38.2013.9

Raccomandata

Incarto n. 38.2013.9

DC/sc

Lugano 2 settembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2013 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 11 gennaio 2013 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1 si è annunciata in disoccupazione il 3 gennaio 2011 dopo avere lavorato come impiegata responsabile ufficio presso la "__________" di __________ dal 24 aprile 1982 al 31 dicembre 2010 (cfr. Doc. 3).

In data 6 febbraio 2012 la Cassa disoccupazione CO 1 ha fissato il guadagno assicurato in fr. 8'068.-- con la seguente motivazione:

" (…)

Dalla documentazione in nostro possesso si rileva che l'assicurata, prima dell'annuncio in disoccupazione, ha esercitato un'attività lucrativa presso __________ di __________ con un salario mensile di fr. 7'447.00 più indennità tredicesima.

Alla fine del rapporto di lavoro l'assicurata ha ricevuto un bonus di fr. 67'023.00; da informazioni in nostro possesso risulta che tale bonus è stato versato a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, come una sorta di indennità di uscita, e non è da mettere in relazione al buon andamento dell'esercizio dell'anno 2010.

Pertanto, in base alle direttive dell'assicurazione contro la disoccupazione, questo importo non può essere preso in considerazione per il calcolo del guadagno assicurato." (Doc. A7)

La Cassa di disoccupazione ha confermato il guadagno assicurato nella decisione su opposizione dell'11 gennaio 2013 nella quale ha rilevato:

" (…)

Su richiesta della Cassa, la Fiduciaria __________, in data 16 maggio 2012, comunicava che purtroppo il direttore __________ è mancato di recente e quindi potevano rispondere sulla base delle informazioni che hanno potuto raccogliere. Precisano che, come indicato sulla lettera di licenziamento, l'azienda ha effettuato il pagamento di un bonus condizionato alla disponibilità della dipendente di collaborare attivamente ad un trasferimento efficiente dell'attività in __________.

Per ossequiare il diritto di essere udito, lo scritto veniva sottoposto all'assicurata che, con lettera del 26 maggio 2012 precisava che il bonus di fine anno 2010 le era stato riconosciuto come conferma di un efficiente lavoro svolto per il trasferimento dell'attività in __________.

(…)

Dopo aver verificato con attenzione i vari documenti prodotti dall'assicurata e dopo aver nuovamente sentito la Fiduciaria __________, nella loro qualità di liquidatori della __________, non si può che confermare l'operato della Sezione in quanto appare chiaro che questo bonus è stato versato a seguito di un efficiente trasferimento dell'attività in __________ e non in seguito al buon andamento dell'esercizio 2010 che tra l'altro, visto la chiusura della succursale, non è sicuramente andato in maniera positiva. Inoltre, come emerge chiaramente dalla disdetta, qualora l'assicurata avesse interrotto il suo impiego durante il preavviso, alfine di reperire una nuova occupazione, il pagamento del bonus non si sarebbe effettuato proprio per chiarire che non aveva nulla a che fare con l'andamento economico dell'esercizio 2010. (…)" (Doc. A1)

1.2. Contro la decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiedo che il bonus di fr. 67'025.-- per l'anno 2010 da lei ricevuto venga integrato per fissare il guadagno assicurato.

Dopo avere ricordato che nella documentazione in suo possesso tale cifra è stata sempre discussa, concordata confermata e definita come bonus e non come "indennità d'uscita" al termine del rapporto di lavoro, la ricorrente ha rilevato:

" (…)

  1. Premetto che gli scritti e le conversazioni tra la Cassa di Disoccupazione, il Direttore della __________. __________ e la __________ sono sempre stati molto contradditori, con diverse inesattezze, con continui cambiamenti di versioni (anche da chi aveva compiti rappresentativi e non esecutivi nell'ambito dell'ufficio) che non possono assolutamente giustificare la decisione di "comodo" della Cassa di Disoccupazione di non riconoscermi il bonus aziendale.

  2. La Cassa di Disoccupazione e più precisamente il Signor __________ "dimentica" di puntualizzare che l'ultimo scritto del Direttore __________ a me inviato in data 29 settembre 2011 dove venivano elencati tutti i bonus aziendali degli ultimi 6 anni di lavoro (ricevuti nel 2005, 2006, 2007, 2008,

  3. dimostrava chiaramente che anche quello dell'anno 2010 era stato considerato a tutti gli effetti bonus aziendale.

Quindi a sproposito il Signor __________ cita una sentenza del 26 giugno 2006 del Tribunale Federale perché lui ritiene che la mia nel 2010 è stata l'unica gratifica perché si è verificata una circostanza particolare (chiusura dell'ufficio).

  1. Nell'azienda dove lavoravo si era gratificati con un bonus di fine anno anche per aver portato a termine progetti più o meno importanti che non necessariamente avevano una durata di 12 mesi e indipendentemente dal buon andamento dell'azienda!

Il bonus del 2010 è stato finanziariamente più consistente rispetto agli altri bonus perchè mi sono trovata in qualità di responsabile dell'ufficio a gestire oltre all'enorme mole di lavoro per la migrazione dei dati (avevamo in gestione circa 4000 persone) anche a gestire e motivare persone che si sarebbero trovate dopo 4 mesi senza un lavoro.

  1. L'8 marzo 2012 ho inviato copia della lettera summenzionata (29 settembre 2011) alla Cassa di Disoccupazione la quale trovandosi chiaramente spiazzata ha provveduto in data 16 aprile 2012 ad inviare una lettera al Direttore __________ richiedendogli testualmente se cortesemente poteva confermare quali delle due versioni da lui fornite fosse quella corretta.

Purtroppo il Direttore __________ è venuto a mancare e quindi non ha potuto dire o scrivere quali delle sue due versioni fosse quella corretta." (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 4 marzo 2013 la Cassa propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. III).

1.4. Il 14 marzo 2013 l'assicurata ha inviato un tempestivo scritto al TCA, accompagnato da ulteriore documentazione (cfr. Doc. V, B1-B4), al quale la Cassa ha risposto il 27 marzo 2013 (cfr. Doc. VII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno stabilito in fr. 8068.-- il guadagno assicurato della ricorrente.

Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Se il salario varia in seguito all’orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all’orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).

In una sentenza C 139/05 del 26 giugno 2006, pubblicata in DLA 2006 n. 27 pag. 305-307 l'Alta Corte ha stabilito che una gratifica straordinaria convenuta nel contratto di lavoro, versata in circostanze molto particolari che si sono verificate una sola volta in occasione della cessazione dell’attività della società, non rientra nella definizione del salario normalmente riscosso ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 LADI. Tale gratifica non può pertanto essere inclusa nel calcolo del guadagno assicurato.

Al riguardo l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 En l'espèce, on peut douter que le «bonus de présence» perçu par L.________ ait le caractère d'une gratification comme l'ont considéré les premiers juges. Par gratification, il faut en effet entendre, selon l'art. 322d CO, une rétribution spéciale accordée en sus du salaire par l'employeur à certaines occasions telles Noël ou la fin de l'exercice annuel. Or, dans le cas présent et aux dires même de l'assuré, la fixation contractuelle du bonus était destinée à garantir à l'employeur l'engagement et la motivation de ses employés pour les trois mois d'activité restants avant la fermeture définitive de l'établissement en Suisse. Quoi qu'il en soit et indépendamment de la qualification juridique qu'un juge civil pourrait être amené à retenir ici, on doit donner raison au seco. A examiner les conditions salariales de l'assuré auprès de X.________ SA depuis 1998, on constate que celui-ci n'a jamais obtenu un salaire mensuel de base supérieur à 7'000 fr. (7'183 fr. 80 si l'on tient compte de la participation de l'employeur à la prime de l'assurance-maladie). Il ne ressort pas non plus du dossier que l'assuré aurait régulièrement été mis au bénéfice d'une gratification d'une telle importance depuis octobre 1998. Par ailleurs, il n'apparaît pas que L.________ aurait, sous le nouveau contrat de travail de durée déterminée, assumé des responsabilités plus importantes ou que ses conditions de travail auraient subi un changement significatif par rapport aux années précédentes. Le seul fait que le paiement du montant de 21'000 fr. était soumis à la réalisation de certains objectifs n'est à cet égard pas décisif. L'ensemble de ces éléments permettent de conclure que le «bonus de présence» procédait de circonstances tout à fait particulières qui ne se sont produites qu'une fois, à l'occasion de la cessation d'activité de la société. Dans cette mesure, on ne peut pas parler de salaire «obtenu normalement» au sens de l'art. 23 al. 1 LACI et c'est à juste titre que la caisse n'en a pas tenu compte dans la fixation du gain assuré de l'intéressé. (….)

A proposito di un bonus, incluso nel guadagno assicurato, cfr. la STF 8C_757/2011 del 21 dicembre 2011.

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se il bonus di fr. 67'025 ricevuto dall’assicurata deve o no essere ritenuto un salario normalmente riscosso ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 LADI.

La lettera di disdetta del contratto di lavoro del 31 agosto 2010 ha il seguente tenore:

" Lei è stata informata verbalmente che la Direzione della __________, intende consolidare le sue attività amministrative in Europa e questo porterà alla chiusura della succursale di __________ della __________.

Con questa lettera del 31 agosto 2010, le vengono dati quattro mesi di preavviso per il suo licenziamento che avrà effetto dal 31 dicembre 2010.

Per conto della __________ desideriamo ringraziarla per il lavoro svolto durante il periodo d’impiego e desideriamo sottolineare che questa chiusura è puramente dovuta a ragioni operative e non al lavoro del personale durante tutti gli anni di attività della succursale di __________, che è stato invece eccellente.

Sappiamo che la chiusura dell’ufficio di __________ sarà una delusione per lei, tuttavia, in questo periodo di transizione, le chiederemmo di continuare a lavorare con la stessa professionalità che ha dimostrato in passato.

Siamo ovviamente ben consapevoli che continueremo ad avere personale di bordo che dovrà essere impiegato sulle navi della __________ tra oggi e la fine dell’anno ed in loro rispetto chiediamo la sua assistenza e collaborazione durante il trasferimento delle relative informazioni e documentazioni all’ufficio in __________.

Il suo impiego proseguirà fino alla fine dell’anno e a quel tempo, dopo la conferma di un efficiente trasferimento dell’attività all’ufficio in __________, le sarà corrisposto un ulteriore bonus equivalente a otto mesi di retribuzione con deduzioni delle usuali trattenute per gli oneri sociali.

Se desiderasse invece interrompere il suo impiego prima della fine dell’anno, per cercare un nuovo lavoro, il pagamento del bonus non sarà effettuato.” (doc.A4 ).

Al punto 17 del’ “Attestato del datore di lavoro” figura l’indicazione secondo cui l’assicurata ha ricevuto un “bonus aziendale 2010” di fr. 67'023 (cfr. doc.A5 ).

In uno scritto del 29 settembre 2011 il datore di lavoro si è così espresso:

" Come richiesto, le confermiamo con la presente che è sempre stata consuetudine all’interno della nostra azienda ringraziare i nostri dipendenti del loro buon operato con un versamento di una gratifica.

Elenchiamo qui di seguito i versamenti effettuati a suo favore nel corso degli ultimi anni:

ANNO IMPORTO IN CHF

2005 2'839.20

2006 2'531.10

2007 2'632.50

2008 2'737.80

2009

2010 67'023.00” (doc.A6).

Rispondendo alla Cassa di disoccupazione (cfr. doc. 9 ), il 27 gennaio 2012 i liquidatori della succursale di __________ della ditta hanno rilevato:

" (…)

  1. È da escludere che tale bonus sia da mettere in relazione con il buon andamento dell’esercizio 2010 visto che la società ha deciso la chiusura della succursale con la fine dell’anno in parola.

Va rilevato come la società non aveva dei ricavi propri ma unicamente dei rimborsi delle spese da parte della casa madre per l’attività di servizio svolta dalla succursale di __________. (…)” (doc. A9)

Alla luce di questi fatti, il TCA deve concludere che il bonus in questione è stato riconosciuto all’assicurata per avere trasferito in modo efficiente l’attività in __________ e non per il buon andamento dell’esercizio 2010.

Si tratta dunque di una circostanza che si è registrata una sola volta al momento della cessazione dell’attività della ditta, come nel caso già deciso dall’Alta Corte (cfr. consid. 2.1).

Tale importo non rientra dunque tra quelli normalmente riscossi dalla ricorrente, per cui la decisione su opposizione dell’11 gennaio 2013 deve essere confermata.

Questa conclusione è peraltro giustificata dall’entità dell’importo, assai più elevato dai bonus percepiti in passato dall’assicurata, ma non nel 2009.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso é respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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