Raccomandata

Incarto n. 38.2014.2

DC/sc

Lugano 22 maggio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso dell'8 gennaio 2014 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 9 dicembre 2013 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, _________________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 9 dicembre 2013, l'URC di, confermando la decisione 1° ottobre 2013 (cfr. doc. A3), ha respinto la richiesta del 9 settembre 2013 di RI 1 di frequentare a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione un corso di perfezionamento nella lingua tedesca, in Germania presso il __________ di __________ (cfr. doc. A5) rilevando:

" (…)

Nel merito dei punti sollevati nell'atto di opposizione notiamo quanto segue:

· Lei afferma che la conoscenza della lingua tedesca è una prerogativa per ricoprire una posizione analoga in Svizzera, tuttavia notiamo che dopo il termine del suo iter formativo (1998-2013), ha dimostrato di aver ricoperto degli impieghi di rilievo anche senza questa specifica conoscenza;

· è fuori dubbio che avere anche la padronanza della lingua tedesca potrebbe costituire un vantaggio, ma riteniamo che alla luce di quanto sopra esposto, le sue buone conoscenze della lingua inglese costituiscono una valida alternativa;

· in relazione alla sua recente assunzione, notiamo che questo accordo è stato susseguente l'atto di nomina e non è stato ascritto in quest'ultimo.

Nella presente vengono integralmente confermate le motivazioni che hanno determinato la nostra precedente decisione, in particolare riguardo al fatto che il suo collocamento non è intralciato per motivi inerenti il mercato del lavoro. Lei dispone delle competenze tecniche e dirigenziali adeguate alle esigenze del mercato del lavoro. Inoltre il corso si è tenuto all’estero, e secondo costante giurisprudenza in materia, un corso all'estero può essere finanziato soltanto se gli stessi risultati non possono essere raggiunti tramite la frequenza di un corso in Svizzera. Confermiamo che questa circostanza non sia adempiuta. Notiamo inoltre che alla sua cassa disoccupazione nella stesura dell'IPA relativo al mese di ottobre 2013, non ha segnalato l'assenza all'estero per la frequenza del corso in oggetto." (Doc. A1)

1.2. Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha sottolineato che il corso di tedesco era una condizione indispensabile per ottenere il posto di lavoro presso le Aziende Municipalizzate di __________ (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 28 gennaio 2014 l'URC di __________ sostiene che la richiesta deve essere respinta in quanto il collocamento dell'assicurato non è ostacolato per motivi inerenti al mercato del lavoro ed inoltre non sono date le restrittive condizioni per finanziare un corso fuori da confini nazionali (cfr. doc. III).

1.4. Il 16 aprile 2014 il Presidente del TCA ha così interpellato il Direttore delle Aziende Municipalizzate di __________:

" fra gli atti dell’incarto citato figura un suo scritto del 27 agosto 2013 inviato all’URC di __________, del seguente tenore:

“ Con la presente le comunichiamo che l’assunzione del sig. RI 1 è stata subordinata al vincolo che lo stesso, colmi prima dell’entrata in carica, la sua lacuna nella lingua tedesca (requisiti minimi menzionati nel bado di assunzione, vedi allegato).

A questo proposito ci siamo accordati con il nuovo assunto per un corso intensivo della durata di 8 settimane da effettuarsi in Germania, tutte le spese a suo carico.

Tale corso è per noi indispensabile affinché il nuovo collaboratore possa rinfrescare e migliorare il suo tedesco di base così da poter svolgere con successo le mansioni a lui affidate.”

Al fine di evadere il ricorso citato, mi occorre sapere quanto segue:

  1. L’assicurato lavora ancora alle vostre dipendenze?

  2. La frequentazione di un corso intensivo di tedesco era una condizione indispensabile per l’assunzione?

  3. Perché tale condizione non figura sulla lettera di nomina del Municipio della Città di __________ del 26 luglio 2013?

  4. È stato il datore di lavoro ad imporre all’assicurato di frequentare un corso intensivo di tedesco in Germania? Per quali motivi? Il signor RI 1 avrebbe potuto frequentarne uno analogo in Svizzera?" (Doc. V)

Il 18 aprile 2014 l'ing. ____________________ ha così risposto:

" (…)

  1. l'ing. RI 1i lavora ancora con nostra piena soddisfazione in qualità di Caposervizio Produzione presso le __________;

  2. confermo che la frequentazione di un corso di tedesco intensivo era una condizione per la sua assunzione nella funzione richiesta;

  3. nell'atto di nomina del Municipio non figurano mai tali condizioni, anche perché espressamente richieste nei requisiti del bando di concorso;

  4. essendo richiesta per tale funzione dirigenziale una fluidità nella lingua tedesca abbiamo espressamente richiesto che il corso intensivo dovesse essere svolto in un luogo in cui la lingua ufficiale è il tedesco. Un corso __________ risultava a noi ideale a tale scopo. In teoria anche Svizzera tedesca e/__________ sarebbero risultati idonei. Un corso di tedesco ad esempio in Ticino non sarebbe invece rientrato in linea di conto. In generale le dico francamente che, essendo le spese a suo carico, non ci siamo preoccupati di interferire sul luogo esatto dove egli avrebbe svolto il suo corso intensivo di tedesco, né tantomeno sui costi da lui sopportati." (Doc. VI)

1.5. Il 28 aprile 2014 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte (cfr. doc. VII).

Mentre l'assicurato è rimasto silente, l'URC di __________ il 5 maggio 2014 ha rilevato:

" (…)

In primo luogo constatiamo che il rapporto di lavoro continui a piena soddisfazione delle parti.

L’azienda Municipalizzata dichiara che nell'atto di nomina non è stato specificato che l'assunzione era subordinata alla frequentazione di un corso in quanto il requisito era citato nel bando di concorso. Ora I'autorità di nomina ha ampio potere di apprezzamento nell'esame delle candidature, e secondo la nostra valutazione il candidato in causa disponeva di ottime credenziali tecniche e manageriali che hanno, dal nostro punto di vista, fatto la differenza. Nel bando del concorso in oggetto abbiamo rilevato che il candidato deve possedere delle conoscenze del sistema SCADA che dalla lettura degli documenti di candidatura del signor RI 1, non siamo in grado di verificare se questa specifica conoscenza sia ottemperata dallo stesso.

Per quanto riguarda il fatto che nell'ambito della trattativa si fosse concordato il miglioramento delle competenze della lingua tedesca, il datore in causa non si è interessato delle modalità e non ha imposto la frequenza di un corso all'estero, lo stesso obiettivo poteva essere raggiunto tramite la frequenza di un corso intensivo nel territorio nazionale.

Fatte queste debite precisazioni, ci rimettiamo al giudizio del Lodevole Tribunale." (Doc. VIII)

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Dagli atti dell'incarto emerge che l'assicurato ha frequentato il corso di tedesco.

Questo Tribunale entra pertanto nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha invece dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del 2 aprile 2004).

2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se il corso di tedesco frequentato dal ricorrente debba o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione.

In tale contesto va preliminarmente ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa revisione della LADI (al riguardo cfr. DTF 131 V 288) non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

Tali provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e dunque sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972:

" (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"

Pertanto, la giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.

In questo senso si è pronunciata anche l'Alta Corte, nella sentenza C 209/04 del 10 dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI.

Al riguardo cfr. anche SVR 2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V 286.

2.4. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:

" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."

All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

Il nuovo art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e stabilisce che:

" 1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.

2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

a. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;

b. le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.

3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.

4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.

5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente."

2.5. In conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.

Innanzitutto deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

Non deve neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57).

Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

L'assicurato deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

Ma, soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e 179).

Le spese derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).

Infine le spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

L'accertamento dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

2.6. In una sentenza C 124/01 del 18 marzo 2002 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha respinto la richiesta di un assicurato di frequentare un corso intensivo di tedesco in Germania, rilevando:

" b) L'art. 60 LACI règle le droit aux prestations du travailleur qui participe à un cours en vue d'une reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnelle.

S'agissant du genre et de l'étendue des prestations, l'art. 61 al. 3 LACI dispose que la caisse rembourse aux participants qui en apportent la preuve les frais indispensables occasionnés par l'écolage et le matériel de cours ainsi que par les voyages entre le domicile et le lieu du cours. Elle leur verse, en outre, une subvention convenable pour les frais d'entretien et de logement à l'endroit où se déroule le cours. Le Conseil fédéral règle les détails.

En ce qui concerne l'octroi des prestations prévues par l'art. 61 LACI, une pratique restrictive se justifie lorsqu'il s'agit de cours suivis à l'étranger, étant donné les difficultés que présentent dans ce cas l'examen de la qualité et du caractère approprié à son but du cours envisagé, ainsi que le contrôle de la fréquentation effective du cours par l'assuré. En outre, le séjour de celui-ci à l'étranger entrave dans une certaine mesure la recherche d'un emploi, puisqu'il entraîne l'éloignement de l'intéressé du marché suisse du travail. A cela s'ajoute le fait que l'assuré n'a droit - comme dans le cas des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité - qu'aux mesures nécessaires, aptes à atteindre le but de la reconversion, du perfectionnement ou de l'intégration professionnels, mais non pas à celles qui paraissent les meilleures selon les circonstances du cas

concret. En conséquence, des cours de langue à l'étranger ne peuvent être mis à la charge de l'assurance-chômage que s'il n'existe pas en Suisse de moyens utiles et adéquats d'atteindre le but visé par un tel cours, éventualité qui ne sera réalisée qu'exceptionnellement étant donné les nouvelles méthodes didactiques et techniques utilisées de nos jours dans ce domaine. Le cas échéant, il resterait de surcroît à vérifier si, selon toute probabilité, l'aptitude au placement est effectivement améliorée de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (ATF 112 V 399 ss consid. 1b et les références; Thomas Nussbaumer, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 214, ch. m. 571 et la note n° 1140).

2.- Tenant compte des bonnes connaissances de l'allemand déjà acquises par l'assuré, ainsi que des moyens actuels dans l'apprentissage d'une langue (cours intensifs, leçons particulières dispensés par des professeurs de langue allemande), les premiers juges ont considéré que le recourant aurait facilement pu améliorer son expression orale avec le même succès et à moindre frais en demeurant en Suisse. En outre, il n'est pas démontré que, sans le cours litigieux, le placement de l'intéressé serait impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Enfin, rien ne prouve que la fréquentation du cours était appropriée, nécessaire et spécialement destinée à promouvoir l'aptitude au placement du recourant.

Cela est contesté par le recourant, qui reproche aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte des délais auxquels il devait faire face dans le cadre de sa candidature auprès de X.________. Or, vu son statut de chômeur, sa disponibilité devait être immédiate, au plus tôt dès son retour d'Allemagne et au plus tard pour le début de l'automne.

Il ne pouvait ainsi pas attendre l'automne pour effectuer un stage de langue et l'éventualité qu'un cours de langue à l'étranger fût mis à la charge de l'assurance-chômage à titre exceptionnel était réalisée.

Il existe en Suisse diverses possibilités d'apprendre l'allemand, qui est enseigné dans de nombreuses écoles de langues. Il est possible d'y suivre des cours intensifs.

Quelles qu'aient été les connaissances de base du recourant dans la langue allemande, et quel que soit le niveau de connaissances de cette langue qu'exigeait l'emploi de responsable du Secrétariat romand de X.________ pour lequel il était candidat, la nécessité de suivre un cours en Allemagne n'est, en l'espèce, nullement établie.

L'enseignement dont le recourant avait besoin aurait pu lui être dispensé également en Suisse, sans compromettre pour autant le résultat que l'intéressé en attendait au regard de ses chances d'obtenir l'emploi qu'il avait postulé.

Certes, l'apprentissage de l'allemand en Allemagne présente des avantages; cependant, ainsi qu'on l'a vu, l'assurance sociale ne saurait accorder les mesures les meilleures dans chaque cas, mais seulement celles qui sont nécessaires et suffisantes pour atteindre le but recherché.

C'est donc à bon droit que la demande du recourant a été rejetée, le point de savoir si les conditions du droit aux prestations (art. 59 et 60 LACI) sont remplies dans le cas particulier pouvant demeurer indécis."

In un'altra sentenza 8C_600/2008 del 6 febbraio 2009 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto delle prestazioni per un corso nel settore del marketing in Francia, rilevando:

" 5.

5.1 Les allégations du recourant ne permettent pas de s'écarter du point de vue des premiers juges selon lequel l'assuré dispose d'une expérience en matière de vente, de gestion, de management dans les secteurs médical et pharmaceutique, suffisante pour retrouver un emploi indépendamment de la formation dont il a demandé la prise en charge. Ainsi, l'assuré a travaillé du 15 novembre 2000 au 31 décembre 2001 en qualité de « Key Account Manager » et du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 en qualité de responsable régional pour la Suisse romande au service de l'entreprise actuellement dénommée W.________ AG. Compte tenu du parcours professionnel de l'assuré, le cours « CESA Marketing » paraît certes un complément utile, de nature à améliorer son aptitude au placement. Il ne constitue toutefois pas une mesure nécessaire à la réinsertion de l'assuré sur le marché du travail.

Quoi qu'il en soit, une pratique restrictive se justifie lorsqu'il s'agit de cours suivis à l'étranger, étant donné les difficultés que présentent dans ce cas l'examen de la qualité et du caractère approprié à son but du cours envisagé, ainsi que le contrôle de la fréquentation effective du cours par l'assuré (BORIS RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, no 7.2.3.5, p. 606). En outre, le séjour de celui-ci à l'étranger entrave dans une certaine mesure la recherche d'un emploi, puisqu'il entraîne l'éloignement de l'intéressé du marché suisse du travail. A cela s'ajoute le fait que l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, aptes à atteindre le but de la reconversion, du perfectionnement ou de l'intégration professionnels, mais non pas à celles qui paraissent les meilleures selon les circonstances du cas concret (THOMAS NUSSBAUMER, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd., no 667; RUBIN, op. cit., no 7.2.3.4, p. 605). En conséquence, des cours de formation à l'étranger ne peuvent être mis à la charge de l'assurance-chômage que s'il n'existe pas en Suisse de moyens utiles et adéquats d'atteindre le but visé par un tel cours (cf. arrêts [du Tribunal fédéral] C 172/06 du 12 juillet 2007; arrêts du [Tribunal fédéral des assurances] C 44/04 du 8 juin 2004 et C 124/01 du 18 mars 2002; NUSSBAUMER, op. cit., no 693). Rien de tel n'est établi en l'espèce."

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Prassi LADI concernente i Provvedimenti relativi al mercato del lavoro, a proposito dei corsi individuali all'estero, ha rilevato:

" C15a La ricerca di un corso deve avvenire principalmente a livello

svizzero, ragion per cui i corsi all'estero, di norma, non sono ammessi;

se in Svizzera non fosse possibile trovare un corso che risponda alle esigenze può essere accolta, a titolo eccezionale, la frequenza di un corso all'estero. Il corso deve contribuire a migliorare in maniera tangibile e concreta la situazione dell'assicurato. A titolo di esempio citiamo il caso in cui il corso costituisce una condizione per l'ottenimento di un contratto di lavoro;

per le transazioni finanziarie è indispensabile che l'organizzatore del corso all'estero sia titolare di un conto bancario o postale in Svizzera o sia disposto ad aprirne uno.

Se le circostanze lo richiedono, contattare il settore TCAM."

2.7. Nella presente fattispecie il TCA può esimersi dall'esaminare la questione di sapere se la frequentazione del corso di tedesco era imposta oppure no da motivi inerenti la situazione del mercato del lavoro (sul tema vede pure la STF 8C_478/2013 dell'11 aprile 2014).

Infatti, come visto (cfr. consid. 2.6), la giurisprudenza federale permette il finanziamento da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione di un corso all'estero, soltanto eccezionalmente, qualora non sia possibile trovarne uno in Svizzera.

Ora, nella presente fattispecie, era senz'altro possibile per l'assicurato cercare e frequentare un corso intensivo di tedesco nella Svizzera interna. Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, dall'accertamento compiuto dal TCA, è emerso che il datore di lavoro non aveva imposto all'assicurato di frequentare un corso intensivo in Germania (cfr. consid. 1.4).

La decisione su opposizione del 9 dicembre 2013 deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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22.05.2014
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25.03.2026