Raccomandata
Incarto n. 38.2011.96
dc/sc
Lugano 20 marzo 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 novembre 2011 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. La ditta RI 1 ha assunto __________ quale promotore finanziario del progetto concernente il Centro __________) dal 1° dicembre 2010 (cfr. doc. C05).
Con decisione su opposizione dell’11 gennaio 2011 l’Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha confermato il rifiuto di versare all'assicurato assegni per il periodo di introduzione presso la RI 1.
1.2. Con sentenza 38.2011.4 del 16 agosto 2011 il TCA ha accolto il ricorso fatto inoltrare dalla ditta ed ha rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti, argomentando in particolare:
" (…)
Nella presente fattispecie l’UMA ha respinto la richiesta di assegni per il periodo d’introduzione sostenendo sostanzialmente che l’assicurato, vista la formazione e le esperienze lavorative precedenti (diversi anni di attività quale consulente di investimenti), possiede già tutte le conoscenze per svolgere immediatamente al meglio la nuova professione e necessita semplicemente dell’usuale introduzione nell’azienda. Questa conclusione sarebbe peraltro confermata dal ruolo e dalla posizione assunti nella RI 1 (promotore finanziario del progetto __________), nonché dal fatto che è l’unico dipendente della società (cfr. doc. A1; III).
La ricorrente contesta questa impostazione, sottolineando che i compiti per i quali l’assicurato è stato assunto (promotore finanziario nell’ambito di un importante progetto di centro polisportivo, gestione e organizzazione del team, strategia aziendale, pubbliche relazioni, marketing mix) nulla hanno a che vedere con il settore bancario dove è stato attivo per oltre dieci anni. A mente dell’insorgente è, quindi, necessaria una formazione specifica.
Al riguardo nel suo ricorso la ditta si è così espressa:
" (…) la ricorrente ha sottoposto alle competenti autorità un piano di introduzione particolare e dettagliato, così come richiesto dalla legge. Da questo documento emerge in particolare che la funzione dell’assicurato è quella di promotore finanziario nell’ambito dell’importante progetto __________ Nell’ambito della formazione interna del progetto __________, l’assicurato dovrà gestire i seguenti punti: progetto, team di lavoro, pubbliche relazioni, strategia aziendale, marketing mix. L’assicurato dovrà essere formato nella conoscenza del progetto __________, in tutti i suoi aspetti tecnici e di realizzazione, inoltre dovrà prendere contatto con tutti i collaboratori esterni del progetto. Egli dovrà prendere visione direttamente del lavoro da svolgere nelle sedi dei vari comitati olimpici internazionali coinvolti e dovrà partecipare alle conferenze stampa future, in rappresentanza degli investitori,quale uditore. L’assicurato dovrà aggiornare costantemente il pacchetto clienti investitori di tutte le novità del progetto __________ come pure delle eventuali varianti di progetto o di tempo tecnici relativi.
Alla luce del piano di introduzione presentato, datato 22 novembre 2010, appare evidente che l’introduzione e la formazione interna che dovrà svolgere l’assicurato non si configurano certamente in un usuale introduzione in un’azienda. Si tenga presente che il Signor __________ proviene da un’esperienza lavorativa di oltre dieci anni nel settore bancario. Egli non è ancora in grado di fornire una prestazione lavorativa completa e necessita di un’introduzione speciale nel campo specifico nell’ambito del quale è stato assunto che nulla ha a che vedere con il settore bancario. I compiti che gli verranno affidati non rientrano in ogni caso nelle cono-scenze di cui già dispone l’assicurato che, si ribadisce, è alla sua prima esperienza professionale nel mercato dei progetto sportivi (..):” (Doc. I)
La questione di sapere se siamo in presenza soltanto di un “abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione”(STFA C 322/99 del 17 aprile 2000) oppure no, non è stata approfondita neppure in sede di opposizione dall'amministrazione, alla quale (cfr. cons. 2.6) spetta peraltro il compito di accertare i fatti (cfr. art. 42 LPGA secondo cui "le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono essere obbligatoriamente sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione"; DTF 136 V 113 consid. 5.3).
Ciò era invece tanto più necessario, visto che l’URC, pur indicando che la richiesta di assegni per un periodo di dodici mesi non poteva essere accolta, aveva comunque formulato un preavviso favorevole per un lasso di tempo di tre mesi (cfr. doc. A02).
Secondo questo Tribunale si giustifica, quindi, l'annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all'UMA affinché senta personalmente l'assicurato e __________ gerente con firma individuale della RI 1 (cfr. estratto del RC reperibile al sito www.zefix.ch) e, successivamente, emetta una nuova decisione.
In quell’occasione dovranno pure essere approfondite le questioni relative al piano d’introduzione (cfr. doc. A06) e allo stipendio previsto per l’attività di __________ dal 1° dicembre 2010 di fr. 10'500.-- mensili - se trattasi oppure no di salario ridotto ai sensi dell’art. 65 LADI (cfr. STFA C 371/99 del 22 settembre 2000, citata al consid. 2.5.) -, nonché, se del caso, dovrà essere esaminata la durata del periodo d’introduzione eventualmente necessario."
1.3. Con decisione su opposizione del 16 novembre 2011 l’UMA, dopo avere sentito __________, gerente della società, ed avere constatato che la ditta non ha prodotto un piano d’introduzione ha nuovamente rifiutato di riconoscere le prestazioni richieste (cfr. Doc. A).
1.4. Contro la decisione su opposizione la ditta ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore sostiene che l’azienda ha sufficientemente dimostrato che __________ necessita di un periodo d’introduzione, rilevando in particolare:
" (…)
Le audizioni dei signori __________ e ____________________ hanno permesso di accertare che:
solo grazie ad un iniziale periodo di formazione, l'assicurato è ora in grado di lavorare in modo indipendente;
i compiti e le mansioni affidate a __________ nell'ambito del nuovo impiego sono completamente nuovi rispetto alle precedenti esperienze lavorative;
nessuna delle attività trattate presso la RI 1 Sagl erano mai state svolte dall'assicurato nell'ambito delle precedenti esperienze professionali;
il piano di formazione interno seguito dall'assicurato può essere suddiviso in quattro fasi distinte:
dal dicembre 2010 al febbraio 2011: conoscenza a 360 gradi del progetto __________;
dal marzo 2011 al maggio 2011: formazione in comunicazione e marketing;
dal giugno 2011 al settembre 2011: formazione per la preparazione e la gestione dell'evento del 15 settembre 2011;
dal 15 settembre 2011 al novembre 2011: formazione per il private equity.
La formazione, curata e diretta dal signor __________, da esperti della __________, da tecnici (architetti, ingegneri), da esperti finanziari, avveniva solitamente il pomeriggio, per una durata di circa quattro ore;
Si osserva inoltre che:
il ruolo professionale rivestito precedentemente da __________ era di carattere meramente amministrativo. Egli non si occupava di acquisire o gestire la clientela, né di prestare consulenze;
non vi è motivo di dubitare del fatto che il salario normale percepito dall'assicurato corrisponda a un salario usuale per le mansioni attribuite. Si rileva poi che __________, nell'ambito delle precedenti attività lavorative, percepiva un salario mensile lordo di CHF 7'050.- per tredici mensilità, cui si aggiungeva il veicolo aziendale, il telefono, il rimborso spese e il bonus;
la legge non esige la produzione di un piano di formazione scritto. I signori __________ e __________, in occasione della loro audizione, hanno dettagliatamente esposto il programma di formazione che l'assicurato ha dovuto seguire dando così seguito alle richieste dell'UMA;
considerate le capacità professionali dell'assicurato al momento dell'assunzione, si è reso necessario un complemento di formazione senza il quale __________ non sarebbe stato in grado di lavorare in modo indipendente. L'impiego presso la RI 1 Sagl era difatti caratterizzato da compiti totalmente nuovi rispetto alla capacità professionali dell'assicurato, con responsabilità, compiti e obbiettivi importanti, che hanno richiesto un anno di formazione specifica per settore, assolutamente non compatibili con le sue precedenti esperienze lavorative. (…)" (Doc. I, pag. 5-6)
1.5. Nella sua risposta del 20 gennaio 2012 l’UMA propone di respingere il ricorso (doc. III).
1.6. In uno scritto del 3 febbraio 2012 la ditta sottolinea in particolare che la legge non impone la produzione di un piano di formazione scritto. (cfr. doc V).
Il 13 febbraio 2012 l’UMA si riconferma nel contenuto della risposta di causa (cfr. doc. VII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’UMA ha negato alla RI 1 la concessione di assegni per il periodo di introduzione di ____________________.
Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata (…)."
Pertanto, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI (cfr. la STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI, la STFA
C 56/04 del 10 gennaio 2005 e la STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004.
2.2. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a – 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:
" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
2.3. In particolare, quale provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati, consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un nuovo lavoro.
I presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati all'art. 65 LADI:
" Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per il periodo d’introduzione se:
a. ...
b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e
c. l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta."
Nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60 capoverso 1 lettera b”.
Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:
" (…)
Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione
La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata.
(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013)
L'OADI, al cpv. 1 dell'art. 90, fino al 31 marzo 2011 così definiva la nozione di "assicurato difficilmente collocabile":
" 1Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha cattivi precedenti professionali;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere."
Dal 1° aprile 2011 (entrata in vigore della quarta revisione della LADI del 19 marzo 2010) il cpv. 1 dell’art. 90 OADI è, invece, così formulato:
" 1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha requisiti professionali insufficienti;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere;
e. dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata
disoccupazione secondo l’articolo 6 capoverso 1ter”
Gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 % del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).
La legge pone dunque una serie di condizioni affinché possano essere concessi gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 467 e seg.).
Innanzitutto deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).
Poi, deve trattarsi di persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).
Inoltre tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione, devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).
Secondo l'art. 66 cpv. 2 LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per disoccupati in una certa età, per dodici mesi al massimo.
Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Giusta l'art. 90 cpv. 1 bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.
Dal 1° aprile 2011 l’art. 66 cpv.2 LADI è stato modificato nel senso che durante il termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo.
L’art. 66 cpv. 2 bis precisa tuttavia che gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12 mesi.
Il tenore dell’art. 90 cpv. 1 bis OADI è rimasto invariato.
2.4. In una sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale, TF) ha, in particolare, sottolineato:
" (…)
b) Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail (voir consid. 1 ci-dessus), celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Si l'employeur résilie les rapports de travail, le droit à l'indemnité prend fin immédiatement. La pratique administrative envisage la restitution des prestations par l'employeur lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la durée de l'initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves», c'est-à-dire, en principe, de justes motifs au sens de l'art. 337 CO (circulaire de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, relative aux mesures de marché du travail [MMT], valable depuis le 1er juin 1997, partie J n° 27; voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).
Le problème si pose de manière différente en cas de résiliation pendant le temps d'essai. Dans cette éventualité, la suppression des prestations n'aura en principe pas d'effet rétroactif. Le temps d'essai doit en effet fournir aux parties l'occasion de préparer l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur permettant d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 2ème édition, note 1 ad art. 335b CO; BRÜHWILER, Kommentar Einzelarbeitsvertrag 2ème édition, note 1 ad art. 335b CO). Quant au but des allocations d'initiation au travail, il est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n° 780 ss, p. 467). Le droit est subordonné, on l'a vu, à la condition qu'au terme de la période d'initiation, l'assuré puisse escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (art. 65 let. c LACI). L'autorité cantonale peut exiger que cette condition fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
Au regard des engagements que l'employeur est ainsi amené à prendre, celui-ci doit pouvoir, sans encourir le remboursement de prestations d'assurance, s'en libérer pendant le temps d'essai, si les rapport contractuels noués entre les parties ne répondent pas à son attente (dans ce sens: FREIBURGHAUS, ibidem). Dans le même ordre d'idées, on peut relever que la jurisprudence tient aussi compte du but du temps d'essai, dans le sens d'une atténuation de la faute, quand il s'agit de décider si le droit d'un assuré â l'indemnité de chômage doit être suspendu, lorsque ce dernier a lui-même résilié le contrat de travail pendant le temps d'essai, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (arrêt non publié C. du 5 décembre 1995). Tout au plus faut-il réserver, en l'espèce, le cas où l'employeur a agi avec légèreté ou de manière abusive, notamment en concluant le contrat avec l'intention dissimulée de mettre fin rapidement aux rapports de travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. II, note 30 ad art. 65-67 LACI). (…)." (cfr. DTF 124 V 246, consid. 3b, pag. 248-249)
In un’altra sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA, pubblicata in DTF 126 V 42 in SVR ALV Nr. 26, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una decisione.
Al riguardo l'Alta Corte si è così espressa:
" (…)
2.- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13 mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss). L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).
La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246). (…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 2a, pag. 45)
Nel caso che era chiamato a giudicare ha, in particolare, sottolineato quanto segue:
" (…)
3.- a) En l'espèce, les deux contrats de travail en cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors du temps d'essai) avant l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période d'initiation, fixé par l'office régional de placement dans ses décisions. Il s'agit donc de savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes motifs.
Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses obligations au travail, soit son devoir de fidelité. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).
b) Dans le cas de J., l'employeur a invoqué des griefs d'ordre général ‑ au demeurant contestés par l'intéressée ‑ liés à la qualité du travail fourni. A l'évídence il ne s'agit pas de manquements pouvant justifier une résiliation immédiate. Quant au motif tiré des absences répétées de la travaiIleuse, il ne peut pas être retenu comme un juste motif de résiliation. A l'exception, semble-t-il, d'une brève absence motivée par le décès du frère de l'intéressée, les absences reprochées étaient dues à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler au sens de l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait iustifier le licenciement immédiat du travailleur (art. 337 al. 3 CO).
En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne saurait le dispenser de son obligation de restituer.
S'il apparaît que l'employeur n'est plus à même, peu de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un emploi durable au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que le but du versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations déjà versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une renonciation à restitution dans un tel cas.
c) En conséquence, l'office régional de placement était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de réclamer à la recourante la restitution des allocations versées. (…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 46-47)
In una sentenza 38.2004.65 del 9 marzo 2005 il TCA ha confermato la decisione su opposizione con la quale l'amministrazione ha stabilito che gli assegni per il periodo di introduzione versati a una ditta dovevano essere restituiti, argomentando:
" Anche nella propria “Opposizione”, il cui contenuto è stato sostanzialmente ripreso nell’atto di ricorso, la ditta ha sostenuto che lo scioglimento del rapporto di lavoro è dovuto alla mancanza del lavoro nel settore immobiliare (revoca di mandati) (cfr. doc. 7 e I).
Ora, i motivi addotti alla disdetta del rapporto di lavoro con X (motivi d’ordine economico e in nessun modo riconducibili a manchevolezze particolarmente gravi da parte del lavoratore, quali la violazioni dei propri obblighi e il suo dovere di fedeltà), non configurano una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (cfr. consid. 2.7. Vedi pure: DTF 127 III 310, consid. 3, pag. 313-314; DTF 127 III 153; STF del 28 marzo 2001 nella causa X SA contro L., 4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13 agosto 2001 nella causa X contro A., 4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag. 25).
Nella già citata DTF 126 V 42, la nostra Massima Istanza ha del resto rilevato che:
" (…)
En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne saurait le dispenser de son obligation de restituer.
(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 47)
Di conseguenza la ditta non poteva sciogliere il contratto di lavoro, come invece ha fatto (cfr. doc. 11/H), durante il periodo d’introduzione.
Nella più volte citata DTF 126 V 42, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una decisione.
In simili condizioni la decisione impugnata deve dunque essere confermata (per un caso analogo cfr. STCA del 27 gennaio 2005 nella causa M. SA, inc. 38.2004.56).
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost. fed. - che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi - è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché essa, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarle, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nelle informazione ricevute egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
Nel caso concreto, dalla “Decisione relativa agli assegni per il periodo d’introduzione” e dagli accertamenti effettuati dalla Sezione del lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc. 11/F e consid. 1.5), è emerso che l’amministrazione ha informato correttamente la ditta ricorrente riguardo alle possibili conseguenze che il licenziamento della signora X durante il periodo d’introduzione avrebbe potuto avere.
In particolare alla ditta ricorrente non è mai stato garantito che, in una tale evenienza, non le sarebbe stata chiesta la restituzione degli API così come espressamente previsto nella decisione relativa agli stessi."
In una sentenza C 332/99 del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato che:
" (…)
Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati, per evitare una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag. 660, nota 20).
Tali prestazioni possono essere concesse solo se la collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252 consid. 3b). (…)."
La nostra Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:
" (…)
Tutta la documentazione agli atti testimonia per contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.
Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di introduzione possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la Z. SA l'ha considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.
c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)." (cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)
Infine, con giudizio C 371/99 del 22 settembre 2000 l’Alta Corte ha confermato il diniego di assegni per il periodo di introduzione di un assicurato, nato nel 1967, che nel 1987 aveva concluso un apprendistato quale venditore di articoli sportivi, dal 1987 al 1998 era stato giocatore di hockey professionista e nel dicembre 1998 era stato assunto da una SA come assistente tecnico direttamente subordinato a coloro che si occupavano della gestione della società.
Il TFA ha, contestualmente, stabilito che:
" (…)
Streitig und zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführer Anspruch auf Einarbeitungszuschüsse hat, weil seine Vermittlung auf Grund schlechter beruflicher Voraussetzungen erschwert ist (Art. 65 AVIG in Verbindung mit Art. 90 Abs. 1 lit. c AVIV). Demgegenüber steht nach der Aktenlage fest und ist im Übrigen unbestritten, dass der Versicherte keine der in Art. 90 Abs. 1 lit. a, b und d AVIV geregelten (alternativen) Vorgaben erfüllt.
Da der Beschwerdeführer seinen Beruf als Sportartikelverkäufer während über elf Jahren nicht ausgeübt hat, liegt es - trotz dem im Juni 1998 besuchten PC-Einsteigerkurs und der vom 24. August bis
Oktober 1998 absolvierten Verkaufsförderungsschule H.________ AG - durchaus im Bereich des Möglichen, dass er bei einem Wiedereinstieg in die erlernte Tätigkeit schlechte berufliche Voraussetzungen hat, die seine Vermittlung erschweren. Dies muss allerdings entgegen den Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht abschliessend beurteilt werden, wie sich aus den nachstehenden Ausführungen ergibt.
a) Dem Stellenbeschrieb und Ausbildungsplan der A.________ AG vom 18. Dezember 1998 ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer in seiner Funktion als technischer Assistent direkt dem Geschäftsführer unterstellt wurde und vom 1. Februar bis 31. Juli 1999 eine Ausbildung zu absolvieren hatte. Dabei wurde ihm Einblick in die Organisation der Firma, in Warenkunde, Preisgestaltungs- und Organisationsvorbereitungen und in die Aussendiensttätigkeit gewährt. Er sollte zudem während der Einarbeitungszeit unter anderem die Kundenbetreuung erlernen, eine einwandfreie Koordination von Fabrikation und Verkauf erarbeiten und - in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung - eine Marketingstrategie festsetzen sowie den Aussendienst definitiv organisieren, ein marktkonformes Rapport- und Bestellwesen ausarbeiten, bei der Planung und Realisation des neuen Fabrikgebäudes mithelfen und eine "Leader- und Vorgesetztenposition" erreichen. In Anbetracht dieser von der Arbeitgeberin geplanten betriebsinternen Schulung des Versicherten zum Kadermitarbeiter in einer Produktionsgesellschaft kann vorliegend von einer Rückkehr in den erlernten Beruf nicht die Rede sein. Vielmehr nimmt der Versicherte als direkt der Geschäftsführung unterstellter technischer Assistent eine Funktion ein, für welche eine Verkäuferlehre allenfalls nützlich, nicht aber Voraussetzung ist. Für seine neue Tätigkeit spielt es insbesondere keine Rolle, ob er in den letzten elf Jahren als Verkäufer gearbeitet hat oder Eishockey-Profispieler war, weil sich seine Ausgangslage für den Stellenantritt in den beiden Fällen nicht voneinander unterscheidet. Die Einarbeitung wurde nicht zufolge allfälliger schlechter beruflicher Voraussetzungen notwendig, sondern allein wegen der Entscheidung des Versicherten, eine (für ihn) neue Beschäftigung ausüben zu wollen.
b) Abgesehen davon sind im Ausbildungsplan vom 18. Dezember 1998 zu einem grossen Teil Einführungen vorgesehen, die die Arbeitgeberin jeder anderen neu angestellten Person in der für den Beschwerdeführer vorgesehenen Funktion ebenfalls hätte gewähren müssen, wie beispielsweise der Einblick in die Organisation des Betriebes und in Theorie und Praxis der Produkteherstellung. Insofern handelt es sich um generelle Einarbeitungskosten, die normalerweise jedem Arbeitgeber erwachsen (vgl. Erw. 1b hievor). Nicht mehr zur Einarbeitung gehört anderseits - entgegen dem Ausbildungsplan der A.________ AG - unter anderem die Neuorganisation des Aussendienstes, der Aufbau einer EDV-Organisation und die Planung und Realisation eines neuen Fabrikgebäudes. Diese Aufgaben betreffen gemäss Stellenbeschrieb bereits den angestrebten Wirkungskreis des Versicherten als Kadermitarbeiter im Betrieb.
c) Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer mit der A.________ AG ein Monatsgehalt von Fr. 6000. - verabredete (Anstellungsvertrag vom 18. Dezember 1998). Zufolge der Bestätigung der Arbeitgeberin betreffend Einarbeitung vom 18. Dezember 1998 war damit der Bruttolohn während der Einarbeitung gemeint, während die Frage nach dem vorgesehenen AHV-Bruttolohn nach der Einarbeitung mit "steigend" beantwortet wurde, ohne einen Geldbetrag zu nennen. Nach Tabelle A 1 der vom Bundesamt für Statistik herausgegebenen Schweizerischen Lohnstrukturerhebung 1996 [LSE] betrug der monatliche Bruttolohn im privaten Sektor für mit Berufs- und Fachkenntnisse voraussetzenden Tätigkeiten (Anforderungsniveau 3) befasste Männer im privaten Dienstleistungssektor Fr. 4949. - (einschliesslich 13. Monatslohn).
Für die Verrichtung höchst anspruchsvoller und schwierigster Aufgaben (Anforderungsniveau 1) oder selbstständiger und qualifizierter Arbeiten (Anforderungsniveau 2) wurde durchschnittlich ein Monatsgehalt von Fr. 7356. - (einschliesslich 13. Monatslohn) bezahlt. Bei einer betriebsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit von 41,9 Stunden (Die Volkswirtschaft 2000, Heft 7, Anhang S. 27, Tabelle B 9.2) und in Berücksichtigung der Nominallohnentwicklung 1997 von 0,5 % und 1998 von 0,7 % (Die Volkswirtschaft 2000, Heft 7, Anhang S. 28, Tabelle B 10.2) resultiert ein Jahresgehalt von Fr. 62'958. - (Anforderungsniveau 3) bzw. Fr. 93'578. - (Anforderungsniveau 1 und 2). Wird der Jahresanfangslohn des Versicherten von Fr. 72'000. - (ohne Berücksichtigung eines 13. Monatslohnes) in Anbetracht seiner Ausbildung als Sportartikelverkäufer dem durchschnittlichen Jahreslohn des Anforderungsniveaus 3 (Fr. 62'958. -) gegenübergestellt, lässt sich feststellen, dass er ein überdurchschnittlich hohes Einkommen erzielt. Es ist daher unwahrscheinlich, dass eine andere Person in der für den Beschwerdeführer vorgesehenen Funktion in der Firma A.________ AG mehr verdienen würde. Solches wird denn auch nicht geltend gemacht. Selbst im Vergleich mit dem für die Verrichtung von Arbeiten des Anforderungsniveaus 1 oder 2 erzielten Jahreslohn (Fr. 93'578. -) fällt das Gehalt des Versicherten - mit Blick darauf, dass Anfangslöhne üblicherweise niedriger sind und nach einer gewissen Zeit im Betrieb regelmässig steigen (vgl. die entsprechende Bestätigung der A.________ AG betreffend Einarbeitung vom 18. Dezember 1998) - nicht aus dem Rahmen. Auf Grund der gesamten Aktenlage kann daher das dem Beschwerdeführer von der A.________ AG gewährte Anfangsgehalt nicht als verminderter Lohn im Sinne von Art. 65 lit. b AVIG qualifiziert werden.“
2.5. Nella presente fattispecie, dagli atti dell’incarto emerge che la funzione dell’assicurato in seno alla società è quella di promotore finanziario nell’ambito del progetto r ( per una descrizione dettagliata del progetto, cfr. www..ch).
I compiti del ricorrente sono così riassunti in uno scritto del 22 novembre 2010:
"
PROGETTO
TEAM DI LAVORO
PUBBLICHE RELAZIONI
STRATEGIA AZIENDALE
MARKETING MIX" (Doc. A06)
Eseguendo quanto ordinato dal TCA (cfr. consid.1.2 ) il 5 ottobre 2011 l’UMA ha sentito il gerente della ditta e l’assicurato stesso.
ha così risposto alle domande che gli sono state rivolte:
" (…)
D: Signor __________ la RI 1 Sagl, il 1° dicembre 2010 ha assunto il Signor __________ con la funzione di promotore finanziario del progetto __________. Può specificare nel dettaglio quali sono le competenze richieste da questa funzione?
R: Le competenze richieste: saper gestire la clientela, competenze personali, di relazione e comunicazione, la conoscenza del progetto, la vendita.
D: Considerate le competenze e l'esperienza acquisita dal Signor __________ nelle attività professionali precedenti, quali compiti al momento dell'assunzione presso la RI 1 Sagl non era in grado di svolgere?
R: Tutte le attività della RI 1 Sagl.
D: Il Signor __________ è stato assunto il 1 ° dicembre 2010, di cosa si è occupato e quali attività ha svolto nei primi 10 mesi di lavoro (fino alla fine di settembre 2011)?
R: Nei primi due mesi si è occupato della presa di conoscenza del progetto __________ con tutta la sua evoluzione presso la __________. Nei successivi 4 mesi l'assicurato svolgeva attività presso l'Ufficio in via Carona 3 con un iter di lavoro basato sull'acquisizione della clientela (sottoscrittori), aggiornamento progetto con __________, formazione con __________ (società di servizio del __________) e costantemente presente alle riunione giornaliere del team di lavoro del progetto __________ (team di lavoro __________, __________, consulente esterni). Sempre in questa fase ha incontrato gli addetti ai lavori in ambito finanziario, quali banche, costruttori e proprietari dei terreni interessati. Nella terza fase, da maggio, si è partiti dalla trasformazione del concetto del progetto __________ al progetto sostenibile __________ in particolar modo mettere a conoscenza i sottoscrittori presenti e futuri del cambiamento nonché utilizzare gli strumenti necessari all'evoluzione del __________, quali sito web, schede clienti e lancio private equity. Adesso siamo nella quarta fase, l'assicurato si occupa principalmente di aggiornare la clientela sull'evoluzione pianificatoria del __________ e partecipa settimanalmente, oltre alla riunione giornaliera, con il team della fase progettuale, in particolar modo ingegneri architetti e municipio di __________. Questa formazione avrà un termine naturale al momento della conclusione della fase pianificatoria con il municipio di __________, prevista per marzo 2012, a quel momento la fase di formazione è considerata terminata e quindi pronto a produrre quanto richiesto, visto che fino ad oggi, essendo in formazione, non ha prodotto nulla in termini finanziari. Le persone che si sono occupate della formazione sono specificatamente __________ ideatore del progetto __________, , società che si occupa della comunicazione del progetto __________ e __________ e il team di lavoro del __________ che potete trovare sul sito www..ch.
D: Esiste un piano di formazione dettagliato che indica quanto da lei specificato al punto precedente che può trasmettere all'Ufficio misure attive?
R: Esiste un piano di formazione dettagliato che non può essere fornito per discrezionalità in merito al progetto fino all'approvazione del piano regolatore, su specifica indicazione delle autorità di __________ in particolare del sindaco signor __________. Specifico che il piano dettagliato comprende le ore giornaliere effettuate con le persone di riferimento del __________ legata alla strategia aziendale, quindi non disponibili pubblicamente.
D: Può indicarci quanto avrebbe corrisposto al Signor __________ il 1° dicembre 2010, senza considerare l'assegno per il periodo d'introduzione?
R: Senza sussidio non sarebbe stato assunto.
D: Quanti dipendenti contava la RI 1 Sagl al momento dell'assunzione del Signor __________, il 1 ° dicembre 2010, e quanti ne conta?
R: È l'unico dipendente per ora." (Doc. A34)
Dal canto suo l’assicurato ha affermato:
" (…)
D: Signor __________ nell'assunzione presso la RI 1 Sagl, avvenuta il 1 ° dicembre 2010, il contratto di lavoro specificava che lei veniva assunto in qualità di promotore finanziario, vuole precisare nel dettaglio quali sono i suoi compiti in qualità di promotore finanziario?
R: Precedente esperienza lavorativa nel mondo bancario, azienda fallita, difficoltà nel reperire impiego nel settore bancario. Possibilità di lavoro presso __________ Sagl, operativo solo da ora, fino adesso solo affiancamento al direttore signor __________. Mi sono occupato di marketing, di relazione con clienti, di organizzazione e gestione di eventi. Dal 15 settembre in poi mi occupo principalmente del private equity ossia del reperimento dei capitali per il finanziamento del progetto. Mi sono occupato della preparazione e gestione della presentazione del progetto ai media.
Quali compiti presso la RI 1 Sagl era in grado di svolgere grazie alle sue esperienze precedenti ? Quali compiti invece ritiene ancora di non essere in grado di svolgere in base alla sua esperienza professionale?
R: Nell'esperienza professionale precedente in ambito bancario ero amministrativo mi occupavo dell'apertura conti, non gestivo e acquisivo clientela. Assunzione presso la __________ Sagl con mansioni e compiti completamente nuovi. Il passato professionale in banca (20 anni) e la formazione scolastiche mi ha comunque permesso di acquisire competenze nelle relazioni pubbliche che sono utili per le mansioni alla RI 1 Sagl.
D: Nelle sue esperienze lavorative passate quali attività, che oggi svolge alla RI 1 Sagl, non aveva mai trattato?
R: Praticamente tutte.
D: Dal momento dell'assunzione alla RI 1 Sagl (1° dicembre 2010) chi si è occupato della sua formazione/introduzione, in quali ambiti e con quale frequenza? (ha seguito dei corsi, esiste un piano di formazione dettagliato?)
R: Nei primi due mesi d'occupazione dedicato alla conoscenza del progetto, il pomeriggio dedicato alla formazione accompagnato dal signor __________ Da marzo a maggio sempre accompagnato dal signor __________ e dall'agenzia di comunicazione __________ relativa alla formazione per la comunicazione e marketing, da giugno a settembre la gestione e preparazione dell'evento del 15 settembre, attualmente (post-evento 15 settembre) accompagnato dal signor __________ nell'ambito del private equity. Esiste un piano di formazione dettagliato . La modalità d'introduzione figura in un documento riassuntivo prodotto dal datore di lavoro.
D: Oltre a lei quanti dipendenti contava la RI 1 Sagl il 1 ° dicembre 2010 e quanti ne ha oggi?
R: Sono l'unico dipendente." (Doc. A33)
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non può che approvare l’operato dall’amministrazione.
Infatti dalle dichiarazioni di __________ si evince che l’assicurato è stato chiamato a svolgere un abituale periodo di inserimento in un nuovo ambiente lavorativo. In tale contesto va sottolineato che l'attività del ricorrente era caratterizzata dal fatto che egli è stato incaricato di allestire un progetto di Centro polisportivo e di conseguenza non è entrato in un’azienda già funzionante, per cui l’esame del criterio della necessità di un periodo di inserimento a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione deve tenere conto anche di questo aspetto.
Vista la particolarità di questa situazione, nel caso concreto, si tratta di stabilire se l’assicurato possedeva oppure no gli strumenti per immediatamente assimilare tutte le procedure che gli venivano spiegate durante le ore di lavoro e di formazione , in contatto con altre aziende.
A questo quesito il TCA deve rispondere positivamente in considerazione della formazione e dalla lunga esperienza lavorativa di __________ nel settore bancario ("aperture/chiusure relazioni, preparazione/follow-up incontri con clienti, analisi finanziaria, risk investment, asset allocation, elaborazione rapporti e statistiche, inserimento ordini di borsa", cfr. doc . A04). Non si spiegherebbe altrimenti del resto l’assunzione con un salario mensile estremamente alto (cfr. la STFA C 371/99 del 22 settembre 2000, riprodotta al consid. 2.4) di fr. 10'500 lordi (cfr. doc. A03), peraltro superiore al guadagno assicurato (cfr. Doc. A21, pag. 3), e , oltretutto, come unico dipendente.
In simili condizioni la decisione su opposizione del 16 novembre 2011 deve essere confermata, senza dovere esaminare se l’assicurato era o no realmente difficilmente collocabile (cfr. Doc. C10).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti