DTF 125 V 193, BGE 125 V 360, DTF 123 V 150, 4C.413/2004, 8C_60/2007
Raccomandata
Incarto n. 38.2008.40
DC/sc
Lugano 8 ottobre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 giugno 2008 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 9 giugno 2008 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha confermato la precedente decisione del 4 marzo 2008 (cfr. Doc. 4) con la quale ha sospeso per 16 giorni RI 1 per essere stato licenziato dal programma d'occupazione che stava seguendo presso la __________, __________.
Al riguardo l'amministrazione si è così espressa:
" (...)
Nel caso in rassegna, il primo richiamo da parte dell'organizzatore è stato causato dal comportamento dell'assicurato, che faceva pause prolungate rispetto ad altri partecipanti.
II 2° richiamo, avvenuto il 7 gennaio 2008, è stato pronunciato perché l'assicurato al termine delle vacanze natalizie concordate con l'organizzatore non si presenta al POT e non comunica la propria assenza. In relazione a questo episodio è stato richiamato per iscritto e ammonito in merito alle possibili conseguenze in caso di nuove mancanze (possibile allontanamento dalla misura).
Appena due settimane dopo, ovvero il 21 gennaio 2008, l'assicurato che avrebbe dovuto riprendere il lavoro sulla base del certificato medico 11 gennaio 2008, non si presenta al POT e non avvisa l'organizzatore.
Tenuto conto che l'assicurato ha omesso, senza alcuna valida motivazione, di avvisare l'organizzatore e si è limitato a non presentarsi al POT per due volte nello spazio di poche settimane, è necessario concludere che il signor RI 1 ha effettivamente dato all'organizzatore un motivo sufficiente per chiederne I'allontanamento dalla misura. Poco importa che l'assicurato in relazione alle due assenze produca, sempre a posteriori, un certificato medico. Infatti, egli stesso non pretende di essere così malato da non poter contattare l'organizzatore, si limita ad affermare - nelle osservazioni del 15 febbraio - che se l'organizzatore avesse voluto avrebbe potuto essere rintracciato in ogni momento.
Riguardo alla natura giuridica del rapporto tra partecipante e organizzatore è opportuno precisare che "les PET sont des rapports de travail sui generis auxquels certaines dispositions du contrat de travail s'appliquent par analogie, notamment l'art. 328 CO, qui a pour objet la protection de la personnalité du travailleur, e l'art. 329 al. 3 CO, qui concerne l'octroi des jours de congé usuels. Un PET est toutefois fondamentalement une prestation de nature sociale qui s'inscrit dans un rapport de droit administratif où, par exemple, le principe de la liberté contractuelle, propre au droit privé, ne s'applique pas." (cfr. Boris Rubin, Assurance-chómage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, ed. Schulthess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 627; STFA 30 settembre 2005 C 279/03; DTA 2004 p. 133, consid.3.1 ss).
Il rapporto giuridico che lega l'assicurato all'organizzatore del programma non è assimilabile direttamente ad un rapporto di lavoro pur essendoci delle similitudini. Il principio cardine da ritenere è che si tratta di un rapporto di diritto pubblico derivante dall'obbligo di partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro fissati dalla LADI. Per questo, l'analogia con l'art. 337 CO sul licenziamento "in tronco" non va fatta. Inoltre, nel caso concreto, l'allontanamento anticipato dal provvedimento è avvenuto dopo una serie di ammonimenti.
In ultimo, l'assicurato sostiene l'applicazione errata dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. Si ribadisce che è il comportamento dell'assicurato - ammonito più volte
1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede il suo rappresentante la revoca dalla sanzione, rilevando in particolare:
" (...)
L'assicurato ha iniziato il POT il 27.11.2007, dal 7.01.2008 al 2.02.2008 é stato inabile al lavoro, la misura é stata interrotta in data 21.01.2008. Ora, i giorni effettivi lavorati dall'assicurato sono stati pochi (poco più di trenta tenendo conto delle vacanze natalizie e del periodo di malattia). Ci sembra dunque un periodo eccessivamente corto per valutare che il comportamento dell'assicurato, sia pure poco rigoroso, abbia compromesso in modo irrevocabile il proseguimento del POT.
L'allontanamento dell'assicurato é avvenuto dopo due ammonimenti concernenti:
prolungazione pause di lavoro;
assenza "ingiustificata" (in un primo tempo, visto che a distanza di qualche giorno sono stati forniti i certificati medici giustificanti l'inabilità lavorativa e dunque giustificanti la sua assenza) e presentazione tardiva di certificati medici.
Sostenendo che il suo comportamento rendeva impossibile il proseguimento del POT.
Per quanto riguarda la decisione di licenziamento/interruzione anticipata del POT, ci premeva dunque contestare le motivazioni addotte a tale scopo. In particolare, non crediamo ci siano i presupposti per adottare tale misura. Infatti, neghiamo che il comportamento dell'assicurato abbia intaccato a tal punto la relazione professionale da rendere impossibile il proseguimento del rapporto di lavoro (nel caso in oggetto della misura) fino alla fine della misura.
Inoltre, riteniamo che di fronte alle difficoltà dell'assicurato a rispondere positivamente ad alcune delle regole imposte dal POT, si sarebbe dovuto, al contrario, permettergli di proseguire la misura al fine di lasciargli la possibilità d'integrare le regole e di tirarne un reale profitto. Scacciare, perché é quello che é stato fatto, coloro che, alla luce delle loro difficoltà, hanno un reale bisogno di essere mantenuti in programmi come il POT, non riempie di tutta evidenza gli scopi prefissi da questa misura. Immaginiamo, che coloro che non hanno particolari difficoltà d'inserzione, che si adattano subito e perfettamente in un nuovo quadro professionale, hanno meno bisogno di tali misure.
Ora, considerare dopo soli 30 giorni che lo scopo del POT non può essere riempito ci sembra poco scrupoloso e attento delle difficoltà che l'assicurato ha dimostrato nell'adattarsi alla misura e agli obblighi da essa derivanti. Le spiegazioni dell'assicurato su parte dei fatti che gli sono stati rimproverati non sono state tenute in conto e non risulta dagli atti in nostro possesso che si sia cercato un reale dialogo o d'instaurare un rapporto di fiducia con l'assicurato.
Ci sembra dunque importante sottolineare che ai rimproveri fatti all'assicurato di aver compromesso lo scopo del POT (cosa che contestiamo) si debbano aggiungere i rimproveri da fare al responsabile del programma che non ha di tutta evidenza saputo o voluto usare di nessun mezzo "umano" per permettere una continuazione fruttuosa per entrambe le parti della misura.
Alla luce di quanto precede, riteniamo che la decisione d'interrompere con effetto immediato il POT é senz'altro eccessiva, l'evidente disproporzione di questa decisione per rapporto ai fatti rimproverati all'assicurato porta a dire che questa decisione non può e non deve generare alcun pregiudizio al ricorrente.
Con il suo comportamento l'assicurato non ha né compromesso né reso impossibile l'esecuzione o lo scopo del POT, l'assicurato ha tuttalpiù dimostrato di avere realmente bisogno di essere mantenuto in un tale programma e di dover essere maggiormente sostenuto per rapporto ad altri assicurati nell'apprendimento di certe regole di comportamento che gli sarebbero state proficue una volta reintegrato il mondo del lavoro "reale". Inoltre, sottolineiamo che il primo richiamo ha avuto luogo il 10.12.2007 e che il 12.12.2007 è stato deciso di prolungare il POT (notifica all'assicurato il 18.12.2007) (doc. R), a nostra conoscenza la __________ non ha emesso nessuna obiezione invocando il comportamento inadeguato dell'assicurato né le possibili conseguenze sul raggiungimento degli obiettivi preposti. Questo ci permette nuovamente di sottolineare che il comportamento dell'assicurato non era da ritenersi a tal punto grave da giustificare l'interruzione della misura dopo solo qualche settimana a causa dei ritardi (qualche giorno) nel fornire i certificati medici.
Escluso il carattere grave del comportamento dell'assicurato (per analogia alla casistica dell'art. 337CO ss), il POT non può essere considerato compromesso o reso impossibile nell'esecuzione o lo scopo, l'interruzione anticipata e immediata del provvedimento é dunque da considerarsi ingiustificata come la decisione di sospendere per 16 giorni il versamento delle indennità di disoccupazione." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 3 settembre 2008 l'amministrazione propone di respingere il ricorso ed osserva:
" (...)
Per quanto concerne le critiche del rappresentante dell'assicurato secondo cui davanti alle difficoltà del suo assistito nel rispondere positivamente alle regole imposte dal POT si sarebbe dovuto "permettergli di proseguire la misura al fine di lasciargli la possibilità d'integrare le regole e di tirarne un reale profitto", va sottolineato che a prescindere del fatto che non era la prima volta che l'assicurato per il suo comportamento veniva ammonito, un atteggiamento di noncuranza verso l'organizzazione non avrebbe permesso di raggiungere gli scopi della misura d'occupazione." (Doc. III)
1.4. Il 15 settembre 2008 il patrocinatore dell'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (...)
Lo scopo principale del POT è indubbiamente quello di migliorare la collocabilità degli assicurati e eventuali sanzioni devono tener conto di tutte le circostanze concrete del caso. In un primo tempo, il signor RI 1 è stato richiamato per la sua mancanza di motivazione e d'impegno nel quadro del POT In seguito, durante un periodo attestato di malattia, il responsabile della misura ha deciso d'interrompere con effetto immediato la misura vista l'assenza dell'assicurato al termine del periodo di malattia (21 gennaio 2008) comprovato dal certificato medico dell'11 gennaio 2008.
Il nostro patrocinato ha, in seguito, fornito un certificato medico attestante della sua inabilità fino al 5 febbraio 2008. Il signor RI 1 ha dunque fornito la prova della sua inabilità lavorativa. A nostra conoscenza, i certificati medici presentati non sono stati contestati dalla convenuta.
Inabile al lavoro, il signor RI 1 non si è presentato al POT ritenendo in buona fede di avere un motivo legittimo per astenersi dal lavoro. Il signor RI 1 ha, in seguito, fornito un certificato medico a conferma della sua inabilità. Il fatto che non si sia presentato al POT ritenendosi, giustamente, inabile al lavoro non doveva dunque essere considerato un motivo che andava ad aggiungersi ai fatti che gli erano stati richiamati in precedenza.
Nella risposta di causa la convenuta sottolinea che il rapporto di lavoro che lega l'assicurato all'organizzatore del programma non è assimilabile direttamente ad un rapporto di lavoro pur essendoci delle similitudini. Per questo, l'analogia con l'art. 337 CO sul licenziamento "in tronco" non va fatta.
A nostro avviso, non si devono però applicare dei principi più restrittivi di quelli che si applicherebbero in ambito di diritto privato. In effetti, alla luce delle circostanze del caso specifico, un licenziamento "in tronco" non sarebbe giustificato visto che il comportamento dell'assicurato non è stato, di tutta evidenza, a tal punto grave da rendere impossibile il proseguimento del rapporto di lavoro. Ricordiamo che, la causa grave che fonda un licenziamento immediato è quella oggettiva, non quella di cui era a conoscenza il datore di lavoro (STF 4C.413/2004 del 10.03.2005). Non è, inoltre, giustificato il licenziamento immediato se il lavoratore si assenta per malattia e documenta l'inabilità al lavoro con un certificato (Sentenza CCC del 5.05.2004 Inc. n. 162003.51) o non si presenta sul posto di lavoro ritenendo in buona fede di avere un motivo legittimo per astenersi dal lavoro (Rehbinder, n. 6 ad art. 337 CO).
Gli unici elementi di comportamento che si possono rimproverare all'assicurato sono dunque quelli evocati nei due richiami (10 dicembre 2007 e 7 gennaio 2008), elementi che di per sé non avrebbero sicuramente reso impossibile il proseguimento del POT.
L'interruzione immediata della misura e la susseguente sospensione delle indennità sono dunque da considerarsi sproporzionate a fronte dei fatti rimproverati al nostro patrocinato." (Doc. V)
Il 23 settembre 2008 l'amministrazione ha rilevato quanto segue:
" (...)
Nel caso di specie, l'allontanamento dalla misura è dovuto al comportamento dell'assicurato che più volte ha avuto un atteggiamento in totale dissonanza con le disposizioni del POT. In effetti, prima di disdire l'accordo sugli obiettivi, il responsabile del POT ha ammonito il partecipante con due richiami, si prende atto che la controparte non li contesta (doc. 8, 9). Nonostante gli avvertimenti, il comportamento dell'assicurato non si è modificato poiché appena due settimane dopo l'ultimo richiamo, ovvero il 21 gennaio 2008, l'assicurato che avrebbe dovuto riprendere il lavoro sulla base del certificato medico 11 gennaio 2008, non si è presentato al POT e non ha avvisato l'organizzatore. Ora poco importa che lo stesso in relazione alle due assenze produca a posteriori - sempre in ritardo - un certificato medico allorché lo stesso non pretende di essere così malato da non poter contattare l'organizzatore (doc. 17).
Si ribadisce, che il rapporto giuridico che lega l'assicurato all'organizzatore del programma non è assimilabile direttamente ad un rapporto di lavoro. Il principio cardine da ritenere è che si tratta di un rapporto di diritto pubblico derivante dall'obbligo di partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro fissati dalla LADI. Per questo, l'analogia con l'art. 337 CO sul licenziamento "in tronco" sostenuta dalla controparte non va fatta. Inoltre, nel caso concreto, l'allontanamento anticipato dal provvedimento è avvenuto dopo una serie di ammonimenti." (Doc. VII)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L'art. 17 cpv. 3 LADI stabilisce che l'assicurato è obbligato, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento.
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente modificato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972).
In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cfr. DTF 131 V 268).
La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.; STFA C 152/04 del 2 dicembre 2004).
L'art. 59 LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste misure.
L'art. 64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il tenore di questa disposizione è il seguente:
"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione;
c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione:
2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c."
Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005 nella causa D.; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005 nella causa B.; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 nella causa B.).
L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato (cfr. STFA C 317/02 dell'8 ottobre 2004; STFA C 184/05 dell'11 ottobre 2005).
2.3. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).
Va pure sospeso l’assicurato che con il suo comportamento fornisce al proprio datore di lavoro delle ragioni per porre fine all’occupazione temporanea (cfr. STCA 38.2005.95 del 24 agosto 2006).
Chiamato a pronunciarsi nel caso in cui, viste la mancanza di impegno e l’attitudine verso i propri superiori, un comune ha interrotto con effetto immediato un programma di occupazione temporanea, il TFA ha confermato la sospensione di 25 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato ed ha in particolare osservato che:
" (…)
2.1 Selon la jurisprudence, il convient de sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour inobservation des instructions de l'office du travail (art. 30 al. 1 let. d LACI), celui qui, sans motif valable, refuse une activité temporaire (au sens de l'art. 72 al. 1 LACI) convenable (DTA 1987 n° 1 p. 36 consid. 1a), à l'instar de celui qui cesse une telle activité (ATF 125 V 361 consid. 2b). Il en va de même de celui qui, par son comportement, donne à l'employeur des raisons de mettre fin à l'activité temporaire (arrêt H. non publié du 22 juin 1999, C 387/98).
La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités; DTA 2001 n° 22 p. 170 consid.3; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 10 ss ad art. 3). (…)
2.3.1 Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir considéré comme établis les faits allégués par la commune. Sur le plan professionnel, il fait valoir en substance qu'il s'est impliqué à 200 % dans son travail et conteste tous les faits qui lui sont reprochés. La commune, pour sa part, considère qu'il n'a pas satisfait aux exigences minimales requises. Face à des conceptions aussi opposées en matière d'investissement dans le travail, on doit admettre que celle de la commune est plus proche de la réalité, dans la mesure où, en sa qualité d'organisateur habituel de PET, elle est à même de juger en pleine connaissance des attentes que l'on peut raisonnablement fonder sur un participant à ce programme. En d'autres termes, sa version des faits sur ce point est plus convaincante que celle du recourant. Sur le plan personnel, le recourant se défend d'avoir fait preuve d'une quelconque
agressivité verbale ou de manque de respect à l'égard de ses supérieurs. Or, il ne nie pas avoir fait l'objet d'un avertissement oral précédant de peu l'interruption de la mesure, motivée par son manque d'implication dans le travail et par son attitude irrespectueuse à l'égard de ses supérieurs. Dès lors, il apparaît plus vraisemblable que l'avertissement portait sur ces deux points et non pas sur le rythme de travail insuffisant, comme il l'allègue en
procédure fédérale; l'avertissement constitue ainsi un autre indice plaidant en faveur de la version des faits de la commune, comme l'est d'ailleurs également le caractère abrupt de l'interruption du PET quelques jours seulement après le début d'une mesure prévue pour une durée de six mois.
2.3.2 Dans ce contexte, le moyen du recourant, selon lequel il n'a pas pu disposer d'un temps suffisant pour maîtriser la tâche qui lui avait été confiée, ne lui est d'aucun secours. D'une part, il n'a pas été exclu de la mesure à cause d'une production trop faible, mais en raison d'une attitude négative face au travail et de son comportement envers sa hiérarchie, d'autre part, l'activité proposée dans le cadre de PET est justement prévue pour des personnes peu ou pas qualifiées. En l'occurrence, forte de son expérience, la commune estime qu'une demi-journée suffit amplement à assimiler la procédure de démontage assignée au recourant. En outre, le recourant semble maîtriser le français bien mieux qu'il ne l'affirme, si l'on en juge à la lecture de la lettre manuscrite qu'il a faite parvenir à l'ORP le 28 janvier 2002 pour expliquer les motifs de son exclusion de la mesure. La commune a d'ailleurs fait observer que l'assuré parle suffisamment bien le français pour ce genre d'activité manuelle, contrairement à d'autres participants qui, néanmoins, s'acquittent fort bien de leur tâche. Partant, on ne saurait non plus retenir que la langue a constitué un obstacle au bon accomplissement de son travail.
Enfin, c'est également en vain que le recourant fait valoir, pour le première fois, qu'il a été appelé à exécuter des tâches contre-indiquées pour son état de santé, tâches qu'il a néanmoins accomplies, à un rythme ralenti. Une fois de plus, les reproches qui lui ont été adressés ne visaient pas son rythme de production, mais bien son attitude négative face au travail. Quoi qu'il en soit, ce point n'avait pas échappé aux organisateurs de la mesure qui ont
considéré que le travail de démontage n'était «pas trop difficile pour
l'assuré vu son problème de dos», ainsi qu'il ressort du dossier de l'ORP. (…)." (cfr. STFA C 307/02 del 27 gennaio 2004)
In una sentenza C 279/03 del 30 settembre 2005 - dopo aver ricordato che il rapporto di lavoro che vincola la persona assicurata al responsabile del programma d’occupazione temporanea è disciplinato dal CO, con la conseguenza che le disposizioni legali relative al contratto di lavoro (art. 319 segg. CO) vengono applicate per analogia, anche se il programma d’impiego costituisce un rapporto giuridico sui generis - il TFA ha accolto il ricorso e rinviato gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti specificando che, ritenuti i suoi obblighi ex art. 328 cpv. 1 CO, il comportamento del responsabile del PO poteva, a seconda dei casi, essere considerato quale fattore di riduzione della colpa. La sospensione era stata fissata in 25 giorni di sospensione.
L’Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una sentenza C 197/04 del 2 maggio 2006 nella quale – chiamata a pronunciarsi nel caso di un assicurato sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 5 giorni in quanto con il proprio comportamento avrebbe indotto l’organizzatore del corso ad interrompere con effetto immediato il provvedimento inerente al mercato del lavoro – ha ribadito che:
" (…)
Der Beschwerdeführer ist gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG (in der seit 1. Juli 2003 geltenden, hier anwendbaren Fassung) mit Verwaltung und Vorinstanz in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er die Bildungsmassnahme (Art. 60 Abs. 1 AVIG), welcher er sich im Y.________ unterzog, durch sein Verhalten beeinträchtigt und dadurch dessen Leiter hinreichenden Anlass für die am 21. Oktober 2003 ausgesprochene sofortige Auflösung des Kursverhältnisses bot. Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist auch dann anwendbar, wenn der Versicherte dem Arbeitgeber Anlass zu einer Entlassung aus einer vorübergehenden Beschäftigung (Art. 64a Abs. 1 AVIG) bietet (BGE 125 V 360), gilt aber auch für die Auflösung eines Kurses durch den Kursverantwortlichen. In Anbetracht der mit einem Arbeitsverhältnis vergleichbaren Lage (BGE 125 V 361 Erw. 2b), insbesondere der Unterordnung und Weisungsgebundenheit des Kursbesuchers, rechtfertigt es sich in beweismässiger Hinsicht die im Rahmen von Art. 30 Abs 1 lit. a AVIG geltende Rechtsprechung analog anzuwenden, wonach bei Differenzen unter den Beteiligten nur eingestellt werden darf, wenn das Verschulden des Versicherten klar feststeht (BGE 112 V 245 und seitherige Praxis).
(…)."
La decisione di sospensione è stata annullata in quanto i motivi addotti dal responsabile del corso a sostegno dell’immediata interruzione del provvedimento ("weil das provozierende Verhalten und die Uneinsichtigkeit das Vertrauensverhältnis nachhaltig beeinträchtigt habe und daher eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr zumutbar sei") non erano sufficientemente comprensibili e rimanevano sul generico.
In una sentenza 8C_60/2007 dell'8 febbraio 2008 il Tribunale federale ha confermato la sospensione di 20 giorni inflitta ad un infermiere diplomato che è stato allontanato dopo un giorno dell'inizio di un programma occupazione, per il quale si riteneva troppo qualificato, argomentando:
" 2.2 Die Vorinstanz erwog gestützt auf die Angaben von B.________ (vgl. E-Mail vom 20. April 2006 sowie vorinstanzliches Einvernahmeprotokoll vom 14. Februar 2007), dass der Versicherte am ersten Arbeitstag signalisiert habe, er sei für die angetretene Arbeitsstelle von seiner Ausbildung her gesehen überqualifiziert. Er habe kund getan, dass die angebotene vorübergehende Beschäftigung nicht seiner beruflichen Weiterentwicklung diene, und sich dahingehend verhalten, weibliche Führungskräfte nicht zu akzeptieren. Er habe in Bezug auf die Höhe des Lohnes Vorstellungen geäussert, die mit der vorgesehenen Wiedereingliederungstätigkeit nicht zu vereinbaren gewesen seien. Insgesamt habe der Versicherte bei der Arbeitgeberin damit den Eindruck erweckt, dass er sich im Rahmen des Beschäftigungsprogrammes nicht in der zu erwartenden Weise einsetzen werde. Damit habe er den Eingliederungszweck der begonnenen Tätigkeit beim Universitätsspital X.________ am ersten Arbeitstag in Frage gestellt und den Abbruch des Einsatzes sowie eine Verlängerung der Arbeitslosigkeit zumindest in Kauf genommen.
2.3 Der Beschwerdeführer bringt letztinstanzlich nichts vor, was die Beurteilung des kantonalen Gerichts in Frage zu stellen vermöchte. Nicht ersichtlich ist, was der nach eigenen Angaben unter anderem im Operationsbereich als Pflegefachmann diplomierte Beschwerdeführer mit dem Hinweis, das Universitätsspital X.________ habe ihn von der Teilnahme im Aufgabengebiet der Zentralsterilisation freigestellt, weil andere Kanditaten diese Arbeit wegen des unvermeidlichen Umgangs mit menschlichem Blut aufgegeben hätten, zu seinen Gunsten ableiten will. Sodann waren die unbestritten überzogenen Lohnvorstellungen des Versicherten für sich allein genommen nicht ausschlaggebend für den Abbruch des begonnenen vorübergehenden Beschäftigungsprogramms in der Universitätsspital X.________. Das kantonale Gericht hat richtig aufgezeigt, dass vielmehr der vom Versicherten vermittelte Gesamteindruck eines an der konkreten und zumutbaren Arbeitsstelle wenig interessierten Arbeitssuchenden für die Reaktion der Arbeitgeberin entscheidend war. Der Beschwerdeführer übersieht in diesem Zusammenhang auch, dass ihm nicht vorgehalten worden ist, sich "despektierlich" über "weibliche Führungsverantwortliche" geäussert zu haben. Insgesamt lässt sich jedenfalls der vorinstanzlich bestätigte Einspracheentscheid des Amtes für Wirtschaft und Arbeit vom 6. September 2006 nicht beanstanden."
2.4. Analogamente a quanto vale per le sanzioni fondate in caso di licenziamento da un posto di lavoro (fondate sull'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI - in relazione con l'art. 44 lett. a OADI), una decisione di sospensione dal diritto alle indennità inflitta a un assicurato che con il proprio comportamento fornisce al proprio datore di lavoro delle ragioni per porre fine ad un programma di occupazione temporanea non presuppone dunque che l’assicurato abbia fornito al proprio datore di lavoro un motivo grave, atto a giustificare lo scioglimento del rapporto di lavoro con effetto immediato (cfr. art. 337 e 346 cpv. 2 CO).
Basta una colpa non necessariamente di natura professionale (violazione dall'obbligo contrattuale) ma anche soltanto attinente al comportamento generale o al carattere dell'assicurato, purché abbia costituito per il datore di lavoro il motivo della disdetta del rapporto di lavoro (cfr. B. Rubin, "Assurance-chômage", Ed. Schultess, Zurigo 2006 pag. 431-440).
Ad esempio in una sentenza C 218/05 del 10 luglio 2006 l'Alta Corte ha rilevato.
" La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi."
Secondo l'art. 321a cpv. 1 e del Codice delle Obbligazioni (CO), il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.
L'art. 321e cpv. 2 CO stabilisce che la misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell'istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere.
(Su questi aspetti cfr. G. Aubert, "Commentaire du contrat de travail, art. 319-362 CO" in Commentaire romand, Code des obligations I, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003, pag. 1684 N° 1-4 e pag. 1691 N° 2-3; Brunner, Bühler, Waeber, "Commentaire du contrat de travail", 2a ed.. Ed. Réalités sociales, Losanna 1996 pag. 23-24 e 40-41; M. Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15. Auflage, Ed. Stämpfli+Cie AG, Berna 2002, pag. 55-58 e 69-70 e J. Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. Auflage, Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 60-61; STCA 38.2003.46 del 9 febbraio 2004).
In una decisione pubblicata in DLA 2002 pag. 121 il TFA ha stabilito che per una donna che esercita la professione di autista, il fatto di disporre di una licenza di condurre è una condizione indispensabile per poter essere assunta, in quanto essa può svolgere il compito previsto dal suo contratto di lavoro unicamente se è in possesso della licenza di condurre. Guidando in uno stato di notevole ebrietà, l'assicurata non ha soltanto corso il rischio di una revoca della licenza, ma anche quello di perdere il proprio impiego. Di conseguenza occorre pronunciare una sospensione dal diritto all'indennità per colpa grave. Il fatto di essersi comportata in tal modo al di fuori dell'orario di lavoro ordinario non sminuisce la colpa (vedi pure STCA 38.2001.91 del 6 agosto 2002).
2.5. Una sospensione può essere tuttavia inflitta solo se viene nettamente stabilita una colpa del lavoratore. Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili. Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa in circostanze contestate dell'assicurato e non confermate da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. STFA C 218/05 del 10 luglio 2006; STFA C 11/06 del 26 aprile 2006; STFA C 48/04 del 14 aprile 2005; STFA C 6/06 del 26 aprile 2006).
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
Il TFA ha ravvisato, tra l’altro, l’esistenza di una colpa grave nei seguenti casi: licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di lavoro (cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di utilizzo a fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C 99/04 del 18 ottobre 2004); disdetta senza rispetto del termine e senza assicurazione di un nuovo posto di lavoro nel caso di un assicurato che, quale custode, si è visto costretto a dover sostenere i costi di un appartamento oltre a quelli della sua propria abitazione (cfr. STFA C 65/03 del 25 settembre 2003); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista presso una ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un postino (cfr. STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei prelevamenti per scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta perché, anche dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto fine ai litigi con un collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003); disdetta senza assicurarsi un nuovo posto di lavoro da parte di un assicurato che non prova sufficientemente e adeguatamente né il fatto di essere stato vittima di mobbing né l'esistenza di motivi di salute che rendono l'occupazione inadeguata (cfr. STFA
C 309/02 del 16 aprile 2003); disdetta senza accertarsi un posto di lavoro nel caso di un assicurato che rimprovera al datore di lavoro diverse violazioni dei suoi obblighi contrattuali ma non li fa valere per vie legali (cfr. STFA C 170/02 del 24 febbraio 2003); disdetta nel caso di un assicurato che, quale autista, si è visto revocare la licenza di guida per alcuni mesi perché colto alla guida in uno stato di notevole ebrietà (cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del 29 novembre 2005); scioglimento immediato del rapporto di lavoro senza assicurazione di un nuovo impiego da parte di un assicurato dopo che in precedenza già era stato richiamato per delle irregolarità; cessazione del rapporto di lavoro entro un termine molto breve di disdetta (rispettivamente durante il periodo di prova) da parte dell’assicurato senza che vi fossero elementi atti a diminuire la colpa; rifiuto da parte dell’assicurato di un cambiamento di lavoro esigibile all’interno della medesima impresa seguito da un consenziente scioglimento anticipato del rapporto di lavoro tra le parti; rifiuto da parte dell’assicurato dopo essere stato licenziato di accettare un nuovo posto di lavoro dopo che erano sorte delle divergenze in merito al numero delle ore lavorative settimanali 42 o 42.5 (cfr. DLA 1989, N. 7 pag. 89-90; per un caso in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari al massimo della durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA 1993/1994, pag. 24).
Dal canto suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro, nei seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza nel riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004, 38.2003.46); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231); disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui venivano rimproverati una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002, 38.2002.125); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua sostituzione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di un assicurato che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di un'occasione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto di lavoro da imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva intrattenuto una relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività illecite (STCA del 6 agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un assicurato, di professione sorvegliante, che si è visto revocare l'autorizzazione ad esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna penale per ripetuta appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002, 38.2001.291); scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse, l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto concludere al datore di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276); disdetta immediata a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro (STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle analisi su se stessa, senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65 (STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del rapporto di fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato la vettura della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del 29 dicembre 1997, 38.1997.151).
2.7. Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che a RI 1, nato nel __________, di professione muratore qualificato, che controlla la disoccupazione dal 3 gennaio 2007 (4° termine quadro per la riscossione), il 21 novembre 2007 è stato assegnato un programma d'occupazione temporanea (in seguito: POT) denominato "POT __________" presso la __________ dal 27 novembre al 31 marzo 2008 (Doc. 3 e Doc. 4).
La motivazione alla base della decisione è la seguente:
" (...)
Riattivare l'assicurato dopo un periodo di assenza dal mondo del lavoro, al fine di riacquisire i normali ritmi lavorativi, promuovere la flessibilità e la mobilità professionale.
Durante questo periodo verranno in particolar modo incoraggiati l'impegno personale, la collaborazione con gli altri, la motivazione, nonché il rispetto delle principali regole del mondo del lavoro (puntualità, precisione, organizzazione, ecc.).
Questo PO è una misura integrativa del percorso ATEGC, finalizzato al rilevamento delle conoscenze e delle attitudini professionali, destinata ad acquisire gli elementi utili ad agevolare il collocamento nel settore dell'edilizia, del genio civile e/o nei cantieri del sottosuolo. L'assicurato sarà sostenuto e consigliato nelle ricerche di lavoro. (...)" (Doc. 4)
Nell'Accordo sugli obiettivi del 27 novembre 2007, sottoscritto dall'organizzatore e dall'assicurato, figura in particolare un punto 5 del seguente tenore:
" (...)
Svolgimento dell'attività
L'organizzatore si impegna a sostenere il partecipante, affinché gli obiettivi fissati nell'accordo siano raggiunti.
Il partecipante si applica a svolgere l'attività secondo le istruzioni impartitegli dal responsabile del programma occupazionale.
Comportamenti che compromettono o rendono impossibile l'esecuzione o lo scopo del POT saranno oggetto di un richiamo scritto da parte del responsabile. Se, nonostante gli avvertimenti, il comportamento del partecipante non si modificherà, egli potrà incorrere in un'interruzione del provvedimento con comunicazione del delegato __________ all'Ufficio giuridico. (...)" (Doc. 6)
Inoltre al punto 9 viene precisato che:
" (...)
Conclusione del POT e interruzione dell'accordo sugli obiettivi.
Di norma l'accordo sugli obiettivi termina senza disdetta alla data stabilita.
Interruzione anticipata del programma d'occupazione o sospensione
Un'interruzione anticipata è possibile se il partecipante trova un posto di lavoro.
Sospensione del POT: se il partecipante trova un impiego di breve durata è tenuto ad accettarlo, sospendendo temporaneamente lo svolgimento del provvedimento.
Come da punto 5, i comportamenti che compromettono o rendono impossibile l'esecuzione o lo scopo del POT possono portare ad un'interruzione per motivi disciplinari sugli obiettivi con le conseguenti sanzioni.
Un'interruzione per cause gravi, analogamente al Codice delle obbligazioni (art. 337), può avvenire immediatamente, senza preavviso. Lo scioglimento dell'accordo sugli obiettivi sarà motivato per iscritto dal responsabile del POT e potrà dar luogo a sanzioni.
Per altre conclusioni anticipate del POT, una richiesta scritta e motivata deve essere presentata al delegato __________ (con copia all'UMA). (...)" (Doc. 6)
Il 10 dicembre 2007 il responsabile del POT, arch. __________, ha inviato a RI 1 il seguente richiamo scritto:
" Da quando ha iniziato il programma occupazionale presso la nostra fondazione abbiamo più volte constatato che il suo atteggiamento non è consono alle disposizioni POT.
In particolare il suo impegno e il suo rendimento sono palesemente insufficienti. Spesso si sofferma in pause prolungate creando tra l'altro una disparità nei confronti degli altri partecipanti che nel medesimo momento stanno lavorando.
La richiamo pertanto ad una maggiore collaborazione e ad un maggior impegno nel perseguimento degli obiettivi normativi. Le facciamo presente che, qualora ciò non si producesse, saremo costretti ad interrompere anticipatamente la sua decisione." (Doc. 7)
Il 7 gennaio 2008 il responsabile del POT ha inviato all'assicurato un secondo richiamo scritto del seguente tenore:
" In data odierna ci risulta che avrebbe dovuto rientrare presso il nostro programma occupazionale dopo un periodo di ferie.
Questa mattina non si è presentato così come non ci ha comunicato i motivi della sua assenza.
La sollecitiamo pertanto a voler presentare eventuali giustificativi al più tardi entro giovedì 10 gennaio 2008. Nel frattempo la sua assenza sarà considerata come ingiustificata.
Le rammentiamo infine che in data 10.12.2007 ha già ricevuto un nostro precedente richiamo. Conformemente alle disposizioni POT dopo due richiami possiamo interrompere anticipatamente la sua decisione d'inserimento. La richiamiamo pertanto ad un rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni al fine di evitarci di dover prendere tale drastica decisione." (Doc. 8)
Il 9 gennaio 2008 il responsabile del POT ha inviato al ricorrente una comunicazione nella quale ha sottolineato che le assenze dei giorni 7 e 8 gennaio 2008 non erano giustificate e al riguardo si è così espresso:
" In data odierna ci ha contattati per comunicarci che da oggi è in malattia. Le ricordiamo che qualora la sua assenza si protraesse per almeno 4 giorni la stessa dovrà essere giustificata attraverso un certificato medico.
Riguardo ai giorni d'assenza del 07.01.2008 e del 08.01.2008 ci ha comunicato che la sua assenza è stata frutto di un malinteso in quanto lei credeva che quei giorni erano stati precedentemente concessi come vacanza. Ci risulta che il formulario di richiesta vacanze (di cui lei ha ricevuto una copia) non contemplasse questi giorni. Ne consegue pertanto che la sua assenza va considerata come ingiustificata. Nemmeno la sua richiesta di concessione retroattiva di due giorni di vacanza può essere accolta essendo la stessa in contrasto con le disposizioni POT." (Doc. 9)
Infine il 21 gennaio 2008 il responsabile del programma di occupazione ha deciso l'interruzione anticipata del POT con la seguente motivazione:
" In data odierna ci risulta che avrebbe dovuto rientrare presso il nostro programma occupazionale dopo un periodo di malattia.
Questa mattina non si è presentato così come non ci ha comunicato i motivi della sua assenza.
Le ricordiamo che è già stato richiamato in più occasioni al rispetto rigoroso delle disposizioni vigenti (anche per quella che le impone di informarci immediatamente dei motivi delle sue assenze). Constatiamo che ancora una volta non ha dato seguito ai suoi obblighi.
In applicazione delle disposizioni POT siamo pertanto costretti ad interrompere la sua decisione d'inserimento in POT a decorrere dalla data odierna." (Doc. 10)
Sulla base di queste indicazioni la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha inflitto all'assicurato una sospensione di 16 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per non avere colpevolmente portato a termine il programma di occupazione.
Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale non può che confermare l'operato dell'amministrazione.
Al riguardo va innanzitutto ricordato che, per costante giurisprudenza, una sospensione in caso di interruzione colpevole del rapporto di lavoro deve essere inflitta non soltanto in caso di licenziamento con effetto immediato giustificato, bensì anche quando il rapporto viene interrotto per ragioni legate al comportamento o al carattere dell'assicurato (cfr. consid. 2.4).
Ora, nel caso concreto, il ricorrente già dopo poche settimane dall'inizio del POT ha ricevuto un avvertimento nel quale veniva sottolineato lo scarso impegno e l'insufficiente rendimento.
Inoltre il 7 gennaio 2008 RA 1 ha ricevuto un secondo avvertimento per non essere rientrato regolarmente al POT dopo un periodo di ferie.
È vero che al riguardo egli l'11 gennaio 2008 ha allegato un certificato medico attestante un'inabilità lavorativa per due settimane dal 7 gennaio 2008 (cfr. Doc. 13, certificato del dottor Nenad Ivanisevic), è altrettanto vero però che l'assicurato stesso ha ammesso, come riportato dal responsabile del POT nel suo scritto del 9 gennaio 2008, che nei giorni 7 e 8 gennaio 2008 non si è presentato in quanto riteneva (in realtà a torto) di beneficiare di una vacanza (cfr. Doc. 17 scritto dell'assicurato del 15 febbraio 2008: "per quanto riguarda al ritardo nel ripresentarmi dopo le vacanze è frutto di un semplice disguido e non certo di una volontà di abusare della LADI").
Infine, l'assicurato non ha ripreso regolarmente la sua attività presso il POT dopo le due settimane di malattia.
È vero che il 22 gennaio 2008 il medesimo medico curante ha attestato che l'inabilità lavorativa "continua ancora per 2 settimane circa" (cfr. Doc. 14) è altrettanto vero però che, soprattutto alla luce dei due richiami scritti già ricevuti, l'assicurato avrebbe dovuto tempestivamente avvisare il responsabile del POT che la sua assenza si sarebbe prolungata.
Per il resto questo Tribunale non ha motivo di dubitare della versione dei fatti fornita dall'organizzatore del programma d'occupazione (cfr. la sentenza del TFA C 370/02 del 27 giugno 2004 riprodotta al consid. 2.3).
Alla luce di quanto appena esposto il TCA deve concludere che a causa del comportamento dell'assicurato l'obiettivo del programma non poteva essere realizzato (cfr. Doc. 6: in particolare "esercitare la puntualità della presenza sul posto di lavoro, dimostrare con la costanza il grado d'affidabilità"). Per questa ragione egli è stato licenziato, tra l'altro, dopo due avvertimenti (cfr. DTFA C 207/05 del 31 ottobre 2006; STFA C 99/04 del 18 ottobre 2004).
Di conseguenza la sanzione di 16 giorni di sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione deve essere confermata (cfr. consid. 2.6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti