Raccomandata
Incarto n. 38.2006.16
DC/sc
Lugano 23 ottobre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 febbraio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 31 gennaio 2006 emanata da
Cassa Disoccupazione CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 16 novembre 2005, RI 1 ha inviato alla Cassa di disoccupazione CO 1 uno scritto del seguente tenore:
" È dal 6.5.2005 che sono separata di fatto. A marzo di quest'anno, già sapendo che di lì a poco mio marito avrebbe lasciato casa e delle probabili difficoltà finanziarie, mi sono annunciata presso l'Ufficio del Lavoro a __________, presso il Comune di __________ come disoccupata parziale e presso l'CO 1 per la richiesta delle indennità.
All'addetto dell'CO 1 ho chiaramente spiegato quale era la mia situazione (1/2 giornata con intenzione di lavorare tutto il giorno e tra poco separata di fatto) e il Signore in questione, un uomo di capelli scuri e di statura normale, mi ha informato quali erano i miei diritti in fatto di indennità alla disoccupazione. Praticamente mi è stato detto che non avevo nessun diritto alle indennità parziali (differenza fra lo stipendio del mio datore di lavoro e il guadagno assicurato per tutto il giorno), non avendo mai lavorato tutto il giorno. Così io sono tornata a casa credendo che finché non avrei trovato di iniziativa mia un'occupazione a tempo pieno, non avrei avuto aiuti da parte della Cassa disoccupazione.
Tre giorni fa ho saputo da un'altra addetta dell'CO 1, tra l'altro molto competente, che io, dal momento della separazione di fatto, avrei invece avuto diritto alle indennità parziali. Così, per la vostra incompetenza e mal-informazione mi è stato arrecato un danno economico di circa CHF 9'000.-- che, vista la mia situazione finanziaria già precaria, non sono pochi. Inoltre è saputo che la legge non ammette malinformazione perchè come in questo caso, l'informazione corretta può essere di vitale importanza.
Ora pretendo, che questi soldi mi vengano risarciti retroattivamente, e chiedo che venga presa una decisione in merito." (Doc. 17)
Con decisione su opposizione del 31 gennaio 2006 la Cassa disoccupazione CO 1 ha rifiutato di riconoscere a RI 1 il diritto ad indennità di disoccupazione già dal 6 maggio 2005, argomentando:
" (...)
II 15 novembre 2005 l'assicurata si annuncia al suo comune di domicilio e all'ufficio regionale di collocamento (URC) quale persona alla ricerca di un impiego. L'assicurata si annuncia il medesimo giorno anche presso gli sportelli della nostra cassa disoccupazione. Dal 15 novembre 2005 l'assicurata adempie tutti i presupposti del diritto all'indennità di disoccupazione e la cassa apre un termine quadro biennale per la riscossione della prestazione. II 16 novembre 2005 l'assicurata chiede che il diritto all'indennità di disoccupazione sia riconosciuto retroattivamente a partire dal 6 maggio 2005, data della separazione di fatto dal coniuge, e rimprovera alla cassa di non averla informata in tal senso già durante il mese di marzo, quando si presentò una prima volta presso i nostri uffici, così come presso I'URC ed il Comune di domicilio.
Con decisione del 6 dicembre 2005, la cassa rifiuta il diritto all'indennità di disoccupazione a partire dal 6 maggio 2005 e conferma quale data di inizio del termine quadro per la riscossione dell'indennità di disoccupazione il 15 novembre 2005. L'assicurata interpone tempestivamente opposizione il 9 dicembre 2005.
Secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera g della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se soddisfa le prescrizioni di controllo. L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e presso l'URC, giusta l'articolo 17 capoverso 2 LADI.
L'assicurata dichiara di essersi presentata una prima volta presso gli uffici di __________ della nostra cassa disoccupazione, così come presso l'URC ed il Comune di domicilio, già durante il mese di marzo 2005, sapendo che di lì a poco il coniuge avrebbe lasciato il tetto coniugale. Infatti, dal 6 maggio 2005 l'assicurata è separata di fatto. L'assicurata scrive di aver illustrato al collaboratore della cassa, in quell'occasione, la sua situazione personale - ovvero che era occupata a metà tempo, che di lì a poco si sarebbe separata di fatto e che sarebbe stata disponibile a lavorare a tempo pieno - e che il collaboratore della cassa le ha risposto che non aveva diritto all'indennità di disoccupazione, poiché non aveva mai lavorato a tempo pieno.
L'assicurata non è purtroppo in grado di riconoscere il collaboratore della cassa, che le ha fornito queste informazioni. Analogamente anche i collaboratori della cassa, che avrebbero potuto essere presenti in ufficio durante il mese di marzo, non sono in grado di riconoscere l'assicurata, né di ricordare il caso specifico, essendo pure trascorsi diversi mesi dai fatti.
L'assicurata dichiara di essersi presentata alla cassa a marzo solo dopo essersi annunciata all'URC di __________. In quell'occasione, la collaboratrice allo sportello le ha consegnato un foglio con l'indicazione del giorno in cui presentarsi per l'iscrizione al collocamento e l'ha invitata ad annunciarsi al Comune di domicilio e a rivolgersi per l'appunto alla cassa disoccupazione per sapere se aveva diritto alle prestazioni.
L'assicurata afferma di aver gettato la convocazione per l'iscrizione al collocamento, dopo che la cassa le disse di non aver diritto all'indennità di disoccupazione, e di aver annullato immediatamente l'appuntamento presso I'URC.
L'URC, su richiesta della cassa, dichiara che è prassi rilasciare la convocazione per l'iscrizione al collocamento soltanto dopo che l'assicurato consegna copia del modulo di annuncio al Comune di domicilio. In questo caso non può essere stata rilasciata alcuna convocazione, poiché l'assicurata non si è ripresentata con il modulo di annuncio al comune.
A questo proposito, l'assicurata dichiara di essersi annunciata già a marzo anche al Comune di domicilio, ma di aver gettato il modulo di annuncio al comune dopo che la cassa le aveva comunicato di non aver diritto alle prestazioni.
Il Comune di __________, su richiesta della cassa, scrive di non conservare copia dei moduli di annuncio al comune delle persone disoccupate.
L'assicurata, infine, afferma di essersi rivolta al suo legale, avv. __________, e di averla informata della risposta negativa ricevuta dalla cassa in merito al diritto alle prestazioni assicurative. Il legale, su richiesta della cassa, conferma le affermazioni dell'assicurata.
Il tempo trascorso dalla rivendicazione dell'assicurata ed i fatti descritti non aiuta certamente la ricostruzione di quanto accaduto veramente. Purtroppo nessun elemento oggettivo é lì a supportare le dichiarazioni dell'assicurata; non esiste copia del modulo di annuncio al Comune di domicilio e nemmeno della convocazione per l'iscrizione al collocamento. Nessun collaboratore è nemmeno più in grado di ricordare quanto affermato dall'assicurata.
In assenza di elementi oggettivi, la cassa non può che riconfermare il rifiuto del diritto all'indennità di disoccupazione dal 6 maggio 2005." (Doc. A)
1.2. Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:
" (...)
Come può leggere nella fattispecie dell'CO 1 io sono rimasta vittima di una clamorosa mal-informazione che a me, essendo in fase di divorzio e già in condizioni finanziarie precarie, ha fatto un grosso danno economico (almeno CHF 7000.--). Purtroppo, tranne il mio avvocato non c'è nessuno che può testimoniare di quanto avvenuto e questo sicuramente non semplifica le cose, ma per inventarmi una storia del genere mi ci sarebbe voluto troppa fantasia.
A marzo 2005, ben cosciente della mia nuova situazione familiare che si sarebbe presentata di lì a poco, mi sono presentata dai sindacati CO 1, volendomi annunciare regolarmente come disoccupata, in quanto lavorando soltanto mezza giornata mi ero subito resa conto che avrei fatta troppa fatica arrivare a fine mese, spiegando loro tutta la mia situazione. Convinta nel loro aiuto pensavo di poter affrontare tranquillamente i mesi estivi e di cercarmi inoltre una nuova occupazione a tempo pieno che avrebbe soddisfatto le nuove esigenze economiche. Invece a causa dell'incompetenza di un impiegato presso l'CO 1 ho dovuto tirare la cinghia tutti questi mesi fino alla scoperta della possibilità di essere iscritta come disoccupata parziale.
lo so che sbagliare è umano, ma in questo caso sono sicura che la legge non ammette né incompetenza nè mal-informazione. Sono certa che lei, Pretore, capisca la mia rabbia e cercherà di accontentarmi." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 21 febbraio 2006 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva in particolare:
" (...)
II 16 novembre 2005 l'assicurata scrive di essersi presentata agli sportelli dell'ufficio di __________ dell'CO 1 Cassa disoccupazione già nel corso del mese di marzo 2005 (allegato 17). In quell'occasione, l'assicurata illustra al collaboratore della cassa la sua situazione personale, in particolare di essere alla ricerca di un'occupazione a tempo parziale, che completi l'occupazione a tempo parziale che già svolge, poiché di lì a poco il coniuge avrebbe lasciato la loro casa. Il collaboratore, sempre a dire dell'assicurata, risponde che il diritto all'indennità non può essere riconosciuto, poiché l'assicurata non ha mai lavorato a tempo pieno.
Soltanto tre collaboratori sono occupati per l'ufficio di pagamento di __________: il sottoscritto, il collega __________, presente in ufficio in occasione dell'udienza dell'assicurata il 15 dicembre 2005, e il collega __________. Alla domanda se fosse in grado di riconoscere il collaboratore della cassa che le diede quell'informazione nel mese di marzo 2005, l'assicurata risponde di non saperlo riconoscere con certezza; in particolare, mostrata la fototessera del collega __________, non presente in quel momento in ufficio, l'assicurata non ha potuto affermare con certezza di riconoscere il collaboratore della cassa presente allo sportello nel mese di marzo 2005. II collega __________, a sua volta, presa visione della fototessera dell'assicurata, non ricorda di averla mai vista (allegato 25).
Uscita dall'ufficio della cassa, l'assicurata scrive di essersi recata all'URC per annullare l'appuntamento per l'iscrizione al collocamento - anche se il 27 dicembre 2005 dichiara di non ricordare se la convocazione le fosse effettivamente stata consegnata per iscritto o solo comunicata verbalmente - e di aver gettato tutte le carte fin a quel momento ricevute (allegato 24).
L'assicurata, il 15 dicembre 2005, dichiara altresì di essersi recata presso il suo avvocato, __________, dopo aver ricevuto la risposta negativa da parte della cassa, come confermato d'altronde dall'avvocato (allegato 23).
Secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera g della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se soddisfa le prescrizioni di controllo. L'assicurato deve presentarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo, giusta l'articolo 17 capoverso 2 LADI.
La cassa ha cercato elementi oggettivi a comprova di quanto rivendicato dall'assicurata, purtroppo senza successo, anche per il tempo trascorso dalla rivendicazione dell'assicurata ai fatti accaduti. Né l'assicurata ha riconosciuto, con certezza, il collaboratore della cassa, che era presente in ufficio il mese di marzo 2005, né i collaboratori della cassa ricordano l'assicurata ed il caso da lei descritto. Anche il modulo rilasciato dal Comune è stato gettato dall'assicurata e una copia non viene conservata dal Comune.
In ogni caso, nel momento in cui l'assicurata si è presentata alla cassa, ovvero nel corso del mese di marzo 2005, l'assicurata non aveva diritto all'indennità di disoccupazione. Infatti, l'assicurata era ancora occupata a metà tempo presso la __________ e continuava a vivere sotto lo stesso tetto coniugale con il coniuge, escludendo, in questo modo, l'applicazione dell'articolo 14 capoverso 2 LADI. La separazione di fatto dal coniuge è intervenuta soltanto nel mese di maggio e soltanto da tale data l'assicurata avrebbe potuto vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione.
Non esiste purtroppo possibilità per la cassa di accertare cosa è realmente accaduto quando l'assicurata si è presentata alla cassa il mese di marzo 2005, segnatamente come illustrò la sua situazione personale e cosa chiese effettivamente (ho diritto all'indennità? potrò aver diritto all'indennità?).
In assenza di elementi oggettivi la cassa non può riconoscere il diritto all'indennità di disoccupazione prima del 16 novembre 2005."
(Doc. III)
1.4. Il 28 febbraio 2006 l’assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore :
" (...)
E' evidente che una storia simile non se la inventa nessuno, anche se purtroppo tutti i documenti ricevuti sia dal Comune che dall'Ufficio del lavoro li ho distrutti, ed altre prove cartacee non ci sono. Esiste però la testimonianza del mio Avvocato, __________, la quale è a corrente di tutta la storia e può confermare quanto è avvenuto.
In Svizzera, la legge non ammette né incompetenza né mal-informazione e questo caso è un chiaro esempio di negligenza a scapito di chi avrebbe avuto e ha tuttora bisogno d'aiuto.
Pertanto chiedo che la decisione sfavorevole dell'CO 1 venga annullata e che lei, Presidente, risolva questa pendenza definitivamente a mio favore." (Doc. V)
1.5. Il 13 marzo 2006 il TCA ha invitato la Cassa a "comunicarci - entro il termine di 5 giorni
L’amministrazione ha così risposto il 14 marzo 2006:
" Mi riferisco alla vostra richiesta del 13 marzo e vi comunico i nominativi che lavorano o hanno lavorato presso la nostra cassa e che corrispondono alle caratteristiche descritte dall'assicurata
■ __________
■ __________
■ __________. " (Doc. VIII)
1.6. L’ 8 giugno 2006 si è svolto un dibattimento davanti al presidente del TCA alla presenza dell’assicurata, dell’Avv. __________, di __________ e di __________. __________ è invece stato impedito di partecipare (cfr. Doc. XI, verbale di udienza).
1.7. Il 6 giugno 20006 il TCA ha richiamato dall’URC di __________ l’incarto completo dell’assicurata (cfr. Doc. XIII), che è stato trasmesso il 12 giugno 2006 (cfr.Doc XIV e allegati) e completato il 14 giugno 2006 (cfr. Doc. XV e allegati).
1.8. Il 13 luglio 2006 si è svolto un nuovo dibattimento davanti al presidente del TCA, alla presenza dell’assicurata e di tre collaboratori della Cassa di disoccupazione CO 1 : __________, __________ e __________ (Doc. XVI).
1.9. Infine, un ultimo dibattimento davanti al presidente del TCA ha avuto luogo il 6 settembre 2006 presso la sede dell’URC di __________, alle presenza dell’assicurata e di __________.
In quell’occasione il presidente del TCA ha sentito come testi alcuni funzionari dell’URC di __________ (Doc. XX).
in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2003 è entrato in vigore l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza”.
Questa nuova importante disposizione legale ha il seguente tenore:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.; DLA 2002 pag. 194).
Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
2.2. Riguardo, più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio
Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In un’altra sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05 la nostra Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della buona fede dell’assicurato erano adempiuti.
Il ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente, accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato, nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.
Per contro in una sentenza del 21 dicembre 2005 nella causa AWA c/A., C 9/05 il TFA si è chinato sul caso di un assicurato che dopo essersi licenziato dal suo ultimo posto di lavoro ha iniziato nel mese di settembre 2002 un’attività indipendente, percependo a tale fine il capitale di libero passaggio del secondo pilastro. Il 19 maggio 2003 egli si è iscritto in disoccupazione. La Cassa ha trasmesso all’Ufficio del lavoro la fattispecie per decisione. Tramite un formulario compilato dall’assicurato nel mese di settembre 2003 l’Ufficio del lavoro è stato informato, da un lato, che se lo stesso avesse reperito un impiego, avrebbe interrotto immediatamente la sua attività indipendente. Dall’altro, che l’assicurato, mediante la sua attività, voleva comunque raggiungere economicamente e imprenditorialmente l’indipendenza, ciò che implicava un elemento di durata.
L’Alta Corte ha deciso che l’Ufficio del lavoro, in simili condizioni, ha a ragione negato il diritto alle indennità di disoccupazione da maggio 2003.
L’amministrazione, solo dopo aver ottenuto, nel mese di settembre 2003, queste indicazioni, era in grado di farsi un quadro della situazione professionale dell’assicurato.
Pertanto in quel caso non si trattava di un comportamento futuro dell’assicurato, bensì dell’attività indipendente esercitata fino a quel momento. Non era, quindi, possibile per l’amministrazione invitare l’assicurato ai sensi dell’art. 27 LPGA a riflettere su un’azione progettata che minacciava il diritto alle prestazioni.
Per un’analisi approfondita della differenza tra la DTF 131 V 472 e la STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, da un parte, e la STFA del 21 dicembre 2005 nella causa AWA c/A., C 9/05, dall’altra, cfr. STCA del 20 marzo 2006 nella causa A., 38.2005.90.
In una sentenza dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05 l’Alta Corte, pur stabilendo che nel caso di un’assicurata che si è iscritta in disoccupazione continuando a mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta in cui aveva lavorato come dipendente l’amministrazione, non rendendola attenta che l’iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva violato il proprio dovere di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, ha precisato che ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto alle prestazioni.
Nella fattispecie esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l’assicurata, anche se fosse stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente dal CdA, in quanto essa sperava di poter riavviare l’attività. Di conseguenza alla stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al momento in cui l’assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue dimissioni.
Infine, in una sentenza del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05 il TFA ha stabilito che l'amministrazione non aveva violato l'art. 27 cpv. 2 LPGA non informando l'assicurato dal suo obbligo di cercare lavoro prima di iscriversi in disoccupazione, durante un soggiorno all'estero. In questa sentenza, che viene riprodotta in esteso e sottolineata nei punti rilevanti anche per il presente caso, l'Alta Corte si è così espressa:
" (...)
3.1 Absatz 1 des Art. 27 ATSG stipuliert eine allgemeine und permanente Aufklärungspflicht der Versicherungsträger und Durchführungsorgane, die nicht erst auf persönliches Verlangen der interessierten Personen zu erfolgen hat, und hauptsächlich durch die Abgabe von Informationsbroschüren, Merkblättern und Wegleitungen erfüllt wird. Da es sich in diesem Fall um im konkreten Einzelfall und bezogen auf eine einzelne Person erfolgten Informationen handelte, kommt Absatz 2 derselben Bestimmung zum Tragen. Er beschlägt ein individuelles Recht auf Beratung durch den zuständigen Versicherungsträger.
Jede versicherte Person kann vom Versicherungsträger im konkreten Einzelfall eine unentgeltliche Beratung über ihre Rechte und Pflichten verlangen. Absatz 3 konkretisiert die in Absatz 2 umschriebene Beratungspflicht und weitet sie zugleich gegenüber dem letztgenannten Absatz aus (BGE 131 V 472 Erw. 4.2 mit Hinweis auf Literatur und Rechtsprechung).
3.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat im eben zitierten Entscheid unter Erw. 4.2 und 4.3 (mit Hinweis auf Literatur) festgehalten, dass die in Art 27 Abs. 2 ATSG verankerte Beratungspflicht, unter Hinweis auf die einhellige Lehrmeinung, nicht bloss eine Kodifizierung bisherigen Rechts darstellt, da nach der vor In-Kraft-Treten des ATSG ergangenen (und mithin für die dem ATSG unterstehenden Sozialversicherungszweige heute überholten)
Rechtsprechung (ARV 2002 S. 113, 2000 Nr. 20 S. 98 Erw. 2b; BGE 124 V 220 Erw. 2b) keine umfassende Auskunfts-, Beratungs- und Belehrungspflicht der Behörden (unter Vorbehalt von Art. 16 KVG in der bis 31. Dezember 2002 geltenden Fassung) bestand, namentlich auch nicht gestützt auf den verfassungsmässigen Grundsatz von Treu und Glauben. Ebenso wurde festgehalten, dass nach der Literatur die Beratung bezweckt, die betreffende Person in die Lage zu versetzen, sich so zu verhalten, dass eine den gesetzgeberischen Zielen des betreffenden Erlasses entsprechende Rechtsfolge eintritt. Dabei sei die zu beratende Person über die für die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten massgebenden Umstände rechtlicher oder tatsächlicher Art zu informieren, wobei gegebenenfalls ein Rat bzw. eine Empfehlung für das weitere Vorgehen abzugeben sei.
3.3 Wo die Grenzen der in Art. 27 Abs. 2 ATSG statuierten Beratungspflicht in generell-abstrakter Weise zu ziehen sind, brauchte das Eidgenössische Versicherungsgericht weder im zitierten Urteil F. vom 14. September 2005 noch in den Urteilen L. vom 11. Oktober 2005 (C 122/05) und W. vom 28. Oktober 2005 (C157/05) zu entscheiden. Denn aufgrund des Wortlautes ("Jede Person hat
Anspruch auf [...] Beratung über ihre Rechte und Pflichten."; "Chacun a le droit d'être conseillé [...] sur ses droits et obligations."; "Ognuno ha diritto [...] alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.") sowie des Sinnes und Zwecks der Norm (Ermöglichung eines Verhaltens, welches zum Eintritt einer den gesetzgeberischen Zielen des betreffenden Erlasses entsprechenden Rechtsfolge führt) stand beim ersten zu beurteilenden Sachverhalt fest, dass es auf jeden Fall zum Kern der Beratungspflicht gehört, die versicherte Person darauf aufmerksam zu machen, ihr Verhalten (der Antritt eines Auslandaufenthaltes) eine der Voraussetzungen des Leistungsanspruches (in concreto: die Anspruchsvoraussetzung der
Vermittlungsfähigkeit) gefährden kann. Genauso eindeutig erkannte das Eidgenössische Versicherungsgericht in den Urteilen L. vom 11. Oktober und W. vom 28. Oktober 2005, dass es ebenso zum Kern der Beratungspflicht gehöre, die versicherte Person darauf aufmerksam zu machen, dass der Verzicht auf den Bezug von erworbenen Ferientagen innerhalb der entsprechenden Rahmenfrist den Anspruch auf diese Ferientage gefährdete (C 122/05) und dass ihre Situation (in jenem Fall die andauernde arbeitgeberähnliche Stellung) den Leistungsanspruch gefährden kann (C 157/05).
3.4 Der hier zu beurteilende Sachverhalt präsentiert sich hingegen anders.
Zwar ist Art. 27 Abs. 2 ATSG nicht auf versicherte Personen begrenzt (Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2003, S. 321, Rz 18 zu Art. 27). Nicht ausser Acht gelassen darf hingegen, dass sowohl die Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich, wie auch das RAV Badenerstrasse nicht einem bereits bei ihnen gemeldeten Versicherten im Rahmen der Betreuung eines laufenden Versicherungsfalls Auskunft erteilten. Die informationen erfolgten denn auch nicht anlässlich eines (vereinbarten) Beratungsgesprächs beim RAV oder beim zuständigen Sachbearbeiter der Arbeitslosenkasse. Vielmehr erkundigte sich der Beschwerdeführer an seinem damaligen Wohnort lediglich telefonisch bei zwei Durchführungsorganen (von deren sachlichen und örtlichen
Zuständigkeit er zumindest ausgehen durfte) erstens über eine allfällig auch während des Auslandaufenthalts bestehende Anspruchsberechtigung und zweitens über die möglichen Folgen der Einlegung eines Zwischenjahres bezüglich der Anspruchserhebung nach der Rückkehr in die Schweiz.
Mit Blick auf die zu § 14 des deutschen Sozialgesetzbuches (SGB) ergangene Literatur, dem die Norm des Art. 27 Abs. 2 ATSG nachgebildet ist (zitiertes Urteil F. vom 14. September 2005 Erw. 4.3) kann daher nicht verlangt werden, dass eine umfassende Beratung zur gezielten und abschliessenden Unterrichtung über seine Rechte und Pflichten erfolgte (vgl. Burdenski/von Maydell/Schellhorn, Kommentar zum Sozialgesetzbuch, Allgemeiner Teil, Darmstadt 1976, S. 121, N 11 und 12 zu § 14). Die Leistungsträger durften sich vielmehr bei der sich ihnen präsentierenden Situation darauf beschränken, die klar umrissenen Fragen im Sinne einer Auskunftserteilung zu beantworten. Den Behörden kann daher auch nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass sie nicht noch über diese Fragen hinaus, welche die Versicherungsträger richtig und sorgfältig beantworteten, indem sie aufzeigten, ob eine generelle Anspruchsberechtigung bestand und gegebenenfalls wann das Verhalten des Beschwerdeführers die Anspruchsberechtigung grundsätzlich gefährden würde, noch einen Rat oder einen Hinweis zur im Ausland vorzunehmenden Stellensuche erteilten. Ein solcher Beratungsanspruch kann auch aus Art. 27 Abs. 2 ATSG nicht abgeleitet werden. Gleiches muss hinsichtlich der Anfrage per E-Mail
vom 2. Juli 2003 an das seco gelten. Ob das seco als Aufsichtsbehörde über die Organe der Arbeitslosenversicherung überhaupt als zuständige Auskunftsstelle von Art. 27 Abs. 2 ATSG erfasst wird, welcher sich lediglich auf die Versicherungsträger bezieht (vgl. hiezu Kieser, a.a.O. Rz 12 zu Art. 27 und Vorbemerkungen Rz 48) ist fraglich, kann indessen, wie sich aus
nachstehenden Erwägungen ergibt, offen gelassen werden. Mit der klar formulierten Anfrage bat der Beschwerdeführer um Auskunft, welche Schritte er für die Anmeldung als Arbeitsloser vorzukehren hätte, insbesondere welche Dokumente bei einer Anmeldung benötigt würden und ob er sich auch aus dem Ausland anmelden könne. Es kann nicht Aufgabe einer Aufsichtsbehörde sein, eine individuell-konkrete, die ganze Situation des Anfragenden umfassende Beratung mittels E-Mail vorzunehmen. So sind die Informationen des seco auf
ihrer offiziellen website zur Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversi-cherung (http://www.treffpunkt-arbeit.ch) zu Recht auch - entsprechend der für die Aufklärungspflicht nach Art. 27 Abs 1. ATSG zu verlangenden Aufklärungstiefe - (Kieser, a.a. O. Rz 7 ff. zu Art. 27 ATSG) genereller Natur, welche für weitergehende, individuelle Auskünfte an das zuständige RAV verweisen. Die E-Mail wurde korrekterweise identisch mit den auf der website hiezu abgegebenen Informationen beantwortet, zumal bei der sich dem seco präsentie-renden Sachlage kein Anlass zu einer weitergehenden Empfehlung
bestand.
3.5 Aus dem Gesagten ergibt sich, dass keine Verletzung der Aufklärungs- oder Beratungspflicht (Art. 27 ATSG; Art. 19a AVIV) vorliegt. Des Weiteren berechtigte den Beschwerdeführer weder in tatsächlicher noch rechtlicher Hinsicht irgendetwas zur Annahme, der Hinweis der Behörden, er sei im Ausland nicht vermittlungsfähig und damit nicht anspruchsberechtigt, entbinde ihn von der Verpflichtung, sich um Arbeit zu bemühen. Dementsprechend führte der Versicherte denn auch im vorinstanzlichen Verfahren replicando aus, er habe
aus der Information, er könne während der Südamerikareise keine
Arbeitslosenentschädigung beziehen, da er nicht vermittlungsfähig sei, den falschen Schluss gezogen, dass die Auflagen der Arbeitslosenversicherung während seiner Reise nicht gelten würden. Diese rechtsirrtümliche Auffassung hat der Versicherte selber zu vertreten, zumal es, bei den Arbeitsbemühungen nicht bloss um eine Auflage der Arbeitmarktbehörden handelt. Dokumentierte Arbeitsbemühungen stellen den sichtbaren Beweis der subjektiven Bereitschaft des Versicherten dar, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einem Arbeitgeber zur Verfügung stellen zu wollen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, S. 87 Rz 218 und 219.) Es sollte im eigenen Interesse des Versicherten stehen, alles zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen,
wozu die intensive und bei sich abzeichnender Arbeitslosigkeit auch möglichst frühzeitige Stellensuche eine Selbstverständlichkeit darstellen sollte, die jedem Arbeitssuchenden ohne besonderen Hinweis bewusst sein muss. Überdies war der Rechtsirrtum nach Lage der Akten für die Behörde auch nicht erkennbar, weshalb sich auch unter diesem Gesichtspunkt keine Verpflichtung zur Aufklärung ergab (BGE 124 V 222 Erw. 2b/bb mit Hinweisen). Auf der erwähnten Website des seco werden übrigens die von Arbeitslosigkeit bedrohten
Personen darauf hingewiesen, dass sie unverzüglich mit der Arbeitssuche beginnen sollten, und dass sie während einer gewissen Zeit keine Arbeitslosenentschädigung erhalten werden, wenn sie während der Kündigungsfrist keine neue Stelle gesucht hätten. Es ist nicht nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer daraus nicht schloss, er müsse sich vor der Anmeldung bei der Arbeitslosenversi-cherung gegebenenfalls auch aus dem Ausland um eine Stelle bemühen. Erschwerend kommt hinzu, dass der Versicherte bereits im Jahr 1995 arbeitslos gemeldet war und somit mit den Rechten und Pflichten eines Arbeitslosen hätte vertraut sein sollen. Bei dieser Sachlage dringt die Berufung auf den öffentlichrechtlichen
Vertrauensschutz nicht durch."
2.3. La procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, STFA del 22 giugno 2005 nella causa B., U 243/04; STFA del 19 ottobre 2004 nella causa G., C 78/04; STFA del 20 settembre 2004 nella causa L., C 34/04; STFA del 13 settembre 2004 nella causa M., U 214/03; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I76/00; DTF 125 V 195 consid. 2; DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Le parti non hanno pertanto l'onere di produrre le prove (cfr. DTF 117 V 264).
Questo principio è stato concretizzato all'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA (cfr. STFA del 26 luglio 2006 nella causa T., C 174/05; STFA del 14 febbraio 2006 nella causa F., U 454/04; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 61 N. 59 pag. 617) e vale anche per l'amministrazione ( cfr. art. 43 LPGA e STCA del 7 giugno 2006 nella causa D., 38.2006.23).
Il principio inquisitorio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. STFA del 7 marzo 2005 nella causa S., H 125/04; STFA del 13 settembre 2004 nella causa M., U 214/03; DTF 125 V 195; DTF 130 I 183; DLA 2001 N. 12, consid. 2b, pag. 145; STFA del 19 ottobre 2004 nella causa G., C 78/04; STFA del 20 settembre 2004 nella causa L., C 34/04; STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 3; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01, consid. 1b; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00, consid. 1c; STFA dell'8 settembre 2000 nella causa M., C 178/99, consid. 3b e STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I 76/00, consid. 3a; vedi inoltre DTF 125 V 193, consid. 2a, pag. 195 e i riferimenti ivi citati; RAMI 1994 pag. 211; DLA 2001 pag. 145; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove.
Si giustifica pertanto parlare di onere della prova solo nella misura in cui, in loro mancanza ("Beweislosigkeit"), la decisione risulta sfavorevole a quella parte che intendeva dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto che è rimasta non provata (STFA del 14 febbraio 2006 nella causa F., U 454/04; STFA del 21 luglio 2005 nella causa N., I 453/04; DLA 2000 pag. 122; RAMI 2004 no. U 515 pag. 421 consid. 2.2, RAMI 2003 no. U 485 pag. 259 consid. 5, RAMI 1994 no. U 206 pag. 326).
Questa regola probatoria trova tuttavia applicazione unicamente se l'istruttoria - condotta in ossequio al principio inquisitorio - non ha permesso di ritenere quantomeno come verosimile il fatto che si deve provare (cfr. STFA del 9 agosto 2006 nella causa D., I 391/06; STF del 31 agosto 2006 nella causa A., 2A.256/2006; STFA del 13 giugno 2006 nella causa H., U 354/05; DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti, 116 V 140 seg. consid. 4b; DTF 115 V 113, 114 V 305 consid. 5b, 103 V 176 consid. 3; RAMI 2004 no. U 518 pag. 436 consid. 4.1, 2003 no. U 485 pag. 259 seg. consid. 5; STFA del 22 giugno 2005 nella causa B., U 243/04; DLA 2001 N. 12, consid. 2b, pag. 145; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa L., P 52/00; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; SZS 1989 pag. 92; G. Beati "Relazione tra diritto civile e assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno 1992, CFPG fascicolo 8, pag. 1 seg. (3)).
Al riguardo va ancora aggiunto che non esiste nel diritto delle assicurazioni sociali un principio secondo cui l'amministrazione o il giudice devono decidere, in caso di dubbio, a favore dell'assicurato (cfr. STFA del 26 giugno 2006 nella causa S., C 135/05; STFA del 14 febbraio 2006 nella causa F., U 454/04; DTF 126 V 322 consid. 5a).
Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann".
Un altro importante principio in materia di assicurazioni sociali è quello della priorità della dichiarazione della prima ora, secondo cui in presenza di versioni contradditorie di un assicurato, occorre dare la preferenza alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche. (Cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, DTF 115 V 143 consid. 3c; SVR 1996 UV Nr. 47; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M, non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, pag. 451 N° 39; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546.
In una sentenza del 30 marzo 2004 nella causa D. (U 252/02), il TFA ha confermato questo principio ed ha inoltre ricordato che:
" Tale massima non assume tuttavia valore assoluto, bensì costituisce solo un ausilio interpretativo di giudizio nel caso in cui l'assicurato renda dichiarazioni contraddittorie in relazione alla descrizione dell'evento per il quale avanza pretese. Esso non dispensa il giudice dal disporre ulteriori misure di accertamento dei fatti. Inoltre, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di osservare come il principio non sia applicabile se dall'istruzione della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (consid. 2c non pubblicato in RAMI 2000 no. U 377 pag. 183). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b con riferimenti).
Per un caso di applicazione cfr. la sentenza federale pubblicata in RDAT I -2002 pag. 497 seg."
In un'altra sentenza del 26 novembre 2003 nella causa D. (U 13/03), riassunta in RtiD I-2004 pag. 207-208, il TFA ha confermato l'operato del giudice cantonale che non ha applicato il principio della priorità della dichiarazione della prima ora, argomentando:
" 4.2 Anche se le perplessità espresse dall'ente ricorrente possono d'acchito sembrare legittime, l'operato del primo giudice, che ha ritenuto inapplicabile, nell'evenienza concreta, l'invocato principio della priorità della dichiarazione della prima ora, può essere condiviso.
Infatti, secondo giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali non può riconoscere agli annunci d'infortunio che vengono resi a una certa distanza di tempo dall'evento in esame il particolare valore probatorio altrimenti attribuito, a determinate circostanze, a una dichiarazione della prima ora, ritenuto, che, per forza di cose, con il trascorrere del tempo la capacità mnemonica umana tende a svanire abbastanza rapidamente soprattutto per quanto riguarda i dettagli di un singolo evento (sentenza del 21 agosto 2001 in re W., U 26/00, consid. 2b; cfr. pure sentenza inedita del 12 maggio 1999 in re K., U 112/98, consid. 2c). Ora, nel caso di specie, il primo annuncio scritto d'infortunio è avvenuto a distanza di quasi cinque mesi dal preteso evento del maggio 2001. Giustamente, pertanto, il primo giudice non si è limitato a ritenere il contenuto delle dichiarazioni ivi fatte. Per il resto, pure pertinentemente lo scritto del 10 novembre 2001 è stato ritenuto precisare e non già contraddire il contenuto del verbale redatto il 6 novembre 2001 in presenza dell'ispettore."
Vedi pure: STFA del 22 giugno 2005 nella causa B., U 243/03; RAMI 2004 pag. 547; STCA del 9 gennaio 2006 nella causa P., 30.2005.51.
2.4. Nella presente fattispecie il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurata ha diritto alle indennità di disoccupazione soltanto dal 15 novembre 2005, quando si è iscritta per il collocamento consegnando all'URC il formulario di annuncio al Comune di domicilio (cfr. 8 cpv. 1 lett. g LADI e 17 cpv. 2 LADI) o se invece può beneficiare delle indennità di disoccupazione già dal 6 maggio 2005, data della separazione di fatto dal marito, sulla base dell'art. 27 LADI (cfr. consid. 2.1 e 2.2).
La ricorrente (cfr. consid. 1.1, Doc. XI) sostiene di essersi recata presso la Cassa di disoccupazione CO 1 durante il mese di marzo 2005, e avere correttamente esposto la propria situazione (persona che lavorava al 50% e che stava per separarsi dal marito) e di avere ricevuto l'indicazione che non aveva diritto all'indennità di disoccupazione, contrariamente a quanto previsto dall'art. 14 cpv. 2 LADI ("Sono parimenti esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d’invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente. Questa norma è applicabile soltanto se l’evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona interessata dall’insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera").
Davanti al TCA le affermazioni dell'assicurata sono state così verbalizzate:
" (...)
Ho raccontato la mia situazione ad una signora dell'URC. Lei mi disse di recarmi in Comune e prendere il foglio per l'iscrizione quale disoccupata parziale, visto che avevo intenzione di lavorare al 100%.
In realtà si tratta di un annuncio, il Comune rilascia un foglio che deve essere portato ancora all'URC.
Sono andata in Comune a __________ e mi sono iscritta. Sono tornata all'URC e ho chiesto informazioni sull'importo dell'indennità. La risposta è stata di rivolgermi ad una delle Casse di disoccupazione esistenti (CO 1, __________, ecc.). Trovandomi nello stesso stabile ho visto che c'era l'CO 1.
Mi sono presentata presso quella Cassa e ho avuto un incontro con un signore. A questo signore ho raccontato la mia storia e gli ho chiesto a quanto sarebbe ammontata l'indennità. Gli ho detto che mi stavo separando. Lui mi ha risposto che non avevo diritto. Egli non ha assolutamente fatto accenno al fatto che quando mi sarei separata effettivamente di lì a poco, avrei avuto diritto all'indennità.
Ricordo anche che era poco prima delle ore 16:00 (chiusura degli sportelli) e sono corsa di sopra presso l'URC ad annullare l'appuntamento. La signora ha preso nota e cancellato tutto. Io ho stracciato i documenti.
Dopo le ore 16:00 mi sono recata dall'avv. __________, molto arrabbiata, anche perché era stata la mia patrocinatrice a dirmi di chiedere informazioni per un eventuale diritto all'indennità di disoccupazione. (...)" (cfr. Doc. XI, pag. 2)
Questo Tribunale ha compiuto numerosi accertamenti al fine di stabilire se realmente è stata fornita all'assicurata un'informazione errata da parte di uno degli organi chiamati ad applicare la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.
Dagli atti già contenuti nell'incarto e dall'istruttoria effettuata sono emersi alcuni elementi che potrebbero fare concludere che, effettivamente, nel corso del mese di marzo 2005 vi è stato un colloquio nel corso del quale è stata fornita all'assicurata un'informazione errata. In questa prospettiva vanno segnalate le affermazioni coerenti della ricorrente, (cfr. Doc. 1 sotto "osservazioni") quella di __________ (qui sotto riprodotta), quella dell'avv. __________, (cfr. Doc. 22-23 e Doc. XI: "L'avv. __________ al riguardo precisa innanzitutto che è sua prassi consigliare le persone che si stanno per separare di verificare in anticipo eventuali diritti nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione, proprio perché al momento della separazione effettiva, il problema finanziario esiste già e anche perché nel calcolo degli alimenti si tiene conto anche di questo reddito. Nel caso specifico ho fornito questa indicazione alla signora, che l'ha puntualmente eseguita. Posso confermare, anche se non so se si è trattato dello stesso giorno oppure di un momento successivo, che la signora è venuta da me dicendomi: "dalla disoccupazione non ottengo nulla". Io non ho indagato per quali motivi. Di conseguenza non abbiamo calcolato questo importo nella prima bozza di convenzione. (...) L'avv. __________ precisa di avere inviato la signora a chiedere un appuntamento presso lo sportello Laps, al fine di verificare il diritto agli assegni integrativi, da lei considerati come "ultima ratio" (in quanto gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione sono molto più attivi per quel che riguarda il reinserimento degli assicurati). Questa procedura la attuo poco prima della separazione effettiva.") e quella del consulente del personale __________ (cfr. Doc. XX pag. 2: "Sono stato consulente del personale dell'assicurata. II Presidente del TCA ricorda al teste che secondo gli atti il primo colloquio di consulenza ha avuto luogo il 16 novembre 2005. II Presidente del TCA chiede al teste se l'assicurata in occasione del primo colloquio di consulenza si era lamentata con lui per il fatto che si iscriveva solo a quel momento ma che in realtà avrebbe potuto farlo alcuni mesi prima per il fatto che si era separata. II teste risponde: sì mi era stato fatto presente dalla signora che vi era stato alcuni mesi prima un problema con la cassa disoccupazione. Il Presidente del TCA legge al signor __________ un estratto del verbale del 13 luglio 2006 e conferma che quanto esposto dall'assicurata è ciò che viene abitualmente detto da noi consulenti del personale quando si tratta di un problema di indennizzo. Rispondendo al sig. __________ che chiede se l'assicurata ha indicato di che cassa si trattasse, il sig. __________ dichiara di non ricordare nulla al riguardo").
Decisivo per l'esito della vertenza, è comunque il fatto che, malgrado gli sforzi compiuti dal TCA in applicazione del principio inquisitorio (cfr. consid. 2.3), non è stato possibile provare che un colloquio tra l'assicurata e un funzionario della Cassa di disoccupazione sia realmente avvenuto nel corso del mese di marzo 2005.
Tutti i collaboratori attivi presso la Cassa disoccupazione CO 1, sede di __________, nel periodo in questione, che corrispondono alle caratteristiche indicate dall'assicurata (cfr. consid. 1.5: "Uomo di capelli scuri e di statura normale") sono stati sentiti dal Tribunale. Nessuno di loro ricorda di avere dato all'assicurata questa informazione.
In particolare l'8 giugno 2006 la ricorrente ha escluso che a fornirle l'informazione errate siano stati __________ o __________:
" (...)
Il presidente del TCA chiede al sig. __________, responsabile della Cassa disoccupazione, che tipi di accertamenti ha compiuto dopo essere venuto a conoscenza della richiesta dell'assicurata.
Innanzitutto egli precisa che presso la sede di __________ sono attivi (e lo erano pure nella primavera del 2005) 3 funzionari (sig. __________, sig. __________ e sig. __________) e una funzionaria (sig.ra __________).
L'assicurata ha avuto un colloquio con il sig. __________. In quell'occasione ha pure personalmente incontrato il sig. __________. L'assicurata ha escluso di avere parlato con una di queste due persone.
Il sig. __________ era assente (normalmente lavora a __________).
Ho mostrato una foto-tessera del collaboratore e l'assicurato ha detto che non gli sembrava di riconoscerlo con certezza.
Di persona l'assicurata non ha mai visto il sig. __________, dopo l'inizio della sua contestazione.
(...)
Il sig. __________ ha ribadito di non riconoscere la signora RI 1.
Il presidente del TCA chiede all'assicurata se può escludere che l'indicazione le sia stata fornita da un funzionario dell'URC. La risposta è si, loro queste cose non le sanno.
Il presidente del TCA chiede al sig. __________ cosa avrebbe fatto la Cassa se avesse appurato che un funzionario aveva fornito un'informazione non corretta o non completa.
Egli risponde che la Cassa avrebbe riconosciuto il diritto alle indennità sulla base delle norme della LPGA (art. 27 LPGA).
L'assicurata esclude al 99% che si sia trattato del sig. __________ e al 100% che si sia trattato del sig. __________, in quanto la persona non aveva la barba.
L'assicurata sottolinea che in occasione del colloquio con il sig. __________, quest'ultimo le disse che in quel periodo (marzo 2005) era verosimilmente presente il sig. __________ o il sig. __________, in quanto la sig.ra __________ era in vacanza.
__________ (...)
L'assicurata precisa quanto peraltro già figura in diversi scritti, e che cioè al 15.11.2005 ha scoperto, parlando con una signora della Cassa di disoccupazione (sig.ra __________), estremamente gentile, che aveva diritto all'indennità. (...)" (Doc. XI, pag. 2-3)
In occasione del dibattimento del 13 luglio 2006, __________ ha innanzitutto così descritto il contenuto del primo colloquio avuto con l'assicurata nel corso del mese di novembre 2005:
" (...)
La sig.ra __________ riconosce la ricorrente. Ho conosciuto la ricorrente nell'autunno dello scorso anno. Si è presentata allo sportello nei nostri uffici. Stava perdendo un posto di lavoro e mi ha chiesto se poteva iscriversi cercando un posto al 100%.
Io le ho risposto che poteva iscriversi secondo la modalità da lei indicata, ma che non sarebbe cambiato il guadagno assicurato. Ho tuttavia aggiunto che se ci fosse stato un divorzio o un evento analogo avrebbe potuto aumentare il guadagno che serve da base per l'indennizzo. La sig.ra mi disse che lei aveva avuto una separazione. Io ho chiesto da quando e la sig.ra ha risposto da maggio. Io le dissi che avrebbe potuto già iscriversi da lì. La sig.ra mi disse che aveva già chiesto informazioni allo sportello del nostro ufficio in precedenza ma che nessuno gliel'aveva detto. Abbiamo quindi formulato la domanda per iscritto.
Rispondendo al Presidente del TCA la sig.ra __________ precisa che la sig.ra RI 1 le disse di aver parlato a suo tempo con un uomo. (...)" (Doc. XVI, pag. 1-2)
Sempre in quell'occasione __________, confermando quanto in precedenza dichiarato (cfr. Doc. 25), ha affermato di non ricordare di avere avuto un colloquio con l'assicurata durante il mese di marzo 2005:
" (...)
Il Presidente del TCA chiede alla ricorrente se riconosce nel sig. __________ la persona con la quale ha parlato. L'assicurata risponde di non riconoscerla al 100%, precisa che ha visto la persona una sola volta e che tra i tre funzionari della Cassa (sig.ri __________ - __________ e __________) il sig. __________ è quello con il quale potrebbe aver parlato. Questo anche perchè durante il colloquio di novembre la sig.ra __________ mi disse che a marzo lei era assente e che viene sostituita dal sig. __________.
Il sig. __________ dichiara di non riconoscere nè l'assicurata nè il caso concreto. In particolare sottolinea che durante i 9 anni di attività presso la Cassa ha avuto dei casi di casalinghe divorziate o in fase di separazione mandate dall'avvocato che dice loro di verificare se hanno diritto o no all'indennità di disoccupazione.
L'assicurata dichiara al riguardo di non avere ulteriori informazioni da fornire al TCA, per chiarire il reale svolgimento dei fatti, sottolinea solo di essersi molto arrabbiata quando in novembre ha saputo dalla sig.ra __________ che aveva diritto già da prima all'indennità di disoccupazione e di aver rivendicato subito i soldi che le spettavano, avendo fatto fatica durante tutta l'estate. La sig.ra __________ conferma quanto appena detto dall'assicurata e sottolinea che per questo motivo ha chiamato il sig. __________.
Il sig. __________ invitato dal Presidente del TCA a ripensare ancora una volta a quanto qui discusso, conferma di non ricordare di aver avuto un colloquio con l'assicurata nel marzo 2005 e sottolinea che se una persona gli avesse detto che aveva un posto di lavoro al 50% e si stava per separare non avrebbe avuto nessuna difficoltà a dirle che aveva diritto all'indennità di disoccupazione." (cfr. Doc. XVI)
Inoltre dagli accertamenti compiuti dal TCA presso l'URC di __________ è emerso quanto segue. Fra le funzionarie attive presso quell'ufficio nel mese di marzo 2005 l'assicurata ha escluso di avere parlato con __________, __________, __________ e __________ (cfr. Doc. XX pag. 3), la ricorrente ha invece riconosciuto __________.
Quest'ultima ha tuttavia categoricamente escluso di avere parlato con l'assicurata nel corso del mese di marzo 2005, (sottolineando peraltro che si sarebbe certamente ricordata di quella persona se effettivamente avesse avuto con lei tre colloqui lo stesso giorno) ed ha anche affermato contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurata, che se realmente nel corso del mese di marzo 2005 fosse stato fissato un appuntamento per l'iscrizione per il collocamento sarebbe rimasta una copia della convocazione nell'incarto:
" (...)
Conosco la signora RI 1. L'ho già vista presso il nostro ufficio. L'ho vista per la prima volta diverso tempo fa. Ricordo che il momento in cui l'ho vista fu in occasione dell'iscrizione nel novembre 2005. Non mi risulta di avere visto la signora Ippolito alcuni mesi prima.
L'assicurata riconosce la signora __________. Le altre funzionarie non le dicono niente. Il Presidente del TCA invita l'assicurata ad illustrare alla teste i fatti come si sarebbero svolti. La ricorrente precisa di essersi recata nel mese di marzo presso I'URC per iscriversi in disoccupazione, che la signora __________ l'ha inviata presso il comune di domicilio a farsi rilasciare il formulario, di essere ritornata presso l'URC e di aver ricevuto una convocazione per la registrazione.
La signora __________ risponde che non è possibile, noi non buttiamo via niente e quindi non ho rilasciato nessuna convocazione.
La ricorrente sottolinea che può darsi che la convocazione non sia stata rilasciata ma che comunque, dopo essere stata in comune e ritornata presso l'URC con il relativo formulario, è stata invitata dalla funzionaria ad andare a verificare presso la cassa disoccupazione se aveva il diritto oppure no.
La signora __________ precisa di non ricordare il caso specifico. Rileva comunque che la prassi delle funzionarie della segreteria dell'URC consiste nell'indicare agli assicurati che non sanno se hanno diritto o no all'indennità di disoccupazione di recarsi presso la cassa già indicata sul formulario del comune o a una cassa di loro scelta. Ciò può avvenire prima o dopo la fissazione dell'appuntamento di iscrizione.
Rispondendo al Presidente del TCA a proposito della prassi in vigore quando un assicurato dopo aver ricevuto la convocazione per la registrazione comunica di rinunciare all'iscrizione in quanto ha saputo dalla cassa di disoccupazione di non aver diritto all'indennità, la teste risponde che in tale caso resta comunque della documentazione in particolare il formulario del comune e la "videata" concernente la convocazione.
L'assicurata desidera aggiungere di avere ricevuto pure della documentazione ma di averla stracciata.
La signora __________ su richiesta del Presidente del TCA consegna la documentazione che viene distribuita dall'URC se del caso anche ad assicurati che non si sono ancora annunciati al comune. Si tratta dell'opuscolo per i disoccupati (giallo), dell'opuscolo sulle modalità di ricerca di un impiego (rosa), del formulario per provare le ricerche di lavoro e del formulario annuncio presso il comune di domicilio. Questa documentazione viene consegnata alla ricorrente in visione. L'assicurata riconosce sicuramente i due opuscoli non invece i due formulari.
Rispondendo al sig. __________ l'assicurata dichiara di essersi recata tre volte all'URC quel giorno del marzo 2005 e di aver parlato sempre con la stessa persona, cioè con la signora __________.
La signora __________ conferma di non ricordare questo episodio (tre colloqui in un giorno con la stessa assicurata). La teste esclude che l'URC possa ritirare il formulario di annuncio senza fissare l'appuntamento.
Vengono allegati al verbale i due opuscoli e i due formulari consegnati dalla teste __________. (...)" (Doc. XX, pag. 4-5)
A quest'ultimo proposito la ricorrente ha comunque subito precisato:
" L'assicurata rispondendo al Presidente del TCA dichiara di essersi certamente recata in comune, non esclude che in realtà la convocazione per la registrazione non è stata rilasciata dall'URC in quanto, dopo essersi recata su loro indicazione presso la cassa di disoccupazione, ha saputo che non aveva diritto all'indennità ed è semplicemente ritornata per comunicare di lasciare perdere. Ribadisce comunque di avere ricevuto un'errata informazione da parte del sig. __________. L'assicurata manifesta pure lo stupore per il fatto che il comune non tiene una fotocopia della documentazione che rilascia." (Doc. XX, pag. 5, vedi pure Doc. 24: "Sono certa di aver ricevuto da parte dell'URC un appuntamento (non ricordo se era per iscritto o meno) per presentarmi da loro con tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione alla disoccupazione. So anche di aver preso in Comune il foglio inerente all'annuncio in disoccupazione per portarlo all'URC. Inoltre ricordo con certezza, una volta accertata presso il vostro sportello che non avrei avuto diritto alle indennità, che sono tornata all'URC per annullare l'appuntamento e successivamente ho cestinato tutte le carte finora ricevute.")."
Alla luce di tutto quanto appena esposto il TCA deve concludere, in applicazione della giurisprudenza esposta al consid. 2.3, che non essendo stato possibile provare, nè direttamente (attraverso l'audizione dei funzionari della Cassa di disoccupazione), nè indirettamente (attraverso una conferma della collaboratrice dell'URC di __________ dei tre colloqui con la ricorrente, a distanza di poche ore) che nel corso del mese di marzo 2005 vi è realmente stato un colloquio durante il quale un collaboratore della Cassa di disoccupazione CO 1 ha fornito all'assicurata un'informazione errata, quest'ultima deve sopportare le conseguenze della mancanza della prova.
Di conseguenza l'assicurata non può beneficiare di indennità di disoccupazione dal momento della separazione di fatto dal marito, sulla base dell'art. 27 cpv. 2 LPGA.
Questa soluzione si giustifica anche per un altro motivo.
Nel corso del dibattimento del 6 settembre 2006, l'assicurata ha sostenuto che, nel corso del mese di marzo 2005, quando si è recata presso l'URC di __________ aveva ricevuto della documentazione, in particolare l'opuscolo per i disoccupati intitolato "Disoccupazione" (cfr. Doc. XX/2).
Questo opuscolo, a pag. 11, contiene la seguente informazione:
" Esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione
L'assicurato è esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione se, per un periodo complessivo di oltre 12 mesi, non ha potuto essere vincolato da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi:
formazione, a condizione che per almeno 10 anni sia stato domiciliato in Svizzera;
malattia, infortunio o maternità, a condizione che durante questo periodo sia stato domiciliato in Svizzera;
soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene; o
soggiorno di più di un anno, per motivi di lavoro, in uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS.
La persona assicurata è parimenti esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione se è costretta ad assumere o a estendere un'attività salariata per una delle circostanze menzionate qui di seguito, a condizione che tale circostanza non risalga a più di un anno e che, al momento dell'insorgere dell'evento, era domiciliata in Svizzera:
divorzio;
separazione;
decesso del coniuge;
soppressione di una rendita AI." (Doc. XX/2, pag. 11)
Interpellata al riguardo dal Presidente del TCA, l'assicurata si è così espressa:
" Il Presidente del TCA legge all'assicurata la pag. 11 del fascicolo giallo nella quale sono illustrate le modalità per poter essere esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione. L'assicurata ribadisce da una parte che questo opuscolo è finito nel "cestino" e che dall'altra si è fidata del funzionario della cassa." (Doc. XX, pag. 5)
Questo Tribunale ritiene che se l'assicurata avesse prestato l'attenzione dovuta alla documentazione ricevuta avrebbe potuto accorgersi che, anche volendo ammettere per pura ipotesi di lavoro che il colloquio sia realmente avvenuto, l'indicazione del funzionario della Cassa di disoccupazione era errata.
Del resto il TFA, in una sentenza del 4 settembre 2006 nella causa R., C 115/06 si è così espresso a proposito di un'azienda che aveva ricevuto dall'amministrazione l'opuscolo informativo in materia di lavoro ridotto:
" (...)
3.2 Das seco weist zu Recht darauf hin, dass einer über die konkrete
Fragestellung hinausgehenden allgemeinen Informationspflicht zur
Arbeitszeitkontrolle gemäss Art. 27 Abs. 1 ATSG mit der Abgabe der
Informationsbroschüre "Kurzarbeitsentschädigung", Ausgabe 2003, genüge getan ist (ebenso Urteil H. vom 26. Oktober 2005, C 114/05, Erw. 3). In Ziffer 6 dieses Merkblattes ist das gesetzliche Erfordernis der Bestimm- und Kontrollierbarkeit des Arbeitszeitausfalls entsprechend Art. 46b Abs. 1 AVIV dahingehend konkretisiert, dass dies eine betriebliche Arbeitszeitkontrolle (z.B. Stempelkarten, Stundenrapporte) voraussetze; in Ziff. 12 findet sich sodann der Hinweis, dass die Arbeitgeber alle betrieblichen Unterlagen
während fünf Jahren aufzubewahren und auf Verlangen der Ausgleichsstelle vorzulegen haben.
3.3 Zwar wäre es wünschenswert, diese Hinweise angesichts ihrer Bedeutung für die in wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen befindlichen Arbeitgeber in der Broschüre speziell hervorzuheben und allenfalls den Begriff der betrieblichen Arbeitszeitkontrolle mit "täglich fortlaufend geführter Arbeitszeitkontrolle" näher zu umschreiben. Auch wäre es sinnvoll, zusätzlich den im Antragsformular für Kurzarbeitsentschädigung unter der Rubrik "Nicht
anspruchsberechtigte Arbeitnehmer" angebrachten Hinweis auf den fehlenden Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung bei nicht ausreichend kontrollierbarer Arbeitszeit mit einem Verweis auf die geforderte Arbeitszeitkontrolle zu präzisieren. Ebenfalls könnten die auf der Rückseite des Formulars "Entscheide betreffend Kurzarbeitsentschädigung" bereits angebrachten "wichtige(n) Hinweise" mit der Erwähnung der Pflicht des Arbeitgebers, alle
betrieblichen Unterlagen, einschliesslich der täglich fortlaufend zu führenden Arbeitszeitkontrolle, während fünf Jahren aufzubewahren und auf Verlangen vorzulegen, ergänzt werden. Dadurch könnten möglicherweise vermehrt Rückforderungen vermieden werden.
3.4 Dies alles ändert aber nichts daran, dass die Verwaltung mit der Abgabe der Broschüre der allgemeinen Informationspflicht gemäss Art. 27 Abs. 1 ATSG in ausreichendem Masse nachgekommen ist. Obwohl die Broschüre einen gewissen Umfang aufweist, ist deren Lektüre zumutbar. Es liegt in erster Line am jeweiligen Gesuchsteller, die Informationsbroschüre (und das Antragsformular für Kurzarbeitsentschädigung) mit der gebotenen Sorgfalt zu lesen und bei Zweifeln mit konkreten Fragen an die zuständigen Stellen zu gelangen.
Verzichtet er darauf, trägt er die damit verbundenen Nachteile. (...)"
Di conseguenza, alla luce di quanto qui sopra esposto, non vi è spazio nel caso concreto per tutelare la buona fede dell'assicurata. La ricorrente pertanto ha diritto a beneficiare dell'indennità di disoccupazione soltanto dal 15 novembre 2005.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti