Raccomandata
Incarto n. 38.2016.14
rs
Lugano 9 maggio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 febbraio 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 febbraio 2016 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 15 febbraio 2016 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 9 ottobre 2015 (cfr. doc. 10) con la quale ha sospeso RI 1 per 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato un'occupazione con grado di occupazione dal 50 al 100% presso lo __________ a __________.
L’amministrazione si è in particolare così espressa:
" (…)
Il fatto che egli abbia preso contatto con il potenziale datore di lavoro in ritardo, a causa di un disguido nella gestione della posta presso la __________ di __________ (assenza per ferie della persona responsabile della distribuzione della posta) dove dimora, non modifica la circostanza che egli non è stato reperibile come avrebbe dovuto e che è proprio per questo motivo che non ha dato seguito tempestivamente all’assegnazione.
Il signor RI 1 avrebbe dovuto e potuto organizzarsi per garantirsi una corretta e regolare distribuzione della posta a lui indirizzata, in particolare in relazione ad eventuali comunicazioni dell’amministrazione durante il periodo di disoccupazione controllata. Vuoi sollecitando i responsabili della __________ a trovare una soluzione per la distribuzione puntuale della posta, vuoi prendendo contatto con l’URC. In questo senso, la mancata tempestiva candidatura va ascritta al comportamento dell’assicurato.
L'impiego proposto appare adeguato, e l'assicurato non solleva alcuna contestazione riguardo all'impiego offerto, cosicché è necessario ritenere giustificata una sospensione per avere compromesso una possibilità d'occupazione (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).
Per quanto attiene alla durata della sospensione, va rilevato che in genere un rifiuto d'impiego è considerato una colpa grave (art. 45 cpv. 4 lett. b OADI), di norma sanzionato con una sospensione di 31 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, corrispondente al minimo del numero di giorni previsti in questi casi (da 31 a 60 giorni).
Per quanto riguarda l'ammortamento dei giorni di sospensione va osservato che l'interessato non ha dato seguito ad un'offerta di lavoro che gli avrebbe permesso di conseguire un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. La sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione in caso di rifiuto di un'occupazione intesa a conseguire un guadagno intermedio è calcolata sulla differenza tra l'indennità di disoccupazione e le indennità compensative (calcolate su 4 ore di lavoro giornaliere) percepite dall'assicurato (DLA 1998 N. 9; DTF 122 V 34). La Cassa calcolerà i giorni effettivi di sospensione da ammortizzare tenendo conto del guadagno intermedio non realizzato. Il numero dei giorni di sospensione, sarà dunque meno di 31. (…)” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’RA 1, ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA, nel quale è stata chiesta una riduzione della sanzione, fissando i relativi giorni di sospensione, in considerazione del fatto che l’assicurato ha commesso unicamente una colpa lieve.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:
" (…)
1.4.
Si converrà, tenuto conto della "assenza di precedenti sanzioni" (cfr. pag. 3 decisione 09.10.2015), che non appare proporzionato/giustificato comminare una sospensione di 31 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per essersi presentato con ritardo al colloquio e, se del caso, aver compromesso una possibilità d'occupazione a tempo parziale.
1.5.
Il ricorrente asserisce che ha notato l'assenza del signor __________, ma riteneva che egli avesse lasciato la chiave della buca lettera ad altra persona di fiducia e che, dunque, questi avrebbe consegnato la corrispondenza ai rispettivi destinatari.
Purtroppo così non è stato, cosicché egli è informato che, in ogni caso, le debba essere inflitta una sospensione del diritto all'indennità.
1.6.
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 giorni in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio di proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
Ebbene, tenuto conto di quanto accaduto, si ritiene che nel caso di specie appare giustificata una sospensione del diritto all'indennità secondo colpa lieve." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 21 marzo 2016 la Sezione del lavoro ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per 31 giorni per avere rifiutato l’occupazione assegnatagli dall’URC di __________ presso lo __________ a __________ (cfr. doc. 5).
In virtù dell'art. 17 cpv. 3 LADI il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.
La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento
dell’art. 15). (…)."
(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.2. La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF 8C_865/2014 del 17 marzo 2015 consid. 3; STFA C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 p. 43).
In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:
" (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo principio è stato ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.
Su queste questioni, vedi in particolare: D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 71 segg.
La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, pag. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).
2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
(Per un commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p. 93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).
Nella DTF 124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, pag. 506 e Alcuni compiti …, pag. 60).
Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.
Per completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI (in vigore dal 1° aprile 2011 e in buona sostanza corrispondente al precedente art. 45 cpv. 2bis OADI), se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
L'art. 45 cpv. 4 OADI (valido dal 1° aprile 2011 e corrispondente al precedente art. 45 cpv. 3 OAD) stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato senza valido motivo ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha rifiutato un’occupazione adeguata.
2.5. Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In quel caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.
In una sentenza C 30/06 dell’8 gennaio 2007 l’Alta Corte ha confermato una sanzione di 31 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a un assicurato il quale al più presto solo il 10 marzo 2005 aveva contattato i potenziali datori di lavoro di due impieghi assegnatigli in occasione di un colloquio di consulenza con l’URC competente il 24 febbraio 2005.
Il TF ha osservato che al fine della sanzione non è necessario che il comportamento colpevole di un assicurato sia causale con il danno all’assicurazione disoccupazione. Una sospensione a causa di una tardiva candidatura presso un’occupazione proposta ufficialmente è, perciò, possibile anche nel caso in cui il posto venga occupato da un’altra persona già poco tempo dopo l’assegnazione.
Con giudizio 8C_854/2010 del 27 ottobre 2010 la nostra Massima Istanza ha poi confermato l’annullamento di una sospensione di 45 giorni deciso dal Tribunale cantonale del Cantone Sciaffusa che era stata inflitta a un assicurato per non avere tempestivamente postulato presso il potenziale datore di lavoro di un’occupazione quale capo progetto assegnatagli ufficialmente.
Il TF ha precisato che in quel caso di specie l’assicurato non aveva rinunciato intenzionalmente ad annunciarsi per l’impiego assegnato, né aveva accettato consapevolmente il relativo ritardo, in quanto egli si era annunciato al potenziale datore di lavoro tramite messaggio di posta elettronica già il giorno seguente l’assegnazione. L’assicurato per due volte aveva, tuttavia, commesso degli errori di battitura nello scrivere l’indirizzo di posta elettronica, così che i messaggi non erano stati consegnati al destinatario.
Infine con giudizio 8C_285/2011 del 22 agosto 2011 l’Alta Corte ha annullato una sentenza cantonale che aveva ridotto una sanzione da 28 a 14 giorni di sospensione nel caso di un’assicurata che, contrariamente alle istruzioni scritte dell’URC del 27 agosto 2010, non aveva contattato il potenziale datore di lavoro di un impiego della durata di quattro mesi il 1° settembre 2011, bensì solo il 3 settembre 2011. Dal giudizio cantonale non emergevano del resto particolari elementi connessi alla situazione soggettiva dell’assicurata che potessero rendere lieve la sua colpa.
2.6. Nella presente fattispecie dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato, nato nel 1970, dal maggio 2013 al novembre 2014 ha lavorato presso il __________ di __________ come cuoco (cfr. doc. 4).
Il 10 novembre 2014 si è iscritto in disoccupazione cercando un impiego a tempo pieno quale pizzaiolo, cuoco e in altre attività generiche (cfr. doc. 3). Egli ha aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 14 novembre 2014 al 13 novembre 2016 con un guadagno assicurato di fr. 3'407.-- (cfr. doc. 1).
Il 20 agosto 2015 l’URC di __________ gli ha assegnato un’occupazione dal 50 al 100% di durata indeterminata quale cuoco presso lo __________ a __________. Con lo scritto relativo all’assegnazione l’amministrazione ha invitato l’insorgente a prendere contatto immediatamente con il potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 5).
Da una nota incarto del 7 settembre 2015 allestita dall’URC di __________ risulta che il potenziale datore di lavoro dell’impiego presso lo __________ ha comunicato che l’assicurato si era presentato soltanto il 4 settembre 2015 (cfr. doc. 6).
Il 9 settembre 2015 il ricorrente ha così giustificato il suo comportamento:
" (…) dichiaro che non ho rifiutato il posto di lavoro, in quanto mi sono presentato purtroppo in ritardo, perché la posta mi è stata recapitata il giorno 4 di settembre la corrispondenza di 15 giorni. Io purtroppo vivo alla __________ di __________ dove non c’è una cassetta della posta per ogni locato ma una in comune per più di 50 locati e la chiave di questa cassetta ce l’ha una persona che purtroppo era in ferie in __________. La __________ era chiusa per ferie solo pochi locati sono rimasti dentro. Tengo a precisare che ci sono stati furti della corrispondenza ed è per questo motivo che la corrispondenza la prende una sola persona. Ho parlato con la direzione della __________ e mi hanno detto che l’anno prossimo lasceranno la chiave. Io porgo le mie scuse più sentite all’URC. Non sono mai mancato a un appuntamento di lavoro dove mi avete collocato o ad un programma occupazionale. Non me lo posso permettere ho tre figli da mantenere!!” (Doc. 7)
L’URC, il 10 settembre 2015, ha segnalato alla Sezione del lavoro - Ufficio giuridico il caso dell’assicurato, chiedendo in particolare se fosse passibile di una sanzione (cfr. doc. 8).
La Sezione del lavoro, dopo aver dato la possibilità di presentare delle osservazioni al riguardo all’insorgente (cfr. doc. 9), che però è rimasto silente, il 9 ottobre 2015 l’ha sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 31 giorni ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per avere rifiutato un’occupazione adeguata (cfr. doc. 10).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato il 27 ottobre 2015 (cfr. doc. 11), l’amministrazione gli ha chiesto di indicare il nominativo del responsabile della distribuzione della posta presso la __________ di __________ dove lui vive (cfr. doc. 13; 14).
Il 18 novembre 2015 è pervenuto alla Sezione del lavoro uno scritto da parte di __________ che si occupa del ritiro della posta presso l’alloggio del ricorrente del seguente tenore:
" (…)
Il periodo di agosto la cantina operaia era chiusa per ferie e siccome la posta viene messa in una buca lettera e solo io ho la chiave della cassetta e in quel periodo io non ero in __________ quindi il signor RI 1 non ha colpa dell’accaduto” (Doc. 15)
Inoltre dall’esito di un accertamento esperito dalla Sezione del lavoro presso il titolare dello __________ di __________ (cfr. doc. 16; 17) emerge, da un lato, che il potenziale datore di lavoro cercava dal 1° settembre 2015 un dipendente a tempo parziale – 4/5 ore al giorno per 5 giorni – quale cuoco.
Dall’altro, che è poi stata assunta a partire dal 1° settembre 2015 un’altra persona con un salario orario lordo pari a fr. 18.72 e a fr. 22.90 tenuto conto dell’indennizzo vacanze, festività e della quota di tredicesima mensilità (cfr. doc. 17; 18; 19).
Con decisione su opposizione del 15 febbraio 2016 la Sezione del lavoro ha confermato la sanzione di 31 giorni di sospensione inflitta all’assicurato, rilevando che quest’ultimo ha compromesso una possibilità di assunzione per un impiego proposto dall’URC che risultava adeguato (cfr. doc. A1).
2.7. Chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che il ricorrente, contattando il potenziale datore di lavoro concernente il posto di cuoco assegnatogli dall’URC il 20 agosto 2015 non immediatamente, come invece indicato nello scritto di assegnazione dell’amministrazione (cfr. doc. 5), bensì tardivamente il 4 settembre 2015 (cfr. doc. 6. Dal 1° settembre 2015 è stata assunta un’altra persona; cfr. consid. 2.6.; 18), ha di fatto rifiutato un’occupazione (cfr. STF 8C_285/2011 del 22 agosto 2011 consid. 2.1., citata al consid. 2.6.).
L’impiego offerto all’assicurato presso lo __________ di __________ era, peraltro, nella professione ricercata dal medesimo (cfr. doc. 3 pag. 7: “Professioni ricercate: pizzaiolo, cuoco e altre attività generiche) e di durata indeterminata (cfr. doc. 5; 18).
Anche dal profilo salariale (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. a LADI) l’occupazione in questione, prevedendo uno stipendio orario lordo di fr. 18.72 all’ora, pari a fr. 22.90 all’ora tenendo conto dell’indennizzo vacanze, festività e della quota di tredicesima (cfr. doc. 16; 18; 19), che corrisponde a quanto contemplato dal CCNL dell’Hotelleriesuisse 2015 per i collaboratori che non sono in possesso di un attestato di tirocinio (cfr. doc. 20), si rivela adeguata (cfr. consid. 2.3.).
Il ricorrente, del resto, rappresentato da un Sindacato non ha sollevato alcuna obiezione circa l’adeguatezza del posto di lavoro propostogli dall’URC (cfr. doc. I; 11).
Avendo l'assicurato rifiutato un'occupazione adeguata, egli deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI.
2.8. Per quanto attiene alla durata della sanzione (31 giorni di penalità), il TCA rileva, da una parte, che in concreto l’assicurato che non vive in un’abitazione individuale, bensì in un alloggio collettivo, e meglio in una __________, nell’agosto 2015 non aveva libero accesso all’unica buca delle lettere esistente. In effetti dalle carte processuali risulta che, anche a causa di furti della posta verificatisi in precedenza, la chiave era in custodia presso __________ che si occupava della distribuzione della corrispondenza (cfr. doc. 7; 15).
D’altra parte, il responsabile della posta, trovandosi a fine agosto 2015 in vacanza all’estero, non ha potuto recapitare all’insorgente la lettera del 20 agosto 2015 da parte dell’URC relativa all’assegnazione dell’impiego presso lo __________ di __________ fino al 4 settembre 2015 (cfr. doc. 7; 15).
Il ricorrente, pertanto, non ha immediatamente postulato per l’impiego presso lo __________ offertogli il 20 agosto 2015 dall’URC, poiché non era al corrente di tale assegnazione.
E’ vero che l’assicurato, in disoccupazione dal novembre 2014, avrebbe dovuto debitamente verificare che anche nel periodo di ferie la posta potesse essergli recapitata senza ritardi.
E’ altrettanto vero, tuttavia, che, vivendo in un alloggio collettivo, l’assicurato era nella situazione di poter ritenere - come sostenuto nel ricorso (cfr. doc. I) - che in caso di assenza di __________ vi fosse un sostituto addetto alla distribuzione della posta.
Va, d’altronde, evidenziato che l’assicurato, il 4 settembre 2015, non appena in possesso della lettera di assegnazione, ha contattato il potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 6).
In simili condizioni, tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che la sospensione di 31 giorni non rispetti il principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e debba essere ridotta (cfr. consid. 2.6.; STFA C 58/03 del 9 dicembre 2003; DTF 130 V 125;).
L’assicurato è già stato sospeso il 1° dicembre 2014 per due giorni a causa d’insufficienti ricerche di lavoro prima della disoccupazione (cfr. doc. III; 2).
Al riguardo giova ricordare che l’art. 45 cpv. 5 OADI prevede che, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni (cfr. STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013 consid. 2.6.).
La colpa deve essere, dunque, considerata mediamente grave e la sanzione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI va ridotta a 20 giorni di penalità.
La decisione su opposizione 15 febbraio 2016 è, pertanto, modificata nel senso che il ricorrente è sospeso per 20 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
2.9. L'assicurato, parzialmente vincente in causa, rappresentato da un sindacato, ha diritto all'importo di fr. 600.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 15 febbraio 2016 è modificata nel senso che l'assicurato è sospeso per 20 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Sezione del lavoro verserà all’assicurato l’importo di fr. 600.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti