Raccomandata
Incarto n. 38.2007.97
DC/sc
Lugano 28 febbraio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 ottobre 2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 3 ottobre 2007 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha confermato la precedente decisione del 30 marzo 2007 con la quale l'assicurato è stato sospeso per 21 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere rifiutato di partecipare ad un programma d'occupazione temporanea (in seguito: POT) presso il __________ a __________ (cfr. Doc. 13).
In particolare l'amministrazione ha sottolineato che gli accertamenti da lei compiuti hanno potuto dimostrare che le attività che l'assicurato avrebbe dovuto svolgere nel programma d'occupazione erano conformi alle sue condizioni di salute (cfr. Doc. 1).
1.2. Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha affermato di avere rifiutato il programma d'occupazione temporanea per motivi di salute.
Egli rileva inoltre di avere indicato al consulente del personale che entro 15 giorni avrebbe iniziato un'attività lavorativa nella sua professione tramite __________ e che questa circostanza si è effettivamente realizzata (cfr. Doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 3 dicembre 2007 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:
" (...)
Nel caso in esame, dalla documentazione in nostro possesso, emerge quanto segue.
il 22 febbraio 2007 è stato assegnato all'assicurato un programma d'occupazione temporanea presso il __________, __________, dal 5 marzo al 4 settembre 2007 (doc. 22);
a dire del ricorrente, egli non ha preso parte alla misura sostanzialmente per motivi di salute: non può sollevare pesi, è allergico alla polvere e soffre di daltonismo (doc. 10/1 e 10/2);
visti gli asseriti problemi di salute, l'UG ha provveduto ad effettuare ulteriori accertamenti presso il medico curante dell'assicurato e presso il programma in questione;
il 25 giugno 2007, all'organizzatore della misura è stato chiesto, in particolare quale attività è stata proposta all'assicurato, tenuto conto delle limitazioni fisiche dello stesso; egli ha affermato che: "(...) il signor RI 1 ci ha spiegato che non poteva alzare pesi per motivi di salute, per cui è stato incorporato nell'atelier del restauro mobili, dove non è necessario alzare pesi importanti. Di fatti il lavoro nell'atelier consiste nel decapaggio di mobili, verniciatura, imbottitura di poltrone e piccole riparazioni. Da notare che nel caso in cui mobili ecc. devono essere spostati, nell'atelier lavorano altri partecipanti che si aiutano vicendevolmente (...)" (doc. 4/1 e 4/2).
dall'accertamento esperito presso il medico curante dell'assicurato, Dr. med. __________, è emerso che: "(...) L'ambiente lavorativo dovrebbe essere esente da polveri fini, mentre per polvere grossolana (per es. polvere di legno) si potrebbe ricorrere a maschere di protezione adeguate. Per ambiente non completamente chiuso intendo ambienti ristretti con possibilità di movimento ridotto, ambienti con ventilazione inadeguata e possibilmente con luce naturale o chiara. (...) La descrizione dell'attività lavorativa presso __________ mi sembra adeguata. Il restauro di mobili, verniciatura e decapaggio come pure le riparazioni ed imbottitura non dovrebbero causare problemi particolari al P. se le condizioni sopraccitate possono venire rispettate (...)" (doc. 4/3 e 5);
visto quanto dichiarato dal medico curante dell'assicurato, e allo scopo di capire se presso i locali del programma vi era la presenza di polveri fini e il tipo di ventilazione dei locali, il 27 agosto 2007 è stato effettuato un ulteriore accertamento presso il __________ (doc. 4/6); dallo stesso è emerso quanto segue: "(...) Nel nostro reparto falegnameria sono presenti polveri grossolane quando si lavora con i macchinari. Sono comunque disponibili mascherine di protezione e generalmente resta aperta una porta che dà direttamente sull'esterno. Per quanto riguarda le polveri fini non dovrebbero risultare valori oltre ai limiti generali (...) Per il sistema di ventilazione in tutta l'area del nostro POT restano aperte porte e finestre durante le ore lavorative (...)" (doc. 4/7).
Visto quanto precede, considerato che anche il medico curante dell'assicurato ritiene che l'attività proposta allo stesso era conforme al suo stato di salute, e accertato che all'interno dei locali del programma vi è la presenza di polveri grossolane ed è altresì possibile usare le mascherine per proteggersi, come indicato dal Dr. med. __________, è necessario concludere che il programma era adeguato allo stato di salute del signor RI 1 e pertanto si ritiene ingiustificata la mancata partecipazione alla misura attiva.
Per quanto riguarda l'affermazione del ricorrente relativa al fatto di avere reperito un'occupazione 15 giorni dopo l'assegnazione, si rileva che oltre a non essere esatta, è ininfluente. Infatti il lavoro tramite agenzia di collocamento (__________, __________) ha preso avvio il 16 aprile 2007 e inoltre non lavora tutti i giorni (cfr. doc. 26, 27, 28), egli dunque avrebbe potuto iniziare il programma e interromperlo immediatamente qualora avesse reperito un impiego.
Infine per quanto riguarda il desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di corso, va rilevato che spetta al consulente URC decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento degli assicurati, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle capacità e attitudini dell'assicurato (STCA del 12 luglio 2002, nella causa E. C. contro UG, consid. 2.7, pag. 16 e relativi riferimenti).
Visto quanto precede e alla luce della menzionata giurisprudenza, ritenuta l'adeguatezza del POT, il suo mancato inizio è dunque da ritenere ingiustificato. La sospensione di 21 giorni decretata con la decisione contestata non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza citata. Né sono ravvisabili circostanze particolari tali da rendere lieve la colpa dell'assicurato - il quale non ha nemmeno fatto una prova presso __________ - e da giustificare, dunque, una riduzione della sospensione." (Doc. V)
1.4. Il 9 dicembre 2007 l'assicurato ha contestato le affermazioni del responsabile del programma di occupazione (cfr. Doc. VIII).
Il 18 dicembre 2007 il Servizio cantonale si è riconfermato nel contenuto della risposta di causa (cfr. Doc. IX).
1.5. Il 25 febbraio 2008 il Presidente del TCA, accompagnato dal segretario, ha compiuto un sopralluogo presso il POT di __________, alla presenza delle parti (cfr. Doc. XIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972).
In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Al riguardo il TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:
" (...)
2.1 Nell'ambito della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a una riorganizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il periodo contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici regionali di collocamento e ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dei risparmi da contrapporre ai maggiori on derivanti dagli Accordi bilaterali (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."
La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).
L'art. 59 LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste misure.
L'art. 64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il tenore di questa disposizione è il seguente:
"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione;
c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione:
2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c."
Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA del 29 marzo 2005 nella causa D., C 274/04; STFA del 12 aprile 2005 nella causa B., C 269/04; STFA del 30 settembre 2005 nella causa B., C 279/03).
A questo proposito in una sentenza del 6 dicembre 1999 nella causa M., C 376/98, il TFA ha rilevato:
" In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art. 72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).
Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile (cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag. 78 seg.)."
In DTF 125 V 367 il TFA ha ricordato che:
" Zum andern gelten für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit, muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"
L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.
In una sentenza dell'11 ottobre 2005 nella causa W., (C 184/05) il TFA ha ricordato che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen - in Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".
B. Rubin ("Assurance-chômage", Ed. Schulthess Juristiche Medien AG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 425) ricorda che:
" (...)
Les critères d'un emploi convenable au sens de l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v. l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1]. Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorqu'un PET est assigné.
Pour un programmeur de formation employé à l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un. S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v. l'art. 64a al. 3 LACI en correlation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h LACI)"
2.3. Per costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).
2.4. In una sentenza 38.2005.91 del 16 marzo 2006, a proposito di un assicurato che ha rifiutato un programma occupazionale presso l'__________ a __________, questa Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (...)
Chiamato ora a pronunciarsi sul ricorso dell'assicurato il TCA ribadisce innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 3 LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro che gli vengono ufficialmente assegnati (cfr. DTF 121 V58; D. Cattaneo, "Alcuni compiti…", pag. 86-87). Colui che non partecipa o che interrompe il corso o il programma di occupazione, senza validi motivi, deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. DTF 125 V 360; DLA 1999 pag. 45-47; consid. 2.4. e 2.5).
Inoltre, riguardo all'eventuale desiderio di un assicurato di seguire altri tipi di corsi o di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle capacità e attitudini dell'assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA del 5 ottobre 2000 nella causa B., 38.2000.74 e STFA non pubblicata del 13 maggio 1993, nella causa B., C 121/92).
Nella presente fattispecie il consulente del personale ha esposto in modo convincente le ragioni per cui si rendeva necessario per l'assicurato una misura che gli facilitasse il reinserimento nel processo lavorativo.
L'assicurato non fa peraltro valere valide ragioni per cui il programma in questione non era conforme alla sua situazione personale. In particolare la sua scelta di iniziare una nuova formazione professionale dopo alcuni mesi non la esonerava dall'adempiere i suoi obblighi nel periodo per il quale pretendeva le indennità di disoccupazione. In caso contrario egli avrebbe peraltro potuto essere considerato inidoneo al collocamento (cfr. sul tema: STFA del 14 febbraio 2006 nella causa B., C 117/05).
È vero che il programma di occupazione in qualità di riparatore di biciclette doveva avere luogo in un settore del tutto diverso rispetto a quello per il quale l'assicurato è formato.
Al riguardo va tuttavia sottolineato il legislatore ha voluto esplicitamente (ed ancora riconfermato in occasione della terza revisione della LADI) che, nel contesto dei programmi di occupazione, non si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI ma soltanto di alcuni (in particolare quello dell'art. 16 cpv. 1 lett. c LADI).
Certo, le perplessità sollevate dalla dottrina (cfr. Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zurigo 1998, pag. 88) riguardo alla conformità dell'art. 72a cpv. 2 LADI con la cifra 2 della Conv.OIL n° 168 ("nel valutare l'adeguatezza di un impiego si deve tener conto segnatamente, nelle condizioni prescritte e nella misura appropriata, dell'età del disoccupato, della sua anzianità nella professione anteriore, dell'esperienza acquisita, della durata della disoccupazione, dello stato del mercato del lavoro, delle ripercussioni di questo impiego sulla situazione personale e familiare dell'interessato e del fatto che l'impiego è disponibile per causa diretta di una sospensione del lavoro dovuta a un conflitto professionale in corso" (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 22; DLA 1999 pag. 46)), norma direttamente applicabile (cfr. DTF 124 V 236-237; Chopard, op.cit., pag. 74), sono condivise dal TCA (cfr. STCA del 26 gennaio 2004 nella causa A., 38.2003.44; STCA del 22 agosto 2001 nella causa L., 38.2001.13; STCA del 31 luglio 2001 nella causa B., 38.2001.10; STCA del 23 febbraio 2001 nella causa U., 38.2000.111 e STCA del 5 ottobre 2000 nella causa B., 38.2000.74).
Questo Tribunale è comunque chiamato ad applicare le leggi federali (cfr. art. 191 Cost. fed.; STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., H 29/02: "trattandosi di norma contenuta in una legge federale, nè il Tribunale federale delle assicurazioni nè le altre autorità amministrative e giudiziarie possono esaminare la costituzionalità (art. 191 Cost.). Tuttavia è ammissibile interpretare la disposizione in esame in maniera conforme alla Costituzione, rispettando il tenore, rispettivamente il senso chiaro della norma (DTF 126 IV 248 consid. 4b)").
Va comunque sottolineato che, nel caso concreto, quell'occupazione temporanea è stata assegnata all'assicurato in quanto egli non voleva rinunciare al corso di tedesco per frequentare il programma di occupazione prospettato dall'amministrazione (all'interno dell'amministrazione, e precisamente presso un ufficio circondariale di tassazione) ciò che sarebbe stato più opportuno in considerazione della formazione dell'assicurato e della sua precedente attività professionale di 4 anni presso l'Ufficio stima (cfr. Doc. 22).
In conclusione l'attività proposta, peraltro di carattere sussidiario rispetto all'esercizio, anche solo a tempo parziale, di un lavoro retribuito (cfr. DTF 125 V 362 ) e che era oltretutto di durata limitata, non aveva niente di degradante (cfr. le sentenze citate al consid. 2.7. e DTF 125 V 367; STCA del 5 luglio 1999 nella causa G., per un programma quale orticoltore, 38.98.410; STCA del 5 ottobre 2000 nella causa B., per un programma denominato "Castello Visconteo", 38.2000.74; STCA del 23 febbraio 2001, nella causa U., per un programma relativo al riutilizzo di apparecchi elettrici ed elettronici, 38.2000.111; STCA del 5 luglio 2001 nella causa S., per un programma denominato "Magistri ticinesi", 38.2000.17; STCA del 31 luglio 2001 nella causa B., per un programma organizzato da ; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa A. 38.2003.44 per due programmi d'occupazione presso il Mercatino __________ di __________ e l') e avrebbe permesso all'assicurato di rientrare in un ambiente lavorativo.
Il TFA ha del resto ritenuto adeguata per un carpentiere la partecipazione ad un programma di occupazione denominato "Laboratorio di artigianato" con la seguente motivazione:
" 4.1 Der Beschwerdeführer macht zu Recht nicht mehr geltend, der Einsatz im Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier» sei grundsätzlich nicht zumutbar gewesen. Aufgrund der Akten umfasste seine Tätigkeit das Herstellen von Metallsachen. Neben dem Feilen, Löten und Kleben hatte er u.a. Schleifarbeiten auszuführen. Nach seinen eigenen Angaben musste er Figuren mit «Eisenstängeli» erstellen (Schreiben vom 22. Mai 2003). Weder die Tatsache, dass der Versicherte gelernter Zimmermann ist und während mehr als 25 Jahren beim selben Arbeitgeber in diesem Beruf tätig war, noch sein Alter (57 Jahre im Zeitpunkt der arbeitsmarktlichen Massnahme) lassen den Einsatz im Beschäftigungsprogramm als unzumutbar im Sinne des Gesetzes erscheinen.
Ebenso wenig genügt für die Annahme von Unzumutbarkeit, dass er
offensichtlich in der Arbeit wenig oder sogar keinen Sinn zu erblicken
vermochte und er es vorgezogen hätte, mit Holz zu arbeiten (Aufräumen im Wald, Bänke erstellen usw.). Indessen übt der Beschwerdeführer Kritik an der Leitung des Beschäftigungsprogrammes."
(cfr. STFA del 30 settembre 2005 nella causa B., C 279/03)
Il programma di occupazione assegnato all'assicurato rispettava il requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.5., 2.6., 2.7.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46). Di conseguenza egli era tenuto ad accettarlo senza indugio.
A ragione, dunque, il ricorrente è stata sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per avere rifiutato un programma occupazionale presso il __________.
Anche l'entità della sanzione (25 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione) risulta conforme alla legge e alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.) per cui la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata."
2.5. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa M. C 126/02; DTF 125 V 361).
La giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 9 febbraio 2006 nella causa T., C 301/05; STFA del 13 dicembre 2005 nella causa S., C 272/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).
Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Su queste questioni, vedi in particolare:
G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg..
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.7. Per quanto concerne l'entità della sanzione, il TFA in una sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa UCL c/ D.S. (C 262/01), si è pronunciato su un ricorso dell'Ufficio cantonale del lavoro (dal 1° gennaio 2002: Sezione del lavoro) del Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi.
L'Alta Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.
Il TFA ha accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.
Al riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:
" (…)
2.1 La Corte cantonale si è distanziata dalla valutazione operata dall'UCL e ha qualificato solo come leggera - e non come mediamente grave - la colpa dell'assicurata. In particolare, non ha condiviso il provvedimento amministrativo poiché esso avrebbe riprodotto "meccanicamente (in funzione della durata della misura)", e quindi senza tenere conto dell'insieme delle circostanze, le tabelle emanate dal seco in materia (cfr. Prassi ML/AD 99/1 foglio A/1).
2.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente, dando per scontato che la durata della sospensione vada determinata a dipendenza della gravità della colpa nel singolo caso e debba pertanto tenere conto di tutte le circostanze concrete, censura nondimeno l'operato dei primi giudici e ritiene che la sanzione inflitta dall'amministrazione, fondata sulle direttive emanate dal seco al fine di eliminare le forti divergenze cantonali riscontrate in materia, sarebbe già rispettosa del principio di proporzionalità, mentre gli elementi soggettivi evocati dalla pronuncia impugnata non sarebbero tali da giustificarne una riduzione.
3.1 In una recente sentenza pubblicata in DTF 125 V 197, resa nell'ambito applicativo dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 1995, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare una sospensione per 20 giorni, ossia per la durata massima prevista dalla normativa allora in vigore per i casi di colpa mediamente grave, decretata nei confronti di un assicurato che non aveva dato (tempestivamente) seguito all'ingiunzione dell'Ufficio di iscriversi a un (adeguato) programma occupazionale di 6 mesi
mancando di conseguenza di parteciparvi. Similmente, in una successiva sentenza 19 agosto 2002 in re K., C 355/01, questa Corte ha tutelato la decisione di sanzionare con 23 giorni di sospensione un tale rifiuto. In numerose altre occasioni, per contro, questo Tribunale ha ravvisato in casi analoghi un comportamento gravemente colposo (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c OADI).
Così, ha già avuto modo di convalidare la sospensione per 45 giorni di un assicurato che si era rifiutato, per la presenza di - peraltro effettivi - problemi di schiena, di intraprendere, nell'ambito di un programma occupazionale temporaneo, un'attività di custode presso una casa di cura, la molteplicità delle funzioni inerenti a questa occupazione non essendo stata ritenuta tale da causare un eccessivo e ripetuto carico della schiena (sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99, C 382/00). Parimenti, in una precedente sentenza, inedita, del 19 maggio 1999 in re S., C 54/98, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che l'abbandono, dopo pochi giorni e senza valido motivo, di un'occupazione temporanea assegnata all'assicurato nell'ambito di un programma occupazionale, giustificava una sospensione di (almeno) 31 giorni (cfr. pure sentenze 28 marzo 2001 in re Z., C 308/00, 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99).
II Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua giurisprudenza, qualifica infine, normalmente, come mediamente grave l'assenza ingiustificata a un corso e l'interruzione del medesimo (cfr. sentenza 9 ottobre 2002 in re M., C 136/01, e i riferimenti ivi citati).
3.2 Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999, no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr. Prassi -ML/AD 99/1 foglio A/1), consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti di D.S. non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.
3.3 Né sono ravvisabili circostanze particolari che giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.
In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la considerazione che
D.S. era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno e sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto, beneficiando di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa (cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il fatto che il programma occupazionale assegnato presso la __________ avrebbe comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle esigenze del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito ed essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività proposta, l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità (cfr. sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00, consid. 2b, come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).
3.4 Considerato l'insieme delle circostanze come pure l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000 all'UCL, di. avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile D.S. mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.
In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il comportamento di D.S. non configurasse un comportamento gravemente colposo passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata." (cfr. STFA 25.2.2003 nella causa UCL c/ D.S., C 262/01)
In una sentenza del 16 aprile 2003 nella causa M. (C 224/02), l'Alta Corte ha poi ritenuto incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover effettuare lavori pesanti.
2.8. Nell'evenienza concreta RI 1, di professione imbianchino, alla ricerca di un posto di lavoro quale imbianchino, autista magazziniere e tuttofare edile (cfr. Doc. 25), ha rifiutato di iniziare un programma occupazionale, denominato __________, presso il __________, dove avrebbe dovuto svolgere attività di restauro e lavori in magazzino, con la seguente motivazione:
" Non posso sollevare pesi e non sono abile al restauro. Anche il lavoro in magazzino comporta sollevamento di pesi.
(...)
Non mi ritengo idoneo per questo tipo di lavoro. Motivo: salute."
(Doc. 23)
Il responsabile del programma d'occupazione, dopo il colloquio con l'assicurato, aveva annotato "non può alzare pesi → lavori interni / restauro" e che avrebbe iniziato il programma di occupazione (cfr. Doc. 24).
In uno scritto al suo consulente del personale RI 1, dopo avere sottolineato di avere chiesto di essere inserito in corsi di altro genere, ha affermato di non essere abile e capace di lavorare nel programma di occupazione in questione (cfr. Doc. 21).
Al fine di chiarire la conformità del programma di occupazione alle condizioni di salute dell'assicurato, la Sezione del lavoro ha effettuato alcuni accertamenti interpellando il medico curante (cfr. Doc. 1.3) dell'assicurato e l'organizzatore del provvedimento inerente al mercato del lavoro.
In particolare, per quel che concerne l'attività da svolgere concretamente presso l', in data 28 giugno 2007 il responsabile del programma di occupazione __________ (cfr. Doc. 4/2) ha confermato quanto già attestato in precedenza e cioè che, siccome il ricorrente non poteva sollevare pesi, egli sarebbe stato incorporato nell' restauro mobili.
Il TCA constata che, quest'attività è stata ritenuta adeguata dal medico curante (cfr. Doc. 4/5).
Il sopralluogo, effettuato il 25 febbraio 2008 dal Presidente del TCA accompagnato dal segretario, alla presenza delle parti e dei responsabili del programma d'occupazione di __________, signori __________ (cfr. verbale Doc. XIII), ha permesso innanzitutto di appurare che, effettivamente, le attività all'interno del POT sono strutturate in modo tale da poter distinguere chiaramente i lavori pesanti (traslochi, trasporto mobili) da quelli leggeri (restauro di mobili. Vedi pure Doc. 4/2: "decapaggio di mobili, verniciatura, imbottitura di poltrone e piccole riparazioni").
Infine, a proposito di questo secondo tipo di mansioni, delle quali si sarebbe dovuto occupare il ricorrente, il TCA ha potuto constatare che esse vengono svolte in due locali: uno nel quale vengono effettuate le rifiniture e nel quale vi è poca polvere e un altro dove vi sono diversi attrezzi per lavorare il legno, nel quale vi sono polveri grossolane (segatura).
Questo locale è adeguatamente illuminato con luce al neon, ha una porta finestra che dà sull'esterno, che può rimanere aperta ed è sufficientemente grande. Inoltre, per effettuare determinati lavori, i partecipanti del POT hanno a disposizione delle mascherine di protezione. Per restaurare i mobili non vengono utilizzate vernici e raramente solventi. Si usa soprattutto cera per mobili. I lavori più "fastidiosi" possono peraltro essere svolti all'esterno.
Pertanto anche riguardo al problema della polvere, il sopralluogo ha permesso di appurare la veridicità delle risposte fornite dal responsabile del programma di occupazione (cfr. Doc. 4/7).
Quanto appurato nel corso del sopralluogo ha dunque confermato quanto già emergeva dagli atti e cioè che le attività presso il programma d'occupazione erano conformi allo stato di salute dell'assicurato ed era dunque adeguata.
Nel corso del sopralluogo l'assicurato ha sottolineato che il locale laboratorio, il giorno del colloquio era chiuso. Pertanto, l'affermazione dell'assicurato secondo cui "le porte e le finestre" erano chiuse (cfr. Doc. 3 e Doc. VII) non si riferisce al locale più polveroso presso il quale avrebbe dovuto lavorare.
Egli si è pure lamentato per non essere stato adeguatamente informato dal signor __________ che non vengono usate vernici e che vi erano a disposizione delle mascherine di protezione (comunque impossibili da portare durante l'intera giornata).
Secondo questo Tribunale queste circostanze non sono rilevanti.
Decisivo è invece il fatto che l'assicurato è stato informato che avrebbe potuto svolgere delle mansioni conformi alle sue condizioni di salute. Stava a lui dimostrare immediatamente la propria disponibilità ad accettare la proposta (cfr. le sentenze citate al consid. 2.5) e successivamente a chiedere tutte le informazioni del caso, anziché rifiutare subito il programma d'occupazione.
In particolare egli poteva pretendere che si rispettasse quanto imposto dalle sue condizioni di salute, in particolare un'adeguata ventilazione. Questa condizione non sarebbe stata difficile da realizzare, visto che il programma si sarebbe svolto soprattutto nel periodo primaverile e estivo (dal 9 marzo al 4 settembre 2007).
Infine, ma non da ultimo, va sottolineato quanto affermato in più occasioni dal signor __________ e constatato pure dal TCA e cioè che, trattandosi di un programma di occupazione e non di una normale attività lavorativa ("non di una fabbrica"), le attività all'interno del provvedimento inerente al mercato del lavoro vengono costantemente adattate alle esigenze e alle condizioni di salute dei partecipanti (cfr. Doc. XIII, pag. 2: "in 10 anni sono passate più di 1000 persone e mai nessuno ha avuto problemi di salute (...) gli organizzatori si adattano ai ritmi di lavoro degli interessati, gente di tutte le età di cui si è tenuto conto dei problemi di salute e fisici").
In altri termini se l'assicurato avesse accettato di svolgere il programma di occupazione, durante la sua attività i responsabili del POT avrebbero certamente tenuto conto di eventuali problemi di salute riscontrati nello svolgimento dello stesso introducendo adeguate pause o spostandolo nel settore vendita.
Alla luce di quanto qui sopra esposto questo Tribunale deve concludere che RI 1 ha rifiutato un provvedimento inerente al mercato di lavoro conforme alle sue condizioni di salute e dunque adeguato.
Di conseguenza, a ragione, la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Anche la durata della sanzione (21 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della colpa. La decisione su opposizione deve pertanto essere confermata.
In conclusione va ancora sottolineato, da una parte, che spetta ai consulenti del personale stabilire quali provvedimenti inerenti al mercato di lavoro applicare in un caso concreto (cfr. consid. 2.4) e, d'altra parte, che l'assicurato ha iniziato un'attività lucrativa, che è prioritaria rispetto ad un provvedimento inerente al mercato del lavoro (almeno quando le due attività non possono essere effettuate contemporaneamente, cfr. STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007) soltanto il 16 aprile 2007 (cfr. Doc. 26) mentre il programma di occupazione sarebbe iniziato il 5 marzo 2007.
Come rilevato dall'amministrazione nella risposta di causa, il ricorrente avrebbe dunque dovuto iniziare il programma di occupazione e, semmai, interromperlo al momento dell'inizio di un'attività lucrativa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti