Raccomandata

Incarto n. 38.2012.20

rs

Lugano 27 settembre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 marzo 2012 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15 febbraio 2012 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con sentenza 38.2011.52 del 10 ottobre 2011 questa Corte ha accolto il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione su opposizione del 16 maggio 2011 con cui la Cassa CO 1 le aveva negato il diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° febbraio 2011 non avendo adempiuto il periodo di contribuzione minimo di 12 mesi.

Il TCA ha ritenuto, essendo emerso dall’”Attestato del datore di lavoro” del 6 luglio 2011, da una parte, che l’assicurata ha lavorato per la __________ dal 1° luglio all’11 settembre 2009 durante 42 ore settimanali, dall’altra, che il datore di lavoro ha indicato trattarsi di uno stage non retribuito, che la Cassa avrebbe dovuto approfondire in cosa consistevano i compiti assegnati alla ricorrente e, soprattutto, per quali motivi non è stata retribuita sebbene fosse impiegata a tempo pieno.

Gli atti sono stati così rinviati alla Cassa per interpellare la __________, Sezione del __________ sulla natura dell’attività svolta dall’assicurata, in particolare se si è trattato di una vera e propria attività lucrativa e sui motivi per i quali la stessa non è stata retribuita, neppure con un importo mensile modesto, malgrado l’impiego a tempo pieno, nonché per emanare una nuova decisione.

1.2. La Cassa, dopo aver esperito ulteriori indagini come richiesto dal TCA, segnatamente dopo aver interpellato la __________, Sezione del __________ e la Segreteria di Stato dell’economia SECO, con decisione del 21 dicembre 2011, ha nuovamente negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto non ha compiuto il periodo di contribuzione minimo richiesto e non può essere esonerata dall’obbligo di compierlo (cfr. doc. 11).

1.3. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. 12), la Cassa, il 15 febbraio 2012, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio provvedimento del 21 dicembre 2011.

A motivazione della decisione su opposizione del 15 febbraio 2012 la Cassa ha indicato, da un lato, che il periodo di stage effettuato presso la __________ non va considerato quale periodo di contribuzione, semmai quale periodo di formazione, trattandosi di un percorso richiesto dal curriculum formativo dell’Università.

Dall’altro, che tuttavia l’assicurata non può essere esonerata dal periodo di contribuzione, non essendo domiciliata in Svizzera da almeno dieci anni (cfr. doc. A).

1.4. Contro la decisione su opposizione del 15 febbraio 2012 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere che l’accertamento effettuato dalla Cassa presso la __________, __________ non risulta soddisfacente, visto che la risposta fornita da quest’ultima non si differenzia da quanto affermato in precedenza, ossia che si trattava di uno stage non retribuito.

L’assicurata si chiede perché non sia stata retribuita con un importo mensile anche esiguo visto che l’impiego era a tempo pieno, quando svolgendo un altro stage, sempre richiesto per completare la sua formazione, le è stata accordata una modesta retribuzione.

L’insorgente ha precisato tale questione, domandando se la __________ era tenuta a pagarle uno stipendio e i contributi oppure era libera di decidere le condizioni del contratto di stage.

La ricorrente ha evidenziato che in Ticino non esiste un ordinamento in relazione al contratto di stage a differenza del contratto di tirocinio (cfr. doc. I).

1.5. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. L’art. 9 cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

In virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).

Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.

2.3. L'assicurato, in effetti, ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).

In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

Al riguardo cfr. anche DTF 133 V 516 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.

2.4. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, al cpv. 1 lett. a che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera.

Al riguardo è utile segnalare che con sentenza 8C_981/2010 del 23 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 1 pag. 1 e in RtiD I-2012 N. 82 pag. 459, l’Alta Corte ha stabilito che un periodo di pratica che permette di completare le conoscenze teoriche acquisite non risponde alla definizione di formazione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, per la quale si intende ogni preparazione sistematica a una futura attività lucrativa fondata su un ciclo di formazione (usuale) regolare, riconosciuto legalmente o, perlomeno, di fatto, a meno che non risulti necessaria per il corso formativo di un assicurato.

Nella misura in cui dalla sentenza pubblicata in DLA 2005 n. 18 pag. 207 (C 311/02) si evince una soluzione diversa, essa non può essere mantenuta.

Il periodo di pratica svolto presso un’ambasciata svizzera all’estero da un assicurato in possesso di una licenza universitaria in filosofia con indirizzo in economia politica non equivale, quindi, a una formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

Di conseguenza il medesimo non può essere esonerato dall’obbligo di adempimento del periodo di contribuzione per formazione.

Il TF contestualmente ha rilevato che:

" (…)

4.2 Unico oggetto del contendere è l'esenzione di P.________ dall'adempimento del periodo di contribuzione per causa di formazione. A questo riguardo giova ribadire che in virtù dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro, durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi a causa di formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera.

5.1 Secondo la giurisprudenza, per formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI si intende ogni preparazione sistematica a una futura attività lucrativa fondata su un ciclo di formazione (usuale) regolare, riconosciuto legalmente o, perlomeno, di fatto (DTF 122 V 43 consid. 3c/aa pag. 44; DLA 2000 n. 28 pag. 144 [C 214/98] consid. 1b; SVR 1995 ALV n. 46 pag. 135 [C 223/94] consid. 2b). Orbene, un periodo di pratica (non rimunerato o retribuito, come nel caso concreto, con 1300 dollari americani al mese) che permette - come del resto ogni periodo di pratica - di completare le conoscenze teoriche acquisite, non risponde a questa definizione di formazione, a meno che non risulti necessario per il corso formativo dell'assicurato. Nella misura in cui dalla sentenza pubblicata in DLA 2005 n. 18 pag. 207 (C 311/02) si evince una soluzione diversa, essa non può essere mantenuta.

5.2 Convince per il resto l'argomentazione ricorsuale della seco che, rimettendo in discussione la citata giurisprudenza pubblicata in DLA 2005 n. 18 pag. 207, critica soprattutto il fatto che se gli stage sono svolti in Svizzera e retribuiti sufficientemente per occasionare il versamento dei contributi sociali, essi vengono equiparati a un'attività lucrativa, mentre se sono svolti all'estero e praticamente basati sul volontariato, vengono considerati quale parte integrante di una formazione. L'assicurato che ha effettuato uno stage retribuito in Svizzera rischia in tal modo di percepire indennità inferiori rispetto a un altro assicurato che ha effettuato lo stage all'estero e che è indennizzato tramite il guadagno forfettario. Inoltre, se si considera l'evoluzione del mercato del lavoro in Svizzera e in Europa negli ultimi anni, ormai è di uso per i neo-laureati effettuare uno o più stage, ovvero attività (poco o non pagate) di durata limitata, prima di ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato e correttamente retribuito. Ora, secondo l'insorgente, l'acquisizione di esperienza a livello professionale tramite rapporti di lavoro di durata determinata non può essere assimilata alla nozione di formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI. Infatti, uno stage non differisce sostanzialmente da un impiego usuale, tranne che le esigenze del datore di lavoro tengono conto dell'inesperienza della persona impiegata. Il Tribunale federale ritiene di potere condividere l'opinione dell'autorità di vigilanza.

5.3 In esito alle suesposte considerazioni, difettando, in concreto, le condizioni per concedere un'esenzione dall'obbligo di adempimento del periodo di contribuzione per causa di formazione, il ricorso della seco merita di essere accolto, mentre la pronuncia cantonale e la decisione su opposizione del 16 agosto 2010 della Cassa di disoccupazione Unia, che hanno statuito diversamente, riconoscendo a P.________ il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 25 gennaio 2010, devono essere annullate.”

2.5. La SECO, nella Direttiva: stage effettuati dopo l’ottenimento del diploma del 23 novembre 2011, ripresa nella Prassi 014-LADI 2012/1, ha enunciato che:

" Nella sua decisione del 23.8.2011 (8C_981/2010) il Tribunale federale ha modificato la sua posizione relativa ai periodi di stage effettuati dopo l'ottenimento del diploma (cfr. DTA 2005 n. 18, pag. 207).

È giunto infatti alla conclusione che un periodo di stage (non rimunerato o poco rimunerato) inteso a completare le conoscenze teoriche acquisite durante gli studi non può essere equiparato a un periodo di formazione, a meno che detto stage non possa essere considerato necessario nell'ambito del percorso formativo dell'assicurato.

Ne consegue che d'ora in poi la durata degli stage effettuati dopo la conclusione della formazione professionale non entra più nel computo del periodo di formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.”

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25 gennaio 2007).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.6. In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

L'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12 Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13 Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998 geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept (Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die 12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten rechtens.

(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2., pag. 270-271)

Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero:

" (…)

Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa). (…)"

(cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)

Cfr. pure STF C 25/07 del 22 novembre 2007.

2.7. Nell’evenienza concreta è incontestato che nel termine quadro per il periodo di contribuzione (dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2011 ) l’assicurata ha saputo comprovare 11,026 mesi di contribuzione (5 mesi presso una banca e 6,026 mesi presso il Centro di __________ ), periodo inferiore ai 12 mesi almeno prescritti dalla legge (cfr. consid. 2.3.).

Come evidenziato da questa Corte nella sentenza 38.2011.52 del 10 ottobre 2011, dall’”Attestato del datore di lavoro” sottoscritto dalla __________, __________ il 6 luglio 2011 emerge che dal 1° luglio all'11 settembre 2009 l'assicurata è stata attiva presso tale ente a tempo pieno. La __________ ha indicato che la ricorrente in quel lasso di tempo ha effettuato presso di loro uno stage non retribuito (cfr. doc. 16).

Nella sentenza 38.2011.52 del 10 ottobre 2011 il TCA, accogliendo il ricorso dell'assicurata interposto contro la decisione su opposizione del 16 maggio 2011 che aveva confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione a causa del mancato adempimento del periodo di contribuzione, ha rinviato gli atti alla Cassa per esperire ulteriori accertamenti riguardo, in particolare, ai motivi dell'assenza di una retribuzione nonostante l'impiego fosse a tempo pieno (cfr. consid. 1.1.).

La Cassa, il 18 ottobre 2011, ha, conseguentemente, interpellato la __________, __________, la quale il 25 ottobre 2011 ha inviato uno scritto del seguente tenore:

" in riferimento al vostro scritto del 18.10.2011 con la presente vi comunichiamo che lo volgimento di uno stage presso le nostre strutture di accoglienza candidati all’asilo era richiesto dal curriculum formativo della Sig.ra RI 1, iscritta ad un Master in Economia e Politica Internazionale dell’Università della __________.

Lo svolgimento di questo stage non era retribuito. A titolo di rimborso spese (trasporti e pasti) sono stati accordati chf. 500.--/mese, per un totale versato di chf. 1'250.--.

(…)” (Doc. 15)

Il 28 novembre 2011 la parte resistente ha, inoltre, chiesto il parere della Segreteria di Stato dell’economia SECO in merito al caso di specie, la quale, con scritto del 6 dicembre 2011, ha risposto che:

" ci riferiamo al suo scritto del 28 novembre scorso, con il quale ci ha esposto il caso dell’assicurata citata a margine.

In merito rileviamo che l’assicurata, cittadina __________ residente in Svizzera dal 31 dicembre 2007, ha iniziato gli studi di economia nell’agosto del 2008 con conseguimento del master nel novembre 2011.

L’interessata si è però iscritta in disoccupazione a far tempo dal 1° febbraio 2011. Nell’ambito del termine quadro di contribuzione, ha espletato un ‘attività salariata dal 21 settembre 2009 al 18 marzo 2010, nonché dal 1° settembre 2010 al 31 gennaio 2011.In sede ricorsuale ha fatto inoltre valere uno stage non retribuito presso la __________ dal 1° luglio all’11 settembre 2009. Con sentenza del 10 ottobre 2011, il Tribunale cantonale ha rinviato gli atti alla cassa affinché venga appurata la natura dell’attività effettuata presso la __________.

L’interessata essendo domiciliata in Svizzera soltanto da meno di quattro anni, essa non può essere esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI. Pertanto occorre verificare se adempie il periodo di contribuzione.

Secondo l’art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione.

Indipendentemente dalla denominazione delle attività espletate, giova constatare che l’assicurata può dimostrare soltanto due periodi di attività soggetta a contribuzione per un totale di 11,026 mesi. L’attività effettuata presso la __________ non essendo stata retribuita con un salario soggetto a contribuzione, essa non può essere computata.

Infine, rammentiamo che uno stage non retribuito non rappresenta un periodo di contribuzione e, se effettuato durante il periodo di disoccupazione, può mettere a repentaglio l’idoneità al collocamento di un assicurato.” (Doc. 17)

2.8. Attentamente esaminata la documentazione agli atti, questa Corte ritiene che l'operato della Cassa non sia censurabile.

In primo luogo, la __________, __________, già nell'"Attestato del datore di lavoro" del 6 luglio 2011, aveva indicato trattarsi di uno stage non retribuito (cfr. doc. 16).

Ciò è stato ribadito nello scritto del 25 ottobre 2011 all'attenzione della Cassa con la precisazione che tale stage era richiesto dal curriculum formativo dell'insorgente, iscritta a un Master in Economia e Politica internazionale dell'Università __________ (cfr. doc. 15).

In secondo luogo, l'assicurata è stata immatricolata presso l'Università della __________, Facoltà di scienze economiche, Master in Economia e Politiche internazionali nell'agosto 2008 (cfr. doc. 6; 7).

Infine il Master in Economia e Politiche internazionali presso l'__________ prevede effettivamente, oltre a due semestri di corsi, un semestre dedicato alla stesura della tesi di Master e allo stage (cfr. www.____________________).

L'arco di tempo svolto presso la __________ dall'assicurata rientra, quindi, nella sua formazione in corso presso l'__________, essendo lo svolgimento di uno stage necessario per completare il percorso formativo scelto e ottenere il Master in Economia e Politiche Internazionali.

Tale circostanza non è stata peraltro contestata dall'insorgente (cfr. doc. I).

Riguardo al fatto che la ricorrente durante tale stage non abbia ricevuto alcun salario, giova evidenziare che il TF, nella già menzionata STF 8C_981/2010 del 23 agosto 2011 (cfr. consid. 2.4.), ha rilevato in ogni caso che "… se si considera l'evoluzione del mercato del lavoro in Svizzera e in Europa negli ultimi anni, ormai è in uso per i neo-laureati effettuare uno o più stage, ovvero attività (poco o non pagate) di durata limitata, prima di ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato e correttamente retribuito."

Ne discende che il periodo dal 1° luglio all'11 settembre 2009 effettuato dall'assicurata presso la __________ senza retribuzione, come stabilito dalla Cassa e sostenuto dalla SECO (cfr.doc.17; consid. 2.7.), non va considerato ai fini del computo del periodo di contribuzione.

L'assicurata, perciò, potendo comprovare unicamente 11.026 mesi di contribuzione, non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LADI.

2.9. In virtù della giurisprudenza sviluppata dall'Alta Corte nella STF 8C_981/2010 del 23 agosto 2011 (cfr. consid. 2.4.), lo stage svolto dall'assicurata presso la __________, essendo contemplato dall'organizzazione degli studi del Master in Economia e Politiche internazionali seguito dalla stessa (cfr. consid. 2.8.), rientra nel concetto di formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI relativo all'esenzione dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.4.).

Nell'evenienza concreta, tuttavia, un'esenzione dall'obbligo di adempimento del periodo di contribuzione è esclusa già per il motivo che la ricorrente non risiede in Svizzera da almeno dieci anni come invece richiesto dall'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. consid. 2.4.) per esentare un assicurato dal compiere il periodo di contribuzione.

L'assicurata, di nazionalità __________ è, in effetti, entrata in Svizzera in arrivo dalla __________ il 31 dicembre 2007 (cfr. Sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino; doc. 9; 10).

2.10. Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che a ragione la Cassa ha negato alla ricorrente il diritto all'indennità di disoccupazione dal 1° febbraio 2011.

La decisione su opposizione del 15 febbraio 2012 merita, pertanto, di essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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