Raccomandata

Incarto n. 38.2016.34

rs

Lugano 15 febbraio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 maggio 2016 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 3 maggio 2016 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 3 maggio 2016 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 12 febbraio 2016 (cfr. doc. 30) con cui aveva sospeso RI 1 per diciotto giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti e mancate ricerche di lavoro nei mesi da aprile a dicembre 2015 precedenti l’iscrizione in disoccupazione quando era attivo professionalmente presso il __________ (cfr. doc. II1).

1.2. Contro la decisione su opposizione del 3 maggio 2016 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della medesima.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali egli ha segnatamente addotto che da anni assume occupazioni stagionali, senza che ciò abbia mai comportato conseguenze in termini di penalizzazioni da parte dell’URC. L’insorgente ha precisato, da una parte, di essere di regola al beneficio di un impiego durante la stagione estiva presso __________ e, fino all’anno scorso, grazie alle ricerche da lui effettuate, ha parimenti praticamente quasi sempre trovato occupazione per la stagione invernale presso il __________ di __________, rispettivamente presso le stazioni invernali, così come presso cave, a seconda dell’occorrenza e della disponibilità di lavoro.

Dall’altra, di non avere purtroppo più ricevuto per la stagione invernale 2016, a differenza degli altri anni, alcuna garanzia di impiego temporaneo stagionale da parte del __________ di __________ presso il quale si era diligentemente rivolto, né altre offerte di lavoro, quali quelle da lui sfruttate negli scorsi anni.

Il ricorrente ha poi asserito di avere comunque raggiunto, ancora durante la bella stagione, un accordo con la __________ di __________, il cui titolare è suo suocero, presso la quale avrebbe dovuto occuparsi, in particolare, dello sgombero della neve, rispettivamente delle consegne di pane alla clientela.

Egli, al riguardo, ha specificato che l'attività della panetteria menzionata dipende essenzialmente dal turismo, in particolare da quello invernale, senza il quale vengono a mancare numerosi clienti. Inoltre il medesimo ha asserito che a causa dell'assenza di precipitazioni nevose nell'inverno 2016 vi è stato un crollo dell'attività della panetteria, la quale, pur avendo continuato a promettergli una possibilità di impiego nella speranza che le cose cambiassero, ha dovuto desistere e comunicargli, verso la metà di gennaio 2016, l'impossibilità di assumerlo per l'attività invernale.

L'insorgente ha fatto quindi valere che, quando ha cessato le ricerche, aveva la garanzia di poter iniziare il lavoro presso la __________ e che, oltretutto, terminata quell'occupazione di durata determinata, già sapeva, che a far tempo dal mese di marzo 2016 avrebbe ripreso l'occupazione estiva presso il __________.

Egli ha altresì evidenziato di non essersi annunciato in disoccupazione immediatamente dopo le prime avvisaglie di un inverno senza neve per evitare le conseguenze legate all'intervento della cassa disoccupazione, ma di aver atteso che la situazione meteorologica cambiasse così da poter effettivamente iniziare la sua attività temporanea presso la __________ e ciò per oltre un mese, fino al 12 gennaio 2016.

L'insorgente sostiene di aver agito in perfetta buona fede, nel senso che non gli era dato di sapere, né si può pretendere il contrario, che durante l'inverno 2016 l'assenza di precipitazioni nevose sarebbe addirittura stata tale da indurre la __________ - che in precedenza non aveva mai conosciuto una simile contrazione degli affari

  • a comunicargli di non essere più in grado di garantirgli il lavoro, contrariamente agli accordi intercorsi nell'estate 2015.

In proposito egli ha, infine, ricordato che una volta preso un impegno con un datore di lavoro, il fatto di prenderne parallelamente un altro con un ulteriore datore di lavoro rappresenterebbe una grave violazione contrattuale, anch'essa tale da giustificare eventualmente delle sanzioni dal profilo della LADI (cfr. doc. I).

1.3. L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

in diritto

2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti e mancate ricerche di lavoro nei mesi da aprile a dicembre 2015 precedenti l’iscrizione in disoccupazione.

2.2. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

2.3. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.5. Nella presente evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato (__________1983) – che è al suo quinto termine quadro per la riscossione delle indennità di disoccupazione – dal 2007 svolge un’occupazione di carattere stagionale presso il __________ quale addetto alla manutenzione dei sentieri, facendo capo nei mesi di inattività alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 4; 23; 24; II1; 1).

Per la stagione 2015 l’assicurato ha lavorato a tempo pieno presso il __________ dal 16 marzo al 15 dicembre 2015 in virtù di un contratto di durata determinata concluso nel marzo 2015 (cfr. doc. 23; 15).

A fare tempo dal 12 gennaio 2016 il ricorrente si è iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 3).

Dopo essersi annunciato al collocamento l’assicurato ha presentato all’amministrazione le proprie ricerche di impiego compiute durante i mesi - da metà marzo a metà dicembre 2015 - in cui ha lavorato presso il __________ e nel periodo dal 1° all’11 gennaio 2016 precedente l’iscrizione in AD. Dalla documentazione prodotta è risultato che il medesimo ha effettuato sufficienti ricerche nei mesi di marzo 2015 e gennaio 2016, insufficienti ricerche nel mese di dicembre 2015 e nessuna ricerca nel lasso di tempo da aprile a novembre 2015 (cfr. doc. 6, 15).

La consulente del personale, di conseguenza, il 5 febbraio 2016 gli ha trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 12 febbraio 2016, le mancate ricerche di lavoro da aprile a novembre 2015, nonché gli insufficienti sforzi del mese di dicembre 2015.

La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 27).

Il ricorrente, l’11 febbraio 2016, ha risposto:

" (…)

Come già ho avuto modo di spiegarle, non mi ero iscritto al vostro ufficio regionale di collocamento (URC) di __________, in quanto avevo già concordato un impiego durante i mesi invernali con la ditta __________ di __________. Ero pertanto contento di non dovermi più iscrivere presso di voi, proprio perché avevo la garanzia del lavoro. Anche se l’attività propostami dalla ditta __________ fosse stata a tempo parziale, avrei comunque rinunciato ad iscrivermi all’URC.

Causa meteo troppo clemente per il periodo invernale, la ditta __________ mi ha comunicato solo a metà gennaio che non avrebbe potuto assumermi, causa mancanza di lavoro.

La mia certezza del lavoro invernale ne è venuta meno, ragione per la quale solo in data 12 gennaio 2016 ho provveduto ad iscrivermi. Essendo certo che avrei avuto il lavoro, nessun poteva lontanamente immaginarsi questa situazione climatica, non ritenevo di dovermi iscrivere, anche perché da anni a marzo vengo riassunto sempre dallo stesso datore di lavoro __________, perché il periodo annuale era coperto.

Negli anni passati ho sempre cercato di trovare soluzioni alternative alla disoccupazione, per non essere a rimorchio della socialità. Alcuni anni è stato possibile ed altri anno ho dovuto iscrivermi. A maggior ragione, quest’anno, dopo che sono venuto a conoscenza che il lavoro non mi sarebbe stato garantito, avendo un figlio a carico, mi sono affrettato ad iscrivermi, nello stesso momento in cui mio hanno comunicato l’impossibilità dell’assunzione per i motivi di cui sopra.

Considerando quanto sopra, non è certo imputabile a mia colpa il ritardo della mia iscrizione all’URC, per cui non penso debba venir penalizzato. Tra l’altro il primo mese, nell’attesa della benedetta neve, e nella speranza del lavoro promessomi, poi non andato in porto per la meteo, ho già dovuto subire una perdita economica di un mese, non indifferente per un padre di famiglia.” (Doc. 28)

Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’URC, con decisione formale del 12 febbraio 2016, ha sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per diciotto giorni a causa di insufficienti e mancate ricerche di lavoro nei mesi da aprile a dicembre 2015 precedenti l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 30).

Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 3 maggio 2016 (cfr. doc. II1; consid. 1.1.).

2.6. Per quanto attiene agli assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito che le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC; STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. e S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

In tale contesto è utile segnalare che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il TF ha accolto il ricorso del Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friborgo inoltrato contro un giudizio con il quale il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato una decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di un assicurato che non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante l’attività stagionale precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti per, se del caso, infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

La nostra Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Il ressort des pièces du dossier que l'intimé a travaillé, de manière tout à fait temporaire, au service de l'agence Creyf's pour le compte de JPF Construction SA, huit mois en 2002, 7 mois et demi en 2003 et six mois en 2004. A chaque occasion, un nouveau contrat de durée déterminée a été conclu, si bien que l'on est en présence d'un pur rapport de travail intérimaire (à l'instar de la situation de l'arrêt ATF 119 V 46 consid. 2a et 2b p. 49 sv.).

Il convient donc d'examiner si l'intimé était disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités temporaires par l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars 2005. Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid. 3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p. 2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228).

(…)."

L’Alta Corte, in un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata.

Contestualmente il TF ha rilevato che:

" (…) der Wille, eine unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.“

Inoltre con giudizio 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 il Tribunale federale ha confermato l’inidoneità al collocamento di un’assicurata dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007 sia perché non aveva svolto un numero sufficiente di ricerche di lavoro, sia in quanto non era disposta ad accettare, se si fosse presentata l'occasione, un lavoro a tempo pieno.

In proposito la nostra Massima Istanza ha rilevato che:

" (…)

Come affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli atti in alcun modo la volontà di S.________ di voler effettivamente cercare rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate al settore della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere stagionale (gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe "mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).

Dagli atti emerge del resto che essa lavora da quattro anni stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un ristorante a conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva praticamente tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze parlano tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile - dell'assicurata di continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività di ristorazione a carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale ipotesi tuttavia, il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra va posto a suo carico.

Non va inoltre dimenticato che S.________ ha reiteratamente, e meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione, eseguito ricerche di lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito con il consulente competente e limitandole all'ambito della propria professione.

Che tale procedere non era corretto le doveva inoltre essere ben chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai consulenti, che doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di fuori del suo campo di attività.“

2.7. In concreto dalle carte processuali emerge che l’assicurato, nel periodo da aprile a dicembre 2015, ha intrapreso quattro ricerche di lavoro nel mese di dicembre 2015 (cfr. doc. 15).

L’insorgente ha motivato le mancate e insufficienti ricerche da aprile a dicembre 2015 affermando che nel corso dell’estate 2015 avrebbe raggiunto un accordo con la __________ di __________ presso la quale si sarebbe dovuto occupare dello sgombero della neve, rispettivamente delle consegne del pane alla clientela, nei mesi invernali prima di riprendere l’attività presso __________ nel marzo 2016.

Egli ha poi precisato che la __________, nel gennaio 2016 gli ha comunicato di non poterlo assumere a causa della mancanza della neve nell’inverno 2015-2016 che ha implicato un drastico calo dell’attività a causa della diminuzione della clientela (cfr. doc. 31; I; 27).

Al riguardo il ricorrente, il 1° febbraio 2016, in occasione dell’allestimento dell’”Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” ha presentato una dichiarazione di __________ della ditta __________ di __________, datata 12 gennaio 2016, del seguente tenore:

" con la presente confermo che il Signor RI 1 quest’estate si è presentato presso la nostra ditta chiedendo lavoro per il periodo che abitualmente rimane a casa (3 mesi invernali), in quanto il datore di lavoro per il quale lavora, __________, ogni anno licenzia in Dicembre e garantisce la riassunzione a Marzo dell’anno successivo.

Essendo un’azienda piccola e a conduzione famigliare non potevo garantirgli un posto fisso annuale, ma visto che il suo contratto finiva il 15.12.2015 e iniziava a Marzo 2016 gli ho garantito un posto come autista per l’inverno, per la distribuzione del pane ai villeggianti delle stazioni invernali in __________.

La meteo sfavorevole, che non ha permesso l’apertura delle stazioni invernali causa mancanza di neve, non mi ha permesso di mantenere la promessa fatta. Il personale delle stazioni invernali, per lo stesso motivo, è stato messo in disoccupazione causa le motivazioni di cui sopra. (…)” (Doc. 7)

2.8. L'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

" Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004):

" Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."

2.9. Nel caso di specie è vero che __________, peraltro suocero dell’assicurato, ha dichiarato che a quest’ultimo era stato garantito un impiego di tre mesi presso la __________ per la consegna del pane ai villeggianti delle stazioni invernali della __________ e che a causa dell’assenza di neve, e quindi della diminuzione dei clienti, non è stato possibile mantenere la promessa di assunzione (cfr. doc. 7).

Tuttavia, da una parte, mai è stato preteso che tra le parti fosse stato già concluso un vero e proprio contratto di lavoro, anche solo nella forma verbale. Dall’altra, decisivo in concreto è il fatto che l’asserita promessa di assunzione concernesse un impiego nei tre mesi invernali - da metà dicembre 2015 a metà marzo 2016 - relativo allo svolgimento di mansioni connesse al turismo invernale in __________.

Ne discende, ritenuto che si tratta di una piccola azienda a conduzione familiare (cfr. doc. 7), che la garanzia di assunzione dipendeva in ogni caso dal numero di villeggianti, e perciò dalla situazione meteorologica, come spesso accade per attività legate al turismo.

In simili condizioni la concretizzazione dell’impiego era quindi sottoposta implicitamente alla condizione legata al volume degli affari relativi ai turisti. La stessa era, pertanto, ipotetica (cfr. STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.).

Ad ogni modo anche la sola data di inizio di tale attività - ipotizzata per metà dicembre 2015 - non era prevedibile con sicurezza, poiché durante l’inverno 2015-2016 avrebbe potuto sì nevicare ma soltanto a inverno inoltrato.

Già da questo punto di vista, dunque, l’assicurato non era, dunque, esentato dall’effettuare ulteriori ricerche di lavoro.

Inoltre il TCA evidenzia che __________ ha affermato che il ricorrente gli ha chiesto un lavoro durante l’estate 2015, senza che né questi, né l’insorgente stesso abbiano mai precisato se ciò ha avuto luogo in giugno, luglio o agosto 2015 (cfr. doc. 7; 31; I).

L’assicurato, comunque, nemmeno nella primavera 2015, ovvero nei mesi di aprile, maggio e giugno 2015, ha compiuto ricerche di impiego (cfr. doc. 15).

La giurisprudenza concernente gli assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra prevede, del resto, principalmente la ricerca costante di un impiego duraturo, possibilmente annuale, per evitare di ricorrere all’assicurazione contro la disoccupazione nella stagione morta (cfr. consid. 2.6.).

In casu l’eventuale occupazione di tre mesi presso il suocero, oltre a dipendere dalle condizioni meteorologiche, era chiaramente di durata determinata e occasionale, nel senso che nemmeno, sempre che la neve fosse stata presente, si poteva contare su un rinnovo per l’anno seguente.

In proposito giova rilevare che già nel 2014 il ricorrente aveva cercato lavoro presso il suocero, ma senza esito positivo (cfr. doc. 14; II1, I).

L’assicurato non ha, per contro, dimostrato di aver ricercato attività di durata indeterminata.

Relativamente, poi, alla censura ricorsuale secondo cui durante l’attività lavorativa al 100% di durata determinata svolta nell'estate 2015 non aveva tempo di effettuare delle ricerche di lavoro (cfr. doc. I pag. 7), questo Tribunale ricorda che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro lavoro" (cfr. ad esempio STCA 38.2000.13 del 2 maggio 2000).

Il tempo necessario per cercare un altro impiego deve essere concesso anche ai lavoratori legati da un contratto di lavoro di durata determinata che sta per scadere (cfr. STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011 consid. 2.8.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.; G. Aubert, "Du contrat de travail" in Code des obligations I. Commentaire romand. Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad art. 329 n. 6 pag. 1734; Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez "Commentaire du contrat de travail". Ed Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag. 160).

In proposito cfr. pure STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015 consid. 2.7.; STCA 38.2012.72 del 27 febbraio 2013 consid. 2.10.; STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.9.

Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che l’insorgente, nel periodo aprile – dicembre 2015, oltre alla ricerca presso la __________ effettuata nell’estate 2015, avrebbe dovuto intensificare i suoi sforzi volti al reperimento di un’occupazione. Avendo violato l’obbligo di ridurre il danno in tale arco di tempo, l’assicurato deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso (cfr. doc. I pag. 10 p.to 9), l’assicurato non subisce alcuna disparità di trattamento, che consisterebbe, a mente del ricorrente, nel valutare differentemente colui che accetta un’occupazione temporanea mettendo in secondo piano la ricerca di impiego sanzionandolo e colui che invece rifiuta un’occupazione temporanea per concentrarsi sulla ricerca di lavoro che sarebbe esente da sanzione.

Infatti le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo sono molto severe per tutti gli assicurati che svolgono un’attività stagionale al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo (cfr. consid. 2.6.).

Inoltre in ogni caso un impiego di breve durata per la “stagione morta” deve essere comunque garantito tramite la conclusione di un contratto di lavoro, il cui mancato rispetto può essere fatto valere in giustizia, ciò che non risulta essere il caso nella presente evenienza.

2.10. Per quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza analoga alla presente (cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002).

Essa indica che:

" (…)

  1. Periodo di tempo da esaminare

L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

(…)

  1. Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.6.; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).

La Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando irrogare 1 o 2 giorni.

Il TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" emanata dalla SECO in vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla Prassi LADI/ID p.to D72 della SECO in vigore dall’ottobre 2011 (cfr. consid. 2.4.) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

Il medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10; STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012 consid. 2.10.).

Al riguardo giova segnalare la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel caso di attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010, in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:

" (…)

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell’assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell’impiego stagionale. Per garantire omogeneità d’applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

durante i tre mesi prima della disoccupazione

ricerche insufficienti 3 giorni / per ogni mese

ricerche inesistenti 4 giorni / per ogni mese

durante ogni mese nel resto dell’anno

ricerche insufficienti 1 giorno

ricerche inesistenti 2 giorni

in totale, in qualsiasi caso, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista delle sospensioni SdL”. (Cfr. STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012 consid. 2.11.)

Al riguardo cfr. STCA 38.2016.6 del 14 aprile 2016 consid. 2.9.

Nel caso in esame l'URC ha inflitto all’insorgente diciotto giorni di sospensione dal diritto alle indennità (2 giorni per mese a causa di mancate ricerche da aprile a giugno 2015 e da agosto a novembre 2015 per complessivi 14 giorni + 1 giorno per insufficienti ricerche per luglio 2015 – considerando svolta in tale mese la ricerca presso la __________ – + 3 giorni a causa di insufficienti ricerche per dicembre 2015; cfr. doc. 30).

Tutto ben considerato, alla luce della prassi sopra esposta che in ogni caso prevede un massimo di diciotto giorni di sospensione, la sanzione di diciotto giorni inflitta al ricorrente, in concreto, risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

Al riguardo questa Corte rileva che in casu non torna applicabile la giurisprudenza federale secondo cui si giustifica non sanzionare un assicurato o ridurre i giorni di sospensione irrogatigli quando questi attende un certo lasso di tempo prima di iscriversi in disoccupazione e nel periodo di disdetta, come pure prima dell’annuncio per il collocamento ricerca intensamente un nuovo impiego (cfr. STF 8C_854/2015 del 15 luglio 2016; STF 8C_768/2014 del 23 febbraio 2015; STFA C 73/03 del 28 dicembre 2005).

In effetti il ricorrente ha sì atteso fino al 12 gennaio 2016 prima di iscriversi in disoccupazione, egli però nell’ultimo periodo di attività lavorativa ossia, da ottobre a dicembre 2015, non ha effettuato alcuna ricerca di impiego, rispettivamente nel mese di dicembre 2015 ha compiuto insufficienti sforzi (cfr. doc. 15).

La decisione su opposizione del 3 maggio 2016 deve, conseguentemente, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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