Raccomandata

Incarto n. 38.2018.49

DC/sc

Lugano 25 ottobre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 agosto 2018 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 10 agosto 2018 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 10 agosto 2018 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 21 giugno 2018 (cfr. doc. 36-37) ed ha negato a RI 1 il diritto alle indennità per insolvenza, argomentando:

" (…)

  1. Nell'evenienza concreta emerge che l'opponente è stato impiegato presso la società __________ di __________ dal 19 luglio 2016 al 31 dicembre 2017 in qualità di consulente; rivendica così indennità per insolvenza pari a CHF 55'500.00 per il lavoro prestato e mai retribuito dal 01 settembre 2017 al 31 dicembre 2017.

Nell'opposizione del 22 giugno 2018 il Sig. RI 1 afferma come sia dato il diritto ad indennità d'insolvenza in quanto ha svolto l'attività lavorativa in qualità di dipendente. Afferma inoltre "... Alla mia richiesta di affiliazione quale indipendente, avendo i mandati in divenire, ho inviato provvisoriamente "solo" il mandato relativo al lavoro per la __________; all'epoca mi è stato chiaramente detto che se avessi lavorato per un solo mandato, per iscritto come indipendente, voi mi avreste considerato come dipendente della società caricando alla società stessa i miei contributi. Oggi che, mio malgrado, successa la medesima cosa, mi scrivete che sono indipendente e non posso usufruire dell'indennità".

  1. La Cassa ha proceduto ad una serie di accertamenti contattando l'Ufficio dei contributi dell'Istituto delle assicurazioni sociali a Bellinzona il quale conferma come il Sig. RI 1 sia regolarmente affiliato quale indipendente.

Il Sig. RI 1 ha preso posizione tramite scritto del 02 agosto 2018, ribadendo come abbia ricevuto un'informazione errata dall'Ufficio dei contributi.

La Cassa ribadisce come, nel presente caso, il diritto debba essere negato in virtù dell'art. 51 cpv. 1 lett. a LADI. Infatti l'attività lavorativa svolta dal Sig. RI 1 non è da considerarsi dipendente, ma bensì indipendente.

Si prende pure atto che il Sig. RI 1 ha ricevuto le decisioni provvisorie di fissazione dei contributi quale indipendente per gli anni 2016 e 2017, senza per altro contestarle. (…)” (Doc. A)

1.2. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di poter beneficiare dell’indennità per insolvenza in quanto negli ultimi mesi egli ha svolto un’attività esclusiva per la __________ e rileva:

" Il mio rapporto professionale con la spettabile __________ era basato su un mandato esterno; questa situazione non è mai stata contestata se non nell'evolvere del mio lavoro presso la società sportive; infatti faccio riferimento agli ultimi 6-7 mesi del 2017, durante i quali, mio malgrado, ho dovuto lavorare al 100% per la __________; fa specie che questa cosa non venga e non sia stata considerata in nessuno dei livelli di richiesta o di ricorso. L'ufficio AVS ha promosso il fallimento della società e, come già indicato nelle precedenti corrispondenze, proprio i loro responsabili sanno benissimo che vista la gravità della situazione il mio impegno era tutt'altro che parziale.

Inoltre ho comunicato più volte della consulenza ricevuta al momento della richiesta della mia indipendenza: in esame della mia situazione, mi si dice che, anche in qualità di indipendente, dovessi lavorare solo per un mandato, l'ufficio AVS avrebbe considerato la mia posizione come dipendente. Ora che, mio malgrado è successo veramente? No, lei è indipendente! Fatemi capire: quando la posizione a debito può essere gestita a piacere, mentre quando a credito, non se ne discute? lo ho segnalato anche i consulenti che sono stati protagonisti di questa situazione ma nella decisione oltre ad un "abbiamo effettuato accertamenti...", chiaramente, non risulta nulla di più.

Nelle motivazioni si scrive che io ho affermato di aver lavorato come dipendente; nulla di più falso; forse a volte sono prolisso anche con le parole ma credo di scrivere in un italiano comprensibile; non ho scritto di aver lavorato come dipendente ma che la situazione della società, pur avendo un mandato esterno, non mi ha consentito se non di occuparmi della __________ al 100% trascurando tutto il resto del mio lavoro. La mia è una comparazione della situazione. Per questo motivo e per quando indicato sopra, ritengo che, seppur indipendente, il mio caso possa far parte dell'eccezione che parifica il tempo utilizzato come un'occupazione dipendente al 100%. Situazione peraltro confermata dalla consulenza dei funzionari all'epoca della mia richiesta di indipendenza.

Nella decisione si scrive: il Sig. RI 1 ha preso posizione ….. ribadendo come abbia ricevuto un'informazione errata dall'Ufficio dei contributi. Assolutamente NO! Io ho scritto di aver ricevuto quel tipo di consulenza e non ho mai affermato fosse errata! Anzi, sinceramente, a me sembra una cosa logica che se un indipendente si ritrova, per forza maggiore, a lavorare per un solo mandato per più tempo, venga poi, per quel periodo, parificato ad un dipendente.

Si fa riferimento inoltre alle decisioni provvisorie da me non contestate per la fissazione dei contributi; ho già motivato questa situazione: COME FACCIO A CONTESTARE UNA SITUAZIONE CHE ACCADE NEL II SEMESTRE DEL 2017 QUANDO LA RICHIESTA E' DEL FEBBRAIO 2017?????????????

La decisione ricevuta, riporta semplicemente la normativa che regola l'insolvenza senza andare ad esame di quanto scritto nella mia diversa corrispondenza. Il mio statuto degli ultimi 6-7 mesi del 2017

chiaramente da dipendente; per etica e professionalità mi sono ritrovato in una situazione anomala che ritengo debba essere trattata in modo "eccezionale" perché riporta il caso che peraltro gli stessi funzionari citavano all'inizio della mia attività indipendente.” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 5 ottobre 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…) La Cassa, al contrario, ritiene che il ricorrente non abbia apportato alcuna prova atta a comprovare che negli ultimi mesi la sua attività lavorativa fornita per la __________ sia mutata e quindi da considerarsi quale attività dipendente.

Al contrario vi sono più criteri concordanti atti a ritenere il ricorrente quale indipendente.

Il signor RI 1 è affiliato presso la Cassa di compensazione AVS quale indipendente dal 1. settembre 2016. Contestualmente si rileva inoltre come il signor RI 1 non abbia mai contestato né le richieste di acconto trimestrali quale persona indipendente né abbia mai richiesto un aggiornamento della sua posizione contributiva.

La Cassa constata pure come l'accordo di collaborazione sottoscritto in data 16 luglio 2016 tra il qui ricorrente e la società __________

  • già in possesso della Cassa di compensazione AVS, Ufficio contributi - non abbia subito in seguito alcuna modifica.

In data 29 dicembre 2017, il ricorrente ha inviato alla __________ una fattura di CHF 55'500.00 per onorari relativi alle consulenze prestate nei mesi da settembre a dicembre 2017. Fattura emanata dalla __________ di RI 1 con sede a __________, presso il proprio domicilio. Anche questo fatto denota un'indipendenza organizzativa-lavorativa del ricorrente.

Ammesso e non concesso che il signor RI 1 abbia prestato la propria attività lavorativa unicamente per la __________ ciò non significa che ne diventato pure un suo dipendente.

Infatti, il signor RI 1 risulta pure essere socio e gerente della società a garanzia limitata __________, anche questa società con sede presso il suo domicilio. Mentre in data 17 novembre 2016 ha sottoscritto un accordo commerciale con la ditta __________, secondo il quale "i contributi e gli oneri sono a carico del Sig. RI 1 quale ditta individuale indipendente".

Orbene, alla luce degli elementi sopra menzionati, la Cassa ritiene come il signor RI 1 abbia continuato a svolgere la propria attività lavorativa quale indipendente, motivo per cui non ha diritto alle indennità di insolvenza. (…)” (Doc. III)

1.4. L’11 settembre 2018 l’assicurato ha inviato al TCA uno scritto nel quale ha rilevato:

" … rinvio in allegato il seguente documento, e meglio:

  • Dichiarazione del Presidente ed Amministratore Unico della __________.

Da tale documento si conferma il mio ruolo ed il lavoro svolto negli ultimi mesi del 2017. Mi permetto di aggiungere, ancora una volta, il fatto che il fallimento della __________ è stato decretato per una procedura promossa dall'ufficio Avs e con la quale io stesso ho "trattato" e partecipato a tutte le udienze e riunioni del caso; in un paio di occasioni, oltre alle udienze, mail e lettere abbiamo avuto riunioni che hanno portato il tutto a 5-6 ore; come potevo farlo a tempo parziale?

Ribadisco che non ho mai contestato gli acconti da indipendente perché, nel momento della loro notifica, febbraio 2017, la situazione era ancora "regolare" e seguivo diversi mandati. Come faccio a contestare una situazione che accade 5 mesi dopo?

Una persona che lavora, suo malgrado, per un mandato solo, viene considerato come statuto da dipendente ed i contributi vengono ripresi a carico dell'unico mandato!!!!!! Come da consulenza ricevuta a fine 2016!!!!!!!

Per quanto concerne l'indirizzo presso il mio domicilio, informo che nel periodo citato "salivo" tutti i giorni a __________ ed avevo in uso l'ufficio della società in via __________ presso lo __________ (anche questo conferma il mio lavoro al 100%).

Che io sia socio-gerente di una società non indica e non significa nulla rispetto alla situazione che si sta verificando; la società in questione è senza attività e non percepisco alcun tipo di reddito. Avevo altri mandati di lavoro ma, come ho già indicato 10 volte all'ufficio competente, la situazione nella quale mi trovavo ha portato a trascurare ed anche perdere alcuni mandati oltre che a provocare una grave posizione economica personale.

Mi permetto infine di inoltrare in copia quanto trovato direttamente sul sito ias:

Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendano parte alle decisioni del datore di lavoro nè i loro coniugi che lavorano nell'azienda. Se la PMI è una persona giuridica (SA o Sagl), i membri del Consiglio di amministrazione della SA, rispettivamente i soci dirigenti o terzi della Sagl, che in base al diritto delle assicurazioni sociali sono tutti salariati, non hanno quindi diritto all'indennità per insolvenza.

Oltre a questo, riporto che comunque la mia situazione "anomala" rientra nella casistica di legge per l'insolvenza. D'altra parte lo stesso ufficio affiliazioni rende attenti al fatto che, nel caso si abbia un solo mandato, la classificazione da indipendente viene a cadere.” (Doc. V)

La dichiarazione di __________ dell’11 settembre 2018 ha il seguente tenore:

" Con la presente dichiarazione, il sottoscritto, Presidente ed amministratore unico della spettabile __________, confermo il lavoro svolto dal Sig. RI 1 presso la stessa società.

Il Sig. RI 1 ha sottoscritto un contratto di consulenza esterno nel 2016: la situazione in divenire delle difficoltà della società __________ ha portato, suo e nostro malgrado, ad un impegno, soprattutto negli terni 7-8 mesi del 2017 praticamente al 100%.

La sua consulenza è stata a 360 gradi occupandosi, sia delle diverse trattative per il salvataggio della società (spesso e volentieri con viaggi in [tafia) sia della gestione generale della società, il tutto senza considerazione di week-end o festività.

Come __________ vi era la volontà di salvare la situazione e con le trattative seguite vi era come primo riscontro il pagamento del lavoro svolto dal Sig. RI 1. li tutto e come tutti sanno non è andato nei migliori dei modi, portando al fallimento della società.

Da parte mia non posso che ringraziare il Sig. RI 1 per il lavoro svolto, per la partecipazione e la professionalità nel sostenere il mio operato.” (Doc. V/1)

Il 21 settembre 2018 la Cassa ha comunicato di non avere osservazioni in merito e di confermarsi nel contenuto della risposta di causa (cfr. doc. VII).

in diritto

2.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è chiamato a stabilire se RI 1 ha diritto oppure no ad indennità per insolvenza in relazione all’attività svolta per la __________.

L’art. 51 LADI prevede che

" 1I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza se:

a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.

2Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda.”

A proposito di questa disposizione legale B. Rubin in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, pag. 423 n. 4 e pag. 424 n. 9 sottolinea che:

" 4 Assujettissement aux cotisations. – L'indemnité en cas d'insolvabilité est réservée aux travailleurs assujettis au paiement des cotisations à l'assurance-chômage. Il s'agit des personnes tenues de cotiser sur le revenu d'une activité dépendante au sens des art. 2 al. 1 let. a LACI et 5 LAVS. Ce qui est déterminant, c'est le fait que les créances salariales couvertes par l'assurance-insolvabilité correspondent à une période où les travailleurs ont été tenus de payer des cotisations à l'assurance-chômage au sens de l'art. 2 al. 1 let. a LACI.

Peu importe donc le statut des personnes au moment de la demande d'indemnité.

Une période minimale de cotisation n'est pas requise (FF 1980 III 612), pas plus qu'un domicile en Suisse (ATF 132 V 82 consid. 5.5 p. 91) ou une autorisation de travailler en bonne et due forme (DTA 1992 p. 94 consid. 3 p. 97). Les frontaliers ont droit à l'indemnité (ATF 112 V 143 ; FF 1980 III 613) ; les saisonniers également.

(…).

9 Existence d'un contrat de travail. – La loi subordonne le droit à. l'indemnité en cas d'insolvabilité à l'existence d'un contrat de travail pour la période concernée par les créances salariales (DTA 2008 p. 88 consid. 3° p. 91).”

In precedenza questo autore aveva sottolineato che :

" (…)

1 L'indemnité en cas d'insolvabilité est une prestation atypique de l'assurance-chômage car elle n'est pas versée en cas de chômage, mais en cas d'insolvabilité de l'employeur. C'est le seul instrument de la législation qui protège efficacement et rapidement le travailleur qui a des créances salariales envers son employeur.

2 En principe, le travailleur fournit sa prestation avant de toucher sa rémunération (art. 323 al. 1 CO). Ses moyens matériels d'existence sont donc particulièrement exposés en cas d'insolvabilité de l'employeur. Le droit du contrat de travail et celui de l'exécution forcée lui offrent toutefois une certaine protection.

3 Les employés qui ne perçoivent plus leur salaire en raison des difficultés économiques de leur employeur peuvent lui demander de fournir des sûretés pour garantir leurs prétentions contractuelles à. venir. Si l'employeur ne s'exécute pas, les employés en question ont le droit de résilier immédiatement leur contrat de travail (art. 337a CO). En cas de retards persistants dans le paiement du salaire et après mise en demeure, ils peuvent également résilier leur contrat avec effet immédiat au sens de l'art. 337 CO (DTA 2009 p. 34). Dans la plupart des cas, les employés ne se rendent compte de l'insolvabilité de leur employeur qu'à partir du moment où ils ne reçoivent plus régulièrement leur salaire. Souvent, les démarches en vue d résilier leur contrat n'empêchent pas que subsistent des créances salariales. (…)”

Nella sentenza S.07.69 del 2 ottobre 2007 pubblicata in DLA 2008 pag. 88 seg., il Tribunale amministrativo del Canton Grigioni ha stabilito che i lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata, o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza se il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali (art. 51 cpv. 1 lett. a LADI). Il diritto alle prestazioni presuppone in particolare che il lavoratore e il datore di lavoro siano legati da un contratto di lavoro. Nella fattispecie non sussiste una relazione di questo tipo. Il fatto (incontestato) che tutti i ricorrenti abbiano concluso parallelamente un contratto di lavoro con quattro ditte diverse in quattro Cantoni per lo stesso lasso di tempo, contratti che prevedevano tutti la stessa data di entrata in funzione, 42 ore settimanali, mansioni identiche, nonché identica remunerazione e stesse modalità di pagamento del salario, prova che si tratta di contratti fittizi.”.

Infine, in una sentenza 8C_867/2017 del 20 settembre 2018 il Tribunale federale ha ricordato che:

" (…)

3.1. Beitragspflichtige Arbeitnehmer von Arbeitgebern, die in der Schweiz der Zwangsvollstreckung unterliegen oder in der Schweiz Arbeitnehmer beschäftigen, haben nach Art. 51 Abs. 1 lit. a AVIG Anspruch auf Insolvenzentschädigung, wenn gegen ihren Arbeitgeber der Konkurs eröffnet wird und ihnen in diesem Zeitpunkt Lohnforderungen zustehen.

Die Insolvenzentschädigung ist eine Lohnausfallversicherung bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers. Sie bezweckt für eine beschränkte Zeit den Schutz der Lohnguthaben sowie die Sicherung des Lebensunterhaltes des Arbeitnehmers und damit die Vermeidung sozialer Härten (vgl. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3. Aufl., Basel 2016, Rz. 585 S. 2441 mit weiteren Hinweisen). (…)“ (pag. 2)

Nel caso concreto ha poi concluso quanto segue:

" (…)

4.2. Ob alleine gestützt auf die Angaben einer versicherten Person ein Lohnanspruch glaubhaft gemacht werden kann, erscheint mit Blick auf die Rechtsprechung (vgl. Urteil 8C_558/2007 vom 25. April 2008 E. 4.2) als zweifelhaft, braucht indessen nicht abschliessend geprüft zu werden. Die vom kantonalen Gericht geprüfte Frage nach dem Glaubhaftmachen des Lohnanspruchs stellt sich erst dann, wenn mit dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt ist, dass die Insolvenzentschädigung beanspruchende Person in einem Arbeitsverhältnis (mit Beschäftigung in der Schweiz) zum insolventen Arbeitgeber stand (vgl. E. 3.3 hievor). Zu dieser entscheiderheblichen Frage hat sich die Vorinstanz bis anhin noch nicht geäussert. Entsprechend ist die Beschwerde der Arbeitslosenkasse in dem Sinne teilweise gutzuheissen, als die Sache unter Aufhebung des kantonalen Gerichtsentscheides an die Vorinstanz zurückzuweisen ist, damit diese - gegebenenfalls nach weiteren Abklärungen zum Sachverhalt (etwa unter Einvernahme derjenigen Person, welche nach seinen Angaben den Beschwerdegegner für die zwischenzeitlich in Konkurs gefallene Firma angestellt hat, unter Strafandrohung als Zeuge) - einen neuen Entscheid fälle. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen. (…)” (pag. 3)

2.2. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell’assicurato che RI 1 il 22 dicembre 2016 è stato affiliato quale indipendente della Cassa __________ del 1° settembre 2016, con pagamento trimestrale dei contributi e con l’osservazione che si tratta di “attività svolta a titolo principale (consulenza amministrativa e sportiva)” (cfr. doc. 15).

L’Accordo di collaborazione del 16 luglio 2016 tra la __________, __________ e RI 1 ha il seguente tenore:

" (…)

Le parti si accordano per quanto segue:

  1. Viene concesso al Sig. RI 1 la rappresentanza generale nel management aziendale e amministrazione della società __________; questa procura prende effetto dalla sottoscrizione del presente contratto e comprende in particolare i rapporti seguenti: gestione debitori, creditori, gestione servizi __________ (eccetto servizi assegnati all'associazione __________), gestione sponsor, gestione marketing, gestione eventi __________ o eventi inerenti alla società __________. A richiesta diretta del Sig. __________, il Sig. RI 1 potrà occuparsi anche dei rapporti personali e contrattuali inerenti la gestione __________.

  2. La presente procura di rappresentanza non prevede cariche effettive all'interno della società così come non prevede alcun diritto di firma a favore del Sig. RI 1.

  3. Il Sig. RI 1 sarà il riferimento di contatto tra la società __________ e l'. In particolare viene concesso al Sig. RI 1 la possibilità di gestire e dare le modalità più corrette alfine di avere una collaborazione costruttiva tra __________ e l'.

  4. Al Sig. RI 1 viene data facoltà di utilizzo di tutte le strutture a disposizione del __________ cosi come l'utilizzo dei dati ed archivio dati della società __________.

  5. ll lavoro svolto dal Sig. RI 1 avrà quale unico riferimento il Sig. __________ che, esclusivamente avrà diritto di veto ai progetti presentati dal Sig. RI 1.

  6. Viene data facoltà al Sig. RI 1, in collaborazione con terzi, di ricercare sostegni economici o partecipazioni economiche a favore del __________.

  7. Al Sig. RI 1 viene corrisposta una percentuale di remunerazione pari al 25% dei proventi lordi, di ogni genere, portati a favore direttamente alla __________. Il pagamento a favore del Sig. RI 1 viene riconosciuto con effetto immediato e dietro fattura al momento dell'incasso effettivo da parte del __________. I contributi sono a carico del Sig. RI 1.

  8. Nella gestione del suo lavoro, il Sig. RI 1 è autorizzato a comporre team professionali per raggiungere gli scopi da cui sopra; il Sig. RI 1 sarà responsabile della remunerazione del personale da lui scelto per l’organizzazione di eventi o altro inerente alla __________; II team che verrà scelto dal Sig. RI 1 sarà remunerato all'interno della stessa, percentuale del 25% e quindi senza oneri per la __________.

  9. A favore del Sig. RI 1 viene riconosciuto il sostenimento da patte del __________ delle spese effettive del suo mezzo di traporto e telefoniche corrisposte con un 10% del suo reddito provigionale; il veicolo invece verrà messo a disposizione dalla __________ solo ed esclusivamente se scaturito da una collaborazione di sponsor. Il riconoscimento di ulteriori spese di rappresentanza va concordato in ambito di singoli particolari situazioni (es. viaggi fuori Cantone) tra il Sig. __________ e RI 1.

  10. Al Sig. RI 1 verranno consegnati dei biglietti da visita per la rappresentanza del __________.

  11. II Sig. RI 1 si mette a disposizione per eventuali ulteriori incarichi amministrativi (contabilità e gestione stipendi) che esulano dall'elenco iniziale di questo contratto previo accordo diretto con il Sig. __________.

  12. II presente contratto ha durata indeterminata con prima scadenza concordata per il 31.12.2018.

  13. È data facoltà di disdetta raccomandata dalle parti, in qualsiasi momento, con 6 mesi di preavviso dopo la prima scadenza del 31.122018. ln caso di disdetta non sono previste liquidazioni di sorta da entrambe le parti.

  14. Foro giuridico: __________.” (Doc. 22-23)

Il 30 luglio 2018 __________ della Cassa __________ ha fornito a __________ della Cassa CO 1 le seguenti indicazioni:

" In base alla tua richiesta del 27 luglio 2018, ti informo

a) Il sig. RI 1 è stato regolarmente affiliato quale indipendente a decorrere dal 1.09.2016 senza alcuna restrizione o vincolo particolare impartito dalla nostra Cassa. L'assicurato, oltre ad averci fornito altri accordi/mandati conclusi con altre società, ci ha fornito anche l'accordo di collaborazione sottoscritto con la __________ (sottoscritto dal sig. __________) per attività di rappresentanza generate del management aziendale e amministrazione della SA. Pertanto non trovando traccia di quanto asserito dal sig. RI 1 sulla nostra ipotetica affermazione, e visto che nel nostro dossier sono presenti altre copie di mandati sottoscritti nel 2016, confermo lo statuto del sig. RI 1 quale indipendente nei confronti della __________.

b) Come anticipato sopra, durante la fase di accertamento dell'affiliazione indipendente avvenuta nel 2016, oltre al contratto con __________, il sig. RI 1 ci aveva mandato altri contratti/mandati.

Dopo il dicembre 2016, da parte della nostra Cassa, non sono stati eseguiti ulteriori riesami della sua pratica.

Posso aggiungere che ad oggi, il sig. RI 1 non ci ha mai comunicato che non lavora più come indipendente oppure che potrebbe aver diminuito drasticamente la sua attività, nonostante tale obbligo sia sancito dall'art. 24 cpv. 3 e 4 OAVS. Infine, quando la nostra Cassa aveva intimato le decisioni provvisorie di fissazione dei contributi quale indipendente con i mezzi di diritto nel febbraio 2017 (per gli anni contributivo 2016 e 2017), il sig. RI 1 non le ha mai contestate dicendoci che per la __________ doveva invece essere considerato un suo dipendente.” (Doc. 12)

Alla luce di quanto appena esposto, richiamata la legge, la giurisprudenza e la dottrina riprodotte al considerando precedente, questo Tribunale deve concludere che, a ragione, l’amministrazione ha negato a RI 1 il diritto alle indennità per insolvenza richieste (cfr. doc. 38-39) in assenza di un contratto di lavoro con la __________.

La decisione su opposizione del 10 agosto 2018 deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2018.49
Entscheidungsdatum
25.10.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026