Raccomandata

Incarto n. 38.2006.22

rs/td

Lugano 24 luglio 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 marzo 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 30 gennaio 2006 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 30 gennaio 2006 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 20 ottobre 2005 con cui ha negato ad RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 5 settembre 2005, poiché, nonostante la cessazione, alla fine di maggio 2005, dell’attività che prestava per la __________, rivestendo la carica di socio gerente della società con firma collettiva a due e avendo una quota azionaria di fr. 45'000.--, ricopre una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. doc. A, E).

1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espresso:

" (…)

Il ricorrente era attivo alle dipendenze della __________

Questa __________ gestiva il negozio facente parte della stazione di benzina __________ sita in via __________ a __________. Questa gestione rappresentava l'unico scopo sociale, in conformità dello statuto, così come confermato dall'iscrizione a RC (doc. C)

Con effetto dal 31.05.2005 la citata società cedette l'intera attività (doc. H, doc. mI), poi passata alla __________, __________.

Di conseguenza la __________ aveva esaurito interamente lo scopo societario e furono avviate le procedure per la sua cancellazione dal RC.

A seguito di ciò per il ricorrente non c'era più alcuna possibilità di lavoro in seno alla società.

Pertanto la sua attività per la medesima cessò al più tardi con effetto dal 31.05.2005.

Il doc. C dimostra pure che la s.a.g.l. addirittura non aveva più nemmeno un recapito.

Prove: doc. citati; testi; ispezione a RC __________ e __________; ogni

altra utile.

  1. II ricorrente inoltrò una richiesta di indennità di disoccupazione a far tempo dal 5 settembre 2005 e trasmise, per quanto esistente, la documentazione richiestagli il 19 settembre (doc. D).

La domanda fu respinta con decisione del 20.10.2005 (doc. E) con l'argomentazione che il ricorrente avrebbe ricoperto una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla __________.

Questa deduzione non derivò da prove dell'esistenza di un'attività svolta da detta società, ma solamente dal puro aspetto formale che la società era ancora iscritta a RC e che il ricorrente risultava pure ancora iscritto quale socio e gerente con firma collettiva a due e con quota azionaria di Fr. 45'000.­ La decisione contraddisse dunque crassamente le prove materiali a favore di una semplice supposizione derivante da un aspetto formale. Siamo dunque in presenza di un manifesto eccesso di formalismo e di un diniego di giustizia materiale altrettanto manifesto; è dunque pure realizzato un arbitrio.

  1. II ricorrente si oppose alla succitata decisione con atto del 2 novembre successivo (doc. F).

Nell'opposizione ribadì elementi pur già noti all'Istituto assicurazioni sociali, vale a dire:

  • che la società a garanzia limitata risultava ancora iscritta solamente a causa di lentezze burocratiche imputabili alla __________ (altra socia ed effettivo dominus della s.a.g I.)

  • che l'attività di detta società era già cessata a tutti gli effetti dal 31.05.2005;

  • che in ogni caso, cioè al di là del disguido nella cancellazione da RC della s.a.g.l. il ricorrente non ne era più alle dipendenze dal 31.05.2005 e che quindi a partire da detta data egli non percepiva più alcuno stipendio;

  • egli era disoccupato al 100% a far tempo da quella data.

Egli indicò pure il nome della funzionaria del RC di __________ (signora __________, vedasi doc. F) al corrente della pratica e che poteva pertanto confermare (qualora ritenuto utile al convincimento dell'Autorità adita) i fatti da lui esposti.

Quale ulteriore mezzo di prova se ne chiede l'audizione in questa sede.

Prove: c.s.; testi sig.re __________ e __________, c/o RC __________

Va inoltre tenuto conto che il ricorrente godeva solo di firma collettiva a due nella società.

Questo costituisce un ulteriore elemento determinante per confutare la tesi che la sua fosse una posizione analoga ad un datore di lavoro.

Infatti se al diritto di firma limitato aggiungiamo che la s.a.g.l. aveva un solo e ben preciso scopo sociale, scopo venuto a mancare a causa della cessione a terzi della gestione del negozio annesso alla stazione di benzina (di proprietà di un'ulteriore terza società del gruppo __________ con la quale il ricorrente evidentemente nulla aveva ed ha a che vedere) e visto che lo scopo della società non venne mutato dopo la cessione succitata, non se ne può che dedurre la conferma delle indicazioni complete e veritiere fornite dal ricorrente, vale a dire che la società era ancora in vita solo per problemi burocratici legati alla fase di cancellazione, che egli addirittura riteneva compiuta. Solo per questo motivo egli non si premurò, ritenendolo perfettamente inutile, di far cancellare il suo diritto di firma, passaggio che avrebbe oltretutto ritardato la cancellazione da RC della ditta.

Se egli, quale socio di maggioranza (con una quota di nominali Fr. 45'000.-, doveva dipendere interamente dalla __________ (società questa che con una quota limitata a nominali Fr. 5'000.-) non solo per la gestione ma anche solo per la formalità della cancellazione della s.a.g.l. da RC, ciò può significare solamente che

  • egli non poteva assolutamente disporre della s.a.g.l. a sua discrezione e volontà né formalmente, né economicamente;

  • egli non godeva pertanto di un potere di disposizione quale padrone d'azienda;

  • egli in realtà era solamente un dipendente della s.a.g.l.;

  • sotto l'aspetto economico, formale e gestionale, entrambi (lui e la s.a.g.l) erano soggetti alle disposizioni e direttive della __________.

A conferma di tutto questo abbiamo infatti pure i seguenti documenti:

doc. H ed I, i quali confermano la formalizzazione della disdetta del contratto di affitto fra le sociètà e le dimissioni del ricorrente dalla carica di socio gerente;

doc. P ed Q, i quali dimostrano che, malgrado le quote sociali formalmente conferissero in teoria al ricorrente l'assoluto potere legale ed economico sulla società, di fatto egli era sottoposto al diritto di veto della consocia; egli non aveva altra scelta e possibilità d'azione, visti i reali rapporti economici e di forza; egli non poté quindi dar seguito alle raccomandazioni del notaio __________ (doc. Q).

Tutti, ma proprio tutti gli indizi e le prove portano solo ed esclusivamente alla conferma delle tesi del ricorrente.

Non esiste in tutta la fattispecie ed in tutto l'incarto in esame un solo elemento, ma nemmeno un semplice indizio che possa portare ad altra conclusione.

Tuttavia, malgrado la chiarezza e l'univocità degli elementi probatori, l'Istituto assic. sociali si è attenuto e trincerato dietro la prima presa di posizione, formalizzandola in due decisioni del tutto immotivate materialmente e prive di fondamento, decisioni che non hanno fatto altro che ribadire concetti e premesse teoriche, disattendendo completamente di verificarne la concretizzazione nella fattispecie in esame.

La funzionaria dei Registro di commercio del Ct. __________ medesima (quindi non un privato che potrebbe avere qualche interesse di parte) confermava le tesi del ricorrente e avrebbe potuto essere interpellata in merito.

La decisione impugnata e quella che l'ha preceduta sono pertanto del tutto incomprensibili ed inaccettabili sia formalmente, sia materialmente.

Esse sono sicuramente arbitrarie.

Prove: citate; c.s.;

  1. II 17 novembre vi fu l'audizione personale del ricorrente (verbale doc. G).

Il ricorrente ha risposto esaustivamente e con la massima trasparenza.

Non vennero poste ulteriori domande e la situazione doveva pertanto essere perfettamente chiara.

Risultava così assodato che la s.a.g.l. dal 01.06.2005 non aveva più svolto alcuna attività e che nemmeno in futuro ne avrebbe svolta una qualsiasi.

Ciò malgrado furono successivamente chieste ulteriori precisazioni, precisazioni fornite e che confermarono quanto sin qui esposto.

Il ricorrente, che aveva esposto la sua situazione alla responsabile del RC di __________, ricevette da detto Ufficio la lettera del 14.12.2005 (doc. L) in modo che egli potesse inoltrare a sua volta le dimissioni e la rinuncia alla partecipazione societaria (doc. M) ed evitare la nomina di liquidatore della società, così che la cancellazione potesse essere accelerata.

Egli ne diede informazione all'Istituto ass. sociali; quest'ultimo formalizzò la sua richiesta di informazioni in merito con scritto 29.12.2005 (doc. N), al quale il ricorrente diede riscontro il 13.01.2006 (doc. O).

Nonostante quest'ulteriore supplemento di informazioni venne emessa la decisione qui impugnata.

Prove: c.s.

  1. In diritto risulta chiaramente come l'applicazione della LADI (disposti citati nella decisione impugnata) sia avvenuta arbitrariamente, in quanto il ricorrente ha pieno diritto alle indennità di disoccupazione da lui richieste.

Oltre che ad essere arbitraria, la decisione costituisce pure un diniego di giustizia materiale (non avendo preso in considerazione le prove addotte e le argomentazioni sostenute dal ricorrente e quindi per averne respinta la legittima richiesta), con lesione dei relativi disposti della Cost., come già accennato al punto 3 del presente ricorso.

Vista la chiarezza della fattispecie non si ritiene necessaria una particolare disamina di questi aspetti giuridici, con riserva di procedervi in proseguo di procedimento, qualora risultasse necessario.

  1. Ripetibili.

Il ricorrente ha cercato di risolvere personalmente la fattispecie, sia in sede di richiesta di prestazioni, sia di opposizione.

Viste le relative decisioni egli si è visto costretto a far capo ad un legale, non potendo più confidare nell'adeguatezza e nelle possibilità di successo di un suo personale intervento.

Questa sfiducia è stata ingenerata dall'atteggiamento dell'Autorità amministrativa giudicante in prima istanza. Pertanto, pur trattandosi di materia che offre il più ampio potere d'apprezzamento in fatto ed in diritto dell'Autorità di ricorso (in casu il TCA), vanno accordate al ricorrente congrue ripetibili anche in ossequio ai principi dell'equità e della buona fede nei rapporti amministrativi." (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 3 maggio 2006 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).

1.4. Il 26 maggio 2006 l’avv. RA 1 ha presentato ulteriori osservazioni in merito alla fattispecie e ha trasmesso copiosa documentazione (cfr. doc. X; R-GG).

1.5. La Cassa, l’8 giugno 2006, si è riconfermata nella propria risposta di causa, precisando di attendere la sentenza che il TCA vorrà promulgare (cfr. doc. XII).

Il doc. XII è stato inviato per conoscenza al patrocinatore dell’assicurato (cfr. doc. XIII).

1.6. Pendente causa questa Corte ha invitato la parte ricorrente a sostanziare mediante adeguata documentazione alcune asserzioni formulate dalla stessa (cfr. doc. XIV).

L’avv. RA 1 ha dato seguito alla citata richiesta il 6 luglio 2006 (cfr. doc. XV, HH-II).

1.7. I doc. XIV e XV con i relativi allegati sono stati sottoposti per osservazioni alla Cassa (cfr. doc. XVI), la quale, il 14 luglio 2006, ha comunicato di non avere ulteriori precisazioni da formulare (cfr. doc. XVII).

1.8. I doc. XVI e XVII sono stati trasmessi per conoscenza al patrocinatore dell’assicurato (cfr. doc. XVIII).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. Il TCA rileva che sulla decisione formale del 20 ottobre 2005 e la decisione su opposizione del 30 gennaio 2006, quale base legale, sono stati indicati gli art. 13 cpv. 1 e 23 cpv. 1 LADI (cfr. doc. A, E).

In realtà dalle motivazioni formulate nei provvedimenti citati emerge che la Cassa ha negato all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 5 settembre 2005, in quanto non ha ritenuto adempiuti i presupposti dell’art. 8 cpv. 1 lett. a) e b) LADI.

Infatti la Cassa ha negato al ricorrente il diritto a prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, in quanto ha ritenuto che lo stesso, in relazione alla __________, ha continuato a rivestire anche nel periodo a partire dal 5 settembre 2005, allorché non svolgeva più un’attività dipendente per la società, una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

In sede di ricorso l’assicurato ha apportato una serie di elementi volti a confutare l’asserita posizione analoga a quella di un datore di lavoro presso la __________ (cfr. doc. I).

Il ricorrente, peraltro rappresentato da un avvocato, ha dunque capito cosa gli è stato imputato dalla Cassa nella decisione formale e nella decisione su opposizione impugnata e, esprimendosi in merito, non ha subito svantaggio alcuno.

Nel merito

2.3. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurato abbia o meno diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 5 settembre 2005.

Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).

In una decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il TFA ha stabilito che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

In una sentenza relativa a un caso ticinese, chiamata a pronunciarsi su una domanda di condono, in una decisione del 16 giugno 2003 nella causa G. (C 130/02), l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha osservato che:

" (…)

4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2 febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto - mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di riscossione di prestazioni.

4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata, sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che, secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA familiare. (…)."

(STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C 130/02)

In un altro caso ticinese, chiamato a pronunciarsi nel caso in cui ad un assicurato, vista la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro, è stato confermato l'ordine di restituzione di prestazioni ricevute indebitamente, il TFA ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

la precedente istanza ha quindi rettamente precisato che si è segnatamente in presenza di un errore manifesto allorquando vengono assegnate indennità di disoccupazione ad un lavoratore trovantesi in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e che, dopo essere stato licenziato, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI), continua a lavorare a tempo parziale e a determinare o comunque a influenzare in maniera rilevante le decisioni del datore di lavoro (sentenze del 6 luglio 2001 in re B. [C 274/99], I. [C 278/99] e O. [C 279/99], a contrario),

nel caso di specie, gli accertamenti esperiti dai primi giudici hanno permesso di evidenziare non solo che l'insorgente - il cui nome e la cui attività coincidono con la ditta (art. 944, 950 CO) e con la ragione sociale della datrice di lavoro -, è (già) stato azionista maggioritario della società nonché, eccezione fatta per gli apprendisti, unico dipendente della stessa, ma anche che l'incarico di amministratore unico è stato trasferito dal ricorrente al sessantaseienne padre, S.________, autore dell'atto di licenziamento e contestuale riassunzione a tempo parziale del figlio come pure della risposta alla Cassa disoccupazione con la quale egli indicò di non essere a conoscenza degli azionisti della società, malgrado all'assemblea straordinaria del 31 ottobre 1997 fossero presenti tutte le azioni,

stante quanto precede, si giustifica senz'altro di ritenere, insieme ai primi giudici, che il ricorrente abbia rivestito una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro anche in seguito alle sue dimissioni da amministratore unico ed alla disdetta - con contestuale riassunzione al 50% - del rapporto di lavoro, ed abbia così inteso, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto, alle quali l'interessato non avrebbe altrimenti potuto avere diritto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI; DTF 122 V 273 consid. 4), costruire una situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni assicurative (cfr. DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2), in tali condizioni, è a ragione che la Cassa e la Corte cantonale hanno ritenuto essere dati i presupposti per riconsiderare le decisioni informali con le quali all'assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione e per domandarne la restituzione,

(…)." (cfr. STFA del 15 luglio 2003 nella causa O., C 217/02)

Secondo il TFA, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).

A tale proposito in una sentenza del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, relativa a un caso ticinese, la nostra Massima ha osservato:

" (…)

3.3 Al riguardo non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano una posizione dirigenziale e che, malgrado siano state formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (DLA 2003 no. 22 pag. 242 consid. 4 [sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02])." (STFA del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.3)

2.4. La situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione.

In una decisione del 7 giugno 2004 nella causa C (C 87/02) la nostra Massima Istanza si è, in proposito, così espressa:

" (…)

4.2 Diversa è invece la situazione nel caso in cui il lavoratore dipendente, che si trova in una posizione assimilabile a quella del datore di lavoro, lascia definitivamente la ditta a seguito della sua chiusura. Lo stesso discorso vale se la ditta continua ad esistere, ma il dipendente, tuttavia, in seguito alla disdetta del suo contratto, interrompe ogni legame con la società. In tal caso egli può di principio pretendere indennità di disoccupazione (DTF 123 V 238 seg.; SVR 2001 ALV no. 14 pag. 41 seg. consid. 2a; DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2; sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02, consid. 3).

4.3 Al riguardo questa Corte ha inoltre ripetutamente statuito che il fatto di subordinare il versamento di indennità di disoccupazione all'interruzione di ogni legame con la società di cui la persona interessata era alle dipendenze può apparire rigoroso a seconda delle circostanze del caso concreto. Nondimeno, non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano una posizione dirigenziale che, malgrado siano state formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).

Inoltre, fintanto che un dirigente mantiene dei legami con la sua società, non soltanto è impossibile controllare la perdita di lavoro che subisce, ma esiste pure la possibilità che egli decida di perseguire lo scopo sociale (DLA 2002 no. 28 pag. 183; sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02). In tal caso, eccezion fatta per un esame a posteriori delle circostanze - che è contrario al principio secondo cui questo esame ha luogo nel momento in cui si statuisce sul diritto dell'assicurato -, è quindi impossibile determinare se le condizioni legali sono adempiute. Del resto con la citata condizione non viene perseguito l'abuso in sé stesso, bensì il rischio d'abuso (sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).

(…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C 87/02)

Al riguardo cfr. anche STFA del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.2., citata sopra.

Così, nel caso di un assicurato, impiegato quale carpentiere, che dopo essere stato licenziato è rimasto ancora per un certo tempo iscritto quale membro del consiglio di amministrazione della ditta che lo aveva precedentemente occupato, il TFA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

2.2 Auf Grund der Akten steht fest, dass die Firma X. AG, Zimmerei und Bedachungen, den Beschwerdegegner auf 31. Januar 2001 entlassen hat. Bereits Ende 2000 wurden der Betrieb dieser AG grösstenteils eingestellt, Warenvorräte, Maschinen, angefangene Arbeiten und Infrastruktur an eine Drittfirma verkauft sowie Räumlichkeiten und Werkstatthallen an andere Unternehmungen vermietet. Die Gesellschaft entliess das Personal, behielt einzig noch das Eigentum über ihre Liegenschaften und blieb fortan nur noch als Immobilienfirma aufrecht erhalten. Dies bestätigt die M. Treuhand AG, am 2. März 2001 ausdrücklich. Da somit die Zimmerei vollständig aufgelöst wurde, konnte der Versicherte nach der Kündigung als Zimmermann in dieser Firma keine Anstellung mehr finden. Selbst wenn er bis 23. April 2001 oder noch länger als Verwaltungsratsmitglied im Handelsregister eingetragen blieb, bestand angesichts der Liquidation aller Abteilungen mit Ausnahme der Immobilienverwaltung auch keine Aussicht mehr, sich gegebenenfalls wieder als Zimmermann einstellen zu lassen. Das Ausscheiden des Versicherten aus der Zimmerei und die Liquidation dieser Abteilung war daher definitiv. Es lag auch kein Fall von 100%iger Kurzarbeit vor. Unter solchen Umständen kann nicht von einer rechtsmissbräuchlichen Inanspruchnahme von Leistungen der Arbeitslosenversicherung gesprochen werden.

2.3 Daran ändert der Einwand nichts, der Beschwerdegegner habe auf Grund seiner verwandtschaftlichen Verhältnisse und seiner nicht unerheblichen finanziellen Beteiligung an der Firma X. AG weiterhin Gelegenheit gehabt, seinen Einfluss geltend zu machen und sich bei Bedarf erneut in den Verwaltungsrat wählen zu lassen. Wesentlich ist nicht, ob dem Versicherten die Möglichkeit offen gestanden hätte, sich erneut in den Verwaltungsrat wählen zu lassen. Entscheidend ist vielmehr, ob er seine angestammte Tätigkeit als Zimmermann wieder hätte aufnehmen können. Dies ist aber zu verneinen, da die Zimmerei endgültig aufgelöst worden ist. Der vorliegende Fall ist daher mit dem von der Beschwerdeführerin angeführten Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts i. S. K. vom 14. März 2001 (C 376/99) nicht vergleichbar. In jenem Entscheid wurde ein eigentliches Firmenkonglomerat von Mitgliedern einer einzigen Familie gehalten. Von diesem Konglomerat fiel ein einzelner Betrieb in Konkurs; indessen blieb es der dabei entlassenen Beschwerdeführerin möglich, sich beliebig in einem anderen, von der Geschäftstätigkeit her vergleichbaren Betrieb des Konglomerats wieder anstellen zu lassen. Derartige Verhältnisse liegen in casu gerade nicht vor: Dem Beschwerdegegner war es nicht möglich, sich bei seinem Bruder, welcher Teile der Aktiengesellschaft in eine Einzelfirma überführte, erneut als Zimmermann anstellen zu lassen. Vielmehr musste er sich auf dem offenen Arbeitsmarkt bewerben und fand schliesslich eine Anstellung bei einer Firma, welche völlig ausserhalb seines Einflussbereiches steht. (…)."

(cfr. STFA del 17 marzo 2003 nella causa D., C 219/02, consid. 2.2 e 2.3; le sottolineature sono del redattore)

In un'altra sentenza, chiamata a decidere nel caso di un assicurato che è stato ritenuto inidoneo al collocamento con effetto retroattivo, in quanto, vista la sua partecipazione finanziaria e la funzione di organo in diverse società, è stato considerato quale persona che gode di una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro e quindi esclusa dal diritto alle indennità di disoccupazione, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, osservato che:

" (…)

2.2 Die Verfügung des AWA stützt sich zwar auf Art. 15 AVIG. Begründet wird die fehlende Anspruchsberechtigung indessen ausschliesslich damit, dass der Beschwerdeführer auch nach Eintritt der Arbeitslosigkeit weiterhin eine arbeitgeberähnliche Stellung beibehalten habe. Die Vorinstanz bestätigte diese Rechtsauffassung mit ausdrücklichem Hinweis auf Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG (vorinstanzlicher Entscheid S. 9 Erw. 3c) und wies darauf hin, dass der Versicherte an verschiedenen Gesellschaften (v.a. GmbHs) kapital- und organmässig beteiligt sei.

Da die Arbeitslosigkeit unbestrittenermassen nicht auf die Entlassung durch eine dieser Gesellschaften verursacht wurde, kann dieser Sachverhalt nicht unter dem Blickwinkel des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG gewürdigt werden.

2.3 Aus den Akten ergibt sich zum einen, dass der Beschwerdeführer bereits im Zeitraum, als er angestellt war, an mehreren Gesellschaften (v.a. GmbHs) beteiligt war. Dies hinderte ihn jedoch nicht an der Ausübung einer wohl vollzeitlichen Arbeitnehmertätigkeit. Zum andern ist belegt, dass er nach Eintritt der Arbeitslosigkeit eine weitere Gesellschaft (mit ähnlichem Namen und vergleichbarer Zielsetzung wie die bisherigen Firmen) gründete und ins Handelsregister eintragen liess. Damit ist indessen die strittige Frage der Anspruchsberechtigung nicht entschieden. Diese wäre nur dann zu verneinen, wenn die Aufnahme einer auf Dauer angelegten vollzeitlichen selbstständigen Erwerbstätigkeit in die Tat umgesetzt würde. Denkbar ist aber auch, dass eine blosse Zwischenverdiensttätigkeit vorliegt. Lässt sich die Aufnahme einer auf Dauer angelegten selbstständigen Erwerbstätigkeit bejahen, so ist zu prüfen, ob sich deswegen die objektive und/oder subjektive Vermittlungsfähigkeit, welche nicht graduierbar ist (BGE 125 V 58 Erw. 6a mit Hinweisen), verneinen lässt oder ob sich eine Beschränkung des anrechenbaren Arbeitsausfalls (blosse Teilarbeitslosigkeit) ergibt. (…)."

(cfr. STFA del 23 ottobre 2003 nella causa G., C 181/03)

Diversa è pure la situazione dell'assicurato che, pur conservando una posizione analoga a un datore di lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione dopo aver lavorato quale dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra ditta. In quel caso il diritto alle indennità va ammesso (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; STFA del 20 aprile 2004 nella causa Z., C 177/03; SVR 2004 ALV Nr. 15 e a contrario STFA del 16 settembre 2004 nella causa E., C 71/04).

2.5. Circa la questione di sapere se un assicurato può determinare o influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, in una sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N., (C 219/03), il TFA ha, tra l'altro, osservato che:

" (…)

2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege (vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2 % am Aktienkapital beteiligt war. (…)."

(cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03)

In questo contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).

In una decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2 LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.

Contestualmente il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

3.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer par analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 sv. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3). (…)"

(cfr. DLA 2004 N. 21, consid. 3.2, pag. 198)

Il principio secondo cui il diritto alle prestazioni di un membro di un consiglio di amministrazione è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le sue funzioni all’interno della società è stato ribadito nella STFA del 27 gennaio 2005 nella causa I., C 45/04, consid. 3.1. In tale sentenza l’Alta Corte ha esaminato se il diritto alle indennità di disoccupazione doveva o meno essere negato, in applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI e della giurisprudenza di cui alla DTF 123 V 234, a un assicurato, in quanto egli occupava una posizione dirigenziale nella società.

2.6. Nella sentenza del 14 luglio 2003 nella causa C. (C 83/03), chiamata a pronunciarsi circa il diritto alle indennità di disoccupazione dopo l’apertura del fallimento e la sospensione dello stesso per mancanza di attivi, nel caso di un assicurato che, quale amministratore unico e azionista, dopo la decisione di liquidazione, è stato incaricato della liquidazione della SA, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

3.1Der Beschwerdeführer war einziger Verwaltungsrat und ab 15. September 2000 Geschäftsführer der R.________ SA, In dieser letzteren Funktion ist er arbeitslosenversicherungsrechtlich unbestrittenermassen als Arbeitnehmer zu betrachten. Der Arbeitsvertrag wurde am 21. August 2001 rückwirkend auf den 30. Juni 2001 aufgelöst. Andererseits war er Aktionär dieser Firma. Hätte er ein Gesuch um Kurzarbeitsentschädigung eingereicht, so wäre dieses unter Hinweis auf Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG abgelehnt worden. Vorliegend geht es jedoch nicht um Kurzarbeitsentschädigung, sondern um Arbeitslosenentschädigung nach Art. 8 ff. AVIG. Aus dem Umstand, dass die Art. 8 ff. AVIG keine entsprechende Norm für den Bereich der Arbeitslosenentschädigung kennen, lässt sich indes nicht folgern, die in Art. 31 Abs. 3 lit. c (und Art. 51 Abs. 2) AVIG genannten arbeitgeberähnlichen Personen hätten in jedem Fall Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei Ganzarbeitslosigkeit. Kurzarbeit kann nicht allein in einer Reduktion der täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Arbeitszeit, sondern auch darin bestehen, dass ein Betrieb (bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis) für eine gewisse Zeit vollständig stillgelegt wird. In einem solchen Fall ist ein Arbeitnehmer mit arbeitgeberähnlicher Stellung nicht anspruchsberechtigt. Wird das Arbeitsverhältnis jedoch gekündigt, liegt Ganzarbeitslosigkeit vor, und es besteht unter den Voraussetzungen von Art. 8 ff. AVIG grundsätzlich Anspruch auf Entschädigung. Dabei kann nicht von einer Gesetzesumgehung gesprochen werden, wenn der Betrieb geschlossen wird, das Ausscheiden des betreffenden Arbeitnehmers mithin definitiv ist. Entsprechendes gilt für den Fall, dass das Unternehmen zwar weiterbesteht, der Arbeitnehmer aber mit der Kündigung endgültig auch jene Eigenschaft verliert, deretwegen er bei Kurzarbeit aufgrund von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ausgenommen wäre. Eine grundsätzlich andere Situation liegt jedoch dann vor, wenn der Arbeitnehmer nach der Entlassung seine arbeitgeberähnliche Stellung im Betrieb beibehält und dadurch die Entscheidungen des Arbeitgebers weiterhin bestimmen oder massgeblich beeinflussen kann (BGE 123 V 237 Erw. 7b/bb mit Hinweisen).

3.2 Mit öffentlicher Urkunde vom 12. Oktober 2001 beschloss eine ausserordentliche Generalversammlung die Auflösung der R.________ SA. Nachdem der Beschwerdeführer am 15. Oktober 2001 deren Bilanz hinterlegt hatte, eröffnete der Konkursrichter am 16. Oktober 2001 über die aufgelöste Gesellschaft den Konkurs, welcher am 24. Oktober 2001 mangels Aktiven wieder eingestellt wurde. Wird das Konkursverfahren mangels Aktiven nicht durchgeführt, sondern nach Massgabe von Art. 230 SchKG eingestellt, fallen die Befugnisse, die das Konkursrecht den Konkursorganen mit Bezug auf die Verwaltung und Verwertung der Konkursmasse verleiht, dahin. Ebenso entfällt (unter Vorbehalt von Art. 269 SchKG und Art. 134 VZG) die damit zusammenhängende Beschränkung des Verfügungsrechts der Gemeinschuldnerin und der Vertretungsbefugnis ihrer Organe. Die Gesellschaftsorgane behalten während der Liquidation ihre gesetzlichen und statutarischen Befugnisse bei, soweit sie zur Durchführung der Liquidation erforderlich sind und dem Liquidationszweck nicht entgegenstehen und die daraus abgeleiteten Handlungen ihrer Natur nach nicht von den Liquidatoren vorgenommen werden können. Dazu kann auch die Weiterführung des Geschäfts bis zu dessen Verkauf oder Auflösung gehören (AHI 1994 S. 37 Erw. 6c mit Hinweisen auf Rechtsprechung und Lehre). Der Zustand der Liquidation dauert nach Einstellung des Konkurses mangels Aktiven (Art. 230 SchKG) an und führt nach Abschluss zur Löschung der Firma im Handelsregister (Art. 739 Abs. 1, Art. 743 ff. OR), was vorliegend am 8. Februar 2002 erfolgte.

3.3 Aktenmässig steht damit fest, dass der Beschwerdeführer nach dem Liquidationsbeschluss weiterhin als einziger Verwaltungsrat mit der Liquidation der aufgelösten Firma, deren Aktionär er weiterhin war, betraut war. Damit hatte er bis zur Eintragung der Auflösung im Handelsregister eine arbeitgeberähnliche Stellung inne.

3.4 Nach dem Gesagten bekleidete der Beschwerdeführer bei der konkursiten R.________ SA nicht nur bis zur Konkurseröffnung (16. Oktober 2001), sondern bis zur Löschung der Firma im Handelsregister (8. Februar 2002) eine arbeitgeberähnliche Stellung. Die Vorinstanz prüfte einlässlich die Anspruchsberechtigung für die Zeit nach der Konkurseröffnung und verneinte diese mit zutreffender Begründung (angefochtener Entscheid S. 6 ff., Erw. 4.3). Darauf wird verwiesen. Diese Erwägungen gelten auch für den hier noch verbleibenden Zeitraum vom 9. Februar bis zum 12. März 2002. Daran vermögen die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern.

(…)." (cfr. STFA del 14 luglio 2003 nella causa C., C 83/03)

La nostra Massima Istanza si è riconfermata nella propria giurisprudenza in una decisione del 10 febbraio 2005 nella causa Seco contro F. e Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich (C 295/03), in cui il TFA è stato chiamato a pronunciarsi circa il diritto alle indennità di disoccupazione, prima della cancellazione a Registro di Commercio della Sagl, nel caso di un assicurato a cui è stata affidata la liquidazione della società per la quale egli è stato iscritto quale socio gerente con diritto di firma individuale.

Al riguardo cfr. anche STFA del 20 aprile 2005 nella causa P., C 75/04.

Dunque, secondo la giurisprudenza federale, al membro del consiglio di amministrazione e al socio gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non va riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la società viene cancellata dal Registro di commercio.

In una sentenza del 13 aprile 2006 nella causa Amt für Wirtschaft und Arbeit, Basel c/ F., C 298/05 l’Alta Corte, accogliendo il ricorso inoltrato dall’Ufficio del lavoro contro la sentenza del Tribunale cantonale che aveva riconosciuto il diritto alle indennità di un assicurato socio gerente e liquidatore di una Sagl, ha ricordato che gli organi di una società durante la liquidazione conservano le proprie competenze legali e statutarie e quindi possono proseguire gli affari della ditta fino alla relativa vendita o scioglimento. Pertanto, essendo ancora possibile per le persone con posizione analoga a quella di un datore di lavoro influenzare le decisioni della società, permane un rischio di abuso. Non va comunque misconosciuto che in tali condizioni la situazione giuridica può essere in contraddizione con le circostanze economiche della fattispecie.

E’ poi utile rilevare che il TFA con sentenza del 3 aprile 2006 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse des Kantons Solothurn c/ H., C 267/04, pronunciandosi in merito al caso di un assicurato che, sia al momento del licenziamento da parte della Sagl, sua datrice di lavoro, che successivamente al termine effettivo del rapporto di lavoro fino alla radiazione dal registro di commercio della società, il cui fallimento è stato sospeso per mancanza di attivi, era organo della ditta - socio gerente con diritto di firma individuale - e vi partecipava finanziariamente, ha stabilito:

" (…)

4.1H.________ war sowohl bei der (fristlosen) Kündigung am 28. September 2003, die er namens der Arbeitgeberin unterzeichnet hatte, als auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bis zur Löschung der GmbH im Handelsregister Organ der Firma und finanziell massgeblich an ihr beteiligt.

Er blieb über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus einzelzeichnungsberechtigter Geschäftsführer und Gesellschafter. Im Sinne der Rechtsprechung gilt er als arbeitgeberähnliche Person.

4.2 Damit eine arbeitgeberähnliche Person Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung hat, muss ihr Ausscheiden aus der Firma endgültig sein. Dieses Ausscheiden muss anhand eindeutiger Kriterien gemessen werden können, welche keinen Zweifel am definitiven Austritt aus der Firma übrig lassen (ARV 2003 S. 240 [Urteil F. vom 14. April 2003, C 92/02]). Die Rechtsprechung hat wiederholt darauf abgestellt, ob der Eintrag der betreffenden Person im Handelsregister gelöscht worden ist (ARV 2002 S. 185; bestätigt im Urteil K. vom 8. Juni 2004 [C 110/03] mit zahlreichen Hinweisen). Denn erst mit der Löschung des Eintrags ist das Ausscheiden der arbeitgeberähnlichen Person aus der Firma für aussenstehende Dritte erkennbar. Als weiteres Kriterium für den Austritt aus der Firma wird der Konkurs genannt. Indessen ist zu beachten, dass die Gesellschaftsorgane während einer allfälligen Liquidation ihre gesetzlichen und statutarischen Befugnisse beibehalten, soweit sie zur Durchführung der Liquidation erforderlich sind und dem Liquidationszweck nicht entgegenstehen (von Steiger, Zürcher Kommentar, 4. Aufl., N 8 ff. zu Art. 823 OR) und die daraus abgeleiteten Handlungen ihrer Natur nach nicht von den Liquidatoren vorgenommen werden können. Dazu kann auch die Weiterführung des Geschäfts bis zu dessen Verkauf oder Auflösung gehören (AHI 1994 S. 37 Erw. 6c mit Hinweisen auf Rechtsprechung und Lehre). Daher haben auch arbeitgeberähnliche Personen, die als Liquidatoren eingesetzt werden, während der Liquidation in der Regel keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung (ARV 2002 S. 183 [Urteil S. vom 19. März 2002, C 373/00]).

4.3 Vorliegend hat jedoch keine normale Liquidation im Sinne von Art. 739 ff. OR stattgefunden. Wie sich aus dem Handelsregisterauszug der erwähnten GmbH ergibt, wurde am 30. Oktober 2003 der Konkurs über die Gesellschaft eröffnet. Das Konkursverfahren wurde jedoch am 6. Januar 2004 mangels Aktiven eingestellt. Bei einer solchen Einstellung des Konkurses gibt es in der Regel nichts mehr zu liquidieren. Ausserdem wird in diesen Fällen die Firma nach Art. 66 Abs. 2 HRegV von Amtes wegen nach drei Monaten im Handelsregister gelöscht. Dies geschah vorliegend am 16. April 2004. Der Beschwerdegegner hat sich am 18. Dezember 2003 zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung angemeldet. Bis 16. April 2004 blieb er wohl in arbeitgeberähnlicher Stellung im Handelsregister eingetragen. Angesichts der von Amtes wegen anstehenden Löschung der Gesellschaft im Handelsregister konnte in dieser Zeitspanne jedoch nichts Relevantes mehr geschehen. Insbesondere war es kaum noch denkbar, dass der Versicherte sich wieder in seiner GmbH hätte einstellen und ein Einkommen erzielen können. Damit bestand kein Missbrauchsrisiko mehr, weshalb dem Versicherten die bis 16. April 2004 andauernde arbeitgeberähnliche Stellung nicht als Grund zur Verneinung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung entgegengehalten werden kann. Die erwähnte Rechtsprechung (ARV 2003 S. 183) ist auf arbeitgeberähnliche Personen von Firmen, über die der Konkurs mangels Aktiven wieder eingestellt wird, nicht analog anwendbar." (cfr. STFA del 3 aprile 2006 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse des Kantons Solothurn c/ H., C 267/04, consid. 4; le sottolineature sono del redattore)

In una sentenza del 2 giugno 2006 nella causa Unia Arbeitslosenkasse c/ B., C 324/05, l’Alta Corte ha altresì confermato il giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali di Basilea Città con cui era stata annullata la decisione della Cassa di negare a un assicurato il diritto alle prestazioni, in quanto, visto che al momento dell’iscrizione in disoccupazione - coincidente con l’apertura del fallimento della società - egli ne era ancora il presidente del CdA con firma collettiva a due, la sua posizione era stata ritenuta analoga a quella di un datore di lavoro.

Il TFA ha, in particolare, sottolineato che con l’apertura del fallimento il potere degli organi della società viene limitato.

Di conseguenza il caso dell’assicurato, che non era liquidatore della società, non presentava più alcun rischio di abuso. L’assicurato, inoltre, appena saputo, mediante la decisione formale della Cassa, del rifiuto delle indennità, aveva richiesto la cancellazione della propria iscrizione a RC.

2.7. Nell’evenienza concreta dagli atti di causa emerge che l’assicurato nel 1998 è stato iscritto a Registro di commercio quale socio gerente con una quota di fr. 45'000.-- su un capitale di fr. 50'000.-- e diritto di firma collettiva a due della __________.

L’ulteriore quota sociale di fr. 5'000.-- è detenuta dalla __________ (cfr. estratto RC reperibile in internet sul sito www.zefix.ch).

Scopo sociale della Sagl è:

" Führung und Betrieb des __________ der __________ in __________."

In effetti tra la __________ e la __________, nel maggio 1998, è stato concluso un contratto di affitto ai sensi dell’art. 275 CO, il cui oggetto produttivo di utilità concesso all’affittuario perché ne usasse e raccogliesse i proventi è rappresentato dal negozio della stazione di benzina __________, sita in Via __________ a __________. Quale controprestazione è stato concordato un fitto di fr. 42'600.-- annui in favore della __________ (cfr. doc. 17).

Tale contratto è poi stato rinnovato nel gennaio 2001 e come fitto è stato pattuito il 7% dell’utile dello __________ (cfr. doc. 16).

Il 29 novembre 2004 l’assicurato, quale gerente della __________, ha disdetto il contratto con la __________ per il 31 maggio 2005 (cfr. doc. H).

La __________ ha preso atto della disdetta e l’ha accettata con scritto del 23 dicembre 2004 (cfr. doc. 8).

Il ricorrente si è iscritto in disoccupazione postulando il versamento di indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° settembre 2005 (cfr. doc. 25).

La Cassa, con decisione del 20 ottobre 2005, gli ha negato tale diritto a causa della sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro all’interno della __________ (cfr. doc. E).

Tale provvedimento, dopo che l’assicurato è stato sentito in ossequio dell’art. 42 LPGA (cfr. doc. 14=G), è stato confermato con decisione su opposizione del 30 gennaio 2006 (cfr. doc. A).

Nel mese di febbraio 2006 l’iscrizione del ricorrente a RC è stata modificata, nel senso che lo stesso, a partire da quel momento, è socio senza diritto di firma. La società, dal 15 maggio 2006, è in liquidazione. Non risultano essere stati nominati dei liquidatori (cfr. estratto RC).

2.8. Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi, non condivide la soluzione alla quale è giunta la Cassa.

Il TCA rileva innanzitutto che dallo scopo sociale della __________, vertente sulla gestione del __________ della stazione di benzina della __________ di __________, si evince che la Sagl è stata fondata nel 1998 esclusivamente per poter concludere il contratto di affitto con la __________.

Pertanto con la fine del contratto di affitto tra la __________ e la __________ lo scopo sociale di quest’ultima si è esaurito e non poteva più essere perseguito.

La __________ non aveva conseguentemente l’opportunità di svolgere una propria attività.

Questa conclusione appare tanto più fondata se si considera che alla fine di aprile 2005, ossia un mese prima del termine del contratto tra la __________ e la __________, è stata costituita __________ di cui __________ è socia gerente con una quota di fr. 45'000.-- e la __________, quale altra socia, ha una quota di fr. 5'000.--. Lo scopo sociale coincide esattamente con quello che aveva la __________, ovvero la conduzione del __________ della stazione di benzina di __________ (cfr. relativo estratto RC).

Va, per di più, evidenziato che nella __________ l’assicurato non era l’unico gerente, bensì era affiancato da un altro gerente con firma collettiva a due, il quale rappresentava il gruppo __________. Più precisamente nel periodo ottobre 1998 – febbraio 2002 accanto al ricorrente vi era __________ e dal febbraio 2002 al novembre 2005 __________ (cfr. estratto RC; doc. X).

Il nominativo di __________ appare, del resto, anche nella __________, in qualità di ulteriore gerente con firma collettiva a due (cfr. estratto RC).

Per inciso è utile rilevare che anche __________, che dal novembre 2004 al dicembre 2005 è stato iscritto a RC per la __________ con firma collettiva a due, dall’aprile 2005 è iscritto nella __________ con firma collettiva a due (cfr. estratti RC).

L’art. 11 degli Statuti della __________ prevede poi che:

" Die Geschäftsführung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei die jeweilige Abstimmung nach Köpfen erfolgt.

Bei Stimmengleichheit hat der Vertreter der __________ in der Geschäftsführung den Stichentscheid." (Doc. 9)

Visto che in caso di parità dei voti il voto del rappresentante della __________ decideva, ogni decisione dell’assicurato era vincolata al consenso del gruppo __________.

Egli, perciò, dal momento in cui la disdetta del rapporto contrattuale con la __________ è diventata effettiva, non poteva determinare le scelte della ditta, né influenzarle in maniera determinante.

In simili condizioni, occorre concludere, in relazione all’attività della __________, non solo che il ricorrente, come da lui dichiarato alla Cassa nel mese di novembre 2005 (cfr. doc. 14=G), a partire dalla fine del contratto di affitto con la __________ (maggio 2005), allorché oltretutto il negozio stesso era già stato affidato alla gestione di un’altra società - la __________ -, non intendeva più riprendere l’attività, ma anche che la stessa nemmeno avrebbe potuto essere riattivata e che conseguentemente l’assicurato non avrebbe potuto essere riassunto quale gerente del negozio di __________.

Era, quindi, impossibile operare allo scopo di riprendere l’attività.

La ditta è stata mantenuta, nonostante la cessazione dell’attività, unicamente per regolare le pendenze economiche e contabili fra la stessa e il gruppo __________, come risulta dai movimenti bancari prodotti dall’assicurato (cfr. doc. R-GG).

Al riguardo giova, peraltro, sottolineare che il ricorrente ha dichiarato che a far tempo dal 31 maggio 2005 gli è stato inibito l’accesso al collegamento e-banking e revocata la procura bancaria della __________ (cfr. doc. X).

In effetti dal formulario “Firme autorizzate” dell’__________ emerge che dal 1° giugno 2005 l’assicurato aveva soltanto un diritto di firma collettiva a due con __________ in relazione al conto bancario della __________ (cfr. doc. HH).

Inoltre da un messaggio di posta elettronica del 6 luglio 2006 inviato da un dipendente della banca citata all’avvocato RA 1 si evince che in caso di revoca di una firma individuale a favore di una firma collettiva, il diritto di accesso individuale al servizio e-banking viene adeguato escludendo l’accesso ai conti all’ex beneficiario della firma individuale (cfr. doc. II).

D’altronde la __________, dal febbraio 2006, non aveva più alcun gerente. Essa è, dunque, stata dichiarata sciolta d’ufficio nel mese di maggio 2006 giusta gli art. 813 cpv. 2 CO, 86 cpv. 2 e 88a ORC, in quanto nel termine assegnatole non ha proceduto a nominare un nuovo gerente e rappresentante e a fissare il domicilio della stessa (cfr. doc. L; estratto RC).

Con riferimento alla posizione di socio gerente con una quota di fr. 19'000.-- nella __________, la cui altra quota di fr. 1'000.-- è detenuta dalla moglie (cfr. estratto RC), occorre indicare che tale attività - che l’assicurato ha quantificato in un’ora alla settimana (cfr. doc. F) -, venendo già svolta parallelamente all’occupazione presso la __________, non ha pregiudicato la sua idoneità al collocamento (cfr. STFA del 17 ottobre 2005 nella causa SECO c/ F., C 1/05, consid. 3.3.).

A tale proposito va ricordata la giurisprudenza secondo cui un assicurato che, pur conservando una posizione analoga a un datore di lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione dopo aver lavorato quale dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra ditta ha diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; SVR 2004 ALV Nr. 15 e a contrario STFA del 16 settembre 2004 nella causa E., C 71/04).

Inoltre va rilevato, da un lato, che l’assicurato in relazione all’attività accessoria presso la __________ ha dichiarato di avere guadagnato per il 2003 e il 2004 solo fr. 1'600.-- annui (cfr. doc. 43, 44, 63), dall’altro, che tale ditta negli anni di esercizio 2003 e 2004 ha conseguito un utile particolarmente esiguo, di fr. 2'969.-- annui (cfr. doc. 45).

La concreta fattispecie non presentava, pertanto, un rischio di abuso, e meglio il rischio che venisse elusa la regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto, in particolare l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, che contempla la preclusione di tali prestazioni, tra l’altro, alle persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda.

Del resto, come visto sopra (cfr. consid. 2.3.; 2.4, 2.6.), in situazioni paragonabili alla presente fattispecie la giurisprudenza federale, in particolare la STFA del 17 marzo 2003 nella causa D., C 219/02; STFA del 3 aprile 2006 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse des Kantons Solothurn c/ H., C 267/04 e STFA del 2 giugno 2006 nella causa Unia Arbeitslosenkasse c/B., C 324/05, ha ammesso per principio il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione.

Alla luce di tutto quanto evidenziato, a mente del TCA la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli atti retrocessi all'amministrazione affinché, se sono dati gli ulteriori presupposti, proceda a versare all’assicurato le indennità di disoccupazione richieste a partire dal 5 settembre 2005.

2.9. Secondo l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento.

La disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA stabilisce poi che i Cantoni devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le prescrizioni cantonali in vigore precedentemente (cfr. DTF 129 V 115).

Al riguardo l'Alta Corte, in una decisione del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

1.2 Neu verankert Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG für sämtliche von diesem Gesetz erfassten Regelungsgebiete, einschliesslich die Arbeitslosenversicherung (Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 AVIG in der seit

  1. Januar 2003 geltenden Fassung), einen Anspruch der obsiegenden Beschwerde führenden Person auf Ersatz der Parteikosten. Nach der Rechtsprechung ist diese geänderte prozessrechtliche Norm des Bundesrechts - im Unterschied zu den mit dem ATSG geänderten materiellrechtlichen Vorschriften - ab dem Tag dessen Inkrafttretens am 1. Januar 2003 sofort anwendbar geworden; vorbehalten bleiben anders lautende Übergangsbestimmungen (BGE 129 V 115 Erw. 2.2, 117 V 93 Erw. 6b, 112 V 360 Erw. 4a; RKUV 1998 Nr. KV 37 S. 316 Erw. 3b; Urteil E. vom 20. März 2003 [I 238/02] Erw. 1.2). Von den im ATSG enthaltenen Übergangsregelungen ist allein Art. 82 Abs. 2 ATSG verfahrensrechtlicher Natur. Danach haben die Kantone ihre Bestimmungen über die Rechtspflege diesem Gesetz innerhalb von fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten anzupassen; bis dahin gelten die bisherigen kantonalen Vorschriften.

§ 28 Abs. 2 des Zuger Gesetzes über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976 (Verwaltungsrechtspflegegesetz; Bereinigte Gesetzessammlung 162.1) sieht vor, dass im Rechtsmittelverfahren der ganz oder teilweise obsiegenden Partei eine Parteientschädigung nach Massgabe ihres Obsiegens zuzusprechen ist, ohne einzelne Gebiete des Verwaltungs-, insbesondere des Sozialversicherungsrechts hievon auszunehmen. Materiellrechtlich genügt die kantonale Regelung damit den bundesrechtlichen Vorgaben des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG. Hinsichtlich des grundsätzlichen Anspruchs der obsiegenden Partei auf Parteientschädigung (auch) im Arbeitslosenversicherungsprozess ist der zugerische Gesetzgeber mithin zu keiner Anpassung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes innert fünf Jahren gehalten, womit der übergangsrechtliche Art. 82 Abs. 2 ATSG hier - wovon im vorliegenden Fall auch die Vorinstanz ausgegangen ist - keine eigenständige Rechtswirkung entfaltet, die

der sofortigen Anwendbarkeit des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG entgegenstünde. (…)"

(cfr. STFA del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, consid. 1)

Secondo l'art. 22 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), il ricorrente che vince la causa ha diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso (cpv. 2).

Ora, visto il tenore dell'art. 22 LPTCA suenunciato e alla luce della giurisprudenza federale appena illustrata, anche nel nostro Cantone, la regolamentazione cantonale non deve essere adeguata all'art. 61 lett. g LPGA, in quanto conforme a quest'ultimo (cfr. DTF 130 V 320 consid. 2.1.).

Va inoltre ricordato che, di regola, le ripetibili sono assegnate al ricorrente vincente in causa e rappresentato da un'organizzazione sindacale (DTF 122 V 278; STFA non pubblicata dell'8 luglio 1997 nella causa D., I 73/96; STFA non pubblicata 3 febbraio 1998 nella causa M.P., I 7/97; STFA non pubblicata del 30 settembre 1998 nella causa A.C.F.R., I 462/97 e STFA non pubblicata del 13 gennaio 2000 nella causa K.K., U 284/99 circa il diritto a ripetibili della persona cognita in materia), anche in assenza di una esplicita richiesta (DTF 118 V 139).

Al proposito, il Tribunale Federale, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 11, ha avuto occasione di ricordare che:

" Dans un arrêt du 12 juillet 1996 (ATF 122 V 278), le Tribunal fédéral des assurances a changé sa jurisprudence en matière de droit aux dépens. Il a jugé qu'une partie représentée par l'Association suisse des invalides (ASI) et qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens, tant pour la procédure de recours fédérale (ATF 122 V 280 consid. 3e/aa) que pour la procédure cantonale (VSI 1997 p. 36 consid. 5). A cette occasion, la Cour de céans a laissé indécis le point de savoir si cette réglementation est applicable lorsque d'autres organismes offrent une représentation qualifiée aux assurés (ATF 122 V 280 consid. 3e/bb).

Selon la jurisprudence, peuvent également prétendre des dépens les assurés qui sont représentés par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (SVR 1997 IV n° 110 p. 341), Pro infirmis (arrêt non publié K du 30 avril 1998), l'Union Helvetia (arrêt non publié B. du 3 février 1995), le Syndicat industrie et bâtiment (arrêt non publié S. du 18 octobre 1982), un médecin (consid. 7 non publié de l'arrêt ATF 122 V 230), la rédaction du Schweizerischer Beobachter (arrêt non publié H. du 15 février 1999), le Patronato INCA (arrêt non publié G. du 19 novembre 1998), CARITAS (arrêt non publié P. du 28 mai 1998), diverses communautés de travail de malades et d'invalides (consid. 4 non publié dans Praxis 1998 n° 59 p. 374; arrêts non publiés S. du 28 novembre 1989 et H. du 7 mars 1986), l'avocat d'une assurance de protection juridique (arrêt non publié H. du 27 janvier 1992), le Centro Consulenze (arrêt non publié F. du 6 avril 1990) et l'association Schweizerische Multiple Sklerose (arrêt non publié S. du 3 février 1999)."

In simili condizioni, visto l'esito della procedura, la Cassa verserà all'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa CO 1 affinché, se dati gli ulteriori presupposti, versi all’assicurato le indennità di disoccupazione richieste.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà all’assicurato la somma di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa)

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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