Raccomandata

Incarto n. 38.2017.14

DC/sc

Lugano 22 maggio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2017 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 gennaio 2017 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione dell’11 gennaio 2017 la Sezione del lavoro ha modificato la precedente decisione del 19 maggio 2016 (cfr. doc. 18/10) ed ha ridotto da 35 a 20 giorni la durata della sospensione inflitta ad RI 1, nato nel 1979, domiciliato a __________, per avere rifiutato un’occupazione a tempo pieno e a durata indeterminata, quale capo turno presso la ditta __________ di __________, assegnatagli il 16 febbraio 2016.

L’amministrazione ha ritenuto che l’assicurato non è stato assunto in quanto ha rifiutato la proposta salariale del potenziale datore di lavoro presentata all’__________ di __________ (società mediatrice per conto del ricorrente).

Secondo la Sezione del lavoro dal profilo salariale l’occupazione offerta era adeguata, inoltre era esigibile che egli si recasse al lavoro con la propria autovettura.

La Sezione del lavoro ha infine considerato maggiormente adeguata alle circostanze del caso concreto una sospensione di 20 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. doc. A1).

1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale chiede l’annullamento della sanzione.

Egli sostiene che non gli è stato offerto nessun impiego, che non aveva la disponibilità di un autoveicolo, che l’accettazione del lavoro in questione avrebbe compromesso il minimo vitale e che, comunque, la sua prudenza era dettata dai margini di manovra molto limitati (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 28 febbraio 2017 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso.

L’amministrazione sostiene che il ricorrente, già nel processo di selezione, avrebbe dovuto accettare l’impiego, che l’impiego offerto rispettava i criteri fissati all’art. 16 cpv. 2 lett. f LADI e non intaccava il minimo esistenziale della sua famiglia.

La Sezione del lavoro ha poi concluso sottolineando “come non risulti in alcun modo giustificabile che un assicurato, a scapito del suo obbligo di ridurre il danno dell’assicurazione contro la disoccupazione, non accetti senza indugio un’occupazione per un salario annuo lordo di CHF 70'200.-- dopo aver cercato invano un’occupazione per oltre 7 mesi (doc. 2/2)” e che comunque “nella denegata ipotesi che il fabbisogno vitale del figlio non fosse stato coperto, il ricorrente avrebbe potuto chiedere l’assegno integrativo (AFI) per il medesimo.” (cfr. doc. III).

1.4. Il 10 marzo 2017 l’assicurato ha rilevato di non avere ottenuto dall’azienda, malgrado le numerose richieste, le informazioni fondamentali per valutare l’adeguatezza dell’impiego e che tali informazioni sono arrivate solo dopo l’inchiesta dell’Ufficio giuridico.

Egli ha poi effettuato alcune puntualizzazioni sul calcolo del minimo vitale effettuato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. V).

Al riguardo la Sezione del lavoro ha preso posizione il 22 marzo 2017 chiedendo la conferma della decisione su opposizione impugnata.

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve essere sospeso o meno dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione assegnatagli dall’URC di __________ presso __________ di __________ (cfr. doc. 3).

In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.

Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".

La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

" (…)

1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza

La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…)

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.

La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento

dell’art. 15). (…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

2.2. La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 29 novembre 2005 nella causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

" (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Questo principio è stato ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."

In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.

Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg..

La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

(Per un commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p. 93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

Nella DTF 124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …, p. 60).

Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

Per completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

2.4. Il Tribunale federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è d'accordo con la richiesta (cfr. STF C 218/06 del 22 febbraio 2007.

In una sentenza 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il Tribunale federale ha approvato l'operato del TCA, che aveva confermato una sanzione inflitta dalla Sezione del lavoro ad un assicurato, dopo avere constatato che il salario offerto era adeguato (cfr. STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12 in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione assegnatagli presso X._______, l'assicurato era tenuto, di principio, ad accettarla senza indugio. (…)", sottolineando in particolare che:

" (…)

Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il ricorrente. Il fatto di non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli anni di esperienza per la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio, unico argomento sul quale insiste il ricorrente, non giustifica il comportamento di quest'ultimo che ha contestato lo stipendio offerto senza un valido motivo. (…)"

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

2.6. Nella presente fattispecie, risulta dagli atti dell’incarto che l’URC di __________ il 16 febbraio 2016 ha assegnato ad RI 1 un’occupazione presso la __________ di __________ (in seguito: la ditta __________; cfr. Doc. 3).

L’assicurato aveva peraltro già precedentemente contattato il potenziale datore di lavoro tramite l’agenzia di lavoro interinale __________ (in seguito: agenzia __________).

Il 17 febbraio 2016 l’assicurato ha così affermato di avere già avuto un colloquio di selezione con il datore di lavoro il 3 febbraio 2016 (cfr. Doc. 4) e di essere in attesa di sviluppi.

La ditta __________ ha comunicato all’URC di __________ in data 12 aprile 2016 di avere sentito nuovamente l’assicurato il 24 marzo 2016 e che il candidato ha rifiutato l’offerta di lavoro l’11 aprile 2016 (cfr. Doc. 6).

Il 5 aprile 2016 il consulente del personale __________ della __________ ha inviato a __________ della ditta __________ un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:

" Ho parlato con il Sig. RI 1, in virtù del fatto che con i mezzi pubblici non riesce ad arrivare, ed in parte come aveva anche discusso con il Sig. __________ è arrivato alla conclusione che la pretesa salariale è compresa tra i 78'000.- egli 80'000.- annui.

Che in effetti è anche la cifra che mi aveva accennato a me durante il colloquio.” (cfr. Doc. 5)

__________ ha così risposto:

" Noi possiamo arrivare ad un massimo di CHF 70'200.- (bonus escluso). Partendo già da un livello salariale piuttosto alto per la posizione dovrà dimostrare di essere più che in grado di svolgere la mansione, in questo caso ci sarà anche la possibilità di crescita salariale.

Fammi sapere se l’offerta può interessargli, nel caso provvederò a farvi avere qualcosa di più formale.” (cfr. Doc. 5)

In uno scritto dell’11 maggio 2016 RI 1 ha in particolare rilevato:

" (…) Ho dovuto chiedere espressamente di parlare con risorse umane con l'intenzione da parte mia di comprendere al meglio le condizioni contrattuali ed i dettagli in merito a vacanze 2°pilastro ecc... Sono riuscito finalmente ad incontrare il Signor __________, manager di Risorse Umane, con cui si è discusso della parte contrattuale e al quale ho sottoposto la mia pretesa salariale indicativa basata sul compenso base del mio impiego precedente quantificabile in 74'000 chf annui lordi (18000 meno di quanto ho guadagnato l'anno scorso) *vedi tabella allegata con salari medi in Ticino.

In quell'occasione ho domandato espressamente al signor __________ di redigere un'offerta scritta (contratto) riguardante la loro offerta che, con grande delusione, non ho mai ricevuto.

Il 15 aprile mi ha contattato __________ comunicandomi che __________ offriva 70'200 chf annui risposi che ero in attesa di qualcosa di più formale che indicasse tutte le prestazioni offerte (ev telefono, auto rimborsi pasti, viaggi, ecc...) e che ufficializzasse la loro offerta che purtroppo non ho mai ricevuto.

(…)

Ritengo legittimo valutare in maniera approfondita le tematiche inerenti le spese di trasferta in quanto esse produrrebbero un ribasso indicativo del 35% del mio salario annuo secondo il seguente calcolo:

37'000 km/anno X 0.50 fr/km = 18'500 chf/anno = ~ 26% del salario annuo offerto da __________.

GA annuo : 77’952; 70'200-18'500 = 51'700

(51'700 / 77'952) X 100 = 66.32% Livello salariale netto dopo spese di trasferta. (…)” (cfr. Doc. 14)

Il 17 maggio 2016 __________ della __________ ha così risposto alla Sezione del lavoro:

" (…)

  1. Parametri occupazione offerta presso la ditta Imery__________

di __________

1.1. Impego Indeterminato

1.2. Grado d’occupazione 100%

1.3. Funzione: Capo turno / impiego su 3 turni

1.4. Salario lordo annuo offerto: 70'200 (bonus escluso)

  1. Carattere generale

2.1. Si ha mostrato interesse

2.2. Distanza del luogo di lavoro / difficoltà di raggiungere il luogo di lavoro con i mezzi pubblici / Pretesa salariale del candidato maggiore

2.3. Offerta comunicata a noi, e trasmessa al Sig. RI 1

2.4. Si ha rifiutato. (…)” (cfr. Doc. 15)

Al punto 2.2. sono precisati i motivi di rifiuto dell’occupazione (cfr. Doc. 20/1).

Il 5 agosto 2016 __________ ha precisato quanto segue:

" (…)

Come concordato telefonicamente le inoltro le informazioni aggiuntive da lei richieste.

I 3 turni di lavoro presso l’azienda __________, per il reparto interessato, sono così composti:

1° turno- 06:00-14:00

2° turno- 14:00-22:00

3° turno- 22:00-06:00

Il Signor RI 1 avrebbe dovuto fare i tre turni, dato che è richiesto dalla funzione per cui era stato visto.

Essendo un’assunzione fissa nell’azienda, le trattative inerenti l’assunzione, e il salario sono state fatte verbalmente e telefonicamente tra il candidato e la nostra agenzia, la quale si è coordinata facendo da tramite con l’azienda, dopo i 2 colloqui sostenuti direttamente in __________ da parte del signor RI 1. Nonostante la volontà dell’azienda di assumere il signor RI 1, non si è raggiunto un accordo visto le sue pretese salariali (minimo 78'000.-) superiori all’offerta massima dell’azienda (70'200.-, bonus escluso), questo motivo sommato alla distanza del posto di lavoro e alla difficoltà di raggiungere lo stesso con i mezzi pubblici, hanno fatto si che il signor RI 1 non accettasse l’offerta (sempre telefonicamente).” (cfr. Doc. 20/1c)

Il 17 agosto 2016 il consulente del personale della __________, __________, che si è occupato della pratica dell’assicurato, ha in particolare così risposto alla Sezione del lavoro:

" (…)

  1. In data 5 aprile 2016 mi è stata richiesta per e-mail, dalla ditta __________, la pretesa salariale del Sig. RI 1, e mi è stata anche formulata la domanda sulla possibilità di un'assunzione iniziale interinale che si sarebbe poi tramutata in assunzione a tempo indeterminato in azienda.

Ho replicato per e-mail alla ditta dopo aver contattato telefonicamente il Sig. RI 1, riportando la sua pretesa salariale annuale compresa tra i 78000 e gli 80000 CHF, e la ditta __________ mi ha confermato per e-mail che la cifra che poteva essere offerta corrispondeva ad un salario annuo di CHF 70200 (bonus escluso), con possibilità di crescita salariale. In caso di interessamento avrebbero provveduto con un'offerta formole.

  1. Il Sig. RI 1 ha sostenuto 2 colloqui all'interno dell'azienda dove ha potuto valutare e discutere direttamente su esigenze della funzione, orari, pretese reciproche, fare domande e togliersi eventuali dubbi ecc...

L'esigenza da parte di __________ ero sicuramente quella di integrare nel proprio organico una persona a tempo indeterminato direttamente in azienda, ma ciò non esclude che per motivi di prassi aziendale ci possa essere un'esigenza di passare da un primo periodo interinale per poi assumere a tempo indeterminato la persona.

L'esigenza di un'assunzione iniziale interinale che si sarebbe poi tramutata in assunzione a tempo indeterminato in azienda è stata comunicata a noi in data 5 aprile 2016 e riportata al candidato. (…)” (cfr. Doc. 20/2a)

Alla luce di tutto quanto appena esposto, il TCA deve concludere che l’assicurato ha perso la possibilità di reperire un nuovo impiego a causa di pretese salariali ritenute eccessive da parte del potenziale datore di lavoro. In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza federale, riprodotta ai consid. 2.2 e 2.4, anche in assenza di un rifiuto esplicito dell’occupazione il comportamento dell’assicurato deve essere sanzionato sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione entra tuttavia in considerazione soltanto se l’occupazione in questione era adeguata (cfr. consid. 2.1. e 2.3.).

2.7. Il TCA è quindi chiamato innanzitutto a stabilire se l’occupazione in questione poteva oppure no essere rifiutata sulla base dell’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI, secondo cui non è adeguato ed esula dall’obbligo di accettazione un’occupazione che “non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro”.

Questo Tribunale ha, ad esempio, ritenuto non conforme ad un contratto normale di lavoro un’occupazione presso un call-center in una sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).

Nel caso concreto, va innanzitutto rilevato che l’azienda in questione “attiva nel settore della ricerca, lo sviluppo, la fabbricazione e la distribuzione di __________” (cfr. Estratto del registro di commercio) non è legata da un contratto collettivo del lavoro. Nel settore non esiste neppure un contratto normale di lavoro.

L’amministrazione ha sottolineato che il salario di fr. 70'200.- era conforme agli usi e quindi adeguato in quanto dalla “calcolatrice individuale dei salari 2014 (Salarium), messa a disposizione dall’Ufficio federale di statistica UST, secondo cui per la funzione prevista (non sono invece determinanti le competenze di cui dispone l’interessato), in Ticino, risulta un valore centrale (mediana) di CHF 70'900.-- (recte: 70'980.--) annui lordi, ed un 25% di lavoratori con un salario inferiore a CHF 64'200.-- annui lordi” (cfr. doc. 26 pag. 5, doc. 24 e soprattutto doc. 24.1, con il riferimento al “ramo economico la fabbricazione di prodotti chimici”).

Il TCA può fare proprie queste considerazioni dell’amministrazione.

Il salario offerto era dunque conforme agli usi, ciò che peraltro l’assicurato neppure contesta.

2.8. L’art. 16 cpv. 2 lett. f LADI prevede che non è considerata adeguata un’occupazione che necessita di un tragitto di oltre due ore per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro.

Nel caso concreto, visti i turni di lavoro presso l’azienda (anche di notte; consid. 2.6), per il ricorrente sarebbe stato impossibile utilizzare i mezzi pubblici.

Utilizzando la propria auto (cfr. doc. III Ad 3), l’assicurato avrebbe invece potuto effettuare il tragitto __________ -__________ e ritorno nei tempi massimi fissati all’art. 16 cpv. 2 lett. f. LADI.

In una sentenza C 386/00 del 16 maggio 201 al consid. 3a l’Alta Corte ha stabilito che l’utilizzo dell’auto privata può essere previsto solo a condizione che la spesa indotta da tale uso non intacchi il minimo vitale dell’interessato e della sua famiglia.

Ora, nella decisione su opposizione, la Sezione del lavoro ha riprodotto una tabella nella quale a fronte di entrate di fr. 72'600.- annui (salario di fr. 70'200.-- + fr. 2'400.-- di assegni famiglia annui – fr. 200.-- mensili) vi erano uscite complessive di fr. 70'420.40 per cui il minimo vitale della famiglia del ricorrente non veniva intaccato accettando l’occupazione in questione.

Nella risposta di causa la Sezione del lavoro, ha, da una parte riconosciuta fondata la contestazione dell’assicurato relativa al computo, fra i redditi, dell’assegno di famiglia, ma, d’altra parte, lo ha dedotto dall’importo base computato per il figlio (che è stato ridotto da fr. 4'800.-- a fr. 2'400.--) rispetto alla decisione su opposizione, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza (cfr. sentenza della Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello 15.2014.87 del 12 novembre 2014 consid. 8.2).

La nuova tabella contiene i seguenti dati:

" Costo Importo annuo:

  1. Minimo vitale per coppia 20'400.00

  2. Per figlio 2'400.00

  3. Affitto e spese accessorie 16'800.00

  4. Oneri sociali AVS/AI/IPG/ID 4'369.95

  5. LPP 2'276.40

  6. LANF non professionale 894.00

  7. CM+costi di malattia e infortuni sostenuti 7'237.50

  8. Spese di trasferta 9’568.00

  9. Pasti fuori casa 2'300.00

  10. Esigenze accresciute di vitto 1'265.00

  11. Montatura occhiali per i 3 membri della famiglia 225.00

  12. Dentista RI 1 284.55

Totale 68'020.40”

I primi due dati (fr. 20'400.-- e fr. 2'400.--) sono corretti e risultano dall’applicazione della “Tabella di calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF, cfr. doc. 20.4) e precisamente fr. 1'700.-- x 2, per la coppia e fr. 400 x 12 – fr. 2'400.-- di assegni familiari, per il figlio.

L’affitto e le spese accessorie (fr. 16'800.--) si evincono dal contratto di locazione (cfr. doc. 22/2).

Gli oneri AVS/AI/IPG/AD sono pari al 6,225% dallo stipendio di fr. 70'200.--, per complessivi fr. 4'369.25.

La deduzione LPP di fr. 2'276.40 è quella indicata dal datore di lavoro (cfr. doc. 20/3).

Ciò vale pure per i costi dell’assicurazione infortuni non professionali di fr. 894.-- (cfr. doc. 20/2).

I costi complessivi per l’assicurazione contro le malattie, comprovati nel 2016 ammontano a fr. 7'237.50 (cfr. doc. 27; per il resto cfr. doc. III Ad 5).

Le spese di trasferta sono stati fissati applicando la Circolare n. 39/2015 della LEF del 20 novembre 2015 (cfr. doc. 20/5) e precisamente __________ -__________ (80 km) e ritorno (160 km x 230 giorni x fr. 0,26 = fr. 36'800 x 0,26 = fr. 9'568.--.

L’importo per i pasti fuori casa ammonta a fr. 2'300.-- (10 fr. per pasto per 230 giorni), mentre il supplemento per le esigenze accresciute di vitto ammonta a fr. 1'265.-- (fr. 5.50 x 230), sempre sulla base della citata Tabella LEF).

Il numero medio di giorni lavorativi in Ticino è pari a 230 (cfr. sentenza della Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza 15.2015.103 del 9 marzo 2016, consid. 4.2).

Per quel che riguarda l’importo di fr. 225.-- all’anno per la montatura per gli occhiali, la Sezione del lavoro nella decisione su opposizione ha fornito la seguente convincente spiegazione:

" Per quanto riguarda il punto 11 (montatura occhiali per 3 membri della famiglia) si precisa che il costo per l’acquisto di occhiali riconosciuto secondo le Direttive del Dipartimento della Sanità e della Socialità citate dall’opponente ammonta a CHF 150.-- per persona ogni due anni, e quindi CHF 225.-- all’anno per l’intera famiglia. Tuttavia, eventualmente anche ammettendo CHF 450.-- per l’anno 2016/famiglia la soglia di CHF 72'600.-- non sarebbe superata.”

(cfr. doc. A)

Infine anche l’importo per le spese di dentista di fr. 284.55 risulta corretto (cfr. doc. 22/6 e doc. 22/10).

In conclusione l’accettazione dell’impiego a __________ per un salario di fr. 70’200-- non avrebbe intaccato il minimo di vitale della famiglia fissato a fr. 68'020.40.

L’occupazione in questione era dunque adeguata e avrebbe dovuto essere accettata dall’assicurato.

Del resto se tale occupazione fosse successivamente divenuta durevolmente inadeguata (ad esempio per un imprevisto aumento di costi tale da intaccare il minimo vitale) avrebbe potuto essere abbandonato senza incorrere in nessuna penalità (cfr. B. Rubin, “La suspension du droit à l’indemnité de chômage” in DLA 2017 pag. 1 seg. 6).

Siccome l’assicurato ha rifiutato un’occupazione adeguata, a ragione, la Sezione del lavoro l’ha sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Siccome anche l’entità della sanzione (20 giorni di sospensione) risulta proporzionata, la decisione su opposizione dell’11 gennaio 2017 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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