Raccomandata

Incarto n. 38.2010.24

DC/CI/sc

Lugano 19 gennaio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 aprile 2010 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell'8 marzo 2010 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 14 luglio 2009 la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 per 21 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per non avere iniziato un programma di occupazione temporanea.

Con decisione su opposizione del 17 novembre 2009 la Sezione del lavoro ha dichiarato irricevibile l'opposizione interposta dall'assicurato in quanto tardiva.

Il TCA, con sentenza 38.2010.1 del 7 giugno 2010, ha respinto il ricorso dell'assicurato contro la citata decisione su opposizione.

Il Tribunale federale, con sentenza 8C_590/2010 del 14 ottobre 2010, ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato dall'assicurato contro la sentenza cantonale.

1.2. Con decisione su opposizione dell’8 marzo 2010 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 13 ottobre 2009 (cfr. doc. 23) con la quale RI 1 è stato sospeso per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato di partecipare a un programma di occupazione temporanea (in seguito: POT) presso la __________ a __________. L'attività consisteva nella costruzione di oggetti di uso domestico.

In particolare l’amministrazione ha sottolineato che la misura assegnata all’assicurato era adeguata e che il mancato inizio della stessa non risultava validamente giustificato (cfr. doc. A).

1.3. Con ricorso del 29 aprile 2010 RI 1 ha chiesto l’annullamento della sanzione.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha fatto valere che il POT proposto non era adeguato alla sua formazione (cfr. doc. I).

1.4. Il 30 aprile 2010 il TCA ha assegnato alla Sezione del lavoro un termine di 20 giorni per inoltrare la risposta di causa.

Il 19 maggio 2010 la giurista della Sezione del lavoro ha richiesto una proroga fino al 9 giugno 2010 per inoltrare la risposta di causa adducendo motivi familiari (cfr. Doc. III).

Il 20 maggio 2010 il TCA ha concesso la proroga richiesta (cfr. Doc. IV).

Con scritto del 27 maggio 2010 l'assicurato ha chiesto al TCA di annullare la proroga (cfr. Doc. V).

1.5. Nella sua risposta dell'8 giugno 2010 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e rileva in particolare l'adeguatezza della misura attiva proposta all’assicurato, sia la recidiva di quest’ultimo, il quale già in precedenza aveva rifiutato un POT senza valido motivo (cfr. doc. VII).

L'amministrazione ha sottolineato quanto segue:

" (…)

Per quanto riguarda la tesi dell'insorgente secondo cui non poteva essergli assegnata nessuna misura attiva a motivo della frase contenuta nella decisione 14 luglio 2009, e meglio "(...) non modifica gli obblighi di controllo per la durata della stessa (...)" si ribadisce, anche in questa sede, che il significato della predetta frase è l'esatto contrario di quanto preteso dal signor RI 1. Infatti, pure pendente una procedura d'opposizione gli assicurati devono ossequiare i loro obblighi di controllo, quali ad esempio, svolgere le ricerche di lavoro e seguire le istruzioni dell'amministrazione (cfr. art. 17 cpv. 3 LADI). Attendere la conclusione di tutto l'iter dell'opposizione e/o delle ulteriori possibilità d'impugnazione avverso una decisione di sanzione, equivale ad escludere a priori la possibilità per l'amministrazione di ricorrere ad una misura d'occupazione ritenuta adeguata al caso concreto. La soluzione preconizzata servirebbe agli scopi degli assicurati che tentano di sottrarsi alla frequentazione di provvedimenti del mercato del lavoro ma paralizzerebbe l'azione dell'amministrazione. In concreto, il consulente del personale di riferimento ha agito correttamente, assegnando la misura in questione all'assicurato.

Per quanto riguarda i "suggerimenti" che l'assicurato avrebbe ricevuto dal responsabile della misura assegnata, signor __________, si osserva quanto segue. L'ascolto della lunga registrazione prodotta dal ricorrente conferma il chiaro intento dell'assicurato, ossia ottenere degli argomenti per potere giustificare la scelta di non frequentare il provvedimento stabilito dal consulente. In questo senso la risposta fornita dal signor __________, il 26 gennaio 2010, riassume chiaramente il senso del colloquio "guidato" dall'assicurato: "mi è parso chiaro che l'intento del Signor RI 1 era quello di raccogliere informazioni utili per giustificare la sua volontà di non partecipare alla Misura attiva" (doc. 12).

A scanso di equivoci, è opportuno riconfermare che l'assicurato era tenuto a partecipare alla misura scelta legittimamente dall'amministrazione, che egli ha - in buona sostanza - tentato di manipolare il colloquio preliminare per giustificare il rifiuto di frequentare la misura in questione, come pure il senso o la portata dei formulari ufficiali per riassumere l'esisto del colloquio con il signor __________ (doc. 28), per tentare di giustificare il proprio rifiuto. Come già indicato nella decisione contestata (doc. 1, in particolare consid. 7):

  • spetta ai consulenti URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle loro capacità e attitudini (STCA del 22 febbraio 2010 nella causa W. V., 38.2009.72, consid. 2.8., pag. 14 e riferimenti ivi citati),

  • in occasione del colloquio del 3 settembre 2009, il signor __________ ha sostanzialmente risposto alle domande poste dall'assicurato, il quale, come emerge chiaramente dall'assieme della registrazione (della cui legalità si dirà in seguito) ha insistentemente cercato di ottenere dei motivi per non iniziare la misura proposta,

  • non vi è stato nessun assenso del signor __________ e soprattutto dell'ammini­strazione alla non partecipazione alla misura da parte del signor RI 1,

  • il fatto che la misura assegnata occupi l'assicurato in un settore professionale differente da quello d'origine non giustifica il rifiuto di partecipazione, soprattutto in ragione del lungo periodo di disoccupazione dell'interessato.

Non è poi possibile rinunciare a rilevare che l'assicurato è pure ricorso alla registrazione, in modo furtivo, del colloquio con il signor __________, come pure con il proprio consulente del personale, per tentare di sostenere le proprie infondate argomentazioni.

Ora, a questo proposito va rilevato che rimane aperta la questione della rilevanza penale dell'agire del ricorrente, potendo essere ragionevolmente configurato il reato di registra­zione clandestina di conversazioni (art. 179ter CPS) e di conseguenza della necessità di mettere a disposizione - trattandosi di reato perseguibile a querela di parte - della registrazione prodotta dal signor RI 1 al signor __________ e al signor __________, quale doc. B.

Ai fini della presente vertenza è comunque utile ritenere che l'assicurato mostra chiaramente un atteggiamento ostruzionista nei confronti della misura e non solo. Egli ha infatti ostacolato lo svolgimento celere e ordinato della procedura, ad esempio rifiutando sistematicamente di ritirare le comunicazioni inviate per raccomandata dall'ammini­strazione e tentando di fare pressione sugli interlocutori paventando inverosimili azioni legali contro chiunque non gli dia ragione. Questi atteggiamenti non possono che essere stigmatizzati e mostrano chiaramente l'intenzione dell'assicurato di sottrarsi con ogni mezzo ai propri obblighi. (…)" (Doc. VII)

1.6. Con scritti del 24 giugno 2010 (cfr. doc. IX) e del 1° luglio 2010 (cfr. doc. XI) le parti si sono riconfermate nei rispettivi argomenti.

in diritto

2.1. L'art. 13 cpv. 3 Lptca stabilisce che il termine per la risposta di causa può essere prorogato una sola volta a seguito di istanza motivata dell'autorità amministrativa.

Il 19 maggio 2010 la Sezione del lavoro ha chiesto una proroga per l'inoltro della risposta di causa, motivando l'stanza.

La domanda è stata accolta dal TCA in applicazione della disposizione della legge di procedura appena citata.

2.2. La decisione su opposizione impugnata concerne esclusivamente la sospensione dell'assicurato per 31 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere rifiutato un programma d'occupazione.

Questo è l'unico terma che può e deve essere affrontato dal TCA.

Le pretese di risarcimento danni fatte valere dal ricorrente (cfr. Doc. IX pag. 5) sono irricevibili. Esse esulano infatti dall’oggetto del litigio, determinato dalla decisione su opposizione con la quale l’assicurato è stato sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. a tale proposito la sentenza del TF 8C_784/2007 dell’11 novembre 2008, consid. 3)

Per l’art. 18 cpv. 1 della Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale sono fatte valere contro l’ente pubblico per il quale l’agente pubblico svolge la sua funzione. Giusta l’art. 21 cpv. 1 della medesima legge, per le azioni contro l’ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, che applica il Codice di procedura civile; le azioni contro Stato si propongono al foro del capoluogo o a quello del domicilio nel Cantone dell’attore; le azioni contro gli altri enti pubblici si propongono al foro della sede dell’ente pubblico convenuto.

Pure inammissibile in questa sede è la richiesta di ordinare al Consiglio di Stato un esame delle procedure lavorative in merito al suo caso come pure sui relativi funzionari coinvolti (cfr. doc. IX pag. 5).

2.3. Per quel che riguarda la mancata indipendenza dell'Ufficio giuridico (cfr. Doc. I, pag. 4) il TCA rileva innanzitutto che l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, a seguito di una comunicazione del Consulente del personale dell'URC di __________, __________ (cfr. Doc. 27), ha inflitto all'assicurato una sanzione in applicazione dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Competente a pronunciare le sanzioni di cui al cpv. 1 lett. d è il servizio cantonale (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI, art. 85 cpv. 1 lett. g LADI), che in Ticino è l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. art. 2c lett. c del Regolamento della legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1998, RL 10.1.4.1.1; cfr. a tal proposito anche STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009, consid. 4).

La Sezione del lavoro ha emesso sia la decisione che la decisione su opposizione. Al riguardo il TCA rileva quanto segue.

In numerose sentenze il TCA ha stabilito che deve esistere una separazione personale e gerarchica tra colui che emette la decisione e colui che pronuncia la decisione su opposizione. Dal canto suo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF), in un primo tempo e nella composizione a tre giudici, in un caso non ticinese, ha deciso in senso contrario al TCA limitandosi a rilevare che non esistevano motivi di prevenzione nella persona chiamata ad esaminare l’opposizione (cfr. STFA K 11/04 del 27 agosto 2004). In seguito la prima Camera ha sottolineato che la separazione personale, a seconda dell’organizzazione dell’amministrazione, è necessaria e sensata (allerdings erforderlich und im Übrigen sinnvoll; cfr. STFA H 53/04 del 25 settembre 2004). In una successiva sentenza, emessa nella composizione a tre giudici, il TFA ha affermato che se una separazione personale tra chi decide e chi esamina l’opposizione può essere sensata dal profilo di una maggiore obiettività della decisione su opposizione, non esiste tuttavia un obbligo di diritto federale di effettuare tale separazione (STFA C 6/04 del 16 febbraio 2005; cfr. inoltre a tal proposito D. Cattaneo, Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Volume n. 38 della Commissione per la formazione permanente dei giuristi, Lugano 2006, pagg. 139-141 n. 4).

In una sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, parzialmente pubblicata in DTF 134 V 405, al consid. 2.2. (non pubblicato) il TF si è così espresso:

" 2.2 Come in sede cantonale, l'insorgente contesta pure, sempre dal profilo formale, l'agire della Cassa che avrebbe affidato la trattazione della vertenza alla medesima entità senza "controllo esterno o interno da parte di un'autorità superiore distinta o successiva all'autorità decisionale."

Per quanto accertato in maniera vincolante dal giudice cantonale, le decisioni del 5 dicembre 2006 sono state emesse dal servizio conti, mentre la decisione su opposizione è stata redatta da X.________ (capo servizio conti, nonché funzionario incaricato), il quale l'ha firmata insieme al capo ufficio contributi Y.________.

Per rispondere alle censure ricorsuali, va ricordato che l'art. 52 LPGA dispone unicamente che le decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. Una separazione personale non è per contro imposta né dall'art. 52 LPGA né da altre norme di legge, bensì può tutt'al più esserlo a seconda dell'organizzazione dei singoli assicuratori (cfr. sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni C 6/04 del 16 febbraio 2005, consid. 4.1, e SVR 2005 AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04], consid. 1.3.1 con riferimenti; sul tema v. inoltre Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in: Sozialversicherungsrechtstagung 2007, San Gallo, 2007, pag. 75 seg.). Cosa che però non si realizza nel caso di specie.”

In concreto va pertanto evidenziato come da una parte una separazione gerarchica e personale di per sé, seppur opportuna, non è comunque imposta in ambito di assicurazione contro la disoccupazione. D’altra parte questo Tribunale ha già accertato in numerose occasioni in passato che questa separazione è stata adottata dagli organi di applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In concreto a fissare all’assicurato un termine per osservazioni e a redigere la decisione relativa ad una sanzione è stato __________ (cfr.: “funzionario incaricato”, Doc. 26, Doc. 23).

In sede di opposizione è stata invece l’avv. __________ a, dapprima, fissare all’assicurato un termine di 10 giorni per fornire alcune informazioni e, poi, ad emettere la decisione su opposizione (cfr. Doc. 15, Doc. 1).

Anche da questo profilo l'operato dell'amministrazione è dunque corretto.

2.4. Secondo l'art. 28 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause al Tribunale cantonale delle assicurazioni, quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio.

In una sentenza 35.2005.53 del 27 febbraio 2006 il TCA ha negato ad un assicurato il patrocinatore d'ufficio rilevando:

" Nel caso di specie, la qualità degli allegati prodotti da X, ingegnere elettrotecnico di professione, dimostra che egli è stato in grado di difendere adeguatamente i propri interessi davanti al TCA, di modo che non vi era necessità di assegnargli un patrocinatore d’ufficio." (cfr. anche STCA 42.2007.5, consid. 2.9)

In una sentenza C 116/03 dell'8 novembre 2004 il TFA è giunto allo stesso risultato, sottolineando:

" Eine unentgeltliche Verbeiständung fällt ausser Betracht, da der

Beschwerdeführer seine Interessen in diesem Prozess selber gehörig wahren konnte und nicht ersichtlich ist, welchen zusätzlichen Nutzen in dieser Situation eine anwaltliche Vertretung erbracht hätte (BGE 103 V 47, 98 118; vgl. auch BGE 128 I 232 Erw. 2.5.2 mit Hinweisen)."

Nel caso concreto, come già rilevato in occasione della STCA 38.2010.1 del 7 giugno 2010, il ricorrente giustifica il proprio ricorso facendo valere l’assenza di patrocinio, senza formulare un’esplicita richiesta di nomina di un patrocinatore (cfr. doc. I, V, IX). Anche volendo intendere, nella giustificazione del ricorrente, una sua richiesta di patrocinio d’ufficio, questa Corte rileva che l’assicurato è stato in grado di motivare adeguatamente la propria opposizione ed il proprio ricorso.

Il TCA ha compreso quanto postulato dall’insorgente.

Nel caso in esame, non vi è pertanto la necessità di assegnare al ricorrente un patrocinatore d’ufficio.

2.5. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no la Sezione del lavoro abbia sospeso l’assicurato per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato di partecipare al POT presso la __________ a __________.

Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo".

La terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972).

In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Al riguardo il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale - TF), in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:

" (...)

2.1 Nell'ambito della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a una ri­organizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., con­sid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il pe­riodo contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici regionali di collocamento e ai prov­vedimenti inerenti al mercato del lavoro, dei risparmi da contrapporre ai maggiori on derivanti dagli Accordi bilaterali (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."

La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).

L'art. 59 LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cpv. 1), dall'altro, i criteri che tali provvedimenti (cpv. 2) e gli assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste misure (cpv. 3).

In particolare l'art. 59 cpv. 2 LADI stabilisce che:

" I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali."

L'art. 64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il tenore di questa disposizione è il seguente:

"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b. pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione;

c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione:

2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3 L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c."

Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).

A questo proposito, in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999 il TFA ha rilevato:

" In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art. 72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).

Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile (cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag. 78 seg.)."

In DTF 125 V 367 il TFA ha ricordato che:

" Zum andern gelten für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit, muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"

L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.

In una sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen - in Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".

Boris Rubin (in: B. Rubin, Assurance-chômage, Ed. Schulthess Juristiche Medien AG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 425) ricorda che:

" (...)

Les critères d'un emploi convenable au sens de l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v. l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1]. Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorsqu'un PET est assigné.

Pour un programmeur de formation employé à l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un. S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v. l'art. 64a al. 3 LACI en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h LACI)".

2.6. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).

La giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 del 9 febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).

Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schulthess, Zurigo 1998, ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg.

2.7. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

L'Alta Corte, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciata su un ricorso inoltrato dall'amministrazione contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi.

La nostra Massima Istanza, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.

Il TFA ha accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

In una sentenza 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha accolto un ricorso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della Sezione del Lavoro che avevano contestato la riduzione della durata della sospensione da 21 a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva rifiutato un programma d'occupazione argomentando:

" (…)

Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa come leggera, di una certa gravità e grave è una questione di diritto, per la quale il Tribunale federale fruisce di libero potere di esame. In concreto i giudici di primo grado hanno giustamente considerato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2 LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel fissare la sospensione in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa dell'assicurata era di natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In considerazione della prassi applicata in casi analoghi, tale valutazione merita di essere condivisa. Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 2007 Tribunale federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e 20 giorni decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza validi motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente quattro mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag. 284 consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata, essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (…)"

In una sentenza 8C_759/2009 del 17 giugno 2010 il Tribunale federale, contrariamente al parere del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ginevra che aveva ridotto a 3 giorni la durata della sanzione, ha confermato la sospensione di 25 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato che non aveva partecipato ad un provvedimento inerente al mercato del lavoro.

In una sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha ritenuto incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover effettuare lavori pesanti.

In una sentenza 8C_135/2009 del 24 giugno 2009, riguardante il caso di un assicurato che nel corso di un colloquio di consulenza si era comportato in maniera assolutamente passiva, non rispondendo a nessuna delle domande poste dal rappresentante di una ditta, e che per questo atteggiamento era stato sospeso per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, il TF ha rilevato che in quel caso non era contrario al diritto federale basarsi su una nota contenuta nell'incarto, dopo un accertamento telefonico, in quanto quell'annotazione ha semplicemente confermato il contenuto di un precedente scritto inerente l’assicurato. Né è determinante che tale scritto sia stato firmato non dalla persona che ha svolto il colloquio, bensì dal suo diretto superiore.

2.8. Nell’evenienza concreta emerge dagli atti nell'incarto che RI 1, nato nel 1954, ha controllato la disoccupazione a partire dal 6 maggio 2008, che egli ha aperto un 4° termine quadro per la riscossione dal 6 maggio 2008 al 5 maggio 2010 e che è alla ricerca di un lavoro a tempo pieno come organizzatore diplomato, impiegato di commercio, aiuto contabile (cfr. Doc. 32).

Con decisione del 14 luglio 2009 la Sezione del lavoro ha sanzionato RI 1 con una sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di 21 giorni per non avere iniziato un programma di occupazione temporanea denominato __________ a __________.

Questa decisone è cresciuta in giudicato (cfr. consid. 1.1).

Il 19 agosto 2009 l'URC di __________ ha assegnato all'assicurato un programma d'occupazione presso la __________ a __________, dove avrebbe dovuto effettuare "una semplice attività di lavorazioni oggetti di uso domestico, con integrato un corso di sostegno al collocamento" (cfr. Doc. 27).

Il responsabile del programma __________ il 3 settembre 2009 ha affermato di avere avuto un colloquio con l'assicurato il 3 settembre 2009, che il programma avrebbe dovuto svolgersi, a tempo pieno durante 3 mesi (dal 7 settembre al 4 dicembre 2009) e che le attività consistevano nella costruzione di oggetti di uso domestico con corsi del programma di base LADI.

Il responsabile del POT ha attestato che RI 1__________ non ha iniziato il programma assegnatogli in quanto "considera il PO proposto non adeguato" (cfr. Doc. 28).

Alla conclusione del colloquio l'assicurato ha deciso che non inizierà il programma ritenendolo non adeguato. Egli ha aggiunto "come suggerito dal sig. __________" (cfr. Doc. 29).

Il 28 settembre 2009 l'assicurato ha ancora così motivato il suo rifiuto:

" (…)

· Le disposizioni della legge sono chiare v. Art. 16 cpv. 2 lit. b, c, d LADI. La consulente non ha esaminato approfondito il caso dell'assicurato – prove è che non rispetta l'Art. 85 2 3 OADI risp. art. 62 cpv. 2 LADI v. le sue decisioni.

· Questo è un ulteriore conferma quanto scritto nel rapporto Shallberger – v. NZZ 0807709 sulle capacità analitiche da parte dei consulenti.

· Il pot assegnato è in chiaro contrasto con il profilo professionale dell'assicurato e dimostra chiaramente che l'assegnazione è arbitraria ed in chiaro contrasto alle indicazioni date dal corso presso la __________ a __________.

· L'assegnazione al pot previsto è in chiara contraopposizione con quanto scritto "… a frequentare corsi appropriati di riqualifica do di perfezionamento che migliorino la sua idoneità al collocamento" – come scritto in precedenza il programma "__________" non porta ad un miglioramento della situazione anzi …

· Dal colloquio con il Sig. __________, , risulta chiaro che il programma "" ha un suo livello ed è indirizzato per delle persone con poca scolarità / formazione "obsoleta".

· Aver già lavorato per degli anni in un ambiente simile, so cosa mi aspettava e con quale conseguenze; se il consulente avesse esaminato il caso dell'assicurato non avrebbe dovuto prendere quella decisione. (…)" (Doc. 25)

Il 25 giugno 2010 la Sezione del lavoro ha posto i seguenti quesiti al sig. __________ della __________:

" (…)

  1. Indichi, p.f. come si è svolto il colloquio avuto con il signor RI 1 e di che cosa avete discusso?

  2. Qual era l'atteggiamento tenuto dal signor RI 1 nel corso del colloquio?

  3. Sul formulario esito del colloquio (che alleghiamo alla presente), l'assicurato, riferendosi ai motivi per cui non inizierà la misura proposta, afferma quanto segue: "(…) come suggerito dal sig. __________ (…)", voglia p.f. prendere posizione in merito."

(Doc. 13)

Il 26 gennaio 2010 la presidente del CdA __________ e __________, membro del CdA hanno così risposto:

" (…)

Come da prassi, chi svolge il colloquio d'entrata (in questo caso il signor __________), rilevando i dati anagrafici della persona in cerca d'impiego, spiega i contenuti e la finalità della Misura attiva e cerca di capire la vicenda professionale che l'ha portata in disoccupazione. Anche con il Signor RI 1 tale prassi è stata seguita. Per quanto mi è dato di ricordare, tale vicenda mi è apparsa in contraddizione con l'immagine che il Signor RI 1 ha dato di se stesso, molto al di sopra dei lavori svolti. Tuttavia, questa sensazione me la sono tenuta per me;

Il Signor RI 1 ha posto molte domande sulla nostra Misura attiva, in particolare sulla tipologia dei partecipanti, sul lavoro da svolgere e sui corsi proposti. Alla sue domande ho risposto avvalendomi delle informazioni in nostro possesso relative alle Misure attive rilasciate dall'UMA, dalle Casse disoccupazione, ecc.. Mi è parso chiaro che l'intento del Signor RI 1 era quello dl raccogliere ìnformazioni utili per giustificare la sua volontà di non partecipare alla Misura attiva;

Non saprei spiegare la decisione del Signor RI 1 di utilizzare il verbo "suggerire". Va detto che il Signor RI 1 si esprime con un italiano a volte indecifrabile, per quanto mi ricordo.

Normalmente, durante i colloqui non entro nel merito dell'articolo 59 della LADI. Del resto nel formulario Esito del colloquio da me firmato, il punto 2. non è stato utilizzato." (Doc. 12)

Il 3 febbraio 2010 la Sezione del lavoro ha sottoposto ad __________ le relative osservazioni dal ricorrente:

"

  • Suggerimenti da parte del Sig. __________

Lei invece ha una formazione (elencando quanto fatto)

  • se lei ha un altro opinione del suo collocatore (riferendosi all'assegnazione di questa misura) Le posso dare le indicazioni del lavoro adeguato.

  • Se lei dice, sostiene (deve solo dire) che questa misura attiva propostale non è un lavoro adeguata per Lei.

  • Non ci sono problemi e non c'è da discutere ed e facile da dimostrare secondo me.

  • Lei dovrebbe andare da un sindacato o avvocato che fa una opposizione di fatto o di diritto." (doc. 9/1)


mediante uno scritto pure firmato da __________ il 10 febbraio 2010 si è così espresso:

" (…)

In merito al caso RI 1 posso dire di avere ricordi generali, per altro attenuati dal tempo trascorso.

Posso confermare la mia netta impressione riguardo all'intenzione del RI 1 di non voler partecipare alla Misura Attiva.

Nel corso dei colloqui, come da copione, espongo i contenuti della nostra Misura attiva, a chi è destinata (vedi Mandato UMA), quali sono le sue finalità e rispondo ad eventuali domande facendo riferimento a disposizioni contenute nei materiali illustrativi ufficiali di dominio pubblico. Alle domande contenute nel formulario "Esito del colloquio": "Inizierò o non inizierò il programma d'occupazione..." lascio che sia l'assicurato a rispondere e a dare i motivi della sua scelta. Rifiuto in modo categorico la strumentalizzazione che il Signor RI 1 ha fatto delle mie parole che vengono definite "Suggerimenti".

Come anticipato al telefono all'Avvocato __________, sottoporrò il caso al mio avvocato per tutelare la mia onorabilità e se del caso procedere contro il Signor RI 1 per diffamazione o calunnia." (Doc. 7)

2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva in primo luogo che se è vero che il programma di occupazione presso la __________ si sarebbe svolto in un settore diverso rispetto a quello per il quale l'assicurato è formato, è altrettanto vero che, trattandosi di programma d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. a questo proposito Doc. I e Doc. IX), ma soltanto quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2 LADI; STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009).

Ad esempio, in una sentenza C 279/03 del 30 settembre 2005 l'Alta Corte ha ritenuto adeguata per un carpentiere la partecipazione ad un programma di occupazione denominato "Laboratorio di artigianato" con la seguente motivazione:

" 4.1 Der Beschwerdeführer macht zu Recht nicht mehr geltend, der Einsatz im Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier» sei grundsätzlich nicht zumutbar gewesen. Aufgrund der Akten umfasste seine Tätigkeit das Herstellen von Metallsachen. Neben dem Feilen, Löten und Kleben hatte er u.a. Schleifarbeiten auszuführen. Nach seinen eigenen Angaben musste er Figuren mit «Eisenstängeli» erstellen (Schreiben vom 22. Mai 2003). Weder die Tatsache, dass der Versicherte gelernter Zimmermann ist und während mehr als 25 Jahren beim selben Arbeitgeber in diesem Beruf tätig war, noch sein Alter (57 Jahre im Zeitpunkt der arbeitsmarktlichen Massnahme) lassen den Einsatz im Beschäftigungsprogramm als unzumutbar im Sinne des Gesetzes erscheinen.

Ebenso wenig genügt für die Annahme von Unzumutbarkeit, dass er

offensichtlich in der Arbeit wenig oder sogar keinen Sinn zu erblicken

vermochte und er es vorgezogen hätte, mit Holz zu arbeiten (Aufräumen im Wald, Bänke erstellen usw.). Indessen übt der Beschwerdeführer Kritik an der Leitung des Beschäftigungsprogrammes."

Ora, nella presente fattispecie, l'assicurato non ha fatto valere alcun valido motivo atto a considerare il POT assegnatogli inadeguato dal profilo della sua età, della sua situazione personale o del suo stato di salute.

In merito alla censura dell’assicurato riguardo alla presunta inadeguatezza del POT proposto dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. I), questo Tribunale si limita peraltro a ricordare che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

Inoltre, visto che l'assicurato il giorno stesso dell'assegnazione ha attestato di ritenere non adeguato il programma di occupazione, questo Tribunale ritiene che vi sia stata da parte sua una chiara volontà di non seguire il programma d'occupazione e non invece l'indisponibilità dell'organizzatore ad assumerlo (per un diverso caso cfr. la STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009).

In conclusione poiché il programma di occupazione presso la __________ assegnato all'assicurato rispettava il requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46), RI 1 avrebbe dovuto accettare senza indugio tale POT (cfr. STF 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 5), ciò che egli non ha invece fatto.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che la durata del programma d'occupazione era di tre soli mesi (cfr. STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010) e che l'assicurato era al quarto termine quadro per la riscossione (cfr. STCA 38.2008.38 del 6 ottobre 2008).

Anche l’entità della sanzione inflitta al ricorrente (31 giorni di penalità; cfr. STF 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 6), trattandosi della seconda sospensione per lo stesso motivo a distanza di pochi mesi (cfr. consid. 1.1) si rivela conforme alla legge e alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5. e 2.6.).

Questo Tribunale, pertanto, non può che confermare la decisione su opposizione impugnata.

2.10. L'assicurato, in sede ricorsuale ha prodotto un dischetto (CD) contenente la registrazione dei colloqui con __________ della __________ e con __________, consulente del personale presso l'URC di __________.

L'art. 179ter del Codice penale svizzero (CPS) stabilisce che:

" Registrazione clandestina di conversazioni

Chiunque, senza l’assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi,

chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.2"

La Sezione del lavoro, nella risposta sottolinea la necessità di mettere a disposizione delle persone coinvolte tale registrazione (cfr. consid. 1.5).

Il Tribunale conserverà dunque tra i propri atti il doc. B nell'eventualità che le due persone in questione intendano inoltrare una querela penale (secondo l'art. 31 CPC "il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore del reato").

Spetta alla Sezione del lavoro comunicare al più presto a __________ e a __________, qualora non ne fossero già informati, l'esistenza di una registrazione dei colloqui.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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