Raccomandata

Incarto n. 38.2008.60

DC/sc

Lugano 6 aprile 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 novembre 2008 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 13 ottobre 2008 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. In data 8 maggio 2008 l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha posto __________ al beneficio degli assegni per il periodo di introduzione per la durata di 6 mesi con la seguente motivazione:

" (...)

Visti gli art .59, 59b cpv. 3, 59c, 65 e 66 LADI, art. 90 OADI, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle difficoltà particolarmente gravi di collocamento dell'assicurata poiché ha precedenti professionali sfavorevoli ed ha già riscosso 150 indennità giornaliere (art. 90 cpv. 1 lett. c e d OADI), decide quanto segue:

la domanda per gli assegni d'introduzione del 23.04.2008, con riserva del rispetto del piano di introduzione del 29.04.2008, è ACCOLTA.

Se i rimanenti presupposti sono adempiuti, l'assicurata ha diritto dal 01.05.2008 al 31.10.2008 a quanto segue:

■ Gli assegni d'introduzione saranno versati all'assicurata per la durata di 6 mesi dal datore di lavoro

RI 1 __________

Studio di consulenza e terapia dietetica

__________ - __________ __________

assieme alla parte del salario a suo carico. Il datore di lavoro recupera il sussidio dalla cassa disoccupazione inviando mensilmente l'attestato PML qui allegato e il conteggio del salario.

■ Il rispetto del contratto di lavoro del 29.04.2008 è la condizione da cui dipende il versamento degli assegni d'introduzione. In caso di disdetta del contratto senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2), data durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), e non concordata con l'autorità cantonale, questa potrà richiedere al datore di lavoro il rimborso degli assegni versati.

■ Durante questo periodo, il salario mensile lordo soggetto all'AVS ammonta a fr. 1537.50 ed è composto come segue:

mese assegno periodo d'introduzione resto del salario

1 ° mese fr. 922.50 fr. 615.00

2° mese fr. 922.50 fr. 615.00

3° mese fr. 615.00 fr. 922.50

4° mese fr. 615.00 fr. 922.50

5° mese fr. 307.50 fr. 1230.00

6° mese fr. 307.50 fr. 1230.00

■ La cassa disoccupazione verserà gli assegni per il periodo d'introduzione al datore di lavoro sul conto:

__________ - __________, N° __________L'assegno relativo all'ultimo mese verrà versato all'azienda unicamente dopo che l'Ufficio delle misure attive avrà ricevuto dalla stessa il rapporto finale sulle attività svolte (vedi formulario allegato).

Osservazioni:

Occupazione al 30%. Nel salario lordo mensile di fr. 1'537.50 è stata compresa la quota relativa alla tredicesima mensilità.

Fattispecie e motivi:

L'assicurata necessita di un adeguato periodo di introduzione.

Þ Per tutte le questioni inerenti il provvedimento, durante il periodo di introduzione, l'interlocutore per l'assicurato e per l'azienda è l'Ufficio delle misure attive, sig.ra __________, tel. __________." (Doc. 4)

1.2. Il 31 luglio 2008 la datrice di lavoro ha inviato all'UMA, all'attenzione di __________, uno scritto del seguente tenore:

" Come da accordo telefonico con la sua sostituta il 30 luglio 2008, la informo con la presente che ho dovuto modificare il contratto della Signora __________ con una riduzione dell'orario lavorativo settimanale causa mancanza di lavoro.

Purtroppo nel nostro settore è difficile fare delle stime del lavoro richiestoci e quindi abbiamo in comune accordo con la Signora __________ optato per questa soluzione minima per evitare di interrompere il rapporto di lavoro completamente, conservando così la possibilità per il futuro di poter nuovamente incrementare l'orario lavorativo se il volume di lavoro richiestoci, lo permetterà. Purtroppo dal punto di vista finanziario non mi è possibile sopportare ulteriormente il deficit finanziario prodottosi malgrado i sussidi finora ricevuti.

Allego copia della modifica del contratto che contempla unicamente la riduzione dell'orario lavorativo e relativo stipendio." (Doc. 5)

A questa lettera è stata allegata una "modifica del contratto di lavoro del 1° settembre 2008" datata 30 luglio 2008 e firmata dalle due parti, nel quale viene specificato che:

" Si modifica quanto segue:

  1. Durata del lavoro e lavoro straordinario

Il tempo di lavoro a partire dal 1° settembre 2008 della dipendente, alle condizioni specificate in appresso, è ridotto a 4,2 ore lavoro settimanali, di regola una mezza giornata, (=10% di 42 ore settimanali), nel rispetto delle norme vigenti del contratto quadro Santé Suisse/ASDD per le dietiste diplomate senza numero di concordato. La dipendente concorderà i giorni di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio, con la titolare.

  1. Salario

La titolare verserà alla dipendente lo stipendio di Fr. 512.50 lordi (10%) in 12 mensilità.

Restano invariate le altre disposizioni del contratto." (Doc. 5a)

1.3. Con decisione del 9 settembre 2008 l'UMA ha stabilito che i presupposti per la concessione degli assegni per il periodo di introduzione non sono adempiuti, che gli assegni per il periodo di introduzione versati devono essere chiesti in restituzione e che la Cassa di disoccupazione dovrà valutare se sono adempiuti i presupposti dell'art. 95 LADI.

L'amministrazione ha così motivato la sua decisione:

" (...)

Considerato quindi come le condizioni risolutive poste al momento della concessione degli assegni per il periodo d'introduzione non sono state rispettate e più precisamente il rapporto di lavoro è stato disdetto, ordinariamente, senza gravi motivi e durante il periodo di introduzione, tenuto conto della giurisprudenza federale pubblicata in DTF 126 V 42 seg, l'Ufficio delle misure attive decide che gli assegni (API) versati per il periodo d'introduzione devono essere chiesti in restituzione.

Per quanto concerne la restituzione la Cassa di disoccupazione dovrà valutare i presupposti previsti dall'art. 95 LADI." (Doc. A4)

Nella decisione su opposizione del 13 ottobre 2008 l'UMA ha riconfermato quanto precedentemente deciso, rilevando in particolare:

" (...)

Nel caso concreto, si osserva che il contratto di lavoro con la signora __________ è stato mo­dificato il 30 luglio 2008, riducendo il grado d'occupazione durante il periodo di introduzione. Dalla corrispondenza intercorsa con lo Studio di consulenza e terapia dietetica RI 1, in particolare dalla lettera del 31 luglio scorso, si evince che il contratto è stato modificato con riduzione del grado d'occupazione a causa di mancanza di lavoro." (Doc. A7)

1.4. Contro la decisione su opposizione la datrice di lavoro ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:

" Mi viene richiesto la restituzione degli assegni ricevuti nel periodo maggio-luglio 2008 relativi al periodo di introduzione della Signorina __________, mia dipendente in supervisione, malgrado abbia rispettato il contratto con lei stipulato (allegato 1) e senza averlo disdetto ordinariamente senza gravi motivi come indicato nella motivazione della decisione dell'ufficio misure attive.

Ho portato a termine e raggiunto pienamente gli obiettivi previsti con la Sig.na __________ per il periodo di introduzione come stabilito nel piano di introduzione dettagliato per il periodo sussidiato (allegato 2), pur riducendo la percentuale di lavoro concordato con le parti nel secondo trimestre e offrendole la possibilità di esercitare la professione sotto la mia supervisione e conformemente alla Lamal sino ad oggi.

Non ho interrotto il rapporto di lavoro con la Sig.na __________ ma bensì ne ho ridotto la percentuale di lavoro dal 30 al 10% causa mancanza di lavoro, di cui ne può testimoniare la stessa collaboratrice per poterla agevolare nella ricerca di altre possibilità di lavoro e senza pregiudicare l'attuale occupazione da me in fase di sviluppo (trattandosi della creazione di un nuovo posto di lavoro).

La riduzione della percentuale di lavoro a partire da agosto 2008 era stata concordata con la Signorina __________, avvisando preventivamente l'ufficio disoccupazione in luglio (allegato 3), che non ha comunicato tempestivamente né a me né all'assicurata nessuna obiezione od osservazione scritta o verbale in merito alla modifica di contratto. Per questo motivo ho ritenuto accettata la modifica.

In data 9 settembre 2008 (allegato 4) ho ricevuto invece una decisione negativa poco chiara che i presupposti per la concessione degli assegni non sono adempiuti e gli assegni versati dovranno essere chiesti in restituzione e per quanto concerne la restituzione, la cassa disoccupazione dovrà valutare se sono adempiuti i presupposti dell' art.95 LADI.

Ho comunicato tempestivamente all'ufficio misure attive la mia opposizione alla decisione da loro presa (allegato 5) con le motivazioni qui enunciate e a me note in settembre.

Ancor prima della fine del periodo di introduzione, nel mese di ottobre 2008, la Signorina __________ mi ha comunicato le sue dimissioni in quanto nel frattempo aveva trovato e accettato un altro posto di lavoro presso una clinica ( allegato 6).

L'obiettivo di potermi avvalere appieno della collaborazione della Sig.na __________ soprattutto dopo il periodo di introduzione, scopo della creazione del nuovo posto di lavoro da parte mia, è venuto a cadere per la disdetta da parte della mia collaboratrice.

L'introduzione pratica, l'insegnamento delle procedure e la supervisione dei casi trattati dalla Sig.na __________ nel lavoro svolto durante questi mesi di introduzione nel mio studio, hanno rappresentato per me un impegno lavorativo personale supplementare ed un costo significativo non coperto dagli assegni dell'ufficio delle misure attive senza beneficio per la mia attività futura, investendo senza avere oggi la possibilità di proseguire.

La misura di sostegno con la concessione degli assegni emessa l'8 maggio scorso dall'ufficio delle misure attive quale aiuto, dovrebbe quindi essere pienamente rispettato, versandomi anche la parte non percepita degli assegni per i mesi di agosto - ottobre 2008 per la percentuale di stipendio versata come da contratto alla Sig.na __________, durante tutto il periodo e fino a tutt'oggi, sgravando così effettivamente i costi dell'assicurazione disoccupazione e quindi della collettività per lo stipendio versato da me alla giovane collega nel periodo di introduzione e aiutandola in una situazione di disoccupazione prolungata nell'acquisizione dell'esperienza professionale indispensabile.

Aver avuto la possibilità di esercitare presso il mio studio la professione di dietista, anche se per una percentuale di lavoro esigua, ha permesso alla Sig.na __________ di avere contatti professionali con le strutture sanitarie e medici e permetterle di cercare un posto di lavoro a tempo pieno che il mio studio non è attualmente ancora in grado di offrire. Quindi lo scopo degli assegni per il periodo di introduzione è stato raggiunto.

Non sono pertanto d'accordo sulla revoca della decisione e la restituzione degli assegni versatemi dall'ufficio delle misure attive dal 1 maggio al 30 luglio 2008.

Allego alla presente anche la risposta di decisione su opposizione ricevuta in ottobre 2008 dall'ufficio misure attive (allegato 7) che non condivido." (Doc. I)

1.5. Nella sua risposta del 1° dicembre 2008 l'UMA propone di respingere il ricorso e rileva in particolare:

" (...)

Nel merito delle diverse motivazioni addotte nel ricorso precisiamo che non ci sono nuovi elementi rispetto a quelli contenuti nell'opposizione interposta il 12 settembre 2008.

In sostanza il grado d'occupazione della signora __________ è stato sensibilmente ridotto per mo­tivi economici dopo tre mesi d'introduzione presso lo Studio di consulenza dietetica di RI 1.

Considerato che la condizione posta sulla decisione di concessione della misura dell'8 maggio 2008 relativa alla disdetta del contratto di lavoro durante il periodo d'introduzione non è stata ri­spettata, si chiede al lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata." (Doc. III)

1.6. L'11 dicembre 2008 la datrice di lavoro ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" (...)

Ribadisco che non sono stata io a licenziare la persona assicurata, ma è stata l'assicurata stessa prima del termine del periodo di introduzione.

● L'UMA mi contesta la modifica di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla supervisione ad una collega neolaureata che svolge per la prima volta il lavoro pratico di terapia dietetica e che si è trovata prima di iniziare il lavoro da me in disoccupazione da quasi 2 anni e in pratica da quando si è laureata. Non è riuscita a trovare nessun tipo di occupazione professionale fisso con un contratto di lavoro (neanche a tempo parziale) come dietista per tutto questo periodo e ciò malgrado l'assistenza dell'ufficio collocazione.

● Santésuisse, il nostro partner principale di lavoro esige obbligatoriamente lo stage sotto supervisione da una dietista da loro riconosciuta e con determinati requisiti che garantiscono la qualità delle prestazioni sanitarie da noi fornite (e un numero di concordato speciale) e ne sorveglia l'applicazione. Non è ammesso il lavoro esentato da questa clausola per i primi due anni di lavoro a carico della LaMal per dietiste neolaureate.

● Dopo avere accettato il mese di febbraio di ospitare la collega neolaureata come stagiaire per la supervisione, l'assicurata in accordo con me ha chiesto di poter prolungare lo stage, possibilità negatale dall'ufficio collocazione. Allegato 2.2.

● L'UMA mi parifica AD UN'AZIENDA QUALSIASI anche se è evidente che sono una libera professionista senza nessuna azienda (non possiamo nemmeno iscriverci a registro di commercio con l'attività di operatori sanitari che lavorano a carico della LaMal pena la perdita di autorizzazione di Santésuisse), contestandomi la riduzione delle ore lavorative all'assicurata causa diminuzione delle richieste di lavoro. L'assicurata ha potuto sostituire in accordo le ore con altre attività professionalmente qualificate durante questi mesi con il rispettivo compenso ad ore che quindi ha sgravato l'assicurazione disoccupazione.

● la possibilità di un contratto di lavoro stabile in supervisione (questo era lo scopo fissato anche contrattualmente al paragrafo 5) offerto alla collega ha permesso di aiutarla anche indirettamente, ricevendo finalmente altre offerte di lavoro che poi è sfociato in un contratto con un'azienda ospedaliera privata e la conseguente sua dimissione il 29 ottobre 2008.

Da tutto questo periodo di collaborazione nel 2008 svolta in favore dell'assicurata, disoccupata prima da quasi 2 anni, non ho tratto nessun profitto economico o di qualsiasi altro genere. Ho subìto una perdita finanziaria per me importante, aiutando una collega in evidente difficoltà di trovare lavoro perché avrei più facilmente potuto svolgere il lavoro da me, lasciando che la collega dopo lo stage tornasse in piena disoccupazione con tutte le sue conseguenze. Semmai ho contribuito anche se in misura modesta alla riduzione dei costi per la collettività, corrispondendo a titolo personale da libera professionista uno stipendio alla collega per le ore di lavoro svolte da me, sgravando direttamente così la sua assicurazione disoccupazione di questo onere.

Se lo scopo di questo sussidio è l'aiuto affinché un assicurato possa trovare più facilmente un'occupazione, non gravando più sull'assicurazione disoccupazione, è evidente che è stato raggiunto e la cifra effettivamente sostenuta dall'assicurazione disoccupazione è stata inferiore ed il beneficio per l'assicurata indubbiamente maggiore.

Ritengo quindi la richiesta dell'UMA di rimborso del sussidio percepito assolutamente ingiustificata e sono d'accordo solo di adeguarlo alla percentuale effettivamente svolto dalla collega (3 mesi al 30% e 3 mesi al 10%), rimborsando se del caso quanto effettivamente percepito in eccedenza a questa cifra." (Doc. V)

Il 7 gennaio 2009 l'UMA ha formulato al riguardo le seguenti osservazioni:

" (...)

L'Ufficio delle misure attive ha concesso un assegno per il periodo d'introduzione (API) della dura­ta di 6 mesi, precisamente dal 1° maggio 2008 al 31 ottobre 2008, a seguito dell'assunzione della signora __________ presso lo Studio di consulenza dietetica di RI 1. Lo studio di consulen­za dietetica è stato reso attento che nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse stato interrotto senza motivi gravi, durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), l'autorità cantonale a­vrebbe potuto richiedere il rimborso di tutti gli assegni versati.

Considerato che durante il periodo d'introduzione le condizioni poste al momento della concessio­ne della misura non sono state rispettate, l'Ufficio misure attive ha chiesto la restituzione degli as­segni versati. Di fatto, durante il periodo d'introduzione la datrice di lavoro ha modificato il contratto d'impiego della signora __________, riducendo il grado d'occupazione dal 30 al 10% a causa di mancan­za di lavoro.

Nel merito delle diverse osservazioni addotte nello scritto dell'11 dicembre 2008 dello Studio di consulenza dietetica di RI 1, non ci sono nuovi elementi rispetto a quelli contenuti nell'opposizione interposta il 12 settembre 2008.

In sostanza il grado d'occupazione della signora __________ è stato sensibilmente ridotto per mo­tivi economici dopo tre mesi d'introduzione presso lo Studio di consulenza dietetica di RI 1.

Considerato che la condizione posta sulla decisione di concessione della misura dell'8 maggio 2008 relativa alla disdetta del contratto di lavoro durante il periodo d'introduzione non è stata ri­spettata, si chiede a al lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata." (Doc. VII)

1.7. Il 9 marzo 2009 il Presidente del TCA ha posto alcuni quesiti all'UMA (cfr. Doc. IX).

L'11 marzo 2009 il capoufficio __________ e il caposervizio __________ hanno così risposto:

" (...)

  1. Qual è il grado d'occupazione minimo da voi abitualmente richiesto ad un datore di lavoro per poter accogliere una domanda di assegni per il periodo d'introduzione?

Non determiniamo un grado d'occupazione minimo per accordare gli assegni per il periodo d'introduzione (API) e non incentiviamo il conseguimento di guadagno intermedio durante la ri­scossione degli API, a meno che questa possibilità sia l'unica opportunità di collocamento. L'obiettivo che perseguiamo è di reintegrare la persona in cerca d'impiego (PCI) in un'occupazione durevole con una percentuale di lavoro che corrisponda alla disponibilità al col­locamento.

  1. Se, nel caso concreto, la datrice di lavoro avesse fissato sin dall'inizio al 10% il grado d'occupazione dell'assicurata durante il periodo di introduzione, avreste accolto la domanda op­pure no?

È una situazione eccezionale con la quale non ci siamo mai confrontati,di regola gli API ven­gono accordati per occupazioni che corrispondo alla disponibilità al collocamento, nella maggior parte dei casi parliamo di impieghi al 100%, con qualche eccezione data dalla disponibilità ridot­ta al collocamento della PCI. In quest'ultime situazioni le percentuali d'impiego sono general­mente maggiori o uguali al 50%.

Nel caso specifico l'API è stato accordato perché il consulente del personale URC ha ritenuto che la misura fosse indispensabile per garantire alla PCI, neolaureata dietista, la pratica neces­saria prevista dalla Lamal (24 mesi) al fine di poter operare in questo ambito ed aumentare le possibilità di collocamento. Date queste premesse avremmo accolto eccezionalmente la richie­sta dell'API anche se la datrice di lavoro avesse fissato fin dall'inizio il grado d'occupazione al 10%.

  1. Quando vi è stato comunicato che il contratto di lavoro era stato modificato e quale è stata la vostra reazione? In particolare avete espresso telefonicamente il vostro accordo?

In data 30 luglio 2008 ci è stato comunicato telefonicamente e in data 31 luglio 2008 ci è stato inviato uno scritto che informava sulla riduzione del grado d'occupazione della signora __________ a contare dal 1° settembre 2008. Non abbiamo espresso il nostro accordo, è prassi consolidata richiedere sistematicamente la restituzione degli assegni se durante il periodo sussidiato l'azienda modifica le condizioni d'impiego a sfavore dell'assicurato." (Doc. X)

Al riguardo la ricorrente il 24 marzo 2009 si è così espressa:

" (...)

Domanda 1: Percentuale minima

Dopo lo stage offerto da parte mia a febbraio 08 alla Signorina __________ ed esclusa la possibilità di prolungarlo perché rifiutato dall'URC, ho preso contatto telefonico con il collocatore per discutere la possibilità di creare un nuovo posto di lavoro per la collega, permettendole di acquisire quell'esperienza pratica e lavorare almeno parzialmente nella nostra professione, considerando anche l'assenza di altre opportunità lavorative nella professione e la sua richiesta esplicita.

La nostra attività sanitaria consiste nel 80% in terapie effettuate su prescrizione medica e non abbiamo la certezza della stabilità del volume di lavoro sull'arco dell'anno.

Il nostro onorario è fissato dalle tariffe LAMal (non a prezzo di mercato) e non permette una buona copertura dei costi dell'attività, tanto meno lascia margini di finanziamento per la supervisione indispensabile e richiesta da Santésuisse nel caso concreto della collega assunta.

Riguardo la percentuale minima, il collocatore della Signorina __________ mi riferì telefonicamente che normalmente il lavoro offerto in tali situazioni era di almeno un 50%, ma che al di sotto del 30% sarebbe stato poco probabile che la nostra domanda di sussidio venisse accolta.

Io avevo proposto con una stima prudenziale ed una valutazione dei rischi per me sopportabili, due mezze giornate di lavoro pari al 20% con un contratto fisso a tempo indeterminato e la possibilità di aumento della percentuale dopo il periodo di introduzione.

Gli obiettivi erano chiaramente due sin dall'inizio:

  1. Offrire alla collega la possibilità di svolgere l'attività sanitaria sotto supervisione come richiesto obbligatoriamente da Santésuisse per almeno 2 anni.

Acquisire così una terza collega che diventasse stabilmente collaboratrice nel mio studio in quanto l'altra mia collega ha ridotto il tempo di lavoro per motivi familiari da ca. 2 anni.

Su consiglio del collocatore ho accettato di fissare il contratto con un tempo di lavoro del 30%.

Domanda 3:

Preciso al riguardo che ho interpellato telefonicamente in data 30 luglio, l'ufficio competente per verificare se la modifica temporanea di riduzione dell'orario lavorativo fosse stato accettato da loro. Mi fu chiesto di inviare richiesta scritta. Ciò che feci in data 31 luglio (allegato 3, lettera del 5.11.09)) senza tuttavia ricevere in tempi ragionevoli una qualsiasi risposta da parte dell'ufficio competente.

Ho quindi creduto, in buona fede, che la nostra richiesta fosse stata accettata senza modificare il diritto al sussidio, in quanto il lavoro, pur ridotto rispettava gli obiettivi prefissati.

La riduzione del tempo di lavoro è avvenuta soltanto per gli ultimi 2 mesi su 6 (settembre e ottobre 2008) e la collega ho proseguito il lavoro anche il mese dopo il periodo di introduzione (novembre 2008) alle stesse condizioni, dimettendosi mio malgrado perché aveva trovato un posto di lavoro come dietista al 100% in una clinica sanitaria. Dopo tutto il periodo di introduzione dedicato alla collega, le spese sostenute, mi sono così trovata di nuovo senza l'aiuto auspicato. Il sussidio inoltre mi è stato versato solo per 5 mesi su 6." (Doc. XII)

in diritto

2.1. Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):

" (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata (…)."

Pertanto, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI (cfr. la STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI, la STFA

C 56/04 del 10 gennaio 2005 e la STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004.

2.2. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:

" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."

All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

2.3. In particolare, quale provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli stessi.

Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati, consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un nuovo lavoro.

I presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati all'art. 65 LADI:

" Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per il periodo d’introduzione se:

a. ...

b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e

c. l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta."

Nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60 capoverso 1 lettera b;”.

Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:

" (…)

Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione

La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata.

(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013)

L'OADI, al cpv. 1 dell'art. 90, definisce così la nozione di "assicurato difficilmente collocabile":

" 1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;

c. ha cattivi precedenti professionali;

d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere."

Gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 % del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).

La legge pone dunque una serie di condizioni affinché possano essere concessi gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 467 e seg.).

Innanzitutto deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).

Poi, deve trattarsi di persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).

Inoltre tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione, devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).

Secondo l'art. 66 cpv. 2 LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per disoccupati in una certa età, per dodici mesi al massimo.

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Secondo l'art. 90 cpv. 1 bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.

Su queste disposizioni, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 131 no. 167 e pag. 478 no. 804; G. Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Volume III, Berna-Stoccarda-Vienna 1993, pag. 1306-1307, nos. 8-9 e Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit.

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2007 sottolinea in particolare che:

" Definitive Zusage: Die Versicherte Person muss schliesslich nach der Einarbeitung mit einer Anstellung zu orts- und brachenüblichen Bedingungen, allenfalls unter Berücksichtigung einer dauernd verminderten Leistungsfähigkeit, rechnen können. Entgegen dem Gesetzeswortlaut und um die dauerhafte Eingliederung nicht illusorisch werden zu lassen, ist hier definitive Zusage für die Einstellung nach Abschluss der Einarbeitungsphase zu fordern, und zwar in Form eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses. Zu Recht räumt Art. 90 Abs. 3 AVIV daher der kantonalen Amtsstelle die Befugnis ein, eine schriftliche Anstellungszusage zu verlangen. Diese ändert aber nichts daran, dass der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis während der Einarbeitungszeit auflösen kann. Sofern en hiefür keine plausiblen Gründe vorbringen kann oder damit gegen Bedingungen der schriftlichen Vereinbarung (art. 90 Abs. 3 AVIV) verstösst, ist er als Leistungsempfänger rückerstattungspflichtig."

(N° 737 pag. 2400-2401)

2.4. In una sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha, in particolare, sottolineato:

" (…)

b) Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail (voir consid. 1 ci-dessus), celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Si l'employeur résilie les rapports de travail, le droit à l'indemnité prend fin immédiatement. La pratique administrative envisage la restitution des prestations par l'employeur lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la durée de l'initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves», c'est-à-dire, en principe, de justes motifs au sens de l'art. 337 CO (circulaire de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, relative aux mesures de marché du travail [MMT], valable depuis le 1er juin 1997, partie J n° 27; voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).

Le problème si pose de manière différente en cas de résiliation pendant le temps d'essai. Dans cette éventualité, la suppression des prestations n'aura en principe pas d'effet rétroactif. Le temps d'essai doit en effet fournir aux parties l'occasion de préparer l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur permettant d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 2ème édition, note 1 ad art. 335b CO; BRÜHWILER, Kommentar Einzelarbeitsvertrag 2ème édition, note 1 ad art. 335b CO). Quant au but des allocations d'initiation au travail, il est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n° 780 ss, p. 467). Le droit est subordonné, on l'a vu, à la condition qu'au terme de la période d'initiation, l'assuré puisse escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (art. 65 let. c LACI). L'autorité cantonale peut exiger que cette condition fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).

Au regard des engagements que l'employeur est ainsi amené à prendre, celui-ci doit pouvoir, sans encourir le remboursement de prestations d'assurance, s'en libérer pendant le temps d'essai, si les rapport contractuels noués entre les parties ne répondent pas à son attente (dans ce sens: FREIBURGHAUS, ibidem). Dans le même ordre d'idées, on peut relever que la jurisprudence tient aussi compte du but du temps d'essai, dans le sens d'une atténuation de la faute, quand il s'agit de décider si le droit d'un assuré â l'indemnité de chômage doit être suspendu, lorsque ce dernier a lui-même résilié le contrat de travail pendant le temps d'essai, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (arrêt non publié C. du 5 décembre 1995). Tout au plus faut-il réserver, en l'espèce, le cas où l'employeur a agi avec légèreté ou de manière abusive, notamment en concluant le contrat avec l'intention dissimulée de mettre fin rapidement aux rapports de travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. II, note 30 ad art. 65-67 LACI).

(…)." (cfr. DTF 124 V 246, consid. 3b, pag. 248-249)

In un’altra sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA, pubblicata in DTF 126 V 42 in SVR ALV Nr. 26, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una decisione.

Al riguardo l'Alta Corte si è così espressa:

" (…)

2.- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13 mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss). L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).

La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246). (…)."

(cfr. DTF 126 V 42, consid. 2a, pag. 45)

Nel caso che era chiamato a giudicare ha, in particolare, sottolineato quanto segue:

" (…)

3.‑ a) En l'espèce, les deux contrats de travail en cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors du temps d'essai) avant l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période d'initiation, fixé par l'office régional de placement dans ses décisions. Il s'agit donc de savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes motifs.

Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses obligations au travail, soit son devoir de fidelité. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).

b) Dans le cas de J., l'employeur a invoqué des griefs d'ordre général ‑ au demeurant contestés par l'intéressée ‑ liés à la qualité du travail fourni. A l'évídence il ne s'agit pas de manquements pouvant justifier une résiliation immédiate. Quant au motif tiré des absences répétées de la travaiIleuse, il ne peut pas être retenu comme un juste motif de résiliation. A l'exception, semble-t-il, d'une brève absence motivée par le décès du frère de l'intéressée, les absences reprochées étaient dues à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler au sens de l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait iustifier le licenciement immédiat du travailleur (art. 337 al. 3 CO).

En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne saurait le dispenser de son obligation de restituer.

S'il apparaît que l'employeur n'est plus à même, peu de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un emploi durable au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que le but du versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations déjà versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une renonciation à restitution dans un tel cas.

c) En conséquence, l'office régional de placement était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de réclamer à la recourante la restitution des allocations versées.

(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 46-47)

In una sentenza 38.2004.65 del 9 marzo 2005 il TCA ha confermato la decisione su opposizione con la quale l'amministrazione ha stabilito che gli assegni per il periodo di introduzione versati a una ditta dovevano essere restituiti, argomentando:

" Anche nella propria “Opposizione”, il cui contenuto è stato sostanzialmente ripreso nell’atto di ricorso, la ditta ha sostenuto che lo scioglimento del rapporto di lavoro è dovuto alla mancanza del lavoro nel settore immobiliare (revoca di mandati) (cfr. doc. 7 e I).

Ora, i motivi addotti alla disdetta del rapporto di lavoro con __________ (motivi d’ordine economico e in nessun modo riconducibili a manchevolezze particolarmente gravi da parte del lavoratore, quali la violazioni dei propri obblighi e il suo dovere di fedeltà), non configurano una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (cfr. consid. 2.7. Vedi pure: DTF 127 III 310, consid. 3, pag. 313-314; DTF 127 III 153; STF del 28 marzo 2001 nella causa X SA contro L., 4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13 agosto 2001 nella causa X contro A., 4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag. 25).

Nella già citata DTF 126 V 42, la nostra Massima Istanza ha del resto rilevato che:

" (…)

En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne saurait le dispenser de son obligation de restituer.

(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 47)

Di conseguenza la ditta non poteva sciogliere il contratto di lavoro, come invece ha fatto (cfr. doc. 11/H), durante il periodo d’introduzione.

Nella più volte citata DTF 126 V 42, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una decisione.

In simili condizioni la decisione impugnata deve dunque essere confermata (per un caso analogo cfr. STCA del 27 gennaio 2005 nella causa M. SA, inc. 38.2004.56).

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost. fed. - che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi - è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché essa, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarle, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nelle informazione ricevute egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

Nel caso concreto, dalla “Decisione relativa agli assegni per il periodo d’introduzione” e dagli accertamenti effettuati dalla Sezione del lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc. 11/F e consid. 1.5), è emerso che l’amministrazione ha informato correttamente la ditta ricorrente riguardo alle possibili conseguenze che il licenziamento della signora X durante il periodo d’introduzione avrebbe potuto avere.

In particolare alla ditta ricorrente non è mai stato garantito che, in una tale evenienza, non le sarebbe stata chiesta la restituzione degli API così come espressamente previsto nella decisione relativa agli stessi."

Infine, in una sentenza del 17 aprile 2000 nella causa G.C. SA (C 332/99), il TFA ha, tra l’altro, ricordato che:

" (…)

Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati, per evitare una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag. 660, nota 20).

Tali prestazioni possono essere concesse solo se la collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252 consid. 3b).

(…)." (cfr. STFA del 17 aprile 2000 nella causa C. SA, C 322/99)

La nostra Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:

" (…)

Tutta la documentazione agli atti testimonia per contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte carenze di capacità professionali di quest'ultimo - J. e il nuovo dipendente dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.

Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di introduzione possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la J. SA l'ha considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.

c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)."

(cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)

2.5. Nella presente fattispecie, nella domanda di assegni per il periodo di introduzione del 23 aprile 2008 l'assicurata, iscritta per il collocamento dal 9 ottobre 2007, ha così motivato la sua richiesta:

" Visti gli esiti negativi delle mie ricerche ritengo che l'opportunità, seppur a tempo parziale, che mi da lo studio sia molto importante per il mio futuro professionale. Per essere riconosciuta dalle casse malati debbo certificare un'esperienza lavorativa di almeno due anni. Sicuramente la % di impiego nello studio aumenterà nel corso dei mesi tanto da permettermi di uscire dalla disoccupazione." (Doc. 1)

Nel progetto di decisione del 5 maggio 2008 il consulente del personale __________ ha espresso preavviso favorevole alla domanda di assegni per il periodo di introduzione dal 1° maggio 2008 al 31 ottobre 2008, rilevando:

" L'assicurata si è iscritta in disoccupazione dal 09 di ottobre 2007, al termine della formazione universitaria come dietista.

Nonostante le numerose ricerche svolte nella sua professione non è riuscita ha trovare un impiego. Le risposte ricevute al termine dei numerosi colloqui di lavoro sostenuti sono sempre state negative. I motivi di tali risultati sono da ricercare nel fatto che l'assicurata non ha il riconoscimento delle casse malati per poter fatturare le sue prestazioni.

Tale riconoscimento si ottiene solo dopo aver lavorato per almeno 24 mesi presso uno studio riconosciuto.

L'opportunità che le viene data da questo contratto è perciò fondamentale per il suo futuro professionale e per uscire a breve dalla disoccupazione." (Doc. 3)

Con la decisione su opposizione qui impugnata l'UMA ha stabilito che i presupposti per il riconoscimento degli assegni per il periodo di introduzione non sono adempiuti visto che la datrice di lavoro non ha rispettato le condizioni risolutive poste al momento del riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di introduzione.

Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale constata innanzitutto che, effettivamente, come sostenuto dalla ricorrente, nel caso presente e contrariamente a quelli già oggetto di sentenze federali e cantonali (cfr. consid. 2.4) il contratto di lavoro non è stato disdetto durante il periodo di introduzione.

Il contratto di lavoro è infatti stato modificato per motivi economici (cfr. Doc. 10: "causa mancanza di lavoro") a partire dal 1° settembre 2008, nel senso che il tempo di lavoro e il rispettivo salario è stato ridotto dal 30% al 10% dal 1° settembre 2008.

La modifica del contratto di lavoro è stata firmata dalle due parti (cfr. consid. 1.3, sul tema cfr. R. Wyler, "Droit du travail", Ed. Stämpfli Editions SA, Berna 2008 pag. 88: "Les parties sont libres de convenir de la modification de leur relation contractuelle future, dans le respect des mêmes principes que ceux qui régissent la formation du contrat.").

Secondo questo Tribunale, tuttavia questa soluzione, almeno nel caso presente, dal profilo della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, deve essere equiparata ad una disdetta del rapporto di lavoro.

Infatti, da una parte, come sottolinea giustamente l'UMA la decisione formale dell'8 maggio 2008 prevede esplicitamente che "il rispetto del contratto di lavoro del 29 aprile 2008 è la condizione da cui dipende il versamento degli assegni d'introduzione" (cfr. Doc. 4).

Ora, sia l'attestato del datore di lavoro relativo al periodo d'introduzione del 29 aprile 2008 (cfr. Doc. 1a) che il contratto di lavoro del 29 aprile 2008 (cfr. Doc. Doc. 2a punto 4) prevedevano esplicitamente un "tempo di lavoro parziale del 30%".

Di conseguenza, siccome quello del tempo di lavoro era un aspetto essenziale del contratto di lavoro esso non poteva venire modificato dalle parti trattandosi di una condizione posta dall'amministrazione per il riconoscimento del diritto alle prestazioni della LADI.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che già il riconoscimento di indennità per il periodo di introduzione in caso di lavoro a tempo parziale costituisce un'eccezione.

Al riguardo la Segreteria di Stato dell'economica (SECO), nella "Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato di lavoro (PML), in vigore dal gennaio 2008 sottolinea quanto segue:

" J18 L'introduzione al lavoro è una misura concepita espressamente

per i casi particolari.

Essa mira a facilitare l'integrazione se possibile duratura dell'assicurato e, al tempo stesso, a prevenire il dumping salariale che incombe sulle persone la cui integrazione o reintegrazione nel mercato del lavoro risulterebbe difficile senza tale provvedimento. Il conseguimento di un guadagno intermedio durante il periodo di riscossione degli API non è incoraggiato. La combinazione di questi due strumenti può tuttavia essere presa in considerazione per gli assicurati di età superiore ai 50 anni nel caso in cui il guadagno intermedio rappresenti un'opportunità reale di rientrare in contatto con il mercato del lavoro."

Anche B. Rubin ("Assurance-chômage". Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 ) rileva che:

" Il convient d'ajouter qu'une AIT ne peut être octroyée qu'en vue de mettre fin au chômage. AIT et gain intermédiaire (art. 24 LACI [ch. 4.7]) ne doivent donc pas être cumulés."

Del resto nel caso concreto, la datrice di lavoro, nel suo scritto del 24 marzo 2009, ha esplicitamente ammesso di avere ricevuto dal consulente del personale dell'assicurata l'indicazione secondo cui viene normalmente richiesto un tempo di lavoro di almeno il 50% e che al di sotto del 30% ci sarebbero state poche possibilità di vedere accolta la domanda di sussidio. Proprio per questo motivo la datrice di lavoro ha fissato il tempo di lavoro al 30% sebbene fosse inizialmente intenzionata a stabilirla al 20% (cfr. consid. 1.7).

La stessa assicurata nella domanda di assegni aveva peraltro espresso la convinzione che il tempo di lavoro con il passare dei mesi sarebbe aumentato e non diminuito.

Infine non può essere ignorato che se si parificasse la modifica (per ragioni economiche) dell'orario di lavoro (nel senso della riduzione a un tempo estremamente esiguo di ore settimanali) allo scioglimento del rapporto di lavoro durante il periodo di introduzione, per il medesimo motivo, si aprirebbe la strada a possibili abusi in un settore già delicato da questo profilo (cfr. consid. 2.3 e 2.4).

Alla luce di quanto appena esposto questo Tribunale ritiene che, modificando il contratto di lavoro del 29 aprile 2008 e riducendo il tempo di lavoro ad una soglia estremamente bassa del 10% (mezza giornata) le parti non hanno rispettato la condizione che figura nella decisione formale dell'8 maggio 2008.

Di conseguenza la decisione su opposizione deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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