Raccomandata

Incarto n. 38.2014.36

DC/sc

Lugano 18 agosto 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sull’istanza del 12 maggio 2014 di

RI 1

chiedente la revisione della sentenza emessa il 30 agosto 2012 da questo Tribunale (inc. n. 38.2012.35) nella causa da lui promossa con ricorso del 28 maggio 2012

contro

la decisione su opposizione del 9 maggio 2012 emanata da Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con sentenza 38.2012.35 del 30 agosto 2012 il TCA ha confermato la decisione su opposizione del 9 maggio 2012 con la quale la Sezione del lavoro ha ridotto da 16 a 10 giorni la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad RI 1 per avere interrotto un programma di occupazione (in seguito: POT).

Al riguardo il TCA si è così espresso:

" (…)

Nell’evenienza concreta emerge dagli atti nell'incarto che RI 1 nato nel 1983, impiegato di commercio, si è annunciato in disoccupazione dal 1°agosto 2011 (3° termine quadro per la riscossione: 18.8.2011 – 17.8.2013) (cfr. doc. 1).

In data 22 novembre 2011 l’URC di __________ ha ufficialmente assegnato all’assicurato un programma d’occupazione della durata di 4 mesi ( 24 novembre 2011 – 23 marzo 2012) presso __________ (cfr. doc.15/1).

Il provvedimento inerente al mercato del lavoro è stato interrotto il 6 dicembre 2011 con effetto immediato da __________ con la seguente motivazione:

" GRAVE VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE E DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI PARTECIPANTI DELL'UMA

Egregio signor RI 1,

in merito ai fatti odierni avvenuti presso gli uffici di __________ non riteniamo più opportuno il proseguo della misura. A nostro avviso, il comportamento osservato, in particolare le vie di fatto (violenza fisica), costituiscono motivi sufficientemente gravi da giustificare l'interruzione immediata del PML.

Le chiediamo di non più presentarsi presso i nostri uffici a partire dal 07.12.2011.

Comunichiamo che questa lettera viene inviata al suo consulente di riferimento, il quale è al corrente della situazione venutasi a creare."

(Doc. 15/2)

Rispondendo ad una richiesta d'informazione della Sezione del lavoro (cfr. doc. 12), i membri dello staff di __________ di __________ (__________, responsabile, __________ e __________, assistenti), il 5 gennaio 2012 hanno così descritto l'episodio:

" (…)

L'accaduto ha avuto origine dalla presa in prestito da parte del signor RI 1 (RI 1) di un giornale appartenente a __________ (__________) senza nessuna richiesta allo stesso.

Nel primo pomeriggio __________ fa presente questo a RI 1 e come risposta quest'ultimo getta il giornale a terra, in seguito __________ gli ha rivolto la frase "torna al tuo paese, __________ di m…".

A questo punto RI 1 repentinamente con fare minaccioso si avvicinava a __________, alla fine erano testa contro testa e a quel punto __________ gli ha sferrato un pugno sul viso.

È nata quindi la colluttazione e i due si sono trascinati a strattoni per le magliette per qualche metro, finendo contro la parete e la fotocopiatrice.


a questo punto è corso al primo telefono per chiamare il 117, ma vedendo la venuta in soccorso del collega __________ e di altri partecipanti, che avevano sentito e assistito al tafferuglio, non lo ha più fatto.

Una volta separati i due, RI 1 ha alzato le mani dicendo che ha fatto tutto __________ e a questo momento ha anche manifestato, di fronte a tutti, la volontà di denunciare la persona di __________ alla Polizia.

Nel tragitto per la sistemazione di __________ in una sala separata, RI 1 si è rivolto con ingiurie e minacce a __________ ("io ho fatto Kick boxing vieni giù che ti spacco la faccio figlio di p…").

RI 1 non ha voluto che lo si accompagnasse all'ospedale e quindi si è recato da solo.

A seguito dell'accaduto si è optato per una riunione di carattere straordinario di tutto lo staff (partecipanti e dipendenti dell'__________), e concludendo l'attività prima del previsto dato che tutti erano increduli e spaventati. (Doc. 11, pag. 1-2)

I responsabili di __________ hanno pure rilevato che l'assicurato non ha accettato la decisione dell'interruzione del provvedimento sottolineando di essere stato lui la persona aggredita, per cui riteneva di dover essere trattato diversamente rispetto all'altro partecipante (sul tema vedi pure: doc. 13/1).

I responsabili di __________ hanno poi precisato che:

" (…)

RI 1 si è ugualmente presentato senza preavviso negli uffici di __________ per altre 2 volte (il 07.12 ed il 12.12 u.s.), e con fare minaccioso ed arrogante si è rivolto al signor __________ e signor __________, oltre che ad una delle partecipanti che si trovava all'interno dell'ufficio.

In data 12 dicembre quando RI 1 si è di nuovo presentato, gli assistenti hanno convocato anche il signor __________ che gli ha ribadito l'intento dell'allontanamento ed il senso della lettera.

Dopo il colloquio con il signor __________, RI 1 ha scritto una lettera per descrivere l'accaduto e manifestare di nuovo il suo disaccordo con la decisione presa da __________.

La nostra lettera di risposta del 20 dicembre si trova in allegato.

Alle visite inaspettate di RI 1 i partecipanti rimanevano scossi e sconcertati.

Le persone coinvolte:

__________ Il signor __________ era già sotto osservazione per dei fatti di comportamento discostante e per diverbi avuto con altri partecipanti.

Preso a colloquio in diverse occasioni da assistenti e responsabile e avvisata la sua consulente URC, __________ aveva ricevuto una lettera di ammonimento (vedi allegato).

RI 1 Il signor RI 1 già al primo colloquio avuto con la responsabile, si era già fatto notare per un comportamento distaccato e "altezzoso” (sembrava assente e da qualche risposta data pareva che già sapesse tutto sulla misura).

RI 1 è stato ripreso verbalmente dagli assistenti per il suo comportamento e per l'inosservanza del regolamento di __________ (uso del centralino senza autorizzazione e linguaggio).

Da parte di alcuni partecipanti ci sono giunte lamentele riguardanti l'insolenza del signor RI 1 (ha avuto qualche diverbio).

RI 1 aveva già manifestato il suo disaccordo per la misura assegnatagli e lamentandosi diceva che ben presto sarebbe andato via. (Doc. 11, pag. 2-3)

In uno scritto indirizzato alla Sezione del lavoro l'assicurato ha così descritto le circostanze che hanno portato allo scioglimento del provvedimento inerente il mercato del lavoro:

" (…)

Il 06.12.2011 nel primo pomeriggio succede una grave violenza fisica nei miei confronti per futili motivi. Ero seduto al mio posto di lavoro e con me avevo un giornaletto (20 minuti) che avevo preso da un altro tavolo di fronte a quello del Sig. __________ (aggressore); ad un certo punto mentre stato brevemente sfogliando il giornale mi si avvicina il Sig. __________ osservando che il giornale era suo e basta e me lo strappa di mano e me lo butta addosso. Sorpreso da questa reazione e soprattutto convinto che stesse scherzando mi alzo dalla mia postazione e vado nell'altra stanza (contabilità) per dirgli che il giornale glielo avrei ridato volentieri e che non sapevo che era suo (visto che era buttato in mezzo ad altre scartoffie) e che non c'era alcun problema. A quel punto scoppia il caos ovvero il Sig. __________ si avvicina con toni minacciosi arrabbiandosi molto per via che avevo preso il giornale e testualmente in presenza di 4-5 persone (compreso il Sig. __________ uno dei resp. dell'ufficio) mi dice: "__________ di merda torna nel tuo paese bastardo" (essendo di origini __________). In quel momento mi avvicino a lui perché ero allibito da queste parole dicendogli di chiudere la bocca e di non permettersi di dire quelle parole e il giornale che tenevo in mano lo butto per terra. In quel momento eravamo vicino l'uno all'altro e in questo preciso momento senza che io abbia alzato una mano e soprattutto offeso dalle sue parole, il Sig. __________ mi si scatena contro tirandomi pugni in faccia tenendomi per la maglietta senza che io abbia alzato un solo dito nei suoi confronti, infatti in quel momento alzo le mani in alto e rivolgendomi agli altri dico "non sto reagendo guardate tutto quello che sta facendo" senza neanche difendermi prendo questi pugni e finisco in ospedale per le botte subite e per medicarmi. Voglio sottolineare che non sono una persona incivile e aggressiva soprattutto in ufficio dove non bisognerebbe mai arrivare a tali atti, avrei potuto difendermi ma ho preferito incassare sapendo molto bene che qualsiasi mia reazione mi avrebbe messo in una situazione di colpa. Quindi lucidamente ho agito in questo modo e questo lo possono provare le persone che erano lì in quel preciso istante.

Dopo l'alterco e la mia medicazione (di cui soffro ancora di mal di testa) al pronto soccorso sono tornato in ufficio e lì sono rimasto scioccato vedendomi recapitare una lettera di interruzione da questo provvedimento per vie di fatto e aggressione ovvero sono stato messo sullo stesso piano del Sig. __________ che si è dimostrato una persona aggressiva ed incivile. Io incredulo ho cercato di spiegare la mia posizione ma __________ voleva essere oggettiva e non dire chi aveva torto o ragione. Posso capire il loro atteggiamento anche se loro hanno espressamente detto che io non ho aggredito nessuno. (…)" (Doc. 11/1)

In una lettera inviata alla Direzione dell'__________ l'assicurato ha ancora rilevato:

" (…)

Sono molto scosso per quello che è accaduto infatti ho preso 4 pugni in faccia e sono finito in ospedale dove sono stato medicato. Al mio ritorno all'__________ i due responsabili mi hanno presentato una lettera nella quale c'era scritto che ero stato escluso da questa azienda di pratica perchè essendo stato violato il regolamento e come testualmente è stato scritto: "il comportamento osservato, in particolare le vie di fatto (violenza fisica) costituiscono sufficientemente gravi da giustificare l'interruzione immediata del PML".

Vorrei partire dal presupposto che sono assolutamente d'accordo che la vostra organizzazione doveva escludere tutte e due le persone e non prendere posizione riguarda ad una o l'altra persona per dare ragione o colpe. Ma in quanto sono stato direttamente coinvolto ed in presenza di testimoni e visto anche che il mio nome compare in questa lettera di esclusione voglio assolutamente difendere la mia persona e giustificare la situazione in maniera chiara e soprattutto lo ritengo un atto legittimo perché non voglio incorrere in sanzioni e procedimenti di cui non ho colpe. Voglio anche precisare che la persona che mi ha aggredito per futili motivi è stata prontamente denunciata e naturalmente attendo l'esito di tale procedimento confidando nella giustizia. Nel merito dell'aggressione in presenza come ho detto di 4-5 persone e di uno dei responsabili (Sig. __________) sono stato aggredito e malmenato senza neanche alzare un dito e cercare la rissa. Ovvero sono stato fermo e lucido cercando di evitare qualsiasi contatto con l'altra persona semplicemente perché non sono un incivile e non ho mai picchiato nessuno ovvero potevo legittimamente difendermi. (…)"

(doc. 11/3)

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene innanzitutto che l'istruttoria compiuta dall'amministrazione ha permesso di chiarire che, effettivamente, in data 6 dicembre 2011 l'assicurato è stato fisicamente aggredito da un altro partecipante al provvedimento relativo al mercato del lavoro, senza a sua volta sferragli "alcun pugno" (cfr. Doc. 4, dichiarazione del 4 aprile 2012 di __________ di __________).

D'altra parte però risulta dalle dichiarazioni dei responsabili della misura che l'assicurato ha preso il giornale 20 minuti appartenente all'altro partecipante, senza chiedergli nulla e che dopo le rimostranze di quest'ultimo ha gettato il giornale a terra, venendo successivamente insultato dall'altro partecipante.

In reazione a tale insulto, il ricorrente si è avvicinato con fare minaccioso all'altro partecipante ed è stato colpito da quest'ultimo sul viso. Ne sono risultate una visita al Pronto Soccorso con diagnosi di contusione alla mandibola a sinistra e contusione allo zigomo sinistro ed inabilità lavorativa di due giorni (cfr. doc. 13/5 e 13/6) ed una denuncia / querela penale (doc. 13/3 e 13/4).

Il TCA non ha motivi di dubitare della versione fornita dai responsabili del programma d’occupazione, secondo cui l’interruzione del POT è da ascrivere al comportamento dell’assicurato, tanto più che due di essi (__________e __________) erano presenti sul posto al momento dei fatti (cfr. doc. 11).

In particolare, come ricordato dall’Alta Corte nella sentenza C 307/02 del 27 gennaio 2004 consid. 2.3.1 riprodotta al consid. 2.3, occorre considerare che un organizzatore abituale di programmi d’occupazione è in condizione di giudicare con cognizione di causa quanto ci si può ragionevolmente attendere da un partecipante al provvedimento inerente al mercato del lavoro.

Ora, il ricorrente prendendo il giornale 20 minuti senza chiedere nulla alla persona che l'aveva portato sul posto di lavoro e soprattutto reagendo in un modo non appropriato quando quest'ultimo ha chiesto spiegazioni al riguardo ha contribuito a creare le condizioni per la disputa poi degenerata a seguito dell'atteggiamento violento assunto dall'altro partecipante.

RI 1 è dunque responsabile per la prematura interruzione del provvedimento inerente al mercato del lavoro.

In simili condizioni, secondo il TCA, a ragione l’amministrazione ha sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. Anche l’entità della sanzione (10 giorni di sospensione per colpa lieve) è conforme ai criteri fissati dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4).

Di conseguenza la decisione su opposizione del 9 maggio 2012 deve essere confermata."

1.2. Il 12 maggio 2014 RI 1 ha chiesto la revisione della sentenza citata, rilevando:

" (…)

Con la presente voglio, onorevoli giudici, presentare questa piccola istanza prodotta da me medesimo (e mi scuso se nel linguaggio e nella forma non rispetti le procedure) ma dato che non ho avuto tempo di interpellare un avvocato, essendo in uno stato di diritto voglio comunque produrre le mie ragioni giustificate da documenti.

In data 17 febbraio 2014 è finalmente arrivata la condanna (allegata) del Signor __________ per lesioni semplici, discriminazione razziale e ingiuria (ripetuta) nei miei confronti.

Questa condanna è direttamente legata all'incarto sopraccitato perché, in data 6 dicembre 2011 sono stato assalito da questa persona, e successivamente espulso dal corso di disoccupazione (__________) con relativa sanzione da parte della sezione del lavoro. A suo tempo ho fatto denuncia è finalmente è arrivata la sentenza che è direttamente legata al ricorso respinto.

Mi appello e voglio fare istanza alla sentenza del 30 agosto 2012 del TCA, tale decisione è cresciuta in giudicato ma ai sensi degli articoli (art. 6 cpv. 1 lett. i LPGSA e seg. Lptca) mi oppongo perchè:

  • sono stati scoperti nuovi atti o nuovi mezzi di prova (sentenza)

  • un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

Infatti Onorevoli Giudici, come potete leggere dalla sentenza, sono stato scagionato da ogni possibile colpa, è nella spiegazione del PP __________, non esiste paragrafo o frase in cui io, venga ritenuto colpevole oppure di aver provocato tale reazione da parte del __________.

Non viene menzionato niente di niente nei miei confronti, cito testualmente "colpendolo ripetutamente con pugni al viso, provando a quest'ultimo le lesioni menzionate".

Ora, dato che nella vostra decisione cito testualmente "il TCA non ha motivi di dubitare della versione fornita dai responsabili del programma d'occupazione, secondo cui l'interruzione del POT è da ascrivere al comportamento dell'assicurato" "In particolare …, occorre considerare che un organizzatore abituale di programmi è in condizione di giudicare con cognizione di causa quanto ci si può ragionevolmente attendere da un partecipante al provvedimento inerente al mercato del lavoro" "RI 1 è dunque responsabile della prematura interruzione del provvedimento inerente al mercato del lavoro".

Infatti il mio ricorso viene respinto, ora come potete leggere dalla condanna, ripeto che in nessun punto vengo citato come responsabile della prematura fine del corso, o meglio che con il mio comportamento ho contribuito alla rissa e al pestaggio che ho subito, quindi sono stato scagionato completamente e non ho nessuna responsabilità nel fatto che è accaduto quel giorno, aggiungo anche che nella condanna non viene citato da nessuna parte che ho preso il giornaletto senza chiedergli nulla e che ho provocato la reazione del __________, vi chiedo quindi di prendere in considerazione il mio ricorso è di rivedere la sentenza restituendomi tutte le indennità che ancora mi mancano è di essere risarcito da parte della sezione del lavoro per i danni subiti (infatti nel 2012 sono dovuto andare dal medico più volte per curarmi, per produrre certificati medici che aveva bisogno l'URC per giustificare la mia contrarietà a frequentare ulteriori programmi occupazionali). Questa domanda è già stata spedita a suo tempo all'URC è che è stata trasferita all'Ufficio Giuridico (art. 85b LADI).

In breve giusto per ricapitolare, nella sentenza, sono totalmente scagionato da qualsiasi comportamento che abbia provocato la reazione del __________, quindi mi ritengo, una vittima di questo fatto e non posso accettare di essere stato sanzionato da parte dell'URC.

Inoltre voglio che mi vengano riconosciute tutte le spese per la produzione di lettere, spedizioni e tempo di lavoro calcolate in 500 CHF, perchè tutto questo tempo ho dovuto scrivere e utilizzare il mio tempo per rispondere a tutte le questioni della sezione del lavoro dell'URC." (doc. I)

1.3. Il 2 giugno 2014 la Sezione del lavoro ha chiesto di respingere, per quanto ricevibile, l'istanza di revisione e si è così espressa:

" (…)

  1. Già in occasione della decisione su opposizione 9 maggio 2012 e della sentenza di cui è chiesta la revisione è stato considerato che il signor RI 1 non aveva colpito il signor __________.

La sospensione dell'interessato è dunque avvenuta a prescindere alla rilevanza penale del suo comportamento. La rilevanza penale del comportamento tenuto dal signor __________ o del signor RI 1 non era e non è di per sé stata determinante a fini della valutazione dell'ipotesi di una sospensione dal diritto alle indennità.

  1. Indipendentemente dalla qualificazione penale dei fatti avvenuti nel 2012, il comportamento tenuto dall'interessato ha contribuito a determinare la scelta dell'organizzatore di porre fine anticipatamente alla partecipazione alla misura a suo tempo assegnata (Azienda di pratica commerciale). I fatti essenziali alla base della decisione di sospensione erano noti e non sono rimessi in causa dalla condanna del signor __________. Pertanto, a nostro avviso, non sono ravvisabili gli estremi per una revisione della decisione contestata (art. 24 Lptca).

  2. L'interesse a preservare l'ordine e garantire uno svolgimento normale della misura del mercato del lavoro giustificava l'allontanamento del signor RI 1 e una sua sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (doc. 4 e 11)." (Doc. III)

in diritto

2.1. Secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

L'art. 24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:

a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

Secondo l'art. 25 cpv. 1 Lptca la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.

L'art. 25 cpv. 2 Lptca stabilisce che la forma è quella stabilita dall'art. 3; si applica la procedura prescritta dalla presente legge.

2.2. In una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:

" 3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."

In un'altra sentenza U 247/06 del 30 ottobre 2007, a proposito di un'istanza di revisione fondata sulle risultanze di una perizia medica allestita dopo la prima sentenza, l'Alta Corte si è così espressa:

" È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che le basi della pronunzia impugnata comportavano difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito deduca, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del Tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il Tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

4.1 Nel caso di specie si tratta in particolare di esaminare se la perizia della Federazione dei medici svizzeri, redatta il 13 febbraio 2006, è atta a dimostrare fatti nuovi rilevanti, in particolare un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'intervento chirurgico del 18 aprile 1995 (soprattutto l'anestesia), e meglio fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, che non erano conosciuti al momento dell'emanazione del precedente giudizio, rispettivamente, che non avevano potuto essere dimostrati.

4.2 Nel corso della precedente procedura l'interessata ha ripetutamente affermato che i due interventi chirurgici eseguiti dopo l'infortunio avevano contribuito a peggiorare il suo stato di salute anziché a migliorarlo. Le Corti giudicanti hanno tuttavia ritenuto non dimostrato tale fatto, fondandosi su un rapporto del dott. B., secondo cui la causa dei disturbi lamentati non era oggettivabile (sentenza U 429/00 del 13 marzo 2001). Dal canto suo il perito giudiziario, PD dott. S., aveva sostenuto che vi era un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'infortunio, rispettivamente tra questi dolori e i successivi interventi.

Nell'istanza di revisione l'assicurata ha in particolare addotto che la nuova perizia, allestita per accertare eventuali responsabilità dell'Ospedale F._________ in relazione all'intervento eseguito il 18 aprile 1995, permette di chiarire aspetti sanitari che le conoscenze mediche del 2000 non avevano permesso di acclarare. In effetti i periti hanno affermato che l'anestesia al plesso brachiale avrebbe provocato la lesione periferica di un nervo ulnare ascellare destro e quindi sarebbe all'origine della complessa sindrome dolorosa regionale tipo II (CRPS II), diagnosi che non era stata posta nel 2000, presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta.

4.3 Dal canto suo l'INSAI, alla luce di quanto esposto dal dott. B._________, sostiene che non vi sarebbero fatti nuovi rilevanti, ma che si tratterebbe di un diverso apprezzamento delle medesime circostanze, in quanto la lesione del nervo tramite anestesia, fatta valere per la prima volta ben nove anni dopo, non sarebbe provata, mentre la diagnosi posta (CRPS II) esisterebbe da ben oltre dieci anni.

5.1 La giurisprudenza sulla revisione citata al considerando 3 ha segnatamente precisato che il nuovo mezzo di prova deve dimostrare in modo chiaro ("eindeutig") che lo stato di fatto esaminato nella precedente procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del 28 maggio 2007, consid. 6.2).

Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni si era, all'epoca, scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del PD dott. S._________ concludendo, con il dott. B._________, per l'assenza di postumi infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e medicalmente spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri fornisce ora una spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero riconducibili alla lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia. La stessa si basa tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su dichiarazioni dell'assicurata fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura, le sue conclusioni nient'altro configurano che un nuovo apprezzamento di uno stato di fatto invariato nel suo insieme. La citata perizia non dimostra pertanto in modo evidente ("eindeutig") che lo stato di fatto ritenuto all'epoca fosse erroneo.

5.2 Ne consegue che l'istanza di revisione, infondata, deve essere respinta."

Infine, in una sentenza 8F_16/2007 del 17 marzo 2008 il Tribunale federale ha ricordato che:

" Entscheidend ist ein Beweismittel, wenn angenommen werden muss, es hätte zu einem andern Urteil geführt, falls das Gericht im Hauptverfahren hievon Kenntnis gehabt hätte. Ausschlaggebend ist, dass das Beweismittel nicht bloss der Sachverhaltswürdigung, sondern der Sachverhaltsermittlung dient. Es genügt daher beispielsweise nicht, dass ein neues Gutachten den Sachverhalt anders bewertet; vielmehr bedarf es neuer Elemente tatsächlicher Natur, welche die Entscheidungsgrundlagen als objektiv mangelhaft erscheinen lassen. Für die Revision eines Entscheides genügt es nicht, dass der Gutachter aus den im Zeitpunkt des Haupturteils bekannten Tatsachen nachträglich andere Schlussfolgerungen zieht als das Gericht. Auch ist ein Revisionsgrund nicht schon gegeben, wenn das Gericht bereits im Hauptverfahren bekannte Tatsachen möglicherweise unrichtig gewürdigt hat. Notwendig ist vielmehr, dass die unrichtige Würdigung erfolgte, weil für den Entscheid wesentliche Tatsachen nicht bekannt waren oder unbewiesen blieben (BGE 110 V 141 Erw. 2, 293 Erw. 2a, 108 V 171 Erw. 1; vgl. auch BGE 118 II 205)."

2.3. Nell'evenienza concreta, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di revisione del 12 maggio 2014, il TCA constata che l’assicurato ha allegato un Decreto di accusa del 17 febbraio 2014 con il quale il Ministero pubblico ha posto __________ in stato di accusa dinanzi alle Assise correzionali di __________ in quanto ritenuto colpevole di diversi reati. Fra le infrazioni figura quella di lesioni semplici:

" (…)

  1. lesioni semplici

per avere, il 6 dicembre 2011 a __________, durante un programma occupazionale, intenzionalmente cagionato un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona,

e meglio per avere

spintonato RI 1, colpendolo ripetutamente con pugni al viso, provocando a quest’ultimo le lesioni menzionate nel certificato medico del 6 dicembre 2011 del dr. __________, già agli atti; (…)” (doc. A)

Questo nuovo mezzo di prova non è atto a giustificare la revisione della sentenza 38.2012.35 del 30 agosto 2012.

Come visto (cfr. consid. 1.1.) in quell’occasione il TCA aveva già riconosciuto che l’assicurato era stato aggredito da un altro partecipante al provvedimento relativo al mercato del lavoro senza a sua volta colpirlo. D’altra parte questa Corte aveva anche stabilito che “il ricorrente prendendo il giornale 20 minuti senza chiedere nulla alla persona che l'aveva portato sul posto di lavoro e soprattutto reagendo in un modo non appropriato quando quest'ultimo ha chiesto spiegazioni al riguardo ha contribuito a creare le condizioni per la disputa poi degenerata a seguito dell'atteggiamento violento assunto dall'altro partecipante”.

Per questo motivo RI 1 è stato considerato responsabile per la prematura interruzione del provvedimento inerente al mercato del lavoro e sanzionato , sulla base dell’art. 30 cpv.1 lett. d LADI, mediante una sospensione per colpa lieve (cfr. consid. 1.1.).

In simili condizioni l’istanza di revisione e quella di indennizzo di fr. 500.- per le spese deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. L’istanza di revisione è respinta.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2014.36
Entscheidungsdatum
18.08.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026