Raccomandata
Incarto n. 38.2013.28
rs
Lugano 19 febbraio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2013 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 marzo 2013 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 7 dicembre 2012 la Sezione del lavoro ha ritenuto RI 1 inidonea al collocamento a far tempo dal 1° luglio 2012, in quanto non era disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste da un datore di lavoro.
L’amministrazione ha argomentato il proprio provvedimento osservando che l’assicurata era impiegata presso la Casa di cure __________ in qualità di stagiaire al 50% con giornate, rispettivamente turni irregolari e con giorni liberi per la maggior parte il fine settimana quando il sabato era dedicato alla frequenza della Scuola __________) o allo studio. E’ stato, inoltre, indicato che la medesima aveva dichiarato di non essere disposta a lasciare il datore di lavoro al 50%, poiché l’attività di stage era una condizione quadro per terminare la formazione di assistente di cura (cfr. doc. 6).
1.2. Il 7 marzo 2013 la Sezione del lavoro ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha parzialmente accolto l’opposizione interposta personalmente dall’assicurata il 13 dicembre 2012 (cfr. doc. 5), stabilendo che quest’ultima era inidonea al collocamento dal 1° luglio al 31 dicembre 2012.
In particolare l’amministrazione ha rilevato che:
" (…) constatata l’irregolarità degli orari e giorni lavorativi, così come gli impegni nella formazione teorica e nello studio – che hanno limitato oltremodo la possibilità per l’assicurata di reperire un impiego parallelo nel periodo luglio/dicembre 2012 – e del fatto che l’assicurata aveva a suo tempo dichiarato di non essere disposta a lasciare l’occupazione presso la Casa di cure __________, si ritiene che la signora RI 1 non sia da ritenere idonea al collocamento dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012, in ragione delle limitazioni che ha posto alla sua disponibilità al collocamento.
Pertanto, considerate le circostanze del caso concreto, segnatamente la conclusione dello stage presso la Casa di cure __________ e della formazione di Assistente di cura, appare opportuno modificare la decisione impugnata e ritenere l’assicurata inidonea al collocamento soltanto fino al 31 dicembre 2012.” (Doc. B)
1.3. Contro la decisione su opposizione RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurata ha addotto di aver iniziato la scuola di assistente di cura nel mese di settembre 2011 e di avere seguito fino al 30 giugno 2012 il corso di teoria, parallelamente alla sua attività lavorativa all’80% presso Casa __________, superando il relativo esame.
L’insorgente ha rilevato di avere svolto i sei mesi di stage che le mancavano per ottenere il diploma presso Casa __________ a __________ dal 1° luglio 2012 lavorando al 50% e seguendo il corso (7 sabati mattina e 2 lunedì sera in tutto da settembre a dicembre 2012), siccome Casa __________ non era disposta a tenerla per effettuare tale stage.
La medesima ha evidenziato, da una parte, che gli orari di lavoro della sua attività a metà tempo presso la Casa __________ erano giornate intere, per cui restavano le altre giornate intere disponibili per un secondo lavoro al 50%.
Dall’altra, che, se richiesto, il datore di lavoro Casa __________ era disposto a organizzare la sua settimana con regolarità di giornate lavorative, rispettivamente a stabilire queste ultime con flessibilità in considerazione di un secondo impiego.
Al riguardo è stato precisato che ciò non è avvenuto, perché non richiesto in quanto non proposto concretamente alcun secondo lavoro al 50%.
La ricorrente ha, infatti, osservato di essersi presentata per i posti di lavoro offertile dall’URC, ma che il concorso all’80% presso il Municipio di __________ ha avuto esito negativo e per l’occupazione presso un anziano privato a __________ è stato scelto un altro candidato.
La stessa ha affermato di essere stata collocabile al 50%, come pure che non era molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro, visto che poteva dedicare un ragionevole tempo all’attività cercata e il numero dei datori di lavoro in grado di assumerla non era eccessivamente esiguo, non avendo imposto orari o giorni particolari.
L’assicurata ritiene, pertanto, di essere stata idonea al collocamento e di avere conseguentemente diritto alle prestazioni di disoccupazione (cfr. doc. I).
1.4. In risposta la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. L’avv. RA 1, a nome e per conto dell’assicurata, dopo aver ottenuto da parte del TCA una proroga del termine per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV; V; VI), il 14 giugno 2013 ha prodotto il diploma cantonale di assistente di cura ottenuto dall’insorgente il 30 dicembre 2012 (cfr. doc. G) e una dichiarazione del 13 giugno 2013 rilasciata dalla responsabile delle cure della Casa __________ (cfr. doc. F).
Inoltre il patrocinatore dell’assicurata ha, segnatamente, osservato che:
" (…)
L’assicurata non ha posto alcuna particolare condizione personale o familiare per occupare il tempo disponibile al 50%. Essa si era annunciata alla disoccupazione per il 50% informando chiaramente sull’impiego di stage o sul corso di formazione (e per il 50% è stata correttamente valutata collocabile) e non ha posto diverse o ulteriori condizioni o limitazioni.
La breve durata dello stage (pochi mesi) rendeva facile una relativa momentanea flessibilità sia del datore di lavoro dello stage, sia del potenziale secondo datore di lavoro, in quanto la necessità di avere degli orari coordinati per le due attività era limitato a pochi mesi e quindi accettabile.
Si evidenzia che si è trattato di un periodo di stage di soli sei mesi, successivo alla conclusione del precedente rapporto di lavoro di ausiliaria ed è stato utile e proficuo per il futuro lavorativo della signora. Grazie al diploma conseguito essa ha concretamente potuto nuovamente entrare nel mondo del lavoro già all’inizio del 2013.
(…)” (Doc. VII)
1.6. La Sezione del lavoro si è espressa riguardo al doc. VII e ai documenti annessi con scritto del 27 giugno 2013 (cfr. doc. IX).
1.7. Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurata fosse o meno idonea al collocamento nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2012.
Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).
Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:
" Art. 15 Idoneità al collocamento
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002)
L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
In una sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale federale dal 1° gennaio 2007), in proposito, ha rilevato che:
" (…)
1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen) Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG)."
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
2.2. In una decisione pubblicata in DLA 2001 N. 29 pag. 230 la nostra Massima Istanza si è confermata nella propria giurisprudenza pubblicata in DTF 122 V 265 e DLA 1990 N. 22 pag. 139 e ha ribadito che un assicurato che frequenta un corso che non soddisfa le condizioni previste all’articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto all’indennità di disoccupazione se adempie i presupposti del diritto secondo l’art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto ad interrompere senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta un’opportunità d’impiego. In caso contrario, egli non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro, per cui l’idoneità al collocamento deve essere negata.
Al riguardo cfr. pure STFA C 132/04 dell’11 ottobre 2004 e STFA C 122/04 del 17 novembre 2004.
Con sentenza C 126/05 del 10 ottobre 2005 l’Alta Corte ha confermato il giudizio con cui il TCA aveva tutelato l’operato dell’amministrazione che aveva ritenuto un assicurato inidoneo al collocamento dal settembre 2003 per avere intrapreso a partire dal 1° settembre 2003 una formazione di tecnico in radiologia a tempo pieno che gli impediva di garantire la sufficiente disponibilità sul mercato del lavoro.
Contestualmente la nostra Massima Istanza ha ribadito che:
" 1.
Secondo giurisprudenza, un assicurato che, come nel caso di specie (si veda a tal proposito il verbale di chiarimento 21 novembre 2003, dal quale emerge come l'assicurato, peraltro titolare di un attestato federale di capacità quale impiegato di commercio, e il suo rappresentante legale, dopo essere stati informati dalla consulente del personale dell'Ufficio regionale di collocamento [URC] di L.________, abbiano espressamente rinunciato a compilare la documentazione necessaria per ricevere un assegno di formazione e quindi per ottenere una relativa decisione formale), durante la propria disoccupazione, frequenta un corso senza che si realizzino le condizioni di cui agli art. 59 segg. LADI, conserva il diritto alle indennità di disoccupazione solo nella misura in cui adempie i presupposti di cui all'art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto a interrompere senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta un'opportunità d'impiego. In caso contrario, egli non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro e l'idoneità al collocamento deve essergli negata (DTF 122 V 265; DLA 2001 pag. 230, 1990 no. 22 pag. 139). Ai fini di tale valutazione occorre esaminare l'aspetto oggettivo e soggettivo dell'idoneità al collocamento (SVR 1997 ALV no. 87 pag. 265).
Con riferimento all'aspetto oggettivo, va rilevato che la frequentazione di un corso a tempo pieno esclude di principio l'accettazione di un'attività lucrativa. L'idoneità al collocamento può pertanto essere unicamente ammessa se risulta chiaramente che l'assicurato è oggettivamente disposto e in grado di interrompere in qualsiasi momento il corso per intraprendere un'attività lucrativa. Le semplici allegazioni dell'assicurato non sono sufficienti. Per contro, occorre richiedere una conferma facilmente verificabile della direzione della scuola nella quale si accenni pure alle eventuali conseguenze finanziarie legate a un'interruzione del corso. Dal profilo soggettivo, deve risultare che l'assicurato ha proseguito le sue ricerche di lavoro in maniera qualitativamente e quantitativamente corretta. Le esigenze in tema di disponibilità e di flessibilità sono maggiormente accresciute laddove si tratta di esaminare la situazione di un assicurato che segue un corso di propria iniziativa e a proprie spese (DTF 122 V 266 consid. 4).
(…)"
2.3. L’art. 10 cpv. 1 LADI prevede che:
" E’ considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.”
Giusta l’art. 10 cpv. 2 LADI:
" È considerato parzialmente disoccupato chi:
a.
non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un'occupazione a tempo parziale oppure;
b.
un'occupazione a tempo parziale e cerca un'occupazione a tempo pieno oppure un'altra occupazione a tempo parziale.”
Per quanto attiene alla relazione tra assicurati parzialmente disoccupati ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 LADI e idoneità al collocamento, giova evidenziare che il TFA ha stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
E' dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).
Pertanto un assicurato che è parzialmente disoccupato (art. 10 cpv. 2 LADI) è, dal profilo del tempo a disposizione per il mercato del lavoro, idoneo al collocamento quando è disposto e nella condizione di assumere un adeguato impiego con un grado di occupazione di almeno il 20% di un tempo pieno (cfr. STFA C 190/02 del 14 ottobre 2002 consid. 2.2.1).
Un assicurato, allorché ricerca un’attività a tempo parziale, sia perché svolge già un’altra attività professionale che non ha intenzione di lasciare, sia perché desidera dedicare il tempo libero a un’attività extra professionale o alla famiglia, subisce una perdita di lavoro parziale, che non esclude una piena idoneità al collocamento, ma implica un riduzione proporzionale dell’indennità giornaliera (cfr. STF 8C_187/2010 del 3 dicembre 2010 consid. 3.1.; DTF 136 V 95 consid. 5.1.; STFA C 135/05 del 26 giugno 2006 consid. 1.2.; DLA 2004 pag. 119 consid. 2a; DTF 125 V 59 consid. 6c/aa).
2.4. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a p. 61), nella Prassi LADI ID valida dal 1° ottobre 2012 ai punti B264-265 ha indicato che:
" Idoneità al collocamento dei disoccupati che partecipano a un corso
Art. 60 cpv. 4 LADI
B264 Nella misura in cui un corso autorizzato dall’assicurazione
contro la disoccupazione lo esiga, durante il medesimo l’assicurato che vi partecipa non è tenuto ad essere idoneo al collocamento.
B265 Se durante la disoccupazione l’assicurato frequenta un corso che non è stato autorizzato dall’assicurazione contro la disoccupazione, l’idoneità al collocamento gli viene rico-nosciuta unicamente se è stabilito che egli è disposto e in grado di interrompere in qualsiasi momento tale corso per assumere un impiego. Non è sufficiente che l’assicurato si dichiari disposto a interrompere il corso, egli deve inoltre presentare un attestato della direzione della scuola in cui siano attestate anche le conseguenze finanziarie di tale interruzione.
ð Giurisprudenza
DTFA C 136/02 del 4.2.2003 (Un assicurato che durante la disoccupazione segue di propria iniziativa un corso di formazione in ambito medico è idoneo al collocamento. Esso deve tuttavia continuare le sue ricerche di lavoro ed essere disposto a interrompere il corso per assumere un impiego)
DTFA C 132/04 dell’11.10.2004 (Un assicurato che si reca temporaneamente all’estero ha diritto all’ID anche durante il soggiorno all’estero se può essere contattato nell’arco di una giornata, se può essere collocato entro un termine ragionevole e se adempie le altre prescrizioni di controllo. L’adempimento di queste condizioni non è mai garantito nel caso di un corso di 4 mesi negli USA)”
La Prassi LADI ID al p.to B 247 enuncia poi che:
" Idoneità al collocamento degli assicurati parzialmente disoccupati
B 247 Gli assicurati parzialmente disoccupati sono considerati idonei al collocamento se sono disposti e in grado di accettare un’occupazione adeguata pari ad almeno al 20 % di un impiego a tempo pieno (DTF 120 V 385).”
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.5. In dottrina B. Rubin "Assurance-chômage". Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 pag. 239-240 rileva quanto segue:
" 3.9.8.12 Assurés qui participent à une mesure de formation
(…)
3.9.8.12.2 Pas d'assentiment
L'assuré qui participe a une mesure de formation (cours, etc.) durant son chômage sans avoir reçu l'assentiment de l'autorité compétente a néanmoins droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions de l'art. 8 LACI, notamment s'il est apte au placement pendant le cours. Puor être considérés comme tel, l'assuré doit être disposé et en mesure de mettre un terme audit cours pour reprendre un emploi. Il doit par ailleurs remplir pleinement son obligation d'effectuer des recherches d'emploi.
En d'autres termes, l'assuré qui fréquente une mesure de formation sans l'assentiment de l'autorité cantonale doit se conformer à son obligation de diminuer le dommage, en prenant des dispositions pour que son aptitude au placement ne soit pas restreinte. Pour juger s'il remplit cette condition, il y a lieu de se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d'interrompre le cours dans un bref délai et sur la volonté de l'assuré de le faire. Si le cours fait l'objet d'un contrat et qu'une des prestations de l'assuré consiste à fournir un travail (stage de formation), il faut déterminer si le contrat peut être résilié à très court terme, respectivement si l'institution aurait été d'accord de mettre fin au contrat si l'opportunité d'une prise d'emploi s'était présentée. Une attestation de l'institution devrait alors être demandée. (…)"
Inoltre B. Rubin alle pag. 214-216 osserva che:
" 3.9.8.2 Assurés au chômage partiel
(…)
Sous l'angle de l'aptitude au placement, on ne peut pas non plus exiger de la part d'un assuré ayant perdu un emploi à mi-temps, qu'il soit disposé à accepter une occupation à plein temps et qu'il soit en mesure de le faire. Mais il appartiendra alors à l'intéressé de démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi adéquates.
Autre est la question se savoir si un assuré partiellement sans emploi qui refuse une activité dont le taux d'occupation équivaut au taux global de disponibilité allégué doit ou non être sanctionné selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Les principes découlant de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances paru au DTA 2002 p.57 (ch. 5.8.7.4.5c, Situation personnelle, in fine) - un assuré ne recherchant qu'un complément d'occupation doit être sanctionné s'il refuse un emploi dont le taux d'occupation correspond au taux global de disponibilité allégué - n'ont pas d'incidences immédiates sur l'examen de l'aptitude au placement. Aussi, cette jurisprudence ne saurait-elle être interprétée de manière générale et absolue en ce sens qu'une personne partiellement au chômage ne serait pas apte au placement seulement parce qu'elle n'est pas prête à abandonner une activité exercée a temps partiel au bénéfice d'une autre activité hypothétique, plus étendue. Apparemment contradictoires, ces jurisprudences se concilient sans doute de la manière suivante: un assuré aura fondamentalement droit à l'indemnité de chômage s'il ne recherche qu'un complément d'occupation; il sera néanmoins sanctionné pour refus d'emploi s'il n'accepte pas un travail convenable à un taux d'occupation correspondant au taux global de disponibilité alléguée. en cas de refus successifs d'emplois convenables, combinés, le cas échéant, avec d'autres motifs de sanction, il sera déclaré inapte au placement.
Cela étant, la condition de l'aptitude au placement d'un chômeur qui exerce déjà une activité à temps partiel doit être examinée avec beaucoup de retenue lorsqu'il ne peut pas ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité exigible.
Par contre, si la recherche d'un emploi n'est que rendue plus difficile par les autres obligations (familiales ou contractuelles par exemple), l'aptitude au placement n'est pas remise en cause. Lors de l'examen de l'aptitude au placement, il conviendra de tenir compte des circonstances du cas concret et déterminer si la première activité a des conséquences sur la disponibilité de l'assuré et, le cas échéant, dans quelle mesure.
Pour examiner l'aptitude au placement des travailleurs à temps partiel, il faut en outre se fonder sur les possibilités de l'assuré d'être placé sur le marché du travail, compte tenu des restrictions liées aux plages horaires de disponibilité et de leur compatibilité avec l'activité ou les activités dans lesquelles les recherches d'emploi sont effectuées. Un chômeur qui n'est disponible sur le marché du travail qu'à des heures déterminées de la journée et de la semaine n'est en principe pas apte au placement. Dans cette hypothèse en effet, le placement est trop aléatoire car il dépend des limitations quant au temps disponible pour un emploi complémentaire. Par contre, si les chances de trouver un emploi ne sont pas entravées par un trop grande limitation dans le choix des postes de travail en raison de circonstances parallèles au chômage, l'assuré soit être déclaré apte au placement. Il faut notamment tenir compte du fait que dans certaines professions, il existe des possibilités assez nombreuses de travailler le soir, durant le weekend, ou encore à des moments choisis par le travailleur.
L'exigence de ne travailler qu'à mi-temps, des conditions de santé défavorables ainsi qu'une situation personnelle restreignant la disponibilité peuvent conduire à une inaptitude au placement, lorsque ces restrictions se cumulent. Il convient d'examiner dans tous les cas les possibilités concrètes de l'assuré d’être placé. Mais il y a lieu d'exiger des personnes au chômage partiel une disponibilité équivalant à des demi-journée au moins. Ainsi, les assurés qui ne sont libres qu'à des heures déterminées de la journée ne sont en principe pas aptes au placement, sauf si la demande est forte pour les emplois recherchés."
2.6. Nell'evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 (__________.1964) nel giugno 2008 ha assolto con successo il corso di collaboratrice sanitaria CRS (cfr. doc. 170).
Dal 1° giugno 2009 l'assicurata ha lavorato quale ausiliaria di cure a tempo pieno presso il Centro anziani __________ di __________, con contratti di durata determinata rinnovati annualmente (cfr. doc. 161; 61=12).
La medesima nel 2011 si è iscritta alla Scuola superiore medico-tecnica di __________ per seguire la formazione di assistente di cura (cfr. doc. 168; 169).
Dal settembre 2011 ha ridotto il grado di occupazione presso Casa __________ dal 100 al 80% (cfr. doc. 61=12; 180).
Il contratto di impiego con la Casa __________ non è più stato rinnovato con preavviso nel mese di febbraio 2012 ed è, quindi, terminato il 30 giugno 2012 (cfr. doc. 161; 61=12).
L'insorgente ha cercato da subito un'occupazione con inizio nel luglio 2012, anche perché per completare la formazione quale assistente di cura era necessario svolgere un'attività lavorativa in tale settore professionale (cfr. doc. 61=12).
In effetti al fine di conseguire il diploma cantonale di assistente di cura occorre effettuare un periodo di sei mesi di pratica professionale in una struttura sociosanitaria (cfr. www...ch).
L'11 giugno 2012 la ricorrente si è annunciata per il collocamento con effetto dal 1° luglio 2012 dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 189).
Non riuscendo a reperire un’attività al 100% il direttore della SSMT avrebbe autorizzato l’assicurata a cercare un impiego a tempo parziale anche al 50%, avendo sempre avuto, durante il primo anno di formazione, un’attività lavorativa nello stesso settore professionale (cfr. doc. 61=12 pag. 2).
Ricercando un impiego al 50%, l’assicurata ha potuto trovare un posto di stage a metà tempo presso la Casa __________ di Orselina (cfr. doc. 61=12 pag. 2, 4).
La sua assunzione al 50% da parte della Casa __________ è stata, infatti, confermata il 20 giugno 2012 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2012 (cfr. doc. 30; 31).
Il 23 luglio 2012 l'iscrizione dell'assicurata in disoccupazione è stata modificata, nel senso che dal 1° luglio 2012 la stessa era disponibile al lavoro al 50% (cfr. doc. 171).
L'URC di __________, il 30 agosto 2012, ha richiesto alla Sezione del lavoro di verificare l'idoneità al collocamento dell'insorgente, osservando in particolare che:
" L'assicurata si è iscritta in disoccupazione al termine di un impiego come ausiliaria di cura; impiego terminato il 30.06.2012 presso la Casa __________. Durante l'impiego all'80% ha nel frattempo frequentato la formazione di assistente di cura con frequenze scolastiche durante il fine settimana. Conferma di aver superato gli esami teorici a giugno. Dall'1.7 al 31.12.2012 è stata assunta al 50% con un contratto di stage. Quest'ultimo è obbligatorio per la seconda parte teorica per l'ottenimento del diploma finale. Durante il primo colloquio effettuato dal collega __________ ha escluso di essere disponibile al collocamento anche nelle professioni che ha svolto precedentemente come ausiliaria di pulizia e cameriera ai piani. Aveva chiesto di essere autorizzata per i prossimi 4 mesi a fare ricerche solo nel settore come ausiliaria di cura. L'assicurata è pure stata sanzionata in agosto per non avere rispettato il piano d'azione che prevedeva di effettuare le ricerche di lavoro anche nelle professioni di ausiliaria di pulizia e cameriera ai piani. (…)" (Doc. 14)
Il 14 settembre 2012 la ricorrente è stata sentita dalla Sezione del lavoro.
Dal relativo verbale di audizione si evince segnatamente che:
" (…)
Preciso che con lettera 20.04.2012 la casa per anziani __________ ha rifiutato la mia candidatura per un impiego a tempo pieno (100%), tuttavia ha accettato in un secondo momento la mia candidatura al 50%, sottoscrivendo il contratto di lavoro il 30.06.2012.
Il mio impiego di lavoro è svolto a giornate e orari irregolari, di seguito indico la legenda per una migliore lettura del piano settimanale
L = Libero
4 = 07:20 – 11:30 / 15:40 – 19:30
5 = 07:20 – 13:30 / 17:40 – 19:30
2 = 07:20 – 12:30 / 13:00 – 15:40
IC = insegnamento clinico
SI = insegnamento interno (sig.ra __________)
A = collaborazione con ergoterapista
Preciso che il mio impiego deve essere svolto a giornate intere e non può essere spezzettato o quindi svolto a mezze giornate (mezzi turni di lavoro).
Ritengo che qualora dovessi reperire un nuovo impiego abbia la possibilità di concordare dei turni diversi a giornate diverse per permettermi di svolgere entrambi i lavori.
Di ciò però non ho una conferma scritta o una rassicurazione da parte del mio attuale datore di lavoro.
Preciso che se l’attuale datore di lavoro dovesse aumentare il mio grado di occupazione anche fino a un tempo pieno (100%) sono disposta ad accettarlo subito. Non ho impedimenti personali che mi ostacolano ad assumere un lavoro a tempo pieno.
Non sono disposta a lasciare l’attuale impiego anche perché l’attività è una condizione per portare a termine la mia formazione di assistente di cura.
(…)” (Doc. 61=12 pag. 4)
Con decisione del 7 dicembre 2012 la Sezione del lavoro ha decretato l’inidoneità al collocamento dell’assicurata a far tempo dal 1° luglio 2012, in quanto non era disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste da un datore di lavoro (cfr. doc. 6, consid. 1.1.).
La ricorrente ha ottenuto il diploma cantonale di assistente di cura nel mese di dicembre 2012 (cfr. doc. 29; G) e ha concluso lo stage presso la Casa __________, come prestabilito, il 31 dicembre 2012 (cfr. doc. 2; 3).
Il 7 marzo 2013 l’amministrazione ha poi emesso una decisione su opposizione con cui ha parzialmente accolto l’opposizione interposta personalmente dall’assicurata il 13 dicembre 2012 (cfr. doc. 5), stabilendo che quest’ultima era inidonea al collocamento dal 1° luglio al 31 dicembre 2012.
In particolare l’amministrazione ha evidenziato, da un lato, l’irregolarità degli orari e dei giorni lavorativi, così come gli impegni nella formazione teorica e nello studio che hanno limitato oltremodo la possibilità per l’assicurata di reperire un impiego parallelo nel periodo luglio/dicembre 2012, nonché il fatto che l’assicurata avesse a suo tempo dichiarato di non essere disposta a lasciare l’occupazione presso la Casa di cure __________. Dall’altro, che lo stage presso la Casa di cure __________ e la formazione di assistente di cura si sono comunque conclusi a fine dicembre 2012 (cfr. doc. B; consid. 1.2.).
L’insorgente ha contestato il provvedimento della Sezione del lavoro, facendo valere che gli orari di lavoro della sua attività a metà tempo presso la Casa __________ erano giornate intere, per cui restavano le altre giornate intere disponibili per un secondo lavoro al 50%.
Inoltre la medesima ha asserito che, se richiesto, il datore di lavoro Casa __________ era disposto a organizzare la sua settimana con regolarità di giornate lavorative, rispettivamente a stabilire queste ultime con flessibilità in considerazione di un secondo impiego.
L’assicurata ha infine affermato di essere stata idonea al collocamento e di avere conseguentemente diritto alle prestazioni di disoccupazione, visto che risultava collocabile al 50% e non era molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro, potendo dedicare un ragionevole tempo all’attività ricercata ed essendo il numero dei datori di lavoro in grado di assumerla non eccessivamente esiguo in assenza di imposizioni di orari o giorni particolari (cfr. doc. I; consid. 1.3.).
L’insorgente, nel frattempo, ha lavorato a ore presso la Casa __________ dal 1° febbraio 2013 e dal 1° marzo 2013 ha reperito un’occupazione di durata determinata fino al 31 dicembre 2013 quale assistente di cura all’80% presso la Casa __________ di __________ (cfr. doc. 2; 3).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, tutto ben considerato, ritiene che l’operato della Sezione del lavoro che ha ritenuto l’assicurata inidonea al collocamento dal 1° luglio al 31 dicembre 2012 non possa essere tutelato.
E’ utile innanzitutto ribadire che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni.
La persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di un pensum normale, oppure non lo è.
Se un assicurato ricerca un’attività a tempo parziale, perché svolge già un’altra attività professionale che non ha intenzione di lasciare oppure perché desidera dedicare il tempo libero a un’attività extra professionale o alla famiglia, subisce una perdita di lavoro parziale, che non esclude una piena idoneità al collocamento, ma implica un riduzione proporzionale dell’indennità giornaliera (cfr. consid. 2.3.; 2.4., 2.5.).
Nella presente fattispecie la disponibilità lavorativa della ricorrente dichiarata all’URC, dopo il reperimento il 20 giugno 2012, del posto di stage a metà tempo presso la casa __________, è stata ridotta dal 100 al 50% con effetto dal 1° luglio 2012 (cfr. doc. 189; 171; consid. 2.6.).
L’assicurata, dunque, dal 1° luglio 2012 era disponibile per il mercato del lavoro al 50%.
La stessa va, di conseguenza, considerata parzialmente disoccupata ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 LADI (cfr. consid. 2.3.).
Sulla base della giurisprudenza federale, delle direttive emesse dalla SECO e della dottrina (cfr. consid. 2.3., 2.4. e 2.5.), il fatto che l’insorgente abbia dichiarato di non essere disposta a lasciare il posto al 50% presso la Casa __________, in quanto lo svolgimento di un periodo di stage di sei mesi era necessario per concludere la propria formazione di assistente di cura presso la Scuola superiore medico-tecnica e ottenere il relativo diploma (cfr. doc. 154; 61), non preclude di per sé la sua idoneità al collocamento.
Infatti un assicurato di principio resta idoneo al collocamento anche se cerca unicamente un impiego che completi, a livello di grado di occupazione, la propria occupazione a tempo parziale, rispettivamente la propria formazione a tempo parziale.
In una sentenza C 190/02 del 14 ottobre 2002 consid. 2.2.1. e 2.2.2, già citata sopra, l’Alta Corte, confermando il giudizio di idoneità al collocamento del Tribunale delle assicurazioni del cantone Argovia, ha d’altronde stabilito che un’assicurata che aveva già un’occupazione al 50% e che cercava un’attività al 20% in sostituzione di un impiego precedente da cui era stata licenziata non andava ritenuta inidonea al collocamento per il solo fatto che non era disposta a lasciare la propria occupazione al 50% per un ipotetico impiego a tempo parziale con un grado di occupazione che corrispondesse a quello complessivo (70%) ricercato dalla stessa.
La situazione degli assicurati parzialmente disoccupati è peraltro differente dalla condizione degli assicurati totalmente disoccupati (cfr. art. 10 cpv. 1 LADI) che seguono una formazione a tempo pieno. In quel caso l’idoneità al collocamento può essere decretata soltanto se l’assicurato prosegue le sue ricerche di lavoro ed è disposto a interrompere senza indugio il corso che ha finanziato personalmente qualora si presenti un’opportunità d’impiego (cfr. consid. 2.2.).
2.8. L’attività presso la Casa __________ si svolgeva a giornate (intere) e orari irregolari (cfr. doc. 61=12; 10: piani di lavoro da luglio a novembre 2012; consid. 2.6.).
Va, tuttavia, considerato, da una parte, che essendo occupata a __________ in ogni caso al 50% l’assicurata disponeva di sufficiente tempo (ad esempio: due giorni e mezzo alla settimana, rispettivamente tre giornate intere una settimana e due giornate intere la settimana successiva) da dedicare a un secondo datore di lavoro.
Dall’altra, che già in occasione del colloquio di consulenza del 13 agosto 2012 la ricorrente ha affermato che se trovava un altro lavoro al 50%, il suo datore di lavoro, visto che si trattava di uno stage, era disponibile a modificare i giorni di lavoro (cfr. doc. 154).
Inoltre dal verbale di audizione davanti alla Sezione del lavoro del 14 settembre 2012 emerge che l’assicurata ha dichiarato:
" (…)
Ritengo che qualora dovessi reperire un nuovo impiego abbia la possibilità di concordare dei turni diversi a giornate diverse per permettermi di svolgere entrambi i lavori.
Di ciò però non ho una conferma scritta o una rassicurazione da parte del mio attuale datore di lavoro.” (Doc. 61=12 pag. 4)
Il 25 marzo 2013 __________, responsabile delle cure della Casa __________, ha attestato:
" in relazione al suo lavoro di stagiaire presso la nostra struttura nei mesi da luglio a dicembre 2012 nella misura del 50%, possiamo indicare che eravamo informati della sua ricerca di un lavoro parallelo a tale attività ed eravamo pronti e disponibili a organizzare la sua settimana lavorativa al 50% presso la nostra struttura con la flessibilità necessaria a una seconda attività lavorativa al 50%.
Possiamo inoltre aggiungere che, grazie all’ottima collaborazione tra il personale, vi era la possibilità di concordare i turni lavorativi (anche se all’ultimo momento) in modo che se si presentava la necessità di un giorno libero c’era sempre qualcuno disposto a cambiare il proprio turno per andare incontro alle necessità dell’altro.“(Doc. D)
Il 13 giugno 2013 __________ ha trasmesso uno scritto al patrocinatore dell’assicurata in cui ha precisato:
" (…)
La signora RI 1 era stata assunta quale stagista al 50%.
L’attività di stagista nel nostro istituto non viene considerata quale forza lavoro, come d’altronde previsto dal contratto collettivo Roca e dalle disposizioni dell’Ufficio del medico cantonale (e vincolanti per i criteri di qualità che siamo tenuti a rispettare). Il fabbisogno di personale, calcolato secondo le disposizioni dell’__________, non computa infatti i praticanti. Gli stagisti e gli allievi delle diverse scuole sanitarie.
Queste categorie di dipendenti rientrano pertanto quali dipendenti in soprannumero nei piani di lavoro.
Per questo motivo la modifica dei piani di lavoro di queste persone non comporta grosse difficoltà a livello organizzativo e in casi particolari, quale quello della signora RI 1, possono benissimo essere presi in considerazione e nel caso in questione abbiamo potuto accordarci in tal senso al momento dell’assunzione.
Diverso sarebbe stato il caso se avessimo assunto del personale curante che rientra in organico: in questo caso sarebbe stato necessario definire in anticipo quale tipo di suddivisione del tempo di lavoro di sarebbe dovuta utilizzare.” (Doc. F)
Al riguardo la Sezione del lavoro ha obiettato che:
" (…)
Per quanto attiene allo scritto 13 giugno 2013 (doc. F) della signora __________ – come peraltro già rilevato in merito al precedente datato 25 marzo 2013 ed emesso sempre dalla stessa (doc. D) – si tratta di scritti redatti e prodotti dalla ricorrente solo posteriormente alla conclusione del rapporto lavorativo e della procedura di opposizione verso la decisione relativa all’idoneità al collocamento dell’Ufficio giuridico. Giova ribadire che l’assicurata nel periodo in cui era alla ricerca di un’occupazione complementare e controllava la disoccupazione (luglio-dicembre 2012), non ha chiesto che venisse regolarizzato e stabilito in giornate fisse il tempo lavorativo presso la casa si cure, in modo da favorire il reperimento di un’occupazione parallela, anche in considerazione dell’impegno della ricorrente nella formazione teorica e nella conclusione del progetto formativo iniziato nel 2011.
(…)” (Doc. IX)
In riferimento alle censure formulate dall’amministrazione va osservato, in primo luogo, che quest’ultima, nonostante l’insorgente, già il 13 agosto 2012, avesse dichiarato all’URC che, se avesse reperito un altro impiego al 50%, la Casa __________ era disposta a modificare i giorni di lavoro (cfr. doc. 154; verbale del 13 agosto 2012 a disposizione della Sezione del lavoro; cfr. doc. 14) e in sede di audizione davanti alla Sezione del lavoro del 14 settembre 2012 avesse ribadito di ritenere di avere la possibilità presso la Casa __________ di concordare dei turni diversi a giornate diverse per permetterle di svolgere entrambi i lavori (cfr. doc. 61=12), contrariamente a quanto prevede l’art. 43 cpv. 1 LPGA, non ha mai interpellato il datore di lavoro in merito alla sua disponibilità a organizzare la settimana lavorativa al 50% della ricorrente con la flessibilità necessaria per intraprendere una seconda attività lavorativa al 50%, né ha invitato l’assicurata a produrre un’attestazione in merito da parte del datore di lavoro.
Ciò sorprende a più forte ragione se si pone mente al fatto che l’amministrazione il 13 novembre 2012 ha in ogni caso posto dei quesiti alla Casa __________, ma non riguardo alla sua disponibilità a fissare all’insorgente degli orari compatibili con l’esercizio di una seconda attività a metà tempo (cfr. doc. 9).
In secondo luogo, dall’Allegato 3 Regolamento degli stagiaires annesso al Regolamento organico cantonale per il personale occupato presso le Case per anziani (ROCA) valido dal maggio 2011 (dal 1° gennaio 2014 è in vigore il nuovo Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato presso le Case per anziani del Canton Ticino CCL ROCA sottoscritto anche dalla Casa anziani __________ di ; cfr. www.ocst.ch), a cui la Casa anziani M aveva aderito (cfr. www.ocst.ch), si evince che le case per anziani possono assumere, oltre all’effettivo di personale previsto in organico, personale in qualità di stagiaires con lo scopo di orientamento e formazione professionale nel campo sociosanitario.
Inoltre dall’Allegato 3 Regolamento degli stagiaires risulta che gli scopi e le condizioni degli stages sono regolati da un contratto scritto. I posti permanenti (in organico) non possono essere occupati da stagiaires. Allo stagiaire non possono essere attribuite responsabilità normalmente di competenza dell’operatore.
Infine è utile segnalare, per analogia, che gli assicurati con figli possono organizzare la custodia dei propri figli come meglio credono. Gli organi esecutivi non possono chiedere una prova della custodia già al momento dell’iscrizione alla disoccupazione. Se, invece, nel periodo in cui l’assicurato percepisce l’indennità di disoccupazione la volontà o la possibilità di affidare la custodia dei bambini a una terza persona o a un’istituzione risulta dubbia, l’organo competente deve verificare l’idoneità al collocamento, esigendo la prova di una concreta possibilità di custodia mediante il modulo n. 716.113 prestampato della SECO. Tra gli indizi che possono far sorgere tali dubbi rientrano: ricerche di lavoro insufficienti, rinuncia al posto precedente a causa degli obblighi di assistenza, esigenze eccessive per l’accettazione di un lavoro, rifiuto di un’occupazione adeguata, esigenze non ragionevoli in termini di orario di lavoro (cfr. Prassi LADI 2012/11 “Idoneità al collocamento – prova della custodia” del luglio 2012 e Prassi LADI ID B225a emanata dalla SECO nell’ottobre 2012; STCA 38.2012.17 del 27 agosto 2012 consid. 2.12).
In simili condizioni, ritenute le dichiarazioni del datore di lavoro Casa __________, nonché la circostanza che in virtù dell’Allegato 3 annesso al ROCA valido nel 2012 l’assicurata, essendo attiva presso l’istituto di __________ quale stagiaire, risultava essere stata assunta oltre all’effettivo di personale previsto in organico, il TCA non ha validi motivi per dubitare del fatto che il datore di lavoro avrebbe concretamente adattato le giornate lavorative della ricorrente in modo tale che la medesima potesse svolgere un’ulteriore occupazione al 50%.
Va poi evidenziato che la formazione teorica seguita dall’assicurata nel lasso di tempo in questione si svolgeva da settembre a dicembre 2012 durante sette sabati (1° e 15 settembre, 6 e 13 ottobre, 10 e 17 novembre, 1° dicembre 2012) dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e due lunedì sera (17 settembre e 15 ottobre 2012) dalle ore 18:00 alle ore 22:00 (cfr. doc. 17).
Ne discende che la ricorrente non ha limitato eccessivamente la scelta di un’occupazione ponendo condizioni particolari di giorni e orari.
Le possibilità di collocamento dell’insorgente per una seconda occupazione al 50% non erano, pertanto, oltremodo ristrette.
2.9. E’, inoltre, utile osservare che la ricorrente da luglio a dicembre 2012 ha sempre intrapreso dodici o più ricerche di impiego ogni mese quale ausiliaria di cura e da agosto 2012 anche come cameriera ai piani, rispettivamente venditrice e badante (cfr. doc. 98, 90, 65, 64, 48, 156).
E’ vero che con decisione del 29 agosto 2012 l’URC ha sospeso l’assicurata per tre giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro dal profilo qualitativo, non avendo cercato un’occupazione anche nelle professioni di ausiliaria di pulizia e cameriera ai piani svolte in passato dalla medesima, come invece previsto dal piano di azione firmato e ricevuto in copia in occasione del primo colloquio di consulenza (cfr. doc. 122).
E’ altrettanto vero, però, che tale sanzione non è tale da influenzare in modo decisivo l’idoneità al collocamento dell’assicurata.
Infatti, da una parte, la stessa il 23 luglio 2012 - quando è stato allestito il piano di azione - aveva comunque chiesto di poter compiere per almeno quattro mesi ricerche soltanto quale ausiliaria di cure, settore in cui aveva lavorato negli ultimi quattro anni (cfr. doc. 179).
Dall’altra, secondo la giurisprudenza federale un assicurato, allorché entra in disoccupazione deve avere dapprima la possibilità di effettuare ricerche nella professione appresa, rispettivamente nel campo di attività svolta fino a quel momento, anche se si tratta di una professione particolare il cui numero di posti di lavoro offerti è esiguo, senza che venga esclusa a priori, in assenza di un esame delle circostanze concrete, la sua idoneità al collocamento (cfr. STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.3.; STFA C244/05 del 22 novembre 2006 consid. 2.1.= SVR 2007 ALV Nr. 6 pag. 19).
Per quanto attiene all’assegnazione di posti di lavoro da parte dell’URC, va evidenziato che un impiego è stato proposto all’assicurata il 22 giugno 2012 - ossia due giorni dopo la conferma della sua assunzione quale stagiaire al 50% da parte della Casa __________ (cfr. doc. 30, consid. 2.6.) - quale collaboratrice sanitaria CRS a tempo indeterminato all’80% per il Comune di __________ (cfr. doc. 182).
L’istituto per anziani __________ di __________, il 18 luglio 2012, ha indicato di non avere tenuto in considerazione la candidatura dell’insorgente, in quanto chiedeva un 50% (cfr. doc. 178)
Relativamente a un’altra occupazione offerta alla ricorrente, che riguardava un impiego a tempo indeterminato quale badante al 40% a __________ (cfr. doc. 93), l’assicurata, che si era presentata il 28 settembre 2012, non è stata assunta, poiché la potenziale datrice di lavoro ha assunto un’altra candidata (cfr. doc. 88).
Giova, infine, ricordare che dopo aver iniziato la Scuola superiore medico-tecnica l’assicurata ha sì ridotto il proprio grado di occupazione presso la Casa __________ dove lavorava al 100% da circa due anni, ma non al 50%, bensì al 80%.
La stessa, di conseguenza, nonostante i nuovi impegni scolastici voleva e poteva lavorare in misura superiore al 50%.
Quando è terminato il rapporto di impiego con la Casa __________, alla fine di giugno 2012, la ricorrente si è del resto iscritta in disoccupazione al 100% (cfr. doc. 189).
Il grado della sua disponibilità lavorativa è stato ridotto al 50%, poiché ha reperito il posto di stage a metà tempo presso la Casa __________ (cfr. doc. 171; 30).
In proposito va evidenziato che la Casa __________, espressamente interpellata al riguardo dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. 9), ha dichiarato di avere potuto offrire all’assicurata solamente un posto al 50% (cfr. doc. 8).
2.10. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, considerato in particolare che le possibilità di collocamento della ricorrente per una seconda occupazione al 50% non erano oltremodo ristrette dallo svolgimento dello stage di formazione a metà tempo presso la Casa __________ e/o dalla frequentazione dei corsi della SSMT durante alcuni sabati e lunedì sera (cfr. consid. 2.8.), questa Corte ritiene, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che l’assicurata nel periodo luglio-dicembre 2012 fosse disponibile a cercare e ad accettare un ulteriore impiego al 50%.
L’insorgente era, pertanto, idonea al collocamento dal luglio al dicembre 2012.
2.11. Vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Sezione del lavoro (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 7 marzo 2013 è annullata.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Sezione del lavoro verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti