Raccomandata

Incarto n. 38.2016.71

KE/sc

Lugano 17 maggio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Kathrin Erne, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2016 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 novembre 2016 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 15 dicembre 2014 (cfr. doc. 11/4), confermata dalla decisione su opposizione del 22 aprile 2015 (cfr. doc. 11/3) cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa __________ (in seguito: la Cassa) ha chiesto a RI 1 la restituzione della somma di fr. 2'833.20 corrispondenti a indennità di disoccupazione versate indebitamente relative ai mesi da febbraio ad ottobre 2013, in quanto egli aveva realizzato un guadagno intermedio.

Ciò è avvenuto a seguito del riesame del suo incarto sulla base del rapporto dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (in seguito: UIL) dal quale è emerso che l’assicurato aveva esercitato un’attività indipendente presso il suo domicilio a __________ in qualità di tatuatore.

1.2. Con decisione su opposizione del 21 novembre 2016 l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG) ha confermato la precedente decisione del 20 maggio 2015 ed ha rifiutato di condonare all’assicurato l’importo da restituire, non essendo realizzato il presupposto della buona fede.

Al riguardo l’amministrazione ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

In sede di verbale di audizione 27 febbraio 2014, svoltosi presso l’UIL, l’assicurato ha dichiarato che in tutto il periodo di disoccupazione (e fino all’esaurimento del diritto, dal 31.01.2013 al 22.11.2013), egli ha svolto circa quatto/cinque tatuaggi al mese, per un totale di circa 70 tatuaggi dall’inizio della sua attività.

Quanto al reddito derivante dalla suddetta attività, il signor RI 1 ha altresì sottolineato di aver percepito un compenso per il materiale utilizzato, precisando che “(…) Quanto da me finora incassato si aggira mensilmente a fr. 120.-/ fr. 150 (…)”; tale importo, infatti, è stato anche annunciato dall’assicurato in sede di dichiarazione d’imposta delle persone fisiche del 2013, per la somma di fr. 1'500.-- alla voce “Attività accessoria”.

Come detto, tale attività lavorativa non dichiarata è emersa su segnalazione dell’UG che, a sua volta, ha ricevuto l’informazione dall’UIL.

Il signor RI 1 non ha indicato tale attività sugli appositi formulari che, nella decisione su opposizione del 22 aprile 2015 della Cassa, essa ha definito quali redditi derivanti da guadagno intermedio per attività economica indipendente, ai sensi dell’art. 24 della Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI).

Eppure la semplice e chiara domanda n. 2 di detti formulari non lascia alcuno spazio a dubbi o esitazioni. Ha infatti il seguente tenore: Ha esercitato un’attività indipendente? Il signor RI 1 ha invece risposto negativamente.

Pure la circostanza che l’assicurato non avrebbe ricevuto alcun compenso, ad eccezione del pagamento del materiale o di qualche cena, poteva dispensarlo dal compilare correttamente i formulari IPA in questione.

(…)

Anche nel caso concreto, ammesso e non concesso che egli non abbia chiesto alcun compenso per i tatuaggi effettuati, sarebbe in ogni caso stato possibile rinunciarvi per l’assicurato, in quanto egli percepiva le indennità di disoccupazione durante il periodo in questione. Il suo comportamento è pertanto da ritenersi una negligenza grave e la buona fede deve essere negata.

Visto quanto sopra, appara sufficientemente accertato che l’attività da tatuatore presso il suo domicilio non è stata mai annunciata all’autorità competente durante tutto il periodo di disoccupazione considerato. Tale omissione non appare giustificabile e deve essere assimilata a una grave negligenza, per cui la buona fede non può che essere esclusa e di conseguenza anche il condono dell’obbligo di restituzione delle indennità percepite a torto.” (cfr. doc. A)

1.3. Contro la decisione su opposizione, il 12 dicembre 2016 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede l’accoglimento della sua richiesta di condono e rileva:

" (…)

Tengo di nuovo a sottolineare di aver sempre agito in buona fede e che non esiste la grave negligenza di cui mi accusa nel non aver compilato i formulari IPA come descritto nella decisione su opposizione.

In tal senso vorrei precisare che, in primo luogo, mi sono quasi sentito costretto ad inserire la somma di fr. 1'500.-- quale attività accessoria nella dichiarazione d’imposta 2013, poiché nel timore di essere perseguito anche fiscalmente. In realtà, ribadisco di aver effettuato tatutaggi per hobby in cambio di una somma totale stimata di fr. 1'500.-- circa che si compone di cene, materiale per i tatuaggi stessi, piccole somme in denaro. Tale importo, a mio avviso, non è dunque da ritenersi un’entrata da attività indipendente, in quanto, oltre ad essere un hobby, si trattava per me di una passione che volevo sviluppare, considerando che, in Svizzera, non esiste nessuna formazione preposta.

La segnalazione dell’attività non dichiarata è giunta dall’UIL. Vorrei precisare che in seguito all’accaduto, nell’autunno 2015, discutendo telefonicamente con un responsabile della __________ di __________, mi veniva spiegato che, sulla base del buon senso, la richiesta di restituzione in oggetto non aveva ragione di esistere.

In conclusione, torno a dire che la decisione ricevuta dall’UG mi sembra smodata e poco credibile. Non ritengo di aver agito in mancanza di buona fede e con grave negligenza. Mi si nega completamente la possibilità di svolgere una qualsiasi attività di hobby e non viene tenuta in considerazione la mia delicata situazione econimica.” (cfr. doc. I)

1.4. Nella sua risposta del 18 gennaio 2017 l’UG della Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.5. Il 6 febbraio 2017 l’assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" (…)

Ho iniziato con la passione del disegno, che ho sviluppato iniziando ad approfondire l’arte del tatuaggio. Mi sono informato su come poter eventualmente svolgere questo hobby e, informandomi mediante ricerche, ho appreso che in Svizzera non esistono corsi o apprendistati in merito.

Sulla base di ciò, non ho comunque voluto arrendermi ed ho compreso che l’unica maniera per poter migliorare era quella di praticare su me stesso e sui miei amici. Trattandosi di “prove”, tutte le persone coinvolte erano consce, informate, consapevoli e d’accordo che il buon risultato non era necessariamente garantito, visto che si trattava di un vero e proprio apprendistato basato sulla pratica. Ci tengo a sottolineare che, ad ogni modo, le norme igieniche sono sempre stata rispettate e che tutti sono sempre rimasti soddisfatti dei risultati.

Detto ciò, vorrei tornare a ribadire che si trattava di un hobby e non di un lavoro vero e proprio. Tant’è vero che sono stato retribuito solo per il materiale o tramite cene. Quando ho ricevuto le lettere di __________ di __________, mi sono stupito nel constatare che hanno quantificato il mio guadagno prendendo in considerazione i prezzi dei tatuaggi di professionisti su internet. Parlando telefonicamente con il responsabile __________, ho spiegato che questi prezzi non sono paragonabili ai lavori da me eseguiti.” (cfr. doc. V)

Infine, l’assicurato chiede di essere sentito di persona per risolvere la questione (cfr. doc. V).

1.6. Con scritto del 20 febbraio 2017 l’UG della Sezione del lavoro ha rinunciato a formulare ulteriori osservazioni (cfr. doc. VII).

1.7. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VIII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’UG della Sezione del lavoro abbia a ragione o meno negato a RI 1 il diritto al condono della restituzione della somma di fr. 2'833.20 corrispondente alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione percepite indebitamente per i mesi compresi da febbraio a ottobre 2013 a causa dell’omessa dichiarazione dell’attività indipendente quale tatuatore esercitata nei mesi in questione.

2.2. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59c cpv. 4.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

La giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA C 174/04 del 27 aprile 2005; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n. 45).

L'art. 4 OPGA regola il condono. Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC, quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;

c. per tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

3 La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4 Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

  • l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

  • la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi, qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.

2.3. La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

2.4. Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).

In merito all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

" Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die nötigen Unterlagen").

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht "erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der Kasse (vgl. oben

N. 28) ist umfassend (vgl. "alles melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

  • Anspruchsberechtigung des Versicherten (s. Anspruchs- Voraussetzungen)

  • Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)." (cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).

Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).

Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

In una sentenza 8C_807/2007 del 18 agosto 2008 l’Alta Corte ha respinto il ricorso di un assicurato al quale era stato negato il condono della restituzione della somma di fr. 5'776.30, chiesta, in quanto era emerso che egli aveva lavorato senza annunciare tale attività.

All’assicurato è stata negata la buona fede, poiché, anche se, come da lui sostenuto, avesse effettivamente avvertito il suo consulente in merito a tale occupazione, aveva comunque risposto sempre negativamente alla domanda di sapere se esercitava un’attività lucrativa dipendente o indipendente, ossia una questione determinante per il calcolo dell’indennità da parte della cassa di disoccupazione.

Nulla, poi, consentiva di concludere che il suo consulente gli avesse suggerito di rispondere negativamente alla domanda relativa all’esercizio di un’attività lavorativa.

L’assicurato, del resto, non poteva ragionevolmente credere che la cassa fosse al corrente della sua attività. In assenza di attestati di guadagno intermedio o certificati di salario forniti dall’assicurato, la cassa non poteva conoscere l’importo effettivamente conseguito, di modo che l’assicurato non aveva validi motivi per pensare che le indennità di disoccupazione versategli erano state calcolate tenendo conto del reddito in questione.

In un’altra sentenza 8C_218/2015 del 7 settembre 2015 il TF ha ricordato che la LADI non prevede lo scambio generale di informazioni tra l’URC e le varie casse di disoccupazione. Anche se sia gli URC che le casse sono degli organi esecutivi dell’assicurazione contro la disoccupazione, si tratta di due autorità distinte con compiti e competenze differenti. Inoltre non si può dedurre dal verbale del 17 maggio 2010 che il consulente dell’URC avrebbe indicato all’assicurato che non occorreva segnalare i guadagni intermedi. Il consulente sapeva che l’assicurato svolgeva dei “piccoli mandati”, ma poteva partire dal presupposto che l’assicurato compilasse il formulario nel modo corretto. In assenza di un sospetto di frode, non si può esigere dagli URC che trasmettano sistematicamente alle Casse di disoccupazione tutti gli elementi di cui vengono a conoscenza durante lo svolgimento delle loro funzioni, anche se gli stessi possono far pensare che l’assicurato consegue un guadagno intermedio.

2.5. Nella presente evenienza, dalle carte processuali emerge che RI 1, nato nel 1990, si è iscritto in disoccupazione il 31 gennaio 2013, dichiarando di cercare un’occupazione a tempo pieno in qualità di lattoniere di carrozzeria, venditore o agente di sicurrezza (cfr. doc. 2/1). La Cassa ha aperto un termine quadro dal 31 gennaio 2013 al 30 gennaio 2015 con un guadagno assicurato ammontante a fr. 2'805.-- con il diritto a 200 indennità di disoccupazione (cfr. doc. 11/23 pag. 60).

In data 3 dicembre 2013 la Cassa gli ha comunicato che aveva esaurito il suo diritto alle indennità di disoccupazione con il 22 novembre 2013, poiché aveva percepito il numero dei giorni massimi previsti (200) dalla legge (cfr. doc. 11/20).

Il 27 gennaio 2014 l’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro ha trasmesso una segnalazione all’UIL dalla quale risulta che RI 1 effettuerebbe tatuaggi presso il proprio domicilio alla sera. Durante il sopralluogo del 12 febbraio 2014 non è stata trovata nessuna insegna sulla casa né altro (cfr. doc. 11/7). Il 27 febbraio 2014 il ricorrente è poi stato sentito dall’ispettore __________ della Sezione del lavoro.

In quell’occasione è stato allestito un “Verbale di audizione”, sottoscritto pure dell’assicurato, del seguente tenore:

" (…)

  1. Dalle informazioni in nostro possesso, risulta che lei non è iscritto quale indipendente. Ciò corrisponde al vero?

Adr.: Sì, non sono iscritto quale indipendente.

  1. Dalle informazioni in nostro possesso, risulta che lei si occupa di fare tatuaggi. Ciò corrisponde al vero, se sì, quando è iniziata esattamente?

Adr.: Sì, è il mio hobby.

Ho fatto un corso nel 2012 a __________ (__________) verso il mese di dicembre, della durata di tre mesi, dal lunedì al venerdì dalle ore 1900 alle ore 2100, il sabato dalle ore 0900 alle ore 2000 e la domenica dalle ore 0900 alle ore 1200.

Durante il periodo del corso, ho fatto qualche tatuaggio ad amici presso il mio domicilio.

Da circa un anno mi sto impegnando di più a fare tatuaggi.

  1. Quanto è costato il corso a __________?

Adr.: Siccome è un mio amico che ha tenuto il corso, che è proprietario di uno studio, l’ho fatto gratuitamente.

  1. Lei ha informato il comune di __________ ed è stato autorizzato dallo stesso per svolgere le sue prestazioni di tatuare presso il suo domicilio?

Adr.: Non ho inoltrato nessuna richiesta al comune di __________.

  1. Lei ha in affitto locale/locali per fare tatuaggi? Se sì, dove esattamente?

Adr.: Non ho preso in affitto nessun locale, i tatuaggi li faccio presso il mio domicilio di __________, dove in cantina ho un locale hobby.

  1. Dalle informazioni in nostro possesso, risulta che lei pubblicizza in facebook, la sua attività di tatuatore. Ciò corrisponde al vero, e sotto quale nome?

Adr.: Sì, pubblicizzo in facebook il mio hobby di tatuatore sotto il nome “__________”.

A questo momento del verbale di audizione, al signor RI 1 vengono mostrate delle fotografie, nelle quali si vede lui mentre è intento a fare un tatuaggio.

  1. Lei si riconosce in queste fotografie?

Adr.: Sì, riconosco di essere io la persona sulle fotografie.

  1. Lei è in possesso di un’autoclave per fare tatuaggi? Se sì, ricorda dove è stata acquistata?

Adr.: No, utilizzo attrezzatura mono uso, con disinfettanti appositi.

  1. Dove lei si occupa di fare tatuaggi, il/i locale/i sono totalmente separati dalla casa dove lei abita, ed inoltre vi è a disposizione un lavello con acqua calda?

Adr.: In cantina vi è il lavello con acqua calda.

  1. Lei ha tenuto e/o tiene un tariffario?

Adr.: No.

  1. Lei ha una cartoteca dei suoi clienti? Mi può dire quanti sono?

Adr.: Non tengo una cartoteca, sono comunque una decina di persone, tutti i miei amici.

  1. Da quando ha iniziato e fino alla data odierna, quanti tatuaggi ha fatto?

Adr.: Avrò fatto una settantina di tatuaggi, anche se non ricordo esattamente il numero.

  1. Con quale modalità di pagamento i suoi clienti hanno pagato i tatuaggi da lei fatti?

(In contanti con ricevuta, accrediti bancari e/o postali e/o altro)

Adr.: Io non ho mai fatto richiesta di soldi.

A volte i miei amici, come pure gli amici dei miei amici, mi lasciano un compenso, mi pagano in contanti il materiale utilizzato e/o una cena in pizzeria. Quanto da me finora incassato si aggira mensilmente a fr. 120.--/ fr. 150.--.

Vengo aiutato economicamente da mio padre e da mia sorella per l’acquisto del materiale necessario.

  1. Lei ha tenuto e/o tiene una contabilità circa l’attività quale tatuatore? Sesì, con quale modalità?

Adr.: Non ho mai tenuto una contabilità.

  1. Tenuto conto che finora non ha tenuto una contabilità, mi può dire a quanto ammonta il suo guadagno mensile circa, per le sue prestazioni di tatuatore?

Adr.: Non ho nessun guadagno.

Mi alleno a casa per poi eventualmente aprire uno studio.

  1. Lei ha informato l’URC di __________ e/o il suo collocatore del personale, __________, di aver frequentato il corso a __________, come pure che fa tatuaggi presso il suo domicilio.

Adr.: No.

  1. Mi può dire in media quanti tatuaggi ha fatto mensilmente?

Adr.: Dal mese di gennaio 2013 ad oggi avrò fatto mensilmente in media tra i quatto e cinque. Negli ultimi due mesi e fino alla data odierna, ne avrò fatti in media una decina.

  1. Quanto da lei finora incassato per le sue prestazioni di tatuatore sono stata annunciate alle autorità cantonali, quali: AVS, __________, Ufficio tassazione, ecc.?

Adr.: No.

  1. Lei ha stipulato un’eventuale assicurazione in caso di danni alle persone?

Adr.: No.” (cfr. doc. 11/8).

Malgrado quanto appena esposto, nei formulari “Indicazioni della persona assicurata” (IPA) relativi ai mesi da febbraio a ottobre 2013 l’assicurato ha risposto negativamente alla domanda se ha esercitato un’attività indipendente (cfr. doc. 11/20)

2.6. Chiamato a pronunciarsi in merito alla domanda di condono e se RI 1 era in buona fede allorché ha omesso di indicare nei formulari IPA l’attività indipendente svolta in qualità di tatuatore supponendo che si tratti solo di un hobby il quale non deve essere annunciato, il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha negato la buona fede all’assicurato.

Dapprima è utile evidenziare che l’assicurato ha disatteso i suoi obblighi di cui agli art. 28 e 31 LPGA (cfr. consid. 2.4.).

Non comunicando il guadagno intermedio conseguito dall’attività indipendente in qualità di tatuatore afferente al periodo da febbraio ad ottobre 2016 allorquando egli era iscritto in disoccupazione, egli ha impedito alla Cassa di verificare in che misura potevano essergli assegnate le indennità di disoccupazione per l’arco di tempo da febbraio ad ottobre 2016 (cfr. art. 28 cpv. 2 LADI).

Invece all’assicurato sarebbe dovuto risultare chiaro e logico che la sua attività come tatuatore era da considerare quale attività indipendente e non solo come un passatempo, come da lui sostenuto.

Questa Corte rileva innanzitutto che RI 1 ha lavorato presso lo __________ come tatuatore dal 28 maggio al 28 agosto 2012 in qualità di tatuatore (cfr. doc. 2/4). Poi dal mese di dicembre 2012, per la durata di tre mesi circa, dal lunedì al venerdì dalle ore 1900 alle ore 2100, il sabato dalle ore 0900 alle ore 2000 e la domenica dalle ore 0900 alle ore 1200, ha frequentato un corso presso uno Studio di un suo amico a __________ (__________), per imparare a fare tatuaggi (cfr. doc. 11/8 pag. 21). Inoltre egli ha indicato che si tratta di “una passione che vuole sviluppare” e di “un vero e proprio apprendistato basato sulla pratica”. Nel questionario concernente la domanda di condono del 17 maggio 2015 ha addirittura precisato che “considerando che non trovo lavoro come carrozziere da diversi anni e che non ho mai chiesto assistenza, senza ricevere indennità alcuna, da quest’anno ho deciso di avviare un’attività indipendente come tatuatore” (cfr. doc. 13).

Oltre a ciò si osserva che un hobby è un’occupazione, diversa da quella a cui si è tenuto professionalmente, alla quale ci si dedica nelle ore libere, per svago con impegno e passione (cfr. http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/hobby).

Visto quanto esposto, secondo questo Tribunale l’attività svolta non può essere considerata unicamente un hobby. Il ricorrente aveva già in precedenza lavorato in qualità di tatuatore per cinque mesi. Poi, proprio nel periodo prima della disoccupazione, egli ha svolto un corso serale per sviluppare l’attività del tatuaggio indirizzandosi in tal modo per eseguire l’attività in via professionale.

La questione del guadagno conseguito o meno non è determinante (cfr. DLA 1998 no. 14 pag. 70 nella quale l’Alta Corte ha stabilito che costituisce una grave negligenza il fatto di lavorare - seppur a titolo gratiuito - regolarmente a metà tempo e per quasi un anno senza annunciarlo alla cassa di disoccupazione). È decisivo il fatto che egli abbia lavorato nel periodo durante il quale era iscritto alla disoccupazione, senza annunciarlo alla Cassa.

Si osserva inoltre che l’assicurato durante la disoccupazione ha lavorato il 14 e il 26 marzo 2013 come lattoniere di carrozzeria presso __________ (cfr. doc. 11/23 pag. 125). In quell’occasione il datore di lavoro ha dovuto attestare il guadagno intermedio conseguito. Perciò l’assicurato era ben consapevole che le attività da dipendente o indipendente svolte durante il periodo di disoccupazione vanno annunciate alla Cassa, come peraltro ha pure fatto nell’IPA relativo al mese nel quale ha lavorato. Quindi risulta inspiegalbile come mai non abbia indicato la sua attività quale tatuatore o non si fosse nemmeno informato presso il suo consulente del personale.

Infine si rileva che l’assicurato ha indicato la somma di fr. 1'500.- quale attività accessoria nella dichiarazione d’imposta 2013 (cfr. doc. 13/1).

2.7. Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede del ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su opposizione del 21 novembre 2016.

A proposito delle modalità della restituzione, un'eventuale soluzione confacente alle esigenze dell'assicurato deve essere concordata con la Cassa di disoccupazione (cfr. doc. III e doc. VIII).

Questo tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

2.8. Il ricorrente, nel ricorso, ha chiesto di poter esporre la sua posizione tramite un incontro (cfr. doc. I).

Giusta l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha il diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza so ciale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall’altr. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3 dev’essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta chiara ed inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione delle prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di un interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simili obbligo (cfr. STF 9C_87/2013 del 18 marzo 2013 consid. 4.1.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid.6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un’udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l’art. 6 n.1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - l’insorgente non ha formulato un’esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto di poter esporre la sua posizione sulla fattispecie (cfr. doc. I).

Egli ha quindi postulato l’assunzione di una nuova prova.

Del resto, la documentazione già presente nell’incarto consente al TCA di emanare il proprio giudizio, di modo che l’audizione dell’assicurato si rivela superflua.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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