Raccomandata

Incarto n. 38.2013.66

rs

Lugano 14 aprile 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2013 di

RI 1

contro

la decisione del 4 novembre 2013 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 4 novembre 2013 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha respinto la domanda di risarcimento morale di fr. 2'000.-- interposta da RI 1.

A sostegno del proprio provvedimento l’amministrazione ha rilevato:

"

  1. Il signor RI 1 formula la propria domanda di risarcimento in

relazione all’iter concernente la contestazione della decisione di sospensione per le ricerche di lavoro svolte prima dell’iscrizione in disoccupazione (decisone di sospensione 22 gennaio 2013, decisione su opposizione 8 febbraio 2013, ricorso 19 febbraio 2013, sentenza 7 agosto 2013), in particolare indica di richiedere: “(…) un onesto risarcimento di fr. 2'000.00 per l’evidente torto morale e soprattutto per avermi maggiorato la sofferenza psicofisica che purtroppo vivo da almeno 7 anni per tante altre brutte e tristi situazioni che io spero tanto di chiudere al più presto (vedi invalidità al 50%, vedi problemi e cause con __________, vedi ictus vissuto tra il 25 e 26 maggio 2013 e vedi operazione subita a __________ tra il 9 e il 15 settembre 2013)”.

2.1 L’assicurato o i terzi che ritengono di avere subito un danno

causato dagli organi d’esecuzione cantonale dell’assicurazione contro la disoccupazione possono presentare una domanda di risarcimento ai sensi dell’art. 78 LPGA. L’autorità all’origine del preteso danno statuisce sulla domanda con decisone formale (art. 85h cpv. 1 LADI).

La responsabilità dell’autorità è di natura causale, è sufficiente che l’atto che ha causato il danno sia illecito, mentre non è necessario che vi sia colpa da parte dell’autore.

Le disposizioni riguardanti il risarcimento per torto morale (lesioni della personalità) sono regolate (applicazione per analogia) dalle disposizioni della Legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (LPGA – Application de la LPGA et de l’OPGA à l’assurance-chômage, seco – dicembre 2002, pag. 51; U. KIESER, ATSG-Kommentar, ad art. 78, cifra 42 e seguenti; art. 2 LResp/TI, RL 2.6.1.1). Una riparazione del torto morale entra in considerazione per chi “(…) è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, in caso di colpa del funzionario, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale” (art. 6 cpv. 2 LResp/CH, RS 170.32; TAF A5264/2013 del 22 aprile 2013, consid. 3 e 3.1.1).

La responsabilità dell’autorità d’esecuzione si estingue se l’assicurato o il terzo non presenta la domanda di risarcimento entro un anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno (art. 85h cpv. 2 LADI).

  1. Nel caso concreto l’assicurato ha avuto la possibilità di fare valere, con successo parziale, le proprie contestazioni riguardo alla decisione di sospensione per le ricerche di lavoro nel periodo precedente la disoccupazione nelle sedi opportune (cfr. in particolare sentenza TCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013), in nessun caso è possibile parlare di colpa dei funzionari o di grave violazione della personalità cosicché i presupposti per una richiesta di risarcimento di torto morale non sono manifestamente dati e la pretesa appare infondata e ingiustificata.

I collaboratori dell’Ufficio regionale di collocamento hanno operato nell’ambito e nei limiti delle proprie competenze (art. 30 cpv. 1 lett. c LADI) e l’interessato ha potuto fare valere i propri interessi utilizzando gli ordinari mezzi di impugnazione (opposizione e ricorso). Va poi pure rilevato che a proposito delle ricerche di lavoro relative al mese di ottobre 2012 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha confermato il principio della sospensione dal diritto alle indennità (STCA 38.2013.12, consid. 2.12 e 2.14).”

1.2. Contro la decisione del 4 novembre 2013 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha addotto:

" (…) ritengo che con i miei tanti scritti dell’ultimo anno come pure con il mio riassunto datato 23.10.2013 di avere ampliamente dimostrato con prove, sia la grande mole di lavoro eseguita e che in parte dovevano fare i Signori dell’URC e sia il concreto contributo da parte di alcuni collaboratori dell’URC al peggioramento della mia salute psicofisica.

(…)

  1. Il vero e concreto istoriato dell’intera pratica lo si può leggere nei numerosi atti degli incarti n. 38.2013.12 e n. 38.2013.58 (…).

  2. All’Onorevole Giudice mi permetto chiedere di riconoscere al sottoscritto un minimo di risarcimenti per tutto quanto mi ha provocato in generale (problemi finanziari vari, problemi di salute, ecc.) il particolare e assai poco umano comportamento del Signor __________ nei confronti del sottoscritto (vedi mio scritto raccomandato datato 26 settembre 2013 con tanto di documenti prova allegati che mi sono permesso già anticipare al Lodevole Tribunale).

(…)” (Doc. I)

1.3. Il 7 novembre 2013 l’URC ha comunicato di non avere nuovi elementi da aggiungere a quanto già espresso nella decisione in questione (cfr. doc. III).

1.4. Dopo l’assegnazione da parte del TCA di un termine di quindici giorni per completare la risposta di causa (cfr. doc. IV), il 14 novembre 2013 l’amministrazione ha trasmesso un complemento della risposta di causa in cui ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui di dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.5. L’assicurato si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie con scritto del 20 novembre 2013 (cfr. doc. VII).

1.6. Il 29 novembre 2013 l’URC ha precisato di non avere osservazioni particolari da formulare (cfr. doc. IX).

1.7. Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. X).

in diritto

2.1. L'art. 78 LPGA (Responsabilità) stabilisce al cpv. 1 che "gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari" e al cpv. 2 che "l'autorità competente emette una decisione sulle pretese di risarcimento".

Competenti a emanare decisioni in materia di rivendicazioni di risarcimento danni da parte di assicurati e terzi sono quelle autorità dalle quali viene preteso un indennizzo (cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar". Ed. Schultess 2009, ad art. 78 n. 56 pag. 998; FF 1999 pag. 4031, 4033).

In particolare l’art. 85h LADI, concernente la responsabilità dei Cantoni nei confronti degli assicurati e di terzi, prescrive al cpv. 1 "gli assicurati o i terzi devono presentare le loro pretese di risarcimento secondo l’articolo 78 LPGA all’autorità competente; quest’ultima statuisce sulle domande mediante formale decisione" (cfr. FF 1999 pag. 4033, 4109; FF 2001 pag. 2021, 2082).

L'art. 85h cpv. 2 LADI prevede che "la responsabilità si estingue se l’assicurato o il terzo leso non presenta la sua domanda entro una anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno".

In materia di responsabilità non entra in considerazione la procedura di opposizione secondo l'art. 52 LPGA. Contro la decisione della Cassa di disoccupazione è dato dunque ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. U. Kieser, op. cit., n. 40 pag. 994; B. Rubin "Assurance-chômage", Ed. Schultess 2006 pag. 698).

2.2. La SECO, nella circolare “Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Application de la LPGA et de l’OPGA à l’assurance-chômage del dicembre 2002, relativamente alla responsabilità di cui all’art. 78 LPGA ha enunciato:

" L'art. 78 dispose que les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel. L'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation. La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l'administration ordinaire de la Confédération est régie par l'art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (RS 170.32). Les dispositions de la LPGA s'appliquent à la procédure. Il n'y a pas de procédure d'opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi sur la responsabilité sont applicables par analogie. Les personnes agissant en tant qu'organes ou agents d'un assureur, d'un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal.

La disposition de l'art. 78 LPGA règle la responsabilité envers les assurés et les tiers. Il s'agit en l'occurrence d'une responsabilité causale par analogie à l'art. 3 de la loi sur la responsabilité. Il suffit donc que l'action soit illicite; il n'est pas nécessaire qu'il y ait faute.

Les art. 82a, 85e (n.d.r.: dal 1° luglio 2003 corrisponde all’art. 85h LADI) et 89a LACI définissent les autorités responsables pour rendre les décisions en matière de responsabilité et le délai imparti pour exiger la réparation du dommage. Aux termes de l'art. 76 LACI, les employeurs sont également chargés de l'application du régime de l'assurance. L'art. 88 LACI exclut cependant la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 78 LPGA. La responsabilité actuelle des employeurs envers la Confédération pour les dommages causés soit intentionnellement soit par négligence grave est maintenue.” (La sottolineatura è del redattore)

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

Ai sensi dell’art. 3 della Legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp):

" 1La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario.

2Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione.

3Il danneggiato non ha azione contro il funzionario.

4Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso.”

L’art. 6 LResp prevede che:

" 1Nel caso di morte di una persona o di lesione corporale, l'autorità competente, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione, in quanto il funzionario sia colpevole.1

2Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, in caso di colpa del funzionario, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.”

Secondo l’art. 3 LResp. la responsabilità della Confederazione è data indipendentemente da una colpa. E’ sufficiente che il danno sia stato causato da un comportamento illecito di un funzionario nell’esercizio delle sue funzioni (cfr. STF 2C_38/2010 del 6 maggio 2010 consid. 4.1.).

A proposito dell'art. 78 LPGA e della nozione di illiceità, in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 76 (78) l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 Comme l'ont justement relevé les premiers juges, l'assureur social répond du dommage causé illicitement à un tiers. L'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF (auquel renvoi l'art. 78 al. 4 LPGA et dont le contenu correspond en substance à celui de l'art. 2 LREC) suppose la violation par l'Etat au travers de ses organes ou agents d'une norme protectrice des intérêts d'autrui en l'absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public prépondérant, etc.). L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait dommageable découle de l'atteinte à un droit absolu (vie, sant¿ou droit de propriété). Elle peut encore résulter de la violation d'une norme de comportement tendant à protéger d'autres intérêts juridiques (patrimoine) si le fait dommageable découle d'une atteinte à un de ces intérêts, voire de la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction si l'atteinte procède d'un acte juridique (jugement) ou de la violation de principes généraux du droit. Une omission peut constituer un acte illicite uniquement s'il existe une disposition la sanctionnant ou imposant de prendre la mesure omise. Ce chef de responsabilité suppose que l'Etat se trouve dans une position de garant à l'égard du lésé et que les prescriptions déterminant la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (outre les arrêts invoqués dans le jugement cantonal, cf. ATF 133 V 14 consid. 8.1 p. 19 et les références; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Une responsabilité objective nouvelle: la responsabilité de l'assureur social [art. 78 LPGA], REAS 2007 p. 180)."

Cfr. pure STF 2C_597/2013 del 28 ottobre 2013 consid. 4.2.

Giusta l’art. 6 LResp una riparazione morale nel caso di una lesione corporale o di una illecita lesione nella personalità presuppone, invece, anche una colpa da parte di un funzionario (cfr. STF 2C_38/2010 del 6 maggio 2010 consid. 4.2.).

2.3. In una sentenza I 361/06 del 18 ottobre 2006 l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (...)

La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA est subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM (voir Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, notes 3 et 4 ad art. 78). Elle suppose qu'une personne assurée ou un tiers ait subi un dommage. La demande doit par ailleurs être présentée aux autorités compétentes, qui se prononcent ensuite par une décision. Il appartient aux lois spéciales de déterminer quelle autorité est compétente et pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF 1999 4317). En matière d'assurance-invalidité, l'art. 59a LAI prévoit à cet effet que les demandes en réparation doivent être adressées à l'office AI, qui statue par voie de décision. (...)"

In una sentenza 38.2007.79 del 28 luglio 2009 il TCA, nel caso di un assicurato che aveva seguito per un certo periodo un programma d'occupazione dopo avere esaurito il diritto delle 400 indennità giornaliere di disoccupazione, ha riconosciuto il suo diritto ad ulteriori indennità sulla base dell'art. 27 LPGA e quindi non applicando le norme della LADI sulla responsabilità.

In quel caso la consulente del personale aveva erroneamente garantito all'assicurato il diritto alle indennità giornaliere durante lo svolgimento del programma di occupazione sebbene l'assicurato avesse esaurito il suo diritto alle indennità.

In un sentenza 8C_26/2011 del 31 maggio 2011, pubblicata in SVR 2011 ALV Nr.13 e in DLA 2011 Nr.18 pag.311 il Tribunale federale ha stabilito che in quel caso di specie, in cui il periodo di contribuzione minimo non era adempiuto, nonostante la carente informazione da parte dell’amministrazione (non informato titolare di un permesso di soggiorno di breve durata CE/AELS che secondo la situazione giuridica vigente in quel momento non poteva rivendicare indennità di disoccupazione in Svizzera ma i periodi contributi conseguiti in Svizzera sarebbero stati computati in Germania), non era possibile riconoscere comunque il diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 27 LPGA. In tale ipotesi la Cassa di disoccupazione doveva invece risarcire il danno sulla base dell’art. 78 LPGA.

Cfr. pure STCA 30.2009.27 del 26 aprile 2010, massimata in RtiD II-2010 N. 45 pag. 210.

2.4. Nella presente evenienza si tratta di stabilire se l’assicurato ha diritto o meno a un risarcimento per responsabilità da parte dell’URC ai sensi dell’art. 78 LPGA.

Il ricorrente sostiene, in buona sostanza, che le procedure relative alla sanzione inflittagli il 22 gennaio 2013 per insufficienti ricerche di lavoro precedentemente all’iscrizione in disoccupazione gli abbiano procurato un peggioramento della sua sofferenza psicofisica, nonché problemi finanziari (cfr. doc. I; VB).

Relativamente alla sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione applicata all’assicurato il TCA si è pronunciato nel merito in due occasioni.

Con sentenza 38.2013.12 del 7 agosto 2013 questa Corte ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 con cui l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) aveva ridotto a sei giorni la sospensione di sette giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate e insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e novembre 2012 antecedenti l’annuncio per il collocamento inflitta con decisione del 22 gennaio 2013.

Il TCA, da una parte, ha ritenuto che in relazione al mese di ottobre 2012 l’assicurato, avendo questi effettuato una sola ricerca di impiego, come pure non essendo stato violato il diritto all’informazione e alla consulenza ex art. 27 LPGA e non costituendo motivo di esenzione il fatto di aver atteso due mesi prima di annunciarsi al collocamento, doveva essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 LADI.

D’altra parte, per quanto concerne il mese di novembre 2012, il TCA ha stabilito che non poteva essere escluso che, oltre alle due ricerche considerate dall’amministrazione, l’assicurato avesse svolto due ulteriori sforzi - presso l’impresa __________ e __________ - peraltro risultanti dalla “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” del 6 dicembre 2012.

Gli atti sono così stati rinviati all’amministrazione per disporre accertamenti più approfonditi riguardo al compimento o meno di tali due sforzi il 5, rispettivamente il 15 novembre 2012 ed emanare una nuova decisione.

Questa Corte ha precisato che comunque soltanto nel caso in cui fossero risultate comprovate per il mese di novembre 2012 entrambe le ricerche appena menzionate, l'assicurato, considerati inoltre i due sforzi già riconosciuti dall'URC, avrebbe potuto essere esentato, alla luce delle complessive quattro ricerche mensili, da una penalità relativamente al mese di novembre 2012.

Inoltre con giudizio 38.2013.58 del 14 novembre 2013 questo Tribunale ha respinto il ricorso dell’assicurato contro la decisione su opposizione del 7 ottobre 2013 di sospensione per tre giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche nel mese di ottobre 2012 emessa dall’URC dopo aver esperito gli accertamenti indicati dal TCA nella sentenza 38.2013.12 per il mese di novembre 2012, da cui sono risultati comprovati, oltre ai due già riconosciuti, due ulteriori sforzi per il mese di novembre 2012. L’amministrazione ha così ritenuto complessivamente valide le ricerche compiute nel mese di novembre 2012.

2.5. Per quanto attiene alla domanda di risarcimento formulata dall’assicurato per problemi finanziari e di salute a cui sarebbe stato confrontato a seguito delle procedure relative alla sanzione inflittagli a causa di insufficienti ricerche di lavoro antecedenti l’iscrizione in disoccupazione del 5 dicembre 2012 (cfr. doc. I), giova evidenziare che coloro che rivendicano il risarcimento di un danno sopportano l’onere della prova per quel che concerne le condizioni della responsabilità (cfr. consid. 2.3.).

Inoltre, relativamente al presupposto dell’illiceità, è utile ribadire che è vero che l’illiceità risulta automaticamente data se il fatto pregiudizievole deriva da una lesione a un diritto assoluto come la vita, la salute o il diritto di proprietà (illiceità tramite risultato), è altrettanto vero, tuttavia, che nel caso di lesione del patrimonio l’illiceità presuppone che l’autore abbia violato una norma di comportamento che ha lo scopo di proteggere il bene giuridico in questione (illiceità tramite comportamento; cfr. consid. 2.2.; DTF 137 V 78; STF 2C_597/2013 del 28 ottobre 2013 consid. 4.2.).

Nel caso di decisioni amministrative o giudiziarie non ogni provvedimento emesso in contrasto con la legge va qualificato quale atto illecito. La responsabilità di un ente pubblico a causa dell’illiceità di una decisione viene ammessa a delle condizioni restrittive.

Il comportamento di un magistrato o di un funzionario è illecito soltanto se viola un dovere essenziale per l’esercizio della sua funzione o commette un errore grave e manifesto che non avrebbe commesso un collega coscienzioso. Il solo fatto che una decisione si rilevi a posteriori inesatta, contraria al diritto o anche arbitraria non è sufficiente (cfr. STF 2C_275/2012 del 11 dicembre 2012 consid. 3.2.; DTF 132 II 449 consid. 3.3.; DTF 123 II 577 consid. 4d/dd).

2.6. In concreto, per quanto concerne un eventuale danno finanziario - peraltro non esattamente dettagliato -, va rilevato che la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 con cui l’URC aveva sospeso l’assicurato per sei giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di impiego nei mesi di ottobre e novembre 2012 antecedenti l’annuncio per il collocamento, è effettivamente risultata parzialmente non corretta, visto che per il mese di novembre 2012 andava accertato se, oltre alle due ricerche di lavoro ammesse dall’amministrazione, l’insorgente avesse effettuato ulteriore due ricerche indicate sul formulario “Prove degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”. Il TCA, con la sentenza 38.2013.12 del 7 agosto 2013, ha pertanto parzialmente accolto il ricorso ai sensi dei considerandi e rinviato gli atti all’URC per complemento istruttorio (cfr. consid. 2.5.).

Il fatto che l’URC non avesse, almeno parzialmente, correttamente indagato la fattispecie non può, però, costituire una violazione essenziale di un dovere di ufficio, considerando che in ogni caso per la relativa correzione era a disposizione dell’assicurato il rimedio giuridico del ricorso al TCA (cfr. STF 2A.578/2003 del 10 maggio 2004 consid. 5.2), opportunità che del resto egli ha utilizzato.

L’insorgente non ha, d’altronde, specificato quali ulteriori atteggiamenti, comportamenti assunti da determinati funzionari dell’URC sarebbero stati illeciti. Egli si è, per contro, limitato a indicare che il funzionario __________ avrebbe avuto un comportamento poco umano (cfr. doc. I) e che questi si sarebbe comportato molto male nei suoi confronti, in modo superficiale e assai prevaricatore (cfr. doc. VII).

Allorché il 6 settembre 2013 __________ ha chiesto in forma scritta al ricorrente di comprovare le candidature effettuate nel novembre 2012 presso due imprese (cfr. doc. VA) ha agito in esecuzione della sentenza 38.2013.12 del 7 agosto 2013 con cui questa Corte aveva rinviato gli atti all’URC per esperire ulteriori accertamenti in merito alle ricerche del mese di novembre 2012.

Il TCA, in proposito, comprende le perplessità dell’assicurato quando scrive che aveva già indicato il 14 agosto 2013 tramite un messaggio di posta elettronica alla signora __________ dell’URC i numeri di cellulare delle persone presso le quali aveva postulato un impiego (cfr. doc. VB).

Occorre, tuttavia, sottolineare che, nonostante la sollecitudine del ricorrente, ai fini della correttezza della procedura e alla luce della sentenza di rinvio di questo Tribunale, per l’URC era più opportuno formulare la richiesta formalmente per iscritto, precisando che necessitava delle prove delle candidature effettuate.

In effetti questa Corte nella sentenza 38.2013.12 consid. 2.13. aveva puntualizzato che l’URC era tenuto a verificare se ulteriori due ricerche fossero state intraprese nel mese di novembre 2012 con la collaborazione dell’assicurato.

Pertanto in relazione a un eventuale pregiudizio riguardante il patrimonio già non è ossequiata la condizione dell’illiceità (illiceità tramite comportamento, cfr. consid. 2.6.).

A prescindere da quanto appena esposto, il TCA ritiene utile ribadire che la responsabilità istituita dall’art. 78 LPGA è in ogni caso sussidiaria, nel senso che la stessa può intervenire soltanto qualora la pretesa invocata da un assicurato non possa essere ottenuta tramite le procedure amministrative e giudiziarie ordinarie in materia di assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.3.).

Ora nel caso concreto l’assicurato ha adito in due occasioni il TCA contestando la sospensione a causa di insufficienti ricerche di lavoro prima dell’iscrizione in disoccupazione del 5 dicembre 2012 inflittagli dall’URC (cfr. consid. 2.4.; STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 e STCA 38.2013.58 del 14 novembre 2013).

2.7. Per quanto attiene al preteso peggioramento delle condizioni psicofisiche dell’assicurato (in caso di lesione di un diritto assoluto, come la salute, l’illiceità è data automaticamente; illiceità tramite risultato; cfr. consid. 2.6.), il TCA osserva che nella presente evenienza non risulta, invece, adempiuto il presupposto del nesso di causalità adeguata.

Un fatto è la causa adeguata di un pregiudizio allorché, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, era idoneo a provocare e ha effettivamente favorito (e non come danno riflesso) il risultato che si è prodotto (cfr. consid. 2.3.).

Infatti nel caso di un peggioramento del suo stato psicofisico, visto che il ricorrente era comunque affetto da disturbi di salute già da almeno sette anni (cfr. doc. VB; VII; STCA 35.2013.17 del 18 dicembre 2013 consid. 1.1.: il 29 luglio 2006 il ricorrente ha subito un incidente con lo scooter, riportando un grave politrauma), la causalità non risulta provata perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2).

Al riguardo cfr. STF 2A.578/2003 del 10 maggio 2004 consid. 5.3.

In simili condizioni, non avendo l’assicurato comprovato l’adempimento dei presupposti cumulativi relativi alla responsabilità giusta l’art. 78 LPGA (cfr. consid. 2.3.), la sua richiesta tendente all’ottenimento di un risarcimento (per quanto riguarda il torto morale va ricordato che la responsabilità implica anche l’adempimento della condizione della colpa - cfr. consid. 2.2. – che in casu non è stata sostanziata) si rivela infondata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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