Raccomandata
Incarto n. 38.2011.19
DC/sc
Lugano 20 giugno 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 febbraio 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 gennaio 2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1973, si è reiscritto in disoccupazione dal 1° maggio 2010.
In occasione di un colloquio di consulenza del 20 settembre 2010 l'assicurato ha comunicato all'URC che il Sindacato __________ gli ha confermato l'assunzione partire dal 1° gennaio 2011 a condizione di conseguire la licenza di condurre categoria B (cfr. Doc. 42, Doc. 40).
Il 21 dicembre 2010 l'assicurato è stato annullato dal sistema COLSTA in quanto ha reperito un nuovo impiego quale segretario di sindacato dal 1° gennaio 2011 (cfr. Doc. 38).
1.2. Il 9 ottobre 2010 RI 1 ha chiesto di poter frequentare, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, l'istruzione pratica di guida cat. B presso la __________, per un costo complessivo di fr. 2'465.--.
Egli ha sottolineato che il suo prossimo datore di lavoro ha posto quale condizione imperativa alla sua assunzione l'ottenimento della patente categoria B.
Con decisione su opposizione del 12 gennaio 2011 l'URC di __________ ha confermato la decisione del 28 ottobre 2010 con la quale ha rifiutato di assumere i costi del corso in questione (cfr. Doc. 34).
L'amministrazione ha sostanzialmente rilevato che il conseguimento della licenzia di condurre di tipo B fa parte della normale formazione di base ed ha rilevato:
" (…)
Riguardo al riconoscimento dei costi di frequentazione dei corsi necessari all'ottenimento della licenzia di condurre (categoria B) la prassi amministrativa della Sezione del lavoro è fortemente restrittiva e le istruzioni generali all'attenzione degli Uffici regionali di collocamento escludono, in linea di principio, il finanziamento dei costi relativi alla preparazione per il conseguimento della patente B, anche se l'ottenimento della licenzia di condurre è posto come condizione per un'assunzione (direttiva SdL n. 1118 del 1° aprile 2008).
La licenza di condurre cat B non è infatti un perfezionamento professionale nel senso sopradescritto, ma piuttosto una formazione di base generica. La scelta di conseguire tale licenza dipende prevalentemente dalla preferenze individuali dei singoli e permettono non tanto di esercitare una specifica professione ma – a dipendenza delle situazioni concrete – di disporre di una maggiore mobilità.
Un diverso trattamento è riservato elusivamente alle licenze di condurre a carattere professionale (trasporto di merci o persone), dove la professione di autista e la formazione sono strettamente connesse.
Nel caso concreto, l'interessato ha per lungo tempo organizzato la propria vita privata e professionale disponendo, in base ad una legittima preferenza individuale, esclusivamente della licenza di condurre cat. A1 (motoveicoli leggeri). Ora, il fatto che il nuovo datore di lavoro ponga quale condizione che l'interessato disponga della licenza di condurre cat. B non appare sufficiente, a mente dello scrivente ufficio, per assimilare una formazione non specifica ad una professione, di per sé generica e che non presenta le caratteristiche di un vero e proprio perfezionamento professionale, ad un provvedimento i cui costi di realizzazione debbano essere assunti da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione." (Doc. B)
1.3. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede il riconoscimento da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione dei costi relativi alla formazione teorica e pratica per ottenere la licenza di condurre di tipo B.
Egli rileva innanzitutto che le direttive della Sezione del Lavoro citate dall'URC di __________ utilizzando i termini "In linea di principio" permettono in casi eccezionali di riconoscere i costi di tale formazione.
Ora, l'amministrazione non ha indicato le ragioni per cui egli non può rientrare tra "i casi eccezionali".
RI 1 ha poi sostenuto che la formazione da lui seguita costituisce un perfezionamento professionale, rilevando in particolare:
" (…)
In secondo luogo, l'URC di __________ basa, in larga parte, la sua decisione su opposizione tentando di costruire artificiosamente il teorema secondo il quale la licenza di condurre cat. B non costituirebbe un perfezionamento professionale in quanto formazione di base generica. A quale formazione di base generica è fatto riferimento? Come si definisce una formazione di base generica? In nessuna formazione di base è contemplato l'ottenimento della licenza di condurre cat. B. Dal momento in cui, nessuna formazione di base generica – e l'URC non ha apportato esempi in questo senso – stabilisce fra le sue caratteristiche la licenza di condurre cat. B, appare estremamente difficile motivare che la stessa non costituisca un perfezionamento professionale. Non è neppure vero che la «scelta di conseguire tale licenza [cat. B] dipende prevalentemente dalla preferenze individuali dei singoli». Infatti, nella fattispecie, la domanda non è motivata sulla scorta di una preferenza individuale" ma dall'esigenza imposta da un nuovo datore di lavoro, a dimostrazione del fatto che si tratta di una condizione fondamentale per esercitare la professione in questione. Il fatto che la licenza di condurre cat. B non sia vincolata alla specialità di una professione non è sufficiente a dimostrare che essa non possa ricadere sotto le misure di un perfezionamento professionale. Infine, la possibilità di disporre di una maggiore mobilità può essere considerata come una condizione specifica a determinate professioni, mentre, per altre, essa non esercita la benché minima influenza. In sostanza non tutte le professioni richiedono una maggiore mobilità data dalla possessione di una licenza di condurre cat. B., rendendo quest'ultima, se non una specifica determinante, almeno una condizione per potere esercitare diversi mestieri, possedendo, quindi, un carattere relativo di specificità. È il caso dell'attività di sindacalista di terreno, in particolare per chi è chiamato ad assolvere questo compito nel campo dell'edilizia. Senza l'ausilio di una macchina, l'espletamento di questa professione diventerebbe un'impresa ardua. Infatti, il lavoro di sindacalista di terreno nell'ambito dell'edilizia prevede la presenza costante sui cantieri, quantificabili in 10-15 cantieri al giorno, dispersi su un territorio piuttosto esteso, poco unito da servizi pubblici capaci di consentire degli spostamenti rapidi, con appresso materiale assai voluminoso.
(...)
Il ricorrente considera che il suo ricorso debba essere analizzato alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti dalla LADI, ossia di permettere un rapido e duraturo reinserimento del disoccupato nel mercato del lavoro. In particolare, l'ottenimento di una licenza di condurre cat. B permetterebbe al ricorrente di procurarsi un posto di lavoro di durata indeterminata, per il quale è in grado presentare le competenze professionali necessarie. Una misura che collima con gli scopi definiti agli art. 59 cpv. 2 lett. a-d LADI. Il corso in questione non può essere considerato una formazione di base e neppure una promozione generica del perfezionamento professionale. Al contrario, il corso citato costituisce la condizione necessaria per rispondere al criterio imperativo imposto dal datore di lavoro al fine di ingaggiare il ricorrente. (…)" (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 4 marzo 2011 l'URC di __________ propone di respingere il ricorso e rileva:
" (…)
L'ottenimento di una licenza di condurre, che non abilita al trasporto professionale di persone o merci, è essenzialmente una questione individuale e privata.
Di fatto, l'attuale datore di lavoro sembra dare per scontata questa circostanza, tanto che impone solo al collaboratore l'onere di rimediare all'assenza della caratteristica desiderata.
Non c'è noto se nel frattempo l'interessato ha ottenuto entro il termine fissato dal datore di lavoro la licenza di condurre in questione.
I costi per ottenere una licenza di condurre tipo "B" sono assunti correttamente dai singoli interessati.
I corsi pratici e teorici per l'ottenimento della patente "B" non sono assimilabili ad un perfezionamento professionale e nemmeno ad una riconversione professionale (cfr. definizioni perfezionamento professionale e riconversione professionale al punto no. 2 decisione su opposizione) e dunque i costi in questione non devono essere assunti dall'assicurazione contro la disoccupazione." (Doc. V)
1.5. Il 13 maggio 2011, rispondendo ad una domanda del TCA (cfr. Doc. VII) l'assicurato ha confermato di avere la licenza di condurre e si è così espresso:
" (…)
In primo luogo, confermo – come da documento allegato – di possedere una licenza di condurre per la categoria A1, ottenuta il 20 settembre 2003. Questa licenza ha soddisfatto ampiamente le mie esigenze in materia di trasporto privato. Ciò fino al 17 settembre 2010, data alla quale mi è stata comunicata la mia assunzione al sindacato __________ e, contemporaneamente, l'obbligo – al fine di rendere definitiva la mia assunzione – di conseguire una licenza di condurre per la categoria B. Era stato concordato che il termine entro il quale avrei dovuto conseguire tale obiettivo fosse il 31 gennaio 2011. Immediatamente, il 19 settembre ho inoltrato la richiesta, presso l'URC di __________, di poter far capo alla riqualificazione/ perfezionamento allo scopo di ottenere la licenza di condurre B. È solo dopo la risposta, negativa, dell'URC di __________, ricevuta il 28.10.2010, che ho comunque iniziato a svolgere le lezioni pratiche di scuola guida, ossia a partire dal mese di novembre. A dimostrazione del mio interesse per il nuovo posto di lavoro. Per motivi di diversa natura, ho fatto pratica di scuola guida esclusivamente con un maestro. Ciò ha implicato la possibilità di fare le lezioni esclusivamente di giorno. Soluzione che si è complicata quando, a partire dal 10 gennaio, ho iniziato concretamente la mia nuova professione. Infatti, il forte impegno richiesto dalla mia "introduzione" nella nuova professione e a causa del fatto che la mia formazione iniziale sul terreno è avvenuta affiancando quotidianamente un collega dotato di un'autovettura, le lezioni di scuola guida hanno subito un rallentamento. A causa del ritardo accumulato, il responsabile del personale di __________, Signor __________, mi ha sollecitato a più riprese (cfr. messaggi e-mail allegati), su istanza della conferenza dei segretari di __________, in merito ai tempi della tenuto dell'esame pratica per l'ottenimento della licenza di condurre.
È così che, oralmente, abbiamo concordato di prolungare il termine del conseguimento della mia licenzia di condurre B entro e non oltre il 1° maggio. Cosa puntualmente avvenuta, in quanto il 20 aprile scorso ho superato l'esame pratico, ottenendo la licenza di condurre per la categoria B (cfr. documento allegato)." (Doc. VIII)
Il 7 maggio 2010 l'URC di __________ ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni e si ê confermato nelle precedenti allegazioni (cfr. Doc. X).
in diritto
2.1. Dagli atti dell'incarto emerge che l'assicurato ha frequentato il corso per ottenere la licenza di condurre categoria B (cfr. Doc. 15).
Questo Tribunale entra pertanto nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha invece dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del 2 aprile 2004).
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se il corso frequentato dal ricorrente debba o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione.
In tale contesto va preliminarmente ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI (al riguardo cfr. DTF 131 V 288) non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Tali provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e dunque sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972:
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Pertanto, la giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.
In questo senso si è pronunciata anche l'Alta Corte, nella sentenza C 209/04 del 10 dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI.
Al riguardo cfr. anche SVR 2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V 286.
2.3. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:
" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
Il nuovo art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e stabilisce che:
" 1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;
b. le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.
3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.
5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente."
2.4. In conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.
Innanzitutto deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).
Non deve neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).
L'assicurato deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI).
Ma, soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e 179).
Le spese derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).
Infine le spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
L'accertamento dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
2.5. Il perfezionamento professionale generale che sarebbe stato comunque svolto dall'assicurato anche senza la disoccupazione o la minaccia di disoccupazione non può essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione.
Al riguardo in una sentenza pubblicata in DLA 1996 – 1997 pag. 141 seg. l'Alta Corte si è così espressa:
" c) En tout état de cause, il n'incombe pas à l'assurance-chômage mais, le cas échéant, aux bourses d'études et de formation d'assumer le perfectionnement professionnel en général ou une seconde voie de formation. Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 401 consid. 2c). Il faut aussi prendre en considération, dans un contexte social, l'âge, la motivation et le cadre de vie de l'assuré. Il convient examiner, dans le cas concret, si la mesure en question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle normale de l'intéressé et si ce dernier - toutes autres circonstances demeurant inchangées aurait également fréquenté un cours s'il avait pas été au chômage ou menacé de chômage imminent (DTA 1991 n. 13 p. 109)."
Nella sentenza pubblicata in DLA 1991 pag. 109 seg. il TFA ha stabilito che la frequentazione di un corso al fine di ottenere il rinnovo del permesso speciale per il volo strumentale non fa parte della formazione di base o del perfezionamento professionale generale, rilevando:
" c) Sur le vu de cette réglementation, il est indéniable que la fréquentation d'un cours de vol aux instruments représente une condition essentielle pour que M.R. retrouve un emploi dans sa profession de pilote. En d'autres termes, la mesure est spécifiquement de nature à améliorer l'aptitude au placement de l'intéressé. De plus, elle ne revêt pas les caractéristiques propres à la formation de base ou au reclassement professionnel en général. Ainsi, elle n'est à l'évidence pas destinée à améliorer le niveau général de formation de l'assuré, ou sa situation économique ou sociale, et celui-ci n'aurait certainement pas suivi le cours litigieux s'il avait pu conserver son emploi au service d'A. Ltd.
Certes, l'office recourant souligne à juste titre que les pilotes professionnels de nationalité suisse ne trouvent pas toujours un emploi à leur convenance en Suisse ou à l'étranger. Cette situation s'explique en partie par le fait que certains pilotes étrangers ont la possibilité de travailler au service d'entreprises suisses d'aviation civile, moyennant une autorisation de l'Office fédéral de l'air, mais sans que la réciprocité soit garantie (voir à cet égard la réponse du Conseil fédéral du 28 février 1983 à une question ordinaire du conseiller national Petitpierre, BO 1983 CN 568). Cela ne signifie toutefois pas nécessairement que les possibilités de placement de l'assuré dans sa profession sont en l'espèce «théoriques», comme l'affirme l'OFIAMT: la preuve en est que l'intéressé a obtenu un emploi correspondant à sa formation, de courte durée
il est vrai, à la suite d'un cours d'instructeur pris en charge par l'assurance-chômage. Au demeurant, il ne serait guère cohérent de refuser à l'assuré des prestations pour un cours de vol aux instruments, alors que l'office cantonal de l'emploi lui en a déjà alloué - sans que I'OFIAMT s'y oppose - pour une formation de pilote de ligne.
San doute la mesure en cause n'a-t-elle pas pour objet, à proprement parler, de permettre à l'assuré de s'adapter aux progrès techniques ou industriels ou de mettre à profit ses connaissances en dehors de ses activités spécifiques antérieures. Mais il est assurément conforme au but de réintégration recherché par le législateur d'assimiler à un reclassement professionnel au sens du droit de l'assurance-chômage les mesures visant au maintien de connaissances acquises, lorsque l'exercice d'une profession est subordonné, comme en I'espèce, à une vérification périodique de celles-ci. Certes, on ne saurait perdre de vue que l'assurance-chômage n'a pas pour mission, par le biais de mesures préventives, de garantir à l'assuré le maintien d'un statut professionnel déterminé. Aussi bien le droit à des prestations pour la fréquentation de cours est-il toujours subordonné à la condition qu'un travail convenable ne puisse pas être assigné à l'intéressé (art. 60 al. 1 let. a LACI). La possibilité d'exiger un changement d'activité doit donc aussi être examinée, sans qu'il faille pour autant faire abstraction de certaines circonstances où un tel changement pourrait causer à l'assuré des difficultés ou des désagréments (cf. ATF 111 V 400). Cependant, dans sa décision l'office intimé constate qu'il n'a pas été possible d'assigner à M.R. un travail convenable en dehors de sa profession habituelle et i n y a pas de raison de mettre en doute I'exactitude de cette affirmation, qui n'est demeurant pas contestée."
(DLA 1991 pag. 112-113)
In un'altra sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 l'Alta Corte ha ricordato quanto segue:
" (…)
Inoltre la formazione di base ed il promovimento, da un punto di vista generale, del perfezionamento professionale non competono all'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 111 V 274 consid. 2b e 400 consid. 2b, nonché sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 39 pag. 221 consid. 1b). Quest'ultima ha infatti unicamente il compito di combattere la disoccupazione effettiva e imminente in casi particolari tramite provvedimenti concreti di riqualifica e perfezionamento. Deve trattarsi in particolare di misure che permettono all'assicurato di adeguarsi ai progressi intervenuti in ambito industriale e tecnico oppure di realizzare sul mercato del lavoro le attitudini professionali esistenti al di fuori della propria attività lucrativa specifica precedente, (DTF 111 V 274 consid. 2b e 400 consid. 2b con riferimenti; DLA 1998 no. 39 pag. 221 consid. 1b).
Il limite tra formazione di base rispettivamente perfezionamento professionale in generale da una parte e riqualifica rispettivamente perfezionamento professionale ai sensi dell'assicurazione contro la disoccupazione dall'altra, non è tuttavia netto (DTF 108 V 166). Poiché una misura può presentare caratteristiche tipiche di entrambi gli ambiti, e favorendo la formazione professionale generale di regola anche l'idoneità al collocamento dell'assicurato nel mercato del lavoro, sono decisivi gli aspetti che predominano nel caso concreto (DTF 111 V 274 consid. 2c e 400 consid. 2b).
(…)
In una sentenza pubblicata in DTF 128 V 192 segg., il TFA ha accolto un ricorso inoltrato contro una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton __________ che aveva confermato il provvedimento con il quale l'ufficio del lavoro aveva negato a un assicurato l'autorizzazione a frequentare il corso "Internet Publisher", in quanto non si trattava di una riconversione o di un perfezionamento professionale, né migliorava la sua idoneità al collocamento. Secondo l'Alta Corte, da una parte, non si trattava di una formazione di base e, d'altra parte, il corso migliorava l'idoneità al collocamento del ricorrente.
La nostra Massima Istanza ha in particolare rilevato:
" aa) Entgegen der Ansicht des KIGA stellt der Kurs "Internet Publisher" keine gänzliche Neuausrichtung im Sinne einer Grundausbildung dar. In dieser Massnahme ist nicht eine allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung, welche der Beschwerdeführer aus persönlichem Interesse sowieso durchgeführt hätte, zu erblicken. Sie ist vielmehr eine gezielte berufliche Massnahme, welche es dem Versicherten erlaubt, sich dem technischen Fortschritt anzupassen (BGE 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1998 Nr. 39 S. 221 Erw. 1b), um die Arbeitslosigkeit schnellstmöglich beenden zu können. Ob diese Massnahme schliesslich zur Aufnahme einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit führt, ist dabei unerheblich.
bb) Nachdem der Beschwerdeführer während fünf Jahren nicht mehr im Bereich EDV, einer Branche mit raschem technischem Fortschritt, tätig gewesen war und zudem seit Beginn der Arbeitslosigkeit keine Stelle auf seinem angestammten Beruf fand, erscheint - bei Beurteilung der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gegebenen Verhältnisse (BGE 112 V 398 Erw. 1a)
In una sentenza pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 6 il TFA ha negato ad un assicurato il diritto a frequentare un corso di perfezionamento a spese dell'assicurazione contro l'assicurazione, rilevando:
" 4.2 Es ist zwar zuzugestehen, dass der Beschwerdeführer in den zuletz innegehabten Funktionen eines stellvertretenden Geschäftsführers und Regionalverkaufsleiters im Getränkehandel sich auch gewisse Kenntnisse im Marketing aneignen und umsetzen musste und die Ausbildung zum Marketingplaner insoweit den Charakter einer beruflichen Weiterbildung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne hat. Indessen handelt es sich beim Kurs zum Marketingplaner mit eidg. Fachausweis in Berücksichtigung der Umstände um eine darüber hinaus gehende Ausbildung mit höherem Berufsziel. Im Vordergrund steht das bildungsmässige und wirtschaftliche Fortkommen und nicht die Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, indem die streitige Vorkehr dem Versicherten im Wesentlichen den Aufstieg in leitende Positionen der Marketingbranche ermöglichen soll (vgl. ARV 1993/94 Nr. 5 S. 44 E. 2). Dafür sprechen, wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, nicht zuletzt auch die persönlichen Arbeitsbemühungen des Beschwerdeführers, die überwiegend im Bereich von Kaderfunktionen (Key Account Manager, Gebiets- und Verkaufsleiter) erfolgten, was auch durch die letztinstanzlichen aufgelegten Dokumente belegt ist. Es erscheint daher naheliegend, dass er den Lehrgang am Ausbildungszentrum B auch besuchen würde, wenn der – bei im Übrigen gleichen Verhältnissen – nicht arbeitslos wäre, zumal eine solche Weiterbildung, die berufsbegleitend besucht werden kann, angesichts des beruflichen Werdeganges und des Alters des Versicherten erfahrungsgemäss durchaus üblich ist (BGE 111 V 276; ARV 1993/94 Nr. 6 S. 44 E. 2). Nach dem Gesagten überwiegen die Aspekte einer allgemeinen beruflichen Weiterbildung."
Infine l'Alta Corte in una sentenza C 253/94 del 14 marzo 1995 ha rifiutato di finanziare con i fondi dell'assicurazione contro la disoccupazione un corso intensivo di tedesco frequentato da un assicurato, cuoco di professione, e si è così espresso:
" (…)
2.- Nach den Abklärungen des Arbeitsamtes bei früheren Arbeitgebern (vgl. kantonale Vernehmlassung vom 31. August 1994) könnten die Deutschkenntnisse des Beschwerdeführers zwar noch verbessert werden, doch sind sie für den Einsatz in der Küche ausreichend. Dem Beschwerdeführer wäre es daher möglich, auf dem für ihn in Betracht fallenden Arbeitsmarkt eine angemessene Stelle zu finden. Wohl könnten vertiefte Sprachkenntnisse die Vermittlung erleichtern. Ein bloss theoretischer Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG jedoch nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel Absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c). Eine solche Wahrscheinlichkeit ist hier nicht gegeben. Daran können die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts ändern.
3.- a) Ungeachtet der fehlenden arbeitsmarktlichen Indikation ist der Anspruch des Beschwerdeführers auch aus folgendem Grund zu verneinen: Anders als in den in Erwägung 1 erwähnten Urteilen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts steht hier nicht die Frage zur Diskussion, dass ein Versicherter eine andere Sprache erlernen will als diejenige des Sprachraums, in dem er lebt und arbeitet.
Vielmehr will der Beschwerdeführer, welcher der französischen und englischen Sprache mächtig ist, Kenntnisse der hiesigen (deutschen) Sprache erwerben und verbessern.
Als Grundform menschlicher Verständigung kommt der Sprache auch in der Arbeitswelt eine zentrale Bedeutung zu.
Der Erwerb der Sprache im jeweiligen Sprachraum ist deshalb Teil der Grundausbildung, die grundsätzlich nicht zu Lasten der Arbeitslosenversicherung geht. Zwar schliesst dies nicht aus, dass die Arbeitslosenversicherung in besonderen Fällen als Eingliederungsmassnahme auch die sprachlichen Grundkenntnisse fremdsprachiger Ausländer fördert (vgl. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 23 f. zu Art. 59 AVIG), doch ist die Grenze zwischen der Grundausbildung einerseits und den Präventivmassnahmen anderseits eng zu ziehen. Die Vermittlung von sprachlichen Grundkenntnissen durch die Arbeitslosenversicherung ist auf einem niedrigen Niveau (vgl. Gerhards, a.a.O., N 23) und nur für eine beschränkte Zeit zu gewähren. Sodann ist zu beachten, dass es zum sozial üblichen gehört, eine Sprache zu erlernen, um gesellschaftlich und bildungsmässig den Anschluss in neuen Sprachraum sicherzustellen. Insoweit aber die Aneignung von Sprachkenntnissen diesem Ziel dient, ist sie nicht Sache der Arbeitslosenversicherung.
b) Der Beschwerdeführer, dessen Muttersprache französisch ist, hat in X. den Beruf eines Kochs gelernt. Heute lebt er in der Deutschschweiz und ist mit einer Schweizerin verheiratet. Aus den Rechtsschriften und dem aktenkundigen Verhalten ist sein Wille ersichtlich, sich hier sprachlich zu assimilieren und beruflich Fuss zu fassen. Es ist daher davon auszugehen, dass er sich auch dann um möglichst gute Deutschkenntnisse bemüht hätte, wenn er nicht arbeitslos geworden wäre. Die Verbesserung der deutschen Sprache gehört somit zu sozial Üblichen und fällt nicht in den Leistungsbereich der Arbeitslosenversicherung."
2.6. La Sezione del lavoro del Canton Ticino ha emesso una direttiva N° 1118 del 1° aprile 2008 del seguente tenore:
"
Corsi per l'ottenimento della licenza di condurre
l'automobile (patente B)
Nota introduttiva:
Richieste di corso da respingere.
Oggetto Sono state inoltrare alcune richieste di corso individuale legate allo svolgimento di lezioni per l'ottenimento della licenza di condurre l'automobile. L'ottenimento della patente B era posto come condizione all'assunzione.
Sussidiarietà dei In diverse professioni il possesso della licenza di
Corsi condurre costituisce un vantaggio. Tuttavia la preparazione all'ottenimento della patente B è una formazione che di regola le persone svolgono privatamente. Pertanto si tratta di un perfezionamento generale non finanziabile dalla LADI, anche se è posto come condizione all'assunzione."
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25 gennaio 2007).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.7. Nella presente fattispecie l'amministrazione ha respinto la domanda dell'assicurato ritenendo che il corso per ottenere la licenza per condurre un automobile faccia parte del perfezionamento generale dell'assicurato.
L'URC si è fondato esplicitamente sulle direttive della Sezione del lavoro (cfr. consid. 1.2).
Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che la direttiva in questione sia conforme alla legge e che di conseguenza l'amministrazione ha, a ragione, rifiutato di finanziare la formazione in questione con i fondi dell'assicurazione contro la disoccupazione.
L'acquisizione della licenza per condurre un'automobile (categoria B) fa infatti parte del bagaglio di conoscenze di cui oggi dispone la nostra popolazione, indipendente dallo statuto professionale.
Del resto lo stesso assicurato sin dal 2004 dispone della licenza A1, che lo autorizza a guidare un altro mezzo di trasporto privato (motoveicolo leggero, Doc. C1), per cui non si può neppure sostenere che egli, fino al momento della disoccupazione, ha effettuato una scelta di vita, indirizzata esclusivamente all'uso dei mezzi di trasporto pubblici.
D'altra parte, risulta dagli atti che l'assicurato è coniugato e padre di una figlia nata nel 2006 (cfr. Doc. 16), per cui appare verosimile che, al fine di provvedere ai bisogni della sua famiglia, anche l'assicurato avrebbe prima o poi acquisito la licenza di condurre un'automobile indipendentemente dallo statuto di disoccupato.
Siccome la formazione per conseguire la licenza di condurre un'auto fa parte della formazione generale degli assicurati, a ragione, l'URC di __________ ha respinto la domanda del ricorrente.
La decisione su opposizione del 12 gennaio 2011 deve comunque essere confermata anche per altri motivi qui sotto esposti.
2.8. Per poter attribuire delle prestazioni sulla base degli art. 59 seg. LADI, occorre inoltre che il collocamento dell'assicurato sia considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro.
In altri termini egli non deve potere ottenere un nuovo impiego già con la formazione di cui dispone.
In una sentenza 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 il Tribunale federale ha respinto la domanda di un assicurato di frequentare durante circa cinque mesi un corso per diventare autista di taxi, argomentando:
" 4.1 La juridiction cantonale a considéré que le placement du recourant n'était pas difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi et que la mesure sollicitée n'était pas de nature à augmenter de manière significative son aptitude au placement. Elle a nié l'existence d'une difficulté de placement de l'intéressé dans des activités de chauffeur de limousine ou de minibus, compte tenu notamment de son âge, de son expérience professionnelle et de ses connaissances professionnelles et linguistiques. En effet, l'assuré est titulaire de permis de conduire professionnels des sous-catégories C1 et D1. Par ailleurs, selon le tribunal cantonal, le marché de l'emploi dans ces domaines n'apparaissait pas défavorable au regard du nombre restreint des recherches d'emploi restées infructueuses et de la durée relativement brève du chômage au moment du dépôt de la demande. A ce moment-là, en effet, le recourant était au chômage depuis trois mois seulement, période durant laquelle il avait subi d'ailleurs une incapacité de travail d'un mois environ (du 7 août au 5 septembre 2006). En l'absence d'une difficulté de placement, la juridiction cantonale a laissé indécis le point de savoir si la mesure requise était de nature à améliorer l'aptitude au placement de l'intéressé, au regard de la situation du marché dans le secteur des taxis à Z.________.
De son côté, le recourant allègue que s'il a souhaité effectivement très tôt la prise en charge du cours de formation, il est finalement resté au chômage pendant près d'une année, sans trouver une seule possibilité d'emploi, en particulier, dans la profession de chauffeur de limousines et de minibus. Selon lui, la formation en cause était dictée par les exigences du marché du travail, la mesure sollicitée ayant été manifestement de nature à augmenter de manière significative son aptitude au placement. Au sujet de l'éventuelle saturation dans le secteur des taxis à Z.________, il relève que le simple fait qu'il puisse exercer depuis le mois de juillet 2007 l'activité de chauffeur de taxi indépendant démontre précisément l'absence d'une telle saturation.
4.2 Les allégations du recourant ne permettent pas de s'écarter du point de vue des premiers juges, selon lequel son placement n'était pas difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. En particulier, la durée du chômage ne laisse pas présumer à elle seule une difficulté de placement de l'intéressé dans des activités de chauffeur de limousines ou de minibus, du moment que l'intéressé n'indique pas quelles ont été ses démarches pour retrouver un tel emploi. Or, il incombe en principe à la personne qui entend en déduire un droit d'apporter les preuves commandées par la nature du litige (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références). Sur le vu des constatations de fait de la juridiction cantonale, qui lient la Cour de céans (cf. consid. 1), il apparaît bien plutôt que l'assuré était en mesure de faire valoir son expérience et ses connaissances professionnelles dans l'activité exercée avant le chômage.
Au demeurant, quand bien même l'assuré a obtenu la promesse d'engagement de la société Y.________ SA, celle-ci ne lui assurait un emploi que dans la mesure de ses disponibilités. Or, en ce qui concerne l'amélioration de l'aptitude au placement, la perspective d'un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Il faut plutôt que, selon toute probabilité, l'aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l'art. 59 LACI (DTA 1988 n°4 p. 30 consid. 1c, 1987 n°12 p. 111 consid. 2c, et les références).
Cela étant, il n'y a pas de raison d'admettre que la mesure requise était susceptible d'améliorer l'aptitude au placement.
Vu ce qui précède, les conditions du droit à la prise en charge de la formation requise ne sont pas réalisées.
Le recourant invoque le cas d'un autre assuré, âgé de 35 ans, sans formation particulière et au chômage depuis six mois lors du dépôt de sa demande, qui a obtenu de l'assurance-chômage la prise en charge d'une formation comparable à la sienne. Ce faisant, il se plaint d'une inégalité de traitement.
Le principe de l'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., commande que le juge traite de la même manière des situations semblables et de manière différente des situations dissemblables (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114 et les arrêts cités). Toutefois selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Par conséquent, le justifiable ne peut généralement pas invoquer une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 134 V 34 consid. 9 p. 44 et les références). Cela suppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en cause. Autrement dit, le justiciable ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Encore faut-il que les situations à considérer soient identiques ou du moins comparables (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392, 116 V 231 consid. 4b p. 238, 115 Ia 81 consid. 2 p. 82 s. et les références citées).
Les possibilités de placement d'un assuré peuvent être influencées par de nombreux facteurs personnels ou professionnels et rien n'indique, en l'espèce, que la situation de l'assuré qui a obtenu la mesure requise est comparable à celle du recourant, en dépit de certaines ressemblances. Au demeurant, rien ne permet d'admettre que l'autorité administrative en question entend persévérer dans une pratique qui serait éventuellement contraire à la loi. Cela étant, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une inégalité de traitement."
Nella già citata sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 il TFA ha ammesso la difficile collocabilità nel caso di un assicurato che voleva frequentare un corso biennale di formazione quale massaggiatrice medica, rilevando:
" 6.1 In proposito va rilevato che il presupposto del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato, considerata la situazione familiare dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel 1994, che necessita della sua presenza costante durante gli orari extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che dall'età, dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche, anche dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107 consid. 3c)."
Nella sentenza pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 6 l'Alta Corte ha negato che il collocamento dell'assicurato fosse considerevolmente intralciato per ragioni inerenti al mercato del lavoro, rilevando:
" Der Beschwerdeführer vermag trotz der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt auf Grund seiner Ausbildungen und der breiten Berufserfahrungen auch ohne den gewünschten Kurs eine Anstellung in seinem angestammten oder in verwandten Tätigkeitsgebieten zu finden. Von erschwerter Vermittelbarkeit kann nicht die Rede sein. Dass die gewünschte Vorkehr ihm die Möglichkeit eröffnen würde, sich auch ausserhalb des bisherigen Tätigkeitsbereichs zu bewerben, und damit die Aussichten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verbessert würden, ist nicht entscheidend. Praktisch jede berufliche Massnahme bringt wegen der dadurch vermittelten zusätzlichen Kenntnisse und Fertigkeiten Vorteile auf dem Arbeitsmarkt (vgl. ARV 1999 Nr. 12 S 66 E. 2). Unter diesen Umständen ist der Einsatz von Präventivmassnahmen der Arbeitslosenversicherung nicht unmittelbar geboten. Der angefochtene Entscheid, mit welchem der geltend gemachte Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung zum Besuch des Lehrgangs «Marketingplaner/in» verneint wurde, ist damit nicht zu beanstanden."
Alla stessa conclusione il TFA è arrivato in una sentenza pubblicata in DLA 1999 ALV Nr. 1:
" c) Der Beschwerdeführer ist gelernter Verkäufer und hat eine mehrjährige Berufserfahrung auf diesem Gebiet erworben. Sodann hat er eine Handelsschule besucht, sich in England aufgehalten und im Aussendienst gearbeitet.
Zuletzt hat er sich auf verschiedene Weise im Gastgewerbe betätigt.
Somit verfügt er, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat, über eine vertiefte kaufmännische Ausbildung und langjährige Berufserfahrung. Seine Arbeitslosigkeit ist d1,her nicht einer ungenügenden Ausbildung zuzuschreiben. Vielmehr erscheint er selbst bei der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt im kaufmännischen Bereich als ausreichend vermittelbar, weshalb die Umschulung zum Wirt vorliegend nicht in erster Linie arbeitsmarktlich indiziert war. Daran vermag der Umstand nichts zu ändern, dass der Beschwerdeführer bei Bestehen der Wirteprüfung mit einer fest zugesagten Stelle rechnen konnte."
Anche in una sentenza pubblicata in DLA 1999 pag. 64 seg. l'Alta Corte è arrivata alla stessa conclusione sottolineando che un carrozziere che ultimamente ha lavorato come venditore di automobili, e che dispone pertanto di una notevole esperienza professionale nel ramo automobilistico, non ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per la frequentazione di una scuola professionale di maestri di guida.
In una sentenza pubblicata in DLA 1985 pag. 165 il TFA ha poi negato ad un assicurato il diritto a frequentare a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione un corso di perfezionamento nella lingua francese.
L'Alta Corte ha stabilito che non è determinante di sapere se delle conoscenze approfondite della lingua francese possono, se del caso, agevolare ulteriormente il collocamento o se pare verosimile che la frequentazione di un corso sia necessaria per un nuovo impiego. Determinante è piuttosto il fatto che, considerate la formazione diversificata dell'assicurato e la sua esperienza in diverse professioni, esistono altre possibilità di lavoro sul mercato del lavoro per le quali non sono richieste delle ampie conoscenze della lingua francese. Manca pertanto il presupposto del collocamento impossibile o considerevolmente intralciato previsto dall'articolo 59 capoverso 1 LADI.
Infine allo stesso risultato la nostra Massima Istanza è arrivata in una sentenza C 250/05 del 24 novembre 2006 nella quale ha rilevato:
" Compte tenu de ce parcours professionnel, la formation continue suivie à l'Université de Genève paraît, certes, un complément utile et de nature à améliorer l'aptitude au placement de l'assurée. Elle ne constitue toutefois pas une mesure nécessaire à la réinsertion de l'assurée dans le marché du travail. La recourante dispose d'une formation et d'une expérience professionnelle suffisantes pour retrouver un emploi indépendamment de la formation dont elle demande la prise en charge. Par ailleurs, la mesure litigieuse apparaît d'autant moins proportionnée au but à atteindre que son coût serait relativement élevé. Dans ce contexte, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, le fait que l'Office régional de placement de Martigny ait qualifié son aptitude au placement de moyenne ne suffit pas à justifier la prise en charge de la formation demandée, alors que les mesures relatives au marché du travail sont destinées aux personnes dont le placement est difficile, selon l'art. 59 al. 2 LACI."
2.9. Nell'evenienza concreta risulta dagli atti dell'incarto che RI 1, nato nel 1973, ha conseguito nel 1997 la licenza in lettere italiane e giornalismo presso l'Università di __________ (cfr. Doc. 2) e nel 2001 la licenza in Storia (storia contemporanea svizzera presso l'Università di __________ (cfr. Doc. 2 e Doc. 19)).
Dal 1996 al 30 aprile 2010 egli ha svolto le seguenti attività professionali: redattore presso una rivista, segretario sindacale, ricercatore (grazie ad una borsa di ricerca attribuita dal DECS), documentarista presso un'associazione e presso la __________, collaboratore scientifico presso la __________ (cfr. Doc. 2).
Egli dispone inoltre di un'ottima padronanza, scritta e orale, dal francese oltre che, dell'italiano sua lingua madre e di sufficienti conoscenze in tedesco ed inglese.
Il ricorrente possiede anche approfondite conoscenze di diversi programmi informatici (cfr. Doc. 2).
Alla luce della formazione acquisita e dell'attività professionale svolta durante numerosi anni, oltretutto in diversi settori, questo Tribunale ritiene che RI 1 abbia sufficienti possibilità di essere ricollocato anche senza disporre della licenza di condurre per la categoria di tipo B. Il suo collocamento non è dunque intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro.
In tale contesto il TCA constata che nell' "Accordo sugli obiettivi", sottoscritto il 6 maggio 2010 dall'assicurato e dalla sua consulente del personale __________ figurano le attività quale storico, giornalista, specialista servizi pubblici in settori economici, insegnante, impiegato (cfr. Doc. 22).
Già in occasione del colloquio di consulenza dello stesso 6 maggio 2010 l'assicurato ha tuttavia comunicato alla consulente del personale di essere in attesa di effettuare un colloquio per essere assunto quale sindacalista (cfr. Doc. 48); mentre il 16 giugno 2010 ha comunicato che con molta probabilità il concorso per quell'impiego andrà a buon fine ed ha fatto accenno alla richiesta del datore di lavoro di essere in possesso della licenza di condurre di tipo B.
In effetti il 17 settembre 2010 __________ per il Sindacato __________, __________, ha confermato all'assicurato l'assunzione quale Segretario sindacale dal 1° gennaio 2011 a condizione di ottenere la licenza di condurre di tipo "B" entro e non oltre il 31 gennaio 2011 (cfr. Doc. 40).
A questa concreta possibilità d'impiego RI 1 ha dunque immediatamente e comprensibilmente rivolto la sua attenzione.
Ciò non significa tuttavia che il mercato del lavoro non offrisse altre possibilità d'impiego, tenuto conto dell'approfondita formazione svolta e delle numerose attività professionali effettuate dall'assicurato.
2.10. La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).
Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse sentenze il TFA ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
Nella già citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:
" (…)
Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (…)."
(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, consid. 4.1)
In una sentenza C 65/05 del 18 maggio 2005, la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso dell’Ufficio del lavoro cantonale, in quanto lo studio post laurea “__________”, della durata di circa otto mesi, frequentato da un ingegnere elettronico-programmatore, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, migliorava la sua idoneità al collocamento. Tale corso, infatti, non concernendo unicamente il settore dell’amministrazio-ne immobiliare, apriva all’assicurato delle nuove concrete possibilità di impiego.
In una sentenza C 19/07 del 16 luglio 2007 il Tribunale federale ha stabilito che un corso di quattro settimane come saldatore migliorava l'idoneità al collocamento dell'assicurato e si è così espresso:
" 4.2 Entgegen der Ansicht der Vorinstanz stellt der Schweisskurs nicht schon deshalb eine Grundausbildung dar, weil der Beschwerdeführer über keinen Abschluss als Schweisser verfügt. Es ist zwar richtig, dass bei der Abgrenzung zwischen Grund- und allgemeiner beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne andererseits, ein beträchtlicher Ermessensspielraum besteht. Im vorliegenden Fall dauert der Kurs vier Wochen, weshalb bereits in Bezug auf die kurze Dauer der Charakter einer Grundausbildung nicht gegeben ist (BGE 111 V 271 E. 2d S. 275).
4.3 Seit der Beschwerdeführer in der Schweiz ist, arbeitete er als Maler/Gipser und Raumpfleger, weshalb die Verwaltung ihn in diesen Bereichen als förderungswürdig erachtet. Dabei übersieht sie, dass es sich bei den vom Beschwerdeführer in der letzten Zeit ausgeübten Tätigkeiten stets um kurzfristige Anstellungen ohne Aussicht auf ein stabiles Arbeitsverhältnis gehandelt hat. Ferner wird ihm eine breite handwerkliche Fähigkeit im Metallbau abgesprochen, zumal er darin keine Berufserfahrung in der Schweiz nachweisen kann. Ein Schweisskurs würde der Vermittlungsfähigkeit sodann nicht dienen.
Obschon sich der Beschwerdeführer seine Berufserfahrung nicht in der Schweiz angeeignet hat, sondern auf hoher See, ist sie nicht schon deshalb unberücksichtigt zu lassen. In der Teilnehmereinschätzung: Schlüsselqualifikation Handwerk, Arbeit für Männer vom 29. Juni 2005 wurde dem Versicherten einiges an handwerklichem Vorwissen attestiert. Seine Arbeiten seien im Bereich Metall und Holz gut bis sehr gut gewesen und seine Qualitätsansprüche würden sich mit den in der Schweiz geforderten decken. Auf Grund seiner Tätigkeit und Ausbildung zum Matrosen ist die Aussage, er habe Erfahrung mit Schweissarbeiten, durchaus nachvollziehbar. Demnach würde der Beschwerdeführer die Voraussetzungen erfüllen, um am Schweisskurs teilnehmen zu können und in der Folge die Schweisserprüfung EN 287 zu absolvieren. Im Hinblick auf eine Verbesserung der Vermittlungsfähigkeit erscheint es daher keineswegs als unzweckmässig, wenn der Versicherte die vorliegend anbegehrte kurze Massnahme absolviert und in der Folge über eine europaweit anerkannte Schweisser-Prüfungsbescheinigung verfügt. Weil der Kurs nicht auf die Erreichung eines höheren Berufsziels ausgerichtet ist und in zeitlicher Hinsicht im Rahmen dessen liegt, was nach der Rechtsprechung als arbeitsmarktliche Massnahme gelten kann, ist die Leistungspflicht der Arbeitslosenkasse zu bejahen."
In una sentenza 38.2010.57 del 7 febbraio 2011 il TCA ha negato che il corso di formazione per l'ottenimento della licenza di condurre categoria D migliorasse l'idoneità al collocamento dell'assicurato e ha rilevato:
" A questo proposito il TCA ritiene, contrariamente al parere dell'URC (cfr. consid. 1.5), che l'assicurato non abbia seguito il corso in questione semplicemente per soddisfare il suo desiderio bensì per cercare di uscire dal suo stato di disoccupato.
Non a caso egli aveva frequentato a sue spese (cfr. Doc. I, pag. 6) il corso per ottenere la licenza categoria C ("Autoveicoli – esclusi quelli della categoria D – con un peso totale ammesso di oltre 3500 kg; con un autoveicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore di 750 kg."), prima di seguire quello per ottenere la licenza categoria D ("Autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, conducente non compreso; con un autoveicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso non superiore di 750 kg;").
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge che "il conducente e la conducente di mezzi di trasporto collettivi assicurano la guida di autobus, filobus o tram per il trasporto di passeggeri nelle città e nelle regioni periferiche.
La formazione richiesta è la seguente:
" (…)
Il corso di formazione per l'ottenimento della licenza di condurre, categoria D, è impartito da un maestro di guida;
requisiti richiesti:
► licenza di condurre, categoria C, da 1 anno (220 dischi), oppure.
► licenza di condurre, categoria B, + 46 ore di corsi di teoria e
54 ore di corsi di pratica, oppure
► licenza di guida, categoria C, senza guida (dischi) + 8 ore di
corsi di teoria e 24 ore di corsi di pratica.
Materie principali: tariffario e regolamenti aziendali, comportamento e guida del mezzo di trasporto, inserimento (accompagnato) su turni a partire dalle linee urbane, istruzione titoli di trasporto a fasi regolari.
Alcune aziende, inoltre, prevedono test, esami e verifiche interne. (…)"
(Doc. A5)
I requisiti per l'assunzione sono invece così enumerati:
" (…)
In genere le compagnie richiedono:
► età minima 21 anni
► licenza di condurre, categoria B (auto) da almeno 2 anni, oppure licenza di condurre, categoria C da almeno 1 anno, oppure licenza di condurre, categoria D (autobus)
► non aver subito il ritiro della licenza nei 2 anni che precedono l'assunzione
► conoscenze linguistiche (tedesco e francese)
► certificato medico
► estratto del casellario giudiziale
L'assunzione avviene tramite un bando di concorso emanato dalle aziende pubbliche di trasporto con inserzioni sulla stampa locale, possono essere previsti test di selezione. (…)" (Doc. A5)
Come visto (cfr. consid. 2.6), la giurisprudenza federale esige, per ammettere che un corso migliori l'idoneità al collocamento che non ci si trovi in presenza di un vantaggio tecnico, bensì che le possibilità di ottenere un impiego siano effettivamente migliorate in modo importante. Non basta invece un potenziale miglioramento senza alcun vantaggio immediato.
Se è dunque vero, come sostiene la rappresentante dell'assicurato, che la giurisprudenza non richiede che l'assicurato si sia già procurato un posto di lavoro prima di iniziare il corso, il Tribunale federale pretende comunque che le possibilità di reperire una nuova occupazione grazie al corso migliorino immediatamente in maniera importante.
Alla sua domanda del 28 dicembre 2009 X ha allegato una dichiarazione della ditta Y del seguente tenore:
" Con la presente dichiariamo che siamo interessati a collaborare, su chiamata, con il signor X – ____, nel caso avesse la patente di guida "D" (conducente di torpedoni) o nel caso si dovesse liberare un'occupazione al 100%." (Doc. 12)
Questa dichiarazione, come quella citata nella sentenza 8C_48/2008 del 16 maggio 2008, non è sufficiente per permettere di concludere che il corso avrebbe migliorato l'idoneità al collocamento del ricorrente.
Su richiesta del TCA l'URC di ____ ha fatto pervenire i dati relativi al periodo dicembre 2009 – gennaio 2010 dai quali risultano in particolare 22 conducenti di autobus in cerca di impiego di cui la maggior parte con più di 3 anni di esperienza (cfr. Doc. X1).
Questo Tribunale nota inoltre che l'assicurato nel corso del 2010 non ha mai esercitato l'attività di autista di torpedoni anche a causa di un'inabilità lavorativa iniziatasi il 24 gennaio 2010 e protrattasi fino al 24 ottobre 2010 e più al 50%, ciò che non gli ha impedito di ottenere la licenza di circolazione categoria D il 23 febbraio 2010 (cfr. doc. B) e di essere contattato a fine maggio dalla ditta Y di ____ per una sostituzione di qualche giorno (cfr. Doc. XI).
X, non ha peraltro mai neppure esercitato la professione di autista di mezzi pesanti, dopo avere conseguito la licenza C il 2 novembre 2009. Tutte le ricerche di lavoro da lui compiute non hanno infatti avuto esito favorevole (cfr. Doc. A1).
Alla luce di questi elementi, considerato il numero di disoccupati nel settore specifico e la mancanza di esperienza dell'assicurato quale autista di mezzi pesanti e di torpedoni, questo Tribunale, ritiene che il corso in questione non abbia migliorato concretamente e in misura importante l'idoneità al collocamento dell'assicurato.
La decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata."
2.11. Nella presente fattispecie il datore di lavoro ha vincolato l'assunzione del ricorrente quale segretario sindacale all'ottenimento della licenza di condurre tipo "B".
L'assicurato ha illustrato le ragioni di questa condizione motivandoli con il fatto che il sindacalista di terreno nell'ambito dell'edilizia prevede la presenza costante sui cantieri (quantificabile in 10 – 15 al giorno) dispersi in territorio piuttosto esteso, poco munito da servizi pubblici capaci di consentire degli spostamenti rapidi. Tale attività comporterebbe inoltre la necessità di portare con sé del materiale assai voluminoso (cfr. consid. 1.3).
A tale riguardo il TCA si limita a rilevare che l'assicurato, per una sua scelta personale, ha deciso per molti anni di utilizzare un motoveicolo leggero, per il quale dispone della licenza di condurre della categoria A1 dal 2004.
Utilizzando la moto egli è riuscito in passato a spostarsi convenientemente e a svolgere regolarmente la sua attività lavorativa.
Non vi è motivo per non ritenere che ciò non sia possibile anche per lavoro quale sindacalista. Anzi, vista l'intensità del traffico odierno, l'utilizzo della moto può rendere più agevoli gli spostamenti per entrare e uscire dalla città.
Per questo motivo il TCA ritiene che la licenza di condurre di tipo B non migliora in modo considerevole l'idoneità al collocamento dell'assicurato.
Per i motivi qui sopra esposti la decisione su opposizione del 12 gennaio 2011 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti