Raccomandata

Incarto n. 38.2006.74

DC/sc

Lugano 8 marzo 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25 settembre 2006 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 25 settembre 2006 la Cassa CO 1 ha confermato la precedente decisione del 28 luglio 2006 (cfr. doc.9), con la quale aveva negato all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 24 luglio 2006, ritenendo che egli non aveva adempiuto e non poteva neppure essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione.

L'amministrazione al riguardo si è in particolare così espressa:

" II Sig. RI 1 controlla la disoccupazione dal 24 luglio 2006.

In data 28 luglio 2006 la Cassa CO 1 di __________ ha negato all'interessato il diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto durante il termine quadro di contribuzione dal 24.07.2004 al 23.07,20 6 l'assicurato ha svolto un'attività soggetta a contribuzione unicamente per 5.24 mesi.

(...)

Per ciò che attiene i lavori di laurea, in base ai documenti in nostro possesso, ci sono stati comunicati dei mesi approssimativi e, durante questi mesi e nell'anno 2004 (dal 24.7.2004), non vi è alcuna documentazione che comprova che l'assicurato fosse impossibilitato a svolgere un'attività lavorativa anche a tempo parziale." (Doc. A1)

1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto di essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione, rilevando:

" (...)

Il 5 luglio 2006 mi sono laureato in Scienze della Comunicazione (laurea quadriennale che comporta la qualifica di MASTER) presso l'__________ di __________.

Fino a questa data e dall'inizio dei corsi - ottobre 2000 - sono stato regolarmente in­scritto a tutti gli effetti, in modo continuativo, pagando ininterrottamente le relative quote semestrali e soddisfando tutte le esigenze didattiche e culturali prescritte dal regolamento della Facoltà.

Mai mi venne contestato alcunché di irregolare dai Professori e dal Decano.

Per completezza d'informazione preciso che nei primi quattro anni ho esaurito la fre­quentazione dei corsi proposti.

In seguito - e fino all'ottenimento della laurea

  • ho dato gli esami restanti, ho prepara­to la tesi di laurea e l'esame di licenza. Il tutto con la costante assistenza dei Professori e sempre nel pieno rispetto del regolamento della Facoltà.

Sono stato pertanto studente regolarmente iscritto a tutti gli effetti, ho seguito e soddisfatto il programma impostomi dalla Scuola, ininterrottamente fino agli esami finali e conseguen­te laurea.

Allego una serie di documenti che dimostrano il mio stato di studente regolarmente iscritto all'Università per tutto il periodo della mia formazione.

Considerati questi fatti citati, considerato che ho dimostrato di soddisfare i requisiti di legge per dichiararmi disoccupato, considerato pure che tutti i miei compagni che si sono trovati o che si trovano nella mia stessa situazione hanno ottenuto senza difficoltà alcuna l'indennità di disoccupazione, mi permetto di confidare nel giudizio di questo Tribunale af­finché il diritto mi venga riconosciuto.

A questo ricorso devo mio malgrado aggiungere qualche considerazione sulle moti­vazioni addotte da "CO 1".

Motivazioni che dimostro essere irrilevanti ai fini della risposta da dare al quesito posto e pertanto da respingere.

Ai funzionari della Cassa affermai colloquialmente che durante gli studi effettuai pic­coli lavori saltuari con lo scopo di parzialmente pagarmi gli studi non disponendo di aiuti completi da parte dei genitori né di borse di studio.

Una prassi, praticata da numerosi studenti universitari.

Chi ha respinto il mio ricorso ha purtroppo equivocato sul concetto di "Lavoro saltua­rio di uno studente", paragonandolo a quello di "Inizio di attività lucrativa vera e propria". Il che ovviamente avrebbe comportato l'abbandono degli studi. Ciò che non è stato il mio caso, avendo io sempre frequentato regolarmente e con continuità, l'Università.

Si è equivocato sul termine "Studente fuori corso".

È prassi corrente definire "fuori corso", lo studente che pur non essendo più tenuto a fre­quentare corsi in aula, perché già li ha tutti frequentati, deve comunque continuare l'iter di studi dando esami non ancora dati o non superati - sempre in ossequio al regolamento della facoltà - preparare con i Professori la tesi di laurea e l'esame di licenza. Par di capire che per il funzionario in questione "Fuori corso", sia quello studente che ab­bandona la scuola in attesa di eventualmente riprenderla. Che non è certamente stato il mio caso.

Inoltre, pur non essendone tenuto e sempre in via colloquiale, affermai ingenuamen­te al funzionario della Cassa, che non avevo voluto dare subito tutti gli esami per motivi di salute.

In merito, preciso - anche se ciò non è pertinente ai fini del giudizio - che durante il se­condo anno di Università soffrivo di una forte acne giovanile al viso per la cui cura il dott. __________ di __________, vista l'inefficacia del trattamento farmacologico mi inviò da uno psicolo­go affinché mi aiutasse a superare il forte disagio che provavo confrontandomi in società.

L'intervento dello psicologo e quello di un omeopata risolsero definitivamente l'affezione cutanea e il conseguente disagio psicologico da me provato.

Equivocare sullo stato di salute momentaneo di uno studente che comunque segue rego­larmente l'iter scolastico, oltre che non pertinente e ininfluente ai fini del giudizio è incon­cepibile e miserevole.

Sempre equivocando, tra le motivazioni addotte per respingere il mio ricorso si cita un mio soggiorno in __________ nel periodo in cui ero iscritto all'Università, dando così per scontato che io, di conseguenza, smisi di frequentare l'Università.

Il mio fu un soggiorno di studio (e parzialmente di lavoro saltuario per pagare studio e soggiorno) durante il quale mai venni meno ai miei obblighi verso la scuola.

Ritengo superfluo chiarire a questo Tribunale che l'__________ contempla obbligatoriamente per i suoi studenti degli stages, di lavoro e di studio, in zone non italofone. Ciò non comporta ovviamente conseguenze negative su una eventuale futura richiesta di indennità di disoc­cupazione come parrebbe far credere il funzionario.

Per dovere di completezza, devo fare notare alcune imprecisioni nella decisione scritta di CO 1 del 25 settembre 2006: nel testo si afferma che io sostenni a __________ il Certificato __________, di cui sono ancora in attesa del risultato. In realtà, ho sostenuto a , nel dicembre 2005, il " in __________ ", superandolo (la parola __________ ha creato un po' di confusione). Ho poi sostenuto a , il "", di cui il giorno 8 agosto 2006 non avevo ancora il risultato, purtroppo fallendolo.

Ho dovuto mio malgrado citare questa sequela di interpretazioni equivoche sostenute dalla Cassa CO 1 per chiarire quanto esse siano irrilevanti ai fini del quesito posto a questo Tribunale.

Alla fine di agosto ho informato l'ufficio di collocamento di avere rinunciato a cercare lavoro in __________. Dagli inizi di settembre 2006 mi trovo a __________ dove intendo lavorare parzialmente, essendo mia intenzione di continuare nel contempo gli studi (non universita­ri).

Delego mio padre - RA 1 Via __________, __________

  • a rappre­sentarmi presso di voi.

Nel caso in cui doveste prendere una decisione negativa nei miei confronti chiedo che si possa essere ascoltati.

In tal caso autorizzo mio padre a ritirare questo ricorso al fine di evitarmi inutili spese." (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 7 novembre 2006 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (...)

Contro questa decisione il Sig. RI 1 ha presentato opposizione (doc. 6) motivando che, il 5 luglio 2006 ha regolarmente terminato gli studi presso l'__________ di __________, nei tempi prescritti dal regolamento accademico, ottenendo la licenza in Scienze della Comunicazione.

I due anni precedenti la fine degli studi li ha trascorsi frequentando l'__________ presso la quale figura ancora iscritto, dando 8 esami (che per motivi di salute - è in possesso di un certificato medico - non aveva potuto dare subito), preparando in stretto contatto con i professori la tesi di laurea e gli esami di licenza. Egli si è mantenuto con piccoli lavori e a __________ ha sostenuto l'esame __________ ed è ancora in attesa del risultato. Chiede che l'opposizione venga accolta.

In data 30 agosto 2006, abbiamo inviato uno scritto (doc. 5) al Sig. RI 1 chiedendo il certificato medico citato datato nella sua opposizione ed inoltre se fosse stato inabile un ulteriore certificato medico che indicasse da quando a quando era stato impossibilitato a lavorare e, specificare il grado di tale inabilità e da quando fosse nuovamente abile. L'abbiamo invitato a volerci spedire le fotocopie del libretto scolastico.

Teniamo a precisare che la documentazione richiesta al Sig. RI 1, in particolare il certificato medico è stata richiesta al fine di verificare se poteva avere un'estensione rilevante nel calcolo dei mesi della sua formazione scolastica negli ultimi due anni dalla sua iscrizione per un totale di almeno 12 mesi e un giorno oppure se potevamo stabilirgli il diritto a causa di un'inabilità lavorativa (art. 14 cpv. 1 lett. a) e b) LADI). Quindi non abbiamo né equivocato né tantomeno lui è stato ingenuo a comunicarlo al funzionario di cassa oppure a ribadirlo nell'opposizione. Egli ha semplicemente comunicato ciò che era la sua reale situazione.

Per questo motivo riteniamo la richiesta del certificato medico rilevante e non il contrario.

II certificato (doc. 2) successivamente ricevuto dal Dr. Medico __________ di __________, datato 10 luglio 2002, ribadisce che il Sig. RI 1 si trova in un prolungato periodo di difficoltà dovute al suo stato psichico. Per questo motivo nel mese di maggio il medico lo ha inviato dallo psicologo analista, lic. Theol. __________, dal quale viene regolarmente seguito in psicoterapia.

Per ciò che attiene la sua tesi di laurea ha motivato che (doc. 3):

aprile 2005 inizio lavori - giugno 2005 interviste di approfondimento con personaggi rilevanti - luglio 2005 incontro con professor __________ (relatore)- luglio-dicembre 2005 ulteriori letture di approfondimento e stesura della prima bozza, abbastanza lenta in quanto impegnato nella preparazione del diploma C.A.E. - dicembre 2005 incontro controllo con prof. __________ - gennaio-aprile 2006 completati alcuni capitoli

  • giugno 2006 voto finale.

Ha lavorato (e lavora) quale collaboratore indipendente __________ di __________ dal mese di febbraio 2006 e come collaboratore stamperia presso __________ dal mese di marzo 2006 al 30 giugno 2006 ed inoltre, presso l'Ufficio di comunicazione della città di __________ dal 1 ottobre 2004 al 31 dicembre 2004.

A titolo abbondanziale, rileviamo che il sig. RI 1 risulta scritto fuori corso presso l'__________ dal mese di ottobre 2004.

Il 25 settembre 2006 abbiamo respinto l'opposizione (doc. 1).

Nell'atto di ricorso il sig. RI 1 afferma che abbiamo equivocato il concetto di "lavoro saltuario di uno studente" paragonandolo a quello di "inizio di attività lucrativa vera e propria" non ci risulta di avere mai scritto niente di tutto questo. Lasciamo a voi giudicare in base all'intera documentazione e alla nostra risposta su opposizione.

Chiediamo venia, se invece di Londra abbiamo scritto __________, tuttavia per noi era importante sapere in che periodo avesse frequentato questa scuola e soprattutto, se fosse una scuola a tempo pieno. Egli ci ha comunicato che erano due ore settimanali con studio di preparazione all'esame __________ (doc. 10).

(...)

Considerato quanto sopra, rileviamo che negli ultimi due anni dalla data di iscrizione del 24 luglio 2006 non vi sono né almeno 12 mesi quale periodo soggetto a contribuzione né più di dodici mesi complessivamente di inabilità lavorativa.

Per ciò che attiene i lavori di laurea, in base ai documenti in nostro possesso, ci sono stati comunicati dei mesi approssimativi e, durante questi mesi e nell'anno 2004 (dal 24.7.2004), non vi è alcuna documentazione che comprova che l'assicurato fosse impossibilitato a svolgere un'attività lavorativa anche a tempo parziale." (Doc. III)

1.4. Il 9 novembre 2006 il padre dell’assicurato ha inviato uno scritto del seguente tenore:

" (...)

In concreto chiede:

" uno studente universitario, al termine del suo curriculum regolare di studio che si conclu­de con l'ottenimento di una laurea, ha diritto o non ha diritto all'indennità di disoccupazio­ne, soddisfatti i requisiti di legge?"

Il caso di mio figlio RI 1, comune ad almeno il 90% degli studenti universitari è tutto qui. II resto sono solo chiacchiere.

Mio figlio RI 1 ritiene di avere dimostrato ampiamente a questo Tribunale, di avere segui­to un Iter regolare di studio; per cui, ha diritto o non ha diritto a quanto chiede?

La cassa CO 1, nella sua risposta del 7 novembre 2006, si riferisce ai lavori svolti da RI 1, dando per scontato, erroneamente, trattarsi di lavori lucrativi a tutti gli effetti.

Precisiamo che i "lavori" svolti da RI 1 e citati come probatori dal sindacato CO 1, so­no consistiti in:

  • collaborazione con __________ di __________ per non più di 30 ore lavorative;

  • collaborazione con la stamperia dell'__________, 3 mesi, per un totale di non più di 50 ore lavora­tive;

  • lavoro presso la città di __________: stage obbligatorio prescritto dall'Università agli studenti.

Precisiamo che RI 1, contrariamente a quanto affermato da CO 1, non si è iscritto presso l'URC di __________ il 24 luglio 2006, bensì il 5 luglio 2006.

La data del 24 luglio è la data in cui mio figlio, visto il tergiversare del funzionario "il responsabile era in vacanza", ha chie­sto di mandare avanti l'Iter della richiesta, che il funzionario si ostinava a non mandare avanti. Per cui un'eventuale indennità di disoccupazione deve partire dal 5 luglio 2006. Considerato che CO 1 chiede spese e ripetibili, li chiediamo anche noi.

Nel caso in cui RI 1 dovesse aver torto, e non vedo come, chiediamo alla comprensione di questo Tribunale, di essere ascoltati per darci la possibilità di ritirare il ricorso, per ovvii motivi di spesa." (Doc. V)

1.5. al riguardo il 22 novembre 2006 la Cassa di disoccupazione si è così espressa:

" (...)

a) per ciò che attiene i lavori svolti dal sig. RI 1 sono già stati spiegati nella nostra risposta del 7 novembre 2006 e, correttamente, come ribadisce il Sig. RA 1 (padre dall'assicurato) sono riferiti all'anno 2006 per un esiguo numero di ore e nel 2004 presso la città di __________ quale stage obbligatorio (vedi nostra risposta sopra citata e conclusione della stessa);

b) la conferma di iscrizione al collocamento è allestita da parte degli URC e non dalle casse di disoccupazione. Inoltre, dalla domanda di indennità di disoccupazione (doc. 1) compilata e firmata dal sig. RI 1, in data 26 luglio 2006, alla domanda numero due "a partire da quale data rivendica il diritto all'indennità di disoccupazione?" Egli ha risposto: 24.7.2006. Questa data è riportata sia nell'annuncio presso il comune di domicilio (doc. 3) sia nella conferma di iscrizione per la persona in cerca di lavoro dell'URC di __________ (doc. 2). Non capiamo quindi quale nesso abbia con il funzionario di cassa che, come ribadito, non può effettuare queste iscrizioni.

c) Non ci risulta di avere richiesto le spese e i ripetibili. Riportiamo

testualmente la frase scritta nella risposta del 7 novembre 2006: "Visto quanto sopra esposto, chiediamo la reiezione del ricorso protestate spese e ripetibili".

Probabilmente, se il sig. RA 1 (padre dell'assicurato) leggesse con più tranquillità e attentamente ciò che scriviamo, si eviterebbero spiacevoli e inutili malintesi.

Per ciò che concerne se il sig. RI 1 abbia diritto o meno alle indennità di disoccupazione, il caso è presso la vostra sede in quanto nel suo pieno diritto l'assicurato ha interposto ricorso, conseguentemente ci rimettiamo completamente al vostro giudizio." (Doc. VII)

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Nella presente fattispecie è incontestato che nel termine quadro determinante (che va dal 24 luglio 2004 al 23 luglio 2006, cfr. art.9 cpv.1 e cpv.3 LADI), l’assicurato non ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di 12 mesi previsto all’art. 13 LADI.

Il TCA è pertanto chiamato a stabilire se l'assicurato può essere esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione oppure no.

2.3. L’art. 9 cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

In virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).

Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.

2.4. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro a seguito di una formazione scolastica, a condizione che durante almeno 10 anni siano state domiciliate in __________, e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a LADI).

Chiamato a pronunciarsi circa l'esonero dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI nel caso di un assicurato che, dopo aver interrotto alla fine del primo anno scolastico una formazione in "Betriebsökonomie", si è sottoposto a dei test dai quali è emersa la sua idoneità ad una formazione quale insegnante, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni.

" (…)

2.2 Nach Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG ist von der Erfüllung der Beitragszeit befreit, wer innerhalb der Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3 AVIG) während insgesamt mehr als zwölf Monaten wegen Schulausbildung, Umschulung oder Weiterbildung nicht in einem Arbeitsverhältnis stand und deshalb die Beitragszeit nicht erfüllen konnte. Nach der Rechtsprechung gilt als Ausbildung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG jede systematische, auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten (üblichen) Lehrganges beruhende Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche Tätigkeit (SVR 1995 ALV Nr. 46 S. 135 Erw. 2a; ARV 1991 Nr. 8 S. 85 Erw. 3a mit Hinweis). Als Abschluss der Ausbildung gilt jener Zeitpunkt, in welchem der Student oder die Studentin davon Kenntnis erhält, dass er die Schlussprüfung mit Erfolg bestanden hat (SVR 1995 ALV Nr. 46 S. 135 Erw. 3b; ARV 1977 Nr. 5 S. 26). Nachbesserungen von Diplomarbeiten oder Wiederholungen von Prüfungen zählen grundsätzlich ebenfalls zur Ausbildungsdauer. Vorausgesetzt ist, dass die entsprechenden Vorbereitungen und Arbeiten zeitlich intensiv sind und die versicherte Person von der Erfüllung der Kontrollvorschriften abhalten sowie dass diese zusätzliche Zeit - wie die Ausbildung selbst - genügend überprüfbar ist (ARV 2000 Nr. 28 S. 147 mit Hinweisen).

Es ist davon auszugehen, dass der Lehrgang an der Schule A.________ die erwähnten Anforderungen erfüllt, wobei offen bleiben kann, ob es sich dabei um eine Aus- oder einer Weiterbildung handelt. Das Schuljahr, welches vom 22. Oktober 2001 bis Ende September 2002 dauerte, hinderte jedoch für sich allein genommen den Beschwerdeführer nicht, wie es Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG verlangt, während mehr als zwölf Monaten daran, ein Arbeitsverhältnis einzugehen und die Beitragszeit zu erfüllen. Ob die anschliessende Phase der Information über berufliche Möglichkeiten allenfalls unter bestimmten Voraussetzungen einer Aus- oder Weiterbildung gleichzusetzen oder als Bestandteil einer solchen anzusehen wäre, muss vorliegend nicht geprüft werden. Vorauszusetzen wäre in jedem Fall - entsprechend der zitierten Praxis zu Nachbesserungen von Arbeiten und Wiederholungen von Prüfungen - eine hinreichend überprüfbare zeitliche Beanspruchung, deren Ausmass einer Erfüllung der Kontrollvorschriften (Art. 17 AVIG) entgegen steht. Der mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufgelegten Karte des aufgesuchten Berufs- und Laufbahnberaters ist aber lediglich zu entnehmen, dass am 29. Oktober 2002 von 14.00 bis ca. 17.30 Uhr Tests durchgeführt wurden und am 5. November 2002 ab 15.30 Uhr deren Auswertung (wohl im Rahmen einer Besprechung) stattfand. Eine zeitlich intensive Tätigkeit, welche den Beschwerdeführer von der Erfüllung der Kontrollvorschriften abgehalten hätte, liegt unter diesen Umständen nicht vor. Verwaltung und Vorinstanz sind daher mit Recht zum Ergebnis gelangt, die Voraussetzungen einer Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit seien nicht erfüllt, und haben deshalb einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint. (…)."

(cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa K., C 157/03)

In una sentenza pubblicata in DLA 2005 N. 10 pag. 132 segg., il TFA ha ribadito che la ripetizione di esami fa parte in genere della durata della formazione, a condizione, tuttavia, che in particolare il tempo supplementare necessario, come peraltro la formazione stessa, sia sufficientemente controllabile. Un periodo di un anno e otto mesi per prepararsi e sostenere gli esami di avvocatura è eccessivo.

In una sentenza pubblicata in DLA 2005 N. 18 pag. 207 segg. l’Alta Corte ha stabilito che un periodo di pratica che permette a un assicurato di completare le conoscenze teoriche acquisite all’Università facendo un’esperienza pratica in un settore specifico rientra nel campo d’applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, rispettivamente dell’art. 25 LAVS, anche se tale pratica non costituisce una condizione necessaria per la formazione acquisita.

Contestualmente il TFA, per quanto attiene alla nozione di formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, segnatamente nell'ambito di uno stage, ha osservato che:

" (…)

Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 44 consid. 3c/aa; DTA 2000 no 28 p. 146 consid. 1b; SVR 1995 ALV no 46 p. 135 consid. 3b). Cette définition correspond à celle de la formation en tant que condition de la prolongation, au-delà de l'accomplissement du 18ème anniversaire, du droit à la rente d'orphelin de l'AVS, au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 et qui reprend en substance la teneur de l'art. 25 al. 2 aLAVS (arrêts non publiés J. du 29 octobre 1996, H 211/96, et F. du 14 avril 1986, C 148/85).

(…)

3.1 La juridiction cantonale a jugé que le stage de six mois accompli à l'étranger constituait une période de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI. Elle a considéré que ce stage effectué dans le domaine de l'éducation sanitaire et environnementale, supervisé par une psychologue, ne constituait pas un premier emploi, dès lors que l'intéressée, bien que nourrie et logée, n'avait pas perçu de rémunération. Selon les premiers juges, cette activité avait permis de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise, effectuée dans le cadre d'une institution soutenue par diverses organisations internationales et de nature à valoriser directement un titre universitaire. Aussi, cette activité était-elle comparable à un stage dans un institut de recherche aux Etats-Unis, financé par le Fonds national de la recherche scientifique, dont le Tribunal administratif du canton de Vaud avait reconnu le caractère de formation complémentaire, voire de perfectionnement professionnel au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI

3.2 En l'occurrence, il y a lieu de se ranger à l'avis des premiers juges selon lequel le stage accompli au à l'étranger a permis à l'intéressée de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise. Dans la mesure où la notion de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI correspond à celle de l'art. 25 al. 5 LAVS, il ne paraît pas indiqué de poser une exigence supplémentaire en ce sens que le stage doit constituer un complément nécessaire à la formation acquise, comme le soutient le recourant. Un tel critère est certes déterminant en ce qui concerne le droit à des prestations au titre des mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage au sens des art. 59 ss LACI (cf. ATF 111 V 276; DTA 1991 n° 13 p. 111 consid. 1b/bb). En ce qui concerne la libération des conditions relatives à la période de cotisation, en revanche, la loi n'a pas pour but d'en faire bénéficier seulement les assurés qui accomplissent une formation minimale. Au contraire, l'assurance-chômage a intérêt à ce que soient libérés temporairement des conditions relatives à la période de cotisation les assurés désireux d'accéder au marché de l'emploi qui

suivent une formation au-delà du niveau minimum requis actuellement. (…)"

Nella medesima sentenza l'Alta Corte ha inoltre sviluppato le seguenti considerazioni riguardo al momento in cui si era conclusa la precedente formazione universitaria dell'assicurata:

" Par sa décision du 2 mars 2001, la caisse a dénié à l'assurée le droit de se prévaloir d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation, motif pris qu'elle avait suivi une formation universitaire durant 9 mois et 22 jours seulement pendant le délai-cadre applicable (du 10 janvier 1999 au 9 janvier 2001). Elle a considéré que l'intéressée avait terminé sa formation universitaire le 1er novembre 1999. Toutefois, sur le vu de l'attestation d'obtention de la licence en psychologie délivrée par l'Université X.________ le 1er novembre 1999, l'assurée ne s'est pas présentée à l'examen de techniques projectives. C'est seulement le 21 février 2000 qu'elle a réussi l'examen dans cette branche, après avoir suivi les cours correspondants durant le semestre d'hiver 1999-2000. Du moment que cet examen fait partie intégrante de la licence, force est de considérer que la formation universitaire n'a pris fin que le 21 février 2000, conformément à la jurisprudence selon laquelle la correction de travaux de diplôme ou la répétition d'examen est assimilée à la période de formation (DTA 2000 n°28 p. 144). Vu ce qui précède, l'assurée a suivi une formation universitaire pendant plus de 12 mois durant le délai-cadre applicable, de sorte qu'elle était libérée des conditions relatives à la période de cotisation (cf. art. 14 al. 1 LACI). Le recours se révèle ainsi mal fondé."

Infine il TFA ha rilevato che:

" (…)

Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b et la référence; SVR 1999 ALV no 7 p. 19 consid. 2a; DTA 1998 no 19 p. 96 s. consid. 3). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b).

(…)" (cfr. DLA 2005 N. 18 pag. 207 segg.)

In un'altra sentenza pubblicata in DLA 2005 pag. 205 seg. l'Alta Corte ha stabilito che un periodo di autoperfezionamento effettuato tra due corsi di lingue non può essere computato come periodo di esenzione dall'obbligo di pagare i contributi (art. 14 LADI) per il fatto di non essere sufficientemente controllabile e poiché l'acquisizione di conoscenze e di esperienze non può essere equiparata, dal punto di vista giuridico o perlomeno di fatto, a una formazione che prepara a una futura attività lucrativa. La semplice verosimiglianza della formazione continua svolta tra i corsi di lingue non costituisce una prova sufficiente.

Al riguardo il TFA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" 2.2. Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgebrachten Einwendungen vermögen daran nichts zu ändern. Wie die Beschwerdeführerin im kantonalen Gerichtsverfahren bestätigte, nutzte sie die Zeit zwischen den einzuelnen Kursen zum Selbststudium und zum Spracherwerb im Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung, ohne eine Arbeitnehmertätigkeit im Inoder Ausland ausgeübt zu haben. Mit dem kantonalen Gericht, auf dessen zutreffende Erwägungen verwiesen wird, ist nochmals zu betonen, dass die im Selbstudium absolvierte Weiterbildungszeit zwischen den einzelnen Kuzrsen aufgrund ungenügender Überprüfbarkeit (ARV 1990 Nr. 2 A. 23 Erw. 2b) nicht angerechnet werden können, weil das eingenständige Aneignen von Wiessen und Erfahrung nicht als ordnungsgemässer, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannter Lehrgang zur Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche Tätigkeit bezeichnet werden kann (nicht veröffentliches Urteil B. vom 3. Juli 1998, C 14/98). Es genügt demnach rechtsprechungsgemäss nicht, dass das erfolgte Lernen zwischen den Sprachkursen bloss glaubhaft gemacht wird."

Nella sentenza pubblicata in DLA 1990 pag. 21 seg. la nostra Massima Istanza ha stabilito che l'esigenza di una sufficiente controllabilità giusta il vecchio diritto dev'essere adempiuta anche nell'ambito dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI. Uno studio autodidattico in relazione con un proprio progetto di ricerca non può essere sufficientemente controllato e non rientra perciò nella fattispecie giuridica giustificante l'esenziona dall'adempimento del periodo di contribuzione quali la formazione scolastica, la riqualificazione o il perfezionamento.

Al riguardo il TFA ha sottolineato:

" Zu prüfen ist, ob er aufgrund sein Projektarbeit der wegen des Auslandaufenthaltes von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist.

b) Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat unter der Herrschaft des dem Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG entsprechenden, bis Ende 1983 gültig gewese­nen Art. 17 Abs. 1 Al en, dass im Bereich dieser Bestimmung der ahv-rechtlich Ausbildungsbegriff sinngemäss anwendbar ist (nicht publi­zierte Urteile S 3. Juni 1984 und W. vom 23. August 1979). Danach gilt als Ausbildung- von der einkommensmässigen Voraussetzung abgesehen - begrifflich jede systematische, auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten (üblichen) Lehrganges beru­hende Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche Tätigkeit (BGE 108 V 56 Erw. Ic). An dieser Begriffsumschreibung ist im Bereich des Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG festzuhalten (nicht publiziertes Urteil F. vom 14. April 1986). Im vorliegenden Fall kann offenbleiben, ob das Selbststudium oder der Aufbau und die Entwicklung eines eigenen Forschungsprojektes den gennanten Anforderungen entsprechen. Obwohl das neue Recht das Kriterium der genen erprüfbar ein gemäss dem bis Ende 1983 gültig gewesenen Art. 9 Abs. 2 AIVB nicht ausdrücklich nennt, ist dieses Erfordernis auch im Rahmen der seit

  1. Januar 1984 geltenden Bestimmungen zu beachten (in BGE 113 V 352 nicht publizierte, in ARV 1988 Nr. 1 S. 19 wiedergegebene Erw. 3a des Urteils G. vom
  2. Dezember 1987). Entsprechend der zu Art. 19 Abs. 2 AIVV (gültig gewesen bis
  3. Dezember 1983) ergangenen Rechtspre­chung (BGE 108 V 103 mit Hinweisen) muss daher auch im Rahmen von Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG verlangt werden, dass die Ausbildung, welche der Versicherte als Grind für die Befreiungder Erfüllung der Beitragspflicht geltend nach genügend überprüfungbar ist. Im vorliegenden Fall ist das Erfor­dernis der Überprüfbarkeit klarerweise nicht erfüllt, waren die Organe der Arbeitslosenversicherung doch bei den gegebenen Umständen nach Eingang des Leistungsgesuches nicht in der Lage, die vom Beschwerdeführer geschil­derten Aktivitäten zuverlässig abzuklären. Schon aus diesem Grund ist der Befreiungstatbestand von Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG zu verneinen."

Nella sentenza del 3 luglio 1998, a proposito di un assicurato che si é formato nel settore fotografia EDV il TFA si è così espresso:

" 1.- Nach Art. 13 Abs. 1 AVIG erfüllt die Beitragszeit, wer innerhalb der Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3 AVIG) während mindestens sechs Monaten eine beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt hat. die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt zwei Jahre vor dem Tag, an welchem die versicherte Person erstmals sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt (Art. 9 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 2 AVIG). Von der Erfüllung der Beitragszeit ist gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG befreit, wer innerhalb der Rahmenfrist während insgesamt mehr als zwölf Monaten wegen Schulausbildung, Umschulung oeer Weiterbildung nicht in einem Arbeitsverhältnis stand und deshalb die Beitragszeit nicht erfüllen konnte.

Nach der Rechtsprechung gilt als Ausbildung im Sinne dieser Bestimmung jede systematische, auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten (üblichen) Lehrgangs beruhende Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche Tätigkeit (ARV 1996/1997 Nr. 5 S. 13 Erw. 2a mit Hinweis). Zudem muss die Ausbildung, Umschulung oder Weiterbildung genügend überprüfbar sein (ARV 1990 Nr. 2 S. 23 Erw. 2b mit Hinweisen).

2.- Vorliegend steht zu Recht unbestrittenermassen fest, dass der Beschwerdeführer innerhalb der Ramnefrist die minimale Beitragsziet von sechs Monaten nicht erfüllt.

Ist es für ihn in seiner wirtschaflich schwierigen Situation auch schwer verständlich, so ist doch versicherungsrechtlich nicht von Relevanz, dass er vor dem Beginn der Frist während Jahren Beiträge geleistet hatte. Zu prüfen bleibt einzig, ob er wegen seines Selbstudiums, während mehr als 12 Monaten eine Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit geltend machen kann.

Wie bereits die Vorinstanz richtig festgestellt hat, ist dies nicht möglich, weil das eingeständige Aneignen von Wissen und Erfahrung nicht als ordnungsgemässer, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannter Lehrgang zur Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche Tätigkeit bezeichnet werden kann. Darüberhinaus ist ein solches Lernen in seiner zeitlichen Beanspruchung auch nicht genügend überprüfbar. Daran vermag die Bereitschaft, sich mittels Examen einer inhaltlichen Kontrolle zu unterziehen, nichts zu ändern."

L’Alta Corte, pronunciandosi in merito a un caso ticinese, con sentenza del 22 febbraio 2006, nella causa K., C 224/04, ha confermato il giudizio del TCA che aveva respinto il ricorso inoltrato da un’assicurata contro una decisione su opposizione di una Cassa con cui le era stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione, poiché non aveva compiuto il periodo di contribuzione, né poteva essere esonerata dall’adempimento dello stesso.

La nostra Massima Istanza ha segnatamente rilevato:

" (…)

Nell’evenienza concreta, l'interessata si è iscritta al collocamento facendo richiesta di indennità di disoccupazione a far tempo dal 3 novembre 2003. Il termine quadro in esame si estende pertanto la periodo dal 3 novembre 2001 al 2 novembre 2003.

Come risulta, in particolare, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente medesima in occasione della compilazione del formulario di richiesta delle prestazioni in lite, essa, durante tale termine quadro, ha svolto attività lavorativa presso la Oficina de Turismo di B. (S.) dal 31 maggio al 31 agosto 2002, presso la Schweizer Skischule di S. dal 20 dicembre 2002 al 21 aprile 2003 e presso la Snow-sports School M. in A. dal 28 giugno al 21 settembre 2003. Ora, alla luce di questi dati si deve concludere, con i primi giudici, che l'interessata non ha adempiuto l'onere contributivo minimo secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI nei due anni precedenti la domanda. Pure a ragione la Corte cantonale ha poi ritenuto che l'insorgente non poteva nemmeno beneficiare di un motivo di esenzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI. Infatti, pur tenendo conto del fatto che tra il 3 settembre 2001 e l'11 aprile 2002 l'insorgente ha frequentato il quinto ed ultimo semestre alla Scuola superiore alberghiera e del turismo di B., concluso con il conseguimento del diploma di operatrice di turismo, e anche ammettendo che il corso intensivo di spagnolo seguito dal 6 al 31 maggio 2002 ed il successivo periodo di pratica assolto dal 31 maggio al 31 agosto 2002 presso la Oficina de turismo di B. configurassero una formazione nel senso della predetta norma, l'interessata - che a S. e in A. ha lavorato quale maestra di sci - non ha superato complessivamente il limite di 12 mesi, durante i quali non sarebbe stata vincolata da un rapporto di lavoro per motivi di formazione. La valutazione della precedente istanza merita infine di essere condivisa anche nella misura in cui essa autorità ha stabilito che l'assicurata non poteva neppure prevalersi del motivo di esenzione di cui all'art. 14 cpv. 3 LADI. Il soggiorno di quest'ultima in A. non è infatti durato oltre un anno." (STFA del 22 febbraio 2006 nella causa K., C 224/04, consid. 2)

In un'altra sentenza del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, attinente a un caso ticinese relativo a un assicurato che quale motivo di esonero dall’adempimento del periodo minimo di contribuzione ha invocato, oltre a un periodo di studi presso un’università in __________ fino all’ottenimento del diploma e a due soggiorni all’estero, lo svolgimento dell’attività di ricerca concernente la stesura di un progetto di dottorato, il TFA ha in particolare osservato:

" (…)

Il nuovo motivo di esenzione dall’adempimento del periodo contributivo addotto dall’interessato in sede federale, e meglio lo svolgimento dell’attività di ricerca relativa alla stesura di un progetto di dottorato, non modifica l’esito del gravame. Il lavoro di ricerca in esame non può infatti essere assunto quale formazione ai sensi della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha già avuto modo di statuire che uno studio autodidattico in relazione con un proprio progetto di ricerca non è sufficientemente controllabile e non rientra perciò nella fattispecie giuridica giustificante l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione (DLA 1990 no. 2 pag. 21)." (STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 5)

In una sentenza del 10 luglio 2006 nella causa R., C 319/05, a proposito di un corso di perfezionamento in Inghilterra, il TFA ha sottolineato che:

" Richtig wiedergegeben ist auch die Rechtsprechung zum Begriff der

Ausbildung und dem Erfordernis der Überprüfbarkeit (namentlich ARV 2000 Nr. 28 S. 146 Erw. 1b mit Hinweisen). Beizufügen bleibt, dass zwischen der Nichterfüllung der Beitragszeit und dem gesetzlich umschriebenen Hinderungsgrund ein Kausalzusammenhang bestehen muss (BGE 130 V 231 f. Erw. 1.2.3; ARV 2005 Nr. 10 S. 133 Erw. 2.1 [Urteil B. vom 4. Oktober 2004, C 139/04] und Nr. 18 S. 208 f. Erw. 2.2 [Urteil M. vom 8. Juli 2004, C 311/02], je mit Hinweisen).

Gemäss der übereinstimmenden und nach Lage der Akten zutreffenden Auffassung der Parteien genügt das absolvierte Nachdiplomstudium an der University X.________ sowohl qualitativ als auch hinsichtlich der Überprüfbarkeit den Anforderungen an eine als Hinderungsgrund für die Erfüllung der Beitragszeit in Frage kommende Ausbildung. Unbestrittenermassen ist auch das Erfordernis des mindestens zehnjährigen Wohnsitzes in der Schweiz erfüllt.

Uneinigkeit besteht in der Beantwortung der Frage, ob die Ausbildung die Versicherte tatsächlich während mehr als zwölf Monaten an der Erfüllung der Beitragszeit gehindert hat."

Nella sentenza pubblicata in DLA 2000 pag. 144 seg. il TFA ha stabilito che la correzione di lavori di diploma o la ripetizione di esami contano come periodo di formazione se l'assicurato dedica un'ampia parte del suo tempo a tali lavori, che devono essere sufficientemente controllabili e distogliere l'assicurato dall'adempimento delle prescrizioni di controllo ed ha in particolare rilevato:

" c) Auf Grund der Bestätigung der Schule dauerte das Nachdipoomstudium bei erfolgreichem Abschluss weniger als ein Jahr. Der Beitragsbefreiungsgrund wäre daher höchstens gegeben, wenn die Nachbesserung der Diplomarbeit ebenfalls noch zur Ausbildung zählt. Diese Frage verneinte die Vorinstanz, «da dadurch die Aus­bildungsdauer allzu sehr vom Betroffenen beeinflusst werden könnte». Die Nachbesserung könne aus diesem Grund nicht zur effektiven Ausbildungszeit gerechnet werden. Die Aussage der Vorinstanz ist in dieser Form zu absolut. Nachbesserungen von Di­plomarbeiten oder Wiederholungen von Prüfungen zählen ebenfalls grundsätzlich zur Ausbildungsdauer. Vorausgesetzt ist aber, dass die entsprechenden Vorbereitungen und Arbeiten zeitlich intensiv sind und den Versicherten von der Erfüllung der Kontrollvorschriften abhalten sowie, dass diese zusätzliche Zeit

  • wie die Ausbildung selbst - genügend überprüfbar ist (vgl. zu letzterem Erfordernis ARV 1990 Nr. 2 S. 23 Erw. 2b; BGE 108 V 103; Nussbaumer, a.a.O., S. 78 Rz 196). Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass eine Teilzeit­beschäftigung mit Bezug auf die Erfüllung der Beitragszeit einci­Vollzeitbeschäftigung gleichgestellt ist (Art. 11 Abs. 4 erster Satz AVIV), so dass die erforderliche Kausalität für das Fehlen einer bei­tragspflichtigen Beschäftigung zudem nur vorliegt, wenn es dem Be­schwerdeführer wegen den Nachbesserungsarueiten auch nicht möglich und zumutbar gewesen ist, während dieser Zeitspanne ein Teilzeitarbeitsverhältnis einzugehen (vgl. BGE 121 V 343 Erw. 5h; SVR 1999 ALV Nr. 7 S. 20 Erw. 2c, 1998 ALV Nr. 15 S. 43 Erw. 3b/aa; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa)."

2.5. Circa la necessità di un nesso causale tra l'inadempimento del periodo di contribuzione e il motivo d'esonero, in un'altra decisione del 17 novembre 2003 nelle causa E. e G., C 234/02 e 235/02, nel caso di due assicurati che, visti gli impegni di studio ("medizinische-therapeutische Grundausbildung" presso una ditta e "zusätzlichen Weiterbildungen"), chiedevano di essere esonerati dal periodo di contribuzione, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.3 Aus den Stundenplänen der Beschwerdeführer geht hervor, dass sie morgens am Montag und Samstag jeweils um 09.00 Uhr und an den übrigen Tagen jeweils um 10.00 Uhr zu lernen begannen. Am Nachmittag lernten sie nach einer zweistündigen Mittagspause (12.00 bis 14.00 Uhr) jeweils bis 17.00 Uhr (Ausnahmen: Schulbesuch montags von 13.00 bis 22.30 Uhr und jeweils dienstags von 11.30 bis 13.30 Uhr und 17.00 bis 19.00 Uhr). Der Sonntag war ihr freier Tag. Aus diesen Stundenplänen ergibt sich, dass sie im ersten Semester im Durchschnitt je ca. 36,5 Wochenstunden für den Schulbesuch, den Sprachkurs und das Lernen aufwendeten. Im zweiten Semester (Beginn am 27. August 2001) kam die Vorlesung mit zwei Wochenstunden hinzu, was einen Wochenaufwand von 38,5 Stunden ergibt.

Im Vergleich mit der betriebsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit von 41,7 Stunden im Jahre 2001 (Die Volkswirtschaft, Heft 10/2003, S. 98 Tabelle B9.2) hatten die Beschwerdeführer mithin pro Woche eine disponible Zeit von fünf Stunden im ersten und von drei Stunden im zweiten Semester, um einer beitragspflichtigen Arbeit nachzugehen. Zudem hätten sie die Möglichkeit gehabt, anstatt der Kurse, die sie regelmässig zwei bis drei Stunden pro Woche offenbar als Selbstständigerwerbende erteilten (ansonsten wären sie als Beitragszeit anzurechnen), eine beitragspflichtige Beschäftigung auszuüben. Um nötigenfalls einen zusammenhängenden mehrstündigen Freiraum für eine solche Arbeit zu schaffen, wäre es den Beschwerdeführern angesichts der relativ kurzen und überblickbaren Dauer der Ausbildung möglich und zumutbar gewesen, die Lernzeiten auch auf die Abende und den Sonntag zu verschieben. Nach dem Gesagten fehlt es an der erforderlichen Kausalität zwischen der Nichterfüllung der Beitragszeit und der Ausbildung, da eine Arbeit von wenigen Stunden pro Woche eine genügende Beitragszeit bildet (SVR 1999 ALV Nr. 7 S. 20 Erw. 2c).

(…)" (cfr. STFA del 17 novembre 2003 nelle cause E. e C., C 234/02 e C 235/02)

In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

L'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12 Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13 Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998 geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept (Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die 12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten rechtens.

(…)" (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2., pag. 270-271)

Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero:

" (…)

Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa). (…)"

(cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)

2.6. In una sentenza del 30 marzo 2006 nella causa X, 38.2005.107, il TCA ha stabilito che un’assicurata non poteva essere esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione sulla base delle seguenti considerazioni:

" 2.8. A mente del TCA l’assicurata nemmeno può neppure essere esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

Dalla "Domanda d'indennità di disoccupazione" si evince che, dal 1999, la ricorrente ha frequentato l’Università della __________, facoltà di scienze della comunicazione (cfr. doc. 1, 7-9=A1-A3).

Fino al 2001 l’organizzazione degli studi relativi alla Facoltà di scienze della comunicazione dell’Università della __________ comprendeva otto semestri. La licenza in Scienze della comunicazione (lic. sc. com.) si otteneva superando, dopo aver affrontato con successo gli esami dei quattro anni e sostenuto la difesa della memoria di licenza, gli esami finali (cfr. Facoltà di Scienze della comunicazione - Regolamento degli studi del 15 ottobre 2003 concernente gli studenti immatricolati negli anni accademici 1999/2000 e 2000/01; www.unisi.ch, doc. 7).

In particolare l’art. 33 del Regolamento degli studi del 15 ottobre 2003 concernente gli studenti immatricolati negli anni accademici 1999/2000 e 2000/01, riguardo agli esami finali di licenza, prevede che:

" 1 Concluso l’ottavo semestre, dopo il superamento degli esami del terzo e del quarto anno, e la difesa della memoria, lo studente conclude il suo curriculum con gli esami finali di licenza, volti a stabilire la sua capacità di affrontare un particolare tema in termini interdisciplinari mettendo a frutto la preparazione acquisita attraverso gli studi e le ricerche compiute e la sua capacità critica.

2 Il tema degli esami finali di licenza è definito per ciascun candidato dalla Commissione per gli esami finali di licenza formata dal Decano e da un membro nominato da ciascuno degli istituti della Facoltà. La commissione nomina altresì la giuria.

3 Nel caso in cui il candidato sostenesse gli esami finali di licenza nella medesima sessione nella quale difende la memoria, il tema è comunicato dalla segreteria di Facoltà il giorno della difesa della memoria.

4 Nel caso in cui intendesse sostenere gli esami finali di licenza in una successiva sessione a quella della difesa della memoria, il tema gli sarà comunicato a tempo debito.”

Per inciso giova evidenziare che dal 2001 la Facoltà di scienze della comunicazione articola il proprio piano di studi, secondo la Convenzione di __________, in tre fasi: un triennio di base (Bachelor - laurea triennale), un biennio di specializzazione (Master - laurea specialistica) e, per chi intende approfondire la ricerca, un triennio di dottorato (cfr. Facoltà di Scienze della comunicazione, Regolamento degli studi del 12 gennaio 2005 - aggiornato il 6 aprile 2005; Regolamento degli studi del 15 ottobre 2003 - aggiornato il 6 aprile 2005 concernente gli studenti immatricolati a partire dall'anno accademico 2001/2002).

La documentazione agli atti fornita dall’assicurata alla Cassa rivela che la stessa negli anni 2003 e 2004, e meglio dall’inizio del semestre estivo dell’anno accademico 2002/2003 fino alla fine del semestre estivo dell’anno accademico 2003/2004, ossia dal 10 marzo 2003 al 17 ottobre 2004, era regolarmente immatricolata presso l’__________ (cfr. doc. 7-9=A1-A3).

In questo periodo la ricorrente ha sostenuto gli esami del secondo, del terzo e del quarto anno (cfr. doc. 14-16).

Gli esami del primo anno sono stati affrontati con successo nel 2001 (cfr. doc. 13).

L’esito degli esami del quarto e ultimo anno risulta essere stato comunicato all’insorgente dalla delegata agli esami della Facoltà di scienze della comunicazione il 4 agosto 2004 (cfr. doc. 16).

L’assicurata con scritto al TCA del 20 gennaio 2006 ha, però, trasmesso dei documenti emessi dall’__________ attinenti ai risultati degli esami sostenuti dal primo al quarto anno tutti datati 30 agosto 2004, precisando che in questo modo il periodo di formazione di almeno dodici mesi nel termine quadro dal 23 agosto 2003 al 22 agosto 2005 è ossequiato (cfr. doc. VIII, C1-C4).

Al riguardo questa Corte rileva che i quattro attestati che portano la data del 30 agosto 2004, peraltro inviati soltanto al TCA e posteriormente alla risposta di causa, si riferiscono ai risultati di tutti e quattro i blocchi di esami che l’assicurata ha effettuato da quando è iscritta all’__________.

Ciò, da un lato, è in contrasto con i documenti messi a disposizione della Cassa, i quali indicano invece per gli esami del primo anno la data del 23 marzo 2001, per quelli del secondo la data del 18 marzo 2004, per quelli del terzo la data del 6 agosto 2003 e per quelli del quarto la data del 4 agosto 2004 (cfr. doc. 13-16).

Dall’altro, dimostra che la data del 30 agosto 2004 non può riferirsi al giorno della comunicazione dell’esito degli esami dei quattro anni, siccome gli stessi sono stati affrontati in anni diversi.

Conseguentemente il 30 agosto 2004 non coincide con la data in cui l’assicurata è stata informata dei risultati delle prove del quarto anno. Tale data, verosimilmente, corrisponde piuttosto al giorno in cui l’Università ha attestato e riassunto gli esami dei quattro anni sostenuti e superati dall’insorgente nel corso dei semestri in cui ha frequentato l’__________ e indispensabili per poter conseguire la licenza.

Del resto va sottolineato che la certificazione del 4 agosto 2004, menzionando più esami affrontati, è più completa rispetto a quella del 30 agosto 2004 (cfr. doc. 16, C4).

Inoltre l’attestato del 4 agosto 2004 trova riscontro e conferma nelle dichiarazioni della ricorrente medesima.

In primo luogo, quest’ultima nella “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 26 agosto 2005, quali osservazioni, ha specificato che “dall’agosto 2004 ad adesso sono in attesa di preparare la tesi di laurea e allo stesso modo sono casalinga” (cfr. doc. 1).

Tale affermazione implica che dagli inizi del mese di agosto 2004 l’assicurata non ha più sostenuto esami e non è più stata impegnata, perlomeno in modo rilevante, con gli studi.

In secondo luogo, nel ricorso l’assicurata ha sì asserito che la data del 4 agosto 2004 non corrispondeva alla fine degli studi, tuttavia la ricorrente ha anche precisato che tale data si riferiva proprio al giorno in cui le sono stati comunicati i risultati di alcuni esami (cfr. doc. I).

Come già visto, quelli che l’assicurata definisce come “alcuni esami” corrispondono agli esami del quarto anno. La ricorrente, d’altronde, mai ha sostenuto di avere effettuato ulteriori esami rispetto a quelli indicati nell’attestazione del 4 agosto 2004, i cui primi due sono stati altresì riportati nel documento del 30 agosto 2004 (cfr. doc. 16, C4).

In simili condizioni, le certificazioni del 30 agosto 2004 non sono tali da inficiare l’attestato del 4 agosto 2004 e conseguentemente la conclusione che l’assicurata è stata posta a conoscenza dell’esito dei propri esami del quarto anno al più tardi con scritto del 4 agosto 2004.

Alla luce della giurisprudenza sopra esposta, secondo la quale la formazione va considerata terminata al momento in cui a uno studente viene comunicato che ha superato gli esami conclusivi (cfr. consid. 2.4.; STFA del 2 settembre 2003 nella causa K., C 157/03, consid. 2.2.), questa Corte ritiene che ai fini della valutazione se l’assicurata deve essere o meno esonerata dall’obbligo di contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI la formazione della ricorrente presso l’__________ si è conclusa il 4 agosto 2004.

La ricorrente, infatti, il 4 agosto 2004 ha terminato gli esami relativi ai corsi dei quattro anni accademici previsti dal piano degli studi della Facoltà di Scienze della comunicazione e frequentati dalla stessa.

Le circostanze che l’assicurata era comunque immatricolata regolarmente all’__________ per il semestre estivo 2004 fino al 17 settembre 2004, che la stessa dovesse ancora preparare la tesi di laurea e perciò non aveva ancora ultimato, dal profilo dell’ottenimento della licenza in Scienze della comunicazione, i suoi studi universitari e che essa sia tuttora iscritta fuori corso (cfr. doc. 9=A3, I, 1), in concreto, sono del resto irrilevanti.

In effetti dalle tavole processuali non risulta, né l’insorgente l’ha mai addotto, che susseguentemente agli esami del quarto anno la medesima è stata intensamente impegnata dal punto di vista temporale nella preparazione della sua memoria di licenza.

Al contrario, come già visto, nella “Domanda di indennità di disoccupazione” la ricorrente ha espressamente indicato che dal mese di agosto 2004 era in attesa di preparare la tesi di laurea e nel contempo era casalinga (cfr. doc. 1). Da tale asserzione si deduce che l’insorgente non stesse effettivamente elaborando detto lavoro.

In ogni caso anche nell’ipotesi in cui successivamente al 4 agosto 2004 l’assicurata abbia perlomeno iniziato a preparare la tesi di laurea, il relativo tempo, sulla base delle dichiarazioni della stessa, non risulterebbe sufficientemente controllabile.

In proposito va evidenziato che l’assicurata, benché siano trascorsi un anno e otto mesi dalla fine degli esami del quarto anno, non ha comunque ancora conseguito la licenza (cfr. consid. 2.4.).

Posteriormente al 4 agosto 2004 tra l’eventuale preparazione della tesi e il mancato adempimento del periodo di contribuzione non vi è, quindi, il nesso causale necessario per poter considerare tale evenienza quale valido motivo di esonero dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

In proposito è utile ricordare che un impiego di poche ore alla settimana permette di soddisfare l’adempimento del periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.4.; STFA del 17 novembre 2003 nelle cause E. e C., C 234/02 e C 235/02, consid. 4.3.).

Di conseguenza occorre concludere che complessivamente l’assicurata, nel termine quadro per il periodo di contribuzione pertinente (23 agosto 2003 – 22 agosto 2005) non raggiunge il periodo di oltre dodici mesi, durante il quale non è stata vincolata da un rapporto di lavoro a seguito della formazione scolastica, necessario per essere esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

Infatti, quale tempo di formazione la ricorrente può al massimo fare valere il lasso di tempo dal 23 agosto 2003 al 4 agosto 2004, corrispondente a 11 mesi e 13 giorni (11 mesi interi: da settembre 2003 a luglio 2004 + 13 giorni - cfr. per analogia l’art. 11 cpv. 2 OADI - : 9 giorni nel mese di agosto 2003 e 4 giorni nel mese di agosto 2004).

L’assicurata non può, pertanto, essere liberata dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione sulla base dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.”

2.7. Nella presente fattispecie l’amministrazione nega che, nel periodo che va dal 24 luglio 2004 al 23 luglio 2006, RI 1 possa fare valere un periodo di formazione o di perfezionamento di almeno 12 mesi che gli ha impedito di esercitare un'attività lucrativa.

Questo Tribunale, alla luce dei dati contenuti nell’incarto e richiamata la giurisprudenza federale e cantonale qui sopra riprodotta (cfr. consid.2.3 -2.6), ritiene che non si possa giungere a tale conclusione senza effettuare ulteriori accertamenti.

In particolare è possibile che sommando i periodi nei quali il ricorrente si è preparato per sostenere gli ultimi 8 esami che gli mancavano per concludere il ciclo normale degli studi universitari, i periodi nei quali egli ha allestito la memoria di licenza e si è preparato agli esami di licenza (cfr. doc .8) e quelli nei quali ha frequentato un corso di inglese, la durata della formazione sia stata complessivamente superiore ai dodici mesi, ciò che giustificherebbe l’esonero dall’adempimento del periodo di contribuzione, contrariamente al parere dell'amministrazione.

D’altra parte va ricordato che, secondo la giurisprudenza citata, per poter valere ai fini dell’esonero dal periodo di contribuzione, tali attività formative devono essere intense e sufficientemente controllabili.

Nell’incarto non figura tuttavia nessuna indicazione su questi aspetti.

Di conseguenza la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa alla quale spetta il compito di accertare i fatti determinanti in virtù dell’art. 43 LPGA e di garantire il diritto di essere sentiti in sede di opposizione ai sensi dell’art. 42 LPGA (cfr. DTF 132 V 368) affinché approfondi-sca questi aspetti e verifichi pure la natura delle attività lucrative di breve durata ed intensità svolte dall’assicurato.

Successivamente l’amministrazione emetterà una nuova decisione su opposizione, nella quale verrà stabilito se nel caso concreto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI è realizzato oppure no.

2.8. La presente procedura è gratuita (cfr. art.61 cpv.1 lett.a LPGA e art. 20 cpv.1 LPTCA). Seppure vincente in causa all’assicurato, rappresentato dal padre, non vengono assegnate ripetibili.

Infatti, secondo la giurisprudenza federale, vengono attribuite la ripetibili soltanto se il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (cfr. STFA del 13 gennaio 2000 nella causa K., U 284/99, consid. 6; DTF 126 V 11; RDAT II-1993, N. 67; RCC 1992 pag. 433 consid. 2a; RCC 1985 pag. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329;RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329; STCA dell’11 luglio 2005 nella causa V., 38.2004.86; STCA del 21 febbraio 2006 nella causa S., 36.2005.225.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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