Raccomandata
Incarto n. 38.2006.86
DC/sc
Lugano 6 agosto 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 ottobre 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 15 settembre 2006 la Cassa CO 1 ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 6984.90 per prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione indebitamente versate.
L'amministrazione si è al riguardo così espressa:
" Durante i mesi di dicembre 2005 e gennaio 2006 l'assicurato ha lavorato presso la società __________ senza annunciarlo alla cassa.
Dal mese di gennaio 2006 al mese di maggio 2006 l'assicurato ha lavorato presso la società __________ consegnando alla Cassa dei formulari di guadagno intermedio non corrispondenti alla realtà, poiché il salario indicato era inferiore a quanto effettivamente versato dal datore di lavoro. In pratica da gennaio a maggio 2006 l'assicurato ha sempre guadagnato più dell'indennità di disoccupazione garantita dalla cassa (Fr. 2'800.00, ovvero l'80% del guadagno assicurato di Fr. 3'500.00) e per questa ragione l'indennità percepita a torto dall'assicurato è chiesta interamente in restituzione." (Doc. 63)
1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato una tempestiva opposizione nella quale sostiene di non avere ottenuto indebitamente le indennità di disoccupazione e rileva:
" (...)
non ritengo di aver preso niente in più visto che la ditta non versa a parte le spese per i pasti (vedi lettera allegata __________) avevo diritto di tenere a parte le mie spese cioè pasti e telefono visto che fino a metà di agosto ho usato il mio telefono personale.
Ricordo che come autista di trasporti internazionali ho diritto a 2 pasti al giorno di Fr. 25.00 = 50.00 Fr. al giorno a titolo "trasferta" che la ditta __________ non paga sulla __________. Ma paga quando si effettua una trasferta per turismo (vedi esempio).
Vi invio anche un piccolo esempio (vedi copia disco e copia ricevuta ristorante) in data 19.09.06 ho effettuato un mezza giornata di lavoro, arrivato a __________ sono andato a fare la cena e ho speso ben Euro 19.35
(cambio CS, 09.10.06 1 Euro = Fr. 1.588) 19.35 x 1.588 = Fr. 30.72.
Di diritto mi aspettano solo Fr. 25.00 a pasto. Quando lavoro tutto il giorno spendo in media Fr. 60.00 solo per mangiare, però devo anche calcolare Fr. 200.00 mensili per l'uso del telefonino privato a scopo lucrativo visto che pago anche quando ricevo chiamate all'estero.
Quindi vi allego anche la mia lista spese." (Doc. 64)
1.3. Il 12 ottobre 2006 la Cassa ha informato l'assicurato della possibilità di una modifica della decisione a suo sfavore e gli ha assegnato un termine per ritirare l'opposizione (cfr. Doc. 65).
1.4. Il 31 ottobre 2006 la Cassa ha aumentato a fr. 7'466.35 l'importo chiesto in restituzione per indennità di disoccupazione indebitamente percepite nel periodo dicembre 2005 - maggio 2006.
L'amministrazione si è al riguardo in particolare così espressa:
" (...)
Durante i mesi di dicembre 2005 e gennaio 2006, l'assicurato ottiene un guadagno intermedio presso la società __________ in __________. L'assicurato non ha annunciato queste attività alla cassa. In base ai moduli Attestato di guadagno intermedio, redatti dal datore di lavoro l'8 agosto 2006, l'assicurato ha riscosso uno stipendio di CHF 1477.40 nel mese di dicembre, mentre nel mese di gennaio non è stato retribuito per le 6 giornate di lavoro prestate, poiché abbandonò il posto di lavoro senza preavviso. Per il mese di gennaio la cassa computa un guadagno intermedio fittizio di CHF 554.-, corrispondente allo stipendio che avrebbe normalmente riscosso.
A partire dal mese di gennaio 2006 l'assicurato ottiene un guadagno intermedio presso la società __________ in __________. L'assicurato annuncia regolarmente alla cassa questa attività, ma produce dei moduli Attestato di guadagno intermedio falsificati, con l'indicazione di stipendi inferiori a quelli effettivamente riscossi. In base ai moduli Attestato di guadagno intermedio, redatti dal datore di lavoro l'11 agosto 2006, l'assicurato ha riscosso i seguenti stipendi mensili (tra parentesi figurano gli stipendi indicati sui moduli falsificati):
■ 01.06 = CHF 3'300.-- (CHF 1'275.--)
■ 02.06 = CHF 2'480.-- (CHF 1'125.--)
■ 03.06 = CHF 3'030.-- (CHF 1'050.--)
■ 04.06 = CHF 3'360.-- (CHF 1'200.--)
■ 05.06 = CHF 4'020.-- (CHF 1'190.--)
La registrazione dei corretti guadagni intermedi, incluso quello ottenuto presso la società __________ nel mese di maggio, produce un versamento in troppo a favore dell'assicurato di CHF 7466.35, così suddiviso: CHF 995.75 (12.05); CHF 1634.40 (01.06); CHF 1057.95 (02.06); CHF 1 467.85 (03.06); CHF 1417.75 (04.06); CHF 892.65 (05.06).
Nella sua opposizione l'assicurato contesta il mancato rimborso da parte della __________ delle spese per i pasti e per l'uso del telefono cellulare. La cassa computa quale guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sottoposto a contribuzione. A ragione, la cassa ha pertanto computato il reddito annunciato dal datore di lavoro sui moduli Attestato di guadagno intermedio. La rivendicazione di un rimborso per le spese di pasto e di utilizzo del telefono cellulare deve essere regolato dall'assicurato direttamente con il datore di lavoro, ma non ha, in ogni caso, alcuna incidenza sul calcolo del guadagno intermedio.
Dopo un esame approfondito dei fatti determinanti e in applicazione delle disposizioni di legge menzionate, all'assicurato è chiesto in restituzione l'importo complessivo di CHF 7 466.35, a titolo di indennità di disoccupazione versata in troppo da dicembre 2005 a maggio 2006." (Doc. A1)
1.5. Contro la decisione su opposizione del 15 settembre 2006 l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha rilevato:
" (...)
non sono d'accordo sulla decisione che ha emanato la cassa CO 1 di __________ (doc. no. 1) per i seguenti fatti:
Appartengo alla categoria professionale dei trasportatori dove sono previste anche delle spese personali come uso del telefonino privato e pasti durante il tempo di lavoro.
Vi chiedo gentilmente di voler vedere il documento no. 2, "conferenza fiscale svizzera, regolamento spese" dove al punto 3 "Spese per vitto" sono indicate delle cifre sia nei valori indicativi che a forfait.
Per fare i miei calcoli mi sono basato sulla indicazione a forfait considerando come pasto pranzo e cena visto che il lavoro lo inizio alle ore 09.00 fino alle ore 21.00 circa (vedi documento no. 3)
Inoltre allego anche i due contratti iniziali di lavoro sul primo (doc. 4) la giornata lavorativa è pagata Fr. 150.00 / giorno.
Nel secondo contratto (doc. 5) a partire dal 19 maggio 2006 ci fu un aumento di fr. 20.00 al giorno ossia Fr. 170.00 / giorno.
Visto che la ditta non versa niente a parte nè per i pasti e che fino a metà di agosto ero costretto a usare il mio telefonino privato a scopo lucrativo pagando mensilmente tra i Fr. 200.00 e Fr. 270.00 ( doc. 6) mi sono permesso di trattenere i Fr. 200.00 mensili a titolo spese telefoniche visto che da quando ho il telefono aziendale di telefonate private ne faccio tra i Fr. 30.00 e Fr. 50.00 mensili (doc. 7).
Allego anche la mia lista spese avuta tra gennaio 2006 e fino alla fine di maggio 2006 considerando Fr. 70.00 /giorno a titolo spese pasti aggiungendo Fr. 200.00 / mensili per spese telefono. (doc. 8)
Per concludere chiedo:
I 10 giorni di vacanza effettuati nel mese di luglio 2006 che non sono ancora stati pagati dalla cassa CO 1.
Annullamento della sospensione di 28 giorni stabiliti dalla cassa CO 1.
Riconoscimento delle spese pasti da parte dell'CO
Gli arretrati dal mese di Giugno 06 fino a Ottobre 06." (Doc. I)
1.6. Dopo avere chiesto ed ottenuto delle proroghe, in quanto doveva compiere degli accertamenti presso l'ex datore di lavoro dell'assicurato (cfr. Doc. III - Doc. X), nella risposta di causa del 29 gennaio 2007 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso ed ha così illustrato come è stato determinato l'importo da restituire:
" (...)
Segue una tabella riassuntiva relativa ai guadagni intermedi (indicati nella tabella con l'abbreviazione GI) ottenuti dall'assicurato ed annunciati alla cassa. Sotto la colonna "GI registrato" figurano i guadagni intermedi risultanti dagli attestati per la __________ falsificati e a fianco figura l'allegato del guadagno intermedio di riferimento:
MESE
GI ANNUNCIATO
DI REGISTRATO
GI CORRETTO
DICEMBRE 2005
CHF 1'477.40 (59)
GENNAIO 2006
CHF 1'275.00
CHF 1'275.00 (16)
CHF 3'854.00 57+59)
FEBBRAIO 2006
CHF 1'125.00
CHF 1'125.00 (19)
CHF 2'180.00 (57)
MARZO 2006
CHF 1'050.00
CHF 1'050.00 (20)
CHF 3'030.00 (57
APRILE 2006
CHF 1'282.60
CHF 1'282.60 (21)
CHF 3'360.00 (57)
MAGGIO
CHF 1'190.00
CHF 1'190.00 (22)
CHF 4'020.00 (57+23)
L'indennità chiesta in restituzione risulta dalle seguenti correzioni (a fianco degli importi figura l'allegato di riferimento):
MESE
INDENNITÀ NETTA VERSATA
INDENNITÀ NETTA DOVUTA
DIFFERENZA
DICEMBRE 2005
CHF 2'485.00 (54.5)
CHF 1'490.10 (54.6)
CHF 995.75
GENNAIO 2006
CHF 1'634.30 (54.7)
CHF 0.00 (54.8)
CHF 1'634.40
FEBBRAIO 2006
CHF 1'057.95 (54.9)
CHF 0.00 (54.10)
CHF 1'057.95
MARZO 2006
CHF 1'465.85 (54.11)
CHF 0.00 (54.12)
CHF 1'467.85
APRILE 2006
CHF 1'417.75 (54.13)
CHF 0.00 (54.14)
CHF 1'417.75
MAGGIO
CHF 1'802.00 (54.15)
CHF 0.00 (54.18)
CHF 1'802.00
TOTALE
CHF 8'375.70
Rendiamo attento il lodevole tribunale, che all'importo complessivo versato in troppo di CHF 8'375.70 va dedotto l'importo di CHF 909.35, versato in troppo sul mese di maggio 2006 (allegato 54.16) a seguito del computo del guadagno intermedio della società __________, già oggetto dell'udienza del 13 novembre 2006 (allegato 48) e della decisione di stralcio dai ruoli del 15 novembre 2006 (allegato 49).
Per questa ragione, l'indennità versata in troppo all'assicurato a seguito del mancato annuncio del guadagno intermedio ottenuto presso la società __________ e del computo da parte della cassa di guadagni intermedi non corrispondenti al vero per la società __________ ammonta a CHF 7 466.35." (Doc. XI)
L'amministrazione ha inoltre sottolineato che le pretese relative alle vacanze e al rimborso delle spese devono essere fatte valere direttamente dal ricorrente nei confronti del datore di lavoro e non poste a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Doc. XI).
1.7. Il 6 febbraio 2007 l'assicurato ha inviato uno scritto al TCA (cfr. Doc. XIII) sul quale la Cassa CO 1 ha formulato delle osservazioni il 19 febbraio 2007 (cfr. Doc. XV).
1.8. L'11 aprile 2007 il TCA ha posto i seguenti quesiti alla __________:
" Fra gli atti del nostro incarto figura una copia del "certificato di salario per la dichiarazione di imposta" rilasciato il 31 dicembre 2006 dalla __________ al signor RI 1.
Al fine di evadere il ricorso citato mi occorre sapere:
presso quale cassa __________ è affiliata la __________?
come è ripartito, mese per mese, il salario lordo di fr. 37'976.-- conseguito dall'assicurato lavorando presso la __________ nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006?
oltre allo stipendio lordo è stato versato all'assicurato un importo a titolo di rimborso spese (ad esempio per i pasti o per il natel)?
nel salario lordo versato all'assicurato è compresa una parte destinata a coprire le sue spese generali? Se sì, in quale percentuale?" (Doc. XVII)
Il Signor __________ della __________ ha così risposto il 13 aprile 2007:
" (...)
siamo affiliati presso la Cassa __________, cassa __________, __________;
alleghiamo fogli paga da gennaio a dicembre 2006 del Sig. RI 1;
il Sig. RI 1 ha ricevuto solo Fr. 25.--, durante tutto l'anno, come rimborso pasto;
il Sig. RI 1 aveva a disposizione il natel della ditta per le telefonate di servizio;
nel salario lordo non sono comprese spese generali." (Doc. XVIII)
1.9. Il 17 aprile 2007 la Cassa ha comunicato di non avere osservazioni (cfr. Doc. XX).
Il 18 aprile 2007 l'assicurato ha invece rilevato:
" Nella lettera della ditta __________ del 13 aprile 2007 viene indicato che per i pasti veniva versato Fr. 25.00 per pasto. La mia domanda è la seguente:
In quale modo la ditta abbia pagato i pasti perché visto che nel contratto c'erano solo Fr. 170.00 al giorno e nella lettera non hanno specificato in quale modo. Allora la mia giornata non era di Fr. 170.00 ma bensì di 120.00 Fr., visto che lavoravo tutto il giorno e avevo diritto a due pasti al giorno. Visto che i pasti sono compresi nei Fr. 170.00 allora la __________ nelle loro dichiarazioni di guadagno intermedio avrebbero dovuto dichiarare Fr. 120.00 e non Fr. 170.00. Come potrete vedere voi stessi che nella busta paga non figura nessuna nota "Pasti" ma solo stipendio lordo e ciò vuoi dire che era tutto calcolato nel mio stipendio e quindi bisogna dedurre i pasti.
Per quanto riguarda il telefono la ditta __________ l'ha messo a disposizione solamente nel mese di Settembre 2006 e fino al mese di settembre ero costretto a usare il proprio telefonino.
Inoltre in data odierna alle ore 12.40 ho preso contatto telefonico con la signora __________ (), titolare della "" con la quale ho firmato il contratto, la quale mi ha confermato che nei Fr. 170.00 erano compresi i pasti e il telefono è stato dato solo nel mese di settembre.
Mi ha inoltre detto che lei non era assolutamente a conoscenza della vostra lettera e che avrebbe invitato la segretaria a correggere la lettera spiegando il tutto nel modo più chiaro possibile." (Doc. XXI)
1.10. Il 20 aprile 2007 __________ ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" Con la presente desideriamo precisare che il Sig. RI 1 ha ricevuto il natel della ditta in data 9 agosto 2006 e prima di tale data non sono state rimborsate spese per il telefono." (Doc. XXVII)
1.11. Il 14 giugno 2007 il Presidente del TCA, alla presenza delle parti, ha sentito come testi __________ e __________ della __________ (cfr. Doc. XXX).
1.12. Il 22 giugno 2007 la Cassa CO 1 ha fatto pervenire una presa di posizione di __________ (cfr. Doc. XXXIII + Doc. 78-79).
1.13. Il 6 luglio 2007 l'avv. RA 1 ha comunicato di non avere "particolari osservazioni e/o completazioni" in merito al verbale di udienza e in particolar modo alle audizioni testimoniali di __________ (cfr. Doc. XXXV).
Il 10 luglio 2007 il patrocinatore dell'assicurato ha poi comunicato di non avere osservazioni "in merito ai Doc. XXXIII + 78 e 79" (cfr. Doc. XXXVI).
in diritto
In ordine
2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Nella presente fattispecie il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione su opposizione del 31 ottobre 2006 e cioè sulla restituzione di indennità di disoccupazione relative al periodo dicembre 2005 - maggio 2006.
Le altre questioni evocate dall'assicurato nel suo ricorso (cfr. consid. 1.5.) esulano invece dalla presente vertenza.
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurato deve restituire oppure no l'importo di fr. 7'466.35, corrispondente ad indennità di disoccupazione relative al periodo dicembre 2005
L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.3. L’art. 22 LADI regola l’importo dell’indennità giornaliera.
Il primo capoverso di questa disposizione stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.
Secondo il cpv. 2 ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:
a. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli;
b. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
c. non sono invalidi (art. 8 LPGA).
Il Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS (art. 22 cpv. 3 LADI).
2.4. Secondo l’art. 24 cpv. 1 LADI é considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il Consiglio federale, competente a emanare le disposizioni esecutive (cfr. art. 109 LADI) e sulla base della delega di cui all’art. 24 cpv. 1 LADI, ha emanato l’art. 41a OADI.
In particolare il cpv. 1 dell’art. 41a OADI stabilisce che se il reddito è inferiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato ha diritto, nell’ambito del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità compensative.
Da notare che la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.) ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il contenuto dell'art. 24 LADI e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Al riguardo, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, a proposito del nuovo art. 24 cpv. 3 bis LADI si è così espresso:
" (...)
Il nostro Consiglio non rifiuterà di prendere in considerazione un eventuale guadagno intermedio, e quindi si opporrà alla concessione di pagamenti compensativi secondo la disposizione dell’attuale articolo 41a capoverso 3 OADI soltanto se il rapporto di lavoro è mantenuto o ripreso nell’intervallo di un anno fra le due parti a una delle condizioni seguenti:
a) il tempo di lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è eccessiva;
b) il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.
Con questa clausola contro gli abusi e con il criterio dell’aliquota usuale per la professione e il luogo, occorre evitare che i costi salariali siano trasferiti all’assicurazione contro la disoccupazione (dumping salariale). In particolare, il guadagno intermedio non deve portare a un degrado generale delle condizioni di lavoro e salariali né a una trasformazione dei posti di lavoro «normali» in posti di lavoro «con guadagno intermedio». A tal fine, da un lato l’importo dei pagamenti compensativi deve rispettare i salari usuali per la professione e il luogo (art. 24 cpv. 3 LADI) e, dall’altro, i guadagni intermedi presso il datore precedente sono ammessi o presi in considerazione solo se il salario non è stato ridotto in misura eccessiva. Con questa disposizione si vuole impedire di finanziare la riassunzione a un salario eccessivamente basso a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione (guadagno intermedio).
Questo disciplinamento tiene conto delle contingenze economiche, del principio delle assicurazioni sociali della diminuzione del danno, del principio dell’assicurazione contro la disoccupazione «lavorare è redditizio» e impedisce inoltre che gli assicurati accettino importanti sacrifici salariali a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Capoverso 4: la modifica del rinvio è necessaria in considerazione della fusione dei capoversi 1 e 2." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2005-2006)
2.5. In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, pag. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg. il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha avuto modo di stabilire che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI.
In tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.
Pertanto, secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994 ALV Nr. 20, pag. 46-47).
In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo é inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.
Nel caso concreto, per determinare il diritto all’indennità di disoccupazione di un assicurato che conseguiva un guadagno intermedio, il TFA ha proceduto come segue:
" (…)
Ausgehend vom versicherten Monatsverdienst von Fr. 3141.- ergibt sich im vorliegenden Fall ein versicherter Tagesverdienst von Fr. 144,70 (Fr. 3141.- : 21,7). Das Bruttotaggeld beträgt demzufolge Fr. 115,75 (80% von Fr. 144,70). Der auf einen Tag umgerechnete Bruttolohn beläuft sich auf Fr. 111.83 (Fr. 2426.95 : 21,7). Da dieser Betrag tiefer ist als das Bruttotaggeld, handelt es sich um Zwischenverdienst im Sinne von Art. 24 Abs. 1 AVIG mit der Folge, dass die Beschwerdegegnerin für den Monat Februar 1993 grundsätzlich Anspruch auf Differenzausgleich nach Massgabe von Art. 24 Abs. 2 und 3 AVIG hat. Mit Bezug auf die Berechnung der Differenzzahlung ist zunächst die Differenz zwischen dem versicherten Monatsverdienst und dem Zwischenverdienst zu ermitteln. Dieser beträgt im vorliegenden Fall Fr. 714.70 (Fr 3141.67 - 2426.94), woraus sich ein Differenzausgleich von Fr. 571.60 (80% von Fr. 714.70) ergibt. (…)" (cfr. DTF 121 V 51, consid. 5, pag. 57-58).
Questa giurisprudenza è stata confermata in un’altra decisione
C 170/04 del 16 febbraio 2005 nella quale la nostra Massima Istanza ha nuovamente illustrato in dettaglio le modalità per stabilire se in un determinato periodo di controllo va o meno riconosciuto il diritto alle indennità in base alle norme che regolano il guadagno intermedio.
Infine, in una sentenza C 287/05 del 21 agosto 2006 il TFA si è così espresso:
" 4.2 Il résulte de la disposition légale que le droit à une indemnité compensatoire est subordonnée à la réalisation d'un gain intermédiaire. Or, il est de jurisprudence constante que l'on ne se trouve plus en présence d'un tel gain lorsque l'assuré exerce une activité réputée convenable, qui lui procure désormais un revenu correspondant au moins à celui de l'indemnité de chômage. Il en va en revanche différemment si, durant la période en cause, l'assuré accepte un travail dont la rémunération n'est pas réputée convenable au sens de l'article 16 LACI (cf. ATF 127 V 480, 121 V 54 consid. 2, 359 consid. 4b; 120 V 250 ss. consid. 5c, 512 consid. 8c). Dans cette éventualité, il a droit à l'indemnisation de sa perte de gain qui sera calculée conformément à l'article 24 LACI.
4.3 En l'occurrence, le revenu réalisé par le recourant en octobre 2000, arrêté à 2'499 fr., est supérieur à l'indemnité de chômage qu'il aurait perçue s'il n'avait pas exercé d'activité lucrative, soit la somme de 1'957 fr. 75. Dans ces conditions, il ne saurait prétendre à une indemnité compensatoire de l'assurance-chômage, dès lors que le revenu tiré de l'activité exercée durant le mois d'octobre 2000 doit être qualifié de convenable eu égard à la jurisprudence précitée."
2.6. Secondo l’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato (cfr. STFA
C 179/06 del 15 novembre 2006, STFA C 341/05 del 7 giugno 2006; DLA 2002 N. 13 consid. 5 pag. 110, DLA 2000 N. 40 consid. 3a pag. 211).
In una sentenza C 134/9 del 3 agosto 1999, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha confermato il precedente giudizio del TCA che, nel caso di un assicurato impiegato quale agente assicurativo, aveva rilevato che non si può tener conto del guadagno effettivamente conseguito se esso risulta inferiore al minimo d’esistenza, bensì si deve prendere in considerazione un guadagno ipotetico corrispondente al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta. Inoltre questo Tribunale aveva considerato quale guadagno ipotetico l’importo di fr. 2’750.--, pari al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta.
L’esigenza della conformità all’uso professionale e locale si riferisce tanto al guadagno proveniente da un’attività lucrativa dipendente quanto al reddito che il disoccupato ottiene esercitando un’attività lucrativa indipendente (cfr. pure RDAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV N. 10, pag. 31 consid. 3; DTF 122 V 367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998 N. 25, pag. 134 consid. 5 e DTF 120 V 518 consid. 4).
Inoltre il TFA ha stabilito che per calcolare la compensazione della differenza che deve eventualmente essere versata a un lavoratore a tempo pieno rimunerato su provvigione - che svolge la sua attività nel servizio esterno - occorre computare il salario conforme agli usi professionali e locali a partire dall’inizio del rapporto di lavoro, anche se non ha conseguito alcun reddito durante i primi mesi. Non esiste alcuna disposizione legale né giurisprudenza su cui basare il computo della retribuzione soltanto al termine di un periodo transitorio di tre mesi (cfr. DLA 1998 N. 33, pag. 179).
Dunque il salario conforme agli usi professionali e locali va applicato sin dal primo giorno d’inizio dell’attività.
Il TFA ha ribadito la propria giurisprudenza in una sentenza
C 65/01 del 21 giugno 2001, in cui, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
c) Nel caso di specie è evidente che il guadagno realmente percepito dall'assicurata nel periodo in esame non può essere equiparato a quello ipotetico usuale nella professione specifica e che pertanto solo quest'ultimo debba essere preso in considerazione.
Le censure mosse dalla ricorrente non sono in alcun modo tali da sovvertire la pronunzia querelata, atteso che, con l'inserimento del criterio dell'uso professionale e locale giusta l'art. 24 cpv. 3 LADI, si è voluto impedire che datore di lavoro e lavoratore disoccupato, esercitando del dumping salariale, pattuiscano stipendi inadeguati a pregiudizio dell'assicurazione di disoccupazione - alla quale il lavoratore si rivolge per colmare la differenza salariale -, e quindi a discapito della collettività (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag. 181 consid. 2). In questa ottica deve essere interpretato l'accordo che qui ci occupa, dove le parti hanno stabilito una retribuzione solo per il tempo effettivo di conversazione, senza prevedere alcun compenso per il tempo - 184 ore nel mese in questione - in cui l'assicurata doveva comunque restare a disposizione del datore di lavoro. In entrambi i casi, un manifesto squilibrio contrattuale non può - alla luce della predetta giurisprudenza - gravare sull'assicurazione contro la disoccupazione, ma deve eventualmente essere oggetto di particolare disamina nel contesto dei rapporti interni fra datrice di lavoro e lavoratrice, come correttamente indicato dall'autorità cantonale.
d) Alla luce di quanto esposto, l'operato del Tribunale cantonale, che non si è basato sul guadagno realmente realizzato, merita di essere confermato.
(…)." (cfr. STFA del 21 giugno 2001 nella causa Q., C 65/01)
In una sentenza 38.2006.36 del 20 luglio 2006 il TCA ha stabilito che, nel caso di una consulente finanziaria, impiegata a tempo pieno e retribuita su provvigione andava considerato un importo di fr. 3'000.-- ed ha rilevato:
" Riguardo, poi, all’entità dell’ammontare di tale reddito, il TCA ha già avuto modo di stabilire che il salario di fr. 3'000.-- mensili o un importo annuo di fr. 36'000.-- (valido dopo il periodo di prova e raggiungibile in media annua o frazione) corrisponde alla retribuzione minima richiesta dall'Ufficio cantonale della manodopera estera per il rilascio di un permesso quale rappresentante alla manodopera estera non domiciliata (cfr. STCA dell’8 agosto 2005 nella causa P., 38.2004.91; STCA del 4 gennaio 2000 nella causa S., 38.1999.120; STCA del 28 luglio 1999 nella causa Z., 38.1999.174; STCA del 15 luglio 1999 nella causa C., 38.1999.126 e STCA del 16 aprile 1999 nella causa M., 38.1998.396).
Di conseguenza, ritenuto che, anche se non quale consulente finanziaria, l’assicurata ha comunque una lunga esperienza lavorativa come assistente commerciale (vendita, fiduciario immobiliare) e dal luglio 2005 segue una formazione specifica di comunicazione e consulenza finanziaria che si concluderà nel dicembre 2006 (cfr. doc. 2, 12, I), a ragione quale guadagno conforme all’art. 24 cpv. 3 LADI è stato considerato l'importo di fr. 3'000.-- lordi mensili."
Questi principi sono contenuti anche nel punto C 134 della Circolare relativa alle indennità di disoccupazione (ID) (nella versione in francese del gennaio 2007: Circulaire IC, Janvier 2007), adottata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell'8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61).
2.7. Nella presente fattispecie l'importo di fr. 7'466.-- chiesto in restituzione dalla Cassa risulta sostanzialmente da due elementi: il mancato conteggio di un salario presso la ditta __________ in __________ e la modifica del guadagno intermedio ottenuto presso la __________.
La questione relativa al mancato conteggio del guadagno intermedio ottenuto dall'assicurato presso la società __________ è invece già stata risolta dal TCA (cfr. decreto di stralcio 38.2006.45 del 15 aprile 2006, Doc. 49).
Per quel che riguarda l'attività presso la ditta __________, nel periodo 1° dicembre 2005 - 16 gennaio 2006, non menzionata dall'assicurato nei relativi formulari di autocertificazione (Doc. 15 e Doc. 16), il datore di lavoro ha indicato che il ricorrente ha conseguito fr. 1'477.40 in dicembre (cfr. Doc. 59).
Per il mese di gennaio 2006 la __________ ha invece affermato:
" L'assicurato ha smesso di lavorare dalla sera alla mattina, anche se occupato con un contratto a termine. Questo ci ha provocato dei danni. Non abbiamo corrisposto all'assicurato 6 giorni di gennaio quale indennità." (Doc. 59/b)
Per questo periodo di controllo, visto che siamo in presenza di un'attività lavorativa effettivamente prestata, secondo questo Tribunale la Cassa ha giustamente considerato un "guadagno intermedio fittizio di fr. 554.--, corrispondente allo stipendio che avrebbe normalmente riscosso" (cfr. consid. 2.4 e 2.6).
Infatti, nel contesto delle disposizioni sul guadagno intermedio, occorre prendere in considerazione ogni reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente (cfr. B. Rubin. "Assurance-chômage", 2a Ed. Schultess 2006 pag. 325-326).
Inoltre, secondo la giurisprudenza, il reddito si ritiene realizzato nel momento in cui l'assicurato esercita l'attività lucrativa (cfr. DTF 122 V 371; DLA 2003 p. 436; STFA C 179/06 del 15 novembre 2006; B. Rubin, op. cit., p. 326).
A proposito del guadagno intermedio conseguito dall'assicurato presso la __________ fino al 31 maggio 2006, il TCA constata che la Cassa ha indennizzato il ricorrente sulla base dei formulari denominati "Attestato di guadagno intermedio" consegnati dall'assicurato alla fine di ognuno dei mesi in questione.
Nel dettaglio, mese per mese, figurano i seguenti importi:
gennaio 2006: 8,5 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno = 1'275 franchi (Doc. XXX A2)
febbraio 2006: 8,5 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno = 1'275 franchi (Doc. XXX B2)
marzo 2006: 7 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno = 1'050 franchi (Doc. XXX C2)
aprile 2006: 8 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno = 1'200 franchi (Doc. XXX D2)
maggio 2006: 7 giorni di lavoro x 170 fr. al giorno = 1'190 franchi (Doc. XXX E2)
All'inizio del mese di settembre 2006, a seguito di alcuni accertamenti compiuti dalla Cassa CO 1 dopo una segnalazione dell'URC di __________ (cfr. Doc. 55), il signor __________ della __________ ha inviato all'amministrazione uno scritto del seguente tenore:
" Con la presente vi trasmettiamo i 5 fogli gialli "Attestato di guadagno intermedio", per il succitato nostro dipendente, dal mese di gennaio al mese di maggio 2006, compilati in base ai giorni di lavoro effettuati presso la nostra ditta.
Per quanto concerne le copie degli attestati da voi inviatici, vi confermiamo che per il mese di gennaio e febbraio 2006 la firma apposta è quella della Signora __________, mentre per gli altri mesi la firma non è quella della Signora __________.
Purtroppo i formulari che la Signora __________ ha firmato non sono corretti, e li ha firmati in buona fede senza controllare il contenuto.
Inoltre in allegato vi trasmettiamo copia del certificato medico e il conteggio della __________ per un infortunio e copia del contratto di lavoro stipulato in data 19 maggio 2006.
Il contratto non è stato disdetto, il Sig. RI 1 lavora ancora presso di noi e le tratte che compie sono quelle della linea della __________ e cioè: __________ - __________ - __________ - __________ e ritorno." (Doc. XXX F1)
Negli attestati, datati 11 agosto 2006, figurano le seguenti indicazioni:
gennaio 2006: 22 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno = 3'300 franchi (Doc. XXX F4)
febbraio 2006: 16 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno + 1 x 80 = 2'480 franchi (Doc. XXX F5)
marzo 2006: 17 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno + 6 x 80 + 436,05 (indennità infortuni) = 3'166.05 franchi (Doc. XXX F7)
aprile 2006: 18 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno + 2 x 8 (recte: 80) + 2,5 x 200 = 3'360.-- franchi (Doc. XXX F8)
maggio 2006: 14 giorni di lavoro x 170 fr. al giorno + 4 x 85 = 2'720.-- franchi (Doc. XXX F9)
Da notare che i conteggi salariali relativi a questi importi sono stati tutti firmati dall'assicurato (cfr. Doc. XVII 1-5) come sottolineato dal teste __________ davanti al TCA (cfr. Doc. XXX pag. 7).
L'assicurato stesso in sede di udienza ha ammesso di avere ricevuto il salario che figura sui relativi conteggi (cfr. Doc. XXX, pag. 6):
" (...)
Il sig. __________ afferma che non è sua la firma che figura in basso ai conteggi salariali. Il sig. RI 1 precisa al riguardo che la firma è la sua, a comprova di avere effettivamente ricevuto il salario. (...)"
Del resto già nello scritto del 6 febbraio 2007 egli aveva ammesso di avere percepito nel 2006 fr. 37976 dalla __________ (cfr. Doc. XIII:
" (...)
Per quanto riguarda il guadagno assicurato il sig. __________ parla di Fr. 3'500 mensili garantiti.
Vi allego il certificato di salario 2006 e giudicate voi se è vero o no. Nel 2006 dalla __________ ho preso Fr. 37'976 se li divido per 12 mesi = Fr. 3164.70 Lordi mensili comprese le spese. (...)")
L'istruttoria ha dunque permesso di confermare che l'importo salariale ricevuto dall'assicurato lavorando presso la __________ è quello che figura sugli attestati dal mese di agosto 2006 e non sui primi formulari attestanti il guadagno intermedio, trasmessi ogni mese dall'assicurato alla Cassa CO 1.
In particolare a proposito della circostanza che sui formulari inviati in un primo tempo alla Cassa figura un numero di ore di lavoro notevolmente inferiore a quello da lui realmente effettuato, il ricorrente si è così espresso:
" (...)
Il presidente del TCA chiede al sig. RI 1 di spiegare come mai sui formulari da lui consegnati figurava un numero di ore inferiore rispetto a quello realmente effettuato.
Il ricorrente risponde che in ditta la sig.ra __________ e il sig. __________ gli hanno detto che siccome non potevano rimborsare le spese avrebbero indicato un numero inferiore di ore così le avrebbe indennizzate la Cassa CO 1. (...)" (Doc. XXX, pag. 5)
Alla luce dalla documentazione contenuta nell'incarto e di quanto affermato dall'assicurato si impone di segnalare questo circostanza al Ministero pubblico (cfr. consid. 2.10).
L'assicurato sostiene che nell'importo di fr. 150.-- al giorno è contenuta anche una parte di spese generali per cui il salario da conteggiare da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione dovrebbe essere inferiore.
Questa argomentazione non può essere fatta propria dal TCA.
Infatti, anche qualora fosse dimostrato che questo stipendio di fr. 150.-- all'ora contiene una parte di spese generali per il natel e per il pranzo, per cui non è escluso che l'assicurato sia incorso in spese generali superiori al 10% ciò che giustificherebbe una riduzione del salario assoggettato ai contributi dell'AVS (cfr. art. 9 cpv. 1 OAVS, STF U 135/05 del 5 aprile 2007 e STFA
H 157/03 dell'11 gennaio 2005) resta il fatto che il salario di fr. 150.-- al giorno pattuito tra le parti è inferiore al salario usuale.
Prova ne è che, nella presente fattispecie ha dovuto intervenire l'Ufficio della manodopera estera che ha imposto alla ditta di versare una retribuzione base lorda di fr. 170.-- al giorno (cfr. allegato al Doc. 68).
Ora, come visto, a proposito del guadagno intermedio che va computato in materia di assicurazione contro la disoccupazione, la legge e la giurisprudenza esigono che esso sia conforme agli usi professionali e locali (cfr. consid. 2.4 e 2.6), ciò che il salario di fr. 150.-- al giorno, e ancor meno un salario di fr. 150 al giorno dedotte le spese generali, certamente non era.
Di conseguenza, a ragione, la Cassa, adottando peraltro una soluzione favorevole al ricorrente, ha conteggiato integralmente il salario giornaliero versato dal datore di lavoro.
In conclusione, siccome dagli attestati dell'agosto 2006 è emerso che l'assicurato aveva conseguito, lavorando presso la __________ fino al mese di maggio 2006, un salario ben superiore a quello da lui in precedenza indicato, l'amministrazione, alla luce di questo fatto nuovo (cfr. art. 53 cpv. 1 LADI e consid. 2.2) era tenuta a rivedere il calcolo dell'indennizzo per guadagno intermedio.
Dal nuovo calcolo (cfr. consid. 1.6), per il resto non contestato, e peraltro operato dall'amministrazione sulla base dei criteri posti dal Tribunale federale (cfr. consid. 2.5) è emerso che il ricorrente nel periodo in questione ha ricevuto globalmente un importo di fr. 7'466.35 superiore a quanto spettategli.
Egli è tenuto a restituirlo sulla base dell'art. 95 LADI.
La decisione su opposizione del 31 ottobre 2006 va dunque confermata.
A nulla di diverso può portare la circostanza che egli avrebbe informato una funzionaria della Cassa CO 1, del fatto di essere costretto a lavorare ("in particolare il sig. RI 1 dice di avere comunicato che in quella ditta lo fanno lavorare troppo e che voleva tornare in disoccupazione", cfr. Doc. XXX pag. 9).
Al riguardo il 21 giugno 2007 __________ si è così espressa, rispondendo a __________ (cfr. Doc. 78):
" (...)
Ti informo che è probabile, anzi possibile, la mia asserzione alla domanda postami dall'assicurato a margine, nel caso di una sua interruzione del rapporto di lavoro presso la __________.
Avrebbe sicuramente subito una sanzione se le circostanze del licenziamento non fossero state giustificate o motivate." (Doc. 79)
Infatti, se realmente riteneva che l'atteggiamento del datore di lavoro non era corretto, l'assicurato avrebbe potuto e dovuto dimissionare, anziché continuare a lavorare molti giorni al mese e consegnare nel contempo alla Cassa CO 1 dei formulari che attestavano un numero di giorni molto inferiore.
2.10. L’art. 181 del Codice di procedura penale stabilisce che ogni autorità, funzionario o pubblico impiegato, che nell’esercizio delle sue funzioni ha notizia di un reato di azione pubblica, é tenuto a farne immediato rapporto al Procuratore pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.
Dall'istruttoria di causa è emerso che gli "attestati di guadagno intermedio" consegnati dall'assicurato alla Cassa CO 1 relativi al periodo gennaio-maggio 2006 non indicano il salario effettivamente ricevuto dalla __________ bensì un importo inferiore.
Si giustifica pertanto la trasmissione al Ministero pubblico della presente sentenza, del verbale di udienza del 14 giugno 2006 e dei relativi allegati (A1
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
I documenti A1 - F12 in originale e una copia del verbale di udienza e della sentenza vengono trasmessi per competenza al Ministero pubblico.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti