Raccomandata

Incarto n. 38.2016.47

rs

Lugano 20 marzo 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 luglio 2016 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 14 giugno 2016 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 14 giugno 2016 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la propria decisione del 28 aprile 2016 (cfr. doc. 2) con la quale ha respinto la domanda di RI 1 di poter frequentare, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione, il corso organizzato dalla __________ e denominato __________, in quanto lo stesso non risulta indispensabile ai fini del collocamento, considerando le sue attuali qualifiche e l’esperienza maturata.

Nella decisione su opposizione l’amministrazione ha precisato:

" (…)

Nel caso specifico, il signor RI 1 ha conseguito nel 1986 il diploma di architetto STS poi convertito in architetto SUP. Durante un trentennio, come si rileva dal suo dettagliato CV, ha operato in vari studi d’architettura e attualmente è co-proprietario __________ dello studio __________, a far tempo dal 1992. Parallelamente dal 2005 al 321 dicembre 2015 ha svolto la funzione di responsabile dell’edilizia privata presso il __________.

Dispone quindi di una vasta e solida esperienza ed inoltre occorre sottolineare che, anche senza la frequenza del corso richiesto, il mercato del lavoro attualmente è spesso alla ricerca di architetti, quindi questa professione non è per nulla minacciata. (…)” (Doc. A6)

1.2. Contro la decisione su opposizione del 14 giugno 2016 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo il riconoscimento da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione dei costi relativi al corso __________ per __________.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali egli ha segnatamente addotto di ritenere corretto nell’applicazione della legge di concedere l’opportunità ai professionisti che hanno superato i 50 anni, come nel suo caso, di riqualificarsi facilitando il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Egli ha indicato che al contrario i responsabili dell’URC, invece di valutare seriamente le sue proposte di formazione, gli hanno subito assegnato dei programmi occupazionali che non avevano niente a che vedere con il suo ambito professionale e che comunque non permettevano una qualsiasi nuova formazione.

Al riguardo l’insorgente ha rilevato che il __________ è stato annullato, visto che la durata della trasferta dal domicilio con i mezzi pubblici superava le due ore e che non disponeva di un veicolo privato, e sostituito con il POT presso il __________ di __________ che però era in concomitanza con il corso __________.

Il ricorrente ha evidenziato che l’amministrazione sarebbe stata disposta a versargli indennità giornaliere, spese di trasferta e di vitto per un POT che non gli serviva, ma gli ha negato il finanziamento del corso __________ utile per il reinserimento nel mondo del lavoro.

Riguardo specificatamente al corso __________ egli ha asserito che a comprova dell’interesse che in Ticino ha suscitato tale corso per __________ vi è il fatto che inizialmente gli è stato comunicato che lo stesso era completo e che ha potuto frequentarlo unicamente perché un partecipante ha dovuto rinunciarvi.

A mente dell’insorgente, inoltre, che ha puntualizzato di essere ancora disoccupato dopo sei mesi di ricerca attiva di ricollocamento, le opportunità di impiego offerte da tale corso sono certe e reali, per nulla scollegate dalle esigenze del mercato del lavoro ticinese, in quanto i tecnici antincendio riconosciuti in Ticino non sono tanti (6 nella regione del locarnese) e le loro verifiche sono richieste dalla legge edilizia e da altre leggi.

Egli ha precisato che lo specialista in protezione antincendio non è una specializzazione, ma a tutti gli effetti una nuova professione certificata da un diploma federale, con possibilità di assunzione non solamente in studi di architettura o di ingegneria, ma anche in industrie di produzione ed enti pubblici (cfr. doc. I).

1.3. Con la risposta di causa del 15 luglio 2016 l’URC ha proposto di respingere l’impugnativa con motivazioni sostanzialmente analoghe a quelle esposte nella decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. III).

1.4. Il 23 novembre 2016 il ricorrente ha comunicato, da una parte, che la sua candidatura per un impiego al 100% presso il __________ ha avuto esito positivo e di essere stato nominato dal __________ quale collaboratore tecnico-amministrativo con effetto dal 1° febbraio 2017. Dall’altra, che il corso __________ è terminato il 14 novembre 2016 con gli esami orali svolti a __________ del cui esito non era ancora al corrente.

Egli ha pure indicato di non poter dire se la frequentazione del corso antincendio abbia avuto un peso nella decisione di assumerlo, ciò non toglie di essere convinto di aver fatto la scelta giusta e che il corso in questione potrà comunque procurargli delle opportunità per il futuro (cfr. doc. V; B1-3).

1.5. L’URC, il 30 novembre 2016, ha in particolare annesso i requisiti che sono stati richiesti per la nomina dell’assicurato quale collaboratore tecnico-amministrativo presso i __________ del __________, rilevando che tra gli stessi non figura il diploma __________ (cfr. doc. VII + 1/2).

1.6. L’insorgente ha presentato ulteriori osservazioni il 6 dicembre 2016 (cfr. doc. IX + C1-2) e il 19 dicembre 2016, allegando lo scritto del 16 dicembre 2016 con cui l’__________ l’ha informato di aver superato l’esame di __________ con attestato professionale federale (cfr. doc. X + D).

1.7. I doc. IX e X con i relativi annessi sono stati trasmessi per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XI).

in diritto

In ordine

2.1. L'assicurato ha frequentato il corso organizzato dalla __________ denominato __________ dall’aprile al novembre 2016 (cfr. doc. 1; A5; B1; B2; D).

Questo Tribunale entra, pertanto, nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha invece dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del 2 aprile 2004).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se il corso denominato __________ frequentato dal ricorrente nel 2016 debba o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione.

Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):

" (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"

Anche la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2010, in vigore dal 1° aprile 2011, non ha apportato sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Pertanto, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza e della quarta revisione della LADI (cfr. STF 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 consid. 2.1.; SVR 2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V 286; STFA 209/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005).

2.3. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:

" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."

All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

Il nuovo art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e stabilisce che:

" 1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.

2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

a. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;

b. le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.

3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.

4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.

5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente."

2.4. In conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.

Innanzitutto deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

Non deve neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57).

Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S. contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

L'assicurato deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

Ma, soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e 179).

Riguardo ai criteri a cui devono rispondere i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro cfr. pure STF 8C_392/2016 del 28 novembre 2016 consid. 3.1.

Le spese derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).

Infine le spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

L'accertamento dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

2.5. A proposito del criterio della difficile collocabilità da ossequiare per avere diritto a provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro, il TCA precisa che tale condizione significa che un assicurato non deve poter ottenere un nuovo impiego già con la formazione di cui dispone.

Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 con cui ha accolto il ricorso di un Ufficio di collocamento del Canton San Gallo, ritenendo, contrariamente al Tribunale cantonale, che in quel caso di specie il corso di francese richiesto da un assicurato che era attivo nel settore della manutenzione di aeroplani (ultima occupazione quale “Head of Key Account Management”) non era giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro, ha innanzitutto ribadito che determinante è sapere se il mercato del lavoro offra di principio degli impieghi per le persone con le stesse qualifiche dell’assicurato e se per motivi personali quest’ultimo sia svantaggiato nel concorso per tali posti di lavoro.

L’Alta Corte ha, poi, deciso che dal profilo oggettivo, vista l’ampia e lunga esperienza professionale dell’assicurato, vi era una grande offerta di impieghi. Anche senza il corso di francese egli, nel suo ramo professionale, aveva buone possibilità sul mercato del lavoro. Dal punto di vista soggettivo egli non risultava svantaggiato a causa delle insufficienti conoscenze della lingua francese, siccome grazie alle sue competenze scritte e orali in inglese l’assicurato disponeva di buone conoscenze di una lingua straniera.

Inoltre la Prassi LADI PML del gennaio 2014 ai punti A16 segg. relativi all’indicazione proveniente dal mercato del lavoro prevede che:

" A16 Le prestazioni dell’AD a titolo di riqualificazione, perfezionamento o reintegrazione vengono versate soltanto se la situazione del mercato del lavoro esige l’adozione di un simile provvedimento. I criteri di valutazione da considerare in relazione all’indicazione del mercato del lavoro sono numerosi; il seguente elenco non è esaustivo.

A17 Motivazione dell'assicurato. La richiesta dell’assicurato di partecipare a un provvedimento è motivata dal suo desiderio, indipendente dalla disoccupazione, di realizzare un progetto professionale o si tratta di un provvedimento adeguato per porre termine alla disoccupazione?

A18 Età dell’assicurato. In particolare per quanto riguarda i giovani disoccupati occorre evitare che chiedano prestazioni dell’AD per la loro formazione di base.

A19 Secondo la giurisprudenza del TFA, sono pure esclusi i provvedimenti di formazione che, normalmente, sono parte integrante di una formazione di base o che servono a completarla, come ad esempio, gli stage obbligatori nell’ambito degli studi di medicina o il periodo di pratica per gli avvocati al termine degli studi di diritto.

A20 Adeguatezza del provvedimento. Il rapporto fra tempo e mezzi finanziari impiegati, da un lato, e gli obiettivi del provvedimento, dall’altro, deve essere ragionevole. Di regola, la durata di un provvedimento di formazione o di occupazione non dovrebbe superare i 12 mesi. La domanda di partecipazione a un PML va rifiutata se il provvedimento è «sovradimensionato», vale a dire se lo scopo ricercato, ossia il miglioramento dell’idoneità al collocamento, può essere raggiunto anche con un provvedimento meno costoso e/o più breve.

A21 PML all’estero. Secondo la giurisprudenza del TFA, i provvedimenti all’estero sono autorizzati soltanto a titolo eccezionale e in presenza di validi motivi. In particolare, se in Svizzera non vi è alcuna possibilità di raggiungere l’obiettivo prefissato in modo adeguato e conveniente.

A22 Stato di salute dell'assicurato: l'AD non può versare prestazioni finanziarie se l’assicurato è difficilmente collocabile non per ragioni inerenti al mercato del lavoro bensì per motivi di salute. Se la capacità lavorativa è pregiudicata da motivi di salute, il caso rientra infatti nell’ambito di competenza dell’assicurazione per l’invalidità (AI). L’AD può finanziare i provvedimenti soltanto fino al termine dei pertinenti accertamenti da parte dell’AI. Tali provvedimenti devono tuttavia tenere conto delle condizioni del mercato del lavoro e delle possibilità dell’assicurato. Se l’AI rifiuta il diritto alle prestazioni dell’assicurato, quest’ultimo continua a poter beneficiare dell’offerta ordinaria delle prestazioni dell’AD.”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

In dottrina B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, a proposito di questo criterio, così si esprime:

" (…)

DIFFICULTÉS DE PLACEMENT

13 Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses.

14 Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]).

Un assuré qui n'effectue Pas suffisamment de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167).

Lorsqu'un assuré dépose une demande de cours alors qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré réunissait les conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesuré de marché du travail (mesure visant à l'intégration professionnelle ; amélioration des chances d'être engagé; indication du marché du travail) et si la fréquentation de la mesure était une condition de l'engagement ou était susceptible de le faciliter. La Haute Cour a nié le droit à une

mesure dans le cas d'un assuré dont l'employabilité était déjà suffisante (arrêt du 4 octobre 2001 [C 139/01]). Elle a adopté la solution opposée dans le cas d'une assurée qui voulait se réorienter

après plus d une année de postulations infructueuses dans son ancien secteur d'activité (arrêt du 26 novembre 2008 [8C 301/2008]).

15 Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme des problèmes:

  • de santé (DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si l'Ai a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171);

  • de reconnaissance de diplôme (DTA 1988 p. 30);

  • de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle;

ou encore

  • de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (exemples: volonté de ne travailler qu'à un taux très partiel; désir de changement d'activité [N 14 ci-dessus])." (pag. 472-473)

2.6. A titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione.

Il perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).

La riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).

In linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).

Né una formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.

Tali formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24, consid. 1 e 2a, pag. 57-58).

La delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante, dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF 111 V 274-275; STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 consid. 3.2.).

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).

2.7. La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).

Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

In diverse sentenze il TFA ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

B. Rubin, nell'opera già citata, al riguardo rileva che:

" AMÉLIORATION DES CHANCES DE TROUVER UN EMPLOI EN FONCTION DES INDICATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

12 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail, laquelle doit être constamment observée par l'autorité (ATF 111 V 398). Des mesures de marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. L'assurance-chômage a pour

tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement.

Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa p. 197). La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en

un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La mesure sollicitée doit en outre être necessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (DTA 1991 p. 109 consid. lb p. 111).

L'assurance-chômage a vocation à lutter contre le chômage, non à encourager l'intégration professionnelle dans des métiers en déclin, saturés ou peu représentés sur le marché du travail qui entre en considération (arrêt du 14 janvier 2005 [C 147/04])." (pag. 473)

2.8. Nell’evenienza concreta, dalle carte processuali emerge che RI 1, nato il __________ 1964, nel giugno 1986 ha conseguito il diploma di architetto STS, dal 1992 è iscritto all’albo OTIA (Ordine ticinese degli ingegneri e architetti) in qualità di architetto STS sezione architettura edilizia, nel luglio 2001 è stato autorizzato a esercitare con il titolo di Architetto SUP (Scuola Universitaria Professionale SUPSI) e nel 2003 ha ottenuto il diploma cantonale di __________ (cfr. doc. 6; 7).

Dal Curriculum vitae dell’assicurato (cfr. doc. 7) risulta poi che dal marzo 1987 al marzo 1991 egli ha lavorato alle dipendenze di studi di architettura e nel 1992 ha iniziato la propria attività indipendente, dal gennaio 1993 a __________ unitamente alla __________.

Per il quadriennio 2004-2008 il ricorrente è stato incaricato dal __________ quale perito __________ in materia di locazione. Dal 2006 a perlomeno il mese di ottobre 2015 egli ha svolto tale funzione per il __________.

Dal novembre 2006 al dicembre 2015 l’insorgente è stato incaricato annualmente dal __________ quale __________ responsabile dell’Edilizia Privata a tempo pieno, direttore __________ (cfr. doc. 7; A6; A3).

Nel periodo di attività presso il __________ egli ha frequentato nel 2013 il corso __________ e nel 2015 il __________, come pure il corso per __________ (cfr. doc. 7).

L’assicurato, di lingua madre italiana, dispone di conoscenze buone della lingua francese (minime nello scritto) e sufficienti del tedesco e dell’inglese (minime nello scritto; cfr. doc. 7).

Il ricorrente ha sempre mantenuto lo studio d’architettura a __________ con la , indicando tuttavia di non parteciparvi attivamente (cfr. doc. I pag. 7).

L’assicurato si è iscritto in disoccupazione a decorrere dal 7 gennaio 2016 alla ricerca di un impiego quale architetto o funzionario tecnico (cfr. doc. A6).

Il 6 aprile 2016 l’insorgente ha chiesto di essere autorizzato a frequentare presso la S__________ che si sarebbe svolto da aprile a ottobre 2016, per un totale di 16 giorni, pari a 144 ore di lezione, oltre agli esami in novembre 2016. La quota di iscrizione del corso ammontava a fr. 7'000.--, a cui andavano aggiunte le tasse degli esami e le spese per il materiale didattico (cfr. doc. 1).

Nella richiesta egli, alla domanda “Quali nuovi sbocchi professionali pensa di avere frequentando questo corso?”, ha risposto:

" Nell’edilizia c’è l’obbligo di ottenere il “__________” dello stabile. Questo attestato mi permetterebbe di essere assunto da ditte private, pubbliche o ampliare l’attività indipendente.” (Doc. 1)

Il 26 aprile 2016 l’URC ha formulato una valutazione negativa alla domanda dell’assicurato, in quanto il suo collocamento non sarebbe intralciato considerevolmente per ragioni inerenti al mercato del lavoro e il corso non migliorerebbe sostanzialmente la sua idoneità al collocamento in prospettiva di un obiettivo professionale concreto (cfr. doc. 1).

Con decisione del 28 aprile 2016 l’amministrazione ha respinto la richiesta del ricorrente relativa alla frequentazione del corso organizzato dalla __________ e denominato __________, poiché lo stesso non risulta indispensabile ai fini del collocamento, considerate le sue attuali qualifiche e l’esperienza maturata (cfr. doc. 2, consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato confermato con la decisione su opposizione del 14 giugno 2016 (cfr. doc. A6; consid. 1.1.).

2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato dell’URC che ha negato all’assicurato il finanziamento del corso organizzato dalla __________ debba essere confermato.

Tale corso, infatti, non risulta essere giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro.

Il ricorrente dispone di una formazione quale architetto STS/SUP e del diploma cantonale di __________, nonché di un’esperienza professionale svolta durante numerosi anni, come indipendente, come dipendente presso studi d’architettura, quale __________ responsabile dell’edilizia e quale perito __________ in materia di locazione, sufficienti per reperire - benché abbia 52 anni - un impiego indipendentemente dalla formazione come __________, avendo peraltro già seguito nel 2013 e nel 2015 i corsi __________ - antincendio __________. L’obiettivo di __________ è quello di proporre corsi pratici che siano di supporto alla teoria, ovvero che diano indicazioni relative a come le novità legali siano calate nella realtà del lavoro connesso alla __________ (cfr. __________).

Il collocamento del ricorrente non è, dunque, intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro.

Il certificato di competenza antincendio, che ha peraltro una validità di cinque anni che può essere prolungata contro pagamento a condizione di disporre di attestati di formazione continua (cfr. doc. D), non costituisce, di conseguenza, una misura necessaria al reinserimento dell’insorgente nel mercato del lavoro.

Del resto nel settembre 2016 l’URC ha segnalato all’assicurato un concorso per un impiego presso il Cantone Ticino quale __________. Fra i requisiti richiesti (ingegnere/architetto SUP/STS, buone conoscenze delle procedure edilizie, ambientali, pianificatorie e delle procedure federali di approvazione dei piani, buone conoscenze del diritto amministrativo ecc.) non figurava la formazione __________ di __________ (cfr. doc. VII1).

Il concorso svolto dall’insorgente ha avuto esito favorevole.

Egli, nel novembre 2016, è in effetti stato nominato dal __________ presso il __________ quale collaboratore tecnico-amministrativo al 100% con attribuzione all’__________ a partire dal 1° febbraio 2017 (cfr. doc. V; B3).

In simili condizioni nel caso di specie la questione di sapere se il corso di __________ era atto a migliorare o meno l’idoneità al collocamento dell’assicurato può restare insoluta.

Al riguardo giova in ogni caso rilevare che, anche se non va negato che il corso di specialista antincendio frequentato dall’insorgente, architetto STS/SUP, presso la __________ sia un complemento utile al fine del reperimento di un’occupazione, il fatto che tale specializzazione possa migliorare le prospettive di assunzione non è decisivo.

Ogni provvedimento professionale, infatti, in pratica apporta, grazie alle conoscenze aggiuntive ad esso legate, vantaggi sul mercato del lavoro (cfr. STF 2016 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 consid. 4; SVR 2005 ALV Nr. 6).

Per quanto attiene all’asserzione ricorsuale secondo cui i responsabili dell’URC hanno assegnato all’assicurato da subito dei POT che non avevano niente a che vedere con il suo ambito professionale e che comunque non permettevano una qualsiasi nuova formazione (cfr. doc. I pag. 3), il TCA osserva che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2015.34 del 7 settembre 2015 consid. 2.5.; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

Per i motivi qui sopra esposti la decisione su opposizione del 14 giugno 2016 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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