Raccomandata

Incarto n. 38.2016.1

rs/DC/sc

Lugano 5 ottobre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 17 novembre 2015 emanata da

Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con la decisione su opposizione del 17 novembre 2015 (cfr. doc. A7) la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (in seguito: la Cassa) ha confermato la decisione emessa in data 19 giugno 2015 (cfr. doc. 112, 113) con la quale aveva negato ad RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza richieste nel maggio 2015 per i mesi da febbraio a maggio 2014, in ragione, da una parte, del mancato rispetto dell’obbligo generale di diminuire il danno, non avendo il medesimo salvaguardato tempestivamente i suoi crediti salariali. Dall’altra, del fatto che l’assicurato risultava quale esclusivo proprietario della ditta __________ di __________ (cfr.doc. 112, 113).

Nella decisione su opposizione la Cassa ha in particolare rilevato:

" (…)

  1. Il signor RI 1 rivendica alla Cassa, con domanda del 06.05.2015, un importo lordo di fr. 19'832.90 per i salari degli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro, nonché fr. 5'661.60 per vacanze non godute e fr. 7'034.80 di tredicesima arretrata.

  2. L’assicurato non ha mai ricevuto alcun pagamento durante il periodo di attività pertanto (n.d.r.: 1.6.2013-31.5.2014), mediante l’insinuazione di credito inviata all’ufficio fallimenti in data 21.05.2015, rivendica nel fallimento l’importo di fr. 83’219.10.

  3. Con decisione del 19 giugno 2015 è stato negato all’assicurato il diritto alle indennità per insolvenza poiché il signor RI 1, durante il suo rapporto di lavoro non ha mai formalmente rivendicato i suoi crediti salariali. Inoltre, anche dopo la fine del suo rapporto di lavoro non ha intimato alla ditta né un’istanza né un precetto esecutivo nel tentativo di recuperare i salari mai versati durante il lungo periodo alle dipendenze della __________. Facciamo rilevare che il signor RI 1 ha sì fatto fallire la ditta __________ ma sulla base di un precetto esecutivo ammontante a fr. 122'171.70 riferito a un atto di riconoscimento di debito del 30.6.2012.

  4. In via abbondanziale la Cassa fa notare che l’assicurato asserisce di essere stato assunto in data 1° giugno 2013 in qualità di dipendente ma nessun documento agli atti comprova tale affermazione.

(...)” (Doc. A7)

1.2. Contro la decisione su opposizione del 17 novembre 2015 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RI 1, ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il riconoscimento delle indennità per insolvenza per l’importo di fr. 19'832.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto:

(…)

Sottolineiamo innanzitutto che non è contestato che il ricorrente abbia svolto quale lavoratore un’attività presso la fallita dal 1.06.2013 al 31.05.2014.

In assenza di una contestazione a riguardo, nella decisione di opposizione esamineremo pertanto soltanto le motivazioni sollevate nella decisione impugnata desunte dall’art. 55 LADI.

Non è neppure contestato il conteggio fatto valere dal ricorrente per stipendi contrattuali non ricevuti ed esigibili negli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro cessato il 31.05.2014.

Trattasi di Fr. 19'832.-.

Non è peraltro vero che i salari arretrati fossero di Fr. 83'219.10.

Fa stato la notifica di credito inviata all’IAS e vidimata dall’UE in data 26.05.2015, ove risulta detto importo aumentato unicamente da indennità per vacanze e pro-rata della tredicesima.

Non è quindi vero che durante il periodo di validità del contratto di lavoro si fossero accumulati complessivamente oltre Fr. 80'000.- di salari arretrati.

L’insinuazione del credito all’UE tiene conto anche di crediti per consulenze. Vero è che il signor RI 1 durante il periodo di collaborazione ha sempre preteso di ricevere ratealmente il rimborso dei suoi crediti.

(…)

Nel caso concreto, alla luce di tutte le circostanze e per i motivi che vengono addotti in seguito, il mancato avvio di una procedura esecutiva durante il rapporto di lavoro non giustifica l’esclusione del diritto all’indennizzo.

Le conclusioni della decisione impugnata sono il risultato di un apprezzamento manifestatamente errato dei fatti.

La decisione impugnata non tiene affatto conto delle dettagliate spiegazioni fornite nell’allegato di opposizione dell’IAS da parte dell’ufficio giuridico dell’__________ che rappresentava il signor RI 1.

È di rilievo osservare che il signor RI 1 era titolare di vari crediti nei confronti della sua datrice di lavoro, i quali scaturivano sia da arretrati di stipendio, che da altre causali.

Durante il rapporto di lavoro il signor RI 1 sollecitò più volte il signor __________ a rispettare gli accordi di pagamento dei suoi crediti dipendenti da varie causali e non solo dallo stipendio.

In data 14.05.2014, ovvero prima della revoca del rapporto di lavoro, egli sollecitò, anche per scritto, il pagamento degli stipendi arretrati dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2014, che non era ancora scaduto.

È quindi evidente che il signor RI 1 abbia fatto valere, anche durante il periodo di lavoro, le sue pretese nei confronti del datore di lavoro, provvedono oltretutto ad allibrarle al passivo del bilancio, dal momento che la tenuta della contabilità era suo compito.

Immediatamente dopo la conclusione del rapporto di lavoro, egli intraprese senza indugio le vie esecutive in via di fallimento nei confronti del __________.

Il fallimento della società è stato pronunciato proprio sulla base di

un’istanza presentata dal ricorrente signor RI 1.

Il fatto che egli abbia scelto di avviare una procedura esecutiva nei confronti del __________ fondata su un credito di altra natura non può seriamente essere considerato irrilevante ai fini di un accertamento globale della sua volontà di far valere le sue pretese.

Una simile conclusione potrebbe disconoscere il fatto che, essendo il datore di lavoro soggetto a fallimento e non a pignoramento, la procedura esecutiva che ha condotto alla successiva pronuncia del fallimento era ovviamente destinata anche alla salvaguardia dei suoi diritti creditori fondati sul rapporto di lavoro mediante l’ottenimento del fallimento e la successiva insinuazione all’UE.

Ma vi è di più: immediatamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ovvero con istanza di provvedimenti cautelari del 23.06.2014, l’assicurato a tutela dei suoi diritti creditori come salariato ha chiesto e ottenuto, con decreto superprovvisionale, il blocco del conto bancario della ditta individuale.

Si noti che nel mese di maggio 2014 era già instaurata una procedura contenziosa tra le parti, come risulta dalla procura rilasciata dalla __________ e dal signor __________.

Emerge quindi in modo chiaro che prima dello scioglimento del rapporto di lavoro il ricorrente aveva sollecitato, anche per iscritto, le proprie pretese e che immediatamente dopo egli ha intrapreso procedure esecutive e giudiziarie a tutela del suo credito, in modo particolarmente incisivo e strategicamente efficace.

Il fatto che egli abbia chiesto di avviare la procedura esecutiva in via di fallimento sulla base di un’altra causale di credito non costituisce evidentemente una negligente inerzia nel far valere tempestivamente gli stipendi arretrati, ma risponde semmai a una strategia legale volta a ottenere una comminatoria di fallimento nei termini più brevi possibili, visto che l’opposizione è stata rigettata in presenza di un chiaro riconoscimento di debito.

Si osserva che gli elementi di fatto, benché in gran parte esposti nella lettera 26.05.2015 del signor RI 1 all’assicurazione di disoccupazione, sono stati misconosciuti con il risultato scioccante di rifiutare un’indennità d’insolvenza benché dovuta e documentata per importi e periodo, sulla base dell’infondato rimprovero di non aver messo in atto quanto necessario per diminuire il danno.

L’accusa di una negligenza nella tutela dei suoi interessi contenuta

nella decisione impugnata basata su un apprezzamento insostenibile

degli atti è, a nostro parere, arbitraria.

È evidente che la tempestiva attività esecutiva e i provvedimenti cautelari richiesti dal signor RI 1 dimostrano il contrario, mentre non si può certamente rimproverargli di non aver messo in atto delle procedure esecutive mentre era ancora alle dipendenze della ditta fallita.” (…)” (cfr. doc. I)

1.3. Nella propria risposta di causa del 25 gennaio 2016, la Cassa, riconfermandosi nella propria decisione su opposizione del 17 novembre 2015 (cfr. doc. A7), ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, ponendo in particolare evidenza le seguenti argomentazioni:

" (…)

Ad 1. Contestato

In data 30.11.2012 è venuto in essere un contratto di mandato fiduciario tra RI 1 e __________. Nel contratto è stabilito che il sig. __________ assume la carica ditta individuale della __________ e che tale incarico sarà svolto a titolo fiduciario, ossia in nome proprio ma per ordine e per conto del sig. RI 1. Inoltre, il sig. __________ si impegna ad esercitare le sue funzioni e ed il suo mandato unicamente in base alle istruzioni e direttive del sig. RI 1 o di terzi designati per iscritto da quest’ultimo.

Il contratto fiduciario non è regolato dal CO, ma alla base di tale contratto vi è (anche) il contratto di mandato (art. 394 CO).L’elemento essenziale di distinzione tra il contratto di mandato il contratto di lavoro è che in quest’ultimo vi è un rapporto di dipendenza/subordinazione tra il datore di lavoro e il lavoratore, mentre nel contratto di mandato tale elemento è assente.

Neppure le procure del 7.1.2013 e 10.1.2014 rilasciate a favore del signor RI 1 costituiscono, a mente della Cassa, un contratto di lavoro.

Si rivela che il sig. RI 1 è affiliato presso la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG quale indipendente dal 1.9.2007.

Risulta che il signor RI 1 dall’1.1.2013 al 31.12.2013 e dall’1.1.2014 al 30.09.2014 ha percepito indennità di disoccupazione, mentre dall’1.8.2014 al 30.11.2014 il datore di lavoro è tale __________ (cfr. anche dichiarazione dei salari per i datori di lavori affiliati alla nostra Cassa).

Inoltre, dall’estratto del conto individuale del ricorrente emerge che non vi è alcun versamento di contributi da parte dell’__________ di __________, il quale non figura come datore di lavoro del sig. RI 1. Quanto precede trova pure riscontro nella dichiarazione dei salari 2013 e 2014 per i datori di lavoro dove tra i salariati non figura il nome del signor RI 1.

Dal conto individuale del signor RI 1 non risulta che la __________ di __________ gli abbia versato una remunerazione, che infatti non è stata dichiarata alla Cassa AVS e non figura quindi come salario determinante (cfr. Prassi LADI ID/A4).

(…)

Da quanto precede la Cassa trae il convincimento che il ricorrente, non abbia svolto un’attività lavorativa quale persona dipendente e che quindi già solo per questo motivo non abbia diritto alle indennità per insolvenza ex art. 51 LADI.

(…)

Ad. 4,5 e 6 contestati

Se per denegata ipotesi si volesse considerare il ricorrente quale salariato dal 01 giugno 2013 al 31 maggio 2014 presso la fallita __________, la Cassa ribadisce quanto segue.

Tramite la decisione del 19 giugno 2015, la Cassa ha negato al Sig. RI 1 il diritto alle indennità per insolvenza poiché, durante il “rapporto di lavoro”, non ha mai formalmente rivendicato i suoi crediti salariali. Inoltre, anche dopo la fine del “rapporto di lavoro”, non ha intimato alla ditta né un’istanza né un precetto esecutivo nel tentativo di recuperare i salari mai versati durante il lungo periodo alle dipendenze della __________.

Si rivela che il signor RI 1 ha sì fatto fallire la ditta __________, ma sulla base di un precetto esecutivo ammontante a fr. 122’171. 70 riferito ad una atto di riconoscimento di debito del 30.06.2012.

(…)

Da quanto precede la Cassa trae il convincimento che il ricorrente non abbia salvaguardato i suoi interessi in maniera incisiva. Così facendo non ha ottemperato ai requisiti posti dall’art. 55 cpv. 1 LADI e il diritto alle indennità per insolvenza va quindi negato.

Infine la Cassa osserva quanto segue.

Come già menzionato, il sig. RI 1 risulta affiliato presso la Cassa cantonale di compensazione dal 01 settembre 2007 quale indipendente.

L’Ufficio assicurazione invalidità ha confermato che dal 2008 fino al 28 febbraio 2015, il ricorrente ha beneficiato in effetti di una rendita AI (grado di invalidità del 69%), diritto che nel corso degli anni non ha subito modifiche.

Il Sig. RI 1 ha pure avuto diritto ad indennità di disoccupazione durante il periodo dal 01 ottobre 2012 al 30 settembre 2014 nella misura di una disponibilità al collocamento pari al 40 %.

In base al formulario “Domanda di indennità per insolvenza”, compilato e vidimato dal ricorrente in data 05 maggio 2015, si rileva come il Sig. RI 1 abbia confermato di aver lavorato dal 01 giugno 2013 al 31 maggio 2014. L’attività lavorativa , come si evince dal suddetto documento pt. 11, era svolta per 20 ore settimanali pari a circa il 50%.

In sintesi, durante il periodo in cui il Sig. RI 1 ha confermato di aver lavorato nella misura parziale del 50% circa, egli beneficiava pure di ¾ di rendita di invalidità, di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione nella misura del 40% (versate dalla Spettabile Cassa di disoccupazione __________) e risultava affiliato presso la Cassa di compensazione AVS quale indipendente.

Ritenuto quanto precede, emerge che per il grado di abilità lavorativa (40%), il ricorrente per circa un anno ha beneficiato di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (40%) e contemporaneamente svolto l’attività lavorativa al 50% (per il restante 60% d’inabilità lavorativa, a beneficio di una rendita invalidità).

Visto quanto precede, la Cassa si chiede come sia stato possibile, con un grado di invalidità pari al 69%, percepire indennità di disoccupazione (gradi di idoneità e disponibilità al collocamento pari al 40%) e rispettivamente svolgere un’attività lavorativa parziale (50%) durante lo stesso periodo, oltre che essere affiliato quale indipendente.

Tutto ben considerato la Cassa chiede quindi a codesto lodevole TCA di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata.

(…)” (cfr. doc. III)

1.4. Il rappresentante legale del ricorrente ha presentato la propria replica il 7 marzo 2016 (il cui termine è stato prorogato dal TCA su richiesta della parte ricorrente; cfr. doc. V; VI; VII; VIII).

1.5. Nel suo scritto del 18 marzo 2016 la Cassa ha ribadito che il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata (cfr. doc. XI).

1.6. Il documento XI è stato trasmesso senza indugio al rappresentante legale del ricorrente per conoscenza in data 22 marzo 2016 (cfr. doc. XII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia negato, mediante la decisione del 19 giugno 2015, confermata dalla decisione su opposizione del 17 novembre 2015, ad RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza richieste nel maggio 2015 per i mesi da febbraio a maggio 2014 (cfr. doc. A7, 112, 113, 210).

Ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LADI:

" I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:

a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali."

L'art. 51 cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

Il cpv. 2 di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.

Il contenuto dell’art. 51 cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

In una decisione del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di cui all’art. 51 LADI.

2.2. Secondo l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

Questa normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata pag. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, Berna 1993, pag. 37).

In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA (dal 1° gennaio 2007: tribunale federale, TF) ha avuto modo di precisare che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OADI, si deve riconoscere che il diritto è escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

In una sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra Massima Istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità a un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori tecnici.

Le sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130.

Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005; STF 8C_838/2008 del 3 febbraio 2009; STF 8C_279/2010 del 8 giugno 2010).

Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014).

In una sentenza 8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché, malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.

Il TF, con giudizio 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N.5 pag. 132, ha stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro, continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a prestazioni LADI.

L’Alta Corte ha, in particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella di un datore di lavoro.

Infine in una sentenza 8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.

2.3. Nell’evenienza concreta dalle carte processuali emerge che il 30 novembre 2012 RI 1 e __________ hanno concluso un contratto di mandato fiduciario, con cui il mandatario () si sarebbe preoccupato dell’intestazione e gestione a titolo fiduciario della ditta individuale __________ di __________ – __________ – con iscrizione all’Ufficio Registro di Commercio e con attività estesa a tutto il territorio del Cantone Ticino. E’ stato precisato che il mandatario () assumeva la carica di ditta individuale e avrebbe svolto tale incarico a titolo fiduciario, ossia in nome proprio e per ordine e conto del mandante (RI 1).

Inoltre risulta che il mandatario (__________) ha confermato incondizionatamente e senza eccezione alcuna che la sostanza e/o gli apporti presenti e futuri erano di esclusiva proprietà della parte mandante (RI 1) e che ogni utile, vantaggio e sopravvenienza derivante dalla gestione della ditta individuale spettavano al mandante (RI 1).

Nel contratto è stato poi previsto che la remunerazione e/o onorario sarebbe avvenuta secondo la ripartizione degli utili netti provenienti dall’attività svolta nella misura del 50% al mandatario (__________) e 50% al mandante (RI 1).

Le parti hanno concordato che la contabilità, lo studio e la stesura del bilancio annuale e delle notifiche legali alle autorità sarebbero state curate dal mandante (RI 1) che avrebbe emesso una propria nota d’onorario e spese separata.

Infine è stato specificato che il contratto in questione aveva una durata illimitata, ma poteva essere disdetto in qualsiasi momento da ambo le parti con lettera raccomandata e senza obbligo di motivazione (cfr. doc. 74).

La ditta __________ di __________ è stata iscritta a Registro di commercio il 22 marzo 2013 con lo scopo: “Impresa generale di costruzioni”. __________ risulta quale titolare con diritto di firma individuale. Nel dicembre 2014 è stato iscritto anche __________ quale direttore con firma collettiva a due.

Il titolare è stato dichiarato in fallimento con decreto della Pretura del 18 maggio 2015 a far tempo dal 19 maggio 2015 (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).

RI 1, con domanda del 5 maggio 2015, ha rivendicato alla Cassa un importo lordo di fr. 23'558.45.-- per salari non pagati, vacanze non godute e tredicesima mensilità in relazione ai mesi da febbraio a maggio 2014. Egli ha indicato di aver lavorato dal 1° giugno 2013 al 31 maggio 2014 quale responsabile amministrativo-contabile-controllo della gestione a metà tempo presso la __________ di __________. Lo stipendio mensile ammontava a fr. 4’500.-- per 13 mensilità (cfr. doc. 210, 211).

Anche nella Notifica del credito salariale vidimata dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti egli ha indicato di aver lavorato alle dipendenze della ditta __________ di __________ dal 1° giugno 2013 al 31 maggio 2014 (cfr. doc. A6).

Nella domanda d’indennità per insolvenza il ricorrente ha inoltre precisato che non esisteva un contratto di lavoro scritto, menzionando una lettera di disdetta del 26 maggio 2014 (cfr. doc. 210 p.to 6).

Agli atti risulta, però, unicamente uno scritto del 26 maggio 2014 in cui l’avv. __________, a nome e per conto di __________, ha revocato con effetto immediato nei confronti di RI 1 il mandato per l’esecuzione della contabilità della società (cfr. doc. 155).

Con decisione del 19 giugno 2015 la Cassa ha negato all’insorgente il diritto alle indennità per insolvenza, poiché non ha tempestivamente rivendicato i suoi crediti salariali. L’amministrazione ha, inoltre, sottolineato che il medesimo risulta quale esclusivo proprietario della ditta e che si occupava di tutte le questioni amministrative-economiche-contabili-gestionali senza dover interpellare __________ (cfr. doc. 112, 113).

Questo provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 17 novembre 2015, nella quale è stato in particolare indicato che RI 1 ha asserito di essere stato assunto in data 1° giugno 2013 in qualità di dipendente dalla __________ di __________ ma nessun documento agli atti comprova tale affermazione (cfr. doc. A7).

2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte osserva innanzitutto che il patrocinatore del ricorrente, nella replica, ha sollevato l’obiezione secondo cui con la risposta di causa la Cassa avrebbe confermato il diniego del diritto a indennità per insolvenza anche facendo riferimento a nuovi argomenti, e meglio all’inesistenza di un rapporto di lavoro con la __________ di __________ (cfr. doc. IX).

Al riguardo il TCA evidenzia che l’asserzione della parte ricorrente è infondata. In effetti, nonostante nel ricorso sia stato indicato che “(…) non è contestato che il ricorrente abbia svolto quale lavoratore un’attività presso la fallita dal 01.06.2013 al 31.05.2014” (cfr. doc. I p.to 1; consid.1.2.), la Cassa, già nella decisione del 19 giugno 2015, aveva specificato, da un lato, che ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 LADI non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro e, d’altro lato, che nell’istanza supercautelare e cautelare del 23 giugno 2014 inoltrata dall’interessato, tramite l’avv. __________, alla Pretura vi era scritto a più riprese che il medesimo era l’esclusivo proprietario della ditta e che si occupava, senza dover interpellare __________, di tutte le questioni amministrative-economiche-contabili-gestionali (cfr. doc. 113).

Inoltre nella decisione su opposizione del 17 novembre 2015 la parte resistente ha indicato che:

“(…)

  1. In via abbondanziale la Cassa fa notare che l’assicurato asserisce di essere stato assunto in data 1° giugno 2013 in qualità di dipendente ma nessun documento agli atti comprova tale affermazione.

  2. La Cassa, preso atto delle osservazioni presentate in sede di opposizione, non può che riconfermarsi nella sua decisione di rifiuto in quanto l’opponente non ha salvaguardato tempestivamente i suoi crediti salariali, come pure non è comprovata l’attività lavorativa quale dipendente.

(…)” (cfr. doc. A 7)

Ne discende che l’argomentazione della Cassa secondo cui il diritto alle indennità per insolvenza deve essere negato anche perché il ricorrente non ha comprovato un rapporto di impiego con la ditta in questione - e quindi non risulta ossequiato l’art. 51 cpv. 1 LADI - non è certamente stata addotta per la prima volta soltanto nella risposta di causa.

2.5. Come visto sopra (cfr. consid. 2.1.), una delle condizioni da adempiere per poter beneficiare di indennità per insolvenza è, ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LADI, quella di essere un lavoratore soggetto a contribuzione al servizio di un datore di lavoro che sottostà in Svizzera a una procedura d’esecuzione forzata o che occupa in Svizzera lavoratori.

D’altra parte, l’art. 51 cpv. 2 LADI prevede esplicitamente che non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole.

In concreto il 30 novembre 2012 tra il ricorrente e __________ è venuto in essere un contratto di mandato fiduciario (cfr. doc. 74, 75, 76). Nel contratto viene stabilito che __________ (mandatario) assume la carica di ditta individuale, la __________ di __________, poi iscritta a RC il 22 marzo 2013 (cfr. estratto RC), e che tale incarico verrà svolto a titolo fiduciario, ossia in nome proprio ma per ordine e per conto di RI 1 (mandante) che è l’esclusivo proprietario della sostanza e degli apporti presenti e futuri. Secondo il contratto __________ si impegna ad esercitare le sue funzioni ed il mandato unicamente in base alle istruzioni e direttive di RI 1 o di terzi designati per iscritto da quest’ultimo (cfr. doc. 74, 75, 76).

Nella domanda d’indennità per insolvenza del 5 maggio 2015, in cui il ricorrente ha indicato di essere stato vincolato da un rapporto di impiego con la __________ di __________ dal giugno 2013 al maggio 2014 quale responsabile amministrativo-contabile-controllo della gestione, egli ha menzionato che non vi fosse un contratto di lavoro scritto (cfr. doc. 210; 212).

In uno scritto alla Cassa del 26 maggio 2015 l’insorgente ha precisato che nel gennaio 2013 è stato stipulato un accordo verbale come contabile a tempo parziale tra la ditta individuale __________ di __________ e il medesimo (cfr. doc. 190).

Tuttavia RI 1 e __________ avevano già concordato nel contratto di mandato fiduciario del novembre 2012 che la contabilità, lo studio e la stesura del bilancio annuale e delle notifiche legali alle autorità sarebbero state curate da RI 1 (mandante) che avrebbe emesso una propria nota d’onorario e spese separata (cfr. doc. 74).

In materia di assicurazione contro la disoccupazione la qualità di lavoratore deve, in linea di principio, essere definita facendo riferimento allo statuto di soggetto tenuto a pagare i contributi all’AVS (cfr. art. 2 LADI; STF C 72/06 del 16 aprile 2007 consid. 6.1.; Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit n. 27 segg. (30); B. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2. ed., 2014, pag. 120).

Al riguardo giova evidenziare, in particolare, che nella STFA H 194/05 del 19 marzo 2007 consid. 5.1. in ambito AVS le attività dipendente e indipendente sono state caratterizzate come segue:

" (…)

Di principio si deve ammettere l'esistenza di un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro e non sopporta il rischio economico a carico del datore di lavoro. Vi è infatti attività dipendente se sono dati gli elementi tipici del contratto di lavoro, in particolare se l'assicurato lavora a tempo, se dipende economicamente dal datore di lavoro e se durante il tempo di lavoro è inserito nell'azienda e praticamente non può eseguire altre attività. Indizi a favore di questo tipo di rapporto sono l'esistenza di un determinato piano di lavoro, la necessità di rendere conto sullo stato dei compiti svolti, così come la dipendenza dall'infrastruttura esistente sul posto di lavoro (DTF 122 V 169 consid. 3c pag. 172).

Un'attività indipendente è invece caratterizzata da investimenti rilevanti e dall'utilizzo di uffici e personale propri. Il rischio aziendale specifico consiste nel fatto che, indipendentemente dal successo dell'attività, insorgono delle spese che devono essere sostenute dall'assicurato stesso (DTF 122 V 169 consid. 3c pag. 172).“

RI 1 risultava peraltro l’esclusivo proprietario della sostanza e degli apporti presenti e futuri. __________ esercitava la carica di titolare per ordine e conto di RI 1 ed esclusivamente in base alle istruzioni e direttive di quest’ultimo (cfr. doc. 74).

In proposito è utile rilevare che dall’istanza supercautelare e cautelare del 23 giugno 2014 interposta da RI 1 alla Pretura di __________ nei confronti di __________ tendente a ottenere il blocco della relazione bancaria conto corrente aziendale limitatamente alla persona di __________ e a ordinare a __________ di cedere la ditta individuale __________ di __________ ad RI 1 in modo che la ditta risultasse __________ di RI 1 (cfr. doc. 165-166) emerge quanto segue:

" (…) dalla lettura di tale contratto (n.d.r.: contratto fiduciario del novembre 2012), si evince che il signor RI 1 è l’esclusivo proprietario della succitata ditta (n.d.r.: __________ di __________).

Da una lettura più approfondita dello stesso si comprende inoltre che tutto ciò che concerne l’aspetto amministrativo-economico-contabile e gestionale compete unicamente al Dr. RI 1.

(…) Detto in altri termini, il signor RI 1 può gestire tutto ciò che concerne gli aspetti amministrativi, economici, contabili, fiscali, la gestione del personale e della clientela, nonché la gestione in toto e motu proprio dei conti bancari senza dover interpellare e/o rendere conto al signor __________. (…)” (Doc. 158)

Nella domanda d’indennità per insolvenza il ricorrente ha, poi, menzionato una lettera di disdetta del 26 maggio 2014 (cfr. doc. 210 p.to 6).

Agli atti risulta, però, unicamente uno scritto del 26 maggio 2014 in cui l’avv. __________, a nome e per conto di __________, ha revocato con effetto immediato nei confronti di RI 1 il mandato per l’esecuzione della contabilità della società (cfr. doc. 155).

In effetti nel contratto di mandato fiduciario del novembre 2012 è stato previsto che il medesimo aveva una durata illimitata, ma poteva essere disdetto in qualsiasi momento da ambo le parti con lettera raccomandata e senza obbligo di motivazione (cfr. doc. 74).

Nell’opposizione del 19 giugno 2015 è stato d’altronde indicato che in occasione di un incontro il 31 gennaio 2014 RI 1 aveva riferito a __________ di non voler più continuare, prospettando la sua uscita con la pianificazione di alcune questioni che emergono da un suo manoscritto. E’ stato pure puntualizzato che al primo posto del manoscritto risulterebbe proprio la cessazione dell’attività alle dipendenze della __________ (cfr. doc. 63).

Nel manoscritto citato al punto 1 è stato, tuttavia, semplicemente annotato “Cessazione Attività di __________” (cfr. doc. 154).

Dal tenore letterale di tale appunto si evince soltanto che era in discussione la cessazione dell’attività della ditta, impresa generale di costruzioni.

Nell’istanza supercautelare e cautelare del 23 giugno 2014 interposta da RI 1 alla Pretura di __________ e già citata sopra è stato specificato che:

" (…)

Grave ed abusiva è inoltre la decisione di __________ di rivolgersi ad un legale alfine di revocare il mandato contabile al qui istante (doc. I). Come già suesposto, tra i due è in essere un contratto fiduciario dal tenore chiaro ed inequivocabile. Nel disperato tentativo di esautorare il proprietario della ditta da una mansione che convenzionalmente gli spetta, __________ viola crassamente il suddetto contratto.

(…)” (Doc. 162)

Va, pure, osservato che il ricorrente è affiliato dal 1° settembre 2007 alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG quale assicurato esercitante attività lucrativa indipendente accessoria (cfr. doc. 44) e che nel questionario per l’affiliazione degli indipendenti egli ha indicato di voler svolgere attività indipendente accessoria in quanto “invalido al 69%” (cfr. doc. 47).

Dal momento dell’affiliazione fino al gennaio 2016 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG non ha ricevuto da parte dell’insorgente comunicazioni in merito a eventuali cambi o modifiche di attività (cfr. doc. 42).

__________ dell’Ufficio assicurazione invalidità, il 14 gennaio 2015, ha informato la Cassa che l’insorgente ha beneficiato di una rendita AI intera con un grado di invalidità del 100% dal 1° aprile 2007 e di ¾ di rendita con un grado d’invalidità del 69% dal 1° settembre 2007 fino a perlomeno gennaio 2016 (cfr. doc. 16; 124).

Si rileva altresì che nella “Dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per i datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e alla Cassa cantonale per assegni familiari” del 2013 e del 2014 tra i salariati dell’__________ di __________ non figura il nome di RI 1 (cfr. doc. 24-26).

Inoltre, benché nella domanda d’indennità per insolvenza del 5 maggio 2015 l’insorgente abbia dichiarato che l’ultimo salario gli è stato pagato il 31 gennaio 2014 (cfr. doc. 210), nell’opposizione del 19 giugno 2015 RI 1 stesso, tramite il rappresentante Sindacato __________, ha indicato che durante il periodo della relazione contrattuale il salario non è stato versato (cfr. doc. 70).

Dall’estratto del Conto individuale AVS/AI/IPG relativo al ricorrente si evince, del resto, che per gli anni 2013 e 2014 non risulta quale datore di lavoro la __________ di __________ (cfr. doc. 34).

Emerge, per contro, che per i mesi da ottobre a dicembre 2012, per l’intero anno 2013 e da gennaio a settembre 2014 egli ha percepito indennità di disoccupazione (cfr. doc. 34).

Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che RI 1 nel periodo 1° giugno 2013 al 31 maggio 2014 non era alle dipendenze della ditta __________ di __________. Egli era competente per le mansioni di responsabile della contabilità e del controllo della gestione in virtù del mandato concluso nel novembre 2012.

Ne discende che nel caso di specie non risulta ossequiato l’art. 51 cpv. 1 LADI, la cui osservanza è indispensabile per avere diritto a indennità per insolvenza (cfr. consid. 2.1.).

Piuttosto emerge una sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla ditta che esclude il diritto a indennità per insolvenza (cfr. consid. 2.1.; 2.2.).

Già per questo motivo a ragione la Cassa ha negato all’insorgente il diritto a indennità per insolvenza per il lasso di tempo da febbraio a maggio 2014.

Al riguardo è utile osservare che il TCA, con sentenza 38.2012.78 del 13 maggio 2013 cresciuta incontestata in giudicato, ha statuito su una fattispecie simile a quella in esame che coinvolgeva RI 1 e __________. In particolare anche in quell’occasione questo Tribunale ha confermato una decisione su opposizione che negava ad RI 1 le indennità per insolvenza richieste nell’ottobre 2012 a causa della sua posizione di socio gerente con diritto di firma individuale, nonché azionista maggioritario della __________. Pure in quel caso tra RI 1 e __________ era stato sottoscritto un contratto di mandato fiduciario da cui emergeva che __________ sarebbe stato il proprietario e il capo della società, mentre il ricorrente si occupava dell’intero lato amministrativo/contabile della Sagl.

Nella presente evenienza __________ è sì il mandatario, mentre il mandante, nonché esclusivo proprietario è RI 1, tuttavia RI 1 ha comunque mantenuto, come risulta dal contratto di mandato fiduciario del novembre 2012, la competenza di occuparsi degli aspetti contabili, amministrativi ed economici della ditta (cfr. doc. 74; 158; consid. 2.3.), come nella fattispecie decisa con sentenza 38.2012.78.

2.6. Questa Corte osserva che, anche volendo per pura ipotesi di lavoro dare credito alla versione dell’assicurato circa l’esistenza di un rapporto di lavoro, nemmeno l’art. 55 cpv. 1 LADI risulterebbe in ogni caso adempiuto.

L’art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.

In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva violato in modo grave l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese.

In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.

L'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza concernente l'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro.

A quest’ultimo proposito in un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:

" Non si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione finanziaria."

In una sentenza 8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.

L’Alta Corte, con giudizio 8C_364/2012 del 24 agosto 2012, ha ribadito la necessità di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.

In una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, pur avendo inizialmente adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi salariali tramite l’avvio di diverse procedure di esecuzione, è poi però rimasta inattiva per un periodo di 13 mesi.

In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno, in quanto era rimasto inattivo, a partire dalla scadenza concordata con l’ex datore di lavoro per il pagamento dei salari, per più di sei mesi. I richiami che il ricorrente ha asserito di aver effettuato verbalmente non sono ossequiano in modo sufficiente l’obbligo di ridurre il danno.

In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno per avere atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.

La nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicato in DLA 2014 p. 226 seg., ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.

Nella medesima sentenza il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_748/2015 del 9 febbraio 2016.

2.7. La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella pubblicazione della Prassi LADI II (indennità per insolvenza) valida dal marzo 2015 si è così espressa:

" (…)

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO

art. 55 LADI

OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO

B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il danno.

Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01del 12.4.2002).

B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all’II.

B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario.

La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati.

Giurisprudenza

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009

(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il versamento del salario).

TFA C 109/04del 9.6.2005

(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).

TFA C 91/01del 4.9.2001

(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75)."

2.8. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.9. In concreto l’art. 55 cpv. 1 LADI non risulterebbe ossequiato (cfr. consid. 2.6.), in quanto gli sforzi compiuti dal ricorrente per ottenere quanto egli pretende gli sia dovuto dalla ditta sono insufficienti.

RI 1, durante il periodo in cui sostiene di essere stato alle dipendenze della ditta __________ di __________, da giugno 2013 a maggio 2014 (cfr. doc. A6), non ha percepito alcun salario (cfr. consid. 2.8.; doc. 70). Malgrado ciò durante l’asserito rapporto di lavoro ha inviato unicamente uno scritto di sollecito di pagamento il 14 maggio 2014 (cfr. doc. 185).

Al riguardo giova ribadire che secondo giurisprudenza costante, l’obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di impiego, quando il datore di lavoro non versa – o non versa interamente – il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita (cfr. STFA pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg.).

In proposito va rilevato che l’insorgente nel ricorso ha menzionato la STCA 38.2013.48 del 23 gennaio 2014, puntualizzando che una sentenza federale (DLA 2002 pag. 190) ha stabilito che non si esige necessariamente che l’assicurato avvii senza indugio un’esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un’azione contro quest’ultimo (cfr. doc. I).

Questa Corte evidenzia che ciò era riferito al periodo precedente allo scioglimento del rapporto di lavoro, in cui l’obbligo di riduzione del danno non è lo stesso rispetto al periodo posteriore allo scioglimento del rapporto di impiego (cfr. STCA 38.2013.48 del 23 gennaio 2014 consid. 2.2.).

Come osservato dal ricorrente stesso (cfr. doc. I), in questo periodo è, però, necessario e sufficiente che “il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale”.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_641/2014 del 27 gennaio 2015.

Come visto, in casu fino al maggio 2014, ossia nell’ultimo mese del preteso rapporto di impiego, l’insorgente nulla ha posto in atto per rivendicare gli stipendi.

Il 20 giugno 2014 alla __________ di __________ è stato notificato un precetto esecutivo per stipendi impagati da luglio 2013 a giugno 2014 di fr. 70'930 oltre a interessi al 5% dal 1° novembre 2013 al quale è stata fatta opposizione (cfr. doc. 234).

Agli atti risulta, poi, che il 24 giugno 2014 il ricorrente avrebbe inviato un ulteriore scritto alla __________ di __________ con la semplice richiesta di provvedere al pagamento degli stipendi da febbraio a maggio 2014 (cfr. doc. 184).

Sempre il 20 giugno 2014 nei confronti della ditta è stato fatto spiccare da parte dell’insorgente un ulteriore precetto esecutivo di fr. 122'171.70 riferito ad un atto di riconoscimento di debito del 30 giugno 2012. La __________ di __________ ha interposto opposizione (cfr. doc. 97).

In relazione a quest’ultimo precetto il 20 febbraio 2015 è stata intimata alla ditta la comminatoria di fallimento (cfr. doc. 90) e il 27 marzo 2015 è stata presentata l’istanza di fallimento (cfr. doc. 91).-

A seguito di ciò con decisione del 18 maggio 2015 la Pretura del distretto di __________ ha dichiarato il fallimento della ditta __________ di __________ (cfr. doc. 91, 92).

Il ricorrente, il 21 maggio 2015, ha insinuato un credito all’Ufficio fallimenti di __________. Nel fallimento ha rivendicato l’importo di fr. 83'219.10 per stipendi non versati dal 1° luglio 2013 al 31 maggio 2014 oltre al periodo di disdetta dal 25 maggio 2014 al 30 giugno 2014 (cfr. doc. 87).

Indipendentemente dal fatto che RI 1 abbia causato il fallimento della sopracitata ditta sulla base di un credito diverso da quello degli arretrati di stipendio, in ogni caso egli ha atteso ben 8 mesi dalla notifica del precetto esecutivo (il medesimo giorno - 20 giugno 2014 - sono stati spiccati sia il precetto esecutivo relativo ai salari sia quello concernente un riconoscimento di debito del giugno 2012) per far notificare alla __________ di __________ la comminatoria di fallimento.

In simili condizioni occorre concludere che l’insorgente non ha agito in maniera incisiva e tempestiva per far valere le asserite proprie pretese salariali.

Egli non ha, quindi, comunque dato segnali inequivocabili che permettessero alla Cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare gli ipotetici stipendi non pagati.

Il ricorrente, contrariamente alla giurisprudenza che esige che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005), non ha agito celermente.

La negligenza commessa dal ricorrente in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI risulta pertanto grave (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010). Ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che, siccome all’interno della ditta __________ di __________ l’insorgente si occupava di aspetti amministrativi, economici, contabili e gestionali, la situazione finanziaria della ditta non poteva essergli sconosciuta.

2.10. Alla luce di tutto quanto esposto sopra, conformemente alla legge ed alla giurisprudenza applicabile all’evenienza concreta questo Tribunale ritiene che rettamente la Cassa ha negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.

La decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 17 novembre 2015 deve, conseguentemente, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3 . Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2016.1
Entscheidungsdatum
05.10.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026