Raccomandata

Incarto n. 38.2006.67

DC/sc

Lugano 23 novembre 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2006 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 12 settembre 2006 emanata da

Cassa Dis. CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 12 settembre 2006 la Cassa disoccupazione CO 1 ha confermato la precedente decisione del 24 luglio con la quale aveva negato alla ditta RI 1 il diritto alle indennità per intemperie per il mese di febbraio 2006, argomentando:

" La ditta RI 1 ha presentato, alla Sezione del lavoro di Bellinzona, l'annuncio della perdita di lavoro dovuta ad intemperie, relativa al mese di febbraio 2006, in data 3 marzo 2006.

Dopo aver richiesto ulteriori informazioni alla ditta, la Sezione del Lavoro, in data 26 aprile 2006, autorizzava il pagamento delle indennità per intemperie relative al mese di febbraio 2006.

La ditta, in data 17 luglio 2006, allestiva i vari formulari e produceva la completa documentazione inerente ha domanda d'indennità per intemperie del mese di febbraio 2006 che perveniva alla Sezione di __________ il giorno successivo, ossia il 18 luglio 2006.

La Sezione di __________, con decisione del 24 luglio 2006, decretava che le indennità per intemperie richieste dalla ditta per il mese di febbraio 2006 non potevano essere versate in quanto erano pervenute unicamente in data 18 luglio 2006, quindi oltre i tre mesi previsti per legge.

Nell'atto di opposizione la ditta conferma che la domanda d'indennità per Intemperie è stata spedita il 17 luglio 2006 in quanto è stata considerata la data di autorizzazione (26 aprile 2006) quale data dell'inizio del periodo di tre mesi per l'inoltro della documentazione alla Cassa. Malgrado l'annuncio per il mese di febbraio 2006 fosse stato effettuato puntualmente, indica la ditta, la decisione della Sezione del lavoro è pervenuta unicamente in data 26 aprile in quanto sono stati fatti degli accertamenti sulle località dei cantieri indicati dalla ditta. Infine l'opponente indica che nella valutazione dell'opposizione occorre considerare che la ditta ricorre raramente al diritto alle indennità per intemperie in quanto si impegna costantemente a procurare lavoro al personale all'interno delle serre.

Il Tribunale Federale delle Assicurazioni ha già avuto modo di stabilire che i termini previsti dalla LADI (Legge Assicurazione Disoccupazione) per il preannuncio e per fare valere il diritto alle prestazioni,. non costituiscono semplici prescrizioni d'ordine hanno carattere perentorio. Considerato che la legge, prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso provoca la decadenza del diritto alle prestazioni.

Nel caso concreto purtroppo le argomentazione della ditta non possono essere prese in considerazione in quanto proprio al punto 1 della Domanda di Indennità e, tra l'altro scritto in grassetto; vi è indicato che la documentazione deve essere presentata alla cassa al più tardi entro 3 mesi dalla fine del periodo di conteggio. Pertanto la ditta avrebbe dovuto inviare la documentazione inerente il periodo di conteggio del mese di febbraio 2006 entro il 31 maggio 2006 e non più tardi.

In considerazione di quanto sopra viene pertanto confermata la decisione della Sezione di __________ del 24 luglio 2006 che nega il versamento delle indennità per intemperie per il mese di febbraio 2006." (Doc. Doc. A)

1.3. Contro questa decisione su opposizione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:

" (...)

La nostra ditta, che si occupa della __________ di cui è titolare l'Arch. __________, è suddivisa in due settori di attività: settore progettazione e settore costruzione/ RI 1 di cui la responsabile è la signora __________.

Il totale del personale attivo è così suddiviso; 4 persone nel settore progettazione, 10 persone nel settore costruzione, 2 persone nel settore amministrativo.

Inoltre ci occupiamo anche della formazione di apprendisti dei quali abbiamo attualmente impiegati 3 giovani. Uno al primo, uno al secondo e uno al terzo anno di apprendistato nel settore giardinaggio.

In data 3.3.2006 abbiamo inoltrato all'Ufficio Cantonale del Lavoro (UCL) un annuncio per la perdita di lavoro dovuta a intemperie nel mese di febbraio 2006.

Dopo aver ricevuto un'ulteriore richiesta di precisazioni la Sezione del Lavoro (SDL), in data 26.4.2006, ci intimava una decisione nella quale non veniva sollevata alcuna opposizione al pagamento delle indennità in riferimento all'annuncio inoltrato in data 3.3.2006.

In data 9.5.2006, con lettera datata 9.5.2006, la cassa disoccupazione CO 1 di __________ ci ha intimato uno scritto indicandoci la documentazione che dovevamo produrre per poter essere pagati da loro.

Mentre nel loro scritto non è stata menzionata la scadenza per l'inoltro della domanda d'indennità. Abbiamo poi saputo, con nostra sorpresa, che il termine è di 3 mesi dopo ogni periodo di conteggio.

Perciò ritenendo, in evidente perfetta buona fede, che i tre mesi scadevano dopo aver ricevuto la decisione della SDL rispettivamente lo scritto della cassa, in data 17.7.2006 abbiamo intimato alla cassa la rivendicazione per il pagamento delle indennità relative al mese di febbraio 2006.

La cassa disoccupazione CO 1 di __________, in data 27.7.2006, ci aveva indicato che non versavano nessuna indennità.

Contro questa decisione abbiamo presentato regolare opposizione.

La nostra opposizione è stata respinta dall'amministrazione centrale della cassa disoccupazione CO 1 di __________.

Vi facciamo presente che la nostra ditta ha beneficiato del pagamento delle indennità per intemperie per il mese di febbraio 2004 e per il mese di marzo 2004.

La totalità delle prestazioni versate per questi due periodi ammonta a fr. 1'496.45.

Da parte nostra riteniamo di aver agito in conformità delle disposizioni, anche perché la SDL ci ha intimato la decisione positiva in data 26.4.2006 in risposta alla nostra domanda del 3.3.2006 e che la cassa disoccupazione ci ha intimato uno scritto, datato 9.5.2006, come indicato poco sopra.

Ci pare semplicistico affermare, quanto già indicato dal Tribunale Federale delle Assicurazioni, che i termini previsti dalla LADI non costituiscono semplice prescrizioni d'ordine ma hanno carattere perentorio.

In effetti, se la decisione della SDL fosse stata emessa in modo sollecito e non un mese e mezzo dopo la nostra richiesta, sicuramente oggi non saremmo qui a creare ulteriore lavoro al Tribunale.

Questo nostro ricorso viene inoltrato in quanto a nostro parere riteniamo di aver agito in buona fede.

A nostro avviso l'errore si è prodotto dopo una serie di lungaggini burocratiche fra la SDL e la nostra ditta. Ribadiamo che la SDL, quando ci ha chiesto ulteriori precisazioni in data 4.4.2006, avrebbe potuto o dovuto indicarci che in ogni caso, in attesa della decisione definitiva, avremmo dovuto inoltrare la domanda di pagamento alla cassa, indicando inoltre, se fosse stato il caso, che la nostra domanda era da considerare cautelativa in attesa della decisione definitiva da parte loro.

Visto quanto sopra vi invitiamo, vista l'eccezionalità del caso, a volerci concedere il pagamento delle indennità per intemperie relative al mese di febbraio 2006 il cui totale ammonta, secondo il nostro calcolo, a fr. 2'309.15." (Doc. I)

1.4. Nella sua risposta del 10 ottobre 2006 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (...)

Nel caso concreto a nostro avviso non sono stati evidenziati motivi plausibili per giustificare il ritardo dovuto alla presentazione, dopo i 3 mesi previsti per legge, della documentazione relativa alla domanda di indennità per intemperie relativa al mese di febbraio 2006.

Inoltre, nei vari formulari inviati alla ditta ed allestiti dalla stessa, a più riprese risulta indicato il termine di tre mesi dopo la fine del periodo di conteggio al quale si riferisce.

Appare infatti sul formulario "Annuncio della perdita di lavoro dovuto ad intemperie" compilato dalla ditta il 3 marzo 2006, nei "richiami importanti" della decisione della Sezione del Lavoro del 26 aprile 2006 inviata alla ditta per il riconoscimento delle indennità per intemperie e sul formulario "Domanda di indennità per intemperie", compilato sempre dalla ditta, al primo punto inerente l'esercizio del diritto alle indennità.

A nostro avviso anche la tesi sostenuta dalla ditta circa le lungaggini burocratiche che hanno comportato un ritardo di tutta la pratica non può essere accolta in quanto si evidenzia che tali ritardi sono dovuti alla mancata compilazione, da parte della RI 1, del formulario di annuncio in tutte le sue parti. La Sezione del Lavoro non ha quindi potuto decidere velocemente sulla richiesta ma ha dovuto effettuare ulteriori verifiche richiedendo informazioni alla ditta.

Qualora si dovesse ammettere e giustificare l'imprecisione della ditta si evidenzia comunque che la decisione della Sezione del lavoro è stata trasmessa in data 26 aprile 2006 e la ditta aveva comunque un lasso di tempo superiore ad un mese (fino al 31 maggio 2006) per inoltrare alla Cassa la documentazione relativa al mese di febbraio 2006.

Appare quindi evidente l'errore della ditta che ha atteso, senza giustificazione, un tempo eccessivamente lungo prima di inoltrare l'intera documentazione alla Cassa." (Doc. V)

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. Secondo l’art. 47 cpv. 1 LADI entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, complessivamente per l’azienda o per il posto di lavoro, il diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.

L’art 43 cpv. 4 LADI stabilisce poi che é considerato periodo di conteggio un periodo di un mese o quattro settimane consecutive.

In virtù dell’art. 68 OADI é considerato periodo di conteggio dell’indennità per intemperie un periodo di 4 settimane se i salari sono pagati ad intervalli di 1, 2 o 4 settimane. In tutti gli altri casi, il periodo di conteggio é di un mese (cpv. 1).

Se un’azienda prevede diversi periodi di salario, all’indennità per intemperie é applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a 4 settimane (cpv. 2).

Infine, l’art. 70 OADI sancisce che il termine per esercitare il diritto all’indennità decorre dal primo giorno dopo la fine del periodo di conteggio.

2.3. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire che i termini previsti dalla LADI (per il preannuncio, rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni) non costituiscono semplici prescrizioni d'ordine, ma hanno carattere perentorio.

Concretamente, ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto all'indennità per mancanza di un presupposto formale.

Allorché invece la legge prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso provoca l'estinzione del diritto alle prestazioni (su queste questioni, cfr. in particolare: STFA del 20 giugno 2006 nella causa D., C 13/06; DLA 2005, pag. 135 seg.; DLA 2002, pag. 186; DLA 2000, pag. 27; DLA 1993/1994, pag. 30; DLA 1986 pag. 50; STFA non pubblicata del 15 aprile 1987 nella causa B.C. SA, C 82/86; DTF 124 V 75; DTF 119 V 370; DTF 117 V 244; DTF 114 V 123; DTF 110 V 334 e Stauffer, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht; "Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung", Ed. Schulthess, Zurigo 1998, pag. 117).

Pertanto, se la domanda d’indennizzazione viene presentata dopo il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo di conteggio rilevante il diritto all’indennità per intemperie si estingue (cfr. tuttavia il consid. 2.4).

2.4. In una sentenza del 21 giugno 1988 nella causa K., pubblicata parzialmente in DTF 114 V 123 ed integralmente in DLA 1988 pag. 125ss, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che la restituzione di un termine decorso per far valere un diritto ad indennità di disoccupazione, per lavoro ridotto o per intemperie, può essere concessa in quanto il ritardo sia dovuto a motivo scusabile.

La restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e trova sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 no 13 pag. 70 consid. 1b; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 pag. 128 e DTF 114 V 125).

In una decisione del 17 luglio 1997 pubblicata in SVR 1998 UV Nr. 10 il TFA ha ribadito che è un principio generale di diritto quello secondo cui un termine passato può essere restituito, qualora l’interessato fu impossibilitato, senza sua colpa, di agire in termine utile, postulando altresì la possibilità per i Cantoni di spingersi oltre le disposizioni federali.

Ciò malgrado, non tutti i motivi sono scusabili.

La giurisprudenza federale non ha infatti riconosciuto valore giustificativo al sovraccarico di lavoro, all'ignoranza del diritto, rispettivamente all'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DTF 110 V 343 consid. 3; 216 consid. 4; STFA non pubblicata del 16 settembre 1985 nella causa G.; DLA 2000 pag. 31, consid. 2a; DLA 1988, pag. 128, consid. 4a).

Sono invece ritenuti motivi scusabili l'impossibilità di osservare un termine a seguito di malattia del datore di lavoro, oppure la malattia della persona competente ad inoltrare l'annuncio, come pure l'ospedalizzazione della moglie dell'annunciante (DLA 1988, pag. 129 consid. 4b).

In una sentenza del 2 dicembre 1992, pubblicata in DLA 1993/1994, pag. 19 ss, il TFA ha ancora precisato che non può essere ritenuto scusabile il ritardato annuncio da parte di un'impiegata della ditta che, prima di inoltrare la sua domanda entro i termini previsti dalla legge, preferiva vedere risolte le questioni relative a precedenti conteggi, ritenuti non corretti dall'amministrazione. Al proposito il TFA ha rilevato:

" Denn die Prüfung von Gesuchen und Begehren durch Behörden nimmt stets eine gewisse Zeit in Ausspruch. Die Einhaltung der in der Rechtsordnung vorgesehenen Fristen kann nicht mit der Beschlussfassung über gleichartige oder ähnliche Gesuche und Begehren verknüpft werden, da solche Fristen sonst den ihnen zugedachten Zweck nicht mehr erfüllen könnten.”

(DLA 1993/1994, p. 32)

La restituzione di un termine è poi pure giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. DLA 2000, pag. 27) oppure quando l'amministrazione non ha informato in modo esplicito e inequivocabile l'assicurato in merito alle conseguenze previste in caso di ritardo nell'esercizio del diritto all'indennità (cfr. DLA 2005).

2.5. Il 1° gennaio 2003 è entrato in vigore l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza”.

Questa nuova importante disposizione legale ha il seguente tenore:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Riguardo, più specificatamente all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In un’altra sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05 la nostra Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

Il ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente, accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato, nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.

Con sentenza del 27 marzo 2006 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse Baselland c/ B., C 141/05, il TFA ha confermato il giudizio di prima istanza secondo cui l’amministrazione aveva violato il dovere di consulenza non informando l’assicurata che il fatto di rimanere iscritta quale socia senza diritto di firma della Sagl per la quale aveva lavorato come dipendente le pregiudicava il diritto alle indennità di disoccupazione.

In particolare la Massima Istanza ha rilevato che tramite opuscoli informativi, che l’assicurata avrebbe ricevuto al momento dell’iscrizione, viene ossequiato il dovere generale di informazione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, ma non il dovere di consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA, il quale va rispettato anche senza una formale richiesta di un assicurato circa una determinata problematica.

Infine in una sentenza dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05 l’Alta Corte, pur stabilendo che nel caso di un’assicurata che si è iscritta in disoccupazione continuando a mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta in cui aveva lavorato come dipendente l’amministrazione, non rendendola attenta che l’iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva violato il proprio dovere di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, ha precisato che ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto alle prestazioni.

Nella fattispecie esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l’assicurata, anche se fosse stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente dal CdA, in quanto essa sperava di poter riavviare l’attività. Di conseguenza alla stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al momento in cui l’assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue dimissioni.

2.6. Nell’evenienza concreta risulta dagli atti dell'incarto che i formulari e la domanda di indennità per intemperie per il mese di febbraio 2006 sono stati spediti dalla ditta il 17 luglio e sono pervenuti alla Cassa il 18 luglio 2006 (cfr. Doc. 7

  • 13), quindi dopo che era trascorso il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo di conteggio rilevante (cfr. consid. 2.2).

La domanda è dunque tardiva.

In tale contesto va ricordato che il termine per fare valere il diritto ad indennità per intemperie decorre dal primo giorno dopo la fine del periodo di conteggio (cfr. consid. 2.2) e non da un'eventuale decisione del Servizio Cantonale successiva a tale momento.

Del resto nella decisione del 26 aprile 2006 della Sezione del Lavoro figurava esplicitamente la seguente indicazione:

" (...)

Il diritto all'indennità per intemperie va fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa disoccupazione designata. L'inosservanza del termine impartito per l'esercizio del diritto all'indennità determina l'estinzione del diritto." (Doc. 4)

La ditta è dunque stata informata direttamente dalla Sezione del lavoro che il termine per fare valere il diritto non scadeva tre mesi dopo la sua decisione, bensì tre mesi dopo la fine del periodo di conteggio.

Il TCA nota peraltro che dal momento della decisione della Sezione del Lavoro (26 aprile) fino alla scadenza del termine per fare valere il diritto per la perdita di lavoro subita nel mese di febbraio 2006 (31 maggio 2006) vi era tempo sufficiente per presentare la relativa domanda con la necessaria documentazione alla Cassa di disoccupazione (cfr. STCA del 13 settembre 2006 nella causa B. SA, 38.2006.46).

La ricorrente sostiene inoltre di non avere ricevuto dalla Cassa di disoccupazione le necessarie informazioni per fare valere i propri diritti, in particolare perchè nella lettera del 9 maggio 2006 con la quale la ditta è stata invitata ad inviare la necessaria documentazione non è stato indicato nulla a proposito del termine di tre mesi.

A mente del TCA i motivi addotti dalla ricorrente, conformemente alla giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.4), non giustificano una restituzione dei termini.

Infatti lo scritto del 9 maggio 2006 della Cassa di disoccupazione richiama esplicitamente la decisione del Servizio cantonale, per cui un'attenta lettura di quest'ultima avrebbe già permesso alla ditta di venire a conoscenza del termine fissato dalla legge per fare valere il diritto ad indennità per intemperie.

Inoltre e soprattutto, sempre a proposito dell'obbligo di informare ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 e cpv. 2 LPGA (cfr. consid. 2.5), il TCA constata che sul retro del Formulario "Annuncio della perdita di lavoro dovuta ad intemperie nel mese di febbraio 2006" da inviare al Servizio cantonale datato 3 marzo 2006, figura la seguente indicazione:

" (...)

Il diritto all'indennità per intemperie va fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa di disoccupazione designata.(...)" (Doc. 1)

Come già visto, pure sul retro della "decisione concernente indennità per intemperie" della Sezione del lavoro del 26 aprile 2006 figura la seguente indicazione:

" (...)

Il diritto all'indennità per intemperie va fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa di disoccupazione designata. L'inosservanza del termine impartito per l'esercizio del diritto all'indennità determina l'estinzione del diritto." (Doc. 4)

Infine, la prima indicazione che figura sul formulario "Domanda d'indennità per intemperie per il periodo di conteggio febbraio 2006" datato 17 luglio 2006, è la seguente:

" Esercizio del diritto all'indennità

La domanda d'indennità per intemperie va presenta alla cassa di disoccupazione designata nell'annuncio dopo ogni periodo di conteggio, al più tardi però entro 3 mesi dalla fine dello stesso. Alla domanda vanno allegati:

  • il conteggio sulle perdite di lavoro dovute ad intemperie (mod. 716.503),

  • i rapporti sulle ore perse a causa d'intemperie (mod. 716.507),

  • event. i certificati di controllo (mod. 716.501),

  • event. gli attestati sul reddito conseguito con l'occupazione provvisoria (mod. 716.505). (...)" (Doc. 39)

Alla luce di queste chiare e dettagliate comunicazioni il TCA deve concludere che l'amministrazione ha correttamente adempiuto l'obbligo di informazione stabilito all'art. 27 LPGA (cfr. STFA del 20 giugno 2006 nella causa D., C 13/06: "Auch der Einwand, bis zum aktuellen Zeitpunkt sei noch nie Kurzarbeitsentschädigung in Anspruch genommen worden, weshalb keine Kenntnis der diesbezüglich geltenden Fristen bestanden habe, führt, wie zuvor dargelegt, zu keinem anderen Ergebnis, zumal die Beschwerdeführerin verschiedentlich auf die entsprechenden Bestimmungen aufmerksam gemacht worden ist (vgl. u.a. das Formular "Antrag auf Kurzarbeitsentschädi-gung").

Queste precise indicazioni dovevano peraltro essere conosciute dalla ditta ricorrente, visto che nel 2004 aveva già beneficiato di indennità per intemperie.

La decisione su opposizione del 12 settembre 2006 deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2006.67
Entscheidungsdatum
23.11.2006
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026