Incarto n. 38.2019.27

dc/sc

Lugano 5 settembre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 aprile 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 marzo 2019 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 27 marzo 2019 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 23 gennaio 2019 (cfr. doc. 28-29) con la quale ha sospeso RI 1 per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione in quanto l’assicurato non l’ha informata di avere svolto, dall’11 luglio 2018, un’attività lavorativa per la __________ di __________.

L’amministrazione ha in particolare sottolineato quanto segue:

" (…)

  1. La Cassa ha proceduto ad ulteriori accertamenti presso l’Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) al fine di chiarire se fossero stati o meno messi a conoscenza dell’inizio dell’attività lavorativa. L’URC ha comunicato, tramite mail dell’11 marzo 2019, di aver ricevuto l’informazione da parte dell’assicurato (prima telefonicamente e poi di persona durante l’incontro del 26 luglio 2018), ma di non aver mai ricevuto copia del relativo contratto di lavoro.

  2. La Cassa prende atto del fatto che il qui opponente abbia, durante il mese di luglio 2018, notificato all'URC l'inizio dell'attività lavorativa: rileva comunque come il Sig. RI 1 abbia ripetutamente omesso d'indicare l'attività lavorativa sui formulari "Indicazioni della persona assicurata". Oltre a ciò il Sig. RI 1 ha ricevuto per più mensilità sia l'indennità di disoccupazione sia il salario per l'attività lavorativa, motivo per cui avrebbe potuto e dovuto rilevare un'incongruenza. (…)” (Doc. III)

1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede la revoca della sospensione e di ricalcolare il guadagno assicurato prima di chiedere un’eventuale restituzione:

" (…)

1- La cassa cantonale non ha rivelato che il sig. RI 1 avesse svolto un'attività lavorativa non dichiarata, è il sottoscritto che ha dichiarato immediatamente alla consulente dell’ufficio regionale di collocamento di __________ __________ l'attività Lavorativa su chiamata alla __________ di __________.

2- II sottoscritto dichiara tale attività anche all'__________ - di __________ nello specifico alla consulente __________, concernente il programma occupazionale temporaneo, dove via e-mail comunica tempestivamente gli eventuali giorni e orari lavorativi.

3- II sottoscritto non ha abbandonato il vecchio posto di lavoro senza valido motivo, ma è stato licenziato dal vecchio datore di lavoro, in oltre a sempre consegnato in modo tempestivo e completo le ricerche di lavoro effettuate mensilmente.

4- II sottoscritto dichiara di non essersi accorto che durante tale periodo avesse percepito un salario superiore alle sue reali prestazioni perché dalla data 9 giugno 2018 in cui ha presentato alla cassa la domanda di indennità di disoccupazione, la cassa non ha mai erogato alcuna cifra fino ad ottobre 2018, e per tale periodo al sottoscritto allo sportello è sempre stato comunicato che dovevano accertarsi avente diritto a tale indennità. Tale indennità è stata poi sospesa nel mese seguente novembre 2019. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 23 maggio 2019 la Cassa propone di respingere il ricorso, per quanto ricevibile (cfr. doc. V).

1.4. Il 27 maggio 2019 il TCA ha assegnato alle parti 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI. Le parti sono rimaste silenti.

1.5. Il 27 giugno 2019 il Presidente del TCA ha chiesto alla Cassa di precisare:

" (…)

  1. Se avete sanzionato l’assicurato sulla base del solo art. 30 cpv. 1 lett. e LADI oppure anche sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. f LADI (p.f. indicare le precise motivazioni).

  2. Perché avete inflitto all’assicurato una sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione della durata di 31 giorni per colpa grave. (…)” (Doc. VII)

Il 3 luglio 2019 l’avv. __________, Capo dell’Ufficio __________ della Cassa, ha così risposto:

" 1. L’assicurato è stato sanzionato sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, a seguito del ripetuto mancato annuncio dell’attività lavorativa svolta durante il periodo luglio-dicembre 2018, e in base all’art. 30 cpv. 1 lett. f LADI per avere così ottenuto indebitamente indennità di disoccupazione, il cui importo è oggetto di una separata procedura, ancora pendente presso la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa).

  1. La Cassa ha ritenuto di essere confrontata con una colpa grave, tale da giustificare la sospensione di 31 indennità di disoccupazione, alla luce della reiterazione della violazione dell’obbligo di informare che soccombeva al signor RI 1, così come del fatto che egli abbia, con tale comportamento, ottenuto indebitamente delle prestazioni. (…)” (Doc. VIII)

Al riguardo l’assicurato, il 22 luglio 2019, ha formulato le seguenti osservazioni:

" Con la presente contesto la sospensione delle 31 indennità di disoccupazione, il sottoscritto non ha avuto alcuna risposta dalla cassa cantonale per 4 mesi, senza sapere se mi spettava la disoccupazione e per quale importo, poi senza alcuna giusta causa è stata inserita una cifra di guadagno assicurato totalmente irreale, visto che hanno tutte le mie buste paghe e contratti lavorativi, dove facendo i conti è facile osservare che l’importo del guadagno assicurato stimato è quasi un terzo di quello reale.

In tale periodo dove anche dopo sollecitazioni la cassa non dava risposta, ho lavorato tramite un’agenzia su chiamata, dove si poteva fare qualche ora lavorativa, ma senza avere in mano un contratto che mi potesse garantire un posto di lavoro, un salario o una tempistica di assunzione. Io semplicemente ho pensato che andava dichiarato un’attività lavorativa sotto contratto c/o un’azienda e non un accordo su un potenziale lavoro su chiamata.

Detto questo rimango inammissibile che la mia pratica sia ferma da fine ottobre 2018, tra 2 mesi è un anno. Se le persone non hanno voglia di lavorare devono lasciare il posto a persone che hanno voglia di lavorare. Disponibile in qualunque momento per un colloquio. (…)” (Doc. X)

Il 9 agosto 2019 l’amministrazione ha sottolineato che:

" (…) La Cassa ribadisce che la procedura in oggetto concerne unicamente la sospensione inflitta al signor RI 1 per aver violato l’obbligo di informare che gli incombeva ed ottenuto indebitamente prestazioni di disoccupazione.

Si precisa che la pratica riguardante la decisione di restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute è pendente presso la Cassa, la quale sta proseguendo ad accertamenti al fine di determinare il guadagno assicurato (pure contestato) da computare.

I termini impiegati dal signor RI 1 nel suo scritto del 22 luglio 2019 sono fuori luogo ed è bene ricordare che tutta la procedura è stata innescata poiché egli non ha comunicato alla Cassa di conseguire un guadagno intermedio mentre era al beneficio di indennità di disoccupazione. (…)” (Doc. XII)

in diritto

2.1. Per costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_541/2017 del 31 ottobre 2017; STF 8C_573/2015 del 12 febbraio 2016; STF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010; STF 9C_551/2009 del 28 luglio 2009; DTF 131 V 164; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nella presente fattispecie oggetto del ricorso è soltanto la sospensione di 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione.

La questione relativa all’importo da restituire, sulla quale l’amministrazione si è pronunciata con decisione del 18 gennaio 2019 (cfr. doc. 30 e 31) e contro la quale l’assicurato ha presentato una tempestiva opposizione, è ancora pendente davanti alla Cassa (cfr. doc. V punto 5, doc. III/3 e doc. XIII).

2.2. L’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di informare o di annunciare.

Il dovere di informare deve essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio 2001 consid. 2 in fine).

Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DLA 2007 N. 13 pag. 210; DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, pag. 191; DTF 123 V 150 consid. 1b, pag. 151; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, pag. 21).

L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

In una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80, il TFA ha stabilito che la sospensione del diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI, può aggiungersi alla restituzione di prestazioni.

A proposito dell'obbligo di annunciare e informare, in un'altra sentenza C 89/00 del 20 ottobre 2000, consid. 2a, la nostra Massima Istanza ha condiviso l'opinione del TCA che aveva confermato una sospensione di 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, argomentando:

" (…)

2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli, a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come correttamente apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e argomentazioni non possono essere prese in considerazione, essendo esse generiche e non comprovate. È quindi del tutto incontestabile che il ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di disoccupazione.

b) Anche la commisurazione della sanzione non appare criticabile. Basti pensare, come esattamente rilevato dal primo giudice, che il legislatore ha inasprito le sanzioni con la modifica legislativa entrata in vigore all'inizio del 1996, segnatamente che la durata massima della sospensione in caso di colpa lieve è stata aumentata da 10 a 15 giorni. Va inoltre rilevato che il giudice delle assicurazioni sociali non può sostituire a piacimento, senza validi motivi, il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (DTF 123 V 151 consid. 2). (…)."

In una sentenza C 169/05 del 13 aprile 2006, l’Alta Corte ha confermato una sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di 31 giorni comminata a un assicurato che, in violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, aveva omesso di notificare alla propria cassa l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente che durava già da circa due mesi:

" (…)

2.2 Sur la base des pièces versées au dossier, il ressort que P.________ a travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA à raison respectivement de 4, 45,5 et 93 heures durant les mois de janvier, février et mars 2004. Selon les décomptes de la caisse, le recourant a réalisé à cette occasion des gains intermédiaires bruts de 91 fr. 40, 943 fr. 20 et 2'284 fr. Sur les cartes de contrôle qu'il a signées les 4 et 26 février, ainsi que le 18 mars 2004, le recourant a indiqué ne pas avoir exercé d'activité lucrative dépendante ou indépendante durant la période de contrôle indiquée sur la carte. De même, dans le questionnaire intitulé «Indications de la persone assurée» (questionnaire IPA) pour le mois d'avril 2002, qu'il a rempli le 5 avril 2004 dans le but d'obtenir une avance sur l'indemnité de chômage, il a indiqué ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Ce n'est que sur le duplicata du questionnaire IPA du mois d'avril 2004, daté du 26 avril 2004, qu'il a signalé pour la première fois avoir travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA. A la suite d'un téléphone auprès de cette société, la caisse a été informée que le recourant y occupait un emploi depuis la fin du mois de janvier 2004.

2.3 Il ressort de ce qui précède que P.________ a omis de signaler à la caisse durant près de deux mois l'existence de son engagement par la société X.________ SA. Malgré la formulation explicite des questions figurant sur les cartes de contrôle et, à partir du 1er avril 2004, sur les questionnaires IPA, le recourant a nié, dans les formules qu'il a remplis les 4 et 26 février, 18 mars et 5 avril 2004, avoir exercé une quelconque activité lucrative. Il importe peu que certains de ces formulaires aient été remplis dans le but unique d'obtenir une avance. Il n'y a en effet pas lieu de poser des exigences différentes en matière d'obligation de renseigner en fonction du but auquel est destiné le formulaire que l'assuré remplit. Dans tous les cas, les informations données doivent correspondre à la réalité.

Cela étant, le recourant a omis de déclarer immédiatement et spontanément à l'administration l'existence d'une occupation rémunérée et la réalisation d'un gain intermédiaire durant le délai-cadre d'indemnisation. C'est donc à juste titre que les instances précédentes ont qualifié la faute commise par le recourant de grave. Quant à la durée de la suspension (31 jours), elle n'apparaît pas, en l'occurrence, disproportionnée à la faute commise dès lors qu'elle se situe à la limite inférieure prévue en cas de faute grave.” (STFA succitata, consid. 2.1.1ss)

Al riguardo B. Rubin, in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schultess 2014 a pag. 320-321, rileva che:

" (…)

76 Il y a violation de l'obligation de renseigner lorsque l'assuré omet de remplir les rubriques figurant dans les formules destinées à faire valoir le droit aux prestations, les remplit de façon contraire à la vérité, omet de renseigner spontanément sur des événements susceptibles d'avoir une influence sur le droit aux prestations, ou s'abstient de répondre aux questions posées par l'ORP dans le cadre de ses attributions légales. Les indications figurant sur les formules précitées sont des informations essentielles permettant d'indemniser l'assuré (v. les art. 23 et 29 OACI). Pour éviter tout risque de confusion ou d'erreur de la part de la caisse, elles doivent être exactes, indépendamment de renseignements supplémentaires communiqués par l'assuré à l'administration sous une autre forme (communication à la caisse d'une copie d'un contrat de travail sans indiquer de prise d'emploi dans les documents de contrôle: arrêt du 10 novembre 2010 [8C_457/2010]). Les questions auxquelles les assurés doivent répondre peuvent concerner des restrictions en matière d'aptitude au placement (art. 17 al. 1 let. c LACI), d'éventuelles périodes d'incapacité de travail (art. 28 LACI), l'exercice d'une activité rémunérée ou censée l'être (gain intermédiaire ou emploi convenable), la présence en Suisse (DTA 2004 p. 190; arrêt du 15 janvier 2004 [C 261/03]), un éventuel changement d'adresse, etc. Dans la LPGA, l'obligation de renseigner de façon complète et exacte est codifiée aux art. 28 al. 2, 29 al. 2, 31 al. 1 et 43.

77 Selon la jurisprudence, le motif de sanction examiné ici n'implique pas qu'un dommage soit survenu ou que le défaut de renseignement ou les indications erronées aient eu une influence sur la détermination du droit aux prestations (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2 p. 387; 123 V 150 consid. 1b p. 151; arrêt du 11 novembre 2008 [8C_784/2007]). Il suffit que le défaut de renseignement ou les indications erronées soient concrètement susceptibles de causer un dommage à l'assurance (arrêt du 5 juin 2013 [8C_306/2013]). Bien souvent, les renseignements demandés aux assurés servent à déterminer leur droit aux prestations, à calculer l'étendue de celles-ci et à décider des mesures nécessaires à leur réinsertion professionnelle (DTA 2004 p. 190).

78 Même une négligence légère dans l'accomplissement de l'obligation de renseigner peut entraîner une sanction (DTA 2007 p. 210). Une suspension au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI ne peut être évitée que si l'assuré était de parfaite bonne foi. Cette jurisprudence semble ne pas s'accorder avec l'art. 20 let. f de la Convention OIT n° 168, qui présuppose une action ou une omission frauduleuse (v. N 11 ci-dessus), à savoir précisément le type de comportement réprimé par l'art. 30 al. 1 let. f LACI (arrêt du 9 mars 2012 [8C_225/2011]).

79 L'art. 30 al. 1 let. e LACI peut s'appliquer lorsque l'assuré viole les règles relatives à l'annonce d'une incapacité au sens de l'art. 28 LACI. Ce sujet est examiné sous 28 N 9 ss.

80 La faute grave (31 à 60 jours de suspension) peut être retenue notamment en cas de violation répétée et intentionnelle de l'obligation d'annoncer un gain intermédiaire, lorsque le motif de sanction prévu par la let. f de l'art. 30 al. 1 LACI est également réalisé (DTA 2006 p. 69 consid. 3 p. 72). Il est en revanche contraire au principe de proportionnalité de sanctionner pour la durée maximale applicable à la faute grave des manquements moins graves ou isolés (ATF 123 V 150).

Les cas les plus fréquents sont les omissions d'annoncer une incapacité de travail, un gain intermédiaire, qu'il s'agisse d'activités dépendantes ou indépendantes (DTA 2006 p. 69 consid. 2.2 p. 71; arrêts du 19 janvier 2010 [8C_658/2009]; 25 avril 2007 [C 1/07]; 13 avril 2006 [C 169/05]; 24 février 2003 [C 231/02]), même non rémunérées (arrêt du 14 avril 2005 [C 90/02]). Le chômeur qui participe à un stage non rémunéré peut être sanctionné sur la base de l'art. 30 al. 1 let. e LACI sans que l'autorité doive établir si oui ou non l'assuré avait valablement renoncé à un salaire. L'autorité peut se limiter à constater que le stage non annoncé pouvait restreindre la disponibilité du chômeur (arrêt du 11 novembre 2008 [8C_784/2007]). La situation est particulière en ce qui concerne les pré-stages de très courte durée qui, dans certains cas, peuvent être considérés comme étant du travail à titre gratuit n'impliquant exceptionnellement pas d'obligation d'annonce (arrêt du 11 janvier 2012 [8C_726/2011] consid. 3.3; v. 24 N 19).

(…)”

2.3. L’art. 30 cpv. 1 lett. f LADI prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità se ha indebitamente ottenuto o tentato di ottenere l’indennità di disoccupazione.

Al proposito B. Rubin, op. cit., pag. 321-322, precisa quanto segue:

" (…)

81 Le motif de sanction prévu par la let. f de l'art. 30 al. 1 LACI implique, en plus d'une omission de renseigner ou d'un renseignement erroné, une intention, de la part du chômeur, d'obtenir des prestations qui ne lui sont pas dues. L'intention suppose que l'assuré ait délibérément (avec conscience et volonté) caché des éléments ayant une influence sur le droit aux prestations ou l'étendue de celles-ci ou qu'il ait donné des renseignements erronés à ce sujet (DTA 2007 p. 210 consid. 2 p. 211; 1993/1994 p. 17 consid. 3b p. 21; arrêts du 10 novembre 2010 [8C_457/2010] consid. 4; 10 octobre 2002 [C 236/01]). Le comportement visé par l'art. 30 al. 1 let. f LACI est réprimé pénalement (art. 105 al. 1 LACI) et entraîne une restitution des prestations lorsque celles-ci ont été versées à tort. La dénonciation est laissée à l'appréciation de l'autorité (FF 1980 III 593). (...)”

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

2.5. Nella presente fattispecie, l’assicurato è stato sentito il 7 marzo 2019 da due funzionari dalla Cassa disoccupazione. Dal relativo verbale, firmato dall’assicurato, risulta che egli ha confermato di avere sottoscritto in data 13 luglio 2018 un contratto di lavoro con la società __________ in qualità di ausiliario di magazzino, con data d’inizio dell’attività fissato all’11 luglio 2018 (cfr. doc. 22).

Agli atti figura infatti il contratto di lavoro del seguente tenore:

" Abbiamo il piacere di confermarle la sua assunzione presso la __________, in qualità di collaboratore temporaneo.

Di regola si applicano le disposizioni del contratto quadro. Esse sono completate delle condizioni e indicazioni seguenti:

Impresa acquisitrice: __________

Luogo della missione: __________

Inizio della missione: 11/07/2018

Mansione: Ausiliario di magazzino

Durata incarico: per circa tre mesi, in seguito rinnovato

automaticamente a tempo indeterminato se non ci sono interruzioni

Orario di lavoro: a dipendenza della necessità del cliente

al massimo come da orario aziendale

Salario di base: 16.46 CHF

Festività (3.2%) 0.53 CHF

Indennità vacanze (8.33%) 1.42 CHF

Tredicesima (8.33 %) 1.53 CHF

Salario orario totale lordo: 19.94 CHF

Altri eventuali supplementi: 0.00 CHF

Eventuali spese: 0.00 CHF

□ L’impresa acquisitrice non sottostà a un CCL di obbligatorietà genarle.

□ L’impresa acquisitrice sottostà a un CCL di obbligatorietà generale.

Vengono detratti: per la formazione continua 0.30% del salario

per le spese d’esecuzione 0.00% del salario

per il pensionamento anticipato 1.5% del salario

□ È applicato il CCL per il settore del prestito di personale.

Il contratto quadro che avete ricevuto in data ______ entra in vigore solo al momento della firma del presente contratto di missione, di cui fa parte integrante.” (doc. 59-60)

Malgrado avesse esercitato un’attività lucrativa, nei formulari “Indicazione della persona assicurata” per i mesi di luglio (cfr. doc. 107), agosto (cfr. doc. 105), settembre (cfr. doc. 97) e ottobre (cfr. doc. 90) RI 1 ha tuttavia risposto “NO” alla prima domanda: “Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?”.

In simili condizioni, avendo l’assicurato violato il suo obbligo di informare, a ragione la Cassa l’ha sanzionato sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI. D’altra parte, a seguito di queste indicazioni, egli ha ottenuto indebitamente delle indennità di disoccupazione. Anche il presupposto dell’art. 30 cpv. 1 lett. f è dunque realizzato (cfr. consid. 1.5.).

Come indicato al considerando 2.5., la durata della sospensione è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e soggiace, in altre parole, al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150; vedi pure, "Tabella delle sospensioni per le Casse di disoccupazione e i servizi cantonali e gli URC”, pubblicata in Prassi LADI ID, la quale nel caso dell'art. 30 cpv. 1 lett. e non stabilisce il numero dei giorni di sospensione ma si limita a rinviare alla gravità della colpa da valutare “secondo i casi”; cfr. D79 n. 4).

Nella sentenza pubblicata in DTF 123 V 150, l’Alta Corte ha confermato una sospensione di 45 giorni nel caso di un assicurato che aveva fatto dichiarazioni inveritiere circa le sue ricerche personali di lavoro.

In un’altra sentenza C 169/05 del 13 aprile 2006, il TFA ha confermato una sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di 31 giorni comminata a un assicurato che, in violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, aveva omesso di notificare alla propria cassa l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente che in realtà perdurava già da circa due mesi.

In una sentenza C 288/06 del 27 marzo 2007, pubblicata in DLA 2007 N. 13 pag. 210, il TF ha ritenuto incensurabile una sanzione di 15 giorni inflitta a un assicurato per non avere dichiarato alla Cassa un guadagno intermedio conseguito solo nel mese di marzo 2006.

Alla luce di questa giurisprudenza e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (in particolare del fatto che il mancato annuncio è avvenuto durante più mesi e che l’assicurato ha pure indebitamente ottenuto delle indennità di disoccupazione; cfr. la risposta della Cassa al consid. 1.5), il TCA ritiene che la sospensione di 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta all'assicurato sfugga ad ogni critica (cfr. pure STCA 38.2010.4 del 10 gennaio 2011; B. Rubin “Assurance-chômage et service public de l’emploi”, Ed. Schultess 2019 pag. 120 n. 578).

In tale contesto va peraltro ricordato, che, per costante giurisprudenza federale, da una parte, l’assicurato che dissimula un guadagno intermedio per diversi mesi può essere sanzionato cumulativamente sulla base dei motivi indicati alle lett. e e f dell’art. 30 cpv. 1 LADI (cfr. STF 8C_658/2009 del 19 gennaio 2010, consid. 4.4.1 e 4.4.2; STF 8C_784/2007 dell’11 novembre 2008, consid. 6.3 e STF C 158/05 dell’11 luglio 2005, consid. 2 pubblicata in DLA 2006 pag. 69 seg.) e, d’altra parte, che è irrilevante che un assicurato abbia informato il proprio consulente del personale URC in merito a un guadagno intermedio se non l’ha menzionato nel modulo “Indicazioni della persona assicurata” (cfr. STF C 288/06 del 27 marzo 2007, consid. 3.2 in DLA 2007 pag. 210 seg.; DTF 8C_658/2009 del 19 gennaio 2010, consid. 4.3)

La decisione su opposizione del 27 marzo 2019 deve, pertanto, essere confermata (cfr., su un altro tema, STF 8C_144/2019 del 6 agosto 2019).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2019.27
Entscheidungsdatum
05.09.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026