Raccomandata
Incarto n. 38.2013.12
rs
Lugano 7 agosto 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 febbraio 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8 febbraio 2013 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, _______________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 22 gennaio 2013 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sospeso RI 1 per sette giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel mese di ottobre 2012 e di insufficienti ricerche nel mese di novembre 2012 precedenti l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 2.6.).
1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 2.2.), l’amministrazione, l’8 febbraio 2013, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto la sospensione inflittagli a sei giorni, ritenendo che il medesimo abbia effettuato una ricerca di impiego nel mese di ottobre 2012 e due ricerche nel mese novembre 2012 (cfr. doc. A1).
1.3. Contro la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, rilevando, in buona sostanza, di essere solo un poco colpevole di non avere spiegato bene tutto quanto fatto e passato durante i mesi di ottobre e novembre 2012 nei tanti colloqui per un nuovo posto di lavoro che sembrava essere imminente (cfr. doc. I).
Inoltre il 27 febbraio 2013 egli ha trasmesso della documentazione (cfr. doc. III; B1-4).
1.4. L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. L’assicurato, il 4 marzo 2013, ha consegnato brevi manu copia di un messaggio di posta elettronica inviato in quella data all’amministrazione con il quale, da una parte, ha comunicato di aver sottoscritto un contratto di lavoro di cui una copia non firmata è stata allegata (VI + 1), dall’altra, ha formulato una proposta transattiva all’URC, e meglio di essere sospeso soltanto per un giorno per essersi spiegato male durante il colloquio del dicembre 2012 , come pure nella risposta alla richiesta di giustificazione (cfr. doc. VI).
1.6. Il 5 marzo 2013 l’URC ha indicato che la ricerca di lavoro che risulta dalla documentazione prodotta dall’assicurato (cfr. doc. B1-4), più precisamente la proposta di collaborazione trasmessa a __________ il 19 ottobre 2012, è comunque già stata considerata nella valutazione concernente gli sforzi effettuati prima dell’annuncio per il collocamento (cfr. doc. VIII).
1.7. L’assicurato si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie con scritto del 7 marzo 2013, al quale ha annesso dell’ulteriore documentazione (cfr. doc. IX, C1-5).
1.8. L’amministrazione ha preso posizione al riguardo il 14 marzo 2013 (cfr. doc. XII).
1.9. Il 20 marzo 2013 l’assicurato ha presentato le proprie osservazioni (cfr. doc. XIV) che sono state inviate per conoscenza all’URC (cfr. doc. XV).
1.10. Il ricorrente, il 22 marzo 2013, ha trasmesso il preavviso favorevole del Municipio di __________ per la concessione dell’assistenza giudiziaria, oltre a degli ulteriori documenti che dimostrerebbero, secondo il medesimo, che nel periodo dal 1° ottobre al 4 dicembre 2012 non aveva alcun obbligo ai sensi dell’art. 17 LADI (cfr. doc. XVI; D1-4).
Egli, il 25 marzo 2013, ha inoltre inviato l’Opuscolo per i disoccupati Disoccupazione, pubblicato dalla SECO (cfr. doc. XVII; E).
1.11. Il 27 marzo 2013 l’URC ha comunicato di non ritenere, dopo attento esame della documentazione prodotta dall’insorgente, che vi siano nuovi elementi di importanza particolare tale da modificare quanto già espresso in precedenza (cfr. doc. XIX).
1.12. L’assicurato ha infine formulato delle ulteriori considerazioni con scritto dell’8 aprile 2013 (cfr. doc. XXI) che è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XXII).
in diritto
In ordine
2.1. L’assicurato, innanzitutto, ha censurato l’assenza di firma sulla decisione di opposizione dell’8 febbraio 2013 (cfr. doc. XIV).
In effetti la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 allegata al ricorso, con cui l’URC ha accolto parzialmente l’opposizione interposta dal ricorrente contro il provvedimento del 22 gennaio 2013 con cui era stato sospeso per sette giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate e insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e novembre 2012 (cfr. doc. 2.6.; consid. 1.1.), riducendo la sanzione a sei giorni (cfr. doc. A1; consid. 1.2), non è firmata.
Agli atti risulta, per contro, una copia di tale provvedimento firmata (cfr. doc. 2.2.).
Al riguardo il TCA osserva che, in ogni caso, secondo dottrina e giurisprudenza, nel diritto delle assicurazioni sociali, la firma non costituisce comunque un presupposto di validità per una decisione, presupposto che, d’altronde, non viene richiesto né dalla LPGA, né dalle singole leggi (cfr. STCA 38.2004.70 del 14 settembre 2005 consid. 2.2.; ZAK 1987, p. 210 consid. 1; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3. edizione, Berna 2003, p. 460; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Ed., Schulthess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, n. 32 ad art. 49).
Ne discende che la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 è valida, benché nella copia a disposizione del ricorrente non riporti la firma del funzionario dell’URC che l’ha emessa (per un caso analogo cfr. STCA 38.2012.38 del 13 settembre 2012 consid. 2.2.).
La censura sollevata dall’insorgente si rivela, conseguentemente, infondata.
2.2. Giova, poi, segnalare che la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente fattispecie la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 riguarda esclusivamente la sospensione di sei giorni del diritto alle indennità di disoccupazione inflitta all’assicurato per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e novembre 2012 precedenti l’annuncio per il collocamento (cfr. doc. A1).
Ogni altra questione, in particolare concernente un eventuale risarcimento morale per l’aggravamento dei suoi disturbi psichici e la richiesta delle indennità per i mesi di ottobre e novembre 2012 (cfr. doc. IX; XIV), esula dalla presente causa.
Di conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da quella che attiene alla correttezza o meno della sanzione di sei giorni applicata al ricorrente.
Nel merito
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.6. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato, ingegnere civile STS (cfr. doc. 1.11.), che aveva ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione anche nel periodo dalla fine del 2011 alla primavera 2012 (cfr. doc. 1.22.; 1.15.), ha lavorato a tempo parziale per la __________, Riattazione e manutenzione immobili, quale ingegnere responsabile, dal marzo al settembre 2012 (cfr. doc. 1.19; 1.13).
Egli, infatti, il 30 settembre 2012, ha dato le proprie dimissioni con effetto immediato (cfr. doc. 1.13).
L’insorgente, inoltre, risulta, da un lato, iscritto, dal 1° gennaio 2006, alla Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG come assicurato esercitante attività lucrativa indipendente accessoria quale ingegnere civile e, d’altro lato, al benefico di una rendita di invalidità AI del 50% (cfr. doc. 1.10; A1).
Il ricorrente si è nuovamente iscritto in disoccupazione il 5 dicembre 2012 (cfr. doc. 3.3.).
Al momento del riannuncio per il collocamento il ricorrente, relativamente al periodo dal 1° ottobre al 5 dicembre 2012, su un formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”, compilato il 6 dicembre 2012, ha indicato di avere svolto quattro ricerche di impiego nel mese di novembre 2012 e una dal 1° al 5 dicembre 2012 (cfr. doc. 3.3.).
La consulente del personale, il 13 dicembre 2012, considerate le mancate ricerche per il mese di ottobre 2012 e ritenendo insufficienti dal profilo qualitativo gli sforzi compiuti a novembre e dicembre 2012, ha inviato all’assicurato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 24 dicembre 2012, il proprio comportamento, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2.8. = A4).
L’assicurato, il 24 dicembre 2012, ha trasmesso copia di alcuni messaggi di posta elettronica spediti nel mese di dicembre 2012 che confermerebbero le ricerche da lui indicate sul formulario del 6 dicembre 2012 (cfr. doc. 2.7.).
Dal profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, precisando di aver tenuto conto delle osservazioni fornite dall’assicurato in risposta alla richiesta di giustificazione in sede di valutazione della sanzione, con decisione formale del 22 gennaio 2013 l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per sette giorni (cfr. doc. 2.6.; consid. 1.1.).
Al riguardo l’URC ha rilevato che:
" (…)
Dagli atti a nostra disposizione risulta che lei durante il periodo precedente l’annuncio all’URC ha fornito le seguenti prove di ricerca di una nuova occupazione:
ottobre 2012, nessuna ricerca di lavoro documentata;
novembre 2012, 2 ricerche di lavoro documentate, ritenute quantitativamente insufficienti;
dicembre 2012, 1 ricerca di lavoro documentata, ritenuta quantitativamente e qualitativamente sufficiente.” (cfr. doc. 2.6.)
Con decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 l’URC ha poi ridotto la sanzione a sei giorni (cfr. doc. A; consid. 1.2.), motivando come segue:
" (…) Dopo attento e ponderato riesame della situazione e in modo particolare la documentazione presentata il 28.01.2013, è lecito presupporre che durante il periodo precedente la disoccupazione siano avvenuti i seguenti contatti:
e-mail del 17.12.2012: 01 contatto a ottobre con il Sig. __________;
e-mail del 17.12.2012: 02 contatti a novembre con i Sigg. __________ e Avv. __________.
Gli sforzi effettuati e documentati rimangono insufficienti ma la sanzione deve essere ridotta.” (Doc. A1)
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che l’assicurato sembra far valere che precedentemente all’iscrizione in disoccupazione non avesse l’obbligo di cercare un nuovo impiego (cfr. doc. IX; XVI).
In proposito giova evidenziare che giusta l’art. 17 cpv. 2 LADI l’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l’indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
Tuttavia l’art. 17 cpv. 1 LADI prevede che l’assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l’aiuto dell’ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.
L’obbligo di cercare un’occupazione vale, dunque, già per il periodo antecedente l’annuncio al collocamento.
In tali condizioni è, infatti, possibile, se del caso, evitare la disoccupazione (cfr. STFA C 13(/05 del 3 luglio 2006).
Inoltre ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 lett. d OADI l’assicurato, annunciandosi al servizio competente, deve presentare, tra l’altro, la prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro, ovvero delle ricerche compiute precedentemente all’iscrizione in disoccupazione.
Del resto la nostra Massima Istanza ha chiaramente deciso che l’obbligo di ricercare un impiego si estende già al lasso di tempo che precede la disoccupazione (cfr. consid. 2.3.).
Il dovere di sforzarsi di cercare lavoro già prima di essere disoccupato per adempiere al suo obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.3.) è peraltro enunciato anche nell’Opuscolo per i disoccupati “Disoccupazione”, p.to 4 pag. 12, pubblicato dalla SECO e prodotto dall’insorgente (cfr. doc. E).
E’ utile, infine, ribadire (cfr. consid. 2.4.) che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005 consid. 2.12.).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_306/2013 del
5 giugno 2013; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA
C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.11.; STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.9.
2.8. L’URC, come visto, con la decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. A1; consid. 1.2.), ha sanzionato l’assicurato per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e novembre 2012 precedenti l’annuncio per il collocamento (cfr. consid. 2.6.).
Per quanto attiene, più specificatamente, al mese di ottobre 2012, l’amministrazione ha ritenuto non validi quantitativamente gli sforzi intrapresi dal ricorrente che ha svolto una sola ricerca di impiego consistente in una proposta di collaborazione presso __________ del 19 ottobre 2012 (cfr. doc. A1; VIII; consid. 1.1.; 1.6.).
L'assicurato, del resto, mai ha preteso di aver effettuato ulteriori sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione nel mese di ottobre 2012.
Un'unica ricerca in un mese si rivela insufficiente dal profilo quantitativo (2.4.; 2.7.).
Per quanto concerne l’asserzione del ricorrente secondo cui visto che, nei mesi di ottobre e novembre 2012, stava discutendo due possibilità di assunzione, credendo alle proposte, non si è iscritto subito in disoccupazione (cfr. doc. 2.2.), va osservato che il TFA (Tribunale federale delle assicurazioni; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03 dell'11 ottobre 2004).
Nel caso di specie il ricorrente ha indicato unicamente che relativamente a due posti di lavoro vi era la possibilità di essere assunto e che erano state formulate delle proposte (cfr. doc. 2.2.).
Pertanto, senza che si rivelino necessari ulteriori approfondimenti riguardo, in particolare, ai nominativi specifici di questi potenziali datori di lavoro, non risulta che all’assicurato sia mai stato garantito un impiego.
L’insorgente, dunque, piuttosto sperava di poter concretizzare una nuova collaborazione con un potenziale datore di lavoro.
La mera speranza, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.
Di conseguenza il ricorrente non può essere esentato, da questo profilo, da una sospensione dal diritto alle indennità per insufficienti ricerche di impiego nel mese di ottobre 2012 precedente alla disoccupazione (cfr. STCA 38.2011.60 del 26 settembre 2011 consid. 2.8.; 38.2008.48 del 24 settembre 2008; STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88 del 7 gennaio 2008).
Ne consegue, quindi, che il ricorrente, nel mese di ottobre 2012, ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).
Tale violazione implica, di principio, la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.3.).
2.9. Il ricorrente, nei suoi allegati (cfr. doc. XIV; IX), ha affermato che gli sarebbe stato comunicato solo in occasione del colloquio del 13 dicembre 2012 di dover compiere come minimo quattro ricerche di lavoro al mese.
Questo Tribunale deve perciò esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente in relazione al mese di ottobre 2012.
L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).
In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).
Questo Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.
In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione - implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.
Inoltre, in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.
2.10. In concreto non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.
In primo luogo, va osservato che l’assicurato ha già ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione nel periodo dalla fine del 2011 alla primavera 2012 (cfr. doc. 1.22.; 1.15; consid. 2.6.).
Pertanto egli doveva o comunque avrebbe dovuto essere al corrente dei suoi obblighi quale disoccupato anche in relazione al periodo precedente l’iscrizione per il collocamento.
In ogni caso è utile rilevare che attualmente gli assicurati possono far capo a ogni tipo di informazione anche tramite internet o comunque possono rivolgersi alla propria cassa di disoccupazione o a una di loro scelta per ottenere opuscoli (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 7; al riguardo cfr. pure www.ticino.unia.ch/Disoccupazione-e-informazioni.5642.0.html#c32668).
Ne discende che l’amministrazione non ha contravvenuto al proprio obbligo di informazione generale giusta l’art. 27 cpv. 1 LPGA.
In secondo luogo, giova evidenziare, per quanto concerne la consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, che l'Alta Corte ha stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 citata al consid. 2.10.; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
Il TFA ha segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza.
In simili condizioni, l’insorgente non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, di un’eventuale non conoscenza di dovere effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione.
2.11. L'assicurato ha, poi, invocato la circostanza di aver fatto risparmiare all'assicurazione contro la disoccupazione non essendosi iscritto per il collocamento subito dopo la fine del contratto di lavoro, ossia dagli inizi di ottobre 2012, bensì soltanto due mesi dopo, il 5 dicembre 2012 (cfr. doc. IX; XVII; consid. 2.6.).
Al riguardo va osservato che è vero che l'Alta Corte, in una sentenza C 46/02 del 5 luglio 2002, ha respinto un ricorso della SECO interposto contro un giudizio del Tribunale cantonale di Soletta che aveva ridotto da 31 a 25 giorni la sospensione dal diritto all'indennità inflitta a un assicurato che sì era disoccupato per colpa propria, ma aveva atteso due mesi e mezzo prima di annunciarsi per il collocamento.
E' altrettanto vero, tuttavia, che tale giurisprudenza è stata precisata dalla nostra Massima Istanza con sentenza C 73/03 del 28 dicembre 2005, pubblicata in DLA 2006 N. 11 pag. 145, relativa sempre a una sospensione inflitta a un assicurato ai sensi degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. b OADI.
Il TFA ha deciso che al momento di valutare la responsabilità dell'assicurato che non si annuncia immediatamente alla disoccupazione dopo aver perso il suo impiego per propria colpa, occorre considerare che il suo comportamento è tale da diminuire il danno se, prima e durante questo lasso di tempo, egli ha effettuato a scadenze regolari ricerche di lavoro sufficienti.
Inoltre in una sentenza 8C_761/2009 del 23 dicembre 2009, concernente un assicurato sospeso per undici giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo precedente l'iscrizione in disoccupazione, il TF ha stabilito che in quel caso il fatto che l’assicurato non si fosse annunciato subito per il collocamento, ma per un certo tempo avesse fatto fronte alle sue necessità tramite i propri risparmi per non pesare sulla Cassa disoccupazione, non permetteva di renderlo meno responsabile, visto che per i mesi in questione egli si era occupato di un solo progetto, invece di sforzarsi di cercare anche altre occupazioni.
Da quanto appena esposto discende che nella presente evenienza la circostanza di aver atteso due mesi prima di annunciarsi per il collocamento non costituisce per il ricorrente un motivo di esenzione dalla sanzione per il mese di ottobre 2012, né di riduzione della sua responsabilità, ritenuto che in quel mese egli ha compiuto una sola ricerca di lavoro.
2.12. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per insufficienti ricerche di lavoro nel mese di ottobre 2012.
2.13. Per quanto concerne il mese di novembre 2012, dalle carte processuali emerge che l’amministrazione sia nella “Verifica delle ricerche di lavoro del periodo antecedente l’iscrizione all’URC” (cfr. doc. 3.3.) che nella “Richiesta di giustificazione” del 13 dicembre 2012 (cfr. doc. 2.8. = A4) ha indicato che l’insorgente ha svolto quattro ricerche qualitativamente insufficienti.
In effetti dal modulo “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”, compilato dal ricorrente il 6 dicembre 2012, si evincono quattro ricerche di impiego in qualità di ingegnere civile, e meglio il 5 novembre 2012 presso l’impresa __________ con l’indicazione geom. __________, il 15 novembre 2012 presso __________, il 22 novembre 2012 presso l’impresario __________ e il 30 novembre 2012 presso l’arch. __________ (cfr. doc. 3.3.).
Nella decisione di sanzione del 22 gennaio 2013 (cfr. doc. 2.6.), così come pure nella decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 (cfr. doc. A1) l’URC, per il mese di novembre 2012, ha per contro considerato unicamente due ricerche di lavoro.
Nella decisione su opposizione è stato specificato che si tratta degli sforzi intrapresi presso __________ e l’avv. __________ (cfr. doc. A1).
La ricerca presso l’impresario __________ è stata tenuta in considerazione per il mese di ottobre 2012 (cfr. doc. A1), come è stato esposto al consid. 2.8.
L’amministrazione non ha, invece, più menzionato gli sforzi presso l’impresa __________ del 5 novembre 2012 e presso __________ del 15 novembre 2011 indicati dall’assicurato sul modulo del 6 dicembre 2012 (cfr. doc. 3.3.), di cui peraltro l’insorgente non si era limitato a fornire indicazioni vaghe e generiche (per l’impresa __________ è stato pure precisato il nome della persona di riferimento, ossia del geom. __________; cfr. doc. 3.3.), senza però approfondire, perlomeno invitando l’assicurato a produrre delle attestazioni dei potenziali datori di lavoro (cfr. STF 8C_239/2009 del 14 agosto 2009), se le stesse fossero o meno state effettivamente compiute nel periodo determinante.
Al riguardo questa Corte evidenzia che la procedura in materia di assicurazioni sociali e di assistenza sociale è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Giova, in ogni caso, rilevare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In concreto certo sorprende che l’insorgente non abbia più asserito, soprattutto dopo che nella decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 l’URC ha esplicitamente indicato che le due ricerche di impiego considerate per il mese di novembre 2012 erano quelle presso __________ e l’avv. __________ (cfr. doc. A1; consid. 2.6.), di aver intrapreso nel mese di novembre 2012 anche i due sforzi presso l’Impresa __________ e __________, indicati nel formulario del 6 dicembre 2012 (cfr. doc. 3.3.).
E’ vero, però, che l’assicurato ha comunque sempre affermato di aver fatto tutto il necessario in relazione alle ricerche di impiego e di essersi tutt’al più solo spiegato male (cfr. doc. I; VI).
In ogni caso, per maggiore tranquillità su questo punto, gli atti vanno rinviati all’URC affinché con la collaborazione dell’assicurato verifichi se quest'ultimo nelle date del 5, rispettivamente 15 novembre 2012 si è effettivamente candidato o meno presso l'impresa __________ e __________ (al riguardo cfr. STCA 38.2012.41 del 13 dicembre 2012; STCA 38.2011.78 del 19 gennaio 2012; STCA 38.2010.74 del 27 gennaio 2011).
Soltanto nel caso in cui risultino comprovate per il mese di novembre 2012 entrambe le ricerche appena menzionate, l'assicurato, considerati inoltre i due sforzi già riconosciuti dall'URC presso __________ e l'avv. __________ (cfr. doc. A1), potrà essere esentato, alla luce delle complessive quattro ricerche mensili (cfr. consid. 2.4, 2.7), da una penalità relativamente al mese di novembre 2012.
Qualora, invece, sia sostanziata una sola delle due ricerche di cui sopra o nessuna, l'insorgente, pur tenendo conto dei due sforzi ammessi dall'amministrazione, dovrà essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel mese di novembre 2012 giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. 2.3.; 2.4.; 2.7.).
Un'eventuale esenzione dalla sanzione sulla base di quanto invocato dal ricorrente in merito al fatto che stava trattando due proposte di assunzione, rispettivamente alla mancata conoscenza dell'obbligo di cercare un lavoro prima della disoccupazione e alla circostanza di aver atteso due mesi prima di annunciarsi per il collocamento (cfr. doc. IX; XIV; 2.2.; XVII) è esclusa sulla base delle medesime argomentazioni sviluppate ai consid. 2.8., 2.10. e 2.11.
2.14. In simili condizioni, si giustifica, dunque, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’URC perché proceda come indicato al consid. 2.13.
Sulla scorta delle relative risultanze, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente, in primo luogo, sul principio di sospendere l’assicurato giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per il mese di novembre 2012.
In secondo luogo, ritenuto che in ogni caso per il mese di ottobre 2012 l’insorgente deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro (cfr. consid. 2.8.-2.12.) e, se del caso, valutate le ricerche effettivamente compiute nel mese di novembre 2012 (cfr. consid. 2.13.), sull'entità della sanzione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI da applicare all’insorgente.
2.15. L’assicurato, parzialmente vincente in causa, non ha diritto alle ripetibili postulate (cfr. doc. IX).
In proposito va ricordato che il Tribunale federale riconosce eccezionalmente a una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se, cumulativamente, la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. STFC C 3/04 del 25 aprile 2005; DTF 129 V 113 consid. 4.1, DTF 122 V 142 consid. 9, DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Verlag Stämpfli + Cie AG Berna, 1994, pag. 373).
A mente del TCA, nel presente caso, non sono dati gli estremi per riconoscere al ricorrente non patrocinato un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale sopra citata.
2.16. L’assicurato ha chiesto l’esenzione dal pagamento delle spese di procedura (cfr. doc. XIV).
In proposito va evidenziato che la procedura sia davanti al TCA che all’amministrazione in materia di assicurazione contro la disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca; 52 cpv. 3 LPGA).
Abbondanzialmente va osservato che secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Occorre qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
Non essendo il ricorrente patrocinato da un avvocato, il gratuito patrocinio, in casu, andrebbe in ogni caso negato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’URC per complemento istruttorio e nuova decisione sulla base di quanto stabilito ai consid. 2.12., 2.13. e 2.14.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti