Raccomandata

Incarto n. 38.2007.90

rs

Lugano 7 aprile 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2007 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 17 ottobre 2007 emanata da

Ufficio regionale di collocamento di __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 17 ottobre 2007 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 19 settembre 2007 (cfr. doc. 10) con cui aveva sospeso RI 1 per undici giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate e insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal mese di settembre 2006 al mese di gennaio 2007 in cui lavorava quale insegnante presso “__________” di __________ (cfr. doc. A1).

1.2. Contro la decisione su opposizione del 17 ottobre 2007 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con cui ha contestato la sanzione inflittale, rilevando, in particolare, che per tre anni di seguito si è presentata all’URC avendo effettuato delle ricerche di lavoro da gennaio ad agosto e per tre anni la situazione è apparsa regolare. Essa ha precisato che nel 2007 - terzo anno di disoccupazione - è stata invece sanzionata.

L’insorgente ha osservato che da un controllo effettuato in merito alla sua idoneità al collocamento è emerso che nel settembre 2003 era stato emesso un provvedimento con cui il suo impiego di insegnante è stato considerato equivalente a quello di uno stagionale. Essa, al riguardo, ha puntualizzato di essersene dimenticata, anche se un vago ricordo era rimasto, visto che negli ultimi anni ha sempre iniziato le ricerche dal mese di gennaio per luglio/agosto seguenti.

La ricorrente ha, infine, indicato di aver compiuto, anche per il 2007, degli sforzi volti al reperimento di un’occupazione dal mese di gennaio al mese di agosto (cfr. doc. I).

1.3. L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. L’assicurata ha presentato delle osservazioni con scritto dell’11 novembre 2007 (cfr. doc. V), il quale è stato inviato per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VII).

1.5. Pendente causa questa Corte ha posto alcuni quesiti all’URC di __________ (cfr. doc. VII)

La relativa risposta è pervenuta il 13 marzo 2008 (cfr. doc. VIII, 1/4).

1.6. L’assicurata ha preso posizione in merito il 24 marzo 2008 (cfr. doc. X).

1.7. Il 1° aprile 2008 l’amministrazione ha comunicato di non avere nulla da aggiungere a quanto già espresso nello scritto del 13 marzo 2008 e ha riconfermato la decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. XII).

1.8. Il doc. XII è stato trasmesso all’assicurata per conoscenza (cfr. doc. XIII).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’URC di __________ ha sospeso RI 1 dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate e insufficienti ricerche di lavoro nel lasso di tempo dal mese di settembre 2006 al mese di gennaio 2007.

2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.4. La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;

2.6. Per quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va osservato che, per un certo periodo, l'UCL, ora Sezione del lavoro, ha applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.

Il TFA considera queste persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline, generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien", pag. 56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2 maggio 1997 nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 19 segg.).

In una sentenza del 18 novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA 2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V 38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).

Tuttavia, alla luce della giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190).

Va peraltro segnalato che in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007 il Tribunale federale ha dichiarato inidoneo al collocamento un assicurato che, dopo essere stato licenziato dalla ditta presso cui aveva lavorato 17 anni al beneficio di un contratto di lavoro di durata indeterminata, è stato riassunto dalla medesima azienda sulla base di un contratto di durata determinata da febbraio a novembre sia per il 2004, che per il 2005 e probabilmente sarebbe stato reimpiegato pure per il 2006. Egli ha compiuto le proprie ricerche di lavoro esclusivamente nel settore dell’edilizia, ramo in cui nei mesi invernali è improbabile un’assunzione. Non candidandosi anche in altri ambiti professionali, egli ha omesso di adottare tutte le misure al fine di evitare la disoccupazione e ha dimostrato, da un lato, di non cercare un’occupazione duratura, dall’altro, di accettare le brevi perdite di guadagno nei mesi da dicembre a gennaio/febbraio.

L’Alta Corte, in proposito, ha rilevato:

" (…)

Um festzustellen, ob der Versicherte bewusst diese Unterbrüche in Kauf nimmt, geben sodann sämtliche Arbeitsbemühungen, auch in den vorangegangenen Rahmenfristen, Aufschluss. Nicht stichhaltig sind die Ausführungen des Versicherten, frühere Arbeitsbemühungen dürften unter dem Hinweis auf die fehlende Aufklärungs- und Informationspflicht des RAVs nicht berücksichtigt werden. Denn der Wille, eine unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.“

2.7. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 insegna, dal 2000, presso l'__________ di __________ con un contratto a tempo determinato da fine agosto ai primi di giugno dell'anno successivo.

Nel 2007 l'assicurata si è iscritta in disoccupazione a partire dal 1° luglio 2007, alla ricerca di un'occupazione all'80%, quale docente di liceo, insegnante, (3° termine quadro per la riscossione 01.07.06 - 30.06.08; guadagno assicurato: Fr. 4'240.--; cfr. inc. 38.2007.61; 38.2007.89).

Al momento dell'iscrizione per il collocamento, l'assicurata era già in possesso del contratto d'incarico per l'anno accademico 2007/2008 con inizio il 28 agosto 2007.

Con sentenza 38.2007.61 del 7 novembre 2007, cresciuta in giudicato incontestata, questo Tribunale ha confermato una decisione su opposizione del 6 agosto 2007 con la quale l'Ufficio regionale di collocamento di __________ aveva sospeso l'assicurata per 4 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per mancate ricerche nel mese di aprile 2007.

A seguito della richiesta di verificare l’idoneità al collocamento della ricorrente inoltrata il 6 agosto 2007 dal consulente del personale (cfr. doc. 24 inc. 38.2007.89), la Sezione del lavoro Ufficio giuridico, con decisione del 18 settembre 2007, ha dichiarato l'assicurata idonea al collocamento nel periodo dal 1° luglio al 27 agosto 2007.

Nella sua decisione l'amministrazione ha pure sottolineato che RI 1 è tenuta a cercare un impiego durante tutto il periodo nel quale esercita un'attività lucrativa (cfr. inc. 38.2007.89).

Con decisione su opposizione del 15 ottobre 2007 la Sezione del lavoro ha, poi, dichiarato irricevibile l’opposizione dell’assicurata per mancanza di un interesse degno di protezione, visto che il provvedimento le ha dato pienamente ragione, considerandola idonea al collocamento.

Questa Corte, il 10 marzo 2008, ha respinto il ricorso interposto dall’insorgente avverso la decisione su opposizione del 15 ottobre 2007. Il TCA ha rilevato che, essendo l’assicurata stata riconosciuta idonea al collocamento, un’opposizione non può portare a un risultato più favorevole per la stessa e che quindi non esiste un interesse degno di postazione a fare ricontrollare dall’amministrazione la decisione iniziale (cfr. STCA 38. 2007.89 del 10 marzo 2008).

Il 19 settembre 2007 l’URC ha, inoltre, emesso una nuova decisione di sospensione di undici giorni per mancate e insufficienti ricerche nell’arco di tempo dal mese di settembre 2006 al mese di gennaio 2007 (cfr. consid.1.2.).

La decisione su opposizione del 17 ottobre 2007 che ha confermato tale provvedimento è oggetto della presente vertenza (cfr. consid. 1.2.).

2.8. Il TCA, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della sanzione di undici giorni citata sopra, rileva dapprima che la ricorrente, come già deciso con sentenza 38.2007.61 del 7 novembre 2007, esercitando la professione di insegnante presso l’__________ di __________ unicamente nei mesi relativi all’anno scolastico - da agosto/settembre a giugno - e non essendo, nel 2007, la prima volta che si annunciava per il collocamento, era tenuta a cercare un impiego adeguato durante tutto l’anno.

Dalle carte processuali si evince, invece, che l’insorgente, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza per gli assicurati che ricorrono regolarmente all’assicurazione contro la disoccupazione al termine di un’attività stagionale (cfr. consid. 2.6.), nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2006 non ha intrapreso alcuno sforzo volto al reperimento di un impiego, mentre nel novembre 2006 e nel gennaio 2007 ha compiuto una sola ricerca per mese (cfr. doc. VIII3).

Ciò è stato, peraltro, ammesso dall’insorgente medesima (cfr. doc. 11).

La ricorrente ha, perciò, contravvenuto all'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.3.).

Tale violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.9. L’assicurata ha contestato la sospensione di undici giorni inflittale dall’amministrazione con decisione del 19 settembre 2007, confermata dalla decisione su opposizione del 17 ottobre 2007, adducendo, segnatamente, che negli anni precedenti al 2007 in cui ha fatto ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione, pur avendo effettuato ricerche soltanto da gennaio ad agosto, non è stata sanzionata (cfr. doc. I)

Il TCA deve, quindi, esaminare se la buona fede dell’assicurata possa essere tutelata oppure no.

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un’informazione o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a consentire a un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Le condizioni per tutelare la buona fede dell’assicurato e discostarsi quindi dal principio della legalità sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza:

  1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

  2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

  3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

  4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

  5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

La tutela della buona fede non presuppone, tuttavia, sempre l’esistenza di un’informazione o di una decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell’amministrazione suscettivi di fare nascere nell’amministrato determinate aspettative. Dal principio della buona fede è infatti dedotto il divieto dell’abuso di diritto e del comportamento contraddittorio (cfr. STF H 1/07 del 6 marzo 2008 consid. 6.1.).

Nel caso in esame è vero che la Sezione del lavoro aveva già emesso, il 3 settembre 2003, una decisione, passata in giudicato incontestata, con cui, da un lato, ha ritenuto l’assicurata idonea al collocamento e dall’altro, ha stabilito che, svolgendo un impiego stagionale presso l’__________, essa doveva compiere le ricerche di lavoro durante tutto l’anno al fine di reperire un’occupazione duratura o perlomeno un’attività temporanea per la durata delle vacanze estive. L’amministrazione al riguardo aveva precisato che “… Tali sforzi dovranno essere svolti in futuro durante tutto l’anno e non solo immediatamente prima e durante il periodo estivo” (cfr. doc. 26 inc. 38.2007.89).

Dagli atti dell’inc. 38.2007.89 risulta, inoltre, che tale provvedimento era stato inviato all’insorgente per raccomandata (cfr. doc. 26).

E’ altrettanto vero, tuttavia, come risulta dall’accertamento esperito dal TCA presso l’URC di __________ pendente causa (cfr. doc. VII; VIII), che, quando l’assicurata si è iscritta in disoccupazione nel luglio 2006, nonostante la stessa avesse effettuato soltanto una ricerca per mese nel novembre 2005, gennaio 2006 e marzo 2006, nonché nessuna ricerca nei mesi di settembre, ottobre, dicembre 2005, febbraio e maggio 2006 (cfr. doc. VIII3), l’amministrazione, non solo non le ha chiesto giustificazioni in merito, né l’ha sanzionata, ma nemmeno ha biasimato il suo modo di procedere (cfr. doc. VIII3; VIII4).

Nella sua decisione su opposizione del 18 dicembre relativa all'incarto 38.2007.89 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha peraltro esplicitamente affermato che "eccetto le due predette sospensioni, relative alla stagione lavorativa appena trascorsa (agosto 2006 - giugno 2007), nei confronti della signora RI 1 non sono stati emessi altri provvedimenti di sospensione, specialmente per quanto attiene agli sforzi per reperire un'occupazione.".

In tali condizioni, questo Tribunale ritiene che l'assicurata - a fronte dell'atteggiamento consenziente mostrato dall'amministrazione - era senz'altro legittimata, in buona fede, a credere che il suo modo di agire fosse corretto.

Il fatto che con decisione del 3 settembre 2003 la Sezione del lavoro avesse indicato all’insorgente di svolgere ricerche di impiego durante tutto l’anno e la circostanza che la medesima, nell’atto ricorsuale, abbia indicato che “… un vago ricordo mi era rimasto, visto che negli ultimi anni avevo sempre iniziato le mie ricerche a partire dal mese di gennaio…” (Doc. I) non possono sovvertire la conclusione a cui è giunto il TCA nella misura in cui il suo consulente del personale, e quindi l’organo competente a esaminare gli sforzi volti al reperimento di un lavoro e, se del caso, a sospendere gli assicurati in relazione alle ricerche (cfr. art. 85, 85b LADI; 17 L-rilocc; 2a Reg.L-rilocc), in seguito e meglio nel 2006, ha implicitamente considerato sufficienti le ricerche relative al periodo in cui la stessa aveva lavorato – anno scolastico 2005-2006 (una ricerca per mese nel novembre 2005, gennaio 2006 e marzo 2006, nonché nessuna ricerca nei mesi di settembre, ottobre, dicembre 2005, febbraio e maggio 2006; cfr. doc. VIII3), prodotte al momento dell’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. VIII4).

Del resto l’URC medesimo anche per il 2007, in un primo tempo, ovvero nel luglio 2007 allorché l’assicurata si è annunciata al collocamento, ha esaminato unicamente le ricerche compiute negli ultimi tre mesi di attività (cfr. inc. 38.2007.61).

Solo in un secondo tempo, dopo che nell’agosto 2007 la Sezione del lavoro aveva comunicato che nei confronti della ricorrente era già stata emanata, nel settembre 2003, una decisione che precisava il dovere di effettuare, quale stagionale, ricerche di impiego durante tutto il periodo dell’attività lavorativa (cfr. STCA 38.2007.61 del 7 novembre 2007 consid. 2.7.), ha verificato le ricerche di tutti i mesi lavorativi (cfr. Richiesta di giustificazione del 27 agosto 2007; doc. 9).

Il TCA ritiene, pertanto, che le condizioni poste per potersi appellare all’art. 9 Cost. sono, in concreto, tutte realizzate.

In proposito è utile segnalare che in una sentenza inc. 38.2002.164 dell'8 ottobre 2002, passata in giudicato - riguardante un assicurato, al suo quarto termine quadro, al quale l'URC rimproverava di non avere esteso i propri sforzi anche al di fuori del suo abituale campo di attività - il TCA ha ridotto i giorni di sospensione da 3 a 1 constatato che l'interessato aveva effettuato le ricerche di un nuovo impiego secondo le indicazioni della propria collocatrice, e ciò malgrado egli avesse preso parte a più di un incontro informativo organizzato dall'amministrazione ed avesse ricevuto il promemoria inerente le ricerche di lavoro.

È soltanto dopo che l'assicurato era stato esplicitamente invitato ad ampliare il raggio delle proprie ricerche, che questa Corte ha riconosciuto l'esistenza di una violazione dell'obbligo di ridurre il danno.

La fattispecie sub judice si differenzia, poi, da quella oggetto della sentenza federale del 28 novembre 2003 nella causa B., C 293/02, riguardante un'assicurata grigionese che aveva omesso, nonostante le istruzioni ricevute dall'URC competente, di presentarsi presso alcune ditte ticinesi in vista della possibile conclusione di un rapporto di lavoro. L'assicurata aveva segnatamente fatto valere di non essere mai stata avvisata in merito ad un eventuale obbligo di accettare un impiego anche in Ticino, motivo per cui essa si sarebbe creduta legittimata a cercare un impiego solo nella Svizzera tedesca.

L'Alta Corte federale ha dichiarato manifestamente infondata la tesi della buona fede, preso atto che l'assicurata era stata espressamente invitata a candidarsi presso i potenziali datori di lavoro ticinesi.

Nell'evenienza concreta è stato, per contro, dimostrato che l'amministrazione, nel passato, aveva approvato il modo di agire di RI 1, senza nemmeno attirare la sua attenzione perlomeno sul comportamento corretto da adottare in futuro.

Per alcuni casi analoghi cfr. anche STCA 38.2003.37 del 27 aprile 2004; 38.2003.56 del 27 aprile 2004.

In esito a quanto precede, la questione di sapere se l’assicurata, anche nell’anno 2005, ha beneficiato delle indennità di disoccupazione senza essere sanzionata per mancate e/o insufficienti ricerche concernenti i mesi in cui ha lavorato presso la scuola di __________ - come dalla stessa sostenuto (cfr. doc. X) - oppure no può restare insoluta.

Il TCA, al riguardo, si limita a rilevare che dagli atti afferenti all’inc. 38.2007.89 risultano i documenti relativi al controllo della disoccupazione da parte dell’insorgente per gli anni 2001, 2003, 2006 e 2007, ma non per l’anno 2005.

2.10. Alla luce di tutto quanto esposto, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che la ricorrente non ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone, per cui, a torto, l'amministrazione l'ha sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

La decisione su opposizione del 17 ottobre 2007 dell'URC di __________ deve, pertanto, essere annullata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione del 17 ottobre 2007 dell'URC di __________ è annullata.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

et

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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