Raccomandata
Incarto n. 38.2014.71
DC/sc
Lugano 12 febbraio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 dicembre 2014 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 3 dicembre 2014 la Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha confermato la decisione del 12 agosto 2014 (cfr. doc. D) ed ha respinto la richiesta di RI 1 di ottenere un sussidio per le spese di soggiornante settimanale, in quanto l'assicurato percepisce delle prestazioni LADI a titolo di guadagno intermedio.
Al riguardo l'amministrazione si è così espressa:
" (…)
Il cumulo delle spese di pendolare o soggiornante settimanale con il guadagno intermedio è possibile eccezionalmente solo se il guadagno intermedio rappresenti una reale e rara opportunità di reinserimento professionale, in particolare per le persone di una certa età e difficilmente collocabili, a condizione che l'ammontare del guadagno intermedio sia rilevante.
Nel caso in questione il signor RI 1 ha accettato un lavoro al di fuori della regione di domicilio ma, vista la durata determinata del contratto di lavoro (11 mesi) e il salario nettamente inferiore all'ultima professione esercitata (fr. 160'000.-- ultima professione, fr. 38'000.-- impiego attuale presso il __________), si ritiene che il guadagno intermedio conseguito presso il __________ non sia una rara opportunità di reinserimento professionale. Inoltre, l'ammontare del guadagno intermedio citato non è di certo rilevante rispetto al salario
dell'ultima professione esercitata presso l'__________. (…)"
(Doc. A)
1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore chiede che venga riconosciuto il diritto alle prestazioni rilevando:
" (…)
A seguito di questa attività lavorativa ed in particolare visto il luogo di lavoro inoltrava regolare domanda per l'ottenimento delle spese di pendolare o soggiornante settimanale. Purtroppo l'UMA, malgrado la giurisprudenza a riguardo, indicava che "nel caso in esame l'assicurato percepisce Gl pertanto la richiesta non può essere accolta".
Da parte nostra facciamo notare come riteniamo che il signor RI 1 debba ottenere il riconoscimento di tale indennità. In effetti il nostro associato ha sempre mantenuto il suo domicilio in ___________ a __________.
A titolo abbondanziale facciamo notare come, dal 23.08.2014, sia diventato papà e la figlia, unitamente alla mamma, abitano a __________.
Il signor RI 1 regolarmente rientra al proprio domicilio a __________ per il ricongiungimento famigliare.
Chiediamo pertanto che il nostro associato venga messo al beneficio delle spese di pendolare o soggiornante settimanale vista la fattispecie per la quale ha accettato un'occupazione lavorativa fuori cantone." (doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 29 dicembre 2014 l'UMA propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Nel caso in questione il signor RI 1, a seguito del fallimento del suo ex datore di lavoro (__________) in data 23 aprile 2013 si è presentato all'URC di __________ per l'iscrizione in disoccupazione
sulla base di un contratto di lavoro con l'__________ che è poi stato disdetto con effetto 6 agosto 2013. Contratto di lavoro quest'ultimo che prevedeva una rimunerazione di franchi 160'000.-- annui più franchi 15'000.-- annui netti per uso appartamento/casa.
Il 28 agosto 2013 il signor ha sottoscritto un contratto di lavoro della durata determinata (scadenza 30 giugno 2014) con la società __________ con una retribuzione mensile di
franchi 1'500.--.
Il 1° agosto 2014 il signor RI 1 ha sottoscritto un contratto di lavoro con il __________ fino al 30 giugno 2015 con rimunerazione mensile di franchi 3'500.-- più un contributo spese mensile di
franchi 500.--.
Su quest'ultima occupazione il signor RI 1 ha inoltrato all'Ufficio misure attive la richiesta per l'ottenimento delle spese di pendolare e soggiornante settimanale.
L'Ufficio misure attive non ritiene che il guadagno intermedio conseguito presso il __________ sia una reale e soprattutto rara opportunità di reinserimento professionale per il signor RI 1.
Quest'occupazione è stata reperita praticamente a distanza di un mese dalla conclusione del contratto di lavoro con __________. Vista la rapidità con cui è stata conseguita questa nuova occupazione e soprattutto considerata l'esigua rimunerazione proposta (franchi 3'500.-- mensili), si ritiene che non si tratti di un'unica, reale e rara opportunità di collocamento. La rimunerazione
poc'anzi citata corrisponde all'incirca ad un quarto del salario mensile percepito dal signor RI 1 nell'ultima occupazione prima dell'iscrizione in disoccupazione, e rispettivamente ad un terzo
del guadagno assicurato.
Le spese citate possono essere accordate solo se l'assicurato accetta un'occupazione adeguata al di fuori della regione di domicilio e se le altre condizioni di cui agli articoli 68-70 LADl e 91-95 OADI sono rispettate.
Considerato appunto che il guadagno intermedio corrisponde ad un terzo del guadagno assicurato, non si ritiene che il lavoro conseguito presso il __________ sia da considerarsi adeguato ai sensi dell'articolo 16 LADI, di conseguenza inaccettabile per la concessione delle spese di pendolare e soggiornante settimanale.
L’articolo 16 della LADI indica tra l'altro che un'occupazione non è adeguata se procura ali assicurato un salario inferiore al 70% del guadagno assicurato. Nel caso specifico la rimunerazione dell'assicurato presso il __________ corrisponde al 33% del guadagno assicurato (fr. 10'500.--), ben al di sotto della percentuale indicata nell'articolo di legge citato. (…)" (Doc. III)
1.4. L'8 gennaio 2015 il patrocinatore dell'assicurato postula il versamento dell'indennità richiesta, visto che ha accettato un impiego fuori Cantone (cfr. doc. V).
Il 16 gennaio 2015 l'UMA ribadisce la richiesta di respingere il ricorso (cfr. doc. VII).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 ha diritto oppure no ai sussidi per soggiornante settimanale.
Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Per quel che riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e pag. 486-511; A Leu, "Die Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schultess Juristische Medien AG. Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed Schultess Juristische Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 644 seg.), inseriti nella Sezione 4 ("Provvedimenti speciali") del Capitolo 6 (Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro") della LADI la terza revisione della legge ha modificato l'art. 68 LADI.
Questa disposizione legale ha attualmente il seguente tenore:
" Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto.
1L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:
a. non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e
b. hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.
2Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo
3Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività."
Il Consiglio federale, nel Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001 (cfr. FF 2001 p. 1967 seg.), si è al riguardo così espresso:
" Tutti i presupposti del diritto sono riuniti in un unico articolo. Per questo motivo gli articoli 68 e 71 sono fusi in un solo articolo.
La nuova lettera b del capoverso 1 sostituisce il capoverso 2. I sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale possono essere versati solo nella misura in cui, a cagione del lavoro esterno, l'assicurato subisca perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività. La definizione di «ultima attività» va quindi intesa ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1. Il guadagno assicurato di riferimento è pertanto quello conseguito grazie a una prestazione lavorativa prima di entrare in disoccupazione.
Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione non hanno quindi diritto a questi sussidi.
I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo 71" (p. 2014)
La terza revisione della LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza di quanto accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e 372-385), le persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non hanno diritto a questa prestazione (cfr. STCA 38.2007.20 del 4 luglio 2007).
L'art. 91 OADI, nella versione in vigore dal 1° aprile 2011, stabilisce che:
" il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora:
a. esista tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico, la cui tratta non superi 50 km; oppure
b. l'assicurato può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un'ora, mediante un veicolo privato di cui può disporre."
L'art. 94 OADI, emanato dall'esecutivo in applicazione dell'art. 68 cpv. 3 LADI nella versione in vigore dal 1° aprile 2011, prevede che:
" l'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività:
a. il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e
b. le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione."
(sul tema cfr. DTF 111 V 278 e D. Cattaneo "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage. Prévention du chômage et aide à la formation en droit suisse, international et européen". Faculté de Droit de Genève. Helbing & Lichtenhahn. Basel/Frankfurt am Main 1992, pag. 496-501).
In una sentenza C 246/02 e C 268/02 del 5 giugno 2003 pubblicata nella DLA 2004 pag. 60 seg. l'Alta Corte ha stabilito che, secondo l'articolo 68 capoverso 3 LADI (vecchio art. 71 cpv. 2 LADI), i sussidi per gli assicurati pendolari vengono versati soltanto nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, essi subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. Tra il lavoro esterno, da un lato, e la perdita finanziaria subita dalla persona assicurata, dall'altro, deve esistere un nesso di causalità.
Allorché la perdita finanziaria è dovuta ad una diminuzione di salario derivante da un abbassamento del tasso di disoccupazione, viene meno il nesso di causalità, ragione per cui le prestazioni secondo l'art. 68 LADI non possono essere versate.
2.2. Nella "Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato di lavoro (PML)", in vigore dal 1° gennaio 2013, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha in particolare stabilito che:
" Combinazione con gli assegni per il periodo di introduzione (art. 65-66 LADI; art. 90 OADI)
L30 È possibile combinare gli SPSS con gli assegni per il periodo di introduzione. Per determinare la perdita finanziaria occorre tenere conto dell'intero guadagno realizzato (salario e assegni per il periodo di introduzione).
Combinazione con un programma di occupazione temporanea, un periodo di pratica professionale o un semestre di motivazione (art. 64a cpv. 1 LADI)
L31 Non è possibile combinare uno di questi provvedimenti con gli SPSS. I provvedimenti summenzionati prevedono il versamento di un'indennità giornaliera; non essendoci un salario, non può quindi esservi una perdita finanziaria.
Combinazione con gli assegni di formazione (art. 66a nonché 66c segg. LADI; art. 90a OADI)
L32 Non è possibile combinare gli SPSS con gli assegni di formazione.
Combinazione con il GI (art. 24 LADI)
L34 Di regola non è possibile combinare gli SPSS con il GI. Infatti, a differenza del GI, gli SPSS sono rivolti a persone che escono dalla disoccupazione. Tuttavia, questa combinazione può essere prevista se il GI rappresenta una reale e rara opportunità di reinserimento per le persone di una certa età o il cui collocamento risulta difficile. Va precisato che il GI deve essere rilevante e stabile, ossia deve essere almeno superiore agli SPSS e il numero di ore non deve variare ogni mese.
Combinazione con i test d'idoneità professionale (art. 25 lett. c OADI).
L35 Non è possibile combinare i sussidi con i test d'idoneità professionale; questi ultimi prevedono il versamento di un'indennità giornaliera; non essendoci un salario, quindi, non può esservi alcuna perdita finanziaria.
Combinazione con un'occupazione a tempo parziale.
L36 È possibile accordare SPSS in relazione a un'occupazione a tempo parziale."
2.3. In una sentenza 38.2012.50 del 13 marzo 2013 il TCA ha citato uno scritto nel quale la Segreteria di Stato per l'economia (SECO) si è così espressa:
" È importante ricordare che i provvedimenti speciali hanno come obiettivo di far uscire la persona direttamente e completamente dalla disoccupazione. È specialmente il caso in materia di sussidi per le spese di pendolare perché questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione. Di conseguenza, nel caso specifico lo scopo dei sussidi per le spese di pendolare non è raggiunto visto che in particolare l'assicurato rimane in guadagno intermedio."
Infine, ci domandiamo in caso di professione nell'ambito dello sport o artistico se i sussidi per le spese di pendolare sono una misura adeguata perché la scelta di una tale professione richiama naturalmente una grande mobilità." (Doc. XXIII)
Nella sua sentenza, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha formulato le seguenti considerazioni:
" (…)
A proposito delle ulteriori osservazioni della SECO il TCA si limita a rilevare che né la legge né l'ordinanza e neppure la stessa direttiva (cfr. punto L33: "di regola") escludono la possibilità di attribuire gli assegni per pendolari agli assicurati che conseguono un guadagno intermedio.
Al riguardo B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed. Schultess 2006 pag. 649-650:
" En ce qui concerne un éventuel cumul avec un emploi procurant un gain intermédiaire (souvent un emploi à temps partiel), il convient de remarquer que ni la loi ni l'ordonnance ne l'excluent expressément. L'art. 68 al. LACI, let a LACI laisse entendre indirectement que seul un emploi convenable mettant fin au chômage pourrait devoir justifier l'octroi des contributions au sens des art. 68 ss LACI. Toutefois, seul le calcul du désavantage financier, qui tient compte de valeurs absolues (et non de valeurs ramenées aux taux d'occupation des activités respectives) permet de déterminer si un cumul est envisageable (ch. 7.5.3.4, premier paragraphe). Il paraît pourtant justifié de limiter les possibilités de cumul aux gains intermédiaires fiables et d'une certaine importance en termes de rémunération. Les organes d'exécution de la LADI du canton du Valais ont ainsi opportunément limité le cumul précité aux activités (procurant un gain intermédiaire) de six mois au moins et offrant une rémunération correspondant au moins à 50% du gain assuré."
Nella presente fattispecie il rappresentante dell'assicurato ha documentato che il contratto di lavoro tra il X e Y è stato prolungato fino al 30 giugno 2013 con un aumento del salario di fr. 2'000.-- a fr. 3’000.-- mensili (cfr. Doc. H).
Secondo il TCA non vi è dunque nessuna ragione per ritenere che l'UMA abbia riconosciuto a torto, nel suo principio, il diritto ai sussidi per pendolari. (…)"
In una sentenza 38.2013.25 del 7 agosto 2013 il TCA ha riconosciuto il diritto al sussidio per le spese di soggiornante settimanale ad un responsabile tecnico, nato nel 1976, che conseguiva prima della disoccupazione un reddito mensile di fr. 10'833.-- e che ha accettato fuori Cantone un'occupazione a tempo pieno di durata indeterminata il cui salario ammontava a fr. 5'700.-- lordi dal mese di marzo 2013 e che, secondo il contratto di lavoro, sarebbe successivamente salito fino a fr. 8'000.-- al mese.
In quell'occasione il TCA ha stabilito che, tenuto conto della difficile situazione del mercato del lavoro nel nostro Cantone e del tipo di attività svolta dall'assicurato, non vi era motivo per non accordare i sussidi per soggiornante settimanale ad un assicurato che ha colto una reale e rara opportunità di reinserimento, accettando un impiego fuori Cantone.
In un'altra sentenza 38.2013.24 del 14 agosto 2013 il TCA ha invece negato il sussidio ad un assicurato nato nel 1975 che, a conclusione di un'attività stagionale, si è iscritto per il collocamento ed ha accettato un'altra attività stagionale come maestro di sci, con un salario di fr. 62.-- all'ora ma senza garanzia di un numero di ore settimanali di lavoro.
Allo stesso risultato il TCA è giunto nella sentenza 38.2013.45 del 15 gennaio 2014 a proposito di un assicurato, nato nel 1969, che ha reperito fuori Cantone nell'attività di barman, con un salario di fr. 22.50 lordi all'ora e con garanzia di 10 ore settimanali di lavoro. Il TCA ha negato il diritto al sussidio per soggiornante settimanale visto il guadagno assicurato del ricorrente di fr. 4'054.--. Questo Tribunale ha precisato che diversa sarebbe stata la situazione se l'assicurato, nei mesi in questione, avesse conseguito un guadagno intermedio di entità superiore.
In dottrina B. Rubin nel "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage", Ed. Schultess 2014, a proposito della possibilità di accordare il sussidio per pendolare o per soggiornante settimanale allorché l'assicurato consegue un guadagno intermedio si è così espresso:
" La législation n'exclut pas un cumul entre la contribution et le gain intermédiaire. Le régime de l'assurance-chômage incite à prendre un emploi intermédiaire (obligation de diminuer le dommage â l'assurance). Un gain intermédiaire nécessitant un temps de déplacement de deux heures pour l'aller et idem pour le retour est encore considéré comme convenable et doit être accepté sous peine de sanction (16 N 40 ss). Toutefois, dans une optique de diminution du dommage à l'assurance, il est inapproprié d'encourager la mobilité géographique lorsque l'emploi trouvé ne permet pas de sortir du chômage. C'est pourquoi il se justifie de limiter les possibilités de cumul aux gains intermédiaires d'une certaine importance (minimum 50% du gain assuré) et d'une durée suffisante (par exemple dès six mois de contrat de travail). S'agissant du calcul du montant de la contribution, il faudra tenir compte du montant le moins élevé entre la différente des gains apurés et des frais de déplacement, et ce en valeurs absolues, non en valeurs ramenées au taux d'occupation (ATF 111 V 279 consid. 5b p. 286." (pag. 503)
2.4. Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che l’assicurato, nato nel 1988, dal 1° agosto 2014 è stato assunto dal __________, squadra che milita nella __________, dopo avere cercato senza esito positivo un’altra formazione presso la quale svolgere la propria attività lucrativa di calciatore professionista (cfr. doc. V).
Il contratto di lavoro ha una durata sufficientemente lunga (11 mesi, cfr. doc. 2 pag. 5) da permettere il versamento dei sussidi di soggiornante settimanale (cfr. consid.2.2 - 2.3).
Può rimanere aperta la questione, sollevata dall’UMA, di sapere se, tenuto conto del particolare settore professionale nel quale RI 1 è attivo e dalla sua età, si tratta effettivamente di una rara opportunità di impiego, visto che essa è stata reperita a distanza di un solo mese dalla fine del contratto di lavoro con il __________.
Con riferimento a quanto sostenuto dall'UMA va inoltre rilevato che, sebbene il salario ammonti a soli fr. 3'500.-- mensili (cfr. doc. 1 e doc. 2 pag. 24), l’assicurato era comunque tenuto ad accettare l’occupazione, visto che percepisce le prestazioni per guadagno intermedio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. i LADI secondo cui “non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato”).
In effetti, le prestazioni della LADI, a titolo di guadagno intermedio ,vanno a colmare parzialmente, la grande diminuzione salariale subita dall’assicurato rispetto a quando era attivo presso l’__________ (cfr. art. 24 cpv. 1 LADI secondo cui "È considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d'indennità è determinato secondo l'articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente" e art. 24 cpv. 4 LADI secondo cui "Il diritto alla compensazione della perdita di guadagno sussiste al massimo durante i primi 12 mesi di un'attività lucrativa secondo il capoverso 1; esso sussiste al massimo fino alla fine del termine quadro per la riscossione della prestazione nel caso di assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni o di assicurati che hanno più di 45 anni.").
Decisiva per l’esito della vertenza è comunque la circostanza che il salario attualmente percepito da RI 1 è estremamente ridotto (circa un terzo ) rispetto al suo guadagno assicurato (di fr. 10'500.-- visto il guadagno percepito di fr. 160'000.-- presso l’__________; cfr. doc. 3, doc. III)
Considerato tale divario, l'assicurazione contro la disoccupazione, che già interviene versando all'assicurato la prestazione per guadagno intermedio, non è tenuta ancora ad attribuire prestazioni a sostegno della mobilità geografica (cfr. la giurisprudenza, le direttive della SECO e la dottrina citate ai consid. 2.2 e consid. 2.3,con la precisazione che nel precedente caso trattato dal TCA la differenza tra i salari era molto più contenuta (fr. 6’127.-- contro circa. fr.3’000.--) cfr. STCA 38.2012.50 del 13 marzo 2013).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti