Raccomandata
Incarto n. 38.2008.25
rs
Lugano 18 agosto 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 aprile 2008 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 23 aprile 2008 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 18 gennaio 2008 con cui ha negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2008, in quanto l’assicurata era socia con una quota di fr. 1'000.-- della ditta presso la quale ha lavorato fino alla fine del mese di dicembre 2007 e, soprattutto, il marito, __________, ne era il socio e gerente con diritto di firma individuale (cfr. doc. A, 13).
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando la concessione di indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2008.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale essa ha, segnatamente, addotto che questa Corte ha già stabilito che un socio non gerente con una quota di fr. 1'000.-- di una Sagl, con capitale di fr. 20'000.--, non può essere considerato alla stregua di una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. L’insorgente ha specificato che anche per quanto concerne le piccole aziende è obbligo della Cassa dimostrare che l’assicurato può effettivamente influenzare risolutivamente le decisione del datore di lavoro.
A mente della ricorrente, poi, il criterio per escludere dal diritto all’indennità, oltre alle persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, anche i loro coniugi deve rimanere l’influenza considerevole che la persona ha sulle decisioni del datore di lavoro.
Al riguardo l’assicurata ha sottolineato di non potere essere considerata per la sua funzione e per la sua partecipazione all’interno dell’azienda come persona in grado di influenzare, in modo significativo, le decisioni del datore di lavoro.
L’assicurata, infine, ha indicato, da un lato, di sperare che la prassi di estendere l’esclusione dal diritto alle prestazioni anche al coniuge di chi riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro venga applicata a entrambi i sessi.
Dall’altro, che la stessa risulta evidentemente anticostituzionale e contraria alle più elementari norme stanti alla base dell’essere civile (cfr. doc. I).
1.3. In risposta la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 30 giugno 2008 l’avv. RA 1 ha prodotto copia autentica dell’atto pubblico n. 528 allestito dal medesimo in qualità di notaio, attestante, fra l’altro, la cessione della quota di nominali fr. 1'000.-- da parte dell’assicurata a __________ (cfr. doc. V, 1 + 2).
1.5. La Cassa si è espressa in merito con scritto dell’8 luglio 2008, riconfermandosi nella propria decisione (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato inviato per conoscenza al rappresentante dell’assicurata (cfr. doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 ha oppure no il diritto alle indennità di disoccupazione a fare tempo dal 1° gennaio 2008.
Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).
2.3. L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
I disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.
Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.
In una decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) ha, infatti, stabilito che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.
Secondo il TFA, inoltre, il lavoratore che gode di una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).
A tale proposito in una sentenza C 275/04 del 10 novembre 2005 relativa a un caso ticinese, la nostra Massima Istanza ha osservato:
" (…)
3.3 Al riguardo non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano una posizione dirigenziale e che, malgrado siano state formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (DLA 2003 no. 22 pag. 242 consid. 4 [sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02]).” (STFA del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.3)
La situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 275/04 del 10 novembre 2005, consid. 3.2.; STFA C 87/02 del 7 giugno 2004).
2.4. Circa la questione di sapere se un assicurato può determinare o influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, nella sentenza C 219/03 del 2 giugno 2004, il TFA ha, tra l'altro, osservato che:
" (…)
2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege (vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2% am Aktienkapital beteiligt war. (…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03)
In questo contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).
In una decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2 LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.
Contestualmente il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer par analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 sv. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3). (…)." (cfr. DLA 2004 N. 21, consid. 3.2, pag. 198)
2.5. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha, poi, avuto modo di allargare il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr. sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).
Nella già citata sentenza C 219/03 del 2 giugno 2004, chiamata a pronunciarsi circa il diritto alle indennità di un assicurato che, dopo essere stato licenziato, ha abbandonato la carica di amministratore unico della SA sua datrice di lavoro, ha venduto tutte le azioni ed inoltre sua moglie è entrata nel consiglio di amministrazione della stessa società, l'Alta Corte ha, tra l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.5 Am 15. Januar 2003 trat der Beschwerdeführer aus dem Verwaltungsrat zurück und verkaufte anschliessend das gesamte Aktienkapital. Auf den gleichen Zeitpunkt trat seine Ehefrau als Mitglied mit Einzelunterschrift in den Verwaltungsrat ein und übernahm eine von hundert Aktien. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird geltend gemacht, es fehle an einem Ausschlussgrund im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, da das Erfordernis der Gleichzeitigkeit nicht gegeben sei. Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden. In der Zeit vor der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2003 war zwar der Beschwerdeführer Alleineigentümer und einziger Verwaltungsrat der Firma. Anhand der Akten ergibt sich jedoch, dass bereits vor der genannten ausserordentlichen Generalversammlung seine Ehefrau in relevanter Art und Weise an der Betriebsführung mitgewirkt hatte, allerdings ohne handelsregistermässig in Erscheinung zu treten. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass sie die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ihres Ehemannes (ohne ersichtlichen Grund) mit unterzeichnet hatte. Sodann betreute sie firmenintern ein Mandat, welches Anlass dafür war, in den neuen Verwaltungsrat einzutreten. Damit steht fest, dass in der Zeit bis zum 15. Januar 2003 beide Eheleute in der Firma massgebliche Funktionen wahrgenommen hatten. Mit den Beschlüssen der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2003 verblieb die Ehefrau in der Firma und erhielt eine auch nach aussen sichtbare Vertretungsbefugnis. Zu erwähnen bleibt, dass die Aufgabe des genannten Mandats durch die Firma per Ende März 2003 B.________ nicht zum Rücktritt aus dem Verwaltungsrat bewogen hatte. Dieser Umstand ist insofern jedoch ohne Bedeutung, als der Beschwerdeführer per 1. April 2003 eine neue Vollzeitstelle angetreten hat. Entscheidend ist, dass im Zeitpunkt des Eintritts der Arbeitslosigkeit der Beschwerdeführer und seine Ehegattin in massgeblicher Weise an der Firma mitwirkten und der eine Ehegatte diese Stellung weiter beibehielt.
2.6 Die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung wurde im vorliegenden Fall daher zu Recht abgelehnt. Bei dieser Rechtslage braucht nicht weiter geprüft zu werden, ob die Anspruchsvoraussetzungen im Sinne von Art. 8 Abs. 1 AVIG (wozu u.a. ein anrechenbarer Arbeitsausfall gehört) erfüllt sind.
(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03)
Il TFA, in una sentenza C 155/03 del 5 luglio 2004, nel caso di un assicurato licenziato da una Sagl nella quale sua moglie ha rivestito il ruolo di socia gerente con diritto di firma individuale e socia principale, ha poi stabilito che:
" (…)
2.2 D.________ war sowohl bei der Kündigung am 29. April 2002 als auch bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwar nicht Organ der Arbeitgeberfirma Firma C.________ GmbH, doch war er finanziell daran beteiligt. Hingegen blieb seine Ehefrau K.________ einzelzeichnungsberechtigte Geschäftsführerin und Hauptgesellschafterin der Firma C.________ GmbH. Sie besass auch bei momentaner Inaktivität der Firma weiterhin die Dispositionsfreiheit und damit die Möglichkeit, den statutarischen Gesellschaftszweck beispielsweise durch Neuakquisition von Aufträgen zu verwirklichen und dannzumal ihren Ehemann erneut anzustellen. Daran vermögen die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. Wenn die GmbH trotz Inaktivität aus irgendwelchen Gründen im Handelsregister nicht gelöscht werden soll, so hat der Beschwerdeführer die sich daraus ergebenden rechtlichen Konsequenzen (hier: Fortdauer der arbeitgeberähnlichen Stellung) zu tragen. Unter solchen Umständen kann weder eine rechtsmissbräuchliche Umgehung der Vorschriften über die Kurzarbeitsentschädigung noch die Gefahr eines missbräuchlichen Beanspruchens der Arbeitslosenversicherung (vgl. ARV 2003 Nr. 22 S. 242 Erw. 4, bestätigt im Urteil W. vom 31. März 2004 [C 171/03]) ausgeschlossen werden. Daher könnte kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung entstehen. Folglich muss rechtsprechungsgemäss (BGE 123 V 234) auch ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint werden. Nach dem klaren Wortlaut des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG hätte der Beschwerde führende Ehemann keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung; denn seine Ehefrau war Einzelzeichnungsberechtigte der Arbeitgeberin. Diese Ausschlusseigenschaft ("Ehegatte") verliert er bei Eintritt der Ganzarbeitslosigkeit nicht.
(…)." (cfr. STFA del 5 luglio 2004 nella causa D., C 155/03)
In una decisione C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del diritto alle indennità di disoccupazione a un assicurato che si è iscritto al collocamento dopo essere stato licenziato da una ditta nella quale sua moglie ha conservato la carica di socia gerente.
L’Alta corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage. Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p. 9 sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage.
Le recourant se prévaut d'une violation des principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à l'égalité.
Ces moyens ne sont pas fondés. S'il est vrai que cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art. 31 al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI (indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.
De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux seuls employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement, mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la situation de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001 [C 354/00]).
(…)." (cfr. STFA del 7 dicembre 2004 nella causa W., C 193/04)
Sempre in merito all’esclusione dal diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un assicurato il cui coniuge riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella ditta sua ex datrice di lavoro, in una sentenza C187/04 del 24 marzo 2005, l’Alta Corte ha, in particolare, osservato che:
" (…)
2.1 Unbestrittenermassen war der Beschwerdeführer bis Ende Januar 2004 als Chief Executive Officer in der Firma I.________ AG angestellt. Überdies fungierte er gemäss Handelsregistereintrag bis zum selben Datum als Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien. Ab 1. Februar 2004 trat die Ehefrau des Beschwerdeführers als Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien in den Verwaltungsrat ein. Arbeitslosenkasse und Vorinstanz verneinten den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung des Versicherten mit der Begründung, seine Frau sei eine Person in arbeitgeberähnlicher Stellung und er als Ehegatte einer solchen von dieser Leistung ausgeschlossen. Der Beschwerdeführer wendet hiergegen ein, die Firma sei hoch verschuldet, seine Ehefrau beziehe keinen Lohn für ihre Tätigkeit als Verwaltungsratspräsidentin und besitze überdies die Unterschriftsberechtigung nur zu zweien und bloss 40% der Aktien.
2.2 Die Ehegattin des Beschwerdeführers bekleidet ungeachtet der Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eine arbeitgeberähnliche Stellung. Eine solche kommt ihr als Verwaltungsratspräsidentin von Gesetzes wegen zu (BGE 122 V 273 Erw. 3; ARV 2004 Nr. 21 S. 196). Auch wenn sie nur kollektiv zu zweien unterschriftsberechtigt ist und lediglich 40% der Aktien besitzt, ändert sich nichts daran, dass sie den Gang des Geschäfts massgeblich zu beeinflussen vermag. Zudem ist irrelevant, ob sie für ihr Verwaltungsratsmandat Lohn bezieht und ob die Firma inaktiv ist (100%ige Kurzarbeit, BGE 123 V 238 Erw. 7b/bb). Die Überschuldung ist sodann kein taugliches Kriterium, das Ausscheiden einer Person in arbeitgeberähnlicher Stellung zu belegen (Urteil K. vom 8. Juni 2004, C 110/03). Vorliegend stand überdies bis zum Datum des Einspracheentscheides (22. März 2004), welches die zeitliche Grenze der richterlichen Überprüfungsbefugnis bildet (BGE 116 V 248 Erw. 1), nicht definitiv fest, ob die Firma endgültig liquidiert werde, waren doch noch Straf- und Rechtsöffnungsverfahren mit Forderungen in Millionenhöhe hängig. In diesen Prozessen spielte der Beschwerdeführer eine aktive Rolle.
Dies zeigt auf, dass er nicht jede Verbindung mit seiner Firma gänzlich abgebrochen hat, in der seine Ehegattin eine arbeitgeberähnliche Stellung innehat. Daher steht ihm keine Arbeitslosenentschädigung zu (ARV 2001 Nr. 25 S. 218; Urteil F. vom 11. August 2003, C 30/03).
(…).” (cfr. STFA del 24 marzo 2005 nella causa A., C 187/04)
2.6. In una sentenza C 270/04 del 4 luglio 2005 il TFA ha confermato il precedente giudizio con il quale questo Tribunale aveva negato a un’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurata si era iscritta al collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al collocamento.
In quell’occasione l’Alta Corte ha avuto occasione di riassumere la propria giurisprudenza ed ha rilevato:
" (...)
2.2 Giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.
2.3 Con la sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella occasione - concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una società anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo amministratore -, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto - ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es. sentenza del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera considerevole. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità di disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza citata del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1).
2.4 Questo principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C 71/01).
2.5 Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es. dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre 2004 in re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03, consid. 2.1). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita di lavoro da lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3).
2.6 La presente Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re K., consid. 2).
2.7 Orbene, un rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit [sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può escludersi la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione alfine di rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli atti - del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile 2001 in re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi un'elusione delle disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il rischio di un ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03, consid. 2.2, quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di conseguenza, alla ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al collocamento e il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1 ° gennaio 2003.
2.8 Idoneità al collocamento che si giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente rilevato dai primi giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto esercitare la sua attività di segretaria amministrativa per la X._____ Sagl e di consulente immobiliare per lo Studio di architettura Y._____ al di fuori del normale orario di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà neppure era disposta a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale relativo al colloquio di consulenza del 17 luglio 2003: "Consegnate-le ricerche di luglio e alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un paio di alberghi ai quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente il lavoro c/o immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle offerte degli alberghi"). Le quali attività, per giunta, sembravano assicurarle un buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di natura transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata).
3.1 Contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 4).
(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, la sottolineatura è del redattore)
In una sentenza 8C_608/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza ed ha in particolare rilevato:
" (...)
Nicht gefolgt werden kann den Einwänden des Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe Art. 5 Abs. 2 (Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns), Art. 8 Abs. 1 und 2 (Rechtsgleichheit und Diskriminierungsverbot) und Art. 9 BV (Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben) in Verbindung mit Art. 114 Abs. 2 lit. a und b BV sowie Art. 96 lit. a BGG verletzt (vgl. auch E. 7 f. hienach). Gleiches gilt hinsichtlich der geltend gemachten Verletzung von Art. 6 EMRK (Recht auf faires Verfahren) sowie Art. 14 UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Verfahrensgarantien).
7.1 Der Beschwerdeführer wendet ein, seine Anspruchsberechtigung sei schon deswegen zu bejahen, weil er nie von Beiträgen an die Arbeitslosenversicherung befreit gewesen sei. Sein pauschaler Ausschluss würde seine in Art. 26 BV garantierten Rechte aus der Eigentumsgarantie hinsichtlich seiner bezahlten Beiträge sowie Art. 5 Abs. 2, Art. 8 Abs. 1 und 2 sowie Art. 9 in Verbindung mit Art. 114 Abs. 2 lit. a und b BV verletzen. Dieses Argument ergebe sich auch aus der Botschaft zu einem Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 (nachfolgend Botschaft vom 2. Juli 1980), wo auf S. 567 f. hinsichtlich der Behinderten ausgeführt worden sei: Tatsächlich sei es kaum zu verstehen, dass gerade diese Personengruppe zwar Beiträge leiste, aber nicht bezugsberechtigt sein soll; im Entwurf sei deshalb neu das Erfordernis der Vermittlungsfähigkeit bei Behinderten stark abgeschwächt und in Beziehung zu ihrer Behinderung gesetzt worden.
7.2 Dieses Vorbringen ist nicht stichhaltig. Das Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar 2007 Bundesgericht) hat sich mit dieser Frage beschäftigt und erwogen, im Unterschied zu selbstständig Erwerbenden genössen arbeitgeberähnliche Personen durchaus Versicherungsschutz in der Arbeitslosenversicherung. Daher seien sie nicht Selbstständigen gleichzustellen. Schieden nämlich arbeitgeberähnliche Personen aus ihrem Betrieb in einer Weise aus, dass sie endgültig alle jene Eigenschaften verlören, derentwegen sie bei Kurzarbeit auf Grund von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ausgenommen wären, bestehe durchaus Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, soweit die übrigen Voraussetzungen (Art. 8 Abs. 1 AVIG) erfüllt seien. Das Erfordernis, aus der bisherigen Firma definitiv auszuscheiden, sei wegen der Missbrauchsgefahr notwendig, verhindere jedoch nicht generell, dass arbeitgeberähnliche Personen überhaupt jemals Arbeitslosenentschädigung beziehen könnten. Es treffe deshalb nicht zu, dass mit der Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 234 eine ganze Gruppe von Personen wohl Beiträge zahlen müsse, aber in diskriminierender Weise vom Anspruch auf die genannte Leistung ausgeschlossen werde. Eine Verletzung der Handels- und Gewerbefreiheit oder der Eigentumsgarantie sei damit nicht verbunden (ARV 2005 Nr. 16 S. 201 E. 4, C 160/04).
Diesbezüglich sind keine Gründe für eine Praxisänderung (zu deren allgemeinen Voraussetzungen vgl. BGE 133 V 37 E. 5.3.3 S. 39 mit Hinweisen) ersichtlich. (...)"
2.7. Nell’evenienza concreta dalla dagli atti di causa si evince che RI 1 è stata impiegata, in qualità di responsabile - stilista -, presso la __________ di __________ dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre 2007 (cfr. doc. 5, 8).
Il 30 ottobre 2007, in effetti, la ricorrente è stata licenziata con effetto dalla fine di dicembre 2007 a causa di eccesso di personale, e meglio in quanto la sua figura professionale non era più richiesta (cfr. doc. 5, 6).
L’insorgente risultava iscritta a RC quale socia con una quota di fr. 1'000.-- su un capitale di fr. 20'000.-- senza diritto di firma della __________.
L’ulteriore quota di fr. 19'000.-- era detenuta dal marito dell’assicurata, il quale era pure socio gerente con diritto di firma individuale della ditta (cfr. estratto RC reperibile in internet al sito www.zefix.ch).
Scopo sociale della Sagl è:
" L’esercizio di un salone di parrucchiere e di un centro estetico. La società potrà inoltre comperare, vendere, importare e commercializzare prodotti di bellezza, accessori di moda, assumere rappresentanze, l’importazione di macchinari, di apparecchiature, di prodotti e qualsiasi utensile da parrucchiere, per la cura dei capelli, del corpo e in genere per l’estetica. Essa potrà svolgere ogni altra attività atta a perseguire lo scopo sociale. La società inoltre può: compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie ritenute necessarie o utili funzionalmente connesse con l’oggetto sociale; assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese commerciali, finanziarie e di servizi in Svizzera o all’estero, nel settore attinente allo scopo sociale o in altri settori.” (cfr. estratto RC)
Il 21 dicembre 2007 l’assicurata si è iscritta in disoccupazione, postulando il versamento di indennità a decorrere dal 1° gennaio 2008 (cfr. doc. 2).
La Cassa, con decisione del 18 gennaio 2008 confermata dalla decisione su opposizione del 23 aprile 2008, le ha negato il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, principalmente poiché il marito era socio e gerente della ditta sua ex datrice di lavoro (cfr.doc. A; 13).
Per completezza va evidenziato che nel luglio 2008 l’iscrizione a RC dell’assicurata è stata stralciata e che il marito, sempre socio e gerente della Sagl, detiene ora le quote relative all’intero capitale di fr. 20'000.-- (cfr. estratto RC).
2.8. Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che da quanto appena esposto emerge con evidenza che il marito dell’assicurata
La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo proposito: la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA, il quale gode ex lege di una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, potendo egli influenzare risolutivamente le decisioni dello stesso ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. DLA 2004 N. 21 consid. 3.2. pag. 198; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).
In simili circostanze, alla luce della giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.5., 2.6.), l’assicurata, essendo stata impiegata, nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione, presso la __________ il cui socio gerente è suo marito, non ha diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal mese di gennaio 2008, senza che sia necessario indagare più approfonditamente il suo potere di determinare o influenzare le decisioni della società.
Infatti la ricorrente, benché licenziata dalla __________ vista la posizione di suo marito all’interno della ditta sua ex datrice di lavoro, poteva continuare a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva (cfr. in particolare la sentenza federale riprodotta al consid. 2.6.).
Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. DLA 2003 N. 22 pag. 240).
In casu non può escludersi un’elusione delle disposizioni concernenti l’indennità per lavoro ridotto, né il rischio di ricorso abusivo alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione alfine di rimediare a un periodo di contrazione del giro di affari della datrice di lavoro.
La circostanza che l’assicurata, nel giugno 2008, abbia ceduto la propria quota a __________ e abbia conseguentemente fatto stralciare dal RC la sua iscrizione quale socia (cfr. doc. V1; estratto RC), a prescindere dal fatto che la cessione ha comunque avuto luogo posteriormente al periodo determinante in questione (gennaio – aprile 2008), risulta ininfluente.
Infatti, come appena visto, decisiva in concreto risulta la carica di socio gerente in seno alla __________ del coniuge.
Il principio secondo cui il coniuge del datore di lavoro e di colui che riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all’indennità di disoccupazione si applica evidentemente, come auspicato dalla ricorrente (cfr. doc. I), indifferentemente dal sesso del coniuge.
La sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130 e già citata al consid. 2.5., riguarda proprio un assicurato a cui sono state rifiutate le indennità di disoccupazione, poiché la moglie era la socia gerente della ditta in cui egli lavorava prima dell’iscrizione al collocamento.
In proposito cfr. anche STCA 38.2006.10 del 26 luglio 2006.
In relazione all’asserzione formulata dall’assicurata nello scritto del 18 gennaio 2008 alla Cassa secondo cui il rapporto con il marito "è in crisi" (cfr. doc. 12), è utile sottolineare che nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) emessa nel gennaio 2007 al p.to B22-B23, la SECO ha precisato che:
" una persona che, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, assume un impiego nell’azienda del proprio coniuge ha diritto all’ID durante il termine quadro dopo aver lasciato tale attività. Per contro, in un termine quadro successivo, essa ha diritto all’ID soltanto se ha esercitato un’attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi dopo aver lasciato l’azienda del suo coniuge o se ha acquisito un periodo minimo di contribuzione di 12 mesi in un ‘azienda che non sia quella del coniuge.
Il diritto all’ID va invece riconosciuto dalla data del divorzio, della separazione giudiziale e dalla data in cui il giudice decide misure di protezione dell’unione coniugale."
Inoltre con giudizio C 292/05 del 16 febbraio 2007 l’Alta Corte ha affermato quanto segue:
" (…) questa Corte ha già avuto modo di osservare che il rischio di abuso insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (consid. 3) può realizzarsi anche nell’ipotesi in cui i coniugi vivano separatamente (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 179/05 del 17 ottobre 2005 consid. 2; la sottolineatura è del redattore)."
2.9. Per quanto concerne la censura di incostituzionalità sollevata dall’assicurata relativamente all’estensione solo al coniuge dell’esclusione del diritto alle indennità di disoccupazione di una persona con posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. doc. I pag. 4), giova osservare che il TF, nella sentenza pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130 segg. e menzionata al considerando precedente in fine, ha stabilito che il fatto che il convivente non sia soggetto all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. consid.2.3.) non viola il principio dell’uguaglianza giuridica.
La nostra Massima Istanza, al riguardo, ha segnatamente osservato che:
" (…)
S'il est vrai que cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art. 31 al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI (indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.
De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux seuls employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement, mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la situation de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001 [C 354/00])." (La sottolineatura è del redattore)
Cfr. pure STFA C 179/05 del 17 ottobre 2005; STF C 211/06 del 29 agosto 2007.
2.10. Alla luce di tutto quanto precede, occorre concludere che l’assicurata non ha diritto alle indennità di disoccupazione a fare tempo dal 1° gennaio 2008.
La decisione su opposizione del 23 aprile 2008 emessa dalla Cassa deve, di conseguenza, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti