Raccomandata

Incarto n. 38.2015.60

LG/sc

Lugano 27 gennaio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 settembre 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 luglio 2015 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con la decisione su opposizione del 28 luglio 2015 la Cassa CO 1 (di seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 5 maggio 2015 (cfr. doc. 10) con cui ha negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione dal 9 marzo 2015, in quanto entro il termine quadro per il periodo di contribuzione (dal 9 marzo 2013 all’8 marzo 2015) non poteva comprovare 12 mesi di contribuzione richiesti, bensì unicamente 9,7 mesi di contribuzione e non poteva essere esonerato dal periodo di contribuzione (cfr. doc. 10).

1.2. La Cassa, nella decisione su opposizione, ha segnatamente rilevato quanto segue:

“(…)

Nel presente caso l'assicurato ha potuto comprovare unicamente 9.70 mesi di contribuzione (__________).

In merito all'affiliazione alla cassa di compensazione AVS gli oneri sono stati pagati come persona senza attività lucrativa in Svizzera.

Infatti gli stessi, eventualmente, sarebbero dovuti essere pagati nel paese dove ha svolto l'attività.

In sede di opposizione l'assicurato ha rivendicato le indennità di disoccupazione conformemente alle disposizione dell'art. 14 cpv. 1 lett. a.

In base alla documentazione presentata si evince che lo stesso ha seguito una formazione dal 31 gennaio 2014 al 30 gennaio 2015, così come indicato nella risposta alla richiesta di informazioni fatta dalla cassa, la formazione non era a tempo pieno ma bensì di 4 ore al giorno.

Quindi l'assicurato ha frequentato una formazione scolastica nella misura del 50%, non può quindi essere esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione in quanto non esiste un rapporto di casualità.

Conformemente alle disposizioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione l'assicurato avrebbe potuto mettere a profitto il rimanente 50% per acquisire un periodo di contribuzione sufficiente.

Per questi motivo l'opposizione non può essere accolta.” (doc. 24)

1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto a beneficiare di prestazioni secondo la LADI (cfr. doc. I, pag. 6).

A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha fatto valere che durante dodici mesi ha svolto un corso di lingua in __________ che lo occupava quattro ore al giorno. Pretendere – come sostiene l’amministrazione – che RI 1 potesse reperire un impiego a tempo parziale, per la durata di dodici mesi, durante lo svolgimento di questo corso è, secondo l’avv. RA 1, un atto manifestamente arbitrario (cfr. doc. I, pag. 4).

Il patrocinatore dell’assicurato ha quindi precisato come la durata del corso di quattro ore impegni lo studente in misura maggiore: “accanto infatti alla frequenza delle lezioni, vi sono tutta una serie di attività e di lavori che lo studente deve svolgere al suo domicilio, come la lettura di materiali didattici, svolgimento di esercizi e ripetizione delle acquisizioni d’aula”, cui si aggiunge il tempo per gli spostamenti casa-scuola e le difficoltà della lingua. Ne discende – secondo l’avv. RA 1 – l’impossibilità di svolgere qualsiasi altra attività, anche in considerazione del divieto assoluto di lavorare imposto a uno studente dalle leggi della __________ (cfr. doc. I, pag. 4).

Il ricorrente ha quindi evidenziato che non potendo lavorare in __________ ha comunque svolto, con i mezzi di comunicazione a distanza, incarichi ad hoc regolarmente notificati all’Ufficio disoccupazione (cfr. doc. I, pag. 5).

1.4. In risposta la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. In replica l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni sottolineando che RI 1 ha frequentato dal 31 gennaio 2014 al 30 gennaio 2015 due corsi di lingua thai per quattro ore al giorno. Oltre alla frequenza giornaliera egli doveva poi dedicare la restante parte del tempo allo studio individuale. Tutto questo impediva di assumere qualsiasi altro impegno lavorativo (doc. VII).

Il doc. VII e gli allegati sono stati inviati per osservazioni a CO 1 (doc. VIII).

1.6. In data 11 novembre 2015 CO 1 ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni (doc. IX).

Il doc. IX è stato trasmesso avv. RA 1 per conoscenza (doc. X).

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato può essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione oppure no.

L’art. 9 cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

In virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).

Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.

2.2. L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1 che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:

a. formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;

b. malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;

c. soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.

Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), nella sentenza C 157/03 del 2 settembre 2003, si è pronunciato sulle condizioni dell’art. 14 LADI nel caso di un assicurato che, dopo aver interrotto alla fine del primo anno scolastico una formazione in "Betriebsökonomie", si è sottoposto a dei test dai quali è emersa la sua idoneità ad una formazione quale insegnante.

In una sentenza pubblicata in DLA 2005 N. 10 pag. 132 segg., il TFA ha ribadito che la ripetizione di esami fa parte in genere della durata della formazione, a condizione, tuttavia, che in particolare il tempo supplementare necessario, come peraltro la formazione stessa, sia sufficientemente controllabile. Un periodo di un anno e otto mesi per prepararsi e sostenere gli esami di avvocatura è eccessivo.

In una sentenza pubblicata in DLA 2005 N. 18 pag. 207 segg. l’Alta Corte ha stabilito che un periodo di pratica che permette a un assicurato di completare le conoscenze teoriche acquisite all’Università facendo un’esperienza pratica in un settore specifico rientra nel campo d’applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, rispettivamente dell’art. 25 LAVS, anche se tale pratica non costituisce una condizione necessaria per la formazione acquisita.

In una sentenza pubblicata in DLA 1991 pag. 85 seg. Il TFA ha stabilito che il tempo di preparazione necessario (a domicilio) per l'esame di ammissione alla carriera diplomatica nonché gli indispensabili soggiorni a scopi linguistici devono essere equiparati ad un perfezionamento professionale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI.

In un'altra sentenza pubblicata in DLA 2005 pag. 205 seg. l'Alta Corte ha stabilito che un periodo di autoperfezionamento effettuato tra due corsi di lingue non può essere computato come periodo di esenzione dall'obbligo di pagare i contributi (art. 14 LADI) per il fatto di non essere sufficientemente controllabile e poiché l'acquisizione di conoscenze e di esperienze non può essere equiparata, dal punto di vista giuridico o perlomeno di fatto, a una formazione che prepara a una futura attività lucrativa. La semplice verosimiglianza della formazione continua svolta tra i corsi di lingue non costituisce una prova sufficiente.

Nella sentenza pubblicata in DLA 1990 pag. 21 seg. la nostra Massima Istanza ha stabilito che l'esigenza di una sufficiente controllabilità giusta il vecchio diritto dev'essere adempiuta anche nell'ambito dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI. Uno studio autodidattico in relazione con un proprio progetto di ricerca non può essere sufficientemente controllato e non rientra perciò nella fattispecie giuridica giustificante l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione quali la formazione scolastica, la riqualificazione o il perfezionamento.

L’Alta Corte, pronunciandosi in merito a un caso ticinese, con sentenza C 224/04 del 22 febbraio 2006, ha confermato il giudizio del TCA che aveva respinto il ricorso inoltrato da un’assicurata contro una decisione su opposizione di una Cassa con cui le era stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione, poiché non aveva compiuto il periodo di contribuzione, né poteva essere esonerata dall’adempimento dello stesso.

La Massima Istanza ha concluso che l'insorgente non poteva nemmeno beneficiare di un motivo di esenzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, in quanto non aveva superato complessivamente il limite di 12 mesi, durante i quali non sarebbe stata vincolata da un rapporto di lavoro per motivi di formazione (STFA C 224/04 del 22 febbraio 2006, consid. 2)

In un'altra sentenza C 241/04 del 9 maggio 2006, attinente a un caso ticinese relativo a un assicurato che quale motivo di esonero dall’adempimento del periodo minimo di contribuzione ha invocato, oltre a un periodo di studi presso un’università in Svizzera fino all’ottenimento del diploma e a due soggiorni all’estero, lo svolgimento dell’attività di ricerca concernente la stesura di un progetto di dottorato, il TFA ha osservato che il lavoro di ricerca in esame non può infatti essere assunto quale formazione ai sensi della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha già avuto modo di statuire che uno studio autodidattico in relazione con un proprio progetto di ricerca non è sufficientemente controllabile e non rientra perciò nella fattispecie giuridica giustificante l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione (DLA 1990 no. 2 pag. 21)." (STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 5)

In una sentenza C 319/05 del 10 luglio 2006, a proposito di un corso di perfezionamento in Inghilterra, il TFA ha sottolineato che l’assicurato non può pretendere di essere idoneo al collocamento in un determinato periodo e, successivamnete, prevalersi di un motivo di esonero per lo stesso periodo.

Nella DTF 108 V 103 l’Alta Corte ha indicato che una formazione svolta all’estero deve essere sufficientemente controllabile per evitare che un soggiorno principalmente turistico possa condurre allʼesonero dall’adempimento del periodo minimo di contribuzione.

Nella sentenza pubblicata in DLA 2000 pag. 144 seg. il TFA ha stabilito che la correzione di lavori di diploma o la ripetizione di esami contano come periodo di formazione se l'assicurato dedica un'ampia parte del suo tempo a tali lavori, che devono essere sufficientemente controllabili e distogliere l'assicurato dall'adempimento delle prescrizioni di controllo.

In una sentenza 38.2006.30 del 23 novembre 2006 il TCA ha ritenuto non sufficientemente controllabile l'attività di ricerca svolta dall'assicurato sull'arco di 30 mesi, come pure per il corso di perfezionamento frequentato dall'assicurato, il quale visto il ridotto numero di ore settimanali (sei) non era di intensità tale di impedirgli di assumere un'attività lucrativa.

Nella sentenza di questa Corte 38.2010.26 del 21 luglio 2010, il TCA ha concluso che un periodo di pratica di 6 mesi presso l’Ambasciata svizzera di Washington, viste le modalità in cui si è svolto lo stage e gli obiettivi perseguiti, era da considerarsi un periodo di formazione atto a completare le conoscenze acquisite a livello universitario e che avrebbe permesso all’assicurato di avere maggiori possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.

2.3. Circa la necessità di un nesso causale tra l'inadempimento del periodo di contribuzione e il motivo d'esonero, vedi la decisione dell’Alta Corte C 234/02 e 235/02 del 17 novembre 2003, nel caso di due assicurati che, visti gli impegni di studio ("medizinische-therapeutische Grundausbildung" presso una ditta e "zusätzlichen Weiterbildungen"), chiedevano di essere esonerati dal periodo di contribuzione.

In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270).

Nella DTF 130 V 229 il TF ha rammentato che deve esistere un legame di causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione da un lato, e i motivi elencati nel predetto disposto (art. 14 LADI). Siffatta causalità è unicamente data se, per uno dei motivi indicati, non era possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (DTF 126 V 386 seg. consid. 2b, DTF 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1995 no. 29 pag. 167 seg. consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati).

Ne consegue che in presenza di un'incapacità lavorativa solo parziale, l'esistenza del necessario nesso causale è condizionata al fatto che si potesse o meno esigere l'esercizio di un'attività soggetta a contribuzione, svolta a tempo parziale (cfr. pure sentenza inedita del 12 ottobre 1999 in re R., C 202/99; NUSSBAUMER, op. cit., cifra marg. 197).

2.4. Dagli atti di causa risulta che l’assicurato durante il periodo di contribuzione ha lavorato presso la __________ di __________ dal 31 agosto 1998 al 31 dicembre 2013 (doc. 3).

In seguito è stato alle dipendenze della __________ di __________ dal 1° giugno 2014 al 30 giugno 2014 e della __________ di Lisbona dal 1° dicembre 2014 al 31 gennaio 2015 (doc. 2).

RI 1 ha poi indicato di aver soggiornato all’estero (__________) dal 25 dicembre 2014 al 5 marzo 2015 per formazione/perfezionamento professionale (cfr. doc. 2, pto. 32).

In data 9 marzo 2015 il ricorrente si è iscritto in disoccupazione rivendicato il diritto all’indennità dal medesimo giorno dichiarando di essere alla ricerca di un impiego a tempo pieno (cfr. doc. 1, 2).

La Cassa ha respinto tale domanda ritenendo che egli non ha adempiuto il periodo di contribuzione, né poteva essere esonerato da questo obbligo (doc. 10, 24).

Il ricorrente non ha contestato il fatto di non avere compiuto il periodo minimo di contribuzione, ma la circostanza di non poter essere esentato da tale obbligo (cfr. doc. I).

2.5. Nell’evenienza concreta è incontestato che nel termine quadro per il periodo di contribuzione (dal 9 marzo 2013 all’8 marzo 2015) l’assicurato ha saputo comprovare 9,7 mesi di contribuzione (presso __________), periodo inferiore ai 12 mesi almeno prescritti dalla legge (cfr. consid. 2.2.).

2.6. A ragione poi la Cassa ha ritenuto che l’assicurato non può essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

Dalle tavole processuali si evince che nel termine quadro di contribuzione pertinente (9 marzo 2013 - 8 marzo 2015) il ricorrente è stato in __________ a svolgere un corso di lingue.

Sul formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 10 marzo 2015 egli ha indicato una durata del soggiorno in __________ per tale scopo dal 25 dicembre 2014 al 5 marzo 2015 (cfr. doc. 2 pto. 32).

Nello scritto del 18 maggio 2015 egli ha indicato che il corso di lingue era della durata di un anno (cfr. doc. 11).

Alla richiesta della Cassa di fornire un’attestazione con il periodo esatto di formazione con i relativi giorni e orari di frequenza, RI 1 ha risposto via posta elettronica il 19 luglio 2015 producendo l’attestato del 6 febbraio 2014 della “__________” in cui viene certificata la frequentazione della scuola di lingue da parte dell’insorgente dal 31 gennaio 2014 al 30 gennaio 2015 (cfr. doc. 14, vedi anche certificato del 4 febbraio 2015, doc. G).

Nello scritto accompagnatorio egli ha quindi precisato che “La frequenza era di 4 ore al giorno. Oltre a questo corso ho anche preso parte a lezioni private, che però in quanto tali, non posso documentare” (doc. 13, la sottolineatura è del redattore).

In simili circostanze, anche ammettendo che il corso svolto a __________ configuri una formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (al riguardo cfr. STFA del 22 febbraio 2006 nella causa K., C 224/04 consid. 2, riprodotta al consid. 2.8.), complessivamente il ricorrente non ha superato il limite di dodici mesi durante i quali non sarebbe stato vincolato da un rapporto di lavoro per motivi di formazione (cfr. consid. 2.2.).

Da un lato, l’attestato della “__________” di __________ non attesta una frequenza superiore a 12 mesi e dall’altro – come indicato anche da CO 1 in sede di risposta (cfr. doc. III, pag. 6) – dall’estratto bancario __________ del 12 novembre 2013 emerge il pagamento del corso base __________ di 180 ore da febbraio 2014 a gennaio 2015 (cfr. doc. 16).

Alla luce di quanto sopra, il TCA non ha ragioni per scostarsi dal provvedimento impugnato, in quanto l’assicurato non ha comunque svolto un’attività a tempo pieno.

In assenza di un nesso di causalità, la decisione della Cassa va confermata.

Il ricorrente ha contestato la conclusione della Cassa, secondo la quale l’impegno di 4 ore al giorno corrisponde al 50%. A suo dire, l’impegno effettivo superava le 4 ore in quanto “vi sono tutta una serie di attività e di lavori che lo studente deve svolgere al suo domicilio, come la lettura di materiali didattici, svolgimento di esercizi e ripetizionie delle acquisizioni d’aula” (cfr. doc. i, pag. 4).

Richiamata la giurisprudenza esposta al consid. 2.2., il TCA constata che se è vero che la giurisprudenza federale interpreta abbastanza largamente la nozione di perfezionamento è altrettanto vero che la stessa giurisprudenza esige, per ammettere l'esonero dal periodo di contribuzione, che l'assicurato segua una formazione sufficientemente controllabile (cfr. al riguardo la sentenza C 241/04 del 9 maggio 2006 relativa alla stesura di un progetto di dottorato).

In concreto, i lavori svolti a domicilio dall’assicurato (lettura, esercizi e ripetizioni giornaliere) rientrano nelle attività che sfuggono ad un sufficiente controllo e dunque non possono entrare in considerazione per l’esonero del periodo di contribuzione. Men che meno i tempi di trasferta casa-scuola indicati dal ricorrente (cfr. doc. I, pag. 4).

Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato non ha adempiuto e neppure poteva essere esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione, a ragione la Cassa gli ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione non essendo dato il presupposto di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

La decisione su opposizione impugnata va, dunque, confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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