Raccomandata

Incarto n. 38.2011.9

DC/sc

Lugano 4 maggio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2011 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 dicembre 2010 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 21 dicembre 2010 la Sezione del lavoro ha confermato la sospensione di 21 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta a RI 1 il 15 settembre 2010 (cfr. doc. 5) per avere rifiutato un programma d'occupazione, argomentando:

" (…)

Nel caso concreto, l'assicurato ha, essenzialmente, rifiutato la misura proposta poiché ritenuta inutile e di breve durata. Innanzitutto, si rileva che, gli orari di lavoro del signor RI 1, gli avrebbero permesso di partecipare alla misura proposta, inizialmente a tempo pieno e da settembre almeno a tempo parziale. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall'interessato, la misura non sarebbe durata solo un mese e mezzo. In ogni caso, la durata della misura non è determinante per l'ammontare della sospensione inflitta. Infatti, a questo proposito, il Tribunale federale ha già avuto modo di sospendere, per 21 giorni, un assicurato che ha rifiutato un POT della durata di 2 mesi e 20 giorni (cfr. Sentenza del Tribunale federale 2 aprile 2004, C 299/03).

Per quanto riguarda la censura relativa all'inutilità della misura, si rileva che, spetta ai consulenti URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. STCA del 23 febbraio 2001 nella causa S. U. (30.2000.111), consid. 2.7., pag. 15). (…)" (Doc. A)

1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha in particolare rilevato:

" (…)

L'ultimo giorno di scuola mi annunciai all'URC e mi fissarono l'incontro per il lunedì successivo.

La prima cosa che la mia consulente mi disse quando la vidi fu: "Allora con la scuola è andata male!" Le risposi che la scuola in estate è chiusa e che il mio contratto finiva il 18 giugno, che il 30 agosto avrei ripreso a lavorare, ma che non sapevo ancora il grado di occupazione. La signora __________, come se non avessi detto nulla, proseguì le sue cose scrivendo al computer e mi assegnò il POT presso la __________ di __________ senza che io potessi replicare, giustificandosi dicendo che lei seguiva le direttive federali.

In seguito andai al colloquio preliminare a __________ e la segretaria capì la situazione, ma per il fatto che io non ero in possesso di contratto di lavoro, lei non poteva fare nulla. Così mi ritrovai di nuovo costretto a rifiutare il POT, che ritenni insensato e assurdo sia dal punto di vista economico che professionale visto che l'avrei interrotto dopo un paio di mesi. Andai tutti i giorni da __________ a __________ solo per far passare il tempo mi sembrò al quanto stupido. Visto che poi io un lavoro ce l'avevo, e la signora __________ lo sapeva, io era e sono agente di sicurezza ausiliario presso la __________ di __________, quindi per i due mesi (luglio e agosto) avevo comunque un guadagno intermedio, anche se faccio poche ore mensili (dipende dai mesi). Prima dell'inizio del POT presentai una lettera della scuola che mi garantiva un'assunzione, non era specificato il grado di occupazione. Infatti non potevo anche avere un contratto, perché doveva venire approvato il preventivo dall'Assemblea dell'Associazione degli amici della pedagogia di Rudolf Steiner, l'assemblea avrebbe avuto luogo solo in settembre, quindi solo dopo l'approvazione del preventivo potevo avere un contratto.

Il 19 luglio primo giorno del POT, mi presentai alla __________ e comunicai che lo rifiutavo. Di conseguenza partì tutta la procedura, di annullamento e giuridica.

In seguito a questa mia decisione ebbi ancora un incontro con la signora __________i al quale era presente la capogruppo: la signora __________, che constatò la nostra incompatibilità e mi cambiò consulente.

A metà agosto feci un'altra bella scoperta: io avevo rifiutato il POT, ma la signora __________ scrisse un mail alla __________ dando l'indicazione di lasciarmi comunque inserito nel programma occupazionale. Così risultò che io avevo maturato delle assenze ingiustificate e la cassa non mi pagò mezzo mese di luglio. Il tutto a mia insaputa. Per fortuna che il nuovo consulente: il signor __________ sistemammo la situazione. Quei soldi non li ho incassati ugualmente visto che in quei giorni ricevetti la prima decisione dall'ufficio giuridico che mi sanzionava di 21 giorni, che equivalgono a un mese di stipendio. Feci opposizione, ma in seconda istanza le cose non sono cambiate. Così sto facendo ricorso al Tribunale.

Nel frattempo ho il contratto e lavoro al 50% presso la __________ di __________. (…)" (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 9 febbraio 2011 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

Proprio nel caso concreto, l'attribuzione al POT __________ ha permesso di far emergere l'attività di sostegno ai corsi estivi proposte dalla __________ (doc. 6), che l'assicurato ha omesso di annunciare alla proprio cassa di disoccupazione (cfr. doc. 37). A questo proposito si evidenzia che già in passato, in relazione al lavoro presso l'istituto scolastico in parola nei mesi febbraio 2010 e marzo 2010, l'insorgente non aveva annunciato di avere svolto un'attività lavorativa e per questo motivo è stato sanzionato dalla cassa di disoccupazione il 28 luglio 2010 (cfr. doc. 27).

Come risulta chiaramente dagli accertamenti in merito all'estensione delle attività lavorative del ricorrente, il provvedimento proposto era perfettamente compatibile con le stesse. Dalla documentazione acquisita dalla Cassa disoccupazione __________ il 19 gennaio 2011, è emerso che nel periodo in cui egli avrebbe dovuto effettuare il POT, ossia dal 19 luglio, presso l'agenzia di sicurezza ha lavorato, il mese di luglio 2010, 3 mezze giornate, peraltro nei fine settimana, il mese di agosto 2 mezze giornate e sempre nel fine settimana (doc. 36 e 38). A dimostrazione che il lavoro presso la __________ era conciliabile con il POT in parola, vi è il fatto che con l'offerta della misura, egli avrebbe dovuto indicare all'organizzazione che aveva già un lavoro con l'agenzia di sicurezza in oggetto (doc. 11 allegato 2). Di conseguenza visti gli esiti del colloquio (doc. 10 e 11 allegato 3), dai quali si evince che si sono accordati per iniziare il POT il 19 luglio, è evidente che il lavoro su chiamata era conciliabile con la misura. Si ribadisce che la misura poteva, inoltre, essere immediatamente interrotta, qualora egli avesse reperito un lavoro che non era più conciliabile con l'occupazione temporanea. L'uso che il ricorrente fa delle due limitate attività è assolutamente improprio e strumentale. Egli ha, sin dall'inizio, tentato in tutti i modi di sottrarsi alla misura assegnata ed ha, come indicato in precedenza, pure omesso di annunciare le attività svolte.

Anche le obiezioni in merito alla durata della misura non possono essere condivise. Innanzitutto si rileva che gli orari di lavoro del signor RI 1 gli avrebbero permesso di partecipare alla misura proposta, inizialmente quasi a tempo pieno e da settembre almeno a tempo parziale (doc. 2/1, 36 e 38). Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall'interessato, la misura non sarebbe durata solo un mese e mezzo.

Visto quanto precede, alla luce della giurisprudenza citata, segnatamente la sentenza del TCA 19 gennaio 2011 (inc. 38.2010.24), che conferma che per la valutazione dell'adeguatezza di una misura attiva valgono i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, va concluso che il ricorrente non può avvalersi di nessun valido motivo atto a considerare il POT assegnatogli inadeguato dal profilo della sua età, della sua situazione personale o del suo stato di salute e pertanto avrebbe dovuto accettare la misura selezionata dall'URC.

È dunque a torto che egli ha rifiutato la misura ed ha così realizzato i presupposti relativi alla sospensione dal diritto all'indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).

Infine, si precisa che la sospensione di 21 giorni, per non avere frequentato il POT in parola, decretata con la decisone contestata non appare eccessiva nè sono ravvisabili circostanze particolari tali da rendere lieve la colpa dell'assicurato e da giustificare, dunque, una riduzione della sospensione. In particolare, la durata prevista del provvedimento se l'interessato non l'avesse rifiutato, ossia dal 19 luglio 2010 fino al massimo all'esaurimento delle indennità di disoccupazione nel corso del mese di dicembre 2010, non è determinante per l'ammontare della sospensione inflitta. Esprimendosi sulla questione il Tribunale federale ha già avuto modo di confermare una sospensione di 21 giorni, inflitta ad un assicurato che ha rifiutato un POT della durata di 2 mesi e 20 giorni (cfr. Sentenza del Tribunale federale 2 aprile 2004, C 299/03)." (Doc. III)

1.4. Il 18 febbraio 2011 l'assicurato ha inviato uno scritto al TCA nel quale rileva di avere contestato l'operato della sua consulente, "cioè che non doveva assegnarmi del tutto il PO se avesse capito la situazione" (cfr. Doc. V).

Al riguardo la Sezione del lavoro ha rilevato:

" (…)

Diversamente da quanto sostenuto dall'assicurato nella lettera 18 febbraio 2011, lo scrivente ufficio ha ben compreso le lamentele dello stesso all'indirizzo dell'allora consulente del personale. A questo proposito si osserva che oggetto del presente ricorso è la questione a sapere se il programma d'occupazione temporanea offerto all'insorgente presso la __________ era adeguato alla sua età, alla sua situazione personale e al suo stato di salute. È infatti la decisione che determina l'oggetto dell'impugnazione (STCA del 25 gennaio 2000 nella causa R.K.S., inc. 38.1999,186, consid. 2.1 e riferimenti ivi citati).

Esulano dalla presente vertenza le questioni interpersonali intercorse tra il signor RI 1 e la precedente consulente. Pertanto l'audizione della signora __________ non appare utile ai fini della presente vertenza.

Si ribadisce che spetta ai consulenti URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza, Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 87; STCA del 23 febbraio 2011 nella causa S. U. (38.2000.111), consid. 2.7., pag. 15). Va pure rammentato che un programma d'occupazione temporanea, tra l'altro, permette all'amministrazione di verificare concretamente l'idoneità al collocamento degli assicurati e di porre fine ad eventuali abusi, quali per esempio l'esercizio di un'attività non dichiarata alla cassa di disoccupazione (lavoro nero) (Boris Rubin, Assuranche-Chômage, Droit fédéral-Survol del mesures cantonale-Procédure, 2ème édition mise à jour et complétée, Zürich, Basel, Genf 2006, pag. 628). Va nuovamente sottolineato che nel caso concreto, l'attribuzione al POT __________ ha permesso di far emergere l'attività di sostegno ai corsi estivi proposti dalla __________ (doc. 6) che l'assicurato ha omesso di annunciare sia alla propria cassa di disoccupazione (doc. 37) – come del resto ha già omesso di fare in passato per i mesi di febbraio 2010 e marzo 2010 – che all'URC. Vero è, che egli non ha mai voluto svolgere alcuna misura attiva, ma ha sempre tentato di sottrarsi alla frequentazione delle stesse, omettendo, come visto, di annunciare all'amministrazione le attività svolte.

Per quanto riguarda la pretesa dell'interessato circa la necessità di mettere la collocatrice in contatto con la Scuola, si evidenzia innanzitutto che egli non ha mai informato anticipatamente la consulente del personale delle attività svolte presso la Scuola e quindi non era possibile per la stessa contattare l'istituto scolastico. Inoltre, non si vede la necessità di contattare la scuola, considerato che, come visto, il programma in questione era conciliabile con le attività svolte dall'interessato, tant'è che egli si era accordato con l'organizzatore della misura sulla data d'inizio del PO (19.7.2010) e non ha indicato alcun valido motivo atto a considerare il POT assegnatogli inadeguato dal profilo della sua età, della sua situazione personale, del suo stato di salute, come del resto emerge anche dallo scritto 18 febbraio 2011 con il quale, contesta, essenzialmente l'operato della collocatrice ma non l'inadeguatezza della misura." (Doc. VII)

1.5. Il 14 aprile 2011 ha avuto luogo un dibattimento davanti al Presidente del TCA (cfr. Doc. X).

1.6. Il 14 aprile 2011 l'avv. Taddei, capo dell'ufficio giuridico della Sezione del lavoro, ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" Con riferimento alla pratica indicata a margine ed all'udienza di questa mattina, con particolare riferimento alla sua domanda in merito all'influenza della durata di un programma d'occupazione temporanea (POT) sull'entità di una sospensione, dopo una verifica interna, preciso quanto segue.

Come indicato in udienza, in caso di rifiuto di un POT, in regola generale la durata della sanzione è fissata tra un minimo di 21 giorni e un massimo di 25 giorni. Una sanzione di entità differente, in ragione delle circostanze del singolo caso, non è esclusa ma ammessa con una certa prudenza.

In particolare, non vi sono disposizioni interne alla Sezione del lavoro che differenziano l'entità della sospensione in ragione della durata del POT. L'accento è posto piuttosto sulla circostanza di interrompere o rifiutare sin dall'inizio la misura assegnata (cfr. Direttiva SdL n. 464 Lista sospensioni SdL dell'11 agosto 2010, pag. 4).

Differentemente dalla prassi in uso in caso di rifiuto di un impiego di durata determinata, l'assegnazione ad un POT di durata della misura inferiore a 6 mesi non comporta automaticamente una riduzione dell'eventuale sanzione (cfr. estratto verbale riunione UG del 21 ottobre 2004)." (Doc. XI)

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per essersi rifiutato di partecipare a un programma d'occupazione.

Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo".

La terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972).

In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Al riguardo il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale - TF), in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:

" (...)

2.1 Nell'ambito della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a una ri­orga-nizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., con­sid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il pe­riodo contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici regionali di collocamento e ai prov­vedimenti inerenti al mercato del lavoro, dei risparmi da contrapporre ai mag-giori on derivanti dagli Accordi bilaterali (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."

La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).

L'art. 59 LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cpv. 1), dall'altro, i criteri che tali provvedimenti (cpv. 2) e gli assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste misure (cpv. 3).

In particolare l'art. 59 cpv. 2 LADI stabilisce che:

" I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali."

L'art. 64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il tenore di questa disposizione è il seguente:

"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b. pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione;

c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione:

2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3 L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c."

Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).

A questo proposito, in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999 il TFA ha rilevato:

" In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art. 72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).

Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile (cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag. 78 seg.)."

In DTF 125 V 367 il TFA ha ricordato che:

" Zum andern gelten für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit, muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"

L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.

In una sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen - in Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".

Boris Rubin (in: B. Rubin, Assurance-chômage, Ed. Schulthess Juristiche Medien AG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 425) ricorda che:

" (...)

Les critères d'un emploi convenable au sens de l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v. l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1]. Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorsqu'un PET est assigné.

Pour un programmeur de formation employé à l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un. S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v. l'art. 64a al. 3 LACI en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h LACI)".

2.3. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).

La giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 del 9 febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).

Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schulthess, Zurigo 1998, ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

L'Alta Corte, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciata su un ricorso inoltrato dall'amministrazione contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi.

La nostra Massima Istanza, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.

Il TFA ha accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

In una sentenza 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha accolto un ricorso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della Sezione del Lavoro che avevano contestato la riduzione della durata della sospensione da 21 a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva rifiutato un programma d'occupazione argomentando:

" (…)

Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa come leggera, di una certa gravità e grave è una questione di diritto, per la quale il Tribunale federale fruisce di libero potere di esame. In concreto i giudici di primo grado hanno giustamente considerato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2 LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel fissare la sospensione in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa dell'assicurata era di natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In considerazione della prassi applicata in casi analoghi, tale valutazione merita di essere condivisa. Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 2007 Tribunale federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e 20 giorni decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza validi motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente quattro mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag. 284 consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata, essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (…)"

In una sentenza 8C_759/2009 del 17 giugno 2010 il Tribunale federale, contrariamente al parere del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ginevra che aveva ridotto a 3 giorni la durata della sanzione, ha confermato la sospensione di 25 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato che non aveva partecipato ad un provvedimento inerente al mercato del lavoro.

In una sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha ritenuto incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover effettuare lavori pesanti.

In una sentenza 8C_135/2009 del 24 giugno 2009, riguardante il caso di un assicurato che nel corso di un colloquio di consulenza si era comportato in maniera assolutamente passiva, non rispondendo a nessuna delle domande poste dal rappresentante di una ditta, e che per questo atteggiamento era stato sospeso per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, il TF ha rilevato che in quel caso non era contrario al diritto federale basarsi su una nota contenuta nell'incarto, dopo un accertamento telefonico, in quanto quell'annotazione ha semplicemente confermato il contenuto di un precedente scritto inerente l’assicurato. Né è determinante che tale scritto sia stato firmato non dalla persona che ha svolto il colloquio, bensì dal suo diretto superiore.

2.5. In una sentenza 38.2007. 8 del 31 luglio 2007 il TCA ha confermato la sospensione del 16 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato che aveva abbandonato un programma d'occupazione, rilevando:

" Nell'evenienza concreta all'assicurata è stato assegnato un programma d'occupazione temporaneo (POT) denominato __________ dove avrebbe dovuto effettuare le seguenti attività "addetta sartoria, lavanderia, assemblaggio" (cfr. Doc. 7/6 - 7/7).

Questo provvedimento relativo al mercato del lavoro, previsto inizialmente con un grado di occupazione dell'80 % è poi stato ridotto al 30 %, dopo che l'assicurata ha reperito un lavoro al 50% (orario di lavoro: dalle 1330 – alle 1800; cfr. Doc. 7/8).

Secondo il TCA questa impostazione è corretta alla luce del principio secondo cui l'esercizio di un'attività lucrativa è in ogni caso prioritaria rispetto alla partecipazione ad una misura finanziata dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 91-92; SVR 2000 ALV Nr. 14 "l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit,, cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98)" e Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung" in SBVR – Soziale Sicherheit, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, pag. 2395, nr. 715).

In tale contesto va sottolineato che, come ha correttamente indicato l'amministrazione (cfr. consid. 1.7), l'assicurato è tenuto a frequentare un provvedimento relativo al mercato del lavoro quando gli orari dello stesso sono, come nel caso presente, compatibili con l'esercizio di un'attività lucrativa (cfr. in questo senso la sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003 riprodotta al consid. 2.6 relativa ad un'assicurata che lavorava al 50% e che avrebbe dovuto frequentare un programma d'occupazione nel rimanente 50%).

E' vero che nella sentenza pubblicata in DTF 125 V 362 l'Alta Corte ha deciso che non vi era più la possibilità di assegnare un programma d'occupazione ad un assicurato che lavorava solo a tempo parziale (cfr. DTF 125 V 363: "Seit März 1997 erzielt G. bei der Firma C. AG teilzeitlich eine Zwischenverdienst" e 125 V 367: "Bei dieser Rechst – und Sachlage blieb im vorliegenden Fall seit März 1997 kein Raum, dem Beschäftigung zuzuweisen"), è altrettanto vero però che in quel caso l'assicurato aveva degli orari di lavoro irregolari, talvolta doveva prestare la sua attività al mattino, talvolta al pomeriggio (cfr. la sentenza del 2 febbraio 1998 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Nidwaldo, pag. 4: Im Rahmen seiner Teilzeitstelle bei der X.________ arbeitet der Beschwerdeführer von Montag bis Freitag jeweils stundeweisen am Morgen und am Nachmittag, so dass aufgurnd dieser Arbeitszeiten unter dem Gesichtspunkt der Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15 Arbeitslosenversicherungsgesetz im übrigen davon ausgegangen werden muss, dass eine ergänzende und seine restliche Arbeitszeit arbeitsmaktlich somit nicht verwertbar ist.")

L'assicurata era dunque tenuta per principio ad accettare il programma di occupazione al 30%, sebbene avesse reperito (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.20, cfr. Doc. 7/6) un'occupazione al 50% al pomeriggio.

Infatti se un assicurato rivendica delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per coprire una perdita di lavoro per la quale non esercita un'attività lucrativa è tenuta per principio anche a seguire i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro che gli vengono assegnati.

La ricorrente non fa peraltro valere dei motivi atti a rendere il programma d'occupazione non conforme all'età, alla situazione personale o al suo stato di salute (cfr. art. 64 c cpv. 2 LADI; 16 cpv. 2 lett. c LADI e consid. 2.2).

La consulente del personale X dell'URC di Y ha così illustrato gli scopi del programma di occupazione:

" Riattivare l'assicurata dopo un periodo di assenza dal mondo del lavoro, al fine di riacquisire i normali ritmi lavorativi, promuovere la flessibilità e la modalità professionale.

Durante questo periodo verranno in particolar modo incoraggianti l'impegno personale, la collaborazione con gli altri, la motivazione, nonché il rispetto delle principali regole del mondo del lavoro (puntualità, precisione, organizzazione, ecc.). (...)" Doc. 7/6)

Secondo questo Tribunale, ritenuto il lungo periodo di disoccupazione e la durata limitata del provvedimento inerente al mercato del lavoro e considerato che l'impiego è stato reperito dopo l'assegnazione del programma di occupazione (infatti l'assicurata si è annunciata in disoccupazione il 20 luglio 2005, il 22 settembre 2006 le è stato assegnato il programma d'occupazione all'80% a partire dal 2 ottobre 2006 e il 28 settembre la ricorrente ha trovato un impiego a metà tempo a partire dal 29 settembre 2006), la circostanza che l'assicurata ritenga inutile il programma di occupazione vista la sua formazione professionale non è atta a giustificare l'abbandono del provvedimento.

Per il resto valgono per il caso presente le considerazioni fatte dal TCA nella sentenza riprodotta al consid. 2.4.

Irrilevanti sono infine le considerazioni dell'assicurata riguardo agli altri partecipanti al corso (cfr. STFA C 152/04 del 2 dicembre 2004).

Di conseguenza trovandoci in presenza dell'abbandono di un provvedimento inerente al mercato del lavoro il TCA non può che confermare la sanzione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

La durata della sospensione (16 giorni di penalità) si rivela proporzionata alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.6 e SECO "Circulaire relative à l'indemnité de chômage", janvier 2007, D 723.C) per cui la decisione su opposizione deve essere confermata."

2.6. Nell'evenienza concreta emerge dagli atti dell'incarto che RI 1 si è riscritto in disoccupazione in data 8 febbraio 2010 (2° termine quadro per la riscossione: 1.1.2009 – 31.12.2010; guadagno assicurato: fr. 3'966), alla ricerca di un impiego a tempo pieno come impiegato di commercio, docente di scuola elementare, assistente socio-educativo e ausiliario agricolo (cfr. Doc. 26).

In data 21 giugno 2010 (cfr. Doc. 11/2) la consulente del personale ha assegnato all'assicurato un programma d'occupazione temporanea organizzato da __________ a __________ nel quale avrebbe dovuto svolgere attività di orticoltura.

Nella lettera di assegnazione è stato indicato un grado d'occupazione del 100% da conciliare con l'attività svolta per la __________ __________ (attività che, comunque, come è emerso anche nel corso dell'udienza, veniva svolta soprattutto nel fine settimana, cfr. Doc. X, pag. 2).

L'assicurato si è presentato il 25 giugno 2010 ed ha comunicato all'organizzatore che avrebbe svolto il programma d'occupazione dal 19 luglio 2010 al 19 gennaio 2011 precisando che "se entro il 19 luglio sarò in possesso di un contratto di lavoro non inizierò il POT" (cfr. Doc. 11/3).

Dopo essere stata informata dall'organizzatore del POT che l'assicurato aveva dichiarato la sua eventuale disponibilità ad iniziare il POT solo il 17 luglio 2010 in quanto fino al 16 luglio era impegnato in un corso estivo, circostanza quest'ultima non comunicata al competente URC, la consulente del personale il 7 luglio 2010 ha assegnato all'assicurato il programma d'occupazione temporanea a __________ dal 19 luglio al 31 dicembre 2010 (cfr. Doc. 9/1).

Il 19 luglio 2010 il ricorrente si è presentato e ha comunicato all'organizzatore che non intendeva frequentare il POT (cfr. Doc. 9/4).

Il 16 luglio 2010 ha avuto luogo un colloquio con la sua consulente del personale __________, alla presenza della capogruppo __________ nel corso del quale __________ ha affermato di avere rifiutato il programma di occupazione in quanto dal 30 agosto 2010 avrebbe ripreso un'attività a tempo parziale presso la __________ di __________ senza essere tuttavia ormai in possesso del contratto di lavoro (Doc. 7/3).

Il 12 luglio 2010 __________, a norme del collegio dei docenti ha allestito una dichiarazione del seguente tenore:

" Vi comunichiamo che a partire dal 30 agosto il signor RI 1 sarà assunto a tempo parziale presso la nostra scuola. Poiché l'orario generale è ancora in fase di allestimento, non siamo in grado di specificare il numero delle ore e la loro collocazione, tali dettagli vi verranno comunicati non appena saranno stabiliti con certezza." (allegato al Doc. 6)

Il 27 settembre 2010 è stato firmato il contratto di lavoro di durata determinata (30 agosto – 30 settembre 2010) quale docente a ore per giardinaggio e lavoro manuale (cfr. Doc. 4/1).

Il 27 settembre 2010 è stato pure allestito un contratto di lavoro di durata indeterminata dal 1° ottobre 2010, che prevede un grado d'occupazione del 50% quale docente di materia (giardinaggio, lavoro manuale e doposcuola), (cfr. Doc. 4/2).

L'8 novembre 2010 __________ segretaria della __________ di __________, ha così illustrato gli orari di lavoro dell'assicurato:

" (…)

Mese di settembre (impiego a ore):

· lunedì pomeriggio 2 unità didattiche di giardinaggio in VI classe (13.30-15.00)

· martedì pomeriggio 2 unità didattiche di doposcuola con la I classe (13.30-15.00)

· giovedì pomeriggio 2 unità didattiche di lavoro pratico in II classe (13.30-15.00)

Mese di ottobre (impiego al 50%):

  • Lavoro pedagogico:

· lunedì pomeriggio 2 unità didattiche di giardinaggio in VI classe (13.30-15.00)

· martedì pomeriggio 2 unità didattiche di doposcuola con la I classe (13.30-15.00)

· giovedì pomeriggio 2 unità didattiche di lavoro pratico in II classe (13.30-15.00)

· venerdì pomeriggio 2 unità didattiche di doposcuola con bambini di I-II-III classe (13.00-15.00)

  • Lavoro amministrativo/manutenzione:

· martedì mattina 3,5 ore (8.30-12.00)

· giovedì mattina 3,5 ore (8.30-12.00)

Il signor __________ a partire dal 1° ottobre svolge, oltre a compiti pedagogici, anche lavori amministrativi all'interno del nostro segretariato ed è responsabile della manutenzione dello stabile.

Calcolo per stabilire la percentuale di lavoro:

Parte pedagogica:

22 unità didattiche = 100% (vedi regolamento allegato)

8 unità didattiche = 33.35% circa

Parte amministrativa:

42 ore = 100%

7 ore = 16.666%

Totale %: (33.35 + 16.6)% = 50% circa." (Doc. 2/1

2.7. Chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell'assicurato questa Corte ricorda innanzitutto che, trattandosi di programma d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. a questo proposito Doc. I e Doc. IX), ma soltanto quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2 LADI; STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009).

Ad esempio, in una sentenza C 279/03 del 30 settembre 2005 l'Alta Corte ha ritenuto adeguata per un carpentiere la partecipazione ad un programma di occupazione denominato "Laboratorio di artigianato" con la seguente motivazione:

" 4.1 Der Beschwerdeführer macht zu Recht nicht mehr geltend, der Einsatz im Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier» sei grundsätzlich nicht zumutbar gewesen. Aufgrund der Akten umfasste seine Tätigkeit das Herstellen von Metallsachen. Neben dem Feilen, Löten und Kleben hatte er u.a. Schleifarbeiten auszuführen. Nach seinen eigenen Angaben musste er Figuren mit «Eisenstängeli» erstellen (Schreiben vom 22. Mai 2003). Weder die Tatsache, dass der Versicherte gelernter Zimmermann ist und während mehr als 25 Jahren beim selben Arbeitgeber in diesem Beruf tätig war, noch sein Alter (57 Jahre im Zeitpunkt der arbeitsmarktlichen Massnahme) lassen den Einsatz im Beschäftigungsprogramm als unzumutbar im Sinne des Gesetzes erscheinen.

Ebenso wenig genügt für die Annahme von Unzumutbarkeit, dass er

offensichtlich in der Arbeit wenig oder sogar keinen Sinn zu erblicken

vermochte und er es vorgezogen hätte, mit Holz zu arbeiten (Aufräumen im Wald, Bänke erstellen usw.). Indessen übt der Beschwerdeführer Kritik an der Leitung des Beschäftigungsprogrammes."

Ora, nella presente fattispecie, per quel che concerne il programma d’occupazione presso la __________, l'assicurato non ha fatto valere alcun valido motivo che permetta di considerare il provvedimento inerente al mercato del lavoro assegnatogli inadeguato rispetto la sua età, alla sua situazione personale o al suo stato di salute.

RI 1 ha infatti semplicemente sostenuto che il POT "non gli avrebbe portato nulla di nuovo per il suo curriculum, se non qualche contatto umano" (cfr. verbale d'udienza Doc. X pag. 2).

Al riguardo questo Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

Poiché questo programma di occupazione rispettava il requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46), RI 1 avrebbe dovuto accettarlo senza indugio (cfr. STF 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 5), ciò che egli non ha invece fatto.

A proposito della durata del provvedimento inerente al mercato del lavoro il ricorrente sostiene, a torto, che sarebbe durato soltanto meno di due mesi (cfr. Doc. X pag. 2: "per cui riteneva assurdo recarsi per due mesi da __________ a __________").

Infatti, come visto (cfr. consid. 2.5), secondo la giurisprudenza l'assicurato è tenuto ad accettare un programma d'occupazione a tempo parziale che sia compatibile con gli orari di lavoro quale salariato. Ora, nel caso presente, non vi è motivo per non ritenere che l'organizzatore del corso sarebbe stato disposto ad adattare gli orari alla disponibilità del ricorrente (ad esempio impiegandolo al 40%).

Decisivo è comunque il fatto che al momento in cui è stato assegnato il POT l'assicurato non aveva ancora cominciato la nuova attività salariata, il cui inizio era comunque previsto per il 30 agosto 2011. Egli avrebbe così dovuto accettare il programma d'occupazione senza indugio e poi ridurlo o se del caso abbandonarlo dopo avere ripreso a lavorare.

Al riguardo in una sentenza C 299/03 del 2 aprile 2004 il TFA ha rilevato:

" Quant au caractère temporaire du programme d'occupation - qui est par définition limité dans le temps -, ce critère ne fait pas partie des motifs prévus par le législateur permettant de déroger à l'obligation d'accepter le poste (art. 72a al. 2 1ère phrase LACI en corrélation avec l'art. 16 al. 2 let. c LACI). Si l'assurance-chômage a certes entre autres buts de favoriser la réinsertion la plus durable possible du chômeur dans le circuit économique (cf. art. 1a al. 2 LACI, anciennement art. 1er al. 2), l'assuré n'en demeure pas moins tenu d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage. Cela signifie qu'il doit, le cas échéant, accepter une occupation temporaire, quand bien même celle-ci a un caractère subsidiaire par rapport à l'assignation à un emploi fixe et d'autres mesures relatives au marché du travail (art. 72a al. 1 LACI; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 667 p. 242). En tout état de cause, si la recourante s'était vue proposer un travail en cours de programme pour occupation temporaire, elle aurait pu interrompre celui-ci en faveur du poste fixe, sans s'exposer à une quelconque sanction."

A ragione dunque, secondo il TCA, l’amministrazione ha concluso che l’assicurato ha colpevolmente rifiutato il programma d’occupazione e gli ha inflitto una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Anche l'entità della sanzione (21 giorni di sospensione), deve essere confermata, alla luce della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4), dalle considerazioni della Sezione del lavoro del 14 aprile 2011 (cfr. consid. 2.4, Doc. XI, allegato B1-2) e dal comportamento dell'assicurato il quale ha omesso di informare l'amministrazione dello svolgimento di un corso estivo fino al 16 luglio 2010 (cfr. consid. 1.4). Del resto nella già citata sentenza C 299/03 del 2 aprile 2004 l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 21 giorni di sospensione inflitta ad un assicurato che aveva rifiutato un programma di occupazione della durata di due mesi e 20 giorni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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