF 8C_1039/2012 del 18 aprile 2013).
Sta semmai al legislatore, se lo riterrà opportuno, modificare la norma in questione (cfr. DTF 137 V 82 consid. 5.3), inserendo ulteriori criteri per determinare l’adeguatezza di un programma d’occupazione (a proposito delle critiche formulate alla concezione attuale cfr. B. Rubin, op.cit., pag. 628-629).
Questa Corte ricorda, inoltre, che inizialmente, e cioè nella LADI del 25 giugno 1982, dovevano essere rispettate tutte le condizioni dell'art. 16 cpv. 1 (oggi: 16 cpv. 2) LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures preventives et de réadaptations de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 518-524).
In una sentenza pubblicata in DLA 1987 pag. 36 seg. l'Alta Corte si era così espressa a proposito del rispetto dell'art. 16 cpv. 1 (oggi: 16 cpv. 2) lett. b LADI:
" Il est jurisprudence constante qu'en période de chômage, le fait qu'un emploi offert ne correspond ni aux qualifications ni aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas ce dernier à le refuser, à titre d'occupation temporaire ou transitoire, sous prétexte qu'il ne s'agit pas d'un travail convenable (Stauffer, op. cit. et le arrêts cités). Il en va de même de la circonstance que l'activité temporaire doit être exercée dans une profession ou un secteur économique différents de ceux où l'assuré avait travaillé avant l'apparition de son chômage (DTA 1977 N° 10 p. 37). N'est dès lors pas déterminante l'allégation du recourant selon laquelle il a une formation de programmeur et est apte davantage à l'exercice d'un travail intellectuel que manuel. A cet égard, on relèvera du reste que le travail qu'il a exercé en dernier lieu n'avait pas un caractère intellectuel marqué, ainsi que cela ressort de la description qui en es faite par son ancien employeur, pas plus d'ailleurs que son emploi précédent de chauffeur-magasinier.
Certes, les principes précités ne doivent-ils pas conduire à faire preuve d'une rigueur excessive dans certains cas d'espèce. Dans ce domaine également, il convient en effet de respecter le principe de proportionnalité qui requiert de la part de l'Etat, entre les moyens et le buts, un rapport pertinent, adéquat, convenable (ATF 111 V 320 consid. 4 et les références). Cependant, dans le cas particulier, on constate que le recourant semble éprouver beaucoup de difficultés è retrouver un emploi, en partie a cause de difficultés linguistiques que l'assurance-chômage a toutefois contribué à atténuer en finançant les cours de langues suivis par l'assuré.
Dans ces conditions, il est compréhensible que l'office communal du travail lui ait assigné un emploi temporaire dans le cadre d'un programme d'occupation de chômeurs, ce qui constitue précisément l'une des mesures prévues par la loi pour combattre le chômage (art. 72 LACI). On relèvera du reste qu'il est dans l'intérêt d'un assuré dont le chômage se prolonge d'occuper un tel emploi temporaire, car cela prolonge d'autant les limites de délai-cadre de la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI) et donc aussi la durée de l'indemnisation (art. 27 LACI)."
La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995, che ha voluto conferire una primaria importanza agli aspetti preventivi e reintegrativi, aveva introdotto un art. 72a cpv. 1 LADI nel quale veniva riconosciuto il diritto dell'assicurato ad ottenere un'occupazione temporanea nell'ambito di un programma d'occupazione, applicando tuttavia il principio della sussidiarietà ("l'assicurato che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 60 capoverso 1 lettera b ha diritto, entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, ad un'occupazione temporanea se non è possibile assegnargli un'occupazione adeguata e non si rivelino opportuni altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro").
Al capoverso 2 dell'art. 72a il legislatore aveva poi ristretto i criteri che tale programma d'occupazione deve essere rispettato per poter essere imposto ad un assicurato ("per l'assegnazione di un'occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 1 valgono per analogia i criteri dell'occupazione adeguata conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera c; se si tratta di occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 2, valgono i criteri di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e, f, g, h"; sul tema cfr.: D. Cattaneo, "I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro nella legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)” in Il Ticino e il diritto. Ed. CFPG, Lugano 1997 pag. 231 seg. 248: "vi è da domandarsi se questo livello di protezione è realmente sufficiente o se non sarebbe stato meglio esigere che l'occupazione temporanea soddisfi tutti i criteri dell'art. 16 cpv. 2 LADI").
La terza revisione della LADI ha rimodellato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro abrogando l'art. 72a ed introducendo l'art. 64a relativo ai provvedimenti d'occupazione (cfr. consid. 2.1).
In quell'occasione sono stati mantenuti all'art. 64a cpv. 2 LADI i criteri dell'art. 72a cpv. 2 LADI. È sparito formalmente dalla legge il riferimento al principio di sussidiarietà (cfr. B. Rubin, op.cit., pag. 628-629 e nota 1955).
In tale contesto è pure utile sottolineare che, come già rilevato dall'Alta Corte nella sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999, in un caso ticinese, J. Chopard ("Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung". Ed. Schultess Polygraphischer Vorlag, Zurigo 1998) sostiene che il vecchio art. 72a cpv. 2 LADI (e di conseguenza anche l'attuale 64a cpv. 2 LADI) è in contrasto con l'art. 21 della Convenzione n. 168 dell'OIL concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 ratificata dal Consiglio federale il 17 ottobre 1990 e entrati in vigore per la Svizzera il 17 ottobre 1991 (al riguardo cfr. D. Cattaneo, op.cit., pag. 193 seg.).
Infine, per quel che concerne il nostro Cantone, la questione dei programmi d'occupazione è stata oggetto di un'interrogazione del 26 aprile 2012 n. 123.12 (Maruska Ortelli). "Cooperativa Clic con sede a Porza" e di un'interrogazione dell'8 maggio 2012 n. 131.12 (Orlando Del Don e cof. per il Gruppo UDC). "La riqualifica e la formazione impartite ai disoccupati. Oneri pubblici per corsi discutibili e "inutili"?" alle quali il Consiglio di Stato ha risposto il 12 settembre 2012 (numero 4939).
Un’altra interrogazione n. 71/18 “Gli Uffici regionali di collocamento sono al passo con il mercato del lavoro?” è stata depositata l’8 maggio 2018 di Tiziano Galeazzi e confirmatari. Il Consiglio di Stato ha risposto il 22 agosto 2018 (numero 3714).
Al riguardo cfr. STCA 38.2018.10 del 18 giugno 2018.
2.6. Nell’evenienza concreta dagli atti dell’incarto emerge che all’assicurato, nato nel 1993, è stato aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni il 3 febbraio 2020.
Il ricorrente, al momento dell’annuncio per il collocamento, ha dichiarato di ricercare un’occupazione a tempo pieno quale elettricista di montaggio (cfr. doc. 17; 2).
Il 25 febbraio 2020 il consulente del personale dell’URC di __________, __________, ha assegnato al ricorrente un Programma d’Occupazione Temporanea (POT) presso __________ dal 2 marzo al 1° giugno 2020.
Nella relativa decisione è stato precisato che “i giorni di assenza ingiustificata dal provvedimento non sono indennizzati. Il mancato inizio o l’interruzione ingiustificata dal provvedimento è sanzionato con una sospensione dal diritto all’indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).” (cfr. doc. 3)
Il 28 febbraio 2020 l’assicurato ha inviato a __________ il seguente messaggio di posta elettronica:
" Salve, ho ricevuto la sua comunicazione riguardo al corso occupazionale a partire 2.03.2020 al 1.6.2020.
Ho provato a contattarla più volte telefonicamente, per avvisare che non rientra nei interessi partecipare a tale corso. Vorrei concentrare le mie ricerche altrove.
Rimango a disposizione per qualsiasi informazione. (…)” (Doc. 4)
Il consulente, nella medesima data, ha risposto:
" ho preso nota della sua e-mail, la misura in questione risulta obbligatoria, non dovesse presentarsi e se le assenze risulteranno ingiustificate, il diritto alle prestazioni verranno messe in discussione dall’ufficio giuridico.” (Doc. 4)
Il 2 marzo 2020 __________, Coordinatore Programmi Occupazionali __________, ha scritto all’insorgente tramite posta elettronica:
" come le ho anticipato venerdì 28.02 per telefono, lei è tenuto a presentarsi al PO presso la __________ e a giustificare ogni sua eventuale assenza; contrariamente, sarò tenuto a segnarle ”assenza ingiustificata”. (Doc. 5)
L’assicurato, il 4 marzo 2020, ha nuovamente inviato un messaggio al proprio consulente, asserendo di aver provato a raggiungerlo telefonicamente da lunedì 2 marzo 2020, lasciando anche messaggi in segreteria per discutere riguardo al corso (cfr. doc. 6).
__________, sempre il 4 marzo 2020, ha comunicato al ricorrente:
" (…) come già da me scritto in data 28.2.2020 e come da e-mail del signor __________ datato 2.3.2020 (senza calcolare le varie telefonate), la misura resta obbligatoria, anche a discuterne di persona, non cambia la situazione, se non si presenta al programma occupazionale e se le assenze risulteranno ingiustificate, il diritto alle prestazioni verranno messe in discussione dall’ufficio giuridico.” (Doc. 6)
L’11 marzo 2020 il Coordinatore del POT ha avvisato l’assicurato che, a causa dell’assenza ingiustificata dal 2 marzo 2020, l’avrebbe licenziato dalla misura nel caso in cui non avesse ricevuto ulteriori giustificativi (cfr. doc. 7).
__________, il 13 marzo 2020, ha poi notificato all’URC l’assenza ingiustificata del ricorrente dal 2 al 13 marzo 2020 (cfr. doc. 8).
Il 17 marzo 2020 __________ ha inoltre informato l’URC che a decorrere dal 16 marzo 2020 l’assicurato sarebbe stato licenziato dal POT per prolungata assenza non giustificata (cfr. doc. 9).
Il 31 marzo 2020, compilando l’Attestato presenze PML, il Coordinatore del POT ha informato che l’insorgente era stato “licenziato dalla misura in data 16.03.2020 in quanto mai presentato al PO e senza alcuna valida giustificazione” (cfr. doc. 10).
L’URC, il 4 maggio 2020, ha emesso la decisione concernente l’interruzione di un Programma d’Occupazione Temporanea (POT) dal 16 marzio 2020 (cfr. doc. 11) e il 29 maggio 2020 ha segnalato il caso alla Sezione del lavoro, specificando che, sentito telefonicamente il 28 febbraio 2020, l’assicurato ha affermato che si trovava a __________ ed aveva riservato la camera d’albergo ancora fino la settimana successiva (cfr. doc. 12).
L’assicurato, al quale la Sezione del lavoro ha dato la possibilità di formulare osservazioni, inviandogli tutta la documentazione a lui inerente (cfr. doc. 13), l’8 giugno 2020 ha asserito:
" (…) Tengo a precisare innanzitutto la mia situazione personale e familiare che sono in serie difficoltà per questo mi ritrovo a stare temporaneamente a casa di un amico.
Purtroppo perdendo il lavoro non posso permettermi un appartamento, per ciò in data 28.02.2020 ho voluto comunicare (tramite e-mail) al signor __________ che il mio intento è potermi stabilizzare al più presto visto le circostanze e poter uscire fuori a questa situazione.
Ho provato a contattare telefonicamente il coordinatore del corso del POT “__________”.
Per spiegare la situazione, comunicare che del corso non sapevo nulla, poiché ho il fermo posta e non ho potuto avere la comunicazione per tempo.
Dall’altra parte non c’è stata alcuna comprensione, ma sono stato quasi minacciato con una voce accanita… Dicendo di presentarmi al corso occupazionale.
Purtroppo non ho la registrazione telefonica. Ma spero che le mie parole vengano prese seriamente in considerazione.
Eventualmente possiamo organizzare un colloquio per parlarne di persona della situazione.
Rimango a vostra disposizione per qualsiasi altra informazione.” (Doc. 14)
Con decisione del 16 giugno 2020 la Sezione del lavoro ha sospeso il ricorrente per 23 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere partecipato al programma d’occupazione temporanea (POT) assegnatogli il 25 febbraio 2020 (cfr. doc. 17; consid. 1.1.).
Nell’opposizione interposta il 1° luglio 2020 l’assicurato ha fatto valere, da un lato, di essere già stato sanzionato per i giorni in cui non si è presentato al POT per un totale di 11 giorni. Dall’altro, di aver già spiegato a suo tempo la sua assenza e di aver contattato più volte gli interessati per sapere come muoversi per non creare alcun problema. Egli ha puntualizzato che in seguito è intervenuto il confinamento a causa del Coronavirus e il POT è stato interrotto. L’insorgente ritiene conseguentemente che la decisione di sospensione sia stata presa sulla base di assenze che non ci sono state, essendo stato chiuso tutto (cfr. doc. 18).
Il 16 luglio 2020 l’Ufficio delle misure attive ha precisato che gli organizzatori dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro erano autorizzati, anche durante la fase di confinamento, a erogare prestazioni in remoto e che di fatto i contatti tra organizzatori e partecipanti non si sono mai interrotti (cfr. doc. 22).
La parte resistente, il 17 luglio 2020, ha emanato la decisione su opposizione con cui ha confermato il precedente provvedimento del 16 giugno 2020 (cfr. doc. 20=B; consid. 1.1.).
2.7. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie constata innanzitutto che l’assicurato non ha iniziato il POT assegnatogli il 25 febbraio 2020 dall’URC di __________. Egli, infatti, dal 2 al 16 marzo 2020, allorché è stato interrotto il POT nei suoi confronti, mai ha presenziato a tale misura (cfr. doc. 11; 10; consid. 2.6.).
L’insorgente, più specificatamente, ha rifiutato tale programma, asserendo, in un messaggio di posta elettronica del 28 febbraio 2020 al proprio consulente, che lo stesso non rientrava nei suoi interessi.
Soltanto in seguito, e meglio l’8 giugno 2020 quando la Sezione del lavoro l’ha reso attento che il suo comportamento era passibile di una sanzione (cfr. doc. 13), il ricorrente ha affermato di essere in serie difficoltà personali e familiari e di trovarsi temporaneamente a casa di un amico (cfr. doc. 14, consid. 2.6.). Egli non ha fornito ulteriori indicazioni al riguardo.
Nell’atto di completazione del ricorso del 24 agosto 2020 il medesimo ha poi asserito che “tale corso non rientrava nelle mie esigenze, e avrei voluto concentrare le mie ricerche altrove, visto la mia situazione famigliare delicata in cui mi trovo, essendo che mi trovo temporaneo ospite da un amico” (cfr. doc. I; consid. 1.2.), senza però, nemmeno in questa circostanza, spiegare per quale motivo la partecipazione al POT in questione non sarebbe stata conforme alla sua pretesa situazione familiare delicata.
A tale proposito giova rilevare che nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).
Il TCA non ignora che dalla “Comunicazione relativa a una sanzione” che l’URC ha inviato alla Sezione del lavoro il 29 maggio 2020 emerge che, sempre il 28 febbraio 2020, telefonicamente l’assicurato ha indicato che si trovava a __________ e aveva riservato la camera d’albergo fino alla settimana successiva (cfr. doc. 12), come pure che il medesimo, nelle osservazioni dell’8 giugno 2020 indirizzate alla Sezione del lavoro, ha puntualizzato di aver provato a contattare l’organizzatore del corso per, tra l’altro, comunicargli che di quest’ultimo non sapeva nulla (cfr. doc. 14).
Questo Tribunale si limita, tuttavia, a evidenziare, da una parte, che gli assicurati, in ossequio a quanto previsto all’art. 21 cpv. 1 OADI, devono rendersi reperibili dai servizi competenti entro un giorno per le misure relative al mercato del lavoro (cfr. STCA 38.2020.29 del 3 agosto 2020 e STF 8C_561/2020 del 1° ottobre 2020 che ha ritenuto inammissibile il ricorso al TF da parte di un assicurato contro la sentenza cantonale appena menzionata; STF C 171/05 del 16 settembre 2005 in cui l’Alta Corte ha considerato l’art. 21 cpv. 1 OADI conforme alla legge; STCA 38.2014.40 del 15 dicembre 2014 consid. 2.8.).
Dall’altra, che comunque in concreto dal messaggio del 28 febbraio 2020 dell’insorgente al consulente del personale si evince che a quel momento aveva ricevuto l’assegnazione del POT datata 25 febbraio 2020 e spedita al suo domicilio di __________ che prevedeva l’inizio del programma per lunedì 2 marzo 2020 (cfr. doc. 3).
Va, altresì, rilevato che, contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente nell’opposizione (cfr. doc. 18), le sue assenze dal 2 al 16 marzo 2020 dal POT non sono state conseguenti al confinamento a causa del coronavirus, in quanto il divieto delle attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione, come pure la chiusura e la limitazione al minimo indispensabile delle altre attività sono stati decretati dalle autorità cantonali e federali a far tempo dal 13 marzo 2020 con validità a partire al più presto dal 15 marzo 2020 (cfr. art. 5 Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus – Ordinanza 2 COVID-19 - del 13 marzo 2020 in vigore dal 16 marzo 2020, RU 2020 773; art. art. 6 Ordinanza 2 COVID-19 modifica del 16 marzo 2020 valida dal 17 marzo 2020, RU 2020 783; Risoluzione n. 1298 emessa dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 14 marzo 2020 valida dal 15 marzo 2020; Risoluzione n. 1570 emanata dal Consiglio di Stato ticinese il 20 marzo 2020; Risoluzione n. 1649 del Consiglio di Stato del 27 marzo 2020).
In ogni caso il 16 luglio 2020 l’Ufficio delle misure attive ha affermato che gli organizzatori dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro erano autorizzati, anche durante la fase di confinamento, a erogare prestazioni in remoto e non hanno mai interrotto i contatti con i partecipanti (cfr. doc. 22; consid. 2.6.).
In simili condizioni, occorre concludere, in primo luogo, che l’insorgente non ha partecipato al POT presso __________, in quanto non corrispondeva ai suoi interessi.
In secondo luogo, il TCA ritiene che il POT assegnato al ricorrente fosse adeguato.
In effetti nel caso di programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI, ma soltanto di quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr. consid. 2.1.; 2.5.; art. 64a cpv. 2 LADI; STF 8C_384/2018 del 23 agosto 2018 consid. 3.2.; STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009; STF 8C-577/2011 del 31 agosto 2012 e STF 8C_265/2012 del 16 aprile 2013).
Nella presente fattispecie, come visto sopra, non risultano concreti impedimenti all’inizio del POT connessi all’età, alla situazione personale o allo stato di salute dell’assicurato.
Questo Tribunale ricorda infine che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2018.10 del 18 giugno 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
Considerata l’adeguatezza del POT assegnato al ricorrente, questi avrebbe dovuto accettarlo senza indugio.
Non avendo proceduto in tale senso, egli deve essere sanzionato sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.2.).
2.8. Per quanto attiene all’indicazione dell’insorgente di restare a disposizione per qualsiasi altra informazione (cfr. doc. I; V), va evidenziato che giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011).
Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato di restare a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti (cfr. doc. I; V).
Il medesimo ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.
Inoltre, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, l’insorgente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018).
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nel caso di specie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione del ricorrente non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
La richiesta di assunzione di prove dell’insorgente deve, dunque, essere respinta.
2.9. Infine l’entità della sanzione (23 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della colpa dell’assicurato (cfr. consid. 2.3.; STFA C 152/04 del 2 dicembre 2004; STFA C 307/02 del 27 gennaio 2004; STCA 38.2018.10 del 18 giugno 2018).
La soluzione adottata dall’amministrazione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
La decisione su opposizione del 17 luglio 2020 deve conseguentemente essere confermata.
2.10. Per quanto attiene all’esecuzione della sospensione, l’assicurato ha contestato il fatto di essere stato sanzionato due volte per complessivi 34 (11 + 23) giorni (cfr. doc. I; V; consid. 1.2.; 1.3.).
In effetti dall’estratto dei pagamenti della Cassa risulta, da un lato, che per il mese di marzo 2020, invece di 22 indennità, al ricorrente ne sono state corrisposte 11 (cfr. doc. 21; 23) in applicazione dell’art. 59b cpv. 1 LADI secondo cui, in particolare, l’assicurazione versa agli assicurati indennità giornaliere per i giorni durante i quali, in virtù di una decisione del servizio competente, partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione (cfr. STCA 38.2020.29 del 3 agosto 2020, già citata sopra, con la quale il TCA ha confermato il mancato versamento di indennità giornaliere nei giorni in cui l’assicurato è stato assente ingiustificato dal POT assegnatogli dal 15 luglio al 14 ottobre 2019. Per il resto egli ha partecipato al provvedimento. Il TF ha ritenuto inammissibile il relativo ricorso con giudizio 8C_561/2020 del 1° ottobre 2020, specificando che “il mancato pagamento delle indennità giornaliere non ha alcun carattere penale e non mette in discussione l'eventuale buona condotta nella società pretesa dal ricorrente”).
Dall’altro, che, a seguito della decisione del 16 giugno 2020 emessa dalla Sezione del lavoro con cui l’insorgente è stato sospeso per 23 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione in virtù dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 1.1.), per il mese di giugno 2020 la Cassa non gli ha versato indennità (cfr. doc. 21).
Tale modo di procedere non si rivela corretto.
Nel caso di un unico motivo di sospensione a un assicurato va applicata una sola sanzione (cfr. a contrario Prassi LADI ID emessa dalla SECO p.to D10 secondo cui “se concorrono motivi di sospensione diversi o analoghi, occorre pronunciare una sospensione del diritto all’indennità per ogni fattispecie. La sospensione persegue uno scopo dissuasivo e di conseguenza deve indurre l’assicurato a modificare il proprio comportamento per evitare nuove sanzioni. Vanno pronunciate più sospensioni, ad esempio, se l’assicurato ha compromesso a più riprese, e anche a diverse settimane di distanza, un impiego presso un potenziale datore di lavoro. È possibile pronunciare eccezionalmente un’unica decisione di sospensione se il ripetuto comportamento scorretto dell’assicurato è l’espressione di un atto di volontà unico e può essere considerato, per la stretta connessione materiale e temporale esistente, un solo e unico comportamento.”).
A differenza di quanto affermato dalla Cassa il 20 novembre 2020 (cfr. doc. X; consid. 1.5.), non spettava peraltro alla Sezione del lavoro irrogare una penalità ridotta in considerazione del mancato versamento delle 11 indennità giornaliere relative ai giorni di assenza ingiustificata (cfr. STF 8C_484/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 2).
La parte resistente, nella decisione su opposizione impugnata, inviata per conoscenza anche alla Cassa, ha d’altronde indicato che il numero di giorni di sospensione sarebbe risultato inferiore a 23 giorni, siccome le indennità a favore dell'assicurato erano (almeno in parte) già state sospese (cfr. doc. 20=B; consid. 1.1.).
Ne discende che gli atti vanno trasmessi alla Cassa affinché corrisponda all’assicurato le 11 indennità di disoccupazione decurtategli in eccesso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Gli atti sono trasmessi alla Cassa __________ di __________ affinché proceda come indicato al consid. 2.10.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti