Raccomandata
Incarto n. 38.2015.55
DC/sc
Lugano 14 ottobre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 giugno 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 giugno 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 10 giugno 2015 la CO 1 ha confermato (doc. A4) il rifiuto delle indennità di disoccupazione a RI 1, in quanto il marito è amministratore delegato e direttore con firma individuale della ditta __________, presso la quale l'assicurata ha lavorato per diversi anni (doc. A1).
1.2. Contro questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare, il 29 giugno 2015, un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore sottolinea che la decisione di sciogliere il rapporto di lavoro non è stata presa dal marito della ricorrente, bensì dai responsabili del gruppo al quale la società appartiene e al riguardo ha rilevato:
" (…)
Pacifico che il sig. __________, nella sua qualità di direttore ed amministratore delegato di __________, rivesta un ruolo dirigenziale con ampio potere.
Tuttavia, nella fattispecie in esame, la decisione di rescindere il rapporto di lavoro con la signora RI 1 non è né è mai stata di competenza della __________, e quindi del signor __________, il quale nemmeno ha avuto modo di influenzare tale decisione.
Come già espresso nella dichiarazione allegata all'opposizione, rilasciata dalla sede centrale di __________, infatti, la decisione di rescindere il contratto lavorativo tra la signora RI 1 e la __________ è data esclusivamente da una nuova prassi aziendale ed è stata presa esclusivamente dalla Sede Principale, responsabile del Gruppo, senza alcun coinvolgimento o possibilità di influenza, in questo caso di non applicazione della decisione, del Sig. __________ nella sua qualità di Direttore e Amministratore Delegato di __________.
Mancando qualsiasi potere d'influenza del marito sul processo di decisione della società, nel caso nel licenziamento della signora __________, viene quindi a cadere la premessa necessaria all'applicazione della norma, o meglio del principio restrittivo, All’origine della decisione negativa oggetto della presente opposizione. (…)” (doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 4 agosto 2015 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Nell'evenienza concreta emerge che la ricorrente è stata impiegata della __________ dal 1. gennaio 1997 al 31 marzo 2015 in qualità di contabile. In data 29 dicembre 2014 la società, per il tramite dell'amministratore delegato e direttore, __________, ha disdetto il contratto di lavoro della ricorrente con effetto al 31 marzo 2015 (cfr. domanda d'indennità di disoccupazione 23.03.2015, attestato del datore di lavoro 24.03.2015 e lettera di disdetta 29.12.2014).
Il fatto che il licenziamento sia stato preannunciato alla ricorrente in data 14 dicembre 2014 dal responsabile del dipartimento delle Risorse Umane della casa madre della società risulta ininfluente nella presente fattispecie.
Infatti, dall'estratto del Registro di commercio dalla __________ si evince che il marito della ricorrente, __________, è iscritto in qualità di amministratore delegato e direttore della società, sin dalla sua creazione.
È pertanto pacifico che il signor __________, in qualità di membro dell'organo decisionale della società, goda di un notevole potere decisionale ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (STCA del 9.12.2014, inc. n. 38.2014.43, consid. 2.3 e numerosi rinvii giurisprudenziali). Del resto la ricorrente stessa ammette che il marito riveste un ruolo dirigenziale di ampio potere.
Ai sensi della giurisprudenza sopraccitata, l'appartenenza del marito della ricorrente al consiglio d'amministrazione della __________ è una circostanza che la esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Si ribadisce che l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI si applica anche in casi in cui non vi è un abuso effettivo delle prestazioni di disoccupazione e che, in un caso come quello in esame – dove il marito della persona che richiede le prestazioni di disoccupazione è membro del consiglio di amministrazione dell'ex datore di lavoro – non è necessario che la Cassa esperisca ulteriori accertamenti in merito al potere decisionale del marito in seno alla società, cosi come relativamente alla decisione concreta di licenziare la ricorrente. Infatti, quale membro del consiglio d'amministrazione, il marito della ricorrente gode ex lege di un notevole potere decisionale ai sensi della precitata disposizione, con la conseguenza di escludere la moglie dal diritto alla prestazione di disoccupazione fintanto che egli rimane nell'organo decisionale della società.
Orbene, preso atto di quanto precede, i rimproveri mossi dalla ricorrente in merito ad una presunta lacuna negli accertamenti effettuati dalla Cassa, non trovano fondamento. (…)” (doc. III)
1.4. Il 21 agosto 2015 il patrocinatore dell’assicurata ha ribadito le sue argomentazioni, precisando che:
" (…)
La ricorrente riconosce la funzione dirigenziale del marito all'interno della società __________. Nel caso concreto essa rileva tuttavia che la decisione di rescindere il rapporto di lavoro dopo ben 18 anni è stata imposta dalla Direzione esecutiva della sede centrale unitamente al dipartimento di Risorse Umane.
In concreto la casa madre __________ ha preso una decisione di strategia di Gruppo che ha imposto a tutte le filiali ed affiliate, compresa quindi la __________. La decisione di rescindere il rapporto di lavoro con la signora RI 1 non è né è mai stata di competenza della __________, e quindi del signor __________, il quale nemmeno ha avuto modo di influenzare tale decisione.
A supporto di quanto sopra, è stata allegata una dichiarazione da parte della __________ nella quale tale società conferma che la decisione di rescindere il contratto lavorativo tra la signora RI 1 e la __________ è data esclusivamente da una nuova prassi aziendale ed era stata presa esclusivamente dalla Sede Principale, responsabile del Gruppo, senza alcun coinvolgimento del Sig. __________ nella sua qualità di Direttore e Amministratore Delegato di __________.
Malgrado quindi la legge conferisca al Consiglio di Amministrazione di una società determinati poteri, in questa precisa fattispecie la logica di Gruppo ha di fatto tolto gli stessi il sig. __________, ciò che di fatto porta a privare delle premesse per la rigida applicazione dei disposti giurisprudenziali richiamati. In effetti, interpretando a contrario l'art. 31 cpv 3 lett. c) LADI, la cui applicazione è richiamata per analogia, l'indennità non è negata alla persona che, pur membro di un organo decisionale supremo dell'azienda, non determina o può influenzare risolutivamente le (specifiche) decisioni del datore di lavoro.
(…)
Come anticipato sopra, a sostegno della propria tesi, parte ricorrente ha prodotto quale prova documentale, una dichiarazione, rilasciata dalla sede centrale di __________, dove viene specificato che la decisione di rescindere il contratto lavorativo tra la signora RI 1 e la __________ è data esclusivamente da una nuova prassi aziendale ed è stata presa esclusivamente dalla Sede Principale, responsabile del Gruppo, senza alcun coinvolgimento o possibilità di influenza, in questo caso di non applicazione della decisione, del Sig. __________ nella sua qualità di Direttore e Amministratore Delegato di __________.
A ulteriore mezzo di prova era richiesto
• Il richiamo dell'incarto completo ai sensi dell'art. 5 Lptca
• l'audizione testimoniale del sig. __________, __________
In questa sede, nel caso in cui questa lodevole autorità ritenga necessario ottenere ulteriore conferma della presa di decisione da parte della Casa madre senza possibilità di intervento o influenza da parte degli organi della __________, si richiede inoltre questi ulteriori mezzi di prova:
• nell'impossibilità di poterne disporre direttamente, l'edizione da parte __________, dei verbali attestanti la decisione di rescindere il rapporto tra __________ e la qui ricorrente e della documentazione attestante la politica di gruppo di determinare particolari decisioni da parte della Casa madre, da applicarsi imperativamente a filiali e affiliate.
• l'audizione testimoniale dei sigg. __________ e __________, responsabili HR di __________, da citarsi presso quest'ultima.
• Si produce in fine un estratto dal quale si può rilevare la composizione del Gruppo __________.” (doc. V)
Il 7 settembre 2015 la Cassa ha nuovamente chiesto al TCA di respingere il ricorso senza effettuare ulteriori accertamenti, sottolineando che “ la funzione del signor __________ in seno alla società è tale da non imporre alla Cassa alcun obbligo di verifica relativamente ad un suo eventuale coinvolgimento nella decisione di licenziare la moglie” (doc. VII)
Infine, il 22 settembre 2015 il rappresentante dell’assicurato ha chiesto l’accoglimento del ricorso sottolineando che “la Cassa applica in modo assoluto il principio secondo il quale per un membro del Consiglio di Amministrazione di una società, il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate in seno alla società, in contrasto con il fatto che egli non ha avuto, fatto incontestato, la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro” (doc. IX).
in diritto
2.1. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) che rinviano all' art. 10 LADI).
L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
I disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.
Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.
Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha infatti esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.
Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).
Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. (…)"
Essa è stata ribadita in una sentenza 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014.
Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Questi principi sono stati riconfermati in una sentenza 8C-511/2014 del 19 agosto 2015, nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 3.2. D'après la jurisprudence (ATF 123 V 234), un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (voir plus particulièrement ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; voir aussi DTA 2004 p. 259 n° 24, C 65/04, consid. 2; SVR 2001 ALV n° 14 p. 41 s., C 279/00, consid. 2a; DTA 2000 n° 14 p. 70, C 208/99, consid. 2).
Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n° 41 p. 224, C 42/97, consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV n° 101 p. 309, C 102/96, consid. 5c). La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 224, déjà cité, consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; DTA 2015 p. 69, 8C_514/2014, consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 196, C 113/03, consid. 3.2).”
2.2. Nella presente fattispecie è incontestato che il marito dell'assicurata è l'amministratore delegato e il direttore della __________ di __________ (che ha come scopo l’importazione, l’esportazione, la vendita di apparecchiature e impianti di produzione di energia in tutte le sue forme, in particolare di generazione calore e trattamento aria ambientale; cfr. estratto internet del Registro di commercio del Canton Ticino), presso la quale l'assicurata ha lavorato quale contabile dal 1° luglio 1997 al 31 marzo 2015 (cfr. domanda di indennità di disoccupazione del 24 marzo 2015).
Di conseguenza alla luce della costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), vista la funzione esercitata dal marito all'interno della società, RI 1, indipendentemente dal suo ruolo effettivo, è esclusa dal diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; "celà vaut aussi le conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise"; STCA 38.2010.48 del 6 settembre 2010, per la medesima soluzione a proposito dell'indennità per insolvenza).
Fra gli atti dell’incarto figura una lettera di __________, datata 24 marzo 2015, del seguente tenore:
" Al fine di evitare malintesi vi scrivo queste righe per chiarire la posizione dell’amministratore delegato della __________ di __________. __________ è una filiale del gruppo __________ e il capitale appartiene interamente (100%) alla __________ con sede a __________. Le scelte e decisioni in materia di risorse umane sono di stretta competenza dell’ufficio della casa madre e non della filiale svizzera. Anche la decisione di dare in outsourcing la contabilità con conseguente licenziamento della contabile è stata imposta dalla proprietà."
Al ricorso è stato allegato uno scritto dei responsabili della Riello S.p.A, al patrocinatore dell’assicurata, datato 23 aprile 2015, nel quale viene precisato che:
" (…)
Viene premesso innanzitutto che la collaborazione tra la signora RI 1 e la __________, dal 1° luglio 1997 al 31 marzo 2015 si è sempre svolta con piena soddisfazione.
La politica del nostro Gruppo, tuttavia, ha di recente portato ad intervenire in determinate situazioni professionali dove vi era uno stretto legame tra dipendenti che occupano posizioni strategiche della stessa entità.
In ragione di quanto sopra, la sede principale della nostra società, e per essa la Direzione esecutiva unitamente al dipartimento di Risorse Umane, ha valutato la situazione concernente il sig. __________, Direttore e Amministratore Delegato di __________ e la moglie RI 1, Responsabile del servizio Contabilità della stessa società.
In linea appunto con la politica di Gruppo, in data 11/11/2014 è stata data istruzione al sig. __________ di rescindere il contratto di lavoro con la signora RI 1, con effetto al 31 marzo 2015.
Tale decisione è poi stata oggetto di un’ulteriore conferma da parte delle Risorse Umane di Gruppo in occasione dell’incontro a __________ in data 14./12/2014 e comunicata dallo stesso responsabile alla signora RI 1 in data 14/12/2014.
Possiamo quindi confermare che la decisone di rescindere il contratto lavorativo tra la signora RI 1 e la __________ è data esclusivamente da una nuova prassi aziendale ed è stata presa esclusivamente dalla Sede Principale, responsabile del Gruppo, senza alcun coinvolgimento del Sig. __________ nella sua qualità di Direttore e Amministratore Delegato di __________." (doc. A3)
Queste prese di posizione non sono atte a mutare l’esito della vertenza. Infatti, anche se il licenziamento è stato deciso dai responsabili del gruppo al quale la società di __________ appartiene (per la lista delle numerose filiali e stabilimenti in Europa e nel resto del mondo, cfr. doc. B), resta il fatto che il marito era ed è membro del consiglio di amministrazione della società (__________di __________) che ha impiegato l’assicurata (sul tema cfr. R. Ruedin, “Droit des sociétés”. Ed. Stämpfli SA Bern 2007 p. 176-178 e p. 424-439, in paticolare 431). Del resto le direttive all’interno delle aziende e le scelte aziendali, come quelle di mantenere all’interno della ditta il servizio di contabilità o di attribuirlo a un ente esterno possono modificarsi nel tempo. Inoltre e soprattutto.
Va peraltro ribadito che lo scopo della norma è quello di prevenire gli abusi.
La decisione su opposizione del 10 giugno 2015 deve pertanto essere confermata.
2.3. La ricorrente, per il tramite del proprio legale, ha chiesto l’audizione testimoniale di __________, __________ e __________ (cfr. doc. I, pag. 5 e doc. V, pag. 3).
Considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Di conseguenza la richiesta della ricorrente concernente l’audizione dei testi deve essere respinta.
A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013 ; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti