Raccomandata
Incarto n. 38.2017.46
dc/sc
Lugano 9 agosto 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 aprile 2017 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 5 aprile 2017 (cfr. doc. A) la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 24 febbraio 2017 con la quale aveva negato ad RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, in quanto egli non ha rivendicato i propri crediti salariali in modo sufficientemente tempestivo.
L’amministrazione ha così motivato la propria decisione:
" (…)
Nell'evenienza concreta emerge che l'opponente è stato impiegato pressa la ditta __________ di __________ dal 01 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 in qualità di aiuto barista.
Nell'opposizione del 23 marzo 2017 il Sig. RI 1 ha comunicato come abbia, a suo modo di vedere, tutelato i suoi interessi. Comunica di avere a più riprese richiesto il conteggio di quanto dovuto, chiesto spiegazioni sul mancato versamento dei salari ed infine sollecitato il versamento degli stessi minacciando le vie legali. Richiede l'accoglimento della sua opposizione sulla base della nuova documentazione fornita, la quale dimostrerebbe i tentativi fatti per diminuire il danno e tutelare i suoi interessi salariali rispetto alla società.
(…)
Nel presente caso, l'opponente, ha proceduto a tutelare i suoi interessi salariali tramite dei solleciti di pagamento (10 agosto, 31 agosto, 25 settembre, 28 ottobre e 9 novembre 2015), minacciando di adire le vie legali.
Il Sig. RI 1 non ha percepito il salario dal 01 luglio al 31 dicembre 2015, pertanto per ben 6 mesi. Durante il rapporto di lavoro ha proceduto a dei solleciti: terminata l'attività lavorativa, però, non ha proceduto a sollecitare il versamento degli stipendi e non ha intrapreso le vie esecutive al fine di tutelare i suoi crediti salariali. Infatti, a mente del Sig. RI 1, non era pretendibile che procedesse per vie esecutive contro la società, in quanto si sarebbe trattato di elevare una procedura esecutiva nei confronti della madre.
A mente della Cassa il Sig. RI 1 avrebbe dovuto intervenire in maniera incisiva. (..:)” (Doc. A pag. 4-6)
1.2. Contro la citata decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede il versamento dell’indennità per insolvenza, ritenendo di non avere violato l’obbligo di ridurre il danno.
Egli ha innanzitutto così descritto la società per la quale ha esercitato la sua attività lucrativa:
" (…)
Il ricorrente RI 1 è stato alle dipendenze della società __________, costituita il 5 febbraio 2014 da due soci paritari (entrambi titolari di 10 quote sociali da CHF 1000.- ciascuno), __________, che rivestiva anche la carica di presidente della gerenza, e __________, che rivestiva anche la funzione di gerente.
La società gestiva un esercizio pubblico a __________.
A __________ è subentrata il 17 novembre 2014, sia quale socia e che quale presidente della gerenza, __________, madre del qui ricorrente RI 1.
Dal 27 agosto 2015 essa ha poi rivestito la carica di gerente unica della società. (…)” (doc. I pag. 2-3)
Egli ha poi sottolineato che la madre è subentrata nella gestione della società dopo l’allontanamento della gerenza di __________, dovuta dal fatto che erano state rilevate lacune nella contabilità ed un ammanco di Cassa di fr. 70'000.--.
Secondo l’assicurato la decisione della Cassa sarebbe in generale coerente con i principi sanciti dalla legge che però verrebbero applicati al suo caso senza tenere conto alcuno delle specificità e particolarità dello stesso. Al riguardo egli sviluppa le seguenti considerazioni:
" (…)
La questione di fondo sulla quale la decisione impugnata non dà una concreta risposta è quella a sapere se sia pretendibile dall'assicurato (che per il resto, come riconosciuto dall'IAS nella decisone impugnata, ha "richiesto il conteggio di quanto dovuto, chiesto spiegazioni sul mancato versamento dei salari ed infine sollecitato il versamento degli stessi minacciando le vie legali"), che egli debba iniziare, per "dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale", una procedura esecutiva (e verosimilmente poi una causa giudiziaria) nei confronti in sostanza di sua madre, gerente e socia della società.
Se è vero che una Sagl è persona giuridica che non si può direttamente identificare con il socio e gerente (nel caso specifico la madre del ricorrente), è altrettanto vero che la Sagl ha aspetti personalistici molto ampi e che essa regolarmente identificata con il suo socio e gerente, e ciò non solo nella vita quotidiana, ma anche a livello di decisioni amministrative (si pensi a come un'indennità di disoccupazione o, appunto, d'insolvenza non venga versata al socio e gerente proprio per lo stretto rapporto "personalistico" con la Sagl!)
Il ricorrente si è però fermato dinnanzi alla prospettiva di iniziare una procedura esecutiva nei confronti della società.
Un passo di tal genere è ritenuto da lui non pretendibile, ritenuto come si sarebbe trattato in sostanza di elevare una procedura esecutiva nei confronti della proprio madre!
Come indicato in sede di opposizione, proprio poiché la gerente della società era sua madre, al di là degli scritti formali il ricorrente ha sempre sollevato la questione degli stipendi non percepiti nei (naturalmente) frequenti e regolari incontri con la madre e gerente, prima e dopo la fine del suo rapporto di dipendenza con __________, come indicato nella sua opposizione 23 marzo 2017, il cui contenuto si richiama e si dà per qui riprodotto. (…)” (Doc. I pag. 6-7)
1.3. Nella sua risposta di causa del 2 giugno 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso e ribadisce che il ricorrente non ha salvaguardato i suoi interessi in maniera incisiva (cfr. doc. III).
1.4. Il 6 giugno 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato ad RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza, sostenendo che egli ha violato l’obbligo di ridurre il danno.
L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese
In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.
In un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione finanziaria."
In quel caso l'Alta Corte ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.
In una sentenza 8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.
In una sentenza 8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage”) .
Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ». )
In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.
2.2. La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così espressa:
" (…)
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
art. 55 LADI
OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il danno.
Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario.
La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati.
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009
(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il versamento del salario).
TFA C 109/04del 9.6.2005
(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).
TFA C 91/01del 4.9.2001
(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75)."
2.3. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.4. Nell’evenienza concreta, dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato durante i sette mesi per i quali ha lavorato per la __________, e cioè dal 1° giugno al 31 dicembre 2015, ha ricevuto il salario soltanto durante il primo mese e non ha ottenuto nulla nei sei mesi successivi.
Egli ha sollecitato il versamento dello stipendio di luglio mediante uno scritto del 10 agosto 2015, e lo stipendio di luglio e agosto mediante uno scritto del 25 ottobre 2015.
Il 28 ottobre 2015 egli ha poi chiesto di voler saldare entro 10 giorni tutti gli stipendi arretrati entro 10 giorni e non oltre precisando che avrebbe proceduto per vie legali tramite il suo avvocato.
Infine il 9 novembre 2015 l’assicurato ha inviato alla __________ uno scritto del seguente tenore:
" Purtroppo i miei diversi richiami per il versamento dei miei stipendi arretrati, sono stati invani e siccome mi sono visto recapitale la disdetta di lavoro circa una settimana fa, a questo punto vi informo che ho già contattato il mio legale per prendere in mano la situazione e far rivalsa verso di voi.
Siccome sicuramente gli stipendi dei mesi mancanti non mi verranno versati entro la fine del rapporto di lavoro, qui di seguito allestisco il conteggio per vostra conoscenza che sottoporrò al mio legale.
Luglio CHF 1'845.40
Agosto CHF 1'845.40
Settembre CHF 1'845.40
Ottobre CHF 1'845.40
Novembre CHF 1'845.40
Dicembre CHF 1'845.40
Totale CHF 11'072.40 (tredicesima e vacanze escluse).”
L’8 marzo 2016 la ditta ha confermato che il saldo di stipendio non versato per il 2015 ammonta a fr. 13'103.20 (fr. 22'144.80 ammontare annunciato all’AVS; fr. 7'014.10 acconti versati).
Dopo la cessazione dell’attività lucrativa RI 1 non ha più sollecitato il versamento dello stipendio e non ha intrapreso le vie giudiziarie o esecutive per tutelare i suoi crediti salariali.
2.5. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere quanto dovutogli dalla __________ siano insufficienti e che quindi la Cassa ha correttamente negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.
In effetti l’assicurato ha più volte sollecitato il versamento del salario durante il rapporto di lavoro, minacciando pure di ricorrere ad un legale, ma non ha più intrapreso nulla dopo la conclusione dello stesso il 31 dicembre 2015.
In simili condizioni, questo Tribunale ritiene che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).
La giurisprudenza esige, infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).
Non vi è alcun valido motivo per derogare a questa giurisprudenza quando la gerente della società è la madre di un assicurato.
Anzi, in tale ipotesi egli è verosimilmente informato della situazione della ditta prima di altri lavoratori e deve agire ancora pi.celermente (cfr. doc. III: “… A mente della Cassa, in virtù del fatto che la madre del ricorrente fosse la gerente della società, il Sig. RI 1 non poteva non conoscere la situazione economica della stessa. …”).
Alla luce di tutto quanto appena esposto, a ragione la Cassa ha quindi negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.
La decisione su opposizione emessa dalla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione il 5 aprile 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti