Raccomandata
Incarto n. 38.2005.95
FS/DC/td
Lugano 24 agosto 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 ottobre 2005 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 10 ottobre 2005 la Sezione del lavoro ha ridotto da 12 a 8 giorni la durata della sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione, precedentemente inflitta a RI 1, argomentando:
" (…)
Nel caso in esame, dai documenti agli atti e dagli accertamenti esperiti successivamente all'opposizione, emerge segnatamente quanto segue:
la __________ a __________, vi è stato uno scambio di battute tra il signor RI 1 e il caposquadra signor __________. La medesima è iniziata allorché l'assicurato è intervenuto in una discussione tra lo stesso signor __________ e il signor __________, uno dei partecipanti alla misura. Secondo il rapporto 26 agosto 2004 del caposquadra, l'assicurato avrebbe in quella circostanza, presenti anche gli altri partecipanti alla misura, proferito ingiurie e minacce nei riguardi del signor __________, poi proseguite quando quest'ultimo si è ritrovato da solo con l'opponente;
sulla base del suddetto rapporto, tenuto conto di quanto in esso contenuto, l'architetto __________, responsabile del POT, ha con scritto di medesima data interrotto con effetto immediato la misura. Richiesto dallo scrivente Ufficio in data 25 luglio 2005 di esprimersi riguardo all'accaduto, il signor __________ ha dichiarato di non essere stato presente e che quanto successo gli è stato riferito dal signor __________. Egli ha tuttavia aggiunto che, al momento della consegna brevi manu della lettera di licenziamento dalla misura, il signor RI 1, alla presenza anche dei signori __________ e __________, ha ammesso quanto contenuto nel rapporto, rifiutandosi tuttavia di scusarsi con quest'ultimo;
in sede di verbale di audizione davanti all'UG, l'opponente ha asserito di essere stato provocato a parole dal signor __________, che sono in seguito partiti degli insulti vicendevoli e che in alcun modo egli ha proferito minacce fisiche nei confronti del caposquadra. Per quanto poi successo allorché i due litiganti si sono ritrovati soli, l'assicurato ha tenuto a precisare che non corrisponde alla verità quanto contenuto nel rapporto e neppure l'ammissione, da parte sua, dei fatti in occasione del colloquio del 26 agosto 2004 presso l'ufficio del signor __________;
richiesti dal servizio cantonale di esprimersi in merito a quanto accaduto il giorno 26 agosto 2004, i signori __________ e __________ hanno sostanzialmente dichiarato di non avere presenziato a quanto accaduto () e di ricordare di avere udito, mentre era di passaggio, uno scambio di "battute" tra i signori __________ e RI 1 e che "il tono non era dei più pacati", non ricordando tuttavia il contenuto della discussione ();
non è stato possibile raccogliere la testimonianza del signor __________, non riuscendo più a ricordare quanto successo e chi fossero le persone presenti;
sentito personalmente presso questo Ufficio in data 18 novembre 2004, il signor __________, uno dei partecipanti della misura, ha dichiarato di essere intervenuto, durante l'alterco verbale, per cercare di fermare i signori RI 1 e __________, il quale avrebbe istigato l'assicurato. Il signor __________ ha inoltre asserito che, nel corso della medesima giornata, vi sono stati anche degli scambi di battute tra le due parti.
Ora, appare sufficientemente provato che tra il signor RI 1 e il signor __________ è nato un importante dissidio che ha portato entrambi a sporgere querela l'uno nei confronti dell'altro. Pure assodato è che il signor RI 1 è intervenuto in un contesto che riguardava essenzialmente il signor __________, paragonabile in questo senso ad un ausiliare del datore di lavoro, ed un altro partecipante.
Tenuto conto dell'asprezza del contrasto tra le parti, appare certamente giustificato che l'organizzatore abbia optato per l'allontanamento del partecipante ponendo così fine al dissidio sorto all'interno del programma occupazionale. Non appare determinate, in realtà, fissare con assoluta certezza a quale delle due parti sia attribuibile la principale responsabilità del litigio o quali parole siano esattamente state pronunciate.
Il signor RI 1 avrebbe dovuto comunicare eventuali sue lamentele per il preteso comportamento scorretto del signor __________ ai responsabili del programma occupazionale (arch. __________), rispettivamente al proprio consulente del personale di riferimento (signor __________) o ai di lui superiori diretti.
Visto quanto precede, nonostante la responsabilità del signor RI 1 per il suo allontanamento dalla misura, appare nondimeno giustificata una riduzione della sospensione decretata con la decisione qui contestata.
(…)." (cfr. doc. A)
1.2. Contro questa decisione l’assicurato, tramite l’RA 1, ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo rappresentante si è così espresso:
" (…)
La decisione di allontanare dal programma occupazionale l'assicurato e quindi interrompere con effetto immediato il rapporto di lavoro é stata giustificata dalle presunte minacce di morte che RI 1 avrebbe proferito al capo squadra __________, come si evince dalla lettera di licenziamento del 26 agosto 2004 e dal rapporto allestito lo stesso giorno dal capo squadra.
La ragione invocata per giustificare la legittimità del licenziamento con effetto immediato (minacce di morte) non ha trovato alcun riscontro nelle deposizioni fornite dai testimoni, in particolare gli ex colleghi presenti sul posto di lavoro.
Dalla lettura dei verbali di audizione si può arrivare alla conclusione che i fatti accaduti il 26 agosto 2004 non giustificassero un provvedimento così drastico come l'interruzione immediata del rapporto di lavoro.
Rileviamo che per l'ufficio giuridico della Sezione del lavoro, tenuto conto dell'asprezza del contrasto tra le parti, appare certamente giustificato che l'organizzatore abbia optato per l'allontanamento del partecipante ponendo così fine al dissidio sorto all'interno del programma occupazionale.
L'istante, fin dall'inizio, ha sostenuto che il motivo all'origine della decisione di licenziamento è dovuto al fatto di aver preso le difese di un collega, signor __________, nel corso di una discussione intervenuta tra quest'ultimo ed il capo squadra.
Quest'ultimo afferma, inoltre, che fin dall'inizio dell'attività lavorativa in questo programma occupazionale, aveva avvertito un atteggiamento ostile del capo squadra nei suoi confronti ma anche verso altri colleghi di lavoro.
Già in sede di opposizione, avevamo sottolineato l'importanza del rispetto e della protezione della personalità del lavoratore in ossequio all'articolo 328 CO.
(…)." (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 23 novembre 2005 la Sezione del lavoro si è confermata nelle proprie allegazioni evidenziando che “(…) non è certo necessaria la presenza di minacce di morte perché sia dato un valido motivo per allontanare da una misura il partecipante. (…).” (cfr. doc. III, pag. 5).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972).
In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Al riguardo il TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:
" (...)
2.1 Nell'ambito della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a una riorganizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il periodo contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici regionali di collocamento e ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dei risparmi da contrapporre ai maggiori oneri derivanti dagli Accordi bilaterali (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."
La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).
L'art. 59 LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste misure.
L'art. 64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il tenore di questa disposizione è il seguente:
"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione;
c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione:
2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c."
Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA del 29 marzo 2005 nella causa D., C 274/04; STFA del 12 aprile 2005 nella causa B., C 269/04; STFA del 30 settembre 2005 nella causa B., C 279/03; STFA del 18 aprile 2006 nella causa D., C 60/05; STFA del 29 giugno 2006 nella causa C., C 217/05).
A questo proposito in una sentenza del 6 dicembre 1999 nella causa M., C 376/98, il TFA ha rilevato:
" In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art. 72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).
Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88) sostiene essere l'art. 72a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile (cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag. 78 seg.)."
In DTF 125 V 367 il TFA ha ricordato che:
" (…) Zum andern gelten für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit, muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"
L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato.
In una sentenza del 20 febbraio 2006 nella causa M. (C 349/05) il TFA ha ricordato che "(…) ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem Gesundheits-zustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen
2.3. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa M., C 126/02; DTF 125 V 361 consid. 2b).
Analogamente va sospeso l’assicurato che con il proprio comportamento fornisce al proprio datore di lavoro delle ragioni per porre fine all’occupazione temporanea.
Chiamato a pronunciarsi nel caso in cui, viste la mancanza di impegno e l’attitudine verso i propri superiori, un comune ha interrotto con effetto immediato un programma di occupazione temporanea, il TFA ha confermato la sospensione di 25 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato ed ha in particolare, osservato che:
" (…)
2.1 Selon la jurisprudence, il convient de sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour inobservation des instructions de l'office du travail (art. 30 al. 1 let. d LACI), celui qui, sans motif valable, refuse une activité temporaire (au sens de l'art. 72 al. 1 LACI) convenable (DTA 1987 n° 1 p. 36 consid. 1a), à l'instar de celui qui cesse une telle activité (ATF 125 V 361 consid. 2b). Il en va de même de celui qui, par son comportement, donne à l'employeur des raisons de mettre fin à l'activité temporaire (arrêt H. non publié du 22 juin 1999, C 387/98).
La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités; DTA 2001 n° 22 p. 170 consid.3; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 10 ss ad art. 3). (…)
2.3.1 Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir considéré comme établis les faits allégués par la commune. Sur le plan professionnel, il fait valoir en substance qu'il s'est impliqué à 200 % dans son travail et conteste tous les faits qui lui sont reprochés. La commune, pour sa part, considère qu'il n'a pas satisfait aux exigences minimales requises. Face à des conceptions aussi opposées en matière d'investissement dans le travail, on doit admettre que celle de la commune est plus proche de la réalité, dans la mesure où, en sa qualité d'organisateur habituel de PET, elle est à même de juger en pleine connaissance des attentes que l'on peut raisonnablement fonder sur un participant à ce programme. En d'autres termes, sa version des faits sur ce point est plus convaincante que celle du recourant. Sur le plan personnel, le recourant se défend d'avoir fait preuve d'une quelconque
agressivité verbale ou de manque de respect à l'égard de ses supérieurs. Or, il ne nie pas avoir fait l'objet d'un avertissement oral précédant de peu l'interruption de la mesure, motivée par son manque d'implication dans le travail et par son attitude irrespectueuse à l'égard de ses supérieurs. Dès lors, il apparaît plus vraisemblable que l'avertissement portait sur ces deux points et non pas sur le rythme de travail insuffisant, comme il l'allègue en
procédure fédérale; l'avertissement constitue ainsi un autre indice plaidant en faveur de la version des faits de la commune, comme l'est d'ailleurs également le caractère abrupt de l'interruption du PET quelques jours seulement après le début d'une mesure prévue pour une durée de six mois.
2.3.2 Dans ce contexte, le moyen du recourant, selon lequel il n'a pas pu disposer d'un temps suffisant pour maîtriser la tâche qui lui avait été confiée, ne lui est d'aucun secours. D'une part, il n'a pas été exclu de la mesure à cause d'une production trop faible, mais en raison d'une attitude négative face au travail et de son comportement envers sa hiérarchie, d'autre part, l'activité proposée dans le cadre de PET est justement prévue pour des personnes peu ou pas qualifiées. En l'occurrence, forte de son expérience, la commune estime qu'une demi-journée suffit amplement à assimiler la procédure de démontage assignée au recourant. En outre, le recourant semble maîtriser le français bien mieux qu'il ne l'affirme, si l'on en juge à la lecture de la lettre manuscrite qu'il a faite parvenir à l'ORP le 28 janvier 2002 pour expliquer les motifs de son exclusion de la mesure. La commune a d'ailleurs fait observer que l'assuré parle suffisamment bien le français pour ce genre d'activité manuelle, contrairement à d'autres participants qui, néanmoins, s'acquittent fort bien de leur tâche. Partant, on ne saurait non plus retenir que la langue a constitué un obstacle au bon accomplissement de son travail.
Enfin, c'est également en vain que le recourant fait valoir, pour le première fois, qu'il a été appelé à exécuter des tâches contre-indiquées pour son état de santé, tâches qu'il a néanmoins accomplies, à un rythme ralenti. Une fois de plus, les reproches qui lui ont été adressés ne visaient pas son rythme de production, mais bien son attitude négative face au travail. Quoi qu'il en soit, ce point n'avait pas échappé aux organisateurs de la mesure qui ont
considéré que le travail de démontage n'était «pas trop difficile pour
l'assuré vu son problème de dos», ainsi qu'il ressort du dossier de l'ORP.
(…)." (cfr. STFA del 27 gennaio 2004 nella causa I., C 307/02)
In una sentenza del 30 settembre 2005 nella causa B (C 279/03) – dopo aver ricordato che il rapporto di lavoro che vincola la persona assicurata al responsabile del programma d’occupazione temporanea è disciplinato dal CO, con la conseguenza che le disposizioni legali relative al contratto di lavoro (art. 319 segg. CO) vengono applicate per analogia, anche se il programma d’impiego costituisce un rapporto giuridico sui generis – il TFA ha accolto il ricorso e rinviato gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti specificando che, ritenuti i suoi obblighi ex art. 328 cpv. 1 CO, il comportamento del responsabile del PO poteva, a seconda dei casi, essere considerato quale fattore di riduzione della colpa. La sospensione era stata fissata in 25 giorni di sospensione. L'Alta Corte ha in particolare sottolineato che:
" 4.2
4.2.1Gemäss ARV 2004 S. 131 sind auf das Verhältnis zwischen dem Träger des
Programms und der arbeitslosen Person die Bestimmungen zum
Einzelarbeitsvertrag (Art. 319 ff. OR) analog anwendbar (vgl. auch BGE 125 V 361 Erw. 2b). Zu erwähnen ist hier vorab Art. 328 Abs. 1 OR über den Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers. Danach hat der Arbeitgeber u.a. alle Eingriffe in die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu unterlassen, die nicht durch das Anstellungsverhältnis gerechtfertigt sind. Er hat dafür zu sorgen,
dass andere Mitarbeiter oder Dritte die durch Art. 28 ZGB geschützten Persönlichkeitsgüter des Arbeitnehmers nicht verletzen (Pra 2002 Nr. 191 [Urteil des Bundesgerichts vom 1. Februar 2002 in Sachen B. gegen C. (4C.386/2001)] S. 1017 Erw. 3 mit Hinweisen). Er hat für das Verhalten seiner Mitarbeiter einzustehen (Art. 101 OR) und seinen Betrieb angemessen zu organisieren (BGE 125 III 74 Erw. 3a). Aufgrund der arbeitsvertragsrechtlichen Fürsorgepflicht nach Art. 328 Abs. 1 OR hat der Arbeitgeber bei der Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses auf die Persönlichkeit des Arbeitnehmers Rücksicht zu nehmen (BGE 110 II 174 f. Erw. 2a). Er hat insbesondere alle zumutbaren Massnahmen zu ergreifen, um ein
ungestörtes Betriebsklima zu schaffen und zu erhalten, Spannungen zwischen den Arbeitnehmern abzubauen sowie Konflikte am Arbeitsplatz zu entschärfen und nicht eskalieren zu lassen (BGE 125 III 74 Erw. 2c; Urteile des Bundesgerichts vom 23. September 2003 in Sachen G. SA gegen S. [4C.189/2003] Erw. 5.1 und vom 18. Dezember 2001 in Sachen Fondation H. gegen D. [4C.253/2001] Erw. 2c).
4.2.2 Im vorliegenden Fall bestanden von Beginn weg Zweifel am Erfolg des Einsatzes im Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier». Die Gründe hiefür lagen nicht bloss in der Tätigkeit als solcher, welche für den Beschwerdeführer keinen Sinn machten. Vielmehr bestanden offenbar Alkoholprobleme. Darauf wies das durchführende städtische Sozialamt das RAV nach dem Vorstellungsgespräch vom 28. März 2003 hin. Im Schreiben vom selben Tag verneinte die Amtsstelle auch die Motivation für die arbeitsmarktliche Massnahme und äusserte Zweifel daran, dass der Versicherte sich leicht unterordnen könne. Dies deutet auf einen schwierigen Charakter hin, lässt sich aber auch mit einem gewissen berechtigten Berufsstolz und der Tatsache der jahrzehntelangen Ausübung desselben Berufes bei grösster Selbstständigkeit erklären. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass der Beschwerdeführer bereits 1995 Arbeitslosenentschädigung bezog. Ob er seither je wieder einmal in einer festen Anstellung auf Dauer stand, ist fraglich.
Unter diesen Umständen waren die Verwarnung vom 14. Mai 2003 wegen wiederholten Verstosses gegen die Betriebsordnung (Nichttragen der Schutzbrille beim Schleifen) sowie ausdrücklicher Verweigerung der mündlichen Anweisungen des Vorgesetzten, das Fernbleiben von der Arbeit sowie schliesslich die dem RAV beantragte Entlassung fast voraussehbar. Ob die Verantwortlichen des Beschäftigungsprogrammes in Beachtung der in Erw. 4.2.1
dargelegten Grundsätze das Zumutbare unternommen, insbesondere das Gespräch mit dem Beschwerdeführer gesucht hatten, um den schwelenden Konflikt zu lösen und nicht eskalieren zu lassen, wozu schon deshalb Anlass bestand, weil die arbeitsmarktliche Massnahme bis Ende September 2003 dauern sollte, kann
aufgrund der Akten nicht gesagt werden. Je nachdem ist das Verhalten der Leitung des Beschäftigungsprogrammes verschuldensmildernd zu berücksichtigen."
L’Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una sentenza del 2 maggio 2006 nella causa L. (C 197/04) nella quale – chiamata a pronunciarsi nel caso di un assicurato sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 5 giorni in quanto con il proprio comportamento avrebbe indotto l’organizzatore del corso ad interrompere con effetto immediato il provvedimento inerente al mercato del lavoro – ha ribadito che:
" (…)
Der Beschwerdeführer ist gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG (in der seit 1. Juli 2003 geltenden, hier anwendbaren Fassung) mit Verwaltung und Vorinstanz in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er die Bildungsmassnahme (Art. 60 Abs. 1 AVIG), welcher er sich im Y.________ unterzog, durch sein Verhalten beeinträchtigt und dadurch dessen Leiter hinreichenden Anlass für die am 21. Oktober 2003 ausgesprochene sofortige Auflösung des Kursverhältnisses bot. Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist auch dann anwendbar, wenn der Versicherte dem Arbeitgeber Anlass zu einer Entlassung aus einer vorübergehenden Beschäftigung (Art. 64a Abs. 1 AVIG) bietet (BGE 125 V 360), gilt aber auch für die Auflösung eines Kurses durch den Kursverantwortlichen. In Anbetracht der mit einem Arbeitsverhältnis vergleichbaren Lage (BGE 125 V 361 Erw. 2b), insbesondere der Unterordnung und Weisungsgebundenheit des Kursbesuchers, rechtfertigt es sich in beweismässiger Hinsicht die im Rahmen von Art. 30 Abs 1 lit. a AVIG geltende Rechtsprechung analog anzuwenden, wonach bei Differenzen unter den Beteiligten nur eingestellt werden darf, wenn das Verschulden des Versicherten klar feststeht (BGE 112 V 245 und seitherige Praxis).
(…)." (cfr. STFA del 2 maggio 2006 nella causa L., C 197/04)
In quell’occasione la decisione di sospensione è stata annullata in quanto i motivi addotti dal responsabile del corso a sostegno dell’immediata interruzione del provvedimento ("weil das provozierende Verhalten und die Uneinsichtigkeit das Vertrauensverhältnis nachhaltig beeinträchtigt habe und daher eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr zumutbar sei") non erano sufficientemente comprensibile e rimanevano sul generico:
" 2.
2.1 Laut Kündigungsschreiben des Y.________ vom 21. Oktober 2003, worauf Verwaltung und Vorinstanz zur Beurteilung des Sachverhalts im Wesentlichen abstellten, hat der Versicherte schon zu Kursbeginn angeordnete Tests (u.a. zur Prüfung der Kenntnisse von PC-Anwendungsprogrammen) kritisiert und schliesslich boykottiert. Einige Kursteilnehmer hätten sich wegen der
eindringlich vorgetragenen Ansichten über Gott und Jesus gestört gefühlt, worauf die Geschäftsleitung den Versicherten erfolglos hingewiesen und ihn letztlich aufgefordert habe, alle Mitteilungen mit missionarischem Inhalt zu löschen. Obwohl gemäss Zielsetzungen eine Selbstreflexion hinsichtlich Glaubensfragen vereinbart worden sei, habe er vor allem andere analysiert und sich in die Rolle eines Co-Leiters gesteigert. Die Führung des Logbuchs, welches nicht Arbeitsrapporte sondern Aufzeichnungen über die Lernprozesse
hätte enthalten sollen, habe er schliesslich verweigert. In der Woche 42 sei er anderthalb Tage dem Kurs ferngeblieben und habe sich am Nachmittag des zweiten Tages mit seiner Familie wieder eingefunden, welcher er bei einem Rundgang das Kurslokal gezeigt habe. Die Anmeldungen für die Module "Präsentation - Theorie" und "Auftritt" seien stark zurückgegangen, weil die Kursteilnehmer befürchteten, der Versicherte werde diese erneut als Plattform
zur Verbreitung christlicher Glaubensinhalte gebrauchen.
Laut Protokoll des am 17. August 2004 im vorinstanzlichen Verfahren als Zeugen befragten, beim Y.________ als Geschäftsführer, Coach und Modulmoderator tätigen S.________ handelt es sich beim Y.________ um einen Verein, welcher apolitisch und konfessionslos sei. Anlässlich der Stressmanagementkurse, deren Teilnahme freiwillig sei, werde einzig Tai Chi geübt, wobei die Teilnehmer nicht darauf hingewiesen würden, dass die Übungen aus dem Buddhismus stammten. In der Bibliothek gebe es taoistische oder buddhistische Bücher, es lägen aber auch Bände aus dem christlichen Kulturkreis vor. Im Klassenzimmer liege ein buddhistisches Buch auf mit der
Aufschrift Zen.
2.2 Die Vorinstanz hat erwogen, es sei erstellt, dass sich andere
Kursteilnehmer durch den missionarischen Eifer, mit welchem der
Beschwerdeführer seine Glaubensüberzeugung als Christ kundtat, gestört gefühlt hätten. Er habe schon zu Beginn des Eingliederungsprogramms die Konfrontation mit den Kursverantwortlichen gesucht, welchen er nichtchristliche Methoden vorgeworfen habe. So habe er das Logbuch aus Protest über eine anbegehrte und sich verzögernde Unterredung mit der
Kursleitung nicht mehr weitergeführt und sei nach angeblich durch das Y.________ verschuldeter, verspäteter Auszahlung der
Arbeitslosenentschädigung eineinhalb Tage dem Kurs mangels Geld für die Hinfahrt ferngeblieben. Unter diesen Umständen sei die verfügte Einstellung in der Anspruchsberechtigung nicht zu beanstanden.
2.3 Der Beschwerdeführer bringt vor, das Y.________ arbeite "unterschwellig mit buddhistischen Methoden", welche seiner Glaubensüberzeugung diametral entgegen liefen. Dass seine Feststellungen "gereizte Empörung bei den Gewalttätern" hervorriefen, sei "eine ganz normale Reaktion". Er beanspruche,
sich frei äussern zu dürfen. Zudem sei er vor der fristlosen Kündigung nicht verwarnt worden. Gegenüber der Vorinstanz sagte der Beschwerdeführer aus, sein christlicher Glaube habe sich nicht mit dem Umstand vertragen, dass im Unterrichtssaal ein uddhismusbuch und beim Eingang des Lokals ein "nordischer Troll" gestanden habe. Es seien Ausdrücke gefallen wie "goldene Schuhe", die aus der buddhistischen Lehre stammten. Der Kurs sei buddhistisch
gefärbt gewesen. Er habe den negativen Einfluss, der davon ausging, gespürt.
Er kenne das buddhistische Vokabular, weil er selbst, wie Herr S.________ auch, fernöstlichen Kampfsport betreibe.
Wie es sich mit den Verhältnissen im Y.________ tatsächlich verhält, kann letztlich offen bleiben. Dass dem Beschwerdeführer die Absolvierung dieses Qualifizierungskurses, welcher am 8. September begann und bis 7. Dezember 2003 hätte dauern sollen, aus Gründen der Religions- oder Gewissensfreiheit unzumutbar war, ist nicht anzunehmen. Der Beschwerdeführer muss künftig mit Sanktionen rechnen, wenn er seine inadäquate Verhaltensweise nicht ändert und
demzufolge eine Verlängerung seiner Arbeitslosigkeit in Kauf nimmt. Im hier allein zu beurteilenden Sachverhalt jedoch ist einstellungsrechtlich entscheidend, dass die vom Y.-Leiter im Schreiben betreffend fristlose Kündigung vom 21. Oktober 2003 ab Woche 37 (Eintritt ins Y.) aufgelisteten Vorfälle und Vorwürfe, mit Ausnahme der eineinhalbtägigen Absenz in der Woche 42, wenig Greifbares enthalten und überwiegend im Unbestimmten verbleiben. Selbst bei gegenteiliger Betrachtungsweise hätte in der konkret eingetretenen, durch anhaltende Meinungsverschiedenheiten geprägten Situation der Beschwerdeführer vorgängig einer sofortigen Kursauflösung als der einschneidendsten Massnahme schriftlich verwarnt werden müssen, was der verfügten und vorinstanzlich
bestätigten Einstellung entgegensteht."
2.4. Analogamente a quanto vale per le sanzioni fondate in caso di licenziamento di un posto di lavoro (fondate sull'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI - in relazione con l'art. 44 lett. a OADI), una decisione di sospensione dal diritto alle indennità inflitta a un assicurato che con il proprio comportamento fornisce al proprio datore di lavoro delle ragioni per porre fine ad un programma di occupazione temporanea non presuppone dunque che l’assicurato abbia fornito al proprio datore di lavoro un motivo grave, atto a giustificare lo scioglimento del rapporto di lavoro con effetto immediato (cfr. art. 337 e 346 cpv. 2 CO).
Basta una colpa non necessariamente di natura professionale ma anche soltanto attinente al comportamento generale o al carattere dell'assicurato, purché abbia costituito per il datore di lavoro il motivo della disdetta del rapporto di lavoro.
Una sospensione può essere tuttavia inflitta solo se viene nettamente stabilita una colpa del lavoratore. Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili. Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa in circostanze contestate dell'assicurato e non confermate da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. STFA del 26 aprile 2006 nella causa S., C 11/06; STFA del 14 aprile 2005 nella causa X. C 48/04; STFA del 26 aprile 2006 nella causa S., C 6/06).
Chiamata a decidere nel caso in cui a un'assicurata è stata inflitta una sanzione perché ritenuta disoccupata per colpa propria visto il conflitto con una sua collega, la nostra Massima istanza ha sviluppato, in particolare, le seguenti considerazioni:
" (…)
Aufgrund der Aktenlage steht fest, dass ein anhaltender Konflikt mit anscheinend unüberwindbaren Differenzen zwischen der Versicherten und einer Arbeitskollegin den Betriebsfrieden störte. Die aktive Beteiligung der Beschwerdegegnerin am Streit ist beweismässig klar erstellt und wird auch nicht bestritten, zumal sie selber angibt, am Konflikt schuld zu sein, wenn auch nur in reduziertem Mass. Von einer reinen Opferrolle kann somit nicht die Rede sein. Die Versicherte hätte es in der Hand gehabt, mittels einvernehmlicher Konfliktlösung zur Streitbeilegung beizutragen, was sie jedoch unterliess. Im Schreiben an den ehemaligen Arbeitgeber vom 18. Oktober 2001 gibt sie denn auch an, sie hätte sich still zu halten versucht, was leider nicht möglich gewesen wäre. Demnach änderte die Beschwerdegegnerin ihr Fehlverhalten trotz ihrem Wissen um deren Missbilligung nicht. Die Firma sah sich daher veranlasst, nachdem Schlichtungsversuche mit Ermahnungen zur Streitbeilegung fruchtlos blieben, beiden Mitarbeiterinnen zu kündigen. Damit nahm die Versicherte eine Entlassung zumindest eventualvorsätzlich in Kauf. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit erfolgte somit zu Recht. (…)"
(cfr. STFA del 6 maggio 2003 nella causa M., C 38/03)
In un altro caso concernente la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per propria colpa (in quella evenienza si trattava di un assicurato occupato quale autista presso una ditta di spedizione privata che era stato licenziato con effetto immediato perché in occasione di una consegna era venuto alle mani con un impiegato di quella filiale della Posta) l'Alta Corte ha, tra l'altro, osservato che:
" (…)
1.3
1.3.1 Im vorliegenden Fall führte das zur fristlosen Auflösung des Arbeitsverhältnisses Anlass gebende Verhalten nicht zu einer strafrechtlichen Sanktion; das Verfahren wurde mangels Beweisen eingestellt. Es stellt sich daher die Frage, ob demzufolge im vorliegenden Zusammenhang Beweislosigkeit anzunehmen sei mit der rechtlichen Konsequenz, dass von der Sachverhaltsdarstellung des Versicherten ausgegangen werden müsste; der fehlende Nachweis anspruchshindernder Tatsachen geht zu Lasten der Verwaltung (materielle Beweislast; vgl. dazu Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel 1996, Rz. 910). Der Beschwerdeführer macht geltend, der Postangestellte habe ihn wegen seiner verzögerten Ankunft, an welcher er keine Schuld trage, beschimpft und eigenmächtig Pakete aus dem Lieferwagen geladen. Nach Aufforderung, dies zu unterlassen, habe der Postangestellte auf der Hebebühne des Fahrzeugs mit beiden Händen vor seinem Gesicht "herumgefuchtelt", so dass er habe glauben müssen, er werde demnächst geschlagen. Deshalb habe er den Postangestellten gestossen, der sich darauf im Wageninnern angeschlagen habe.
1.3.2 Wie bereits das kantonale Gericht zutreffend dargetan hat, stellt der Richter unter mehreren behaupteten oder in Betracht fallenden Sachverhalten auf denjenigen ab, der ihm am wahrscheinlichsten erscheint. Im Sozialversicherungsrecht besteht kein Rechtsgrundsatz des Inhalts, dass die Verwaltung oder der Richter im Zweifelsfall zugunsten des Versicherten zu entscheiden hätte (ARV 1990 Nr. 12 S. 67 Erw. 1b mit Hinweis).
Selbst wenn man der Beurteilung des Falles die Sachverhaltsversion des Beschwerdeführers zugrunde legt, ist nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, das geschilderte Verhalten des Postangestellten habe sich dem Versicherten derart bedrohlich dargestellt, dass er nicht umhin konnte, den Kontrahenten von sich wegzustossen und damit eine Tätlichkeit zu begehen. Kann der Schilderung des äusseren Herganges der Auseinandersetzung die Glaubhaftigkeit nicht abgesprochen werden, so gilt dies nicht auch für die Notwehrlage, auf welche sich der Beschwerdeführer beruft. Der Versicherte hatte die Möglichkeit, der Konfliktsituation auszuweichen, dies trotz des überaus hohen Zeitdruckes, der auch vom Geschäftsführer des Arbeitgebers ausdrücklich anerkannt wird. Nachdem der Beschwerdeführer unbestrittenermassen bereits früher wegen einer Tätlichkeit verwarnt worden war, musste er um die Bedeutung eines klaglosen Verhaltens für den Erhalt seines Arbeitsplatzes wissen. Auch wenn es sich bei dem Zurückstossen des Postangestellten um eine reflexartige Reaktion gehandelt haben sollte, hat der Beschwerdeführer zuvor eine Zuspitzung des Konfliktes in Kauf genommen, was für die Anordnung einer Einstellung nach Art. 44 Abs. 1 lit. a AVIV im Lichte von Art. 20 lit. b des Übereinkommens Nr. 168 der IAO genügt (Urteil B. vom 11. Januar 2001, C 282/00, Erw. 1 in fine). (…)"
(cfr. STFA del 24 settembre 2003 nella causa R., C 281/02)
In una sentenza del 16 novembre 2005 nella causa S. (C 223/05, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 15 il TFA ha confermato una sanzione di 12 giorni inflitta ad un assicurato, argomentando:
" 3.
Dem Beschwerdeführer ist somit vorzuwerfen, dass er seinen Vorgesetzten als Lügner bezeichnet und Kunden zur Kündigung von Verträgen angestiftet hat.
Dieses Verhalten ist in beweismässiger Hinsicht klar erstellt und als
vorsätzlich erfolgt zu betrachten. Die weiteren von der Rekurskommission als erwiesen erachteten Verhaltensweisen stehen dem gegenüber nicht klar fest. An der von der Vorinstanz als angemessen bezeichneten Sanktion von 12 Einstelltagen im Rahmen eines leichten Verschuldens gemäss Art. 45 Abs. 2 lit. a AVIV ändert sich dadurch jedoch nichts, handelt es sich doch um eher
geringfügige Vorwürfe (rauer Umgangston, Verspätung bei Sitzungen), welche bei der Würdigung des Verschuldens nicht erheblich ins Gewicht fallen."
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.6. Dagli atti di causa risulta che prima della decisione formale del 15 dicembre 2004 la “Comunicazione relativa a una sanzione” del 2 settembre 2004 è stata sottoposta all’assicurato che ha inoltrato le proprie osservazioni in merito (cfr. doc. 20, 26, 28 e 29).
In sede di procedura di opposizione all’assicurato sono poi stati sottoposti gli esiti degli accertamenti effettuati presso alcuni testi – indicati dal rappresentante del ricorrente e dal caposquadra nel suo rapporto allegato alla lettera di interruzione del rapporto di lavoro – e lo stesso è stato sentito personalmente il 9 settembre 2005 (cfr. doc. 4-16).
In quell’occasione sono stati mostrati e consegnati in copia anche gli esiti degli accertamenti effettuati dall’amministrazione prima della decisione del 15 dicembre 2004 e l’assicurato si è espresso in merito (cfr. doc. 3 e 4).
Dal profilo procedurale la Sezione del lavoro ha dunque garantito all’assicurato il diritto di essere sentito (cfr. al riguardo la STFA del 30 settembre 2005 nella causa B., C 279/03).
2.7. Nell’evenienza concreta all’assicurato – nato nel 1960, domiciliato a __________ e di professione muratore soprastruttura (cfr. doc. 31) – il 22 giugno 2004 il delegato Alp Transit della Sezione del lavoro ha assegnato un programma d’occupazione temporanea presso il cantiere in località __________ a __________ con la seguente motivazione:
" Il programma occupazionale integra il corso con il numero di profilo 226783, assegnato precedentemente per acquisire gli elementi necessari a favorire il collocamento nel settore dell’edilizia, del genio civile o nei cantieri del sottosuolo. L’assicurato sarà inoltre affiancato e consigliato nelle ricerche di lavoro." (cfr. doc. 30)
Il programma d’occupazione assegnato all’assicurato, ciò che del resto non è contestato, rispettava il requisito dell’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI ed era dunque adeguato (cfr. consid. 2.2 e STFA del 30 settembre 2005 nella causa B. consid. 4.1, C 279/03).
Di conseguenza egli era tenuto ad accettarlo senza indugio e non doveva con il suo comportamento compromettere o rendere impossibile l’esecuzione o lo scopo del provvedimento inerente al mercato del lavoro (cfr. art. 17 cpv. 3 lett. a e 30 cpv. 1 lett. d LADI e consid. 2.3).
L’assicurato è stato licenziato il 26 agosto 2004 con effetto immediato (cfr. doc. 29: lettera di interruzione del rapporto di lavoro firmata dal responsabile del programma occupazionale, architetto __________).
La lettera di disdetta rinvia a un rapporto dello stesso giorno, steso dal caposquadra sig. __________, del seguente tenore:
" Questa mattina 26.08.2004 nell’ambito di una riunione con i partecipanti al PO lavori territoriali 2004 e al PO edilizia e genio civile 2004 a __________ il sig. RI 1 è intervenuto in una discussione riguardante il partecipante sig. __________ con insinuazioni verso il sottoscritto (il capo è incompetente, se avesse dato a me questo ordine ti avrei preso e buttato giù dalla teleferica, __________ e __________ andrebbero buttati in un fosso). In seguito, sempre presenti gli altri partecipanti, mi ha insultato dandomi dello stronzo e dicendomi che mi avrebbe messo le mani addosso. A questo punto è intervenuto anche il partecipante sig. __________ per evitare che le minacce si concretizzassero.
Dopodiché, presenti solo io e RI 1, ha ripreso il discorso da un fatto inerente un ritardo nell’arrivo a __________ per il quale gli sono state chieste le giustificazioni del caso (cfr. incarto PO RI 1). Il discorso è proseguito fintanto che RI 1 mi ha minacciato “di mettermi le mani addosso” (__________potrebbe aver sentito). In seguito il sig. RI 1 si è messo a gridare “io ti metto una corda al collo e ti faccio sparire perché noi siciliani e calabresi ti facciamo vedere chi siamo” ripetendolo più volte (cfr. testimonianze __________, __________ __________).
Mi riservo di denunciare penalmente il sig. RI 1.”
(cfr. doc. 29)
Invitato a prendere posizione sulla “Comunicazione relativa a una sanzione” e ai documenti annessi (lettera di interruzione del rapporto di lavoro e querela per minaccia del 2 settembre 2004 al ministero pubblico presentata dal capo squadra del PO) l’assicurato ha prodotto la propria querela per calunnia del 27 agosto 2004 contro il caposquadra del PO e, con ulteriore scritto del 22 settembre 2004, ha contestato il contenuto dell’allegato alla lettera di disdetta descrivendo un clima teso e adducendo di essere stato provocato (cfr. doc. 26, 28 e 29).
Al fine di verificare i motivi dell’interruzione del programma occupazionale con effetto immediato l’amministrazione ha sentito, il 18 novembre 2004, il sig. __________.
In quell’occasione è stato allestito un verbale del seguente tenore:
" (…)
Conferma di aver assistito alla discussione tra il signor __________ e il signor RI 1 del 26 agosto 2004?
Adr.: Sì, ho assistito in quanto in occasione dell’alterco verbale sono intervenuto a cercare di fermare sia il signor RI 1 che il signor __________. Con un semplice gesto delle mani ho invitato entrambi a mantenere la dovuta calma.
La causa della discussione era già nata il giorno prima per una terza persona, un certo signor __________ il quale aveva ottenuto un permesso per potersi assentare dal PO, il quale si lamentava durante la pausa di mezzogiorno per il comportamento del signor __________ il quale gli aveva negato la possibilità di assentarsi non prima dell’orario stabilito.
Mi può raccontare cosa è successo concretamente in occasione dell’alterco di cui sopra?
Adr.: In quell’occasione se ne sono dette di tutte i colori.
Conferma pertanto che il signor RI 1 ha insultato verbalmente il signor __________?
Adr.: Secondo il mio parere pur essendo stato istigato dal signor __________, tale discussione si sarebbe potuta evitare.
Tutto sommato non ritengo né il signor RI 1, né tantomeno il signor __________ delle cattive persone, io sono intervenuto unicamente per non fare sì che la situazione degenerasse.
Secondo me il signor RI 1 è caduto nella provocazione verbale fatta dal signor __________, nella quale il signor __________ cercava di capire chi fosse stata la persona ad istigare il signor __________.
A questo punto il signor RI 1 si è fatto riconoscere.
Il signor __________ ha pertanto ripreso verbalmente il signor RI 1, ma facendo sì che valesse per tutti, dicendogli che ognuno deve essere responsabile delle proprie azioni.
Non credevo che questa vicenda arrivasse al licenziamento del signor RI 1, infatti durante la giornata vi sono state anche scambi di battute tra di loro, questo come sempre.
Il signor RI 1, detto __________ ha sempre fatto battute e non mi sembra un tipo cattivo.
(…)." (cfr. doc. 25)
La Sezione del lavoro ha inoltre interpellato alcuni testimoni – indicati dal rappresentante del ricorrente e dal caposquadra nel suo rapporto allegato alla lettera di interruzione del rapporto di lavoro – che hanno risposto alle domande poste loro come segue:
" (…)
con la presente lettera le invio il mio certificato medico, dove accerta che io sono seguito da un medico per la mia malattia.
Purtroppo in passato e ultimamente ho avuto diversi problemi di salute e me ne accorgo, perché non mi ricordo più i fatti successi negli anni passati.
Non mi ricordo più cosa è successo quel giorno e non ricordo nemmeno chi era presente oltre me.
(…)." (cfr. doc. 12: lettera 14 luglio 2005 del sig. __________)
" (…)
Premetto d’informarvi che in data 26. agosto 2005 (ndr. recte: 2004), mio malgrado mi ero assentato dal corso per motivi personali. La mia testimonianza è basata sulle voci, assicuro in buona fede della massima coerenza tra le parole dei presenti (ovvero operai e alcuni addetti alla restaurazione della __________ collocati a __________).
Il tutto inizia da uno dei tanti episodi spiacevoli, tra operai e il Sig. __________.
In data 26. agosto 05 (ndr. recte: 04) nella pausa delle 12 un operaio dopo avere segnalato un appuntamento nel primo pomeriggio al Sig. __________, chiaramente con largo anticipo vista l’intransigenza, imbarco la teleferica diretta a __________, modo tale da rendersi presentabili all’appuntamento. __________ a sua volta era alla conoscenza che in tale appuntamento un terzo operaio automunito si sarebbe dovuto presentare, in modo poco educati (a me raccontato), “testuali parole” preso x un braccio”, ordino con la solita autorità fuori luogo vista anche la “bonarietà assicuro di tale individuo” e presumo vista l’ora di altri passeggeri, di scendere immediatamente dalla teleferica. Visto l’accaduto, presumo 5 min dopo, il sig. RI 1, sapendo dello scarso rapporto amichevole tra il __________ ed operai, sicuramente spinto dalla voglia di riappacificare le parti, sperando di evitare episodi analoghi in futuro, iniziò a esporre le proprie idee in modo amichevole. Dopo alcune idee contrastanti tra i due il __________ denomino “Pinguino” RI 1. La discussione a tale punto degenero in lite verbale, so che in tale occasione “sicuramente” degenerando nel linguaggio d’entrambi RI 1 minaccio di sotterrare in una fossa __________, tale minaccia dal mio punto di vista è stata manovrata astutamente da __________. Aggiungo che pure con me __________ ebbe più liti, una volta persino lo minacciai di denunciarlo. Separate le parti nel pomeriggio mi venne detto da testimoni che due si riappacificarono addirittura scherzando e ridendo del piu e del meno. A mio modo di vedere la denuncia seguita in serata non è altro che porre fine definitivamente non con il rapporto con RI 1 ma bensi ristabilire un’ipotetica calma con gli altri operai.
(…)"
(cfr. doc. 10: lettera 7 agosto 2005 del signor __________)
" (…)
In data 26.08.2004 non ero presente allo scambio di battute tra il signor RI 1 e il caposquadra __________. Quanto accaduto mi è stato riferito da __________ in fine mattinata o inizio pomeriggio quando mi ha raggiunto nel mio ufficio per dettarmi il relativo rapporto (allegato alla presente).
Non essendo stato presente a __________ al momento dei fatti non posso descrivere le ingiurie o minacce proferite.
Confermo per contro che, al momento della consegna brevi manu della lettera di interruzione del rapporto di lavoro – decisione 208188156 del 22.06.2004 avvenuta il 26.08.2004 ore 16.30 presso l’ufficio del delegato Alptransit per la Sezione del Lavoro, il signor RI 1 ha ammesso quanto indicato nel rapporto e ha rifiutato di scusarsi con il signor __________. Tale ammissione è avvenuta in presenza del sottoscritto e dei signori __________ e __________.
(…)." (cfr. doc. 8: lettera 26 luglio 2005 dell’architetto __________)
" (…)
Domanda numero 1 – In data 26 agosto 2004 mi trovavo a __________ per dirigere un corso di apprendisti, quello che ricordo è che passavo davanti a dei rustici in riattazione e ho udito uno scambio di “battute” tra i sig.ri __________ e RI 1 (citati nella lettera) posso affermare che il tono non era dei più pacati, il contenuto esatto della discussione non lo ricordo più, questo l’avevo già riferito alla polizia durante la precedente deposizione verbale.
Domanda numero 2 – non ricordo più esattamente cosa è stato detto, anche per questo sarebbe utile consultare le dichiarazioni rilasciate alla polizia.
(…)."
(cfr. doc. 5: lettera 1° settembre 2005 del sig. __________)
L’assicurato è poi stato sentito personalmente il 9 settembre 2005 e in quell’occasione è stato steso e controfirmato da tutti i presenti un verbale del seguente tenore:
" (…)
Relativamente a quanto accaduto il giorno 26 agosto 2004 presso la __________, Cantiere in località __________ a __________, il signor RI 1 dichiara quanto segue:
Attorno a mezzogiorno (c’erano alcuni partecipanti al POT che pranzavano a un tavolo, non lontano dalla teleferica), il signor __________, al quale era stato negato dal signor __________ il permesso di andarsene, si apprestava a scendere con la teleferica. A quel momento, il signor __________ è intervenuto, impedendogli di proseguire. Sono allora intervenuto, in quanto, per carattere, non apprezzo chi se la prende con una persona debole. Ho detto al caposquadra che, se fosse successo a me, non avrei permesso che mi impedisse di andarmene e che, tutt’al più, avrei detto a __________ di scendere con me in teleferica se proprio voleva.
In merito a quanto indicato sul rapporto del signor __________, relativamente agli insulti e alle minacce da me espressi, nella prima parte delle circostanze indicate sul rapporto stesso, al caposquadra, osservo quanto segue. Non ho menzionato il signor __________ e dunque non ho detto che l’avrei buttato in un fosso. Il signor __________ mi ha provocato a parole (lo faceva dall’inizio con me e anche con gli altri), la discussione è degenerata e sono partiti degli insulti vicendevoli. Ero esasperato da quel suo atteggiamento che aveva, in generale e sin dall’inizio, con tutti. Non mi ricordo le parole precise espresse nei miei confronti dal signor __________, ma ne ha dette tante. Minacce fisiche non ne ho fatte nei confronti di __________, tengo a precisarlo. Non mi ricordo di avergli detto che gli avrei messo le mani addosso.
Poco dopo la pausa del pranzo, il signor __________ ed io (eravamo soli) abbiamo ancora discusso di quanto successo poc’anzi con il signor __________ e, inoltre, di un mio ritardo al POT (preciso al riguardo che, per ogni mia assenza, avvertivo il responsabile del POT). Non corrisponde al vero che ho proferito le minacce indicate dal signor __________ sul rapporto. La verbalizzante mi fa al riguardo osservare che sia __________ che l’arch. __________ hanno dichiarato che io avrei ammesso, in presenza loro e del signor __________, quanto riportato da quest’ultimo nel suo rapporto e mi chiede al riguardo precisazioni. Ribadisco che mi sono rifiutato di scusarmi (sono al limite loro che dovevano chiedermi scusa) ma non è assolutamente vero che io avrei ammesso quanto loro dicono. Ritengo che mi hanno attirato in un tranello, quando sono stato convocato nell’ufficio del signor __________. Non mi aspettavo di vedere nell’ufficio pure __________ e __________.
Adr.: attualmente non lavoro e sono iscritto in disoccupazione. Fino al mese di luglio ho lavorato tramite le agenzie di collocamento.
Osservazioni generali:
All’opponente vengono mostrati (e consegnati in copia) il verbale di audizione 18 novembre 2004 del signor __________ presso questo Ufficio, come pure lo scritto 30 novembre 2004 del signor __________ (in risposta allo scritto 19 novembre 2004 dell’UG) e lo scritto 7 dicembre 2004 del signor __________ (in risposta allo scritto 19 novembre 2004 dell’UG). Riguardo alla predetta documentazione, come pure alla documentazione già trasmessa in data 5 settembre 2005, è concesso un termine di 10 giorni per l’inoltro di osservazioni scritte a questo Ufficio.
L’opponente consegna seduta stante copia dei due non luogo a procedere datati 6 dicembre 2004 del sostituto procuratore pubblico avv. __________. Al riguardo il signor RI 1 osserva che entrambe le querele sono state ritirate dalle parti: il signor RI 1 ha deciso di ritirare la sua per appianare la situazione con il signor __________, anche se personalmente non ha ritratto nulla, in quanto ciò che è successo è la verità.
(…)." (cfr. doc. 4)
Chiamato ora a pronunciarsi, considerati i fatti del 26 agosto 2004 posti alla base dell’interruzione con effetto immediato del programma occupazionale e viste le risultanze appena riportate, questo Tribunale ritiene provato (cfr. consid. 2.3 e 2.4) che l’assicurato, con il proprio comportamento, (e precisamente: esprimendosi sconvenientemente nel confronto del caposquadra) ha fornito al proprio datore di lavoro delle ragioni sufficienti per porre fine al provvedimento inerente al mercato del lavoro.
In particolare, proprio perché cosciente dei rapporti già tesi tra loro, l’assicurato avrebbe dovuto segnalare all’organizzatore del PO e/o al delegato Alptransit, e non direttamente al caposquadra (oltretutto alla presenza di altri partecipanti), le sue opinioni in merito a quanto occorso al suo collega __________.
In ogni caso, né i rapporti tesi né un’eventuale provocazione da parte del caposquadra possono giustificare i toni accesi assunti dall’assicurato durante l’alterco e tanto meno le minacce proferite nei confronti del suo superiore.
Secondo l'art. 321 a cpv. 1 del Codice delle obbligazioni (CO), il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.
L'art. 328 cpv. 2 CO prevede inoltre, il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condizioni dell’azienda o dell’economia domestica, che l’esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell’integrità personale del lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo.
In concreto, non riuscendo a sopportare una situazione tesa venutasi a creare suo malgrado e a controllare le proprie reazioni, l'assicurato ha violato il suo obbligo contrattuale di diligenza. Egli ha in ogni caso assunto un comportamento sconveniente che ha poi portato all’interruzione del rapporto di lavoro nell’ambito del PO.
A giusto titolo l’amministrazione ha dunque sospeso RI 1 dal diritto alle indennità di disoccupazione in base all’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
Anche l’entità della sanzione (8 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione) tiene debitamente conto delle circostanze del caso concreto ed è rispettosa della legge e della giurisprudenza federale citata (cfr. le sentenze predette in consid. 2.3 e 2.4).
La decisione impugnata va pertanto confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti