Raccomandata
Incarto n. 38.2015.19
RS/DC
Lugano 5 ottobre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 gennaio 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con la decisione su opposizione del 30 gennaio 2015 la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 5 novembre 2014 (cfr. doc. 49), con cui aveva stabilito che a RI 1 non poteva essere riconosciuto il diritto all’indennità a fare tempo dal 25 ottobre 2014, in quanto non subiva una perdita di lavoro computabile, visto che l’attività su chiamata a ore svolta presso la __________ di __________, già in __________, durante il precedente termine quadro per la riscossione delle prestazioni si era nel frattempo trasformata in un’attività normale (cfr. doc. 55; A).
Più precisamente la Cassa ha motivato la propria decisione su opposizione come segue:
" (…)
Nel caso in esame, l’assicurato ha potuto beneficiare, durante il temine quadro 25 ottobre 2012 – 24 ottobre 2014 di un diritto a 400 indennità giornaliere di disoccupazione. Considerato che da ottobre 2013 ha iniziato una nuova attività lavorativa presso la ditta “__________” di __________, l’assicurato ha usufruito del calcolo sul guadagno intermedio fino alla scadenza del termine quadro fissata per il 24 ottobre 2014 o meglio fino all’esaurimento delle 400 indennità a lui spettanti.
Dalla documentazione emerge chiaramente che l’attività presso il datore di lavoro sopra indicato continua e quindi l’assicurato non può appellarsi all’obbligo di riduzione del danno in quanto il rapporto di lavoro su chiamata si è trasformato in attività normale.
Anche la tabella relativa alle oscillazioni mensili evidenzia variazioni superiori al 20% in più o in meno rispetto alla medie delle ore di lavoro prestate mensilmente nei precedenti 12 mesi.
Considerato che non si è quindi registrata la situazione di una perdita di lavoro computabile, purtroppo l’assicurato non può beneficiare di una apertura di un nuovo termine quadro.
In simili condizioni purtroppo non è possibile accogliere l’opposizione presentata dall’assicurato e quindi la decisione della Sezione di __________ viene confermata.
A titolo abbondanziale si precisa che se l’assicurato dovesse perdere l’attività svolta a titolo di guadagno intermedio, potrà beneficiare di un nuovo diritto alle prestazioni conteggiate con il calcolo della media salariale percepita negli ultimi 6 rispettivamente 12 mesi di lavoro. (…)” (cfr. doc. 55; A)
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha interposto, in data 24 febbraio 2015, un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’apertura di un nuovo termine quadro per l’erogazione delle indennità di disoccupazione a fare tempo dal 25 ottobre 2014.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali RI 1 ha asserito quanto segue:
" (…)
Non è stato stipulato alcun contratto di lavoro, quindi non può essere disdetto in quanto inesistente e per lo stesso motivo non si può nemmeno considerare che questo rapporto di lavoro continui.
Nel periodo considerato di controllo ho beneficiato del guadagno intermedio ma ero pur sempre in disoccupazione e questo è stato scritto ed accettato mensilmente con la compilazione del formulario “Indicazioni della persona assicurata per il mese di . . . . .” nel punto 10.
Per quanto riguarda la perdita di guadagno la CO 1 fa sempre riferimento ad un presunto contratto di lavoro ma nel mio caso ribadisco non c’è alcun contratto di lavoro e solo le circostanze hanno fatto sì che io non riuscissi a trovare un’altra occupazione o più occupazioni o un lavoro a tempo pieno.
La perdita di guadagno è effettiva e questa è dimostrata dal fatto che nonostante abbia lavorato saltuariamente per questo datore di lavoro la cassa ha continuato a versarmi la differenza del mio salario assicurato quindi è evidente che sussiste una perdita di guadagno.
Io non ho accettato la possibilità di usufruire del guadagno intermedio se non perché sarei stato punito con delle sanzioni economiche per aver rifiutato un lavoro.
Il lavoro su chiamata l’ho accettato mio malgrado, avrei voluto e voglio trovare un lavoro che mi dia la possibilità di lavorare al 100% e che mi dia la possibilità di poter far fronte ai miei impegni senza dover essere di “peso” per la società.
Il lavoro su chiamata non l’ho accettato perché è un tipo di lavoro che potrei accettare in condizioni “normali” in quanto non permette il mio sostentamento, come già scritto l’ho accettato unicamente per diminuire il danno e non incorrere in sanzioni.
La considerazione finale della CO 1 è l’affermazione più aberrante che un lavoratore vorrebbe sentire e cioè, in sintesi, che non devo più accettare lavoro se mi viene offerto, per poter continuare il mio diritto alla disoccupazione. (…) “ (cfr. doc. I)
1.3. La Cassa, con risposta del 20 marzo 2015, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, ponendo in particolare l’accento sulle seguenti argomentazioni:
" (…)
Nel caso in esame, l’assicurato ha potuto beneficiare, durante il termine quadro 25 ottobre 2012 – 24 ottobre 2014, di un diritto a 400 indennità giornaliere di disoccupazione in quanto ha giustificato un periodo contributivo di 18 mesi presso la ditta “__________” di __________. Si precisa che in questa società l’assicurato da febbraio 2011 era socio e gerente con firma individuale, incarico dal quale ha dimissionato a fine luglio 2012, esattamente durante la disdetta o meglio verso la fine del suo rapporto di lavoro. Considerato che dalla fine di ottobre 2013 ha iniziato una nuova attività lavorativa su chiamata presso la medesima ditta, l’assicurato ha usufruito del calcolo sul guadagno intermedio fino alla scadenza del termine quadro fissata per il 24 ottobre 2014 o meglio fino all’esaurimento delle 400 indennità a lui spettanti.
Dalla documentazione emerge chiaramente che l’attività presso il datore di lavoro sopra indicato nel mese di ottobre 2014 continuava e quindi l’assicurato non poteva appellarsi all’obbligo di riduzione del danno in quanto il rapporto di lavoro su chiamata si è trasformato in attività normale.
Anche la tabella relativa alle oscillazioni mensili evidenzia variazioni superiori al 20% in più o in meno rispetto alla media delle ore di lavoro prestate mensilmente nei precedenti 12 mesi.
Considerato che non si è quindi registrata la situazione di una perdita di lavoro computabile, l’assicurato non poteva beneficiare di una apertura di un nuovo termine quadro a partire dal 25 ottobre 2014.
A titolo abbondanziale si precisa che l’assicurato in data 16 febbraio 2015 ha lasciato con effetto immediato il rapporto di lavoro ed ha rivendicato le prestazioni all’assicurazione disoccupazione che sono state già versate per il medesimo mese di febbraio. (…)” (cfr. doc. III)
1.4. Pendente causa il TCA ha sottoposto alle parti il seguente scritto:
" dopo avere attentamente esaminato gli atti all’incarto, il TCA è giunto alla conclusione che, indipendentemente dalle argomentazioni menzionate nella decisione su opposizione impugnata, il provvedimento di diniego dell’apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni a far tempo dal 25 ottobre 2014 potrebbe in ogni caso essere confermato, perlomeno parzialmente.
In effetti se nel periodo di controllo al momento della presentazione di una domanda di indennità di disoccupazione un assicurato consegue un salario adeguato rispetto alla retribuzione riguardante la precedente attività, il termine quadro per la riscossione di prestazioni inizia il primo giorno del periodo di controllo successivo in cui adempie per la prima volta tutti i presupposti del diritto all’indennità (cfr. Prassi LADI/B42 emessa dalla SECO nell’ottobre 2012; STCA 38.2011.81 del 10 dicembre 2012).
In concreto almeno per i primi mesi in cui l’assicurato ha richiesto il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione, ossia dal 25 ottobre 2014, il salario conseguito presso la __________ (cfr. doc. 47: per ottobre 2014 salario lordo di fr. 6'738.66; doc. 54: per novembre 2014 salario lordo di fr. 5’427) si rivela adeguato rispetto al guadagno assicurato relativo al nuovo termine quadro di fr. 4’357 (cfr. doc. 50).
Pertanto per i mesi di ottobre e novembre 2014, non presentando l’assicurato alcuna perdita di guadagno, non sarebbero comunque adempiute tutte le condizioni connesse al diritto alle prestazioni LADI, anche ritenendo l’attività lavorativa presso la __________ iniziata nell’ottobre 2013 come ancora provvisoria e quindi espletata in ossequio all’obbligo di ridurre il danno (cfr. STF 8C_783/2012 del 25 aprile 2013, pubblicata in DTF 139 V 259; STF 8C_46/2014 del 24 aprile 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 5 pag. 137 e in SVR 2014 ALV N. 8 pag. 23; STCA 38.2014.25 dell’8 ottobre 2014 consid. 2.8., 2.13.).
Per i mesi a decorrere dal dicembre 2014 le carte processuali non sono, invece, sufficienti per determinare se l’assicurato ha diritto o meno all’apertura di un nuovo termine quadro, siccome non è noto il relativo guadagno intermedio conseguito.
Secondo costante giurisprudenza nell’ipotesi in cui il Giudice preveda la possibilità di confermare la decisione su opposizione in lite, ponendo a fondamento una motivazione diversa da quella ritenuta dall’amministrazione, deve dare alle parti l’occasione di determinarsi sulla prospettata motivazione, in rispetto del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (cfr. STF 9C_384/2010 del 15 marzo 2011 consid. 5.2.; RAMI 2000 pag. 335; DTF 125 V 368 segg.).
Di conseguenza vi assegniamo un termine di 10 giorni al fine di presentare le vostre osservazioni in merito. (Doc. V)
La Cassa, il 20 agosto 2015, ha evidenziato che, oltre alla mancata perdita di guadagno (per i mesi di ottobre e novembre 2014), l’attività su chiamata svolta dall’assicurato non poteva essere definita “attività normale, visto che in un elevato numero di mesi le oscillazioni superano la soglia del 20% rispetto alla media delle ore di lavoro prestate durante la verifica di un anno di lavoro (cfr. doc. VI + A-C).
Il 1° settembre 2015 il ricorrente, dal canto suo, ha comunicato che nel periodo in discussione era in disoccupazione e quindi doveva rispettarne le regole, in particolare, da una parte, se gli avessero offerto un lavoro a tempo pieno o parziale, il lavoro su chiamata si sarebbe immediatamente interrotto. Dall’altra, avrebbe dovuto accettare anche un eventuale aumento delle ore su chiamata sia dal suo datore di lavoro che da un altro.
Egli ha, infine, ribadito che la sua scelta di accettare un lavoro su chiamata è stata dettata unicamente dal fatto di evitare di incorrere in sanzioni.
L’insorgente ha allegato, tra l’altro, allegato il foglio paga relativo al mese di dicembre 2014 presso la __________ (cfr. doc. VII; B1-B5).
1.5. La Cassa, ha preso posizione in merito alle osservazioni dell’insorgente con scritto del 7 settembre 2015 (cfr. doc. X), che è stato inviato per conoscenza a quest’ultimo (cfr. doc. XII).
1.6. Il 10 settembre 2015 l’assicurato si è pronunciato in merito alle argomentazioni espresse dalla Cassa il 20 agosto 2015 (cfr. doc. XI).
Il doc. XI è stato trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XIII).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa abbia correttamente o meno negato all’assicurato l’apertura di un nuovo termine quadro a far tempo dal 25 ottobre 2014.
Questa Corte osserva dapprima che l’art. 9 cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.
In virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.
Riguardo all’art. 9 cpv. 4 LADI cfr. STF 8C_957/2011 del 4 luglio 2012 consid. 4.2., pubblicata in DLA 2012 N. 10 pag. 284.
2.2. Perché un assicurato possa pretendere le indennità di disoccupazione egli deve, tra l’altro, essere disoccupato totalmente o parzialmente e subire una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e lett. b LADI).
Secondo l’art. 11 cpv. 1 LADI la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.
Il cpv. 3 di questa disposizione stabilisce ancora che non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.
In base alla delega generale di cui all’art. 109 LADI il Consiglio federale ha stabilito che è considerato giorno lavorativo intero la quinta parte della durata settimanale del lavoro, che l’assicurato ha normalmente compiuto durante il suo ultimo rapporto di lavoro (cfr. art. 4 cpv. 1 OADI).
In una sentenza C 174/93 del 23 febbraio 1996, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha confermato il precedente giudizio con il quale questo Tribunale aveva rifiutato di versare l'indennità di disoccupazione a un'assicurata che non era più stata chiamata durante il periodo di disdetta del contratto di lavoro.
In quelle circostanze l'assicurata, invece di annunciarsi in disoccupazione, doveva far valere le sue pretese salariali direttamente nei confronti del precedente datore di lavoro visto che, secondo l'art. 11 cpv. 3 LADI, non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.
Non trovava neppure applicazione l'art. 29 LADI il quale prevede il pagamento delle indennità di disoccupazione in caso di dubbi circa le pretese derivanti dal contratto di lavoro.
Il TFA ha fatto propria anche l'opinione dell'allora UFIAML (Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro, oggi SECO, Segretaria di Stato dell’economia) secondo cui l'assicurazione contro la disoccupazione non può avere come scopo quello di sostituirsi agli obblighi che incombono al datore di lavoro, e ciò neppure nel caso in cui sia difficile fondare pretese salariali nei confronti di un datore che l'assicurata non ha provveduto a mettere debitamente in mora.
In una sentenza pubblicata in DLA 1995 N. 9 pag. 45, la nostra Massima Istanza ha precisato la sua giurisprudenza relativa al diritto all'indennità di disoccupazione per i lavoratori su chiamata.
In quella sentenza l’Alta Corte ha innanzitutto stabilito che se un lavoratore si è impegnato nei confronti di un datore di lavoro a fornire un lavoro su chiamata per una durata indeterminata e se queste chiamate diminuiscono, si può derogare al principio della non computabilità della perdita di lavoro e di guadagno quando il lavoratore è stato chiamato in modo più o meno costante durante un periodo prolungato. In questo caso, il tempo di lavoro effettivo è considerato normale.
Il TFA ha al proposito inoltre osservato che tanto più le chiamate sono regolari quanto più il periodo di riferimento può essere breve. Per contro, se la frequenza delle chiamate varia da un mese all'altro e la durata degli impieghi subisce notevoli fluttuazioni, il periodo di riferimento sarà più lungo. L'orario di lavoro normale non può essere calcolato semplicemente sulla media, ma occorre tener conto del fatto che il lavoro su chiamata è stato fornito durante un periodo prolungato e più o meno costantemente.
Nel caso che era chiamata a giudicare la nostra Massima Istanza ha così negato che si era in presenza di un tempo normale di lavoro trattandosi di un assicurato che aveva fatto registrare delle variazioni elevate dell'orario di lavoro, che oscillavano (nell'ipotesi più favorevole) del 37% verso l'alto e del 28% verso il basso rispetto alla media (cfr. DLA 1995 N 9, consid. 3b/bb pag. 50-51).
Il TFA, chiamato a pronunciarsi nel caso di un assicurato che, oltre a insegnare regolarmente a tempo parziale, effettuava delle ore di supplenza su chiamata e che ha rivendicato il diritto alle indennità di disoccupazione durante i mesi di luglio e agosto 2004 nei quali non era stato chiamato a svolgere supplenze, si è riconfermato in questa giurisprudenza nel giudizio C 304/05 del 20 gennaio 2006.
In una sentenza del 16 novembre 2005 il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone di Basilea-Campagna ha stabilito che la Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (ID) emessa nel 2002 dall’allora Segretariato di Stato dell’economia (attualmente Segreteria di Stato dell’economia, SECO), nella misura in cui prevedeva che per determinare la durata normale del lavoro occorreva, in linea di massima, prendere quale periodo di osservazione gli ultimi 12 mesi del rapporto di lavoro o, se tale rapporto era durato meno di 12 mesi, tutto il periodo in questione, era contraria alla legge in quanto il riferimento alle fluttuazioni mensili non permetteva di determinare correttamente il tempo normale di lavoro di assicurati legati da diversi anni (in quel caso da 14 anni) da un contratto di lavoro a tempo parziale che non garantisce un numero di ore di lavoro costante. In tale ipotesi occorreva riferirsi al numero di ore di lavoro annuali e non a quelle mensili.
In quel caso di specie il Tribunale cantonale, visto che era stato effettuato un calcolo soltanto in relazione alle fluttuazioni mensili ritenuto un tempo di osservazione di un anno, ha deciso che non era accertato in modo definitivo che le oscillazioni relative all’orario di lavoro fossero tali da escludere un tempo normale di lavoro in considerazione dei molti anni di attività, per cui senza ulteriori accertamenti non si poteva negare il diritto alle indennità di disoccupazione. Gli atti sono, pertanto, stati rinviati all’amministrazione per determinare nuovamente se si era in presenza di un tempo normale di lavoro facendo riferimento al numero di ore di lavoro annuali confrontate con una media annuale su cinque anni (ritenuto un rapporto di impiego di 14 anni).
Con giudizio C 9/06 del 12 maggio 2006, pubblicato in SVR 2006 ALV Nr. 29 pag. 99, la Prima Camera del TFA ha confermato la sentenza cantonale, considerando contraria alla legge la direttiva della SECO (p.to B47) nella misura in cui faceva riferimento a un periodo di osservazione di soli 12 mesi anche nel caso di assicurati legati da un contratto di lavoro che dura da diversi anni. In quest'ultimo caso, per determinare la durata normale di lavoro, occorreva riferirsi piuttosto al numero di ore di lavoro annuali ed esaminare in che misura tale numero si scostava dalla media annuale.
Il tenore dei p.ti B95-B97 della Circolare ID emessa dalla SECO nel gennaio 2007 risulta il medesimo di quello dei p.ti B47 e B48 della Circolare del 2002 (2003).
Nemmeno la Prassi LADI/B95-B97 dell’ottobre 2012 che ha sostituito la Circolare ID del gennaio 2007, è stata sostanzialmente modificata.
La SECO, però, elencando delle sentenze del Tribunale federale al riguardo, ha aggiunto il seguente riferimento:
" DTFA del 26.7.2007, C 266/06 (un periodo di riferimento di 12 mesi per determinare il tempo di lavoro normale è conforme alla legge. Per i rapporti di lavoro di durata pluriennale ci si può basare sulle ore di lavoro annuali e sull’oscillazione rispetto alla media annuale.”
(Prassi LADI/B97 in fine)
Quanto stabilito nella sentenza C 9/06 del 12 maggio 2006, pubblicata in SVR 2006 ALV N. 29 pag. 99, è stato confermato dal Tribunale federale nel giudizio C 266/06 del 26 luglio 2007, pubblicato in SVR 2008 ALV Nr. 3 pag. 6, menzionato pure, come visto, nella Prassi LADI p.to B97 dell’ottobre 2012.
In effetti in quest’ultima sentenza la nostra Massima Istanza, se, da una parte, ha affermato che la prassi secondo cui per determinare un tempo normale di lavoro ci si riferisce a un periodo di osservazione di 12 mesi è conforme alla legge e alla giurisprudenza, dall’altra, ha ricordato che nel caso di rapporti di impiego di lunga durata si esamina il numero di ore di lavoro annuali e le oscillazioni rispetto alla media annuale.
Con sentenza 8C_379/2010 del 28 febbraio 2011, pubblicata in DLA 2011 N. 9 pag. 149, l’Alta Corte, in relazione a un caso in cui a un assicurato al quale era stato negato il diritto all’indennità di disoccupazione, poiché l’attività esercitata era un lavoro su chiamata che non aveva presentato un carattere sufficientemente regolare durante i 12 mesi precedenti la data a partire dalla quale erano state chieste le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (fluttuazioni mensili superanti 9 volte il tasso del 20% in più o in meno del numero medio ottenuto sul periodo di riferimento di 12 mesi), ha confermato la sentenza cantonale, rilevando che solo l’attività indipendente era durata dal 1999 al 2005, mentre le attività dipendenti si estendevano da poco più di due anni l’una e da meno di due anni l’altra.
Il TF ha indicato che, perciò, i rapporti di impiego non erano di una durata tale da permettere di distanziarsi dal principio secondo cui il periodo di riferimento di 12 mesi è sufficiente per stabilire il tempo normale di lavoro.
L’Alta Corte ha, in ogni caso, osservato che le variazioni di remunerazione da un anno all’altro erano di un’ampiezza tale, che il metodo di calcolo proposto dalla ricorrente facendo riferimento alla giurisprudenza di cui alla STF C 9/06 non permetteva comunque di ammettere l’esistenza di un’attività regolare.
In proposito cfr. pure STF 8C_625/2013 del 23 gennaio 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 1 pag. 62.
Nel caso di attività su chiamata accettate per ridurre il danno che vengono svolte durante periodi di controllo relativi a un termine quadro per la riscossione di prestazioni aperto a seguito della perdita di un’occupazione e la cui retribuzione vale quale guadagno intermedio, più a lungo dura il rapporto di impiego su chiamata, più bisogna supporre che per l’assicurato la nuova situazione lavorativa assume un carattere normale e più il principio di riduzione del danno perde la sua pertinenza (cfr. STF 8C_783/2012 del 25 aprile 2013 consid. 5.1., pubblicata in DTF 139 V 259; STF C 266/06 del 26 luglio 2007, pubblicata in SVR 2008 ALV Nr. 3 pag. 6).
In simili condizioni il reddito derivante da un rapporto di lavoro su chiamata non va più considerato quale guadagno intermedio (l’assicurato non può beneficiare di alcuna compensazione), poiché si considera, di principio, che con l’attività su chiamata in questione l’assicurato non subisce una perdita di lavoro computabile. La sola eccezione si verifica quando l’impiego su chiamata durante un lungo periodo si rivela essenzialmente costante (cfr. STF 8C_783/2012 del 25 aprile 2013 consid. 5.3.1., pubblicata in DTF 139 V 259).
In particolare con giudizio 8C_783/2012 del 25 aprile 2013 consid. 5.3.1., pubblicato in DTF 139 V 259, l’Alta Corte ha deciso che a causa della sua lunga durata un rapporto di lavoro su chiamata intrapreso (dal 1.1.2009) durante un termine quadro (21.1.2008-20.1.2010) e ugualmente conteggiato come guadagno intermedio nel successivo termine quadro (19.2.2010-18.2.2012) per la riscossione della prestazione, non può, in occasione del nuovo esame delle condizioni per l'eventuale apertura di un ulteriore termine quadro (3° TQ), essere qualificato come un'attività esercitata transitoriamente allo scopo di ridurre il danno. In tale caso vige il principio secondo il quale la perdita di lavoro non è computabile a meno che l’impiego su chiamata fosse costante durante un lungo periodo.
In quel caso di specie le oscillazioni orarie erano troppo ampie per considerare normale il tempo di lavoro effettivamente svolto.
Pertanto, confermando la sentenza cantonale, il Tribunale federale ha stabilito che l’assicurata dal 19 febbraio 2012, difettando una perdita di lavoro computabile, non aveva diritto alle indennità di disoccupazione.
La nostra Massima Istanza, con sentenza 8C_46/2014 del 24 aprile 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 5 pag. 137 e in SVR 2014 ALV Nr. 8 pag. 23, ha ribadito che un’occupazione a tempo parziale esercitata per diversi anni come rapporto di lavoro permanente in base alle esigenze del datore di lavoro (lavoro su chiamata) e computata come guadagno intermedio non corrisponde più al concetto di riduzione del danno e perde il carattere di “attività transitoria”, per cui in questo contesto l’assicurazione contro la disoccupazione non può che concedere una protezione sociale limitata nel tempo.
In quel caso di specie il Tribunale federale, accogliendo il ricorso di una Cassa di disoccupazione, ha negato l’apertura di un terzo termine quadro per la riscossione di prestazioni dal 1° ottobre 2012 a un assicurato che si era iscritto in disoccupazione il 30 giugno 2008 e che dal 1° novembre 2008 aveva assunto un’occupazione su chiamata in un hotel considerata guadagno intermedio anche nel successivo termine quadro dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2012.
In effetti, visto che l’attività su chiamata durava da quattro anni, secondo l’Alta Corte aveva perso il suo carattere di sostegno provvisorio, anche perché non erano presenti circostanze - come ad esempio il reperimento di un’ulteriore attività a tempo parziale per completare l’impiego su chiamata già esistente oppure il tentativo di concordare con il datore di lavoro un tempo di lavoro normale - tali da far rovesciare questa presunzione e giungere a una diversa conclusione.
2.3. La SECO, nella Prassi LADI ID valida dal 1° ottobre 2012 ai punti B97a e B97b ha indicato:
" Rapporti di lavoro accettati per ridurre il danno
B97a Sia in occasione dell’apertura di un primo termine quadro che di un termine quadro successivo occorre determinare quanto può durare un rapporto di lavoro su chiamata, originariamente accettato nel quadro dell’obbligo di riduzione del danno e che ora si protrae, senza che il diritto all’indennità debba essere negato a causa della mancanza di una perdita di lavoro computabile.
B97b Né la LADI né l’OADI indicano a partire da quando un rapporto di lavoro su chiamata comporta una negazione del diritto all’indennità a causa della mancanza di una perdita di lavoro. Per questo motivo non è possibile stabilire una durata di riferimento che possa applicarsi a tutti i casi analoghi. In linea di principio va tenuto presente che un rapporto di lavoro su chiamata accettato nel quadro dell’obbligo di riduzione del danno non comporta sistematicamente un'esclusione del diritto all’indennità. Tuttavia, più a lungo dura il rapporto di lavoro su chiamata, più bisogna supporre che per l’assicurato la nuova situazione lavorativa assume un carattere normale e più il principio di riduzione del danno perde la sua pertinenza. A titolo indicativo, un’attività su chiamata che dura da oltre un anno può essere ritenuta normale e i periodi in cui l’assicurato non è chiamato a lavorare non comportano quindi una perdita di lavoro computabile.
Se un rapporto di lavoro su chiamata non può più essere considerato come una riduzione del danno, sono determinanti le B95 segg.
Esempi
Primo termine quadro
Una persona perde il suo posto di lavoro al 100 %, dopo di che accetta un rapporto di lavoro su chiamata senza annunciarsi subito alla disoccupazione. Dopo 7 mesi si annuncia alla disoccupazione senza rinunciare all’attività su chiamata. Il diritto deve essere riconosciuto poiché il rapporto di lavoro su chiamata è stato accettato nel quadro dell’obbligo di riduzione del danno.
Se la medesima persona si annuncia alla disoccupazione soltanto dopo 20 mesi, senza rinunciare al lavoro su chiamata, il diritto all’indennità deve essergli negato in quanto non vi è più una perdita di lavoro computabile poiché l’attività su chiamata si è trasformata in attività normale.
Termine quadro successivo
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).
2.4. In una sentenza 38.2014.25 dell’8 ottobre 2014, il TCA, nel caso di un’assicurata cui era stata negata l’apertura di un nuovo termine quadro in ragione della non computabilità della perdita di lavoro, alla luce dell’attività su chiamata a ore svolta dalla medesima durante il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, ha in particolare sottolineato quanto segue:
" (…)
Nel caso di specie, come esposto sopra (cfr. consid. 2.10.), l’assicurata ha in effetti reperito le occupazioni svolte a ________, _______e _______ durante il periodo di disoccupazione, e meglio l’attività quale aiuto domestico a ________ è iniziata nel novembre 2012, l’impiego quale venditrice presso il ________di ______ è cominciato nel mese di gennaio 2013 e l’occupazione quale babysitter a _______ ha avuto inizio nel mese di marzo 2013 (cfr. doc. 42; 49; 58; I pag. 3).
La giurisprudenza del Tribunale federale prevede che nel caso di attività su chiamata accettate per ridurre il danno che vengono svolte durante periodi di controllo relativi a un termine quadro per la riscossione di prestazioni aperto a seguito della perdita di un’occupazione e la cui retribuzione vale quale guadagno intermedio, più a lungo dura il rapporto di impiego su chiamata, più bisogna supporre che per l’assicurato la nuova situazione lavorativa assume un carattere normale e più il principio di riduzione del danno perde la sua pertinenza (cfr. consid. 2.8.).
L’Alta Corte, nelle sentenze 8C_783/2012 del 25 aprile 2013, pubblicata in DTF 139 V 259 e 8C_46/2014 del 24 aprile 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 5 pag. 137 e in SVR 2014 ALV Nr. 8 pag. 23, ha poi sottolineato che un’occupazione a tempo parziale esercitata per diversi anni come rapporto di lavoro permanente in base alle esigenze del datore di lavoro (lavoro su chiamata) e computata come guadagno intermedio non corrisponde più al concetto di riduzione del danno e perde il carattere di “attività transitoria”, per cui in questo contesto l’assicurazione contro la disoccupazione non può che concedere una protezione sociale limitata nel tempo.
In quei casi di specie la nostra Massima Istanza ha negato l’apertura di un terzo termine quadro per la riscossione di prestazioni a degli assicurati le cui attività su chiamata reperite per ridurre il danno durante il primo termine quadro venivano svolte da diversi anni, e meglio poco più di tre anni nel primo caso e poco meno di quattro anni nel secondo caso. Dopo un così lungo periodo difettava una perdita di lavoro computabile.
Il Tribunale federale non ha però criticato, nemmeno a titolo abbondanziale, il fatto che nei primi due termini quadro tali attività fossero state considerate quale guadagno intermedio.
Nella presente evenienza le attività lavorative a ore reperite dalla ricorrente durante il primo termine quadro per la riscossione delle prestazioni (cfr. consid. 2.10.), anche volendo considerare che continuassero al momento della richiesta di apertura di un secondo termine quadro a partire dal 13 settembre 2013 (dagli atti risulta che l’impiego a ________ è stato esercitato dal novembre 2012 all’aprile 2013 e l’occupazione presso il _________ da gennaio ad agosto 2013; cfr. doc.42, 45, 48, 49, 52, 53, 56, 57, 61, 62, 66, 70, 74, 77, I pag. 3), sono state svolte per un periodo inferiore all’anno, essendo iniziate il lavoro di aiuto domestico a ________ nel novembre 2012, l’attività di venditrice presso il _________ nel gennaio 2013 e l’impiego quale babysitter a _________ nel marzo 2013 (cfr. doc. 42; 49; 58; I pag. 3).
Va, inoltre, evidenziato il fatto che l’assicurata nel termine quadro 13 settembre 2011 - 12 settembre 2013 ha comunque reperito diverse occupazioni a ore per tentare di completare l’impiego presso ______ iniziato nel 2002 (cfr. consid. 2.8.; STF 8C_46/2014 del 24 aprile 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 5 pag. 137 e in SVR 2014 ALV Nr. 8 pag. 23, dove l’assenza del reperimento di un’ulteriore attività a tempo parziale per completare l’impiego su chiamata già esistente confermava che l’impiego su chiamata che durava da quattro anni aveva perso il suo carattere di sostegno provvisorio).
Di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza federale relativa alle attività su chiamata accettate per ridurre il danno (cfr. consid. 2.8.), gli impieghi svolti dalla ricorrente nel primo termine quadro vanno ancora considerati come provvisori e accettati in ossequio all’obbligo di riduzione del danno.
In simili condizioni occorre concludere che l’assicurata dal 12 settembre 2013 subisce ancora una perdita di lavoro computabile e che, nel caso in cui tutti i presupposti per avere diritto alle indennità di disoccupazione siano adempiuti, i redditi conseguiti tramite l’eventuale esercizio delle attività iniziate nel termine quadro 13 settembre 2011 - 12 settembre 2011 andranno considerati quale guadagno intermedio.”
2.5. L’art. 22 cpv. 1 LADI stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.
Giusta il cpv. 2 della disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:
a. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli;
b. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
c. non sono invalidi (art. 8 LPGA).
Il cpv. 2 dell’art. 22 LADI, dal 1° aprile 2011, ha il seguente tenore:
" Ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:
a. non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;
b. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
c. non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.”
Il Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS (art. 22 cpv. 3 LADI).
L'art. 23 cpv. 1 LADI, il cui tenore è rimasto invariato a seguito della quarta revisione della LADI, stabilisce che è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
Giusta l’art. 37 OADI, riguardante il periodo di calcolo per il guadagno assicurato:
" 1 Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione.
2 Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi 12 mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1.
3 Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione.
A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno 12 mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione.
" 3bis Se il salario varia in seguito all’orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1–3, al massimo tuttavia in base all’orario annuo medio convenuto contrattualmente.
4 Il guadagno assicurato è ridefinito per il periodo di controllo seguente se, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione:
a. l’assicurato ha esercitato ininterrottamente durante almeno sei mesi un’attività soggetta a contribuzione per la quale ha ottenuto un salario superiore al guadagno assicurato, e se è nuovamente disoccupato;
b. l’idoneità al collocamento dell’assicurato è mutata.”
2.6. In una sentenza pubblicata in SVR 1994 ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg. il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di stabilire che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI.
In tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro la nostra Massima Istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.
Pertanto, secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).
Al riguardo cfr. anche DTF 127 V 479.
Il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 224/03 del 1° marzo 2004, ha poi stabilito che il termine quadro per la riscossione delle prestazioni aveva inizio dal 10 agosto 2002, corrispondente alla data a decorrere dalla quale l'assicurato aveva richiesto le indennità, benché il salario conseguito nel mese di agosto 2002 fosse più elevato delle possibili indennità di disoccupazione. Al riguardo l'Alta Corte ha specificato che l'attività svolta dall'assicurato quale lavoratore temporaneo era da considerare quale guadagno intermedio ex art. 24 LADI, siccome un semplice termine di disdetta di due giorni non permetteva di ritenere l'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. a LADI.
Inoltre con giudizio C 253/06 del 6 novembre 2007 l'Alta Corte ha deciso che l'inizio del termine quadro per la riscossione di prestazioni, nonostante l'assicurata avesse realizzato, dal 10 al 30 giugno 2004, un guadagno di fr. 2'925.60 superiore all'indennità di disoccupazione, andava fissato al 10 giugno 2004, poiché l'attività esercitata dall'assicurata non era adeguata secondo l'art. 16 cpv. 2 lett. i LADI - i salari ottenuti tramite l'occupazione svolta come assistente sociale in virtù del contratto con una fondazione, che d'altronde non prevedeva un tasso di attività che le garantisse un salario superiore a 1'753.--al mese, variavano di mese in mese e non raggiungeva in generale il 70% del guadagno assicurato - e perciò non poteva escludere una perdita di lavoro.
2.7. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (Circolare ID) in vigore dal 1° ottobre 2012 al p.to B42 ha indicato che:
" Se, nel corso del primo periodo di controllo, l'assicurato intraprende un'occupazione che gli procura un guadagno adeguato (occupazione finanziariamente adeguata) per una durata comunque inferiore a un periodo di controllo intero e presenta in seguito una nuova domanda d'indennità, l'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione è stabilito nel seguente modo:
Caso n. 1
Guadagno prima della disoccupazione: Fr. 5'000 (GA)
giorni disocc. contr. ¬----------------®
Salario mensile fr. 5'200 (1° PC: 4'200 / 2° PC: 1'000
giorni disocc. contr. ¬-------®
¬-------------------------------------®¬------------------------------------------®
1° periodo di controllo 2° periodo di controllo
Siccome nel primo periodo di controllo l’assicurato ha esercitato un’occupazione finanziariamente adeguata conseguendo pertanto un guadagno superiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato non percepisce, per il mese in questione, alcuna indennità di disoccupazione. A partire dal momento in cui l'assicurato presenta una domanda d'indennità occorre verificare, per ogni periodo di controllo, se il guadagno ottenuto è adeguato. Nel caso in questione il termine quadro per la riscossione della prestazione non decorre dal primo giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro, bensì dall'inizio del secondo periodo di controllo, ossia quando l'assicurato adempie per la prima volta tutti i presupposti del diritto all'indennità. Per il secondo periodo di controllo, egli percepisce indennità compensative.
Caso n. 2
Guadagno prima della disoccupazione: Fr. 5'000 (GA)
giorni disocc. contr. ¬----------------®
Salario mensile fr. 5'200 (1° PC: 4'200 / 2° PC: 4'200
giorni disocc. contr. ¬-------®
¬-------------------------------------®¬------------------------------------------®
1° periodo di controllo 2° periodo di controllo
L'assicurato non subisce una perdita di lavoro computabile in nessuno dei due periodi di controllo. Dato che l’assicurato ha presentato una domanda d’indennità già all’inizio del primo periodo di controllo, occorre verificare se il guadagno ottenuto è adeguato prendendo in considerazione entrambi i periodi di controllo. Il termine quadro per la riscossione della prestazione non decorre dal primo giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro, bensì dall'inizio del terzo periodo di controllo, ossia quando l'assicurato adempie per la prima volta tutti i presupposti del diritto all'indennità.
La situazione sarebbe diversa se l'occupazione finanziariamente adeguata fosse durata almeno un periodo di controllo intero. In tal caso, l'assicurato avrebbe temporaneamente posto fine alla disoccupazione. In entrambi i casi contemplati, il termine quadro per la riscossione della prestazione decorrerebbe dall'inizio del primo periodo di controllo e i giorni di disoccupazione controllata che precedono o seguono l'occupazione finanziariamente adeguata sarebbero indennizzati senza che il guadagno ottenuto sia computato quale guadagno intermedio (cfr. cifra marg. C139).”
Giova evidenziare che la Prassi LADI/B42, in vigore dall’ottobre 2012 - ha sostituito il p.to B42 della Circolare ID del 2007 di cui ha mantenuto il medesimo tenore.
2.8. In una sentenza STCA 38.2011.81 del 10 dicembre 2012, il TCA, dopo aver interpellato la SECO in merito ad una vertenza concernente la data di inizio di un secondo termine quadro per la riscossione di prestazioni, chiedendole di indicare come si concilia la Circolare ID p.to B42 con la giurisprudenza, ha stabilito che la Circolare ID p.to B42 non è in contraddizione con la giurisprudenza federale.
In effetti la Circolare ID B42 enuncia il principio generale secondo cui se nel periodo di controllo al momento della presentazione di una domanda di indennità di disoccupazione un assicurato consegue un salario adeguato rispetto alla retribuzione riguardante la precedente attività, il termine quadro per la riscossione di prestazioni inizia il primo giorno del periodo di controllo successivo in cui adempie per la prima volta tutti i presupposti del diritto all’indennità.
La giurisprudenza dell’Alta Corte di cui alle sentenze C 224/03 del 1° marzo 2004 e C 253/06 del 6 novembre 2007, invece, concerne, come peraltro indicato dalla SECO, due casi in cui è stato deciso che l’attività lavorativa espletata nel periodo di controllo in cui gli assicurati avevano presentato una richiesta di prestazioni LADI non era adeguata rispetto alla precedente.
Pertanto in tali fattispecie, benché il salario conseguito nel periodo di controllo fosse superiore all’indennità di disoccupazione, è comunque stato riconosciuto l’inizio del termine quadro dal primo giorno del periodo di controllo a partire dal quale erano state chieste le indennità di disoccupazione.
2.9. Nel caso concreto per esaminare se l’assicurato ha diritto oppure no all’apertura di un nuovo termine quadro di riscossione delle prestazioni dal 25 ottobre 2014 giova osservare che secondo l’Alta Corte al fine dell’applicazione della giurisprudenza secondo cui, allorché in un contratto di lavoro le parti convengono che la durata del lavoro dipende dal volume del lavoro, ossia il lavoratore è occupato di volta in volta secondo le necessità, il tempo di lavoro che risulta da tale accordo speciale deve essere considerato normale e il lavoratore non subisce alcune perdita di lavoro computabile nel periodo in cui non è chiamato a lavorare non è determinante se il rapporto di impiego sia da qualificare quale lavoro a tempo parziale o lavoro su chiamata.
Decisivo è piuttosto il fatto che non sia garantito dal datore di lavoro alcun tempo minimo di lavoro (cfr. STFA C3/01 del 9 ottobre 2001 consid. 2b) cc)).
Nel caso di specie l’assicurato, durante il periodo di disoccupazione, iniziato il 25 ottobre 2012, ha reperito l’occupazione presso la __________ a far tempo dal 14 ottobre 2013 (cfr. doc. 23).
Dagli estratti di guadagno intermedio relativi al periodo dall’ottobre 2013 all’ottobre 2014, in base ad un salario lordo convenuto di fr. 27 all’ora, si evince quanto segue (cfr. doc. 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47):
Mese
Totale ore lavorative svolte
Guadagno intermedio (CHF)
Ottobre 2013
32.00
864.00
Novembre 2013
84.00
2’268.00
Dicembre 2013
76.00
2’052.00
Gennaio 2014
80.00
2’160.00
Febbraio 2014
88.00
2’376.00
Marzo 2014
82.00
2’214.00
Aprile 2014
84.00
2’268.00
Maggio 2014
102.00
2’754.00
Giugno 2014
170.00
4’590.00
Luglio 2014
246.30
6’655.50
Agosto 2014
257.30
6’952.50
Settembre 2014
246.45
6’654.15
Ottobre 2014
249.35
6’738.66
La giurisprudenza del Tribunale federale prevede che nel caso di attività su chiamata accettate per ridurre il danno che vengono svolte durante i periodi di controllo relativi a un termine quadro per la riscossione di prestazioni aperto a seguito della perdita di un’occupazione e la cui retribuzione vale quale guadagno intermedio, più a lungo dura il rapporto di impiego su chiamata, più bisogna supporre che per l’assicurato la nuova situazione lavorativa assume un carattere normale e più il principio di riduzione del danno perde la sua pertinenza.
L’Alta Corte, nelle sentenze 8C_783/2012 del 25 aprile 2013, pubblicata in DTF 139 V 259 e 8C_46/2014 del 24 aprile 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 5 pag. 137 e in SVR 2014 ALV Nr. 8 pag. 23, ha poi sottolineato che un’occupazione a tempo parziale esercitata per diversi anni come rapporto di lavoro permanente in base alle esigenze del datore di lavoro (lavoro su chiamata) e computata come guadagno intermedio non corrisponde più al concetto di riduzione del danno e perde il carattere di “attività transitoria”, per cui in questo contesto l’assicurazione contro la disoccupazione non può che concedere una protezione sociale limitata nel tempo.
In quei casi di specie la nostra Massima Istanza ha negato l’apertura di un terzo termine quadro per la riscossione di prestazioni a degli assicurati le cui attività su chiamata reperite per ridurre il danno durante il primo termine quadro venivano svolte da diversi anni, e meglio poco più di tre anni nel primo caso e poco meno di quattro anni nel secondo caso. Dopo un così lungo periodo difettava una perdita di lavoro computabile.
Il Tribunale federale non ha però criticato, nemmeno a titolo abbondanziale, il fatto che nei primi due termini quadro tali attività, contrariamente a quanto enunciato al p.to B97b della Prassi LADI ID, fossero state considerate quale guadagno intermedio.
Nella presente evenienza l’attività lavorativa su chiamata presso la __________ reperita da RI 1 durante il primo termine quadro per la riscossione delle prestazioni, anche considerando che la medesima continuava al momento della richiesta di apertura di un nuovo termine quadro a partire dal 25 ottobre 2014 (cfr. doc. 48), è stata svolta per un poco più di un anno, essendo come indicato pocanzi iniziata nel corso del mese di ottobre 2013 (cfr. doc. 23).
Di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza federale e cantonale relativa alle attività lavorative su chiamata accettate per ridurre il danno, l’impiego svolto dall’assicurato nel primo termine quadro va ancora considerato come provvisorio e accettato in ossequio all’obbligo di ridurre il danno.
In linea di principio ciò permetterebbe, quindi, all’insorgente di avere diritto all’apertura di un secondo termine quadro per la riscossione delle prestazioni sempre che tutte le condizioni di cui all’art. 8 LADI siano ossequiate.
2.10. Come esposto sopra, se nel periodo di controllo al momento della presentazione di una domanda d’indennità di disoccupazione un assicurato consegue, tuttavia, un salario adeguato rispetto alla retribuzione riguardante la precedente attività, il termine quadro per la riscossione di prestazioni inizia il primo giorno del periodo di controllo successivo in cui adempie per la prima volta tutti i presupposti del diritto all’indennità.
In concreto, dal nuovo calcolo relativo al guadagno assicurato del ricorrente effettuato nel mese di novembre 2014 risulta che il medesimo ammonterebbe a un totale di fr. 4'357.-- mensili (cfr. doc. 50).
Dagli attestati di guadagno intermedio si evince, poi, che l’assicurato, lavorando per la __________ nel mese di ottobre 2014 ha percepito un guadagno lordo pari a fr. 6738.66 mensili (cfr. doc. 47), mentre nel mese di novembre 2014 fr. 5427.-- (cfr. doc. 54).
Nel corso dei due mesi citati il guadagno intermedio si rileva, dunque, essere maggiore di quello assicurato.
Pertanto, benché nel precedente considerando sia stato stabilito che il lavoro su chiamata presso la __________ vada ritenuto ancora provvisorio, perlomeno per i primi periodi per i quali il ricorrente ha richiesto il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione (dal 25 ottobre 2014), l’attività espletata dall’assicurato nei mesi di ottobre e novembre 2014 si rivela adeguata, in particolare dal lato finanziario (cfr. B. Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., Zurigo 2006, n. 4.7.10, pag. 333).
Per il periodo dal 25 ottobre a fine novembre 2014 non erano, perciò, adempiute tutte le condizioni connesse al diritto alle prestazioni LADI, e meglio l’assicurato non subiva alcuna perdita di lavoro computabile, non presentando alcuna perdita di guadagno (cfr. STCA 38.2011.81 del 10 dicembre 2012 consid. 2.10.).
Ne discende che dal 25 ottobre 2014 e perlomeno sino alla fine del mese di novembre 2014 non erano ossequiati i presupposti per aprire un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni.
Per i mesi a far tempo da dicembre 2014 e fino al 16 febbraio 2015 (quando l’assicurato ha lasciato definitivamente la propria occupazione presso la __________; cfr. doc. III; X) la Cassa dovrà appurare l’importo del guadagno intermedio mensile (per dicembre 2014 dal foglio paga trasmesso dal ricorrente il 1° settembre 2015 risulterebbe un salario lordo di fr. 3'727.--; cfr. doc. B1) e determinare se l’insorgente abbia diritto o meno all’apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione delle prestazioni. In caso affermativo, da quando.
Giova, infine, segnalare che la motivazione posta dal TCA a fondamento della conferma parziale della decisione su opposizione impugnata è diversa da quella ritenuta dalla Cassa nel provvedimento impugnato. In ossequio della giurisprudenza federale (cfr. STF 9C_384/2010 del 15 marzo 2011 consid. 5.2.; RAMI 2000 pag. 335; DTF 125 V 368 segg.) è stata comunque data alle parti l'opportunità di esprimersi in merito (cfr. consid. 1.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 30 gennaio 2015 è annullata nella misura in cui la Cassa ha negato a RI 1 l’apertura di un secondo termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° dicembre 2014.
§§ Gli atti sono trasmessi alla Cassa di disoccupazione affinché, sulla base di quanto indicato al considerando 2.10., determini se possa essere aperto o meno all’assicurato un nuovo termine quadro per il periodo 1° dicembre 2014 – 16 febbraio 2015.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti