Raccomandata
Incarto n. 38.2007.9
rs
Lugano 24 maggio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 dicembre 2006 emanata da
Cassa Disoccupazione CO 1,
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 21 dicembre 2006 la Cassa Disoccupazione CO 1 (di seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 23 giugno 2006 con cui a RI 1 è stata chiesta la restituzione dell’importo di fr. 2'602.65 a titolo di prestazioni percepite indebitamente nel periodo dall’8 novembre al 31 gennaio 2006, in quanto lo stesso in quel periodo, essendo diventato dall’8 novembre 2005 amministratore unico con diritto di firma individuale della __________ per la quale lavorava a tempo parziale, ricopriva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. doc. 42; A).
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha postulato:
" (…)
Il ricorso è accolto
La decisione impugnata 21.12.2006 di rimborso di indennità è annullata.
2.1. Di conseguenza la decisione di sospendere l’erogazione di indennità di disoccupazione dal novembre 2005 è annullata.
2.2. L’autorità inferiore è invitata ad emettere una decisione formale riguardante la IG per il secondo termine quadro (2006-2007).
2.3. In via subalterna all’assicurato viene riconosciuta per il secondo termine quadro (2006-2007) una IG pari a quella del primo termine quadro (2004-2006) e/o una IG calcolata sulla base del salario determinante previa debita istruttoria.
In via subordinata
Il ricorso è accolto.
La decisione impugnata 21.12.2006 è annullata.
2.1. L’incarto è trasmesso alla CO 1 Cassa Disoccupazione, secondo i considerandi.
A motivazione delle proprie pretese l’assicurato ha asserito, da un lato, di avere assunto la carica di amministratore unico della __________, dall’8 novembre 2005, unicamente a titolo fiduciario - funzione di sola apparenza –, in quanto era opportuno che il figlio, che in ogni caso ha continuato ad avere de facto funzione dirigenziale, dimissionasse provvisoriamente. Dall’altro, che nel mese di ottobre 2005, ha contattato personalmente un dipendente dell’CO 1, e meglio il signor __________, per informare che aveva accettato a determinate condizioni di fungere formalmente e a titolo fiduciario coma amministratore unico. Egli ha, inoltre, addotto in particolare che:
" (…)
A1. Violazione del diritto federale / Eccesso e abuso del potere d’apprezzamento, constatazione inesatta o incompleta di fatti pertinenti/inopportunità della decisione
Le istruzioni del SECO istaurano come detto la presunzione (v.
art. 31 cpv. 3 lettera c LADI) che la posizione di un amministratore unico di una SA è analoga a quella di un datore di lavoro.
Tale presunzione, interpretativa e non legale, rappresenta nella migliore delle ipotesi una direttiva (ossia delle istruzioni) che come tale va trattata ed applicata.
Se invero in buona parte dei casi tale presunzione interpretativa collima con la fattispecie, ciò non significa che vale indistintamente ed automaticamente per ogni situazione.
Insomma “non si può fare di un’erba un fascio” con la presunzione interpretativa (v. istruzione) del SECO.
Tale presunzione non è assoluta e la direttiva/istruzione non va applicata ciecamente ed indistintamente in ogni situazione.
Partire con il concetto aprioristico e/o con il preconcetto, come ha fatto l’CO 1 nella decisione su opposizione impugnata, che ogni assicurato, il quale occupa la posizione di amministratore unico è automaticamente da considerare come colui che occupa la posizione di datore di lavoro, rappresenta – a nostro avviso – una violazione del diritto federale (v. arbitrario), rispettivamente un abuso di diritto e parimenti un eccesso del potere di apprezzamento.
All’assicurato deve infatti essere possibile di capovolgere la presunzione istaurata dalle raccomandazioni del SECO e di “liberarsi” provando di non avere avuto una posizione di datore di lavoro malgrado avesse formalmente e fiduciariamente accettato la nomina di amministratore unico della SA.
L’assicurato deve infatti, prove alla mano, potere avere la facoltà di dimostrare che quella presunzione interpretativa sulla base della fattispecie concreta, rispettivamente di dati concreti, in casu non è applicabile e non corrisponde alla realtà.
A2. Constatazione inesatta o incompleta di fatti /inopportunità della decisione
Si rimprovera alla CO 1 di non avere istruito debitamente la fattispecie, sfociando quindi in una constatazione inesatta e incompleta dei fatti.
La lacuna di istruttoria è evidentemente fondata sul preconcetto della “presunzione” anzidetta.
E’ vero che la CO 1, in fase di disbrigo dell’opposizione alla decisione 23.06.2006, aveva chiesto all’assicurato di fornire ancora delle informazioni, senza ottenere risposta per iscritto.
E’ però altrettanto vero che il signor RI 1 in data 25.10.2006 ha verbalmente dato esattamente le stesse informazioni e spiegazioni di quanto riferito nel presente atto ad un collaboratore della CO 1 (sig. __________).
Non tenere conto delle spiegazioni fornite verbalmente, perché non sono state poi confermate per iscritto, ci sembra un formalismo eccessivo in casu.
Indipendentemente di ciò si rimprovera ad ogni caso alla CO 1 di non avere d’ufficio istruito la causa.
In questo senso la CO 1 poteva (e doveva) contattare la società __________ segnatamente il direttore della ditta, signor __________, eventualmente sentire anche il personale della __________.
La CO 1 avrebbe anche potuto convocare presso i suoi uffici l’assicurato RI 1, e/o rendersi in loco (presso l’azienda) per costatare personalmente della situazione in quell’azienda.
Secondo i nostri dati all’incarto nulla di tutto ciò è stato fatto.
A maggior ragione non si comprende l’inattività di CO 1 se solo si pensa che il signor RI 1 aveva conferito alla CO 1 una procura 08.06.2005 generale legale.
Altresì sulla base di tale procura la CO 1 aveva veramente un grande spazio di manovra per istruire e per indagare a nome e per conto del signor RA 1.
La procura 08.06.2005, che non è fino ad ora stata revocata, viene formalmente revocata, seduta stante, dal signor RI 1.
La carenza di istruttoria ha comunque portato ad una constatazione inesatta ed incompleta della fattispecie, sfociando poi in una decisione manifestamente insostenibile.
Questa crassa violazione del diritto procedurale e materiale giustificherebbe l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione dell’incarto alla CO 1 per nuova decisione, previa istruzione secondo i considerandi.
Infatti la lacuna istruttoria è tale da non potere verosimilmente essere sanata in questa fase ricorsuale.
A3. Esame concreto della fattispecie e deduzioni giuridiche
Indipendentemente dalle lacune procedurali anzidette, si sostiene che in casu siano dati gli estremi per provare che l’assicurato non aveva nessuna posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
Il signor RI 1, infatti, è in grado di capovolgere la “presunzione legale” riconosciuta dalle istruzioni SECO nel caso in cui un assicurato figura come amministratore unico di una SA.
Concretamente, il ricorrente RI 1 non ha assolutamente nessuno potere decisionale, malgrado la sua funzione formale/fiduciaria di “amministratore unico con firma individuale” della __________:
Egli non ha avuto e non ha di fatto nessuna posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
Ciò malgrado egli abbia formalmente il diritto di firma individuale.
Evidentemente al prova migliore risulterebbe da un’istruttoria completa nel senso anzidetto.
Tuttavia si evidenziano i seguenti elementi:
a) L’azionista di maggioranza (detiene 99 azioni) è – e rimane tuttora
b) Il signor __________ esplica de facto funzione di direttore e responsabile dell’azienda.
c) La __________ è un’azienda del signor __________, dalla quale egli preleva un salario contenuto (asserisce addirittura che inizialmente era inferiore a quello dei suoi dipendenti) così da ridurre i costi.
d) Il signor RI 1 non è azionista (detiene a titolo fiduciario un’azione poiché è amministratore).
e) Il signor RI 1 non partecipa finanziariamente all’azienda del figlio.
f) Il signor RI 1, a causa della sua situazione di salute (è in corso una procedura AI) non potrebbe nemmeno se lo volesse, occuparsi della parte dirigenziale e decisionale come pure del personale della ditta del figlio.
g) La direzione della società è lasciata esclusivamente al signor __________, assieme alle persone esterne alla sua ditta che lo aiutano nello svolgimento della sua funzione (v. commercialista e segretaria con ampia esperienza, sostegno di un amico giurista, ecc.).
h) Come era il caso già prima che venisse nominato a titolo fiduciario amministratore unico, il signor RI 1, era sempre a disposizione per dare consigli tecnici nella vendita al figlio e così facendo aiutarlo a fare crescere la ditta.
i) Nessuna retribuzione è stata pattuita a favore del signor RI 1 per la “carica” ma di sola apparenza (v. formale) di “amministratore unico con firma individuale”.
j) De facto il signor RI 1 si limita a firmare quanto il direttore dell’azienda (__________) gli sottopone per la firma e null’altro, senza intraprendere nessuna iniziativa.
k) La funzione dell’assicurato RI 1 in veste di “venditore” presso la __________ lo assorbe già in maniera totale, per cui anche dal punto di vista del tempo e delle sue capacità e risorse, non avrebbe nemmeno la disponibilità per svolgere una qualsivoglia funzione di amministratore di fatto.
l) Se il signor RI 1 è formalmente amministratore unico, il figlio signor __________, è amministratore unico di fatto della __________.
m) Solo ed unicamente il signor __________, gestisce il personale, procede alle assunzioni del personale, dà direttive al personale, gestisce operativamente l’azienda, assume la responsabilità e discute con i clienti, insomma svolge tutte quelle funzioni ”manageriali” insite con la funzione di amministratore e direttore responsabile della sua azienda.
Onde poter constatare sul terreno quanto testé riferito era sufficiente fare una visita in ditta per rendersi conto della situazione.
n) Dalla documentazione risulta comprovato che il signor RI 1 non ha nessuna retribuzione per la sua funzione “di sola apparenza formale verso i terzi” quale amministratore unico della __________.
o) Il ricorrente si limita ad avere una funzione di consulenza nella vendita, senza potere tuttavia concretamente influenzare e/o intervenire in modo risolutivo nella direzione e gestione dell’azienda.
p) L’amministrazione della __________, si ripete, è gestita unicamente dal signor __________ in modo assoluto ed autoritario, (malgrado la sua giovane età) grazie anche all’apporto di persone esterne (commercialista/contabile e supporto legale).
q) Proprio per regolare i rapporti interni è stato redatto un accordo privato, sottoscritto dall’assicurato e dal signor __________.
r) Anche nei confronti dell’esterno è l’amministratore di fatto, signor __________, che appare e tratta con la clientela ed i fornitori della sua ditta.
Formalmente, onde poter esaminare attentamente la situazione concreta dell’azienda si chiede pure che vengano interrogati i dipendenti della __________ e/o le persone esterne che collaborano con il signor __________ e/o sentito se del caso il direttore stesso della ditta signor __________, eventualmente i fornitori della ditta.
B. Sulla scorta della situazione concreta (facilmente constatabile con un minimo di istruttoria), emerge in maniera chiara che in casu il ricorrente, malgrado formalmente organo della __________, non ha assolutamente nessun potere “decisionale supremo nell’azienda”.
Tanto meno il signor RI 1 può o poteva determinare o anche solo “influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro”.” (Doc. I)
1.3. Il 12 febbraio 2007 la Cassa ha chiesto una proroga dei termini per l’inoltro della risposta di causa, siccome dal ricorso erano emersi nuovi elementi che imponevano una presa di posizione da parte del collega, signor __________ (cfr. doc. III).
Questa Corte ha concesso una proroga di dieci giorni con scritto del 14 febbraio 2007 (cfr. doc. IV).
1.4. Con la risposta del 22 febbraio 2007 la Cassa ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. Dopo avere visionato gli atti prodotti dalla Cassa, l’avv. RA 1, il 26 marzo 2007, ha postulato l’assunzione di alcuni testi (cfr. doc. IX).
1.6. Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. X).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il tema di sapere se l’assicurato debba o meno restituire l’importo di fr. 2'602.65, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite dall’8 novembre 2005 al 31 gennaio 2006.
2.3. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L'art. 95 LADI, nella versione valida fino al 31 dicembre 2002, prevedeva che la cassa è tenuta ad esigere il rimborso delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione alle quali il beneficiario non aveva diritto e che il rimborso è condonato se la riscossione è avvenuta in buona fede e se esso cagionasse un grave rigore.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida della LPGA (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
In particolare la giurisprudenza federale ha stabilito che conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA del 26 ottobre 2004 nella causa B., C 185/01; STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, pag. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).
Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
In questo caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 26 ottobre 2004 nella causa B., C 185/01; STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, pag. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80). Tali sono quelle circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate, ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
I principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente, sono da restituire a norma dell’art. 95 LADI, e questo anche se le prestazioni oggetto di restituzione non sono state erogate tramite l’emissione di una decisione formale (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15 = DTF 129 V 110; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309-310 consid. 2a e riferimenti; DLA 2001 N. 37, pag. 247 = DTF 126 V 399; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80).
Per inciso va osservato che i principi appena enunciati validi per la riconsiderazione e la revisione di decisioni amministrative sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 Marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2.).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6 giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.4. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).
In una decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il TFA ha stabilito che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.
In una sentenza relativa a un caso ticinese, chiamata a pronunciarsi su una domanda di condono, in una decisione del 16 giugno 2003 nella causa G. (C 130/02), l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha osservato che:
" (…)
4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2 febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto - mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di riscossione di prestazioni.
4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata, sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che, secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA familiare. (…)." (STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C 130/02)
In un altro caso ticinese, chiamato a pronunciarsi nel caso in cui ad un assicurato, vista la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro, è stato confermato l'ordine di restituzione di prestazioni ricevute indebitamente, il TFA ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
la precedente istanza ha quindi rettamente precisato che si è segnatamente in presenza di un errore manifesto allorquando vengono assegnate indennità di disoccupazione ad un lavoratore trovantesi in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e che, dopo essere stato licenziato, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI), continua a lavorare a tempo parziale e a determinare o comunque a influenzare in maniera rilevante le decisioni del datore di lavoro (sentenze del 6 luglio 2001 in re B. [C 274/99], I. [C 278/99] e O. [C 279/99], a contrario), nel caso di specie, gli accertamenti esperiti dai primi giudici hanno permesso di evidenziare non solo che l'insorgente - il cui nome e la cui attività coincidono con la ditta (art. 944, 950 CO) e con la ragione sociale della datrice di lavoro -, è (già) stato azionista maggioritario della società nonché, eccezione fatta per gli apprendisti, unico dipendente della stessa, ma anche che l'incarico di amministratore unico è stato trasferito dal ricorrente al sessantaseienne padre, S.________, autore dell'atto di licenziamento e contestuale riassunzione a tempo parziale del figlio come pure della risposta alla Cassa disoccupazione con la quale egli indicò di non essere a conoscenza degli azionisti della società, malgrado all'assemblea straordinaria del 31 ottobre 1997 fossero presenti tutte le azioni,
stante quanto precede, si giustifica senz'altro di ritenere, insieme ai primi giudici, che il ricorrente abbia rivestito una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro anche in seguito alle sue dimissioni da amministratore unico ed alla disdetta - con contestuale riassunzione al 50% - del rapporto di lavoro, ed abbia così inteso, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto, alle quali l'interessato non avrebbe altrimenti potuto avere diritto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI; DTF 122 V 273 consid. 4), costruire una situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni assicurative (cfr. DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2), in tali condizioni, è a ragione che la Cassa e la Corte cantonale hanno ritenuto essere dati i presupposti per riconsiderare le decisioni informali con le quali all'assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione e per domandarne la restituzione,
(…)." (cfr. STFA del 15 luglio 2003 nella causa O., C 217/02)
Secondo il TFA, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).
A tale proposito in una sentenza del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, relativa a un caso ticinese, la nostra Massima ha osservato:
" (…)
3.3 Al riguardo non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano una posizione dirigenziale e che, malgrado siano state formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (DLA 2003 no. 22 pag. 242 consid. 4 [sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02])." (STFA del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.3)
La situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 275/04 del 10 novembre 2005, consid. 3.2.; C 87/02 del 7 giugno 2004, consid. 4.2., 4.3.).
Diversa è pure la situazione dell'assicurato che, pur conservando una posizione analoga a un datore di lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione dopo aver lavorato quale dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra ditta. In quel caso il diritto alle indennità va ammesso (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; STFA del 20 aprile 2004 nella causa Z., C 177/03; SVR 2004 ALV Nr. 15 e a contrario STFA del 16 settembre 2004 nella causa E., C 71/04).
2.5. Circa la questione di sapere se un assicurato può determinare o influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, in una sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N., (C 219/03), il TFA ha, tra l'altro, osservato che:
" (…)
2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege (vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2 % am Aktienkapital beteiligt war. (…)."
(cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03)
In questo contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).
In una decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2 LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.
Contestualmente il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI
(cfr. DLA 2004 N. 21, consid. 3.2, pag. 198)
Il principio secondo cui il diritto alle prestazioni di un membro di un consiglio di amministrazione è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le sue funzioni all’interno della società è stato ribadito nella STFA del 27 gennaio 2005 nella causa I., C 45/04, consid. 3.1. In tale sentenza l’Alta Corte ha esaminato se il diritto alle indennità di disoccupazione doveva o meno essere negato, in applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI e della giurisprudenza di cui alla DTF 123 V 234, a un assicurato, in quanto egli occupava una posizione dirigenziale nella società.
2.6. Nell’evenienza concreta dagli atti di causa si evince che l’insorgente ha beneficiato delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione durante il termine quadro 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2005, conseguendo, dal 1° aprile 2004, guadagno intermedio quale venditore presso la __________ (cfr. doc. V; 2, 12 segg.).
A quell’epoca amministratore unico con diritto di firma individuale della __________ era __________, figlio del ricorrente (cfr. estratto RC reperibile in internet al sito www.zefix.ch).
Scopo sociale della ditta è:
" Commercio, riparazione di autoveicoli, di macchine edili, agricole e di ogni altro genere. Assunzione di rappresentanze, partecipazioni a operazioni commerciali, finanziarie o industriali, mobiliari o immobiliari. Il commercio ed esportazione, la partecipazione a società similari ed ogni attività inerente lo scopo sociale, la società potrà acquistare, partecipare e finanziare attività in ambito della ristorazione.”
A decorrere dall’8 novembre 2005 l’assicurato ha sostituito il figlio quale amministratore unico della __________. Egli dispone di diritto di firma individuale (cfr. estratto RC).
L’insorgente, nel mese di dicembre 2005, ha rinnovato la domanda di indennità di disoccupazione con effetto dal 1° gennaio 2006 (cfr. doc. 7).
La Cassa gli ha aperto un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni (cfr. doc. V).
A seguito di verifiche effettuate nel contesto del calcolo del nuovo guadagno assicurato, la Cassa ha sospeso nel mese di febbraio 2006 il versamento dell’indennità di disoccupazione.
Inoltre con decisione del 23 giugno 2006, confermata dalla decisione su opposizione del 21 dicembre 2006, la Cassa ha chiesto all’assicurato la restituzione delle indennità percepite nei mese di novembre, dicembre 2005 e gennaio 2006, ritenendo che l’assicurato non avessero diritto alle menzionate prestazioni a causa della sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla __________ (cfr. doc. 42; A).
2.7. Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, constata che l’assicurato nel mese di gennaio 2004 si è iscritto in disoccupazione, essendo stato licenziato dalla __________ di __________, presso la quale egli aveva lavorato a tempo pieno dal 1° maggio 2001 fino al 31 dicembre 2003 (cfr. doc. 1, 3, 6).
Nel mese di aprile 2004 l’insorgente ha iniziato a lavorare per la __________ a tempo parziale conseguendo guadagno intermedio (cfr. doc. 12 segg.)
Durante il termine quadro di riscossione 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005, più precisamente l’8 novembre 2005, il ricorrente ha poi assunto la carica di amministratore unico della __________ (cfr. consid. 2.6.).
Al riguardo giova evidenziare che il TFA, in una sentenza C 32/04 del 23 maggio 2005, ha stabilito che un assicurato che era diventato disoccupato a causa del licenziamento da parte di una ditta terza presso la quale lavorava al 100% e che in seguito era stato iscritto a RC quale membro del CdA di un’altra SA senza diritto di firma aveva diritto alle indennità di disoccupazione anche per il periodo a partire dall’assunzione della carica in seno alla SA.
L’Alta Corte ha precisato che semmai era da esaminare se l’assicurato nel periodo in questione, alla luce di un’eventuale attività per quest’ultima società era o meno idoneo al collocamento.
In particolare la nostra Massima Istanza ha osservato:
" (…)
4.2 Dabei wird übersehen, dass sich der Sachverhalt bei den von Vorinstanz und Verwaltung zitierten Urteilen anders darstellte. Die dortige Fallkonstellationen sind mit der vorliegenden nicht ohne weiteres vergleichbar. In BGE 123 V 234 und den andern angeführten Urteilen entliess ein Arbeitnehmer mit arbeitgeberähnlicher Stellung sich selbst, um hierauf trotz weiter bestehendem Verwaltungsratsmandat in seiner Firma Arbeitslosenentschädigung zu beantragen. Vorliegend wurde der Beschwerdeführer wegen der Kündigung einer Vollzeitanstellung bei einem Drittbetrieb, welche nichts mit der T.________ AG zu tun hatte, arbeitslos.
In der Eigenschaft als Angestellter dieser Unternehmung war er gegen Arbeitslosigkeit versichert, besass jedoch dort keine arbeitgeberähnliche Stellung, welche er nach der Entlassung hätte beibehalten können. Auch ARV 2005 S. 19 ist nicht einschlägig, da in diesem Fall der Versicherte als Gesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH im Handelsregister eingetragen war. Es gibt keine rechtliche Grundlage, einen Versicherten pauschal von der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung auszunehmen, nur weil er oder sein Ehepartner noch (irgend)ein Verwaltungsratsmandat innehat.
4.3 Vielmehr ist der Anspruch des Beschwerdeführers auf Arbeitslosenentschädigung im Lichte der Frage zu prüfen, ob er in der hier massgebenden Zeitspanne trotz des Engagements bei der T.________ AG vermittlungsfähig war. Im vorliegenden Fall legt der Beschwerdeführer bezüglich der genannten Firma glaubhaft dar, weder entgeltlich noch unentgeltlich je für die Aktiengesellschaft gearbeitet zu haben. Auch das AWA bringt nichts Gegenteiliges vor. Arbeitnehmerin war einzig seine Ehefrau A.. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass je geplant oder beabsichtigt war, dass der Beschwerdeführer für diese Firma tätig würde; schon gar nicht in leitender Stellung. Er war denn auch das einzige Verwaltungsratsmitglied, welches keine Zeichnungsberechtigung hatte. Damit erweist sich das Vorbringen des AWA hinsichtlich einer Umgehung der Kurzarbeitsbestimmungen nicht als stichhaltig. Das bezieht sich auch auf die Tatsache, dass A. vom 15. Februar bis 30. September 2002 als Account Director bei der T.________ AG tätig war. Eine Umgehung der Kurzarbeitsbestimmung von Art. 31 Abs. 3 lit. b AVIG würde auch nur dann zur Diskussion stehen, wenn der Ehemann selbst im genannten Betrieb gearbeitet hätte ("der mitarbeitende Ehegatte"). Anders zu entscheiden würde zur Folge haben, dass Ehepartner von geschäftsführenden Mitgliedern irgendeines Betriebes nie Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung hätten. Eine rechtsmissbräuchliche Umgehung der Regelung des Art. 31 Abs. 3 lit. b und c AVIG ist vorliegend auszuschliessen und der Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung ist auch in der Zeit vom 22. Februar bis 30. September 2002 zu bejahen, falls die weiteren Anspruchsvoraussetzungen gegeben sind. Dies wird das AWA zu prüfen und über den Leistungsanspruch neu zu verfügen haben.“
Con giudizio C 151/06 del 20 febbraio 2007 è stato ribadito che nella fattispecie di cui alla sentenza sopra citata (C 32/04) l’assicurato ha assunto una posizione analoga a quella di un datore di lavoro soltanto dopo l’inizio della riscossione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. Il suo stato di disoccupato era da attribuire a un caso assicurativo temporalmente anteriore e indipendente alla situazione assimilabile a quella di un datore di lavoro.
Per questo motivo egli aveva comunque diritto alle indennità di disoccupazione.
E’ utile, inoltre, segnalare che dalla Circolare relativa all’indennità di disoccupazione emanata dal SECO, in vigore dal 1° gennaio 2007, p.to B14, emerge quanto segue:
" Les personnes qui se retrouvent totalement ou partiellement au chômage parce qu’elles ont perdu l’emploi qu’elles occupaient dans une entreprise où elles continuent néanmoins à occuper une position assimilable à celle d’un employeur n’ont, selon la jurisprudence, en application par analogie de l’art. 31 al. 3 let. c LACI, pas droit à l’IC puisqu’elles conservent leur pouvoir d’influence sur les processus de décision de l’entreprise.
Tant que ces personnes n’ont pas définitivement quitté l’entreprise et abandonné leur position assimilable à celle d’un employeur, elles n’ont pas droit à l’IC.
Si un assuré prend une activité dans laquelle il occupe une position assimilable à celle d'un employeur durant son délai-cadre d'indemnisation, son droit à l'indemnité ne peut alors être nié en application par analogie de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. C'est en revanche son aptitude au placement qui doit être examinée. Par contre, l'application par analogie de l'art. 31 al. 3 let. c LACI doit être étudiée dans un délai-cadre d'indemnisation consécutif.” (La sottolineatura è del redattore)
2.8. Sulla base di quanto esposto al considerando precedente, all’assicurato non può essere negato il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione giusta l’art. 31 cpv. 3 lett. LADI nel periodo dall’8 novembre al 31 dicembre 2005.
In effetti si tratta degli ultimi due mesi del termine quadro 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005 aperto a seguito del licenziamento da parte della __________ nella quale il ricorrente non ricopriva alcuna posizione analoga a un datore di lavoro che avrebbe potuto mantenere dopo la disdetta del rapporto di impiego.
Il ruolo di amministratore unico per la __________ è intervenuto solamente verso la fine del termine quadro di riscossione relativo alla disdetta del rapporto di lavoro con la __________ e concerneva la ditta in cui l’insorgente ha iniziato a svolgere un’attività durante la disoccupazione permettendogli di conseguire un guadagno intermedio.
La presente fattispecie, quindi, per il lasso di tempo dall’8 novembre al 31 dicembre 2005, non presentava un rischio di abuso, e meglio il rischio che venisse elusa la regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto, in particolare l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, che contempla la preclusione di tali prestazioni, tra l’altro, alle persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda.
In simili circostanze, in concreto non sono adempiute le condizioni né per una riconsiderazione, né per una revisione processuale delle decisioni con cui la Cassa ha corrisposto all’assicurato le indennità di disoccupazione per il lasso di tempo dall’8 novembre al 31 dicembre 2005.
2.9. Per quanto attiene al mese di gennaio 2006, va invece rilevato che esso corrisponde al primo mese del nuovo termine quadro di riscossione delle prestazioni aperto computando, quale periodo di contribuzione, il rapporto di lavoro con la __________ (cfr. doc. V).
Di conseguenza il ruolo all’interno di tale società influisce sul diritto alle indennità di disoccupazione per il mese menzionato (cfr. consid. 2.7.).
L’insorgente nella __________, nel gennaio 2006, rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
Egli, infatti, era iscritto a RC quale amministratore unico con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC).
La giurisprudenza federale è chiara a questo proposito: il membro del consiglio di amministrazione di una SA gode ex lege di una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, potendo egli influenzare risolutivamente le decisioni dello stesso si sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. STFA C 44/01, del 26 aprile 2002; C 192/05 del 17 novembre 2006).
Contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurato (cfr.doc. I), la posizione analoga a quella di un datore di lavoro di un amministratore unico di una SA non è stata decretata dal SECO mediante una presunzione, bensì, come appena ricordato, dalla giurisprudenza federale in applicazione della LADI.
Quanto asserito dall’insorgente nel ricorso, e meglio di avere assunto il ruolo di amministratore unico della SA solamente a titolo fiduciario e che era suo figlio, __________, che ha continuato ad avere de facto una funzione dirigenziale come unico direttore e responsabile della ditta (cfr. doc. I), non gli è pertanto di soccorso alcuno.
Per i membri del CdA il diritto alle prestazioni è in ogni caso escluso senza che sia necessario determinare concretamente le responsabilità esercitate in seno alla società (cfr. consid. 2.5.).
Del resto, il 17 marzo 2006, dopo che la Cassa aveva interpellato l’assicurato senza successo in merito al suo ruolo all’interno della __________ (cfr. doc. 39, 40), la ditta ha comunque dichiarato, segnatamente, che a RI 1 è stato chiesto di diventare amministratore unico vista la sua esperienza nel settore e che questi ha accettato anche per aiutare la ditta a crescere (cfr. doc. 41).
In proposito è utile ricordare che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Infine in relazione all’accordo interno del 30 ottobre 2005 prodotto dall’assicurato, secondo cui la funzione di amministratore unico di RI 1 era solo di apparenza verso i terzi e a titolo fiduciario per fare un favore al figlio e lo stesso si era impegnato a non prendere nessuna decisione senza l’autorizzazione del figlio (cfr.doc. D), va osservato che il TFA in una sentenza C 151/06 del 20 febbraio 2007, in cui ha confermato la posizione analoga a un datore di lavoro di un’assicurata socia con procura individuale di una società che in un contratto aveva manifestato la sua mancata volontà di esercitare attività operative, si è così espresso:
" (…)
Selbst wenn sie, wie im Vertrag vom 23. September 2004 festgehalten, keine operativen Tätigkeiten ausgeübt haben will, war sie doch laut Handelsregistereintrag Gesellschafterin mit Einzelprokura und gab damit Dritten gegenüber verbindlich kund, dass sie über die entsprechenden Kompetenzen verfügte.“
Ne discende che l’assicurato nel mese di gennaio 2006 non aveva diritto alle indennità di disoccupazione.
2.10. In concreto va, tuttavia, evidenziato che la somma percepita a titolo di indennità di disoccupazione per il mese di gennaio 2006 ammonta a fr. 94.05 (cfr. doc. 33).
La restituzione delle prestazioni presuppone che siano adempiute le condizioni per una riconsiderazione o per una revisione processuale della decisione in forza della quale sono state concesse le prestazioni in causa (cfr. consid. 2.3.; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; DTF 126 V 23 consid. 4b, 46 consid. 2b, 400 consid. 2b/aa e la giurisprudenza ivi citata; cfr. pure DTF 129 V 110).
In concreto all’assicurato è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione per il mese di gennaio 2006 vista la posizione analoga a quella di un datore di lavoro da lui ricoperta essendo iscritto a RC quale amministratore unico della __________.
In casu, nella “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 27 dicembre 2005 il ricorrente nulla ha risposto al quesito“Lei o suo marito/Sua moglie partecipa o partecipava finanziariamente all’azienda oppure svolge o svolgeva una funzione direttiva (p.es. azionista, consigliere d’amministrazione in una SA o socio gerente in una Sagl, ecc)?” (cfr. doc. 7).
Dalle carte processuali non emerge, poi, che la Cassa abbia in qualche modo sollecitato una risposta da parte dell’assicurato.
Vista la chiara giurisprudenza secondo cui un membro del consiglio di amministrazione di una SA gode ex lege di una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, era essenziale per la Cassa, ai fini della determinazione del diritto dell’insorgente alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, sapere se lo stesso era o meno iscritto a RC con una carica in seno a una società.
L’omissione della Cassa di sollecitare una risposta da parte del ricorrente, unitamente al fatto che il registro di commercio ha effetto di pubblicità (cfr. art. 933 CO; DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130) inducono a ritenere che nel caso in esame non si è confrontati con una revisione processuale (per un caso di revisione processuale cfr. per contro STFA C 354/01 del 7 marzo 2003).
L'amministrazione deve, in effetti, procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, pag. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80).
In particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano sconosciute (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
In casu, se la Cassa avesse agito diligentemente, avrebbe potuto essere a conoscenza del ruolo assunto dall’assicurato in seno alla __________ già dalla fine di dicembre 2005.
La Cassa ha, invece, commesso un errore manifesto al momento della decisione di aprire il nuovo termine quadro con inizio il 1° gennaio 2006.
Ne deriva che in concreto si tratta di una riconsiderazione.
Come visto sopra, secondo la giurisprudenza, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale (circa la natura di decisione del conteggio con il quale all'assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione per il mese di gennaio 2006 cfr. DTF 122 V 367 e DTF 126 V 399 consid. 2b)aa) pag. 400), che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. consid. 2.3.).
In una decisione pubblicata in RCC 1989, pag. 547, il TFA, quanto all'importanza della correzione ha stabilito che non è possibile fissare un importo limite generalmente valido. E' determinante l'insieme delle circostanze del caso individuale (conferma della giurisprudenza). Nella fattispecie, una domanda in restituzione d'indennità giornaliere per un importo totale di 165,90 franchi non è stata ritenuta importante.
Al riguardo cfr. anche STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 in cui non è stata ritenuta di importanza rilevante la richiesta di rimborso della somma di fr. 494.-- - corrispondenti al contributo per i costi di pendolare per due mesi - decisa solo pochi mesi dopo la relativa assegnazione.
In questo giudizio l’Alta Corte ha ribadito che per valutare se tratta l’ammontare è rilevante oppure no devono essere considerate tutte le circostanze della singola fattispecie, fra cui il lasso di tempo intercorso tra la concessione della prestazione e l’ordine di restituzione.
. In concreto l’entità dell’importo di fr. 94.05, ritenuto altresì che tra l’erogazione della prestazione di gennaio 2006 e la richiesta di rimborso sono trascorsi quasi cinque mesi, non risulta di importanza rilevante.
Nella presente fattispecie non sono dunque adempiuti i presupposti per procedere a una riconsiderazione della decisione con cui all’assicurato sono state assegnate le indennità di disoccupazione del mese di gennaio 2006.
2.11. Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che la Cassa ha richiesto a torto la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite dall’8 novembre 2005 al 31 gennaio 2006.
La decisione su opposizione del 21 dicembre 2006 impugnata deve, conseguentemente essere annullata.
2.12. Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico della Cassa resistente (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 21 dicembre 2006 emessa dalla Cassa Disoccupazione CO 1 è annullata.
La Cassa di disoccupazione CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti