__________accomandata
Incarto n. 38.2017.71
rs
Lugano 20 aprile 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 agosto 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 16 agosto 2017 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 21 giugno 2017 (cfr. doc. 67) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Al riguardo l’amministrazione, nella decisione su opposizione, si è così espressa:
" (…) I motivi del rifiuto delle prestazioni a decorrere dal 01.01.2016, sono dovuti al fatto che l’assicurato non è in grado di dimostrare il reale percepimento del salario e il reale svolgimento dell’attività lavorativa.
Durante il colloquio di audizione del 27.01.2016 tenutosi presso la Sezione del lavoro – Ufficio giuridico a Bellinzona, l’assicurato non è stato in grado di fornire sufficienti informazioni riguardanti i datori di lavoro __________ di __________ e __________.
Le richieste formulate dall’ufficio giuridico riguardavano:
il datore di lavoro
la persona con la quale ha stipulato il contratto di lavoro
il luogo di lavoro
il proprio salario (pagato sempre in contanti)
la persona (o datore di lavoro) che, quotidianamente, lo contattava per indicargli dove recarsi per prestare la propria attività lavorativa.
Dagli attestati del datore di lavoro forniti dall’assicurato risulta che lo stesso negli ultimi due anni precedenti la domanda di disoccupazione (dal 01.01.2014 al 31.12.2015) ha lavorato presso i seguenti datori di lavoro:
Il __________: dal 01.06.2015 al 31.12.2015: tot. Fr. 37'800.-- estratto conto AVS OK
__________: dal 01.01.2015 al 31.05.2015: tot. Fr. 12'501.-- estratto conto AVS OK
__________: dal 01.11.2014 al 31.12.2014: tot. Fr. 1’400.-- estratto conto AVS OK
__________: dal 01.06.2014 al 31.10.2014: tot. Fr. 8'311.95 estratto conto AVS OK
Le ditte __________, __________ risultano coinvolte in un’indagine in corso presso il Ministero Pubblico da parte dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro Cantonale (No rif. Incarto __________).
Dal momento che l’assicurato non è stato in grado di dare sufficienti informazioni a riguardo dei datori di lavoro citati, la Cassa non può riconoscere il periodo di lavoro effettuato presso tali ditte, quale periodo di contribuzione.
Il periodo di contribuzione effettuato presso __________, dal 01.06.2015 al 31.12.2015 (7 mesi contributivi) no è sufficiente per aprire un termine quadro.
Oltre a questo aspetto, per l’assicurato in questione risulta un ulteriore motivo di negazione del diritto riferito alla reale residenza in Svizzera.
Infatti dalle dichiarazioni da lui fatte in sede di colloquio presso l’Ufficio giuridico in data 27.01.2016, l’assicurato ha comunicato che la moglie e i due figli risiedono in Italia e precisamente a __________ in Via __________.
La moglie è proprietaria dell’appartamento dove vivono.
L’assicurato dichiara di recarsi da loro ogni weekend e alcune volte anche in settimana.
Un presupposto per il diritto alle indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 LADI è la reale residenza in Svizzera. (…)” (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su opposizione del 16 agosto 2017 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della medesima e il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione.
A sostegno della propria pretesa l’insorgente ha fatto valere:
" (…) Non è assolutamente vero che nel colloquio di audizione del 27 gennaio 2016 l’opponente/assicurato non abbia fornito sufficienti informazioni riguardanti i datori di lavoro: __________ e __________.
Al fine di poter provare il contrario nonché la propria disponibilità a collaborare, chiede, tramite codesto lodevole Tribunale, che gli vengano formulate per iscritto domande precise alle quali risponderà con altrettanta precisione.
Per quanto concerne la sua effettiva dimora in territorio svizzero, questa è stata certificata dal rilascio del permesso di dimora “B”, attualmente in vigore, che altrimenti verrebbe immediatamente revocato dall’Ufficio della migrazione, Bellinzona.
Agli effetti della disoccupazione, secondo l’art. 8 capoverso 1 LADI, l’opponente dichiara che la sua reale, continua e primaria residenza è a __________, come confermato dall’allegato certificato di domicilio del Comune di __________ (Doc. B). (…)” (Doc. I)
All’impugnativa il ricorrente ha in effetti annesso un Certificato di dimora da cui risulta che il medesimo è dimorante a __________ dal 1° marzo 2016 (cfr. doc. B).
1.3. Nella sua risposta del 20 settembre 2017 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 6 ottobre 2017 il ricorrente si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie, in particolare, come segue:
" (…) Per quanto concerne il rapporto di lavoro (20h settimanali) intercorso con __________ in qualità di aiuto cuoco nel periodo 01.06.14-31.10.14 (5 mesi) il contratto è stato sottoscritto con l’amministratore unico della società Signor __________ e il luogo di lavoro era l’__________, zona __________, come possono attestare altre due dipendenti __________ e __________ ambedue domiciliate a __________.
Per quanto concerne il rapporto di lavoro (30h mensili) stipulato con __________ in qualità di uomo delle pulizie nel periodo 01.11.2014-31.12.2914 (2 mesi) il contratto è stato sottoscritto con l’amministratore unico della società Signor __________ e il luogo di lavoro era in partenza la sede della società in via __________, di lì il sottoscritto veniva inviato dal datore di lavoro in altre località, secondo necessità. Detto contratto è stato comunque rescisso durante il periodo di prova.
Per quanto concerne il rapporto di lavoro (100%) stipulato successivamente sempre con __________ in qualità di dipendente tuttofare nel periodo 01.01.2015-31.05.2015 (5 mesi) il contratto è stato sottoscritto con il Signor __________, delegato dall’amministratore unico della società Signor __________ e il luogo di lavoro era il negozio di alimentari __________.
Per quanto concerne infine il contratto di lavoro (100%) con __________ in qualità di cuoco/pizzaiolo nel periodo 01.06.2015-31.12.2015 (7 mesi) il contratto è stato sottoscritto con l’amministratore unico della società __________ e il luogo di lavoro era l’__________ in __________.
La sua presenza sui luoghi di lavoro confermata da altre testimonianze che si riserva di produrre.
Con quanto sopra il sottoscritto ritiene di aver precisato e provato, nei periodi contributivi indicati, sia la durata dei contratti di lavoro, sia le persone con le quali li ha stipulati, sia le sue mansioni, sia infine i luoghi di lavoro. (…)” (Doc. V)
L’insorgente ha allegato lettera del 24 marzo 2016 dell’Ufficio d’Anagrafe de Comune di __________ relativa all’accoglimento della sua istanza di iscrizione all’AIRE con effetto dal 4 febbraio 2016 (cfr. doc. C).
1.5. La Cassa, il 10 ottobre 2017, si è riconfermata nella propria risposta di causa, indicando di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. VII).
1.6. L’insorgente si è espresso al riguardo con scritto del 19 ottobre 2017 (cfr. doc. IX).
1.7. Il doc. IX è stato trasmesso alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc. X).
in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa a ragione oppure no ha negato al ricorrente il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2016, in quanto, da una parte, il periodo minimo di contribuzione non è adempiuto, dall’altra, non risulta essere residente in Svizzera ai sensi della LADI.
2.2. Il TCA rileva, innanzitutto, che un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
Allorché un assicurato, che ha svolto un’attività soggetta a contribuzione, non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
Al riguardo cfr. anche DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.
In una sentenza 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 il Tribunale federale ha confermato il giudizio 38.2017.47 del 19 ottobre 2017, con il quale il TCA ha approvato l’operato di una Cassa disoccupazione che aveva negato il diritto a indennità di disoccupazione a un’assicurata, ritenendo non comprovato l’esercizio di un’attività lucrativa (“siccome l’assicurata non ha prodotto nessun documento comprovante il reale versamento dei salari”).
In quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato ed ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto le disposizioni legali ritenute applicabili, si è chinato diffusamente sul periodo minimo di contribuzione in materia di disoccupazione, riferendosi anche alla Prassi LADI. In seguito, la Corte cantonale ha precisato i criteri per calcolare il guadagno assicurato. I giudici ticinesi hanno osservato che la ricorrente non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione. Ammesso e non concesso che la ricorrente disponesse di un guadagno assicurato, quest'ultimo non era ad ogni modo determinabile in modo sufficientemente attendibile. A sostegno della sua conclusione, la Corte cantonale ha ripercorso cronologicamente tutta la situazione professionale della ricorrente, in modo particolare il verbale di audizione dell'assicurata. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato che la ricorrente, dal momento che nel maggio 2015 aveva terminato le indennità di disoccupazione, ha ricominciato un'attività lavorativa come dipendente in società personalmente collegate con i suoi ex datori di lavoro, due società avendo peraltro sede in un monolocale nei pressi di Mendrisio. Ai giudici ticinesi ha colpito inoltre l'ammontare del salario mensile, il quale negli ultimi sei mesi, periodo determinante per il salario assicurato, era superiore ai fr. 10'000.-, mentre in precedenza era di molto inferiore. La Corte di merito ha considerato non credibile tale salario, che al dire della ricorrente sarebbe stato versato in contanti e usato per far fronte alle spese mensili. Nemmeno il percorso professionale non ha convinto i giudici ticinesi, non avendo seguito alcuna formazione da rappresentante a promotrice immobiliare. La ricorrente secondo la Corte cantonale oltretutto non ha debitamente motivato le sue mansioni lavorative e non ha fornito nessuna prova relativa al lavoro svolto. Infine, neanche ha saputo indicare se vi fossero altri impiegati presso le ditte in questione. Per terminare, i giudici ticinesi hanno precisato che i conteggi individuali dei contributi AVS rimangono indizi, ma non la prova di un effettivo pagamento.
3.1. La ricorrente, il cui atto di ricorso non indica alcuna norma di legge, critica l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale sotto diversi aspetti. Tuttavia, il Tribunale federale non rivede i fatti stabiliti dalla Corte cantonale, se non in maniera molto limitata (consid. 1). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti, dinanzi al Tribunale federale non basta criticare liberamente la decisione precedente come se ci si trovasse in grado di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella dell'autorità inferiore, bensì occorre spiegare almeno succintamente, ma puntualmente, perché gli accertamenti dei primi giudici sono manifestamente errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5). In concreto, la ricorrente si limita a contestare gli accertamenti dei giudici cantonali con ipotesi e deduzioni, o facendo singole estrapolazioni, senza tuttavia dimostrare perché gli accertamenti del Tribunale delle assicurazioni siano manifestamente inesatti o contrari al diritto federale.
3.2. Contrariamente alle tesi sostenute nel ricorso, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha reso il proprio giudizio, ricordando in maniera precisa tutte le circostanze al fascicolo relative al caso concreto. La Corte cantonale ha già detto che l'avvenuto pagamento degli oneri sociali non prova il versamento del salario. A ciò si aggiunga, secondo gli accertamenti dei giudici ticinesi, che soltanto nei sei mesi precedenti l'inizio della disoccupazione la ricorrente avrebbe beneficiato di un forte aumento di stipendio, senza peraltro dimostrare in maniera convincente, ove avesse usato il denaro versato asseritamente in contanti. È peraltro inconferente la circostanza che la ricorrente non sia mai stata oggetto di procedimenti penali. La Corte cantonale non ha rinfacciato alla ricorrente comportamenti penalmente punibili e il giudizio (consid. 2) non trova fondamento su di un agire illecito. Per quanto attiene all'audizione davanti all'amministrazione, la ricorrente pare misconoscere che tale pratica non è un'esclusiva delle autorità inquirenti, ma deriva da un lato dal diritto dell'interessato a partecipare alla procedura e da un altro lato dall'interesse dell'autorità decidente di chiarire i fatti, sentendo personalmente l'assicurato. Infatti, anche i giudici civili sono soliti procedere ad interrogatori di parti o di testimoni. Le poche critiche invero generiche della ricorrente cadono nel vuoto. Il giudizio impugnato non è pertanto lesivo del diritto federale. (…)”
Per completezza giova rilevare che con sentenza 8C_495/2017 del 31 gennaio 2018 la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso della Cassa cantonale vallesana di disoccupazione interposto contro un giudizio della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Vallese che aveva stabilito, da una parte, che l’assunzione di un’assicurata da parte di una Sagl, fondata dal figlio, non era fittizia, dall’altra, che la medesima doveva essere considerata quale salariata alle dipendenze della Sagl per l’intero termine quadro per il periodo di contribuzione.
In quel caso di specie l’assicurata, per alcuni mesi prima di diventare inabile al lavoro al 100% a causa di problemi alla schiena (periodo in cui ha percepito indennità giornaliere per perdita di guadagno), era stata pagata dalla Sagl tramite versamento su un suo conto bancario.
2.3. La Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edite dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in vigore da ottobre 2012 (pt. B144 e B145) prevedono in relazione al periodo minimo di contribuzione e la percezione effettiva di un salario quanto segue:
" (…)
Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi
art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI
Percezione effettiva di un salario
B144 Oltre ad aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.”
Il tenore dei p.ti B144 - B148 della Prassi LADI ID sopra citati è rimasto invariato anche nella versione valida dal 1° gennaio 2017 (http://www.area-lavoro.ch/dateien/ Kreisschreiben/Prassi_LADI_ID_gennaio_2017.pdf).
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
Nella già citata sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale ha stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e quindi non è applicabile.
Nel caso affrontato nella sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale, durante alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
Al riguardo giova evidenziare che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012 - che ha sostituito i p.ti B144-B148 della Circolare ID del 2007 - corrisponde sostanzialmente al tenore del testo precedente.
Ne discende, in applicazione della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 menzionata sopra, che anche la Prassi LADI/B144-B148, valida dall’ottobre 2012, prevedendo che se un assicurato non stabilisce chiaramente di aver percepito il salario, il diritto all’indennità di disoccupazione deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e non è quindi applicabile.
In proposito va rilevato che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012, contempla quale elemento di novità rispetto alla Circolare ID del gennaio 2007 il riferimento a una sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 con l’unica annotazione che “in mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento dl salario non può essere formalmente dimostrato”.
Il TCA si limita a rilevare che la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 riguarda, tuttavia, soltanto la determinazione del guadagno assicurato ed è stato evidenziato espressamente che non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione da parte dell’assicurato - che era stato socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro - riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività lavorativa.
2.4. Nella presente evenienza il ricorrente si è iscritto in disoccupazione a far tempo dal 1° gennaio 2016 dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 2).
Dagli Attestati del datore di lavoro risulta che il ricorrente avrebbe lavorato presso __________ dal mese di giugno al mese di ottobre 2014 in qualità di aiuto cuoco per 20 ore alla settimana con uno stipendio di fr. 2'088.70 (cfr. doc. 3), presso __________ nei mesi di novembre e dicembre 2014 quale impiegato pulizie per 7 ore settimanali percependo un salario di fr. 700.-- (cfr. doc. 4), nuovamente presso __________ dal gennaio al maggio 2015 in qualità di magazziniere/commesso per 27 ore settimanali percependo un salario di fr. 2'542.05 (cfr. doc. 5) e presso __________ da giugno a dicembre 2015 quale cuoco pizzaiolo per 45 ore alla settimana con un salario di fr. 5'800.-- (cfr. doc. 6).
Dall’estratto del RC della __________ si evince che amministratore unico con diritto di firma individuale della società era dall’ottobre 2013 all’agosto 2014 __________, dall’agosto 2014 al marzo 2015 __________ e dal marzo 2015 __________ (cfr. doc. 3).
Nell’estratto del RC della __________ è indicato che presidente del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale dal febbraio 2013 è __________, mentre membro con diritto di firma individuale era dal febbraio 2013 al novembre 2014 __________ e dal novembre 2014 al novembre 2015 __________. Dal novembre 2015 riveste tale carica __________ (cfr. doc. 4).
Dall’estratto del RC della __________ emerge che dal gennaio 2015 all’8 giugno 2015 la __________ possedeva una quota del capitale sociale pari a fr. 19'000.--, rispettivamente che dal 2007 fino all’11 giugno 2015 gerente con firma individuale era __________ (cfr. doc. 6; 47).
Riguardo alle società __________ e __________ va osservato che il 13 novembre 2015 la Sezione del lavoro ha segnalato al Ministero pubblico, tramite uno scritto denominato “Infrazione alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 105 LADI), che un’istruttoria svolta la induceva a ipotizzare l’esistenza di un sistema artificioso mediante il quale diversi soggetti maturavano in modo fittizio il periodo di contribuzione (art. 13 cpv. 1 LADI), necessario per ottenere le indennità di disoccupazione. Più specificatamente l’amministrazione sospettava che le persone interessate non avessero realmente lavorato, in tutto o in parte, per le società - fra cui le due menzionate - in relazione alle quali hanno dichiarato di avere adempiuto il periodo contributivo (cfr. doc. 7).
Il 27 gennaio 2016 l’insorgente è stato sentito dalla Sezione del lavoro.
Dal relativo verbale risulta quanto segue:
" (…)
D: quando si è iscritto in disoccupazione, di quale permesso di soggiorno beneficiava?
R: Ho sempre il permesso B
D: Attualmente sta lavorando?
R: NO
D: Quale è stato il suo ultimo impiego prima di iscriversi in disoccupazione?
(per quale datore di lavoro, da quando a quando dove e con quale funzione)
R: Ho fatto il cuoco al __________ di __________ dal 01.01.2015 alla fine di dicembre del 2015. Prima del __________ ho lavorato in un negozio di __________ di __________ a . Sono stato licenziato per mancanza di lavoro (); mentre al negozio di alimentari ha chiuso definitivamente.
Risiedo a __________ dal 01.01.2015, prima che finisse il lavoro al __________.
Però potevo dormire a __________; il ristorante aveva delle stanze a disposizione.
(…)
ADR: __________ facevo il cuoco; prendevo al netto 4'200 circa. Lo stipendio mi era versato sul contro corrente.
ADR: Alla __________ mi occupavo di pulizie ed imbiancatura di appartamenti.
ADR: ho conosciuto una persona al Bar, di nome __________ ma non ricordo il cognome.
ADR: Alla __________ non sono mai andato, Il contratto l’ho firmato in macchina.
ADR: Uno stabile era a __________ e uno a __________.
ADR: Mi accompagna __________ tutte le mattine. Ci trovavamo a __________ la mattina.
ADR: Da __________ partivo e mi recavo a __________ dove incontravo __________ che a sua volta mi portava a __________ e __________ per i lavori e questo tutte le mattine.
ADR: Conosco il Signor __________. La signora __________ non la conosco.
ADR: mi viene esibito il contratto di locazione che era già firmato dove risulta che ho versato 1'000 franchia titolo di cauzione e non tre mensilità.
ADR: del __________ conosco solo il cognome di __________.
ADR: il padrone di casa di __________ non ricordo come si chiama.
ADR: Conosco anche __________.
ADR: confermo di non conoscere la signora __________. (…)” (Doc. 7)
Dal mese di aprile 2016 il ricorrente ha iniziato a lavorare per la __________ conseguendo un guadagno intermedio (cfr. doc. 74-96).
L’8 aprile 2016 la Polizia cantonale ha trasmesso alla Sezione del lavoro un Rapporto di segnalazione redatto dopo aver esperito alcuni accertamenti in relazione, in particolare alla __________ e alla __________, da cui si evince che:
" (…) Tutte le società risultano essere titolari di caselle postali (alcune hanno indirizzi di comodo presso abitazioni private) oppure ancora sono cosiddette società-bucalettere, in nessun caso si è constatata l’esistenza di propri uffici. (…) (Doc. 7)
La Sezione del lavoro ha inviato alla Cassa un Rapporto di constatazione allestito il 30 settembre 2016 da cui risulta in particolare che in occasione dell’audizione dell’assicurato del 27 gennaio 2016 in merito alle sue attività lavorative presso __________ e __________ il medesimo non ha saputo fornire alcuna indicazione circa i datori di lavoro, le persone con le quali ha stipulato il contratto di lavoro, i luoghi di lavoro, il proprio salario - che sarebbe sempre stato pagato in contanti - e le persone (o datori di lavoro) che, quotidianamente, lo contattavano per indicargli dove recarsi per prestare la propria attività lavorativa (cfr. doc. 7).
La Cassa, a seguito delle informazioni di cui sopra e dopo aver effettuato degli accertamenti, ha negato al ricorrente il diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2016 con decisione del 21 giugno 2017, confermata dalla decisione su opposizione del 16 agosto 2017 (cfr. doc. 67; A; consid. 1.1.).
2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte osserva che dal verbale di audizione davanti alla Sezione del lavoro del 27 gennaio 2016 emerge che in relazione all’attività lavorativa presso __________ nei mesi di novembre e dicembre 2014 l’insorgente ha dichiarato che avrebbe reperito l’impiego tramite una persona al bar, di cui ha fornito solo il nome, __________, non ricordandosi il cognome, che non è mai andato presso la società stessa, di avere firmato il contratto in macchina e che sarebbe stato __________ ad accompagnarlo tutte le mattine sul posto di lavoro (cfr. doc. 7; consid. 2.4.).
Inoltre dai conteggi di salario della __________ dove l’assicurato ha indicato di essere stato impiegato dal giugno all’ottobre 2014 e dal gennaio al maggio 2015 (cfr. doc. 3; 5) risulta che lo stipendio sarebbe stato pagato in contanti sul posto di lavoro (cfr. doc. 3; 5).
Agli atti, del resto, non figura alcun estratto conto postale o bancario che comprovi il versamento di stipendi nemmeno, peraltro, per quanto riguarda la __________ A e la __________, nonostante l’assicurato davanti alla Sezione del lavoro nel gennaio 2016 abbia asserito che la __________ gli bonificava il salario sul conto corrente (cfr. doc. 7).
Nemmeno in sede ricorsuale l’insorgente ha prodotto tale documentazione al fine di smentire quanto espressamente indicato nella decisione su opposizione dalla Cassa, e meglio che “l’assicurato non è in grado di dimostrare il reale percepimento del salario e il reale svolgimento dell’attività lavorativa” (cfr. doc. A).
L’omissione del ricorrente configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).
Al riguardo cfr. pure STF C 234/04 del 21 marzo 2005.
L’insorgente deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo all’asserzione secondo cui gli stipendi gli sarebbero stati versati su di un conto corrente postale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).
Per quanto attiene al versamento dei contributi paritetici (cfr. doc. 62), giova rilevare che secondo l’Alta Corte le registrazioni nel conto individuale costituiscono al massimo degli indizi di un effettivo pagamento del salario (cfr. DTF 131 V 444 consid. 1.2.; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.4.).
Nella STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 consid. 3.2., citata sopra al consid. 2.3., il Tribunale federale ha espressamente avallato quanto indicato dal TCA, ossia che l’avvenuto pagamento degli oneri sociali non prova il versamento del salario.
Ne consegue che in concreto non risulta comprovata la reale riscossione dei salari che il ricorrente ha asserito di aver percepito, in particolare presso __________ e __________.
In proposito è utile ribadire che la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce in ogni caso un indizio importante e significativo per dimostrare l’esercizio effettivo di un’attività dipendente, soprattutto nei casi critici (cfr. consid. 2.2.).
Non va d’altronde dimenticato che dagli accertamenti esperiti dalla Polizia cantonale in relazione, segnatamente, alle società __________ e __________ è emerso che tali società sono titolari di caselle postali (alcune hanno indirizzi di comodo presso abitazioni private) oppure sono cosiddette società-bucalettere, in nessun caso è stata constatata l’esistenza di propri uffici (cfr. doc. 7).
2.6. Stante quanto precede, questa Corte, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che non sia comprovato lo svolgimento da parte dell’insorgente di un’attività lavorativa presso __________ nei mesi di novembre e dicembre 2014 e __________ da giugno a ottobre 2014 e da gennaio a maggio 2015.
Non consentono di concludere in senso contrario le indicazioni fornite per la prima volta dal ricorrente il 6 ottobre 2017 pendente causa (cfr. doc. V). In effetti il medesimo ha soltanto precisato che i contratti con la __________ e la __________ sarebbero stati sottoscritti con i rispettivi amministratori unici __________ e __________, rispettivamente per il secondo contratto con la __________ con __________, delegato dall’amministratore unico __________, a sua volta diventato amministratore unico nel marzo 2015. Questi dati sono, tuttavia, reperibili negli estratti RC delle società (cfr. doc. 3; 4).
Per quanto riguarda le attività che sarebbero state espletate non vengono elencate mansioni specifiche, orari, ecc.
In simili condizioni, il ricorrente non ha, nel termine quadro dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI secondo cui ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro, ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione (cfr. consid. 2.2.), in quanto, come visto, perlomeno per dodici mesi su diciannove in cui ha indicato di avere lavorato (cfr. doc. V; 3-6) non ha comprovato lo svolgimento di un’attività dipendente.
Al riguardo cfr. STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 citata e parzialmente riprodotta al consid. 2.3.
2.7. Il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2016 deve, in ogni caso, essere negato al ricorrente, come indicato dalla Cassa, anche per un altro motivo, e meglio poiché, da un lato, secondo il diritto interno, non risulta essere residente in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. Dall’altro, secondo il diritto internazionale è un vero lavoratore frontaliere.
Giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione occorre risiedere in Svizzera.
L'art. 12 LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizi sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017).
In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.3.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.
In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.
In una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato che:
" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.”
In una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:
" 4.1. Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.”
In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:
" (…)
che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Sviz-zera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”
In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.
L’Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017.
2.8. Nel caso di specie questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.7.).
La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).
Il ricorrente (8 luglio 1971), di nazionalità italiana, è in possesso di un permesso B UE/AELS rilasciato nell’aprile 2014 e valido fino al 29 aprile 2019 (cfr. doc. 15).
Come visto sopra, l’insorgente, che si è annunciato per il collocamento il 1° gennaio 2016 (cfr. doc. 2), il 27 gennaio 2016 è stato sentito dalla Sezione del lavoro. In quell’occasione egli ha dichiarato:
" (…)
ADR: Scendevo a __________ dalla mia famiglia durante il weekend e qualche volta anche in settimana; la mia famiglia non mi raggiungeva mai a __________ né a __________. A __________ non mi sono mai fermato a dormire.
ADR: le bambine non le ho mai portate a __________ in quanto non mi è venuto in mente.
D: Con l’inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa?
R: No, sto cercando lavoro e pensando a come far trasferire qui la mia famiglia.
D: Vive solo in Svizzera?
R: Sì.
D: Come è composta la sua attuale abitazione?
R: Due locali, salone, camera da letto cucina e bagno. Preciso che salone e camera da letto sono separati.
ADR: Ho trovato l’appartamento per il tramite di un mio conoscente.
ADR: Si chiama __________, no so altro. La cauzione di tre mesi gliel’ho data in mano, senza ricevuta.
ADR: Il contratto di locazione l’ho firmato con __________ al Bar.
ADR: Cosimo è il comproprietario dell’appartamento; non conosco l’altro proprietario.
ADR: Non conosco il signor __________.
D: A quanto ammonta l’affitto mensile?
R: 580.-
D: Si è iscritto all’AIRE, da quando?
R: No, non so cosa sia.
D: Siete proprietari di immobili in Italia?
R: Mia moglie, a __________, Via __________. E’ un appartamento di 3 locali, oltre ai servizi (moglie di nome __________).
D: Ha figli?
R: Due, una di 7 e una di 12 anni, che vanno a scuola a __________; scuole medie ed elementari.
D: Chi si occupa della custodia dei suoi figli?
R: Mia moglie, che non lavora. (…)” (Doc. 7)
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale evidenzia innanzitutto che, alla luce della giurisprudenza sopra illustrata, le dichiarazioni del 27 gennaio 2016 dell’assicurato hanno un’importanza decisiva.
Inoltre, applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante (cfr. consid. 2.6.), il TCA deve concludere che il ricorrente ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.
L’insorgente non ha concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7.), la quale esige come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 menzionata al consid. 2.1.
In concreto il centro delle relazioni personali dell’insorgente risulta essere in Italia, e meglio a __________, dove vivono in un appartamento di proprietà della moglie (cfr. doc. 7) quest’ultima e le loro due figlie - nate nel 2003 e nel 2008 (cfr. doc. 19; 20; 21) che frequentano le scuole elementari e medie a __________ (cfr. doc. 7) - e dove egli rientrava nei fine settimana e qualche volta anche in settimana (cfr. doc. 7).
L’insorgente, del resto, in Ticino a __________, viveva in un’abitazione di 45 mq con pigione mensile di fr. 580.-- (cfr. doc. 57: contratto di locazione con effetto dal 1° ottobre 2015).
In proposito giova evidenziare che dal contratto di locazione il locatore risulta essere __________ di __________ (cfr. doc. 57), mentre il ricorrente, davanti alla Sezione del lavoro nel gennaio 2016, ha asserito di non conoscere __________ e di avere reperito l’appartamento tramite un suo conoscente, tale __________ (egli ha indicato di non sapere altro riguardo a questa persona), che sarebbe comproprietario dell’abitazione, nonché gli avrebbe fatto firmare il contratto al bar e a cui avrebbe consegnato brevi manu, senza ricevuta, il denaro della cauzione (cfr. doc. 7).
L’iscrizione all’AIRE è peraltro stata richiesta nel febbraio 2016 (cfr. doc. C).
Di conseguenza il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato.
2.9. Per quanto attiene al diritto internazionale, il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017).
L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Nella STF 186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).
Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza."
Sul tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.
In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”.).
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
6.2. Cette disposition du règlement d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10 Wencel, points 49 et 50).
6.3. La recourante soutient que l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).
6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.
Par définition, un tel travailleur exerce une activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).
N'est pas non plus un critère pertinent, dans le cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que, dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08] et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.
Quant à la situation familiale de l'intéressée, elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid. 5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).
6.5. Par conséquent, même en tenant compte des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"
In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana.
Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”
In un’altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.
Alla medesima conclusione il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del 18 aprile 2016.
Infine in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:
" (…)
7.6. Anche considerando i criteri del diritto europeo, il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.
7.7. Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (…)”
2.10. Nel caso di specie il ricorrente ha affermato di rientrare dalla sua famiglia (a __________) “durante il weekend e qualche volta anche in settimana; la mia famiglia non mi raggiungeva mai a __________ (…)” (Doc. 7).
Questa Corte non ignora che l’insorgente davanti alla Sezione del lavoro, nel gennaio 2016, ha asserito di non essersi mai fermato a __________ a dormire (cfr. doc. 7).
In proposito va, tuttavia, osservato che, alla luce delle circostanze fattuali della presente evenienza e in particolare considerato che nello scritto del 6 ottobre 2017 al TCA il medesimo ha ribadito di recarsi durante i fine settimana in Italia per vedere moglie e figlie (cfr. doc. V), senza formulare alcuna precisazione in merito alla durata della sua permanenza presso la propria famiglia, costituita peraltro, oltre che dalla moglie, da due figlie minorenni di attualmente quattordici e nove anni (cfr. doc. 19; 20), le dichiarazioni del ricorrente circa il fatto di non pernottare a __________ non risultano credibili.
Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale, l’insorgente deve essere considerato un frontaliere vero il quale non ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera, bensì, se del caso, in Italia.
2.11. L’insorgente ha chiesto l’assunzione di alcune prove in relazione all’asserito svolgimento delle attività lavorativa presso le società in questione, e meglio l’audizione di alcuni testi e il richiamo degli atti dal Ministero pubblico. Egli ha inoltre postulato che il TCA lo interroghi per iscritto (cfr. doc. I; V).
Questa Corte, considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, ritiene che l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Di conseguenza la richiesta del ricorrente concernente l’audizione di testi, il richiamo degli atti dal Ministero pubblico e il suo interrogatorio pere iscritto deve essere respinta.
A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.12. Alla luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 16 agosto 2017, con la quale al ricorrente è stato negato il diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2016, deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti