Raccomandata
Incarto n. 38.2007.49
rs
Lugano 17 settembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 giugno 2007 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 21 giugno 2007 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione dell’11 giugno 2007 (cfr. doc. A1) con cui aveva sospeso l’assicurata per quattro giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal 20 aprile al 31 maggio 2007, precedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A8).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 21 giugno 2007 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con cui ha postulato l’annullamento della sanzione inflittale o perlomeno una riduzione della stessa.
Essa ha motivato la propria richiesta adducendo in buona sostanza, da una parte, che il proprio consulente del personale le avrebbe consegnato la decisione di sospensione brevi manu senza informarla prima in merito e senza darle la possibilità di presentare le proprie osservazioni.
Dall’altra, che dopo avere saputo del licenziamento si è subito adoperata al fine di trovare nuovi clienti/ordini per la ditta che permettessero al datore di lavoro di offrirle un ulteriore impiego a tempo parziale, come si è effettivamente verificato a fare tempo dal 1° giugno 2007 con un’assunzione in misura del 20%. L’assicurata, inoltre, ha specificato di avere compiuto ancora nel mese di aprile 2007 una ricerca di lavoro presso la ditta __________. Per quanto riguarda il mese di maggio 2007, essa ha evidenziato di avere intrapreso due ricerche, in quanto ha lavorato molto su un’idea che aveva presentato al datore di lavoro, ha dovuto riflettere qualche giorno se cercare un impiego al 50, 60, 80 o 100% e dal 25 al 31 è stata in vacanza.
L’assicurata, infine, ha puntualizzato che la sanzione di quattro giorni è ingiusta e molto severa, anche perché non tiene in considerazione la buona volontà da lei dimostrata e il suo senso del dovere (cfr. doc. I).
Con scritto del 14 luglio 2007 l’assicurata ha poi apportato alcune precisazioni all’atto ricorsuale (cfr. doc. III).
1.3. L’URC, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.4. L’assicurata si è pronunciata nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 30 luglio 2007 (cfr. doc. VII).
1.5. Il 6 agosto 2007 l’amministrazione ha comunicato di non avere nulla di nuovo da aggiungere (cfr. doc. IX).
1.6. Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza all’assicurata (cfr. doc. X).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo 20 aprile – 31 maggio 2007, precedente l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).
Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;
2.6. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurata, di formazione architetto dipl. ETH/SIA, dal 1° maggio 2006 al 31 maggio 2007 è stata impiegata presso la __________ quale “Senior Projektleiterin” all’80% (cfr.doc. 1).
In effetti il 20 aprile 2007 alla ricorrente è stato comunicato verbalmente che nei giorni seguenti avrebbe ricevuto una lettera di licenziamento, ciò che si è puntualmente verificato il 26 aprile 2007 (cfr. doc. 1; A1).
L’insorgente, il 1° giugno 2007, si è poi iscritta al collocamento, dopo che in passato aveva già fatto ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 1).
Essa ha dichiarato di ricercare un'occupazione quale architetto ed eventualmente come disegnatrice e grafica al 100%. La disponibilità lavorativa è stata ridotta all’80% a decorrere dall’11 giugno 2007 (cfr. doc. 1).
Al momento dell’iscrizione in disoccupazione l’insorgente, per il periodo 20 aprile – 31 maggio 2007 esaminato dall’amministrazione, ha presentato due ricerche di lavoro effettuate nel mese di maggio 2007, e meglio l’8 maggio presso la __________ quale architetto e il 24 maggio presso una ditta di amministrazione immobiliare (cfr. doc. A10).
Il consulente del personale della ricorrente, durante il primo colloquio di consulenza dell’11 giugno 2007, le ha consegnato una decisione formale datata anch’essa 11 giugno 2007 con cui le sono stati irrogati quattro giorni di sospensione dal diritto all’indennità, poiché “le ricerche di lavoro per il periodo di controllo dal 20 al 30 aprile 2007 non ci vengono attestate e insufficienti quelle del mese di maggio 2007” (cfr. doc. A1; A11; 1).
Tale sanzione è stata confermata con decisione su opposizione del 21 giugno 2007 (cfr. doc. A8).
2.7. L’assicurata, nell’atto ricorsuale, ha censurato il fatto che il proprio collocatore le avrebbe consegnato la decisione di sospensione brevi manu senza informarla prima in merito all’intenzione di sanzionarla e senza darle la possibilità di presentare le proprie osservazioni (cfr. doc. I).
Essa ha quindi fatto valere la violazione del diritto di essere sentito.
Secondo gli art. 29 cpv. 2 Cost. e 42 LPGA il diritto di essere sentito deve essere garantito al più tardi durante la procedura di opposizione (cfr. STFA del 20 settembre 2006 nella causa IV-Stelle Bern c/ G., I 618/04; STFA del 30 settembre 2005 nella causa B., C 279/03; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03; STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02).
Al riguardo, inoltre, il TFA, in una sentenza I 158/04 del 30 giugno 2006, pubblicata in DTF 132 V 368 e SVR 2007 IV Nr. 9 pag. 30, ha stabilito che l'amministrazione deve chiarire i fatti determinanti prima di rendere la sua decisione e non può rinviare questo compito alla procedura di opposizione. Sono fatte salve le misure d'istruzione complementari che si rendono necessarie in seguito alle obiezioni sollevate con l'opposizione.
Occorre distinguere l'accertamento dei fatti e il rispetto del diritto di essere sentito. L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva.
In concreto dal verbale di colloquio dell’11 giugno 2007 emerge che il consulente del personale dell’insorgente l’ha resa attenta relativamente al fatto di non avere compiuto alcuna ricerca dal 20 al 30 aprile 2007 e di averne invece effettuate di insufficienti nel mese di maggio 2007 e che di conseguenza le veniva consegnata, brevi manu, una decisione di sanzione (cfr. doc. 1).
Alla luce di quanto riportato nel verbale citato e della circostanza che l’assicurata l’ha firmato senza apporre precisazione alcuna, a mente di questa Corte la stessa è stata informata dall’amministrazione del motivo per il quale veniva sanzionata e ha avuto comunque la possibilità di pronunciarsi al riguardo, anche se in modo immediato.
Inoltre non va dimenticato che in sede di opposizione la ricorrente ha potuto ampiamente esprimersi in merito alla fattispecie (cfr. doc. A1).
In simili condizioni occorre concludere che dal profilo procedurale l’amministrazione ha ossequiato, contrariamente a quanto addotto dall’insorgente, il suo diritto di essere sentita.
In ogni caso anche volendo, per pura ipotesi, considerare violato il diritto di essere sentito dell’assicurata, il TCA ritiene che in in casu la lesione menzionata risulterebbe sanata.
Secondo la giurisprudenza federale una lesione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può, in via eccezionale, essere sanata ove l'interessato abbia avuto la possibilità di esprimersi davanti a un'autorità di ricorso munita di piena cognizione (cfr. DTF 126 V 130 consid. 2b).
Nella sentenza del 20 settembre 2006 nella causa IV-Stelle Bern c/ G., I 618/04, già citata sopra, il TFA ha ribadito questo principio e al consid. 8.3. ha precisato:
" (…)
Von der Rückweisung der Sache zur Gewährung des rechtlichen Gehörs an die Verwaltung ist nach dem Grundsatz der Verfahrensökonomie dann abzusehen, wenn dieses Vorgehen zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (gleichlautenden und der Anhörung gleichgestellten) Interesse der versicherten Person an einer möglichst beförderlichen Beurteilung ihres Anspruchs nicht zu vereinbaren sind (BGE 116 V 187 Erw. 3d)."
Nel caso in esame, da un lato, come già indicato, l’assicurata ha avuto comunque la possibilità in sede di opposizione di esporre tutte le proprie motivazioni afferenti al proprio comportamento precedente all’annuncio al collocamento.
Dall’altro, questa Corte, davanti alla quale la ricorrente ha potuto esprimersi su tutti i punti della lite, gode di un pieno potere cogni-tivo (cfr. STFA I 618/04 del 20 settembre 2006; STFA C 116/04 del 22 dicembre 2004; STFA C 34/02 del 22 ottobre 2002; STCA 38.2006.10 del 26 luglio 2006; STCA 38.2005.57 del 30 novem-bre 2005).
2.8. Per quanto attiene al lasso di tempo dal 20 al 30 aprile 2007, l’URC di __________ ha considerato che non era stata attestata ricerca alcuna (cfr. doc. A1; ).
Tuttavia l’assicurata nell’opposizione ha indicato che nella settimana dal 23 al 30 aprile 2007 ha chiesto al responsabile della ditta madre della ditta sua datrice di lavoro se vi era la possibilità di assunzione presso la medesima (cfr. doc. A1).
Tale asserzione è stata sostanziata da uno scritto del 28 giugno 2007 della __________, da cui risulta che dopo i vari colloqui tra il 23 e il 30 aprile 2007 ha valutato la possibilità di impiegarla, ma che a medio termine non era previsto un ampliamento dell’organico della filiale di __________ (cfr. doc. A9).
Questa Corte non ha motivi per non ritenere attendibile tale conferma dello sforzo effettuato dall’insorgente.
Conseguentemente l’assicurata, nel periodo dal 20 al 30 aprile 2007, non ha unicamente profuso il suo impegno al fine di essere nuovamente impiegata dal suo datore di lavoro, la __________ - riassunzione che si è effettivamente concretizzata in misura del 20% a partire dal 1° giugno 2007-, bensì ha pure postulato presso la __________.
Pertanto, ritenuto che il 20 aprile 2007 quando le è stato annunciato il licenziamento era un venerdì e che quindi nel mese di aprile 2007 l’obbligo di intraprendere sforzi al fine di reperire un impiego era limitato a poco più di una settimana, occorre concludere, tutto ben considerato, che la ricorrente ha svolto sufficienti ricerche per tale periodo.
Per l’arco di tempo dal 20 al 30 aprile 2007 l’assicurata non va, dunque, sanzionata.
2.9. Per il mese di maggio 2007 l’assicurata ha comprovato due ricerche di impiego (cfr. doc. A10), le quali sono state riconosciute anche dall’amministrazione (cfr. doc. V).
L’insorgente ha poi affermato che dal 25 al 31 maggio 2007 è stata in vacanza e che si è trattato di giorni di ferie pagati legati ancora al contratto di lavoro valido fino al 31 maggio 2007 e da effettuare entro la fine del contratto stesso (cfr. doc. I; III).
Da un documento redatto dalla __________ relativo alle assenze dell’assicurata, inviato a questo Tribunale da quest’ultima, si evince che nel periodo dal 25 al 31 maggio 2007 (5 giorni lavorativi da venerdì 25 a giovedì 31 di cui il 28, lunedì di Pentecoste, festivo) la ricorrente aveva ancora diritto a quattro giorni di ferie (cfr. doc. B2).
A proposito delle ricerche di lavoro durante le vacanze, il TCA in una sentenza di principio del 19 giugno 2002 nella causa S., inc. 38.2002.17, pubblicata in RDAT I-2003 N. 83, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" Il diritto alle vacanze è disciplinato all'art. 329a segg. CO.
L'art. 329c cpv. 2 CO prevede che il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoratore, per quanto compatibili con gli interessi dell'azienda e dell'economia domestica.
Scopo delle vacanze è quello di permettere al lavoratore di riposarsi, così da potere riconquistare il proprio benessere psico-fisico, continuando a percepire, nello stesso tempo, il salario abituale (cfr. Brunner-Bühler-Waeber, Commentaire du contrat de travail, Ed. Réalités sociales, Losanna, 1996, pag. 114 segg.).
Proprio in considerazione della finalità delle vacanze, l'art. 329d cpv. 2 CO prevede che le vacanze debbano essere effettuate in natura e non possano essere sostituite con il pagamento di una somma di denaro. Tale divieto vige per tutta la durata del rapporto di lavoro, e trova applicazione anche durante il periodo di disdetta (cfr.Brunner-Bühler-Waeber, op. cit., pag. 125); la sostituzione delle vacanze con il pagamento di una somma di denaro è autorizzata solo se il datore di lavoro non è più in grado di eseguire la sua obbligazione in natura (cfr. DTF 106 II 152; DTF 101 II 283; SJ 1993 pag. 354).
In una sentenza del 5 aprile 2000 (4 P 307/1999) il Tribunale federale ha avuto occasione di pronunciarsi in merito al diritto alle vacanze nel caso di una lavoratrice che durante la propria assenza per vacanze all'estero, concordate con il datore di lavoro, si era vista recapitare la disdetta del rapporto di lavoro.
L'Alta Corte ha in particolare rilevato:
" La notification sous forme de lettre ne produit ses effets que lorsqu'elle parvient à son destinataire, c'est-à-dire dès qu'elle entre dans sa sphère d'influence d'une manière telle que l'on peut escompter, d'après les usages commerciaux et les dispositions prises par l'intéressé, qu'il en prendra connaissance.
Dans les rapports de travail, sauf circonstances particulières, l'employeur de bonne foi doit escompter que le travailleur s'absentera de son domicile pendant ses vacances. En outre, vu le but de ces dernières, le travailleur n'a nullement à faire en sorte qu'une lettre de résiliation de son contrat puisse lui être notifiée. Dès lors, s'il reçoit à son adresse une lettre de congé alors qu'il est parti en vacances au su de son employeur, le travailleur n'est censé en avoir pris connaissance qu'à son retour. Toute autre solution violerait gravement le principe de la confiance et priverait d'effet le délai de congé, qui est d'octroyer au travailleur le temps nécessaire pour trouver un nouvel emploi (Rehbinder, Commentaire bernois, n. 8 ad art. 335 CO, p. 56; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5ème éd., n. 5 ad art. 335 CO, p. 316-317; Aubert, Note, SJ 1989 p. 671-672; Peter Münch, Von der Kündigung und ihren Wirkungen, in: Thomas Geiser/ Peter Münch, Stellenwechsel und Entlassung, p, 9-10; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., p. 300-301; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., n. 10 p. 174).
Ainsi, la Chambre d'appel de la juridiction genevoise des prud'hommes est tombée dans l'arbitraire en admettant que le congé expédié le 18 décembre 1998 a commencé à déployer ses effets pendant les vacances de la salariée, alors que cette dernière ne disposait, en réalité que de quatorze jours pour chercher un nouveau poste. La cause lui a été renvoyée pour nouveau jugement." (DLA 2001 pag. 31)
Il Prof. Gabriel Aubert ha espresso le seguenti considerazioni riguardo alla sentenza appena riprodotta:
" C'est l'employeur qui fixe la date des vacances (art. 329c al. 2 CO). Le salarié doit pouvoir prendre effectivement le repos ainsi aménagé; l'employeur ne saurait l'abréger ou le différer unilatéralement, même s'il entend résilier le contrat. En d'autres termes, l'employeur ne peut pas, en notifiant son congé au salarié, revenir sur sa décision d'octroyer des vacances ou raccourcir ces dernières. Comme les vacances sont destinées au repos, le travailleur ne saurait être tenu de les consacrer à la recherche d'un emploi. Le délai de congé, destiné à une telle recherche, ne peut commence de courir qu'à la fin des vacances."
(DLA 2001 pag. 31-32)
Secondo l'art. 329 cpv. 2 CO è il datore di lavoro che fissa la data delle vacanze, tenendo conto, per quanto possibile, dei desideri del lavoratore.
È vero che in materia di assicurazione contro la disoccupazione, secondo la giurisprudenza del TFA, l'assicurato è tenuto ad impegnarsi nella ricerca di un lavoro anche se svolge delle vacanze all'estero (cfr. DLA 1988, p. 95 - 96; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.).
Tra l'altro per valutare il rispetto dell'obbligo di ridurre il danno possono essere prese in considerazione anche le ricerche di lavoro effettuate dall'assicurato all'estero, soprattutto se contemporaneamente sono state effettuate anche ricerche in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22 seg.; DTF 125 V 469; STCA del 14 marzo 2000 nella causa G.P., 38.99.280; D. Cattaneo, op. cit., pag. 30).
Comunque questa giurisprudenza si applica agli assicurati che effettuano le vacanze durante il periodo di controllo della disoccupazione (cfr. DLA 1988, p. 95 - 96) e non prima di iniziare tale controllo.
A mente del TCA, visto lo scopo delle vacanze appena illustrato, l'assicurato non è invece tenuto a compiere ricerche di lavoro quando è ancora legato da un contratto di lavoro." (cfr. inc. 38.2002.17=RDAT I-2003 N. 83)
Alla luce di tale giurisprudenza, nella presente evenienza, occorre concludere che l'assicurata nel periodo del contratto di impiego con la __________ - scadente il 31 maggio 2007 - in cui ha beneficiato di vacanze retribuite, ossia dal 25 al 31 maggio 2007, non era tenuta a compiere delle ricerche di lavoro.
2.10. Secondo questo Tribunale nel resto del mese di maggio 2007 l’assicurata doveva, però, effettuare maggiori sforzi volti al reperimento di un’occupazione.
La circostanza che dovesse lavorare molto su un’idea che aveva presentato al datore di lavoro non la dispensava dall’obbligo di cercare un impiego.
Al riguardo va, infatti, ricordato che secondo l'art. 329 cpv. 3 CO, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore il tempo necessario per cercare un altro lavoro.
Inoltre, siccome la __________ l’ha informata che in ogni caso una riassunzione era possibile solo in misura del 20% già il 4 maggio 2007 (cfr. doc. A3-A5), essa, che avendo già ricorso alcune volte in passato all’assicurazione contro la disoccupazione doveva essere ben al corrente dei propri doveri di disoccupata, avrebbe dovuto a maggior ragione aumentare i propri sforzi al fine di ridurre la propria parziale disoccupazione.
2.11. Alla luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene che nel caso concreto l'assicurata, non avendo effettuato delle ricerche di lavoro sufficienti nel periodo dal 1° al 24 maggio 2007, nel quale era tenuta a intraprendere sforzi al fine di reperire un'occupazione adeguata (cfr. consid. 2.10.), ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.
L'insorgente, dunque, deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
Per quanto concerne l'entità della penalità, va rilevato che normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese (cfr. consid. 2.6.).
A mente del TCA, quindi, tenuto conto che l'assicurata nel periodo dal 20 al 30 aprile 2007 non ha violato l’obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.8.) e che dal 25 al 31 maggio 2007 non era tenuta, vista la fruizione delle vacanze, a intraprendere degli sforzi per trovare un'occupazione adeguata (cfr. consid. 2.9.), la sospensione di quattro giorni inflittale non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve pertanto essere ridotta a due giorni.
Il ricorso va di conseguenza parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che l'assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per due giorni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 21 giugno 2007 dell’URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per due giorni.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti