Raccomandata

Incarto n. 38.2016.10

rs

Lugano 17 maggio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2016 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 9 febbraio 2016 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 9 febbraio 2016 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 30 giugno 2015 (cfr. doc. 13) con la quale ha sospeso RI 1 per 22 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non essersi presentato, l’8 giugno 2015, al corso __________ presso la __________ che si sarebbe svolto dall’8 giugno al 18 settembre 2015 (cfr. doc. II1).

1.2. Contro la decisione su opposizione del 9 febbraio 2016 l’assicurato ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale il medesimo ha segnatamente addotto:

" (…)

Dal 2 aprile 2015 sono iscritto in disoccupazione quale persona disoccupata e alla ricerca di un posto di lavoro.

Dal mio incarto risulta che le mie ricerche nell’ambito professionale oltre che nella mia professione di elettronico si orientano anche nell’ambito di agente di sicurezza, attività affini e qualsiasi occupazione adeguata.

Nell’ambito della sicurezza privata ho effettuato un corso di formazione ottenendo una abilitazione nel settore che risulta agli atti.

L’URC di __________ mi aveva sottoposto un corso di rilevamento delle competenze nel settore industriale.

Ero senz’altro d’accordo di sottopormi a detto corso, ma avendo in agenda un esame per l’ammissione alla scuola __________ ho informato il mio collocatore sig. __________ della sovrapposizione delle date di impegno e il mio collocatore sig. __________ mi ha detto “non vi sono problemi in quanto potrai partecipare al corso successivo del rilevamento delle competenze, non preoccuparti…”.

Forte di questa affermazione da parte del mio collocatore e siccome l’impegno per l’esame di ammissione all’esame __________ era già fissato ho optato per quest’ultimo, sia perché l’impegno era precedente e perché non lo avrei potuto rimandare.

Con mia sorpresa ho ricevuto una sanzione contro cui ho fatto opposizione e la decisione su opposizione è oggetto del presente ricorso.

A comprova che la mia scelta di seguire l’esame di ammissione che tra l’altro era un obbligo e ha avuto un esito positivo è il fatto che inizierò la Scuola __________ il 1 marzo 2016 e tale frequenza amplierà la mia possibilità di collocamento e di uscita dalla disoccupazione.

(…)” (Doc. I).

1.3. L’amministrazione, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

1.4. L’assicurato si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie con scritto dell’11 marzo 2016 (cfr. doc. VI).

1.5. Il 21 marzo 2016 la Sezione del lavoro si è riconfermata integralmente nella propria risposta di causa e nella decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. VIII).

1.6. Il doc. VIII è stato trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. IX).

in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se l'assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per non essersi presentato, l’8 giugno 2015, al corso __________ presso la __________ a __________.

2.2. In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli. E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:

a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;

b. partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e

c. fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.

Secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo.

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.

La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; STFA C 278/01 del 17 marzo 2003 consid. 1.3; STFA C 119/01 del 28 settembre 2001 consid. 3; STFA C 424/00 del 21 maggio 2001 consid. 2).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha rifiutato un’occupazione adeguata.

2.4. In una sentenza pubblicata in DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto occasione di chiarire quando un assicurato può non iniziare o interrompere un corso senza incorrere in nessuna sanzione.

Si trattava di un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso di 4 giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del lavoro". L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che dovendosi occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso a tempo pieno.

L'Alta Corte ha innanzitutto stabilito che sussiste un motivo che giustifica il mancato inizio o l’interruzione di un corso – e quindi permette di non sospendere un assicurato ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI – nel caso in cui la frequentazione del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85):

Il TFA ha aggiunto che un corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze personali o lo stato di salute (i motivi di salute devono essere debitamente comprovati mediante certificati medici, cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003; STFA C 80/03 del 17 giugno 2003; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238. Tali certificati devono essere realmente credibili, cfr. STFA C 320/98 del 14 aprile 1999) dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente di seguirlo (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; DLA 1999 N. 9 pag. 42 consid. 2b).

Questa interpretazione è, peraltro, conforme alle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza sociale:

" (…)

Diese Rechtsprechung steht im Einklang mit Art. 21 Abs. 2 des Übereinkommens Nr. 168 der Interkantonalen (n.d.r. in realtà: internazionale) Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8; AS 1991 S. 1914), wonach bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer Beschäftigung unter anderem die Auswirkungen dieser Beschäftigung auf die persönliche und familiäre Lage der Betreffenden zu berücksichtigen sind. (…)"(DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46)

Nel caso che era chiamata a giudicare la nostra Massima Istanza ha stabilito che, trattandosi di un'assicurata che cercava un impiego limitato al 25%, il corso era inadeguato visto che, da un lato, essa doveva occuparsi di tre figli di cui due in età scolastica mentre il terzo doveva essere allattato varie volte al giorno, dall’altro, doveva frequentare pure un altro corso d'informatica approvato dall'assicurazione contro la disoccupazione, che aveva luogo altrove rispetto al domicilio e che implica lo svolgimento di esercizi a casa. Il corso era, pertanto, inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17 cpv. 3 lett. a LADI (cfr. DLA 1999 N. 9 pag. 47 consid. 3).

In un'altra sentenza C 349/05 del 20 febbraio 2006 l'Alta Corte ha confermato una sanzione (5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione) inflitta a un assicurato che era stato assente in modo ingiustificato per alcuni giorni (cinque) da un corso (di accompagnamento al fine della ricerca di un impiego con Coaching personale per quadri e specialisti con funzioni quadro inferiori e medie) che si svolgeva per dieci giorni suddivisi dal 25 aprile al 3 giugno 2005.

In particolare la nostra Massima Istanza, relativamente alla critica formulata dall’assicurato circa il fatto che il corso non gli avesse procurato idee nuove, siccome aveva già cambiato spesso posti di lavoro e i colloqui di assunzione per lui non erano nulla di nuovo, ha indicato che il corso in questione consentiva di incrementare l’idoneità al collocamento dell’assicurato. In effetti sulla base del contenuto del corso quest’ultimo era perlomeno adatto ad aprire all’assicurato nuove prospettive e ad aiutarlo a trovare nuovi approcci nella ricerca di un’occupazione.

Inoltre il TFA, in merito all’obiezione dell’assicurato secondo cui nel suo caso avrebbero avuto più senso dei corsi di lingua con certificato, ha evidenziato che contestualmente alla disposizione di provvedimenti del mercato del lavoro esiste un potere di apprezzamento relativamente ampio.

In una sentenza C 261/06 del 6 novembre 2007 la nostra Massima Istanza si è pronunciata in merito a un’assicurata sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per 22 giorni, in quanto non aveva seguito il corso “MOA/Job Center, Programm” della durata di tre mesi. L’Alta Corte ha osservato che il corso era adeguato, che il medesimo era idoneo a migliorare la collocabilità dell’assicurata e che a ragione quest’ultima era stata sanzionata. Anche l’entità della penalità alla luce delle circostanze oggettive e soggettive del caso di specie non prestava il fianco a critiche.

Con giudizio 8C_33/2007 del 31 gennaio 2008 il Tribunale federale ha confermato una sanzione di 24 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione nel caso di un assicurato che, senza un valido motivo, non ha iniziato un corso “Jobintensiv A” assegnatogli dall’Ufficio regionale di collocamento della durata di poco più di due mesi.

Con sentenza 8C_154/2012 del 4 marzo 2013 il Tribunale federale ha poi, confermato una sospensione di 16 giorni inflitta a un assicurato tedesco con permesso B, di formazione tecnico dentale, che non si era presentato a un corso di francese il cui inizio era già stato posticipato su richiesta del medesimo.

Al riguardo è stato ribadito che la giurisprudenza ammette dei validi motivi per non iniziare un corso assegnato a titolo di misura di formazione, secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, allorché la frequenza di questa misura non è considerata adeguata, ossia in particolare quando la situazione personale o familiare dell’assicurato non gli permette di seguire il provvedimento in questione.

In quel caso di specie l’Alta Corte ha ritenuto che i colloqui con potenziali datori di lavoro e le difficoltà personali dell’assicurato a reperire un alloggio non costituivano dei validi motivi per ritardare una seconda volta l’inizio del corso. In proposito è stato precisato che il corso si svolgeva su una mezza giornata quattro volte alla settimana, di modo che l’assicurato disponeva ancora di tempo sufficiente per organizzare il suo alloggio e prendere contatto con dei potenziali datori di lavoro.

Giova, inoltre, segnalare che in una sentenza 8C_128/2016 del 13 aprile 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato una sospensione di 21 giorni inflitta a un assicurato che senza valido motivo non ha iniziato un programma occupazionale della durata di tre mesi.

Infine con giudizio 8C_909/2015 del 22 aprile 2016 il TF ha respinto il ricorso di un assicurato che è stato sospeso per 23 giorni e per 36 giorni, non avendo dato seguito alle istruzioni dell’ufficio regionale di collocamento del 3 novembre 2014 di concorrere per un programma lavorativo Oko-Job, rispettivamente del 26 novembre 2014 di fare domanda per un programma lavorativo ProWiv. L’Alta Corte ha evidenziato che non vi fosse alcun motivo che rendesse la partecipazione a tali programmi inesigibile e che l’obiezione dell’assicurato secondo cui voleva estendere la sua attività dipendente quale insegnate di musica così da abbreviare la disoccupazione risultava in ogni caso ininfluente.

2.5. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 ha lavorato dal luglio 2014 presso la __________ di __________ con contratto a tempo determinato che, il 18 dicembre 2014, è stato prolungato, fino al 31 marzo 2015 (cfr. doc. 2).

Il 2 aprile 2015 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione al 100% (cfr. doc. 2).

Dal luglio 2014 RI 1 è, inoltre, impiegato a ore presso la ditta __________ di __________ come agente di sicurezza, attività che gli ha permesso di conseguire guadagno intermedio (cfr. doc. 2).

Dal modulo “Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” sottoscritto dall’insorgente il 13 aprile 2015 emerge che il medesimo ha comunicato di aver svolto e superato gli esami fisici e scritti per poter iniziare nel marzo 2016 la Scuola __________ e che avrebbe dovuto ancora sottoporsi ai test psicologici (cfr. doc. 2).

Nel verbale relativo al colloquio di consulenza del 18 maggio 2015, firmato anche dal ricorrente, è stato indicato, da una parte, che l’assicurato ha informato di essere stato convocato il 12 giugno 2015 per la giornata di test psicologici per entrare da marzo 2016 alla Scuola __________.

Dall’altra, che in quell’occasione il consulente del personale e l’insorgente hanno discusso dell’inserimento al percorso industriale (cfr. doc. 7).

Il 18 maggio 2015 l’URC ha, poi, inviato all’assicurato una decisione con la quale gli è stato assegnato un corso __________ presso la __________ a __________ con durata dall’8 giugno al 18 settembre 2015. L’assegnazione prevedeva che i giorni di corso sarebbero stati 17 e il numero delle lezioni 88. Inoltre è stato precisato che il primo e il secondo giorno del corso sarebbero stati dalle 08:15 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:30, mentre in seguito secondo le istruzioni da parte dell’organizzatore (cfr. doc. 6 pag. 1; 12).

La decisione riportava, tra l’altro, che in caso di mancata frequenza (mancato inizio, assenza o interruzione) del provvedimento assegnato senza valide giustificazioni, l’assicurato avrebbe potuto essere sospeso dal diritto alle indennità giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. doc. 6 pag. 2).

Il 12 giugno 2015 l’URC ha trasmesso alla Sezione del lavoro una Comunicazione relativa a una sanzione, precisando che:

" Con decisione del 18 maggio 2015 il signor RI 1 è stato inserito al corso “__________” per il periodo dal 08 giugno 2015 al 18 settembre 2015. In data 08 giugno 2015 riceviamo dall’organizzatore, comunicazione email, che il signor RI 1 non si è presentato al corso e non ha neanche dato seguito ai contatti telefonici” (Doc. 8)

A seguito dell’assegnazione all’assicurato di un termine per esprimersi al riguardo da parte della Sezione del lavoro (cfr. doc. 9), il 21 giugno 2015 il medesimo ha osservato:

" Con la presente voglio chiarire quanto successo in merito al corso “Rilevamento delle competenze del settore industriale”. Vorrei far presente, come inserito nel verbale, che da parte mia è stato segnalato al Signor __________ il fatto che in data 12.06.2015 avrei tenuto una sessione di esami per la Scuola __________.

In seguito a questa mia comunicazione lo stesso mi proponeva la possibilità di svolgere questo corso più in là; proposta che io ho accettato con entusiasmo.

Ora se la comunicazione non è passata, me ne dispiace molto, ma io non ho partecipato al corso non per scelta, ma perché per me dopo il colloquio, il corso si sarebbe svolto più in là come discusso con il Signor __________.

Non mi ritengo quindi responsabile dell’accaduto.” (Doc. 10)

Dal verbale del colloquio di consulenza del 22 giugno 2015, sottoscritto dall’assicurato, si evince che:

" (…)

Come discusso, l’assicurato è stato inserito al percorso industriale. Non si è però presentato alla prima giornata di corso. Su segnalazione dell’organizzatore la misura è stata interrotta e il caso è stato segnalato, come da procedura, all’ufficio giuridico.

Nel frattempo ha terminato gli esami per entrare in __________. Riceverà una risposta in agosto.

(…)” (Doc. 11)

Il 23 giugno 2015 __________ della Sezione del lavoro ha interpellato il consulente del personale dell’insorgente, __________, come segue:

" (…) ti invito a volermi indicare se, in occasione del colloquio di consulenza del 18.05.2015, avevate discusso l’inserimento al percorso industriale e se, come sostenuto dall’interessato, in tale occasione gli avevi proposto lo svolgimento del corso “più in là”.

(…)” (Doc. 12)

__________, il 26 giugno 2015, ha risposto:

" come scrive il signor RI 1, ti confermo che lo stesso mi aveva informato, che in data 12.06.2015, avrebbe avuto la sessione d’esami per la scuola __________. Infatti, nel verbale del colloquio di consulenza del 18.05.2015, trovi la nota di cui sopra. Abbiamo anche discusso l’inserimento al percorso industriale.

Ho comunque spiegato all’assicurato che avrei valutato quando inserirlo in misura, tenendo anche conto della sua giornata d’esami.

Il percorso industriale iniziava il giorno 08.06.2015. la presenza ai primi due giorni è d’obbligo ed in seguito ci si mette d’accordo per gli altri incontri.

Pertanto, l’assicurato poteva tranquillamente iniziare la misura.

Ti segnalo inoltre che la decisione di corso è stata emessa in data 18.05.2015 ed è stata subito inviata all’assicurato, Lo stesso aveva quindi tutto il tempo per prendere posizione in merito.” (Doc. 12)

La Sezione del lavoro, non ritenendo sufficienti le giustificazioni addotte da RI 1, con decisione del 30 giugno 2015, confermata dalla decisione su opposizione del 19 febbraio 2016, l’ha sospeso per 22 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere iniziato il corso __________ presso la __________ a __________ che sarebbe durato dall’8 giugno al 18 settembre 2015 (cfr. doc. 13; II1; consid. 1.1.).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce, innanzitutto, che secondo l'art. 17 cpv. 3 LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro che gli vengono ufficialmente assegnati (cfr. DTF 121 V58; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 86-87). Colui che non partecipa o che interrompe il corso o il programma di occupazione, senza validi motivi, deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. DTF 125 V 360; DLA 1999 pag. 45-47; consid. 2.2.).

L’art. 17 cpv. 3 LADI in effetti prevede proprio che un assicurato è obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento (cfr. consid. 2.2.).

Fra i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro rientrano i provvedimenti di formazione, in particolare corsi individuali o collettivi (cfr. art. 60 LADI).

Inoltre giova ricordare che spetta ai consulenti degli URC decidere di volta in volta quali siano le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle capacità e attitudini dell'assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STFA C 349/05 del 20 febbraio 2006 consid. 2.2.1; DLA 2001 p. 86; STFA C 121/92 del 13 maggio 1993 non pubblicata; STCA 38.2013.17 del 9 settembre 2013 consid. 2.7.; STCA 38.2010.24 del 19 gennaio 2011 consid. 2.9.; 38.2009.72 del 22 febbraio 2010).

In concreto è incontestato che l’assicurato non ha iniziato il corso __________ l’8 giugno 2015 assegnatogli con decisione del 18 maggio 2015 (cfr. doc. 6).

Il ricorrente ha fatto valere, da un lato, di aver segnalato al proprio consulente del personale che il 12 giugno 2015 avrebbe dovuto sottoporsi a dei test per l’accesso alla Scuola __________.

Dall’altro, che il collocatore conseguentemente gli avrebbe proposto di svolgere il corso __________ in seguito (cfr. doc. 10).

Nell’opposizione interposta contro la decisione di sanzione del 30 giugno 2015 egli ha precisato che ci sarebbe stata la possibilità di effettuare il corso in agosto, senza avere il problema degli esami di ammissione alla Scuola __________ (cfr. doc. 14).

L’assicurato nel ricorso a questa Corte ha poi indicato che il consulente del personale, informato della sovrapposizione delle date del test per la Scuola __________ e del corso, gli avrebbe detto che non vi erano problemi in quanto avrebbe potuto partecipare al corso del rilevamento di competenze successivo e di non preoccuparsi (cfr. doc. I).

Il consulente del personale, interpellato espressamente dalla Sezione del lavoro nella procedura di opposizione in merito a quanto discusso in occasione dell’incontro del 18 maggio 2015 con l’assicurato (cfr. consid. 2.5.), ha dichiarato, in primo luogo, di essere stato informato dal ricorrente che il 12 giugno 2015 avrebbe avuto un esame per l’ammissione alla Scuola __________, come pure di aver parlato dell’inserimento al percorso industriale, come del resto emerge dal verbale del colloquio di consulenza del 18 maggio 2015 (cfr. doc. 12; 7).

In secondo luogo, di avere spiegato al ricorrente che avrebbe valutato quando inserirlo in misura, tenendo anche conto della sua giornata d’esami (cfr. doc. 12).

Al riguardo va evidenziato che in ogni caso lunedì 18 maggio 2015 al ricorrente è stata inviata la decisione di assegnazione del corso (cfr. doc. 12; 6). La medesima gli è stata notificata, al più presto, il giorno seguente, 19 maggio 2015, ossia posteriormente al colloquio avuto con il collocatore il 18 maggio 2015.

L’assicurato, quindi, successivamente all’incontro con il collocatore del 18 maggio 2015, avrebbe dovuto prendere atto del fatto che, indipendentemente da quanto discusso in sede di colloquio, l’assegnazione del corso in questione con inizio l’8 giugno 2015 aveva avuto formalmente luogo.

In proposito va evidenziato che la decisione di assegnazione prevedeva esplicitamente che il primo e il secondo giorno del corso sarebbero stati dalle 08:15 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:30, mentre in seguito secondo le istruzioni da parte dell’organizzatore (cfr. doc. 6).

Pertanto all’insorgente doveva risultare chiaramente che solo i primi due giorni di corso erano già stati fissati mentre per i seguenti avrebbe potuto chiedere all’organizzatore di tenere conto del suo impegno del 12 giugno 2015.

In simili condizioni l’assicurato, visto, inoltre, che nel mese di aprile 2015 aveva già superato gli esami scritti e di condizione fisica relativi all’ammissione alla Scuola __________ (cfr. doc. 2) e che il test psicologico si sarebbe svolto il 12 giugno 2015, non poteva legittimamente credere che il corso, che si sarebbe svolto per 17 giorni sull’arco dall’8 giugno al 18 settembre 2015 (cfr. doc. 6), avrebbe potuto essere d’intralcio alla propria ammissione alla Scuola __________.

Del resto dal verbale relativo al colloquio di consulenza del 22 giugno 2015 risulta che il ricorrente a quella data aveva in effetti terminato gli esami per entrare in __________ e che avrebbe ricevuto una risposta nel mese di agosto (cfr. doc. 11).

Ad ogni modo, nel caso in cui a seguito di quanto discusso con il collocatore in occasione del colloquio di consulenza del 18 maggio 2015, l’assicurato avesse comunque nutrito dei dubbi riguardo all’obbligo di frequentare tale corso, avrebbe dovuto chiedere ragguagli direttamente all’URC.

Iniziando la misura l’8 giugno 2015, l’insorgente disponeva, d’altronde, di tempo ampiamente sufficiente per informarsi al riguardo presso l’amministrazione.

Ciò non è invece avvenuto. Al contrario l’assicurato, senza nemmeno avvisare l’organizzatore del corso, non si è presentato l’8 giugno 2015 a __________.

Alla luce di tutto quanto esposto la giustificazione fornita dal ricorrente per non partecipare al corso, che risulta adeguato ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.4.), non è, quindi, atta a scusare validamente il suo comportamento.

Ne discende che a ragione la Sezione del lavoro ha applicato al ricorrente l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI e gli ha inflitto una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

2.7. Per quanto attiene all'entità della sanzione, il TCA osserva che in concreto all’assicurato che non ha svolto il corso assegnatogli è stata inflitta una sospensione di 22 giorni (cfr. doc. 13; II1).

La giurisprudenza federale prevede di regola che un assicurato che per la prima volta non inizia un corso impartitogli dall'amministrazione o lo interrompe incorre in una colpa di gravità media, per cui la durata della sospensione si situa tra i 16 e i 30 giorni (cfr. consid. 2.3.; STFA C 136/01 del 9 ottobre 2002 consid. 5.2., peraltro citata dalla parte resistente nella decisione su opposizione).

La prassi amministrativa contempla per l'assenza o l'interruzione ingiustificata a un corso della durata inferiore a 10 giorni un numero di giorni di sospensione corrispondente al numero effettivo di giorni di assenza. Se il corso è di circa tre settimane è prevista una sanzione da 10 a 12 giorni, una sanzione da 13 a 15 giorni se il corso è di circa quattro settimane, una sanzione da 16 a 18 giorni se la durata del corso è di circa cinque settimane e di 19-20 giorni nel caso di un corso di circa dieci settimane. Per corsi di durata superiore il numero di giorni di penalità è da aumentare in maniera appropriata (cfr. Prassi LADI/D72 emanata dalla SECO nell’ottobre 2011).

Dalla decisione di assegnazione del 18 maggio 2015 risulta che il corso durava dall’8 giugno al 18 settembre 2015 (chiusura estiva dell’organizzatore dal 3 al 16 agosto 2015), ma che i giorni di corso sarebbero stati 17 comprendenti complessivamente 88 lezioni (cfr. doc. 6).

Pertanto 17 giorni di corso, anche se suddivisi su un periodo di poco più di tre mesi, corrispondono in ogni caso a un corso di tre settimane e mezzo circa.

Tutto ben considerato, dunque, a mente del TCA si giustifica la riduzione della sanzione da 22 a 16 giorni di sospensione.

La decisione su opposizione del 9 febbraio 2016 contestata è, conseguentemente, modificata nel senso che il ricorrente è sospeso per 16 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 9 febbraio 2016 è modificata nel senso che l'assicurato è sospeso per 16 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
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TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2016.10
Entscheidungsdatum
17.05.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026