Raccomandata
Incarto n. 38.2017.39
dc/sc
Lugano 27 luglio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 30 marzo 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 marzo 2017 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 29 marzo 2017 la Sezione del lavoro confermato la precedente decisione del 6 dicembre 2016 (cfr. doc. 12) con la quale aveva inflitto ad RI 1 una sospensione di 35 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato un’occupazione a tempo pieno e di durata indeterminata, quale assistente amministrativo, intermediato dalla società __________ di __________ per un proprio cliente.
L’amministrazione ha ritenuto che l’assicurato non è stato assunto in quanto ha formulato una richiesta salariale ritenuta eccessiva dal potenziale datore di lavoro (cfr. doc. III/1).
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale chiede l’annullamento della sanzione, oppure una riduzione della stessa (colpa lieve)
Egli sostiene di non avere mai avanzato nessun tipo di richiesta salariale e di avere manifestato in modo inequivocabile la sua disponibilità alla trattativa. Il datore di lavoro, invece di entrare nel merito della stessa, avrebbe preferito declinare.
Il ricorrente sottolinea di essere stato disposto a trattare, prima ancora di formulare una richiesta, in particolare facendo riferimento alla meritocrazia, per cui non gli si può contestare di non avere “rilanciato”.
Riguardo all’entità della sanzione l’assicurato ritiene che il suo caso non è paragonabile a quelli citati dall’amministrazione nella decisione su opposizione ed al riguardo sottolinea che:
" (…)
Vi è dunque un abissale differenza con il mio caso in cui, ho semplicemente risposto ad una domanda del potenziale datore di lavoro (non ho avanzato io una richiesta salariale, se quest’ultimo mi avesse risposto senza rigirarmi la domanda non mi troverei in questa situazione), palesando l’intenzione alla trattativa ed al compromesso, ed inoltre indicando un salario in linea con la mia ultima occupazione (al massimo di meno del 10% più elevato, semplicemente per poter gestire al meglio la trattativa salariale) e la mia esperienza professionale.” (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 28 febbraio 2017 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso.
L’amministrazione sottolinea innanzitutto che l’assicurato avrebbe dovuto ricontattare il potenziale datore di lavoro dopo avere ricevuto il messaggio di posta elettronica del 16 novembre 2016.
La Sezione del lavoro rileva poi che per prassi il rifiuto di un’occupazione adeguata comporta, di regola, la prima volta una sospensione tra 31 e 45 giorni e che non si ravvisano elementi idonei a ridurre la durata:
Infine, l’amministrazione rileva:
" (…)
Per quanto riguarda l'affermazione dell'interessato relativa al fatto che la fattispecie indicata nella Sentenza del Tribunale federale (STF 8C_337/2008 del 1. luglio 2008) sarebbe differente dalla sua, si osserva che non emerge in alcun modo che in quel caso l'assicurato avrebbe richiesto uno stipendio pari al doppio del suo ultimo stipendio.
Va poi ribadito come in concreto dalla e-mail del 14 novembre 2016, ore: 19.28 (doc. 10, foglio 1, pagg. 1 e 2) non emerge in alcun modo la disponibilità dell'assicurato a negoziare lo stipendio proposto. Ma anche ammesso e non concesso che con la predetta e-mail l'insorgente esprimesse una proposta salariale trattabile, è necessario osservare quanto segue. Nella surriferita sentenza, l'Alta Corte federale esprime in modo chiaro il principio secondo cui, quando è evidente che la proposta salariale fatta dall'assicurato costituisce un problema per il datore di lavoro in vista della conclusione del contratto — circostanza in concreto espressa dal potenziale datore di lavoro tramite la __________ con l'e-mail 16 novembre 2016 (doc. 10, foglio 1, pag. 1) — l'assicurato deve esprimere senza indugio di essere disposto ad accontentarsi anche di uno stipendio inferiore. Nel caso che ci occupa, il ricorrente dopo la ricezione della e-mail del 16 novembre 2016 avrebbe dovuto riprendere immediatamente contatto con il potenziale datore di lavoro e segnalare alla ditta che si accontentava di uno stipendio inferiore.
(…)
Considerato quanto esposto sopra, ci si riconferma nella nostra posizione secondo cui l'insorgente, ponendo una serie di domande (subito dopo aver ricevuto, via e-mail, la data del colloquio, cfr. doc. 10, foglio 2 e 3) che avrebbe potuto porre in occasione del colloquio conoscitivo fissato dal potenziale datore di lavoro e per le quali, in parte, disponeva già delle risposte (funzione, grado d'occupazione e durata dell'impiego), avanzando delle pretese salariali eccessive rispetto alla funzione da ricoprire (assistente amministrativo) e anche al guadagno assicurato, e non facendo alcun tentativo pe ricontattare nuovamente il datore di lavoro, egli ha precluso ogni possibilità di essere assunto.” (Doc. V)
1.4. Il 31 maggio 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova. (cfr. Doc. VI). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve essere sospeso o meno dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione assegnatagli dall’URC di __________ il 4 novembre 2016 presso la società __________ di __________ (cfr. doc. 4).
In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.
La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento
dell’art. 15). (…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.2. La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 29 novembre 2005 nella causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:
" (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo principio è stato ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.
Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg..
La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).
2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
(Per un commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p. 93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).
Nella DTF 124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …, p. 60).
Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.
Per completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.4. Il Tribunale federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è d'accordo con la richiesta (cfr. STF 8C-275/2012 del 13 luglio 2012; STF 8C-337/2008 del 1°luglio 2008 ; STF C 218/06 del 22 febbraio 2007).
Nella sentenza 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il Tribunale federale ha approvato l'operato del TCA, che aveva confermato una sanzione inflitta dalla Sezione del lavoro ad un assicurato, dopo avere constatato che il salario offerto era adeguato (cfr. STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12 in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione assegnatagli presso X._______, l'assicurato era tenuto, di principio, ad accettarla senza indugio. (…)", sottolineando in particolare che:
" (…)
Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il ricorrente. Il fatto di non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli anni di esperienza per la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio, unico argomento sul quale insiste il ricorrente, non giustifica il comportamento di quest'ultimo che ha contestato lo stipendio offerto senza un valido motivo. (…)"
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.6. Nella presente fattispecie, risulta dagli atti dell’incarto che l’URC di __________ il 4 novembre 2016 ha assegnato ad RI 1, in disoccupazione dal 1° giugno 2016, con un guadagno assicurato di fr.4929 (cfr. doc.15) un’occupazione presso la __________, invitandolo a contattare il potenziale datore di lavoro entro 24 ore ( cfr. Doc. 4).
In un colloquio di consulenza, avvenuto il 9 novembre 2016 (cfr. doc. 5), il ricorrente si è impegnato a trasmettere la candidatura.
L’11 novembre 2016 l’assicurato è stato interpellato dalla sua consulente del personale. Ella era stata contattata dal potenziale datore di lavoro il quale aveva segnalato di non avere ancora ricevuto nulla (cfr. doc. 6).
L’11 novembre 2016 RI 1, ha affermato di avere inoltrato la candidatura il giorno stesso. (cfr. doc. 6), che in effetti è stata inviata “come suggeritomi da parte della mia consulente URC” (cfr. doc. 10 retro).
La persona di contratto (__________) il 14 novembre 2016 ha convocato l’assicurato per il 21 novembre 2016 alle 10.30 e gli ha chiesto, se possibile, di inviargli tutti i certificati di studio e lavorativi (cfr. doc. 10).
Lo stesso giorno l’assicurato ha inviato a __________ un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:
" La ringrazio per la sua tempestiva risposta e per il colloquio conoscitivo propostomi.
A tal proposito mi permetto, avendo scarse informazioni a riguardo, di chiederle qualche dettaglio preliminare in più; così da poter definire almeno a grandi linee la posizione per la quale mi propongo.
Si tratta cli un impiego a tempo indeterminato ed un grado d'occupazione al 100%?
Quale sarebbe il ruolo che andrei potenzialmente ad assumere, o più in generale in quale ambito?
Ravvivandomi del fatto che il mio excursus professionale abbia destato interesse, crede che la proposta salariale possa essere in linea con quella dei miei passati impieghi?
La ringrazio anticipatamente per le sue risposte e per ciò che concerne l'inoltro come richiestomi dei certificati di studio/lavoro conseguiti, purtroppo il file supera la dimensione consentita e sarà dunque eventualmente mia premura portarne una copia con me.” (Doc. 7/1)
Il 14 novembre __________ ha così risposto:
" Il posto di lavoro offerto dal nostro cliente è inizialmente dell’80%, ma con l’intenzione di portare il grado d’occupazione al 100%.
Si tratta di organizzare insieme al titolare camp calcistici per bambini (da 6 a 16 anni) della durata di una settimana l’uno.
La figura dovrà intensificarsi in linea di principio con i genitori e gestire le iscrizioni, emettere fatture, verificare i pagamenti, dare informazioni al telefono (italiano, tedesco e francese) mostrando una certa capacità di marketing. Inoltre dovrà supportare il titolare nell’organizzazione dell’evento stesso.
Ci potrà essere l’occasione di muoversi all’interno della Svizzera.
Se vuole darmi lei un’idea della retribuzione desiderata, posso poi discutere con il nostro cliente in merito.” (Doc. 7/1)
L’assicurato ha subito replicato il giorno stesso:
" La ringrazio della delucidazione in quanto tali informazioni così complete non erano in mio possesso; il lavoro da svolgere e le mansioni richieste sono al contempo stimolanti e nelle mie piene capacità.
Avendo sempre svolto un ruolo a contatto con la clientela d essendo stata spesso quest'ultima se pur eterogenea di un determinato potenziale, non ho mai avuto difficoltà nel relazionarmi e nel sapermi porre nell'adeguata maniera o contestualizzare il mio operato.
Per ciò che riguarda il grado d'occupazione non le nego che la priorità e ciò che auspico sia un 100%.
In merito alla retribuzione, conscio di non potermi avvalere esclusivamente sulle mie esperienze passate per quantificare ma dovendo tener in considerazione sia la mia situazione sia il fatto che potrebbe essere confacente "entrare" ad un livello per poi per meritocrazia salire, visto che mi chiede una cifra la quantificherei in uno stipendio annuale di 70'000.- chf.
Rinnovandole il mio ringraziamento, le porgo distinti saluti.” (Doc. 7/1)
Il 16 novembre 2016 __________ ha comunicato quanto segue all’assicurato:
" Mi dispiace comunicarle che le sue richieste non sono in linea con l’offerta del nostro cliente, motivo per il quale ci vediamo costretti ad annullare il colloquio del 21/11.
La ringraziamo per l’interesse dimostrato nella posizione e le facciamo i nostri migliori auguri per il suo futuro professionale.”
(Doc. 10)
Il 16 novembre 2016 il potenziale datore di lavoro ha precisato all’URC di __________ che l’assicurato ha preso contatto l’11 novembre 2016, ma che non è stato assunto in quanto “al candidato è stato proposto un colloquio, ma durante il successivo scambio di email il sig. RI 1 ha voluto maggiori informazioni sul salario e la sua richiesta è fuori budget.” (doc. 7).
Il 17 novembre 2016 il ricorrente ha affermato di non essere stato assunto in quanto “a seguito della richiesta da parte del datore di lavoro di fornirgli una cifra indicativa salariale, quest’ultimo l’ha ritenuta non in linea senza neppure scendere a trattativa” (doc. 9).
Alla luce di tutto quanto appena esposto, il TCA deve concludere che l’assicurato ha perso la possibilità di reperire un nuovo impiego a causa di pretese salariali ritenute eccessive da parte del potenziale datore di lavoro. In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza federale, riprodotta ai consid. 2.2 e 2.4, anche in assenza di un rifiuto esplicito dell’occupazione il comportamento dell’assicurato deve essere sanzionato sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. In particolare nel caso concreto va sottolineato che, dopo avere ricevuto la comunicazione secondo cui la sua richiesta salariale non era in linea con l’offerta del cliente avrebbe dovuto immediatamente contattare la persona di contatto manifestando la sua piena disponibilità ad accettare un salario inferiore, tenuto peraltro conto del guadagno assicurato di fr. 4'929.- e della funzione che avrebbe dovuto occupare di assistente amministrativo (cfr. STF8C_337/2008 del 1° luglio 2008 consid. 3.3.2: “Konkret hätte er sich - mit oder ohne Rücksprache mit der RAV-Beraterin - sehr kurze Zeit nach dem Anruf der Firma nochmals mit dieser in Verbindung setzen müssen”).
Una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione entra tuttavia in considerazione soltanto se l’occupazione in questione era adeguata (cfr. consid. 2.1. e 2.3.).
L’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI, prevede che è non adeguata ed esula dall’obbligo di accettazione un’occupazione che “non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro”.
Questo Tribunale ha, ad esempio, ritenuto non conforme ad un contratto normale di lavoro un’occupazione presso un call-center in una sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).
Nel caso concreto manca totalmente nell’incarto ogni riferimento al salario che il potenziale datore di lavoro avrebbe accordato al ricorrente. In particolare nessuna indicazione al riguardo figura nella lettera di assegnazione (cfr. doc. 4 retro). Di conseguenza il TCA è impossibilitato a stabilire se l’occupazione proposta era adeguata oppure no dal profilo salariale. La proposta del datore di lavoro era invece ben chiara ad esempio nelle STF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012; STF 8C_337/2008 del 1° luglio 2008 e STF C 218/06 del 22 febbraio 2007 oppure nella recente STCA 38.2017.14 del 22 maggio 2017.
Si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti alla Sezione del lavoro affinché chiarisca questo aspetto. Qualora l’occupazione dovesse rivelarsi adeguata da questo punto di vista, anche l’entità della sanzione dovrebbe essere confermata (cfr. STF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012; STF 8C_337/2008 del1° luglio 2008 consid.4.2; STF C 218/06 del 22 febbraio 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 29 marzo 2017 è annullata e gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni