Raccomandata
Incarto n. 38.2007.76
DC/sc
Lugano 5 dicembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 agosto 2007 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 23 agosto 2007 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la sospensione per 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione precedentemente inflitta a RI 1, argomentando:
" (...)
L'assicurato è occupato quale vicedirettore dell'__________ in __________ dal 1 ° marzo 2005, dapprima con un contratto a termine di un anno ed in seguito con un contratto di durata indeterminata. II 28 dicembre 2006 l'assicurato interrompe il rapporto di lavoro per il 30 aprile 2007, poi prorogato al 31 maggio 2007, per motivi familiari, segnatamente per avvicinarsi alla sua famiglia e alla sua compagna, alla quale è legato da diversi anni, residenti in __________.
(...)
A torto il patrocinatore dell'assicurato sostiene che la correttezza e la diligenza dell'assicurato verso il datore di lavoro, quando ha concordato un termine di disdetta infine di 5 mesi, esclude una colpa grave ai sensi 1 della LADI.
Il tenore dell'articolo 44 capoverso 1 lettera b OADI è qui ben chiaro. Il concetto "senza previamente assicurarsi un altro impiego" è da intendere che ai sensi dell'assicurazione contro la disoccupazione è sanzionabile l'assicurato, che disdice il rapporto di lavoro senza aver prima già reperito una nuova occupazione.
Quanto alla gravità della colpa, l'articolo 45 capoverso 3 OADI riconosce quale colpa grave l'interruzione da parte del lavoratore di un rapporto di lavoro, senza garanzia di uno nuovo.
II 3 luglio 2007 l'assicurato sottoscrive un nuovo contratto di lavoro con la __________ in __________, con inizio dell'attività il 1° agosto 2007. L'assicurato ha reperito questa occupazione non già prima di inoltrare la disdetta del rapporto di lavoro, bensì solo in seguito.
Le ragioni che hanno condotto l'assicurato ad interrompere il rapporto di lavoro, ovvero il desiderio di riavvicinarsi alla propria famiglia, benché umanamente comprensibili, non possono essere ritenute giustificabili ai sensi dell'assicurazione contro la disoccupazione. L'assicurato, in specie, avrebbe dovuto attendere di reperire una nuova occupazione, segnatamente di sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro, prima di abbandonare il suo impiego. (...)"
(Doc. A)
1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il patrocinatore ha chiesto in via principale l'annullamento della sanzione, in via subordinata la riduzione della sanzione (non superiore ai 20 giorni) con le seguenti motivazioni:
" (...)
Con scritto del 15 giugno 2007 anche __________ gli ha chiesto di comunicarle per iscritto i motivi del trasloco e quale era la data prevista per il medesimo (doc. I).
In data 21 giugno 2007 egli dava le spiegazioni del caso, ed in particolare comunicava che la scelta era dettatala motivi familiari e che il 25 giugno 2007 si sarebbe annunciato partente dal Comune di __________ (doc. L).
(...)
Nel caso specifico CO 1 non ha tenuto debitamente conto delle particolari circostanze del caso concreto, che dovrebbe portare - se non al riconoscimento integrale delle indennità di disoccupazione - all'inflizione di una penalità comunque molto mite.
Infatti , come già detto, presso l'__________ di __________ l'opponente occupava la posizione di vicedirettore.
La sua scelta di prendere domicilio in Ticino nel 2005 era pertanto dettata da motivi professionali, come avviene spesso e volentieri per chi opera nel ramo alberghiero, che impongono di trasferirsi da un Cantone all'altro o addirittura in un altro Stato. Ma ora il centro dei suoi interessi e dei suoi affetti é nella __________, dove ha una compagna con la quale conta di creare una famiglia.
A tale scopo egli ha notificato al datore di lavoro la disdetta del contratto con largo anticipo, ovvero 4 mesi prima, divenuti poi ben 5 (!!!) a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, per potere svolgere il regolare passaggio delle consegne ed avere il tempo necessario per trovare un nuovo impiego.
Al riguardo si precisa inoltre che:
● il suo lavoro in qualità di vicedirettore di un __________ che ha alle sue dipendenze 160 persone gli dava poco spazio per la ricerca di lavoro, visti gli orari di presenza particolari (infatti la sua posizione di quadro gli imponeva la massima disponibilità e presenza a qualsiasi ora del giorno e della notte), le difficoltà di spostamento nella __________ durante le brevi giornate di libero (problemi logistici), ecc.
L'impegno, la correttezza e la professionalità dimostrati dal signor RI 1 nello svolgimento della propria attività sono chiaramente riconosciuti anche dal direttore dell'__________ nel certificato di lavoro del 31 maggio 2007 (doc. M);
● era quindi difficile attivarsi per avere la garanzia di un impiego idoneo prima di dare la disdetta, visto che gli impegni professionali gli davano poco tempo e poche possibilità di assentarsi dal posto di lavoro;
● le sue ricerche di lavoro erano comunque già iniziate contestualmente al momento della notifica della disdetta, ovvero a dicembre 2006 (doc. F). Non gli si può pertanto rimproverare (e peraltro nella decisione impugnata non gli viene rimproverato; doc. A) di essere rimasto inattivo;
Egli ha dimostrato la massima diligenza nel cercare di trovare in tempi brevi una nuova attività che gli permettesse di non dovere far capo alla disoccupazione, me era umanamente impossibile ottenere e sostenere 10 colloqui di lavoro al mese, quando in media disponeva di 2 giornate e 2 mezze giornate al mese di libero, come è ad esempio avvenuto nel mese di febbraio di quest'anno (ad esempio la trasferta oltre __________ in automobile comportava già da sola un dispendio di tempo di almeno 4 ore);
(...)
Alla luce di quanto precede non gli si può rimproverare di avere "abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo" per cui non gli si può neppure imputare alcuna colpa grave ai sensi dell'art. 45 cpv. 3 OADI, ritenuto che i motivi da lui addotti sono più che fondati e pertinenti.
Questo articolo di legge è applicabile a quei casi in cui un dipendente si licenzia, infischiandosene del fatto che potrebbe rimanere senza lavoro.
Nel caso in oggetto il signor RI 1 é invece stato corretto e diligente. Infatti al momento della firma del contratto di lavoro (doc. D) aveva concordato con l'__________ un termine di preavviso della disdetta di ben 4 mesi (poi divenuti 5 a seguito dell'esercizio del diritto di opzione) proprio per garantirsi e rendere quasi certa la possibilità di trovare un'occupazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro, senza dovere far capo alla disoccupazione. Cinque mesi di preavviso sono certamente un lasso di tempo ragionevole per escludere una colpa grave ai sensi dell'art. 45 cpv. 3 OADI.
Il fatto che egli abbia oggi trovato un nuovo lavoro, ne è la prova. (...)"
(Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 18 ottobre 2007 la Cassa chiede di respingere il ricorso e osserva in particolare:
" L'assicurato è occupato quale vicedirettore dell'__________ in __________ dal 1 ° marzo 2005 (allegato 3), dapprima con un contratto a termine della durata di 12 mesi ed in seguito con un contratto di durata indeterminata (allegato 6). II 28 dicembre 2006 l'assicurato interrompe il rapporto di lavoro per il 30 aprile 2007, poi prorogato al 31 maggio 2007 (allegato 5), per motivi familiari, segnatamente per avvicinarsi alla sua famiglia e alla sua compagna, alla quale è legato da diversi anni, residenti in __________ (allegati 7 e 8). L'assicurato rivendica l'indennità di disoccupazione dal 1 ° giugno 2007 (allegati 1 e 2).
(...)
A torto il patrocinatore dell'assicurato sostiene, che la correttezza e la diligenza dell'assicurato verso il datore di lavoro, quando ha concordato un termine di disdetta infine di 5 mesi, esclude una colpa grave ai sensi della LADI. II tenore dell'articolo 44 capoverso 1 lettera b OADI è qui ben chiaro. Il concetto "senza previamente assicurarsi un altro impiego" è da intendere che ai sensi dell'assicurazione contro la disoccupazione è sanzionabile l'assicurato, che disdice il rapporto di lavoro, senza garanzia di uno nuovo. L'assicurato sottoscrive un nuovo contratto di lavoro con la __________ in __________ il 3 luglio 2007, dopo aver abbandonato il suo impiego. Inoltre, la diligenza verso il datore di lavoro ha di fatto ostacolato la ricerca di un nuovo lavoro, quando il patrocinatore dell'assicurato scrive che per trovare una nuova occupazione in __________ era indispensabile la sua presenza sul posto o ancora che l'assicurato godeva di sole 2 giornate e 2 mezze giornate al mese di libero (cfr. pagina 5 del ricorso).
Le ragioni, che condotto l'assicurato ad interrompere il rapporto di lavoro, ovvero il desiderio di riavvicinarsi ai propri affetti, benché umanamente comprensibili, non possono essere ritenute giustificabili ai sensi dell'assicurazione contro la disoccupazione. L'assicurato, in specie, avrebbe dovuto attendere di reperire una nuova occupazione, segnatamente di sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro, prima di abbandonare il suo impiego.
La sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione di 31 giorni decisa il 22 giugno 2007 (allegato 10) e confermata con decisione su opposizione del 23 agosto 2007 (allegato 13) è a mente della cassa giustificata." (Doc. III)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'assicurato che è disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. a LADI).
E' segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).
Secondo costante giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 22/04 dell'8 ottobre 2004; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 170/02 del 24 febbraio 2003; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag. 95).
La costante giurisprudenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni (TFA) esige invece che un assicurato mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. DLA 1953 N. 80, DLA 1954 N. 33; DLA 1968 N. 10, DLA 1976 N. 4; DLA 1976 N. 18; DLA 1977 N. 8; DLA 1986 N. 23).
Analogamente, il TFA ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5 - tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi soggettivi").
L'assicurato deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri ("in tempi di disoccupazione non è possibile realizzare tutti i propri ideali", cfr. DLA 1977 N. 6, N. 13, N. 14, N. 31; DLA 1980 N. 43; DLA 1987 N. 1 e art. 16 cpv. 1 lett. b LADI).
Nella già citata sentenza C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a proposito dell'art. 44 lett. b OADI:
" (...)
Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).
Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention, les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a quitté volontairement son emploi sans motif légitime.
Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive LACI qu'un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44). (...)"
Va ancora precisato che la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.
2.3. La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).
L’art 16 cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
(Per un commento cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, pag. 93-98; G. Gerhards, “Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts”, Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 113-114, n° 92f; KIGA des Kantons Aargau, "Arbeitslosenversicherung", Aarau, 1996, pag. 25-27, vedi pure: DLA 2000 pag. 48; DTF 124 V 62 consid. 3b pag. 63 e DTF 122 V 41).
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
In una sentenza del 15 febbraio 1999 nella causa B., pubblicata in DLA 2000 N. 8, pag. 38, l'Alta Corte ha così riassunto la propria giurisprudenza sulla durata delle sospensioni inflitte agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI ,in relazione con l'art. 44 lett. b OADI:
" c) Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV (eingefügt mit der auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 11. Dezember 1995, AS 1996 295) liegt ein schweres Verschulden vor, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat. Bei schwerem Verschulden dauert die Einstellung in der Anspruchsberechtigung 31 bis 60 Tage (Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV in der ab 1. Januar 1997 gültigen Fassung, AS 1996 3071).
In einem nicht veröffentlichten Urteil U. vom 9. November 1998, C 386/97, in dem es um die Ablehnung zumutbarer Arbeit ging, hat des Eidgenössische Versicherungsgericht die Bestimmung von Art. 45 Abs. 3 AVIV als gesetzmässig qualifiziert und einen kantonalen Entscheid aufgehoben, mit welchem die von der Verwaltung verfügte Einstellungsgrundes von 31 auf 28 Tage herabsetztet worden war. Der Begründung des Urteils ist zu entnehmen, dass eine Einstellungsdauer von weniger als 31 Tagen im Rahmen dieses Einstellungsgrundes generell unzulässig ist und sich das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Demgegenüber hat das Gericht im nicht veröffentlichten Urteil W. vom 16. September 1998, C 199/98, in einem Anwendungsfall von Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV (Kündigung ohne Zusicherung einer neuen Stelle) eine vom kantonalen Richter verfügte Herabsetzung der Einstellungsdauer von 39 auf 25 Tage geschützt mit der Feststellung, dass entschuldbare Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV vorlägen. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Kündigung des Arbeitsverhältnisses während der Probezeit erfolgte. In gleichem Sinn war bereits in dem in RJJ 1998 S. 213 publizierten Urteil B. vom 28. November 1997, C 282/97, entschieden worden. Das Urteil U. vom 9. November 1998 hat an dieser Rechtsprechung nichts geändert. Beim Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle kommt dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere Bedeutung zu als bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG) wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar feststehen. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann Art. 45 Abs. 3 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschrankt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu. Im übrigen fragt sich, ob ‑ unter dem Titel der entschuldbaren Gründe ‑ nicht auch bei der Ablehnung zumutbarer Arbeit Ausnahmen vorzubehalten sind, so wenn die Zumutbarkeit nach den gesamten Umständen (Art der Tätigkeit, Entlohnung, Arbeitszeit etc.) nur als Grenzfall zu bejahen ist. Dies kann im vorliegenden Fall indessen offen bleiben."
(cfr. DLA 2000 N. 8, consid. 2c, pag. 41-42)
Nel caso che era chiamato a giudicare il TFA ha poi stabilito quanto segue:
" d) Hier geht es nicht um den klassischen, nach der bisherigen Rechtsprechung in der Regel als schwer zu qualifizierenden Fall, wo der Versicherte zunächst das Arbeitsverhältnis auflöst und sich erst anschliessend um eine neue Stelle bemüht. Nach den glaubhaften und von der Verwaltung nicht bestrittenen Angaben des Beschwerdeführers hat er die bisherige Stelle auf den 11. Oktober 1997 gekündigt, nachdem ihm auf den 1. November 1997 eine andere Stelle mündlich zugesichert worden war. Nach den ebenfalls unbestritten gebliebenen Angaben des Beschwerdeführers ist das Arbeitsverhältnis in der Folge nur deshalb nicht zustande gekommen, weil er sich mit einer vom Arbeitgeber erst nachträglich verlangten Konkurrenzverbotsklausel nicht einverstanden erklären wollte. Indem der Beschwerdeführer das Arbeitsverhältnis auf eine bloss mündliche Zusicherung hin aufgelöst hat, verschuldete er die Arbeitslosigkeit nach dem Gesagten zwar selbst. Es liegt jedoch kein schweres Verschulden im Sinne von Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV vor. In vergleichbaren Fällen wurde bisher auf ein mittelschweres Verschulden erkannt (nicht veröffentlichtes Urteil B. vom 23. März 1983, C 16/82), was auch vorliegend als richtig erscheint. Es rechtfertigt sich daher, die verfügte Einstellungsdauer ermessensweise von 33 Tagen auf 20 Tage herabzusetzen."
(cfr. DLA 2000, N. 8, consid. 2d, pag. 42-42)
In una sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il TFA ha inoltre confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che aveva lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla malattia di sua madre.
In una sentenza dell'8 aprile 1999, pubblicata in DLA 2000 N. 9, pag. 45, la nostra Massima istanza ha ribadito che:
" (…) Zwar hat das Eidgenössischen Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil U. vom 9. November 1998 (C 386/97), in welchem es um die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit von unbefristeter Dauer ging, ausgeführt, dass eine Einstellung von weniger als 31 Tagen im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV generell unzulässig ist und sich das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Dagegen hat das Eidgenössische Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil B. vom 15. febbraio 1999 (C 226/98) unter Hinweis auf die bisherige Rechtsprechung (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 16. September 1998 [C199/98] sowie in RJJ 1998 S. 213 publiziertes Urteil B. vom 28.November 1997 [C 282/97]), an welcher das erwähnte Urteil U. nichts geändert hat, entschieden, dass beim Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere Bedeutung zukommt als bei Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG)), wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar feststehen. Art. 45 Abs. 3 AVIV kann daher bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzellfall abgewichen werden kann. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu. Diese Überlegungen haben - unter dem Gesichtspunkt entschulbaren Gründe - auch ihre Gültigkeit, wenn es - wie Hier - um die Ablehnung einer (nicht amtlich zugewiesenen) zumutbaren Arbeit von bloss befristeter Dauer geht. (…)." (cfr. DLA 2000, N. 9, consid. 4 b)aa), pag. 50)
In una sentenza C 278/01 del 17 marzo 2003, citata in RtiD I-2004 pag. 213 il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato una sospensione di 25 giorni inflitta ad un'altra assicurata che, senza essersi previamente garantita una nuova occupazione, aveva lasciato il proprio posto di lavoro oltre __________ per seguire il fidanzato - con il quale aveva convissuto per tre anni -, trasferitosi in Ticino per intraprendere un'attività professionale.
In un'altra sentenza C 288/02 dell'11 novembre 2003 pubblicata in RtiD I-2004 pag. 212 l'Alta Corte ha stabilito che deve essere fissata in 25 giorni la sospensione concernente un'assicurata che, pendente la procedura di divorzio, ha abbandonato senza aver previamente reperito un nuovo impiego, il suo posto di lavoro in __________, ritenuto ancora adeguato, per venire a vivere in Ticino dove risiedono i suoi genitori - apparentemente non bisognosi d'assistenza -, non documentando con attestati medici la necessità di lasciare impellentemente il tessuto socio-lavorativo nel quale ha vissuto per molti anni, né di prevenire un possibile esaurimento nervoso.
In una sentenza 38.2004.51 del 25 gennaio 2005 il TCA ha ridotto da 31 a 25 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'entità della sanzione inflitta ad un'assicurata che aveva sciolto un contratto di lavoro per raggiunto il fidanzato in Ticino e che si era comunque previamente procurata un nuovo posto di lavoro a tempo parziale nel nostro Cantone.
In una sentenza 38.2004.92 del 9 marzo 2005 il TCA ha ridotto da 31 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta a un assicurato che aveva sciolto il precedente rapporto di lavoro per motivi familiari o meglio per trasferirsi in un Cantone dove si parla la sua lingua madre visto che la moglie non si trovava bene nella __________ e per permettere la figlia di iniziare la scuola elementare in Ticino.
Nonostante il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza federale appena citata ha dunque stabilito che, trattandosi di un assicurato che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr. RTiD I- 2004 pag. 212 seg.; DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA dell'11 novembre 2003 nella causa SECO c/ B.-D., C 288/02; STFA del 4 agosto 2003 nella causa SECO c/ S., C 221/02; STCA del 17 marzo 2003 nella causa SECO c/ J., C 278/01).
Ciò vale peraltro anche per le sanzioni fondate sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. DTF 130 V 125 seg. e D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali : alcuni temi d’attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg.,in particolare pag. 237-239)
2.5. Nella presente fattispecie è incontestato che l'assicurato ha sciolto di propria iniziativa il contratto di lavoro senza essersi preventivamente procurato un altro impiego.
Egli deve dunque venire sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la prosecuzione del rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento di una nuova occupazione, non fosse più ragionevolmente esigibile.
Ora, le motivazioni di carattere familiare invocate dall'assicurato, non sono tali, secondo la giurisprudenza citata, da rendere inesigibile la prosecuzione almeno temporanea del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, a ragione la Cassa ha inflitto all'assicurato una sanzione fondata sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI.
Le giustificazioni del ricorrente avrebbero dovuto tuttavia spingere l'amministrazione a infliggergli una sanzione per colpa di media gravità e non per colpa grave (cfr. la giurisprudenza federale e cantonale riassunti al consid. 2.4).
Di conseguenza la decisione su opposizione impugnata va riformata nel senso che RI 1 deve essere sospeso per 25 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Il fatto che l'assicurato abbia ritrovato dal 1° agosto 2007 un nuovo impiego è irrilevante. Infatti il TFA, in una sentenza pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 154, ha stabilito che la durata della sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base alla durata effettiva della disoccupazione. Secondo l'Alta Corte se la durata della disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole, determinasse o influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per caso ottengono rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o più responsabili della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano un nuovo lavoro a breve termine, verrebbero trattati meglio.
Per completezza va ancora aggiunto che l'Alta Corte, in una sentenza C 48/01 del 21 novembre 2001, ha stabilito che deve essere ridotta l'entità di una sanzione da infliggere ad un assicurato che non si annuncia immediatamente in disoccupazione, in quanto non annunciandosi immediatamente alla disoccupazione assume egli stesso una parte del danno. Ciò che non è il caso dal ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 23 agosto 2007 è riformata nel senso che RI 1 è sospeso per 25 giorni del diritto all'indennità di disoccupazione.
La Cassa CO 1 verserà al ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti